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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 20 dicembre 2004 n. 176
Pres. Antonio GUIDA; Est. Maddalena FILIPPI.
Multi Service Aosta s.r.l. (avv.ti Claudio Dalle, Enzo Maria Marenghi e Teresa Vergati) contro Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (avv. Vincenzo Avorio e Marco Rezzonico) e nei confronti di Euroedilservice s.a.s. di Esposito Rosario & C. (avv.ti Nicola Saccone e Davide Torrione), Società Stella s.a.s. (n.c.) – ricorso n. 116/2003.
Euroedilservice s.a.s. di Esposito Rosario & C. (avv.ti Nicola Saccone e Davide Torrione) contro Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (avv. Vincenzo Avorio e Marco Rezzonico) e nei confronti di Multi Service Aosta s.r.l. (avv.ti Claudio Dalle, Enzo Maria Marenghi e Teresa Vergati), Società Stella s.a.s. (n.c.) – ricorso n. 9/2004.


1. Gara d'appalto di servizi – Sospetta violazione del principio di segretezza delle offerte – Revoca dell'aggiudicazione – Legittimità – Presupposti.

 

2. Ricorso per motivi aggiunti – termine di notificazione.

1. E' legittima la revoca dell'aggiudicazione motivata dal fatto che un dipendente di una ditta concorrente, al quale è stato affidato lo svolgimento degli adempimenti per la partecipazione alla gara, sia risultato socio dell’impresa risultata aggiudicataria. Per giustificare la revoca dell’aggiudicazione è sufficiente che l’amministrazione ravvisi - secondo un giudizio ex ante - il concreto e fondato pericolo che la gara non si sia svolta in condizioni di trasparenza (Cons. St., Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6365). Non v’è dubbio infatti che ai fini della legittimità del provvedimento di revoca non può che farsi riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto.

 

2. I motivi aggiunti al ricorso promosso avverso l'aggiudicazione di una gara d'appalto di servizi sono ricevibili anche se notificati entro l’ordinario termine di sessanta giorni, considerata la sostanziale equivalenza rispetto al ricorso introduttivo (Cons. St., Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6817).


REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta

 

composto dai Signori: Antonio GUIDA Presidente; Maddalena FILIPPI Consigliere, relatore; Rosa PERNA Referendario

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

A) sul ricorso n. 116/2003, proposto dalla

 

società MULTI SERVICE AOSTA S.R.L., in persona del legale rappresentante Giovanni Filippelli, rappresentata e difesa, dapprima, dall’Avv. Claudio Dalle, e successivamente dagli avvocati Enzo Maria Marenghi e Teresa Vergati, ed elettivamente domiciliata presso la presso la Segreteria del T.A.R., piazza Accademia S. Anselmo, 2;

 

contro

 

l’UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Avorio e Marco Rezzonico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, Via G. Rey n. 1/a,;

 

e nei confronti

 

- della EUROEDILSERVICE S.A.S. di Esposito Rosario & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Saccone, unitamente all’Avvocato Davide Torrione, presso il cui studio è domiciliata in Aosta, Piazza Narbonne n. 16;

 

- della SOCIETA’ STELLA S.A.S. di Siciliano Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento
- delle deliberazioni del direttore generale dell’U.S.L. della Valle d’Aosta n. 2432 e n. 2433 del 1° dicembre 2003, aventi ad oggetto la sospensione dell’aggiudicazione alla società ricorrente del servizio di gestione degli spacci interni a due Presidi Ospedalieri e la proroga del servizio in capo alla società Stella s.a.s.;
- della deliberazione n. 521 dell’8 marzo 2004 – impugnata con motivi aggiunti al ricorso – con cui il Direttore generale dell’USL ha revocato la gara di cui trattasi;
nonché per il risarcimento
dei danni causati dai provvedimenti impugnati;

 

B) Sul ricorso n. 9/2004, proposto dalla

 

società EURO EDILSERVICE s.a.s. di Esposito Rosario & C. (già Euro Edilservice s.a.s. di Esposito Antonio & c.) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Saccone unitamente all’Avvocato Davide Torrione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Aosta, Piazza Narbonne n.16;

 

contro

 

l’UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Avorio e Marco Rezzonico, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Aosta, Via G. Rey n. 1/a,;

 

e nei confronti

 

della società MULTISERVICE AOSTA S.R.L., in persona del legale rappresentante Giovanni Filippelli, rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Dalle, e successivamente dagli avvocati Enzo Maria Marenghi e Teresa Vergati, ed elettivamente domiciliata presso la presso la Segreteria del T.A.R., piazza Accademia S. Anselmo, 2;

 

per l’annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell’USL Valle D’Aosta del 17/11/2003 n.2353 con cui veniva disposta l’aggiudicazione definitiva alla società Multiservice Aosta s.r.l. della “gestione degli spacci interni del viale Ginevra n.3 e Beauregaed per un periodo di tre anni”;
- del verbale della Commissione preposta all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche redatto in data 23/10/2003;
- della deliberazione n. 521 dell’8 marzo 2004 – impugnata con motivi aggiunti al ricorso – con cui il Direttore generale dell’USL ha revocato la gara di cui trattasi;

 

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti presentati sia dalla società Multi Service Aosta s.r.l. nel ricorso n. 116/2003, sia dalla società Euro Edilservice s.a.s. nel ricorso n. 9/2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza pubblica del 17 novembre 2004, relatore il consigliere M. Filippi, l’avv. E. M. Marenghi per la società Multi Service Aosta s.r.l., l’avv. D. Torrione per la società Euro Edilservice s.a.s. e l’avv. M. Rezzonico per la USL Valle d’Aosta;
Ritenuto e considerato quanto segue:

 

FATTO

 

1. – In data 28 agosto 2003, con deliberazione n. 1740, il Direttore generale dell’U.S.L. Valle D’Aosta indiceva gara pubblica per l’affidamento, per un periodo di anni tre, della gestione degli spacci interni presso i Presidi Ospedalieri di Viale Ginevra e Beauregard e approvava il capitolato speciale d’oneri, la modalità di presentazione dell’offerte, il bando di gara e l’estratto di gara ai sensi della L.R. n. 19 del 1996 e del D.Lgs n. 157 del 1995, con un importo a base d’asta di E.150.000 all’anno (IVA esclusa).
In data 17 novembre 2003, con deliberazione n. 2353, lo stesso Direttore generale aggiudicava la gara alla società Multi Service Aosta s.r.l.
In data 1° dicembre 2003, giorno in cui il servizio avrebbe dovuto avere inizio, il Direttore Generale – sulla base di quanto emerso a seguito dell’istanza di accesso presentata dall’impresa seconda classificata - disponeva la sospensione dell’aggiudicazione, prorogando la gestione del servizio (allora affidata alla società Stella s.a.s.), dapprima per un mese (con deliberazione n. 2432), poi fino al 29 febbraio 2004 (con deliberazione n. 2433).
Infine, in data 8 marzo 2004, con deliberazione n. 521, il Direttore generale dell’USL ha disposto la revoca della gara affidando il servizio di gestione degli spacci interni, in via sperimentale, alla ditta Ristochef sino al 31 dicembre 2004.

 

2. - Con il ricorso n. 116/2003 la società Multi Service Aosta s.r.l. impugna le deliberazioni di sospensione dell’aggiudicazione e di proroga della precedente gestione, lamentandone l’illegittimità per eccesso di potere, sotto i diversi profili della carenza dei presupposti, dell’illogicità e della contraddittorietà.

 

3. - Con il ricorso n. 9/2004 la società Euro Edilservice s.a.s. – risultata seconda in graduatoria - impugna invece, insieme al relativo verbale della Commissione di gara, la deliberazione di aggiudicazione del servizio di gestione degli spacci interni alla società Multi Service Aosta s.r.l.: avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce la violazione dei principi generali in materia di pubbliche gare e, in particolare, della specifica normativa concorsuale, lamentando eccesso di potere per erronea valutazione dei requisiti e la violazione del principio di segretezza dell’offerta.

 

4. – Con motivi aggiunti ai rispettivi ricorsi, la Multi Service Aosta s.r.l. e la Euro Edilservice s.a.s. impugnano la deliberazione di revoca della gara disposta dall’USL successivamente alla notifica di entrambi i ricorsi.

 

D I R I T T O

 

1. – I ricorsi all’esame concernono i provvedimenti con cui l’USL della Valle d’Aosta - a conclusione della gara indetta per l’affidamento della gestione di spacci interni presso Presidi Ospedalieri - ha dapprima aggiudicato il servizio, poi ha sospeso tale aggiudicazione e quindi ha disposto la revoca dell’intera gara.
La decisione di non affidare il servizio alla società aggiudicataria della gara (Multi Service Aosta s.r.l.) è stata adottata a seguito dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi (richiamata nella motivazione dei provvedimenti e prodotta agli atti) con cui la società Euro Edilservice s.a.s., seconda classificata, rilevava come la Multi Service Aosta s.r.l. annoverasse tra i suoi soci un dipendente della stessa Euro Edilservice s.a.s., al quale era stato affidato lo svolgimento degli adempimenti per la partecipazione alla gara, con conseguente rischio di violazione del principio di segretezza dell’offerta.

 

2. – In via preliminare i ricorsi all’esame – proposti dall’impresa aggiudicataria (Multi Service Aosta s.r.l.) e dalla impresa risultata seconda in graduatoria (Euro Edilservice s.a.s.) – vanno riuniti in ragione della loro connessione oggettiva e soggettiva.

 

3. – Entrando nel merito delle impugnative, è necessario muovere dall’esame dell’ultimo provvedimento – la revoca dell’intera gara con affidamento del servizio a trattativa privata ad altra impresa (fino al 31 dicembre 2004) – impugnata da entrambe le ricorrenti con motivi aggiunti.
Nella motivazione della deliberazione di revoca l’Amministrazione rilevava che, a seguito della ricordata segnalazione, l’aggiudicazione era stata sospesa per sospetta violazione del principio di segretezza dell’offerta e che tutti gli atti di gara erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione circa la sussistenza di eventuali fattispecie di reato; nella stessa motivazione si rilevava inoltre come vi fossero “fondate ragioni” per ritenere che la gara non si fosse svolta “in condizioni di trasparenza” e si sottolineava, in relazione all’indagine penale in corso, “l’impossibilità di prevedere, seppur in via presuntiva, i termini di conclusione della vicenda”.

 

3.a – I motivi aggiunti al ricorso n. 116/2003, proposti dalla Multi Service Aosta s.r.l. – ricevibili anche se notificati entro l’ordinario termine di sessanta giorni, considerata la sostanziale equivalenza rispetto al ricorso introduttivo (Cons. St., Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6817) – non sono fondati.
La ricorrente – aggiudicataria della gara – sostiene che il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo perché adottato sulla base di un mero sospetto: la motivazione dell’atto non evidenzierebbe circostanze obiettive, non sarebbe stata preceduta da adeguata istruttoria, né avrebbe rispettato i principi della partecipazione procedimentale e nemmeno avrebbe operato una valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco.
Sul punto il Collegio osserva che la motivazione del provvedimento dà adeguato conto delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a procedere alla revoca degli atti di gara.
La deliberazione impugnata si fonda, invero, su circostanze obiettive e non contestate: prima di tutto, il fatto che un dipendente della Euro Edilservice s.a.s., al quale era stato affidato lo svolgimento degli adempimenti per la partecipazione alla gara, era risultato socio dell’impresa risultata aggiudicataria; in secondo luogo, il fatto che detto dipendente, socio della società aggiudicataria, era coinvolto in un procedimento penale per il reato di turbativa d’asta; ancora, il fatto che il precedente gestore – al quale, in sede di sospensione dell’aggiudicazione, era stato provvisoriamente affidato il servizio – aveva un contenzioso in atto con l’Amministrazione per il mancato pagamento di canoni dovuti; da ultimo, il fatto che gli atti di gara erano oggetto di due impugnative davanti al giudice amministrativo.
Sicché – a fronte dell’insieme di queste circostanze - la considerazione del grave disagio che l’interruzione del servizio avrebbe provocato ai pazienti, ai dipendenti e agli ospiti delle strutture ospedaliere, insieme al rilievo dell’impossibilità di prevedere, nemmeno in via presuntiva, i termini di conclusione dell’indagine penale, costituiscono motivazione sufficiente a sorreggere la scelta di procedere alla revoca dell’aggiudicazione.
Sul punto va ricordato come la giurisprudenza abbia evidenziato che il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse e non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva o provvisoria (Cons. St., Sez. V, n. 6365/2000; Sez. VI, n. 4671/2003).
Quanto alla lamentata violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale, è sufficiente il rilievo che l’esigenza di evitare interruzioni in un servizio di tale rilevanza certamente costituisce una ragione di celerità del procedimento che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustifica la mancata comunicazione di avvio del procedimento medesimo: in ogni caso, risulta dagli atti, che l’amministrazione ha inviato copia della deliberazione di revoca alla Multi Service Aosta s.r.l., “al fine di recepire eventuali controdeduzioni che possono permettere un riesame, qualora se ne ravvisi la necessità, del provvedimento deliberativo”.
Va al riguardo condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la revoca dell’aggiudicazione non deve necessariamente fondarsi su una accertata responsabilità penale di determinati soggetti in quanto, per giustificare la revoca dell’aggiudicazione, è sufficiente che l’amministrazione ravvisi - secondo un giudizio ex ante - il concreto e fondato pericolo che la gara non si sia svolta in condizioni di trasparenza (Cons. St., Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6365).
Da ultimo, nemmeno è rilevante la circostanza che - successivamente alla notifica dei motivi aggiunti - il G.I.P. presso il Tribunale di Aosta abbia disposto l’archiviazione del procedimento penale (su richiesta del Pubblico Ministero che ha evidenziato come dagli atti processuali non sia emersa la conoscenza dell’offerta presentata dalla Euro Edilservice s.a.s. da parte del dipendente della stessa): non v’è dubbio infatti che ai fini della legittimità del provvedimento di revoca non può che farsi riferimento alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto.

 

3.b – Sono invece fondati i motivi aggiunti al ricorso n. 9/2004 con cui la Euro Edilservice s.a.s. sostiene l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui dispone la revoca dell’intera gara, anziché della sola aggiudicazione alla società Multi Service Aosta s.r.l.
E’ fondata in particolare la censura con cui si lamenta il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disporre la revoca dell’intero procedimento concorsuale: va infatti rilevato che la “sospetta violazione del principio di segretezza dell’offerta” – su cui, come si è visto, si fonda la motivazione del provvedimento – si riferisce alla sola posizione dell’impresa aggiudicataria e non coinvolge la posizione della Euro Edilservice s.a.s., seconda classificata.
Sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni che l’hanno indotta – a dispetto del principio di conservazione degli atti – a disporre la revoca dell’intera gara e non del solo segmento del procedimento interessato dalla temuta violazione del principio di segretezza dell’offerta.

 

3.c - Ma assorbente al riguardo è la censura, contenuta sempre nel primo dei motivi aggiunti, con cui la Euro Edilservice s.a.s., deduce che l’Amministrazione ha del tutto ignorato – in sede di revoca - il motivo del ricorso introduttivo, già notificato alla stessa Amministrazione, con cui si sosteneva che la società Multi Service Aosta s.r.l. non era in possesso dei requisiti per partecipare alla gara.
Come subito si vedrà, l’aggiudicataria Multi Service Aosta s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti richiesti.

 

4. – Il ricorso n. 9/2004, presentato dalla Euro Edilservice s.a.s., ha invece ad oggetto la deliberazione di aggiudicazione alla Multi Service Aosta s.r.l.

 

4.a – Va esclusa, in via preliminare, la fondatezza delle eccezioni con cui la società Multi Service Aosta s.r.l. contesta l’ammissibilità e la tempestività del ricorso presentato dalla Euro Edilservice s.a.s., in relazione, rispettivamente, alla irregolarità della procura alle liti posta a margine del ricorso, e alla presenza del legale rappresentante della stessa società alle operazioni di gara del 23 ottobre 2003.
Quanto alla prima eccezione, è sufficiente osservare che nell’originale del ricorso la procura alle liti risulta sottoscritta dal legale rappresentante della società Euro Edilservice s.a.s. e autenticata dal difensore; quanto invece all’eccezione di tardività, basta il rilievo che il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

 

4.b – Con riguardo al merito, il ricorso n. 9/2004 è fondato.
Va condivisa infatti la censura centrale con cui l’impresa, seconda classificata, lamenta la violazione del decreto legislativo n. 157 del 1995, sostenendo che la società Multi Service Aosta s.r.l. non aveva i requisiti per partecipare alla gara.
Con riferimento alla “capacità economica e finanziaria”, l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995 (la cui disciplina è espressamente richiamata nella deliberazione di indizione della gara) stabilisce che “la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa; c) dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi” .
La stessa disposizione prevede poi, al comma successivo, che le amministrazioni “precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere”.
Nella specie, come risulta dalle “Modalità di presentazione dell’offerta”, l’Amministrazione ha richiesto la presentazione non solo di “Idonee dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria”, ma anche di una “Dichiarazione sottoscritta nella forme di cui al T.U. 445/2000 attestante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
L’Amministrazione ha dunque scelto – nell’ambito dei requisiti elencati dal richiamato articolo 13 - di privilegiare, ai fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria dei partecipanti, il requisito delle idonee garanzie bancarie (che la Multi Service Aosta s.r.l. ha regolarmente presentato), insieme a quello dell’avvenuta gestione, nel triennio precedente la gara, di servizi identici a quello oggetto dell’appalto.
Né si può ritenere – come sostiene l’impresa aggiudicataria – che quest’ultimo requisito dovesse considerarsi alternativo al primo: come è evidente dalla lettura del bando e della richiamata disposizione del d. lgs. n. 157 del 1995, la formulazione in termini alternativi è contenuta solo in tale disposizione, mentre nel bando entrambi i requisiti sono indicati come necessari ai fini della partecipazione (e come del resto è confermato dal fatto che, per uno solo dei documenti elencati alla voce Documenti Amministrativi, la relativa presentazione è indicata come eventuale).
D’altro canto, la dichiarazione dei servizi prestati nell’ultimo triennio, costituisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), del richiamato d. lgs. n. 157, anche dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.
Risulta dal certificato rilasciato dall’Ufficio del Registro delle imprese di Aosta che la Multi Service Aosta s.r.l. - costituita solo in data 24 aprile 2003 – alla data del 27 ottobre 2003 era “inattiva”.
Sicché non v’è dubbio che alla data fissata per la presentazione dell’offerta (22 ottobre 2003) la società risultata aggiudicataria non avesse i requisiti di partecipazione alla gara; e neppure rileva – trattandosi di requisiti di partecipazione - la circostanza, dedotta dalla Multi Service Aosta s.r.l., che il bando non contenesse l’esplicita comminatoria dell’esclusione dalla gara.

 

5 – Il ricorso n. 9/2004 va dunque accolto e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti di aggiudicazione (impugnato con il ricorso introduttivo) e di revoca dell’aggiudicazione (impugnato con il ricorso introduttivo), nella parte in cui dispone la revoca dell’intera procedura di gara e non della sola aggiudicazione.
Conseguentemente la società Euro Edilservice s.a.s. – divenuta prima classificata per effetto dell’esclusione dalla gara della Multi Service Aosta s.r.l. – ha titolo all’aggiudicazione del servizio.

 

6. – Da ultimo e per completezza, va rilevata l’infondatezza del ricorso n. 116/2003 presentato dalla Multi Service Aosta s.r.l. avverso i provvedimenti di sospensione dell’aggiudicazione e di proroga della precedente gestione.
Anche a prescindere dall’improcedibilità determinatasi per effetto dell’accoglimento del ricorso presentato dalla Euro Edilservice s.a.s. – e del conseguente annullamento dell’aggiudicazione a favore della Multi Service Aosta s.r.l. – non possono comunque essere condivise le censure con cui si lamenta l’illogicità dei provvedimenti impugnati in relazione alla mancanza di elementi probatori circa l’avvenuta violazione del principio di segretezza dell’offerta, carenza probatoria che la stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto nella motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sul punto è infatti sufficiente rinviare a quanto sopra esposto in ordine al provvedimento di revoca e all’orientamento giurisprudenziale già richiamato secondo cui la revoca (e quindi, a maggior ragione, la mera sospensione dell’aggiudicazione) non richiede il previo accertamento di responsabilità penale, ma solo l’evidenziazione del fondato pericolo che la gara non si sia svolta in condizioni di trasparenza.

 

7. – Conclusivamente, il ricorso n. 116/2003 va respinto; vanno invece accolti il ricorso n. 9/2004 e i relativi motivi aggiunti e per l’effetto va annullato il provvedimento di aggiudicazione, nonché il provvedimento di revoca, nella parte in cui non limita la revoca alla sola aggiudicazione.
Non v’è luogo a risarcimento del danno perché alla società Euro Edilservice s.a.s. competerà l’aggiudicazione della gara e l’affidamento del servizio per l’intero periodo previsto.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, previa riunione dei ricorsi in epigrafe, accoglie il ricorso r.g.n. 9/2004 proposto dalla Euro Edilservice s.a.s. e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione; respinge il ricorso r.g.n. 116/2003 proposto dalla società Multi Service Aosta s.r.l.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del 17 novembre 2004.

 

Depositata in Segreteria in data 20.12.2004.

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