| T.A.R. VALLE D'AOSTA - AOSTA - Sentenza 20 dicembre 2004 n. 176
Pres. Antonio GUIDA; Est. Maddalena FILIPPI.
Multi Service Aosta s.r.l. (avv.ti Claudio Dalle, Enzo Maria
Marenghi e Teresa Vergati) contro Unità Sanitaria Locale
della Valle d'Aosta (avv. Vincenzo Avorio e Marco Rezzonico)
e nei confronti di Euroedilservice s.a.s. di Esposito Rosario
& C. (avv.ti Nicola Saccone e Davide Torrione), Società
Stella s.a.s. (n.c.) – ricorso n. 116/2003.
Euroedilservice s.a.s. di Esposito Rosario & C. (avv.ti
Nicola Saccone e Davide Torrione) contro Unità Sanitaria
Locale della Valle d'Aosta (avv. Vincenzo Avorio e Marco
Rezzonico) e nei confronti di Multi Service Aosta s.r.l.
(avv.ti Claudio Dalle, Enzo Maria Marenghi e Teresa Vergati),
Società Stella s.a.s. (n.c.) – ricorso n. 9/2004. |
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1. Gara d'appalto di servizi – Sospetta violazione
del principio di segretezza delle offerte – Revoca dell'aggiudicazione
– Legittimità – Presupposti.
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2. Ricorso per motivi aggiunti – termine
di notificazione.
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1. E' legittima la revoca dell'aggiudicazione
motivata dal fatto che un dipendente di una ditta concorrente,
al quale è stato affidato lo svolgimento degli adempimenti
per la partecipazione alla gara, sia risultato socio dell’impresa
risultata aggiudicataria. Per giustificare la revoca dell’aggiudicazione
è sufficiente che l’amministrazione ravvisi - secondo un
giudizio ex ante - il concreto e fondato pericolo che la
gara non si sia svolta in condizioni di trasparenza (Cons.
St., Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6365). Non v’è dubbio
infatti che ai fini della legittimità del provvedimento
di revoca non può che farsi riferimento alla situazione
esistente al momento dell’adozione dell’atto.
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2. I motivi aggiunti al ricorso promosso
avverso l'aggiudicazione di una gara d'appalto di servizi
sono ricevibili anche se notificati entro l’ordinario termine
di sessanta giorni, considerata la sostanziale equivalenza
rispetto al ricorso introduttivo (Cons. St., Sez. VI, 3
novembre 2003, n. 6817).
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REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta
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composto dai Signori: Antonio GUIDA Presidente;
Maddalena FILIPPI Consigliere, relatore; Rosa PERNA Referendario
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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A) sul ricorso n. 116/2003, proposto dalla
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società MULTI SERVICE AOSTA S.R.L.,
in persona del legale rappresentante Giovanni Filippelli,
rappresentata e difesa, dapprima, dall’Avv. Claudio Dalle,
e successivamente dagli avvocati Enzo Maria Marenghi e Teresa
Vergati, ed elettivamente domiciliata presso la presso la
Segreteria del T.A.R., piazza Accademia S. Anselmo, 2;
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contro
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l’UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE
D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Avorio e
Marco Rezzonico, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo, in Aosta, Via G. Rey n. 1/a,;
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e nei confronti
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- della EUROEDILSERVICE S.A.S. di Esposito
Rosario & C., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola
Saccone, unitamente all’Avvocato Davide Torrione, presso
il cui studio è domiciliata in Aosta, Piazza Narbonne n.
16;
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- della SOCIETA’ STELLA S.A.S. di Siciliano
Maria, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituitasi in giudizio;
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per l’annullamento
- delle deliberazioni del direttore generale dell’U.S.L.
della Valle d’Aosta n. 2432 e n. 2433 del 1° dicembre 2003,
aventi ad oggetto la sospensione dell’aggiudicazione alla
società ricorrente del servizio di gestione degli spacci
interni a due Presidi Ospedalieri e la proroga del servizio
in capo alla società Stella s.a.s.;
- della deliberazione n. 521 dell’8 marzo 2004 – impugnata
con motivi aggiunti al ricorso – con cui il Direttore generale
dell’USL ha revocato la gara di cui trattasi;
nonché per il risarcimento
dei danni causati dai provvedimenti impugnati;
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B) Sul ricorso n. 9/2004, proposto dalla
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società EURO EDILSERVICE s.a.s. di Esposito
Rosario & C. (già Euro Edilservice s.a.s. di Esposito
Antonio & c.) in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Saccone unitamente
all’Avvocato Davide Torrione, presso il cui studio è elettivamente
domiciliata, in Aosta, Piazza Narbonne n.16;
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contro
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l’UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE
D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Avorio e
Marco Rezzonico, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio di quest’ultimo, in Aosta, Via G. Rey n. 1/a,;
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e nei confronti
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della società MULTISERVICE AOSTA S.R.L.,
in persona del legale rappresentante Giovanni Filippelli,
rappresentata e difesa dall’Avv. Claudio Dalle, e successivamente
dagli avvocati Enzo Maria Marenghi e Teresa Vergati, ed
elettivamente domiciliata presso la presso la Segreteria
del T.A.R., piazza Accademia S. Anselmo, 2;
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per l’annullamento
- della deliberazione del Direttore Generale dell’USL Valle
D’Aosta del 17/11/2003 n.2353 con cui veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva alla società Multiservice Aosta s.r.l. della
“gestione degli spacci interni del viale Ginevra n.3 e Beauregaed
per un periodo di tre anni”;
- del verbale della Commissione preposta all’apertura delle
buste contenenti la documentazione amministrativa e le offerte
economiche redatto in data 23/10/2003;
- della deliberazione n. 521 dell’8 marzo 2004 – impugnata
con motivi aggiunti al ricorso – con cui il Direttore generale
dell’USL ha revocato la gara di cui trattasi;
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Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti presentati sia dalla società Multi
Service Aosta s.r.l. nel ricorso n. 116/2003, sia dalla
società Euro Edilservice s.a.s. nel ricorso n. 9/2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza pubblica del 17 novembre 2004, relatore
il consigliere M. Filippi, l’avv. E. M. Marenghi per la
società Multi Service Aosta s.r.l., l’avv. D. Torrione per
la società Euro Edilservice s.a.s. e l’avv. M. Rezzonico
per la USL Valle d’Aosta;
Ritenuto e considerato quanto segue:
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FATTO
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1. – In data 28 agosto 2003, con deliberazione
n. 1740, il Direttore generale dell’U.S.L. Valle D’Aosta
indiceva gara pubblica per l’affidamento, per un periodo
di anni tre, della gestione degli spacci interni presso
i Presidi Ospedalieri di Viale Ginevra e Beauregard e approvava
il capitolato speciale d’oneri, la modalità di presentazione
dell’offerte, il bando di gara e l’estratto di gara ai sensi
della L.R. n. 19 del 1996 e del D.Lgs n. 157 del 1995, con
un importo a base d’asta di E.150.000 all’anno (IVA esclusa).
In data 17 novembre 2003, con deliberazione n. 2353, lo
stesso Direttore generale aggiudicava la gara alla società
Multi Service Aosta s.r.l.
In data 1° dicembre 2003, giorno in cui il servizio avrebbe
dovuto avere inizio, il Direttore Generale – sulla base
di quanto emerso a seguito dell’istanza di accesso presentata
dall’impresa seconda classificata - disponeva la sospensione
dell’aggiudicazione, prorogando la gestione del servizio
(allora affidata alla società Stella s.a.s.), dapprima per
un mese (con deliberazione n. 2432), poi fino al 29 febbraio
2004 (con deliberazione n. 2433).
Infine, in data 8 marzo 2004, con deliberazione n. 521,
il Direttore generale dell’USL ha disposto la revoca della
gara affidando il servizio di gestione degli spacci interni,
in via sperimentale, alla ditta Ristochef sino al 31 dicembre
2004.
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2. - Con il ricorso n. 116/2003 la società
Multi Service Aosta s.r.l. impugna le deliberazioni di sospensione
dell’aggiudicazione e di proroga della precedente gestione,
lamentandone l’illegittimità per eccesso di potere, sotto
i diversi profili della carenza dei presupposti, dell’illogicità
e della contraddittorietà.
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3. - Con il ricorso n. 9/2004 la società
Euro Edilservice s.a.s. – risultata seconda in graduatoria
- impugna invece, insieme al relativo verbale della Commissione
di gara, la deliberazione di aggiudicazione del servizio
di gestione degli spacci interni alla società Multi Service
Aosta s.r.l.: avverso il provvedimento impugnato il ricorrente
deduce la violazione dei principi generali in materia di
pubbliche gare e, in particolare, della specifica normativa
concorsuale, lamentando eccesso di potere per erronea valutazione
dei requisiti e la violazione del principio di segretezza
dell’offerta.
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4. – Con motivi aggiunti ai rispettivi ricorsi,
la Multi Service Aosta s.r.l. e la Euro Edilservice s.a.s.
impugnano la deliberazione di revoca della gara disposta
dall’USL successivamente alla notifica di entrambi i ricorsi.
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D I R I T T O
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1. – I ricorsi all’esame concernono i provvedimenti
con cui l’USL della Valle d’Aosta - a conclusione della
gara indetta per l’affidamento della gestione di spacci
interni presso Presidi Ospedalieri - ha dapprima aggiudicato
il servizio, poi ha sospeso tale aggiudicazione e quindi
ha disposto la revoca dell’intera gara.
La decisione di non affidare il servizio alla società aggiudicataria
della gara (Multi Service Aosta s.r.l.) è stata adottata
a seguito dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi
(richiamata nella motivazione dei provvedimenti e prodotta
agli atti) con cui la società Euro Edilservice s.a.s., seconda
classificata, rilevava come la Multi Service Aosta s.r.l.
annoverasse tra i suoi soci un dipendente della stessa Euro
Edilservice s.a.s., al quale era stato affidato lo svolgimento
degli adempimenti per la partecipazione alla gara, con conseguente
rischio di violazione del principio di segretezza dell’offerta.
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2. – In via preliminare i ricorsi all’esame
– proposti dall’impresa aggiudicataria (Multi Service Aosta
s.r.l.) e dalla impresa risultata seconda in graduatoria
(Euro Edilservice s.a.s.) – vanno riuniti in ragione della
loro connessione oggettiva e soggettiva.
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3. – Entrando nel merito delle impugnative,
è necessario muovere dall’esame dell’ultimo provvedimento
– la revoca dell’intera gara con affidamento del servizio
a trattativa privata ad altra impresa (fino al 31 dicembre
2004) – impugnata da entrambe le ricorrenti con motivi aggiunti.
Nella motivazione della deliberazione di revoca l’Amministrazione
rilevava che, a seguito della ricordata segnalazione, l’aggiudicazione
era stata sospesa per sospetta violazione del principio
di segretezza dell’offerta e che tutti gli atti di gara
erano stati trasmessi alla Procura della Repubblica ai fini
della valutazione circa la sussistenza di eventuali fattispecie
di reato; nella stessa motivazione si rilevava inoltre come
vi fossero “fondate ragioni” per ritenere che la gara non
si fosse svolta “in condizioni di trasparenza” e si sottolineava,
in relazione all’indagine penale in corso, “l’impossibilità
di prevedere, seppur in via presuntiva, i termini di conclusione
della vicenda”.
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3.a – I motivi aggiunti al ricorso n. 116/2003,
proposti dalla Multi Service Aosta s.r.l. – ricevibili anche
se notificati entro l’ordinario termine di sessanta giorni,
considerata la sostanziale equivalenza rispetto al ricorso
introduttivo (Cons. St., Sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6817)
– non sono fondati.
La ricorrente – aggiudicataria della gara – sostiene che
il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo perché adottato
sulla base di un mero sospetto: la motivazione dell’atto
non evidenzierebbe circostanze obiettive, non sarebbe stata
preceduta da adeguata istruttoria, né avrebbe rispettato
i principi della partecipazione procedimentale e nemmeno
avrebbe operato una valutazione comparativa degli interessi
pubblici e privati in gioco.
Sul punto il Collegio osserva che la motivazione del provvedimento
dà adeguato conto delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione
a procedere alla revoca degli atti di gara.
La deliberazione impugnata si fonda, invero, su circostanze
obiettive e non contestate: prima di tutto, il fatto che
un dipendente della Euro Edilservice s.a.s., al quale era
stato affidato lo svolgimento degli adempimenti per la partecipazione
alla gara, era risultato socio dell’impresa risultata aggiudicataria;
in secondo luogo, il fatto che detto dipendente, socio della
società aggiudicataria, era coinvolto in un procedimento
penale per il reato di turbativa d’asta; ancora, il fatto
che il precedente gestore – al quale, in sede di sospensione
dell’aggiudicazione, era stato provvisoriamente affidato
il servizio – aveva un contenzioso in atto con l’Amministrazione
per il mancato pagamento di canoni dovuti; da ultimo, il
fatto che gli atti di gara erano oggetto di due impugnative
davanti al giudice amministrativo.
Sicché – a fronte dell’insieme di queste circostanze - la
considerazione del grave disagio che l’interruzione del
servizio avrebbe provocato ai pazienti, ai dipendenti e
agli ospiti delle strutture ospedaliere, insieme al rilievo
dell’impossibilità di prevedere, nemmeno in via presuntiva,
i termini di conclusione dell’indagine penale, costituiscono
motivazione sufficiente a sorreggere la scelta di procedere
alla revoca dell’aggiudicazione.
Sul punto va ricordato come la giurisprudenza abbia evidenziato
che il potere di negare l’approvazione dell’aggiudicazione
per ragioni di pubblico interesse ben può trovare fondamento,
in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse
e non trova ostacoli nell’esistenza dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva o provvisoria (Cons. St., Sez. V, n. 6365/2000;
Sez. VI, n. 4671/2003).
Quanto alla lamentata violazione delle norme sulla partecipazione
procedimentale, è sufficiente il rilievo che l’esigenza
di evitare interruzioni in un servizio di tale rilevanza
certamente costituisce una ragione di celerità del procedimento
che, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, giustifica
la mancata comunicazione di avvio del procedimento medesimo:
in ogni caso, risulta dagli atti, che l’amministrazione
ha inviato copia della deliberazione di revoca alla Multi
Service Aosta s.r.l., “al fine di recepire eventuali controdeduzioni
che possono permettere un riesame, qualora se ne ravvisi
la necessità, del provvedimento deliberativo”.
Va al riguardo condiviso l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la revoca dell’aggiudicazione non deve necessariamente
fondarsi su una accertata responsabilità penale di determinati
soggetti in quanto, per giustificare la revoca dell’aggiudicazione,
è sufficiente che l’amministrazione ravvisi - secondo un
giudizio ex ante - il concreto e fondato pericolo che la
gara non si sia svolta in condizioni di trasparenza (Cons.
St., Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6365).
Da ultimo, nemmeno è rilevante la circostanza che - successivamente
alla notifica dei motivi aggiunti - il G.I.P. presso il
Tribunale di Aosta abbia disposto l’archiviazione del procedimento
penale (su richiesta del Pubblico Ministero che ha evidenziato
come dagli atti processuali non sia emersa la conoscenza
dell’offerta presentata dalla Euro Edilservice s.a.s. da
parte del dipendente della stessa): non v’è dubbio infatti
che ai fini della legittimità del provvedimento di revoca
non può che farsi riferimento alla situazione esistente
al momento dell’adozione dell’atto.
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3.b – Sono invece fondati i motivi aggiunti
al ricorso n. 9/2004 con cui la Euro Edilservice s.a.s.
sostiene l’illegittimità del provvedimento nella parte in
cui dispone la revoca dell’intera gara, anziché della sola
aggiudicazione alla società Multi Service Aosta s.r.l.
E’ fondata in particolare la censura con cui si lamenta
il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che hanno
indotto l’Amministrazione a disporre la revoca dell’intero
procedimento concorsuale: va infatti rilevato che la “sospetta
violazione del principio di segretezza dell’offerta” – su
cui, come si è visto, si fonda la motivazione del provvedimento
– si riferisce alla sola posizione dell’impresa aggiudicataria
e non coinvolge la posizione della Euro Edilservice s.a.s.,
seconda classificata.
Sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni
che l’hanno indotta – a dispetto del principio di conservazione
degli atti – a disporre la revoca dell’intera gara e non
del solo segmento del procedimento interessato dalla temuta
violazione del principio di segretezza dell’offerta.
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3.c - Ma assorbente al riguardo è la censura,
contenuta sempre nel primo dei motivi aggiunti, con cui
la Euro Edilservice s.a.s., deduce che l’Amministrazione
ha del tutto ignorato – in sede di revoca - il motivo del
ricorso introduttivo, già notificato alla stessa Amministrazione,
con cui si sosteneva che la società Multi Service Aosta
s.r.l. non era in possesso dei requisiti per partecipare
alla gara.
Come subito si vedrà, l’aggiudicataria Multi Service Aosta
s.r.l. doveva essere esclusa dalla gara per mancanza dei
requisiti richiesti.
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4. – Il ricorso n. 9/2004, presentato dalla
Euro Edilservice s.a.s., ha invece ad oggetto la deliberazione
di aggiudicazione alla Multi Service Aosta s.r.l.
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4.a – Va esclusa, in via preliminare, la
fondatezza delle eccezioni con cui la società Multi Service
Aosta s.r.l. contesta l’ammissibilità e la tempestività
del ricorso presentato dalla Euro Edilservice s.a.s., in
relazione, rispettivamente, alla irregolarità della procura
alle liti posta a margine del ricorso, e alla presenza del
legale rappresentante della stessa società alle operazioni
di gara del 23 ottobre 2003.
Quanto alla prima eccezione, è sufficiente osservare che
nell’originale del ricorso la procura alle liti risulta
sottoscritta dal legale rappresentante della società Euro
Edilservice s.a.s. e autenticata dal difensore; quanto invece
all’eccezione di tardività, basta il rilievo che il termine
di impugnazione decorre dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione definitiva.
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4.b – Con riguardo al merito, il ricorso
n. 9/2004 è fondato.
Va condivisa infatti la censura centrale con cui l’impresa,
seconda classificata, lamenta la violazione del decreto
legislativo n. 157 del 1995, sostenendo che la società Multi
Service Aosta s.r.l. non aveva i requisiti per partecipare
alla gara.
Con riferimento alla “capacità economica e finanziaria”,
l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 1995
(la cui disciplina è espressamente richiamata nella deliberazione
di indizione della gara) stabilisce che “la dimostrazione
della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti
può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie; b) bilanci o estratti
dei bilanci dell’impresa; c) dichiarazione concernente il
fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai servizi
identici a quello oggetto della gara realizzati negli ultimi
tre esercizi” .
La stessa disposizione prevede poi, al comma successivo,
che le amministrazioni “precisano nel bando di gara quali
dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati,
nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere”.
Nella specie, come risulta dalle “Modalità di presentazione
dell’offerta”, l’Amministrazione ha richiesto la presentazione
non solo di “Idonee dichiarazioni bancarie attestanti la
capacità economica e finanziaria”, ma anche di una “Dichiarazione
sottoscritta nella forme di cui al T.U. 445/2000 attestante
il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi
identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre esercizi”.
L’Amministrazione ha dunque scelto – nell’ambito dei requisiti
elencati dal richiamato articolo 13 - di privilegiare, ai
fini della dimostrazione della capacità economica e finanziaria
dei partecipanti, il requisito delle idonee garanzie bancarie
(che la Multi Service Aosta s.r.l. ha regolarmente presentato),
insieme a quello dell’avvenuta gestione, nel triennio precedente
la gara, di servizi identici a quello oggetto dell’appalto.
Né si può ritenere – come sostiene l’impresa aggiudicataria
– che quest’ultimo requisito dovesse considerarsi alternativo
al primo: come è evidente dalla lettura del bando e della
richiamata disposizione del d. lgs. n. 157 del 1995, la
formulazione in termini alternativi è contenuta solo in
tale disposizione, mentre nel bando entrambi i requisiti
sono indicati come necessari ai fini della partecipazione
(e come del resto è confermato dal fatto che, per uno solo
dei documenti elencati alla voce Documenti Amministrativi,
la relativa presentazione è indicata come eventuale).
D’altro canto, la dichiarazione dei servizi prestati nell’ultimo
triennio, costituisce, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett.
a), del richiamato d. lgs. n. 157, anche dimostrazione delle
capacità tecniche dei concorrenti ai fini della partecipazione
alla gara.
Risulta dal certificato rilasciato dall’Ufficio del Registro
delle imprese di Aosta che la Multi Service Aosta s.r.l.
- costituita solo in data 24 aprile 2003 – alla data del
27 ottobre 2003 era “inattiva”.
Sicché non v’è dubbio che alla data fissata per la presentazione
dell’offerta (22 ottobre 2003) la società risultata aggiudicataria
non avesse i requisiti di partecipazione alla gara; e neppure
rileva – trattandosi di requisiti di partecipazione - la
circostanza, dedotta dalla Multi Service Aosta s.r.l., che
il bando non contenesse l’esplicita comminatoria dell’esclusione
dalla gara.
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5 – Il ricorso n. 9/2004 va dunque accolto
e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti di aggiudicazione
(impugnato con il ricorso introduttivo) e di revoca dell’aggiudicazione
(impugnato con il ricorso introduttivo), nella parte in
cui dispone la revoca dell’intera procedura di gara e non
della sola aggiudicazione.
Conseguentemente la società Euro Edilservice s.a.s. – divenuta
prima classificata per effetto dell’esclusione dalla gara
della Multi Service Aosta s.r.l. – ha titolo all’aggiudicazione
del servizio.
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6. – Da ultimo e per completezza, va rilevata
l’infondatezza del ricorso n. 116/2003 presentato dalla
Multi Service Aosta s.r.l. avverso i provvedimenti di sospensione
dell’aggiudicazione e di proroga della precedente gestione.
Anche a prescindere dall’improcedibilità determinatasi per
effetto dell’accoglimento del ricorso presentato dalla Euro
Edilservice s.a.s. – e del conseguente annullamento dell’aggiudicazione
a favore della Multi Service Aosta s.r.l. – non possono
comunque essere condivise le censure con cui si lamenta
l’illogicità dei provvedimenti impugnati in relazione alla
mancanza di elementi probatori circa l’avvenuta violazione
del principio di segretezza dell’offerta, carenza probatoria
che la stessa Amministrazione avrebbe riconosciuto nella
motivazione dei provvedimenti impugnati.
Sul punto è infatti sufficiente rinviare a quanto sopra
esposto in ordine al provvedimento di revoca e all’orientamento
giurisprudenziale già richiamato secondo cui la revoca (e
quindi, a maggior ragione, la mera sospensione dell’aggiudicazione)
non richiede il previo accertamento di responsabilità penale,
ma solo l’evidenziazione del fondato pericolo che la gara
non si sia svolta in condizioni di trasparenza.
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7. – Conclusivamente, il ricorso n. 116/2003
va respinto; vanno invece accolti il ricorso n. 9/2004 e
i relativi motivi aggiunti e per l’effetto va annullato
il provvedimento di aggiudicazione, nonché il provvedimento
di revoca, nella parte in cui non limita la revoca alla
sola aggiudicazione.
Non v’è luogo a risarcimento del danno perché alla società
Euro Edilservice s.a.s. competerà l’aggiudicazione della
gara e l’affidamento del servizio per l’intero periodo previsto.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le
parti le spese e le competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Valle d’Aosta, previa riunione dei ricorsi in epigrafe,
accoglie il ricorso r.g.n. 9/2004 proposto dalla Euro Edilservice
s.a.s. e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati
nei sensi di cui in motivazione; respinge il ricorso r.g.n.
116/2003 proposto dalla società Multi Service Aosta s.r.l.
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze
di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Aosta nella camera di consiglio
del 17 novembre 2004.
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Depositata in Segreteria in data 20.12.2004.
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