| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 16 dicembre 2004
n. 16254
Pres. Scognamiglio, Est. Martino
Tekneko Sistemi Tecnologici s.r.l. (Avv. Vincenzo Retico),
c. Comune di Genzano (Avv. Giorgio Robiony) e Comune di
Rocca di Papa (Avv. Xavier Santiapichi), e nei confronti
di “Volsca Ambiente s.p.a.” (Avv. Francesco Rosi) |
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1. Contratti della pubblica amministrazione
– Gara d’appalto – Autotutela - Obbligo di comunicazione
di avvio del procedimento, di adeguata motivazione e di
conclusione del procedimento – Sussistono.
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2. Servizi pubblici – Affidamento – art.
113 del t.u.e.l. come modificato dal d.l. 269/2003 – Fattispecie.
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3. Contratti della pubblica amministrazione
– Gara d’appalto – Domanda di risarcimento del danno per
equivalente – Preclusione della partecipazione ad una nuova
gara – Risarcimento per perdita di chance – Sussiste – Presupposto
– Impossibilità di dimostrare la certezza dell’aggiudicazione.
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1. Qualora l’amministrazione proceda all’annullamento
di un procedimento di gara mediante esercizio del potere
di autotutela o qualora disponga la revoca della selezione
per il sopravvenire di circostanze che rivelino il mutamento
dell'interesse pubblico all'espletamento della gara, la
medesima è tenuta ad osservare le garanzie del procedimento
(comunicazione di avvio, adeguata motivazione, conclusione
del procedimento) a tutela dell’affidamento riposto dai
partecipanti nella conclusione della gara.
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2. A seguito delle modifiche apportate dall’art.14
del d.l. n. 269/2003 all’art. 113 del t.u.e.l.. Tuttavia,
per quanto ampi siano i margini di discrezionalità tecnica
attribuiti all'Ente locale al fine dell'esercizio del potere
di scelta del modulo gestorio da adottarsi, l’opzione per
la società a partecipazione pubblica (totalitaria o “mista”)
deve pur sempre avvenire con riguardo ad un’ipotesi concreta
di gestione del servizio.
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3. Nei casi in cui ad un soggetto è preclusa
in radice la partecipazione ad una gara o concorso, non
potendo peraltro dimostrare, ex post, la certezza o meno
della aggiudicazione, la situazione soggettiva tutelabile
è la chance, cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole
suscettibile di risarcitoria per equivalente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio
Sede di Roma, Sez. II ter
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composto dai signori magistrati: Consigliere
Roberto Scognamiglio Presidente - Consigliere Antonio Amicuzzi
Correlatore - Primo Ref. Silvia Martino Relatore ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1309 del 2004 proposto da
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Tekneko Sistemi Tecnologici s.r.l.,
in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Retico ed
elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avv.
Biagianti alla via F. Denza n. 27
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CONTRO
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- Comune di Genzano, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Robiony
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
alla via Bruxelles n. 59
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- Comune di Rocca di Papa, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Xavier
Santiapichi, ed elettivamente domiciliato in Roma presso
lo studio del difensore alla via A. Bertoloni n. 44 – 46
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e nei confronti
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- Impresa Volsca Ambiente s.p.a.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’avv. Francesco Rosi ed elettivamente domiciliato
in Roma presso lo studio del difensore alla via Lutezia
n. 8
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per l’annullamento dei seguenti atti:
- deliberazione n. 49 del 5.11.2003, ore 18.10, con cui
il Consiglio comunale di Rocca di Papa ha revocato la propria
precedente delibera n. 18 del 31.3.2003 avente ad oggetto
“approvazione atti di gara dell’appalto dei servizi ambientali
e di igiene pubblica”;
- deliberazione n. 44 del 3.12.2003, ore 17.00 (come rettificata
dalla deliberazione effettuata dallo stesso Consiglio comunale
in data 10. 2003, ore 17) a mezzo della quale il Consiglio
del Comune di Genzano di Roma ha revocato la propria precedente
delibera n. 4 del 30.1.2003, approvando i nuovi criteri
generali, indirizzi e linee guida fondamentali per la gestione
dei servizi ambientali e di igiene pubblica;
- deliberazione n. 219 del 3.12.2003, ore 18.30, con cui
la Giunta del Comune di Genzano ha revocato la propria precedente
delibera n. 50 del 31.3.2003 avente ad oggetto “approvazione
atti di gara dell’appalto dei servizi ambientali e di igiene
pubblica”:
- deliberazione n. 49 del 10.12.2003, ore 17.00, con cui
il Consiglio del Comune di Genzano di Roma ha optato per
la gestione associata dei servizi ambientali e di igiene
pubblica, aderendo alla società a capitale misto pubblico
– privato denominata Volsca Ambiente s.p.a.con sede in Velletri;
- di ogni altro atto ad essi preordinato, presupposto e
conseguente o comunque connesso; nonché per il risarcimento
del danno.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Comuni resistenti
e della società Volsca s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Data per letta alla pubblica udienza del 8.11.2004 la relazione
del dr. Silvia Martino e uditi altresì l’avv. Retico, l’avv.
Rosi e l’avv. Santiapichi per le parti rispettivamente rappresentate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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1. La ricorrente opera nel settore dello
smaltimento dei rifiuti e dei servizi ambientali. Rappresenta
che, a fine 2002, essendo da poco scaduto l’appalto per
la gestione dei servizi ambientali e di igiene pubblica
del Comune di Genzano di Roma, ed essendo prossima la scadenza
dell’appalto avente ad oggetto i medesimi servizi del Comune
di Rocca di Papa, i due Comuni decidevano di associarsi
tra di loro allo scopo di affidare i servizi suddetti ad
un unico soggetto ritenendo che l’effettuazione congiunta
della gara avrebbe determinato un’economia di costi. All’uopo
i Comuni si avvalevano della collaborazione della Confservizi
Lazio alla quale delegavano il compito di predisporre e
svolgere la gara di appalto per l’affidamento dei servizi
di raccolta e smaltimento r.s.u., lavaggio e disinfezione
dei cassonetti, spazzamento delle aree pubbliche e delle
aree private soggette ad uso pubblico, pulizia aree mercatali
etcc.. Il Comune di Genzano di Roma approvava i criteri
generali e le “linee guida” fondamentali per l’affidamento
in appalto dei servizi ambientali e di igiene pubblica con
delibera di Consiglio n. 4 del 30.1.2003 e, per altro verso,
il bando di gara, il capitolato speciale e l’allegato tecnico
con delibera di Giunta n. 50 del 31.3.2003. Allo stesso
modo il Comune di Rocca di Papa provvedeva ad approvare
gli stessi atti con delibera di Consiglio n. 18 del 31.3.2003.
Il bando di gara approvato dai due Comuni veniva pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data
11.4.2003, sulla G.U.R.I. n. 86 in data 12.4.2003 ed il
18.4.2003 su tre quotidiani a tiratura nazionale. La Commissione
giudicatrice, nominata dalla Confservizi il 21.5.2003, iniziava
i lavori il 26.5.2003 e, in data 8.7.2003, formulava la
graduatoria provvisoria al vertice della quale si collocava
proprio la ricorrente con il massimo del punteggio ottenibile
(100/100). Accadeva però che, a seguito di un decreto e
quindi di un’ordinanza cautelare di questo T.a.r., emessi
tra l’11 e il 23 luglio 2003, veniva riammessa alla gara
l’ATI Ama s.p.a./ASP s.p.a., in precedenza esclusa. La Commissione
aggiornava pertanto i propri lavori alla seduta del 22.9.2003,
nel corso della quale prendeva tuttavia atto della volontà
del Comune di Genzano di revocare l’incarico alla Confservizi.
In data 15.10.2003 la ricorrente apprendeva, direttamente
dal suddetto ente, che il Comune di Genzano e il Comune
di Rocca di Papa avevano effettivamente provveduto a revocare
l’incarico relativo all’espletamento della gara. La Tekneko
sollecitava perciò i predetti Comuni a sostituire la Commissione
e a definire il procedimento di gara. Tuttavia, in data
15.12.2003, il Comune di Genzano le comunicava formalmente
che, con le impugnate delibere n. 44 del 3.10.2003 e 49
del 10.12.2003, aveva deciso di abbandonare il procedimento
di gara e di aderire alla società mista Volsca Ambiente
s.p.a., alla quale avrebbe pertanto affidato la gestione
dei servizi ambientali e di igiene pubblica. Analoga comunicazione,
relativamente alla revoca dell’indizione della gara, perveniva
dal Comune di Rocca di Papa. Con successive istanze di accesso,
la ricorrente conseguiva infine copia di tutti gli atti
impugnati.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
A) quanto alla deliberazione n. 49 del 5.11.2003, con cui
il C.C. di Rocca di Papa ha revocato la propria precedente
delibera n. 18 del 31.3.2003, avente ad oggetto, l’”approvazione
atti di gara dell’appalto di servizi ambientali e di igiene
pubblica”.
1) Violazione dell’art. 7 della l.n. 241/90:
La ricorrente ha assistito inerme alla revoca di una gara
che la vedeva potenziale aggiudicataria, senza poter in
alcun modo interloquire in merito agli eventi che, a dire
dell’Amministrazione, rendevano inevitabile la revoca;
2)Violazione di legge per carenza di motivazione ed eccesso
di potere per falsità ed errore nei presupposti:
Secondo l’Amministrazione, la revoca del mandato conferito
dal Comune di Genzano alla Confservizi Lazio, non solo ha
oggettivamente travolto il procedimento di gara in essere,
ma, soprattutto, trattandosi di un appalto concepito per
un servizio da affidarsi congiuntamente da parte dei due
Comuni, ha automaticamente costretto il Comune di Rocca
di Papa a rivedere le scelte in precedenza concertate per
l’affidamento del servizio. Rileva tuttavia la ricorrente
che non solo detta revoca non era idonea, di per sè, a caducare
l’intero procedimento ma che, soprattutto, il Comune di
Genzano ha realmente “abbandonato” la gara solo con una
delibera successiva a quella in esame, e, precisamente,
con la delibera consiliare n. 219 del 3.12.2003, anch’essa
oggetto di impugnazione;
B) Quanto alla deliberazione n. 44 del 3.12.2003, ore 17,00,
e successiva rettifica del 10.3.2003, a mezzo della quale
il Consiglio del Comune di Genzano di Roma ha revocato la
propria precedente delibera n. 4 del 30.1.2003, approvando
i nuovi criteri generali, indirizzi e linee guida fondamentali
per la gestione dei servizi ambientali e di igiene pubblica.
1) Violazione di legge per carenza di motivazione:
Con la delibera in rubrica il Consiglio comunale di Genzano
ha mutato radicalmente indirizzo relativamente alla gestione
dei servizi ambientali, optando per la gestione a mezzo
di società miste, società pubbliche ovvero consorzi di Comuni.
Ha tuttavia ignorato, o comunque sottovalutato, la circostanza
che fosse ancora in piedi un procedimento di gara pressoché
definito, e, sotto altro profilo, non ha fornito alcuna
argomentazione circa la convenienza, anche solo economica,
di tale nuova soluzione organizzativa;
C) Quanto alla deliberazione n. 219 del 3.12.2003, ore 18.30,
con cui la Giunta del Comune di Genzano di Roma ha revocato
la propria precedente delibera n. 50 del 31.3.2003 avente
ad oggetto “approvazione atti di gara dell’appalto dei servizi
ambientali e di igiene pubblica”.
1) Violazione dell’art. 7 della l. 7.8.1990, n. 241:
Anche in questo caso la ricorrente è rimasta all’oscuro
degli intendimenti del Comune e non ha potuto fornire una
diversa prospettazione o comunque valutazione delle circostanze
che hanno poi condotto all’abbandono del procedimento di
gara.
2) Violazione di legge per carenza di motivazione per eccesso
di potere per falsità ed errore nei presupposti:
La Giunta ha evidentemente preso atto del mutamento degli
indirizzi del Consiglio in ordine alla gestione dei servizi
ambientali, e, ad ulteriore corredo motivazionale, ha addotto
le difficoltà incontrate nelle gestione della gara (segnatamente
con riferimento alle negligenze o comunque ai ritardi della
delegata Confeservizi). La ricorrente fa tuttavia notare
che lo svolgimento della gara era stato del tutto regolare
e che solo un evento imprevedibile, quale la riammissione
in gara, in forza di un’ordinanza cautelare di questo T.a.r,,
dell’ATI AMA – ASP, ne aveva ritardato l’ormai prossima
conclusione.
D) Quanto alla deliberazione n. 49 del 10.12.2003, ore 17,00
con cui il Consiglio del Comune di Genzano di Roma ha optato
per la gestione associata dei servizi ambientali e di igiene
pubblica, aderendo alla società a capitale misto pubblico
–privato denominata Volsca Ambiente s.p.a., con sede in
Velletri, società alla quale ha di fatto affidato i servizi
ambientali e di igiene urbana.
1) Violazione di legge in relazione all’affidamento dei
servizi ambientali e di igiene urbana del Comune di Genzano
di Roma senza l’adozione di procedimenti di evidenza pubblica,
anzi dopo la revoca di una gara quasi terminata:
Con la delibera impugnata il Comune di Genzano di Roma ha
manifestato la volontà di affidare i servizi in questione
ad una società costituita l’11.2.1999 ai sensi dell’art.
22, comma 3, lett. e) della l. 8.6.1990 n. 142 (la Volsca
Ambiente s.p.a.) della quale ha contestualmente acquistato
un pacchetto azionario pari all’11% del capitale sociale.
Si tratta però, a dire della ricorrente, di una quota insufficiente
a conferire al Comune di Genzano la maggioranza dei capitale
sociale e quindi quel controllo della società che, in quanto
assimilabile ad una forma di gestione diretta del servizio,
consente di derogare alle procedure di evidenza pubblica
per l’affidamento del servizio.
2) Violazione dell’art. 113 d.lgs. 18.8.2000 n. 267 ed eccesso
di potere per falsità ed errore nei presupposti:
Ad ogni buon conto, prosegue la ricorrente, la delibera
è impugnata è illegittima anche se riguardata alla luce
dell’ultima versione dell’art. 113 del d.gls. n. 267 del
2000 (e cioè quella modificata dall’art. 14 del d.l. n.
269/2003), in quanto la società Volsca Ambiente (inizialmente
costituita tra il Comune di Velletri e la S.a.o. s.p.a.)
non è assimilabile ad una società mista il cui socio privato
sia stato individuato con l’esperimento di procedure di
evidenza pubblica. Infatti la società S.a.o., come è facile
evincere dall’atto costitutivo e della delibera del C.C.
di Velletri n. 137 del 29.10.1998, era semplicemente il
precedente affidatario dei servizi ambientali del Comune
di Velletri, vincitore della licitazione esperita in data
15.7.1994 al solo scopo di affidare mediante procedure ad
evidenza pubblica la gestione degli indicati servizi.
La ricorrente ha infine domandato il risarcimento del danno.
In particolare, ha chiesto che la gara revocata di Comuni
intimati venga ripresa dal punto in cui è stata illegittimamente
interrotta ovvero che, ove ciò non sia possibile, che il
danno venga risarcito per equivalente. In particolare ha
allegato le seguenti voci di danno: mancato utile derivante
dall’esecuzione dell’appalto, mancato abbattimento delle
spese generali afferenti i costi della struttura aziendale
(10/15% dell’importo dell’appalto), spese per la partecipazione
alla gara revocata, quantificabili in misura non inferiore
a euro 35.356,00, spese tecniche e di giudizio, danno all’immagine,
danno derivante dall’impossibilità di spendere in future
gara la maggiore capacità tecnico – economica che le sarebbe
derivata dall’esecuzione dell’appalto. In ogni caso ha domandato
una somma non inferiore a euro 835. 891, 00 pari al 10%
del valore posto a base dell’appalto ex art. 345 della l.
2248/1965, allegato F.
Si sono costituiti, resistendo, il Comune di Genzano, il
Comune di Rocca di Papa, e la società Volsca Ambiente s.p.a..
Il Comune di Genzano, in particolare, ha sottolineato che
la ricorrente ha omesso di gravarsi contro un atto presupposto,
e cioè contro la revoca dell’incarico alla Confservizi.
Tale atto, del quale, per sua stessa ammissione, era già
venuta a conoscenza quantomeno dal 25.10.2003, è ormai divenuto
inoppugnabile. Ha poi sottolineato che la pendenza del ricorso
al T.a.r. avverso l’esclusione dell’Ati AMA/ASP, unitamente
alla sospensione accordata da questo T.a.r., avevano evidenziato
una certa negligenza da parte della Commissione giudicatrice
nella conduzione della gara, tale da incrinare il rapporto
fiduciario con la Confservizi che detta Commissione aveva
nominato. A tale negligenza, non avrebbe potuto porsi rimedio,
a suo dire, se non attraverso la rinnovazione dell’intera
gara, ivi compresa la redazione di un nuovo disciplinare,
con inevitabili ulteriori ritardi tali da pregiudicare il
celere e corretto affidamento del servizio servizio pubblico
di smaltimento dei rifiuti che, nel frattempo, è stato comunque
espletato dalla ricorrente, il cui contratto per la gestione
dei servizi ambientali e di igiene urbana, già in regime
di proroga dal maggio 2002, è stato ulteriormente prorogato
sino al 31.12.2003.
Evidenzia ancora che la gara curata dalla Confservizi non
avrebbe comunque potuto essere portata a termine, atteso
che il Comune di Rocca di Papa, anticipando lo stesso Comune
di Genzano, aveva ormai manifestato l’intenzione di procedere
del tutto autonomamente, essendosi già determinato non solo
a revocare l’incarico alla Confservizi, ma anche, per quanto
di sua competenza, l’indizione stessa della gara (con l’impugnata
delibera n. 49 del 5.11.2003). Ritiene perciò che, del tutto
legittimamente, anziché portare a termine una gara ormai
compromessa, il Comune si sia orientato verso una diversa
soluzione organizzativa per la gestione del servizio in
questione, rappresentata dal conferimento ad una società
mista secondo il modello che, nel frattempo, aveva ormai
ricevuto consacrazione normativa merce l’emanazione del
d.l. n. 269/2003.
Il Comune ha anzi invocato l’applicabilità, nella fattispecie,
della disciplina transitoria prevista dall’art.113, comma
15 – bis, del d.gls. n. 267/2000, inserito dall’art. 14
del d.l. n. 269/2003, che ha disposto la proroga di tutti
gli affidamenti rilasciati con procedure diverse da quelle
ad evidenza pubblica, fino alla data del 31.12.2006. Lo
stesso articolo consente poi la proroga anche dopo tale
termine, degli affidamenti alle società a capitale misto
pubblico – privato nelle quali il soci privato sia stato
scelto con una procedura ad evidenza pubblica. La nuova
definizione della disciplina, prosegue la difesa del Comune,
è in definitiva apparsa all’Amministrazione la soluzione
ideale per “mettersi al riparo dalle incertezze del ricorso
continuo ai complessi meccanismi delle procedure ad evidenza
pubblica”.
Infine, l’adesione alla società Volsca Ambiente s.p.a.,
rientra nel modello di affidamento configurato dall’ art.
113, comma 5, del cit. d.lgs. n. 267/2000, così come modificato
dal d.l. n. 269/2003. Si tratta infatti di una società mista
nella quale la maggioranza del capitale è in mano pubblica
e cioè di Comuni che operano nel medesimo bacino territoriale
(Velletri, Lanuvio e Albano, ed oggi lo stesso Comune di
Genzano).
Il Comune di Rocca di Papa, dal canto suo, premessa in linea
generale la possibilità di esercitare il potere di autotutela
non solo in relazione a procedimenti di evidenza pubblica
non ancora definiti ma addirittura in un momento successivo
alla conclusione della gara, ha evidenziato come la propria
decisione di revoca degli atti di gara sia stata indotta
dalla revoca dell’incarico alla Confservizi, già autonomamente
decisa dal Comune di Genzano, e dal travolgimento dell’intera
gara causato, a suo dire, da siffatta decisione. Ciò in
quanto sia la delega alla Confservizi che il procedimento
e la disciplina di gara, sono stati concepiti e strutturati
con riferimento all’effettuazione di un’unica gara d’appalto
per i Comuni di Rocca di Papa e di Genzano. Nessuna responsabilità,
infine, potrebbe essere addebitata al Comune di Rocca di
Papa, il quale ha solo preso atto delle conseguenze derivanti
dal comportamento del Comune di Genzano.
Con ulteriore memoria, depositata in vista dell’udienza
pubblica di discussione, ha poi sollevato un’eccezione di
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a
ricorrere determinata, a suo dire, dalla circostanza che
i servizi oggetto della gara revocata sono stati successivamente
affidati al Consorzio Gaia. Sottolinea in particolare come
la ricorrente, mentre ha impugnato l’affidamento alla Volsca
dei medesimi servizi da parte del Comune di Genzano, non
ha ritenuto di doversi gravare anche avverso la delibera
di affidamento al suddetto Consorzio. Ha altresì soggiunto
che l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento
amministrativo sussiste solo quando, in relazione alle ragioni
che giustificano l'adozione del provvedimento, la comunicazione
stessa apporti una qualche utilità all'azione amministrativa
affinché questa, sul piano del merito e della legittimità,
riceva arricchimento dalla partecipazione del destinatario
del provvedimento. Nella fattispecie, invece, non era ipotizzabile
alcun utile apporto da parte delle imprese partecipanti
alla gara, in quanto l’apprezzamento dell’interesse pubblico
sotteso all’esercizio del potere di autotutela è rimesso
all’esclusiva volontà dell’Amministrazione. Ha infine evidenziato,
circa il merito della delibera impugnata, che l’essenziale
presupposto legittimante l’esercizio del potere di revoca
è sostanzialmente consistito, al pari di quanto fatto rilevare
dal Comune di Genzano, nell’alea derivante dal giudizio
promosso dalla rti AMA – ASP.
Circa la domanda risarcitoria, relativamente a danno rappresentato
dalla c.d. perdita di chanche, il Comune di Rocca di Papa
ritiene che la società ricorrente non abbia dato alcuna
prova del danno asseritamente subito. In particolare, il
conseguimento del bene della vita sperato, rappresentato
dall’aggiudicazione, deve costituire non già un’astratta
possibilità bensì una concreta probabilità, fondata su presupposti
già in essere che, nella fattispecie, non si sono verificati
o, comunque, non sono stati adeguatamente documentati. Nè,
ancora, sussisterebbe il necessario nesso di causalità atteso
che l’evento dannoso non è imputabile al Comune di Rocca
di Papa bensì alla delegata Confservizi.
Sul piano soggettivo, ha sottolineato che, se anche una
qualche responsabilità possa ascriversi al Comune, la stessa
non riveste quel carattere di gravità che determina la nascita
dell’obbligo di risarcimento. Relativamente alla quantificazione,
ritiene che il danno eventualmente risarcibile debba comunque
essere limitato al solo interesse contrattuale negativo,
rappresentato dalle spese sopportate per partecipare alla
gara e dalle occasioni favorevoli perdute, queste ultime,
in particolare, neppure allegate dalla ricorrente. Infine,
anche a voler qualificare la responsabilità dell’Amministrazione
non già quale mera responsabilità precontrattuale bensì
quale responsabilità extracontrattuale, estesa pertanto
anche al risarcimento del lucro cessante, non potrebbe comunque
trovare applicazione il principio generale, desumibile dall'art.
345 l. 20 marzo 1865 n. 2248 all. F e consistente nella
determinazione forfettaria dell'utile normalmente ritraibile
in misura pari al 10% dell’offerta presentata ovvero dell’importo
a base di gara. Ciò in quanto la Tekneko non si è fatta
carico di fornire almeno un principio di prova relativamente
alle opportunità alternative alle quali ha dovuto rinunciare.
La società Volsca, dal canto suo, ha in primo luogo eccepito
un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso in quanto
cumulativamente proposto avverso una serie di delibere che,
a suo dire, non sono connesse tra di loro e, soprattutto,
sono espressione non già di una volontà comune alle due
Amministrazioni evocate in giudizio, bensì di determinazioni
del tutto autonome.
Circa la violazione dell’art. 7 della l.n. 241/90, ha fatto
osservare, da un lato, che il procedimento di gara non era
ancora concluso e che comunque nessun utile apporto avrebbero
potuto dare né l’impresa ricorrente né le altre imprese
partecipanti alla gara, ormai compromessa dai ritardi e
dagli errori nei quali era incorsa la medesima Confservizi.
Relativamente alla delibera con cui il Comune di Genzano
ha optato per l’adesione ad una società mista, ha ricordato
l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il significato
della partecipazione dell'ente pubblico a società a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente
titolare del pubblico servizio, sta nell'apprestare una
formula organizzativa che consente non solo la cooperazione
tra l'interesse delle pubbliche amministrazioni o quello
dell'impresa privata, ma anche l'esercizio in comune di
servizi da parte di enti pubblici aventi interessi omogenei;
pertanto la prevalenza del capitale pubblico va riferita
all'insieme degli enti e non a ciascuno singolarmente considerato
(C.S., V, 30 aprile 2002, n. 2297). In particolare, la società
Volsca fa presente di essere partecipata da tre Amministrazioni
locali e che le quote di pertinenza di queste ultime sono
proporzionali al bacino di utenza interessato qualificato
in rapporto al numero degli abitanti. L’ingresso del Comune
di Genzano, la cui quota di partecipazione è commisurata
all’11% del capitale sociale, è avvenuto secondo gli stessi
parametri oggettivi comportando pertanto un’adeguata e proporzionale
rappresentanza anche all’interno del Consiglio di Amministrazione.
Evidenza infine che il partner privato S.a.o. s.p.a. è stata
scelto, a differenza di quanto censurato da Tekneko, mediante
procedure di evidenza pubblica. In particolare, fra le disposizioni
del capitolato speciale d’appalto del 1994 relativo alla
licitazione privata indetta dal Comune di Velletri per l’affidamento
del servizio di raccolta e smaltimento degli r.s.u., risulta
inserita anche la facoltà, per la stazione appaltante, di
promuovere la costituzione di una società mista con il soggetto
aggiudicatario dell’appalto, qualora questi desse sufficienti
garanzie economiche – finanziare oltre che di affidabilità
nella prestazione del servizio, facoltà poi effettivamente
esercitata con la costituzione della società controinteressata.
Con ulteriore memoria del 27.10.2004, ha quindi ribadito
e sviluppato le argomentazioni appena esposte.
Il ricorso è stato infine trattenuto per la decisione alla
pubblica udienza del 8.11.2004.
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DIRITTO
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1. Con ricorso notificato il 29/30.1.2004
e depositato il 9.2.2004, la società Tekneko, sistemi tecnologici
s.r.l., impugna le delibere con cui i Comuni di Genzano
e Rocca di Papa hanno revocato la gara in precedenza indetta
per l’affidamento, in forma congiunta, dei servizi ambientali
e di igiene pubblica. Impugna altresì la delibera con cui
il Comune di Genzano ha optato per la “gestione associata”
dei servizi ambientali e ha successivamente aderito alla
società a capitale misto pubblico –privato Volsca Ambiente
s.p.a..
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2. Le Amministrazioni resistenti e la controinteressata
hanno sollevato alcune eccezioni pregiudiziali che debbono
essere preliminarmente esaminate.
2.a Ai fini dell’ammissibilità del ricorso cumulativo, contestata
dalla società Volsca, ricorda il Collegio come, per quieto
insegnamento giurisprudenziale, sia sufficiente l’esistenza
di un collegamento funzionale fra gli atti impugnati, anche
se di distinto contenuto ed emanati da diverse autorità.
In particolare “L'esigenza di certezza, di semplificazione
e di snellimento del processo, cui si correla la preclusione
del cumulo in un unico giudizio di controversie tra loro
diverse, va considerata <> e prescindendo
da rigorismi puramente formali e deve essere armonizzata
con l'ulteriore esigenza di economicità processuale e con
l'opportunità che la legittimità di atti funzionalmente
interdipendenti venga verificata alla stregua di un unico
procedimento giurisdizionale ”(T.a.r. Lecce, I, n.637 del
14.6.99; C.S., V, 18.12.2003, n. 8341). Nella fattispecie,
è innegabile la stretta connessione funzionale esistente
fra gli atti impugnati attraverso i quali le Amministrazioni
comunali intimate hanno sostanzialmente abbandonato il medesimo
procedimento di gara, indetto in maniera congiunta e finalizzato
all’affidamento di un servizio, come ammesso da tutte le
parti resistenti, concepito e strutturato in maniera unitaria.
Appare semmai singolare che a tanto si siano determinate
senza previamente consultarsi. Infatti, sebbene dagli atti
depositati non emerga la precostituzione di un preciso modulo
procedimentale, idoneo ad assicurare efficacemente una forma
di coordinamento tra le due Amministrazioni comunali (ad
esempio un accordo di programma ovvero una conferenza di
servizi), le delibere di conferimento dell’incarico alla
Confservizi Lazio, nonché l’approvazione di un unico bando
di gara e dei relativi allegati tecnici, denotano chiaramente
la volontà di agire in maniera integrata e coordinata per
conseguire un obiettivo di comune interesse.
2.b Priva di pregio è anche l’eccezione di inammissibilità,
sollevata dal Comune di Genzano in ordine all’omessa impugnazione
della revoca dell’incarico alla Confservizi di cui alla
delibere n. 177 del 22.9.2003 (Comune di Genzano) e n. 207
del 2.10.2003 (Comune di Rocca di Papa).
In primo luogo, le delibere di revoca della gara da parte
di entrambi i Comuni intimati, sono state impugnate per
vizi propri, e non già per vizi di illegittimità derivata
rispetto alla revoca dell’incarico dato alla Confservizi
Lazio. Quanto al venir meno del “rapporto fiduciario” col
suddetto ente, è opportuno a questo punto chiarire quale
sia la natura dell’incarico conferito alla Confservizi.
Ciò anche al fine di sgombrare il campo dal tentativo, adombrato
dalle difese di entrambi i Comuni, di attenuare, o escludere,
sotto il profilo soggettivo, la responsabilità derivante
dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. In particolare
con la delibera n. 226 del 11.11.2002 (il Comune di Genzano)
e n. 173 del 14.11.2002 (il Comune di Rocca di Papa),
le Amministrazioni resistenti affidavano alla Confservizi
Lazio (alla quale sono associate), la “consulenza legale
e amministrativa” per tutte le operazioni connesse “all’espletamento
e alla gestione” della gara.
Tuttavia, il bando di gara, il capitolato speciale e gli
allegati tecnici, predisposti dalla Confservizi, sono stati
approvati dalle rispettive Giunte comunali (cfr. delibere
della G.C. di Genzano n. 50 del 31.3.2003 e della G.C. di
Rocca di Papa n. 18 del 31.3.2003).
Quanto alla natura del suddetto ente, si tratta, a quanto
è possibile evincere dagli atti di causa e dal sito Internet
istituzionale, dell’articolazione regionale della Confservizi
nazionale, “sindacato d'impresa che rappresenta, promuove
e tutela le aziende e gli enti che gestiscono i Servizi
Pubblici Locali, qualunque sia la proprietà”. Già la sola
natura (privatistica) dell’ente in questione fa dunque intuire
come nella fattispecie non venga in alcun modo in rilievo
né una forma di delegazione interorganica, né di delegazione
intersoggettiva, figure peculiari del diritto pubblico attraverso
le quali l’organo e ente investito in via originaria della
competenza a provvedere in una determinata materia conferisce
autoritativamente e unilateralmente ad altro organo o ente
una competenza derivata in ordine alla stessa materia. In
tale ipotesi, il delegato è legittimato ad esercitare, entro
i limiti prefissati nell’atto di conferimento, poteri e
funzioni spettanti al delegante, al quale effettivamente
si sostituisce agendo in nome proprio ed imputando al delegato
i soli risultati dell’attività svolta. Se tali funzioni
vengono affidate ad un privato, può invece ricorrere la
figura della concessione traslativa, caratterizzata dal
trasferimento al concessionario di funzioni oggettivamente
pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione
dell’opera o del servizio affidato. Anche in tali ipotesi
possono verificarsi nei rapporti esterni effetti analoghi
a quelli della delegazione amministrativa, in particolare
quando il concessionario sia abilitato ad agire in nome
proprio, creando l’affidamento dei privati interessati alle
opere o ai servizi, e divenendo quindi direttamente responsabile
nei confronti dei terzi per le obbligazioni strumentalmente
preordinate alla realizzazione dell’oggetto della concessione.
Ovviamente, sia la figura della concessione traslativa sia
i modelli organizzativi alla stessa assimilabili, caratterizzati
dall’esercizio di funzioni oggettivamente pubbliche da parte
di soggetti formalmente privati, sono governati dal principio
di legalità e quindi l’Amministrazione, nei casi non previsti
dalla legge, non ha il potere di trasferire le proprie funzioni
istituzionali ad un soggetto privato (Cass. civ., I, 24
giugno 2003, n. 9980).
Nulla di quanto appena descritto si è comunque verificato
nella fattispecie in cui in cui la Confservizi Lazio si
è limitata ad elaborare gli atti di gara e a compiere le
operazioni a questa connesse, in nome e per conto delle
Amministrazioni deleganti. Non deve poi trarre in inganno
la circostanza che, nel corso del procedimento di gara,
la Confeservizi abbia definito sé stessa quale “stazione
appaltante” in quanto il governo e il “controllo”dell’intera
procedura sono rimaste nella competenza esclusiva dei Comuni
intimati, come del resto è dimostrato in maniera lampante
dal fatto che la gara è stata indetta e revocata direttamente
da questi ultimi.
2.c Neppure, ancora, può condividersi l’eccezione di inammissibilità
e/o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse,
sollevata dal Comune di Rocca di Papa, per il fatto che
il servizio di igiene ambientale è stato nel frattempo affidato
dal medesimo Comune al Consorzio Gaia, con atto non impugnato
dalla ricorrente, la quale, invece, si è espressamente gravata
avverso l’affidamento alla società Volsca da parte del Comune
di Genzano. La Tekneko ha infatti proposto anche una domanda
di risarcimento del danno per “equivalente” e pertanto l’impossibilità
di ottenere soddisfazione in forma specifica attraverso
la rinnovazione delle operazioni di gara, non fa venir meno
l’interesse alla decisione (cfr., fra le tante, C.S., V,
21.6.2002, n.3404). Vien fatto anzi di osservare che tale
comportamento risponda ad una precisa strategia (difensiva
e d’impresa) in quanto rivela, da un lato, una chiara opzione
per l’eventuale conseguimento del solo ristoro in forma
pecuniaria in relazione ad una gara della quale la ricorrente
evidentemente considera non più utile ovvero concretamente
possibile la prosecuzione e/o rinnovazione, e dall’altro,
relativamente all’impugnativa dell’affidamento alla società
Volsca da parte del Comune di Genzano, il preminente interesse
a conseguire, quantomeno, che almeno uno dei bacini di utenza
verso i quali aveva indirizzato il proprio sforzo organizzativo
imprenditoriale, non venga sottratto alla concorrenza degli
operatori del settore.
2.d Per completezza va affrontata anche un’ulteriore questione,
accennata ma non compiutamente sviluppata dalla difesa del
Comune di Genzano, relativa all’applicabilità nella fattispecie,
della disciplina transitoria di cui all’art. 113, comma
15 – bis (aggiunto dall’art. 14, comma 1 del d.l. 30 settembre
2003 n. 269, conv. in legge con modificazioni dall’art.
1 della l. 24 novembre 2003, n. 326) del d.lgs. n. 267/2000,
alla stregua del quale, per quanto qui interessa “Nel caso
in cui le disposizioni previste per i singoli settori non
stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente
articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse
dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre
la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita
deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione
le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia
di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia
di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici
titolari del capitale sociale esercitino sulla società un
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.”
E’ evidente che la disciplina transitoria delineata dalla
disposizioni appena richiamate riguarda le concessioni di
servizi pubblici locali vigenti all’entrata in vigore della
nuova regolamentazione e non è quindi applicabile ai casi
in cui, come nella fattispecie, non vi era alcuna concessione
in atto a tale momento. Basti qui ricordare che il d.l.
n. 269/2003 è entrato in vigore il 2.10.2003, mentre la
delibera di “adesione” alla società Volsca risale al 10.12.2003.
2.e Un breve cenno, infine, alla sussistenza della giurisdizione
amministrativa. La presente controversia concerne “l’affidamento
di un pubblico servizio” e rientra pertanto tra le materie
devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi
dell’art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 20.3.1998, così
come sostituito dall’art. 7 della l.n. 205/2000 e quindi
riformulato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204
del 6 luglio 2004.
La giurisdizione sussiste inoltre anche in relazione alla
cognizione della domanda di risarcimento del danno. Detta
pronuncia ha anzi espressamente salvaguardato l’art. 35
del cit. d. lgs. 80/98 in quanto “il potere riconosciuto
al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova
"materia" attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento
di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio
(e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia
al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.
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3. Passando al merito delle controversia,
sono anzitutto fondate le censure dedotte avverso le delibere
con cui i Comuni intimati hanno revocato la gara in precedenza
indetta.
Per una migliore comprensione della vicenda è opportuno
sintetizzare il contenuto di siffatte delibere.
Richiamata l’iniziale volontà di associarsi al Comune di
Genzano per l’effettuazione un’unica gara di appalto per
l’affidamento dei servizi ambientali e di igiene pubblica,
il Comune di Rocca di Papa prende atto che il Comune di
Genzano ha revocato l’incarico alla Conferservizi, dichiara
di condividere l’opinione espressa dal Presidente di detto
Ente, secondo il quale la determinazione del Comune di Genzano
di revocare l’incarico alla Confservizi ha comportato l’interruzione
dell’intero procedimento di gara, dispone infine, la revoca
delle propria deliberazione n. 18 del 31 marzo 2003 con
cui erano stati approvati il capitolato speciale di appalto
e il bando di gara (delibera n. 49 del 5.11.2003). La motivazione
di siffatta delibera viene poi specularmente riportata anche
nella delibera n. 44 del 3.12.2003 del Consiglio comunale
di Genzano (“Considerato che sono venuti a mancare i presupposti
per il prosieguo della gara, unitamente al Comune di Rocca
di Papa, e tramite affidamento alla Confservizi Lazio, e
quindi si rende necessario revocare la deliberazione di
C.C. n. 4 del 30.1.2003”).
La sola lettura delle delibere appena richiamate permette
di cogliere il principale vizio che affligge tutti gli atti
impugnati, non specificamente approfondito dalla ricorrente
ma comunque ricavabile dalla complessa censura di “eccesso
di potere” formulata. I Comuni intimati infatti, dopo avere
espresso la volontà di “associarsi” nell’affidamento di
un servizio di comune interesse, hanno poi deciso autonomamente
di sganciarsi da un procedimento concepito in maniera unitaria,
strumentalizzando a tal fine presunti ritardi o errori dell’ente
al quale avevano in precedenza delegato la gestione della
gara. Le delibere appaiono inoltre contrarie a tutti i principi
ai quali, per consolidata giurisprudenza, dovrebbe ispirarsi
l’esercizio del potere di revocare o annullare la gara nelle
pubbliche selezioni per l’affidamento di lavori o servizi.
In particolare, l’annullamento di un procedimento di gara
mediante esercizio del potere di autotutela deve essere
sorretto da adeguata motivazione in ordine alla natura delle
anomalie riscontrate, alla gravità delle stesse, alla loro
incidenza sul procedimento di gara e, soprattutto, circa
la sussistenza di specifici vizi di legittimità che lo rendano
necessario (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 14 novembre 1994
n. 407, richiamata anche da T.a.r. Lazio, sez. I- bis, n.
5991 del 7.7.2003). L’Amministrazione può inoltre disporre
la revoca della selezione anche qualora sopraggiungano circostanze
che rivelino il mutamento dell'interesse pubblico all'espletamento
della gara, ma, di tale sopraggiunto mutamento, deve dare
puntuale ed accurata motivazione nell'ambito del provvedimento
di revoca (Cons. Stato, sez. VI, 5 gennaio 1990 n. 28).
In entrambi i casi, a tutela dell’affidamento riposto dai
partecipanti nella conclusione della gara, debbono essere
osservate le garanzie del procedimento. Nella fattispecie,
risulta invece palesemente violato l’art. 7 della l.n. 241/90
non essendo stata allegata alcuna ragione idonea a giustificare
l’omessa comunicazione di avvio. Nè può trovare applicazione
la giurisprudenza, invocata ex adverso, relativa alla revoca
dell’aggiudicazione provvisoria. Tale atto conclude la procedura
concorsuale avviata dagli stessi concorrenti con la domanda
di partecipazione mentre la revoca impugnata riguarda gli
atti inditivi della gara ed è stata adottata in esito ad
un procedimento di secondo grado distinto da quello di aggiudicazione.
Neppure è condivisibile l’affermazione secondo cui l’esito
di siffatto procedimento non sarebbe stato differente anche
se vi fosse stata la partecipazione della società ricorrente.
In disparte quanto appresso si dirà circa la carenza motivazionale
dei provvedimenti impugnati, un simile argomentare svuota
di significato le regole del procedimento e tende a trasferire
nel giudizio di legittimità valutazioni che attengono invece
alla sfera del risarcimento del danno, il quale presuppone
l’accertamento sostanziale della spettanza del bene della
vita inciso, anche, ma non solo, dall’inosservanza delle
regole del procedimento. Trascura inoltre la valenza, anche
ai fini risarcitori, degli stessi interessi "procedimentali"
e l’esigenza di tutela dell'affidamento ingenerato dal rapporto
intercorso tra Amministrazione e privato, (c.d. responsabilità
da contatto amministrativo qualificato), a prescindere dall'accertamento
dalla spettanza del bene della vita, oggetto di tutela,
e indipendentemente dalla sicura acquisizione dello stesso
bene (così in termini, T.a.r. Bari, I, n.1761 del 17.5.2001).
La delibere impugnate, come già accennato, sono peraltro
illegittime anche sul piano sostanziale, in quanto non solo
ne appare inadeguata la motivazione esplicita ma anche quella
ricostruita in sede difensiva, dalla cui valutazione, nella
prospettiva del giudizio sul rapporto quale richiede una
controversia estesa anche ai profili risarcitori dell’azione
amministrativa, il giudice amministrativo non può più esimersi
(cfr. sul punto T.a.r. Lazio, I, n. 398 del 16.1.2002).
Nei provvedimenti impugnati viene fatto esclusivo riferimento
a “ritardi” nella conduzione della gara e al venir meno
del rapporto fiduciario con la Confservizi. Poiché tuttavia
non era venuta meno la necessità di provvedere all’affidamento
del servizio, l’eventuale negligenza o comunque inidoneità
del soggetto delegato alla conduzione della gara non poteva
da sola giustificare l’abbandono di un procedimento che
non fosse anche radicalmente viziato. Le difese di entrambi
i Comuni hanno così soggiunto che il procedimento di gara
era stato comunque oggettivamene compromesso dagli “errori”
commessi dalla Commissione giudicatrice nella fase di ammissione
e nella redazione del disciplinare di gara e, pertanto,
non poteva essere condotto a termine con sicurezza e celerità.
Di fatto, salvo quanto rilevato nella decisione cautelare
di questo T.a.r. (ordinanza n. 3691, resa nella c.c. del
23.7.2003), circa l’illegittima esclusione dell’Ati Ama/Asp,
il Collegio non ha riscontrato ulteriori contestazioni o
riserve, delle stazioni appaltanti ovvero dei partecipanti
alla gara, relative a vizi tali da impedire la conservazione
di almeno alcuni tra gli atti già compiuti e quindi la prosecuzione
della selezione ad opera della precedente ovvero di una
nuova Commissione nominata d’intesa dai due Comuni associati.
Nè, in senso contrario, può strumentalizzarsi la surrichiamata
decisione cautelare, dalla quale non risulta in alcun modo
censurata, a differenza di quanto adombrato dalla difesa
del Comune di Genzano, un’ambigua redazione dello stesso
disciplinare di gara. Esclusa dunque l’esistenza di ulteriori
contestazioni, ovvero riserve circa la validità dell’originario
schema di gara, rimane, al fondo, la sola alea derivante
dalla definizione nel merito del giudizio relativo all’esclusione
dell’Ati Ama/Asp, definizione che, peraltro, i Comuni intimati
avrebbero potuto in ogni momento sollecitare, vista la corsia
preferenziale che il Legislatore ha riservato alle controversie
del tipo in esame (si vedano in particolare i commi 3 e
5 dell’art. 23 – bis della l.n. 1034 del 1971, così come
novellata dall’art. 4 della l.n. 205/2000).
Con specifico riguardo alla delibera n.44 del Consiglio
comunale di Genzano, va poi fatta un’ulteriore precisazione.
Si evince infatti da tale provvedimento che la scelta di
affidare il servizio “ad una società mista costituita a
maggioranza pubblica” alla quale “conferire successivamente
i servizi ambientali e di igiene pubblica”, non risulta
compenetrata nel contenuto motivazionale del provvedimento
di revoca della gara. Al contrario, proprio tale revoca
appare costituire il presupposto della successiva opzione
per la società mista. D’altro canto, se l’abbandono della
gara fosse stato effettivamente determinato da una diversa
e più conveniente soluzione organizzativa per l’affidamento
del servizio pubblico in controversia (così come ha tentato
di suggerire la difesa del Comune), il corredo motivazionale
della revoca avrebbe dovuto arricchirsi di una valutazione
comparativa che, invece, è del tutto assente nelle delibere
impugnate. La scelta operata con la delibera in esame rappresenta
infatti una mera petizione di principio, avulsa da qualsivoglia
considerazione delle esigenze del servizio, dei relativi
costi, della possibilità di realizzare economie di scala,
delle interconnessioni realizzabili tra i bacini di utenza
etcc. e cioè di tutti quegli elementi che, secondo la giurisprudenza,
l’Amministrazione deve attentamente ponderare al fine di
individuare la migliore soluzione organizzativa per l’espletamento
di un pubblico servizio. La vicenda per cui è causa sembra
invero confermare il diffondersi di un fenomeno che, all’indomani
delle modifiche apportate dall’art.14 del d.l. n. 269/2003
all’art. 113 del t.u.e.l., la giurisprudenza amministrativa
ha immediatamente colto e cioè il ricorso sempre più massiccio
delle Amministrazioni al c.d. affidamento “in house” dei
servizi pubblici locali, in virtù della generalizzazione
dell’istituto di fatto operato dalla summenzionata disciplina
in deroga ai principi comunitari di evidenza pubblica (cfr.
C.S., V, ord. 22.4.2004, n. 2316 e T.a.r. Bari, III, ord.
8.9.2004, n. 885 che rimettono alla Corte di Giustizia,
ai sensi dell’art. 234 del Trattato istitutivo, la questione
se sia compatibile con i principi desumibili dagli artt.
46, 49 e 86 del Trattato, l’art. 113, comma 5, del d.lgs.
n. 267/2000, come modificato dall’art. 14 del d.l. n. 269/2003,
nella parte in cui non pone alcun limite alla libertà di
scelta dell’Amministrazione pubblica tra le diverse forme
di affidamento del servizio pubblico, ed, in particolare,
tra l’affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica
e affidamento diretto ad una società per azioni a capitale
interamente pubblico). Tuttavia, per quanto ampi siano i
margini di discrezionalità tecnica attribuiti all'Ente locale
al fine dell'esercizio del potere di scelta del modulo gestorio
da adottarsi, reputa il Collegio che l’opzione per la società
a partecipazione pubblica (totalitaria o “mista”) debba
pur sempre avvenire con riguardo ad un’ipotesi concreta
di gestione del servizio. E’ invece piuttosto discutibile
una motivazione come quella avanzata nella fattispecie dalla
difesa del Comune di Genzano secondo la quale, in definitiva,
l’acquisizione da parte di un Comune di una partecipazione
in una società mista è sufficientemente giustificata non
già dalla necessità di rendere un servizio migliore ai propri
cittadini bensì da quella di mettersi al riparo “dalle incertezze
del ricorso continuo ai complessi meccanismi delle procedure
ad evidenza pubblica”.
Il Collegio osserva ancora che, nemmeno nella successiva
delibera n. 49 del 10.12.2003, di adesione alla società
Volsca Ambiente, si fa cenno alcuno ad un piano di impresa
o quantomeno ad uno specifico progetto. Solo nella delibera
n. 227 del 22.12.2003, risulta esaminato e approvato il
“piano operativo di gestione” dei servizi di igiene urbana
proposto dalla Volsca, con determinazione che è tuttavia
meramente conseguenziale ad una scelta già definitivamente
operata in ordine al conferimento della titolarità del servizio.
Venendo infine all’appena menzionata delibera n. 49 del
10.12.2003, assume rilievo decisivo ed assorbente, ai fini
dell’accoglimento dell’impugnativa, il motivo di censura
rubricato al paragrafo D.2. La società Volsca non corrisponde
infatti ad alcuno dei modelli societari ai quali, in virtù
dell’art.113, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, può essere
direttamente conferita la titolarità di un pubblico servizio.
In particolare, detta società non corrisponde al modello
sub b), relativo alle “società a capitale misto pubblico
privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica
che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne
e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee
di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso
provvedimenti o circolari specifiche”. L’Amministrazione
e la controinteressata hanno affermato che il socio privato
(S.a.o. s.p.a.) è stato scelto “a seguito” di una procedura
ad evidenza pubblica e cioè la licitazione privata indetta
nel 1994, dal Comune di Velletri, per l’affidamento del
servizio di raccolta e smaltimento degli r.s.u.. In particolare,
l’art. 29 del capitolato speciale avrebbe conferito all’Amministrazione
la facoltà di costituire una società con il soggetto aggiudicatario
in quanto questi desse sufficienti garanzie economiche –
finanziare oltre che di affidabilità nella prestazione del
servizio.
In primo luogo, l’esame del capitolato speciale in questione,
depositato in atti, rivela un contenuto alquanto diverso
e, precisamente, sotto la rubrica “Costituzione di società
mista”, prescrive “Qualora l’ente appaltante, anche prima
della naturale scadenza del contratto, intendesse costituire
una società mista per il servizio oggetto del presente disciplinare,
ne darà comunicazione all’appaltatore per l’eventuale partecipazione”.
Comunque, indipendentemente dal fatto che il Comune di Velletri
abbia debitamente verificato l’idoneità tecnica, economica
e finanziaria della società S.a.o. prima di stipulare l’atto
costitutivo della Volsca, tali requisiti non hanno comunque
formato oggetto di valutazione e comparazione nell’ambito
di una specifica procedura competitiva finalizzata proprio
alla scelta del partner privato, essendo ovviamente ben
diversa l’idoneità richiesta ad un imprenditore che dall’esterno
e per un periodo di tempo determinato provvede ad assicurare
un servizio, da quella di colui che, in virtù del contratto
associativo, ne diviene cogestore insieme all’Amministrazione
di riferimento mediante una struttura stabile e destinata
a durare nel tempo. Nella fattispecie, come esattamente
rilevato dalla ricorrente, il Comune di Velletri si è in
realtà semplicemente limitato a cooptare il soggetto privato
che, nel 1994, si era aggiudicato il servizio di raccolta
e smaltimento degli r.s.u., di talché la società in tal
modo costituita non può ascriversi al novero di quelle in
cui il socio privato sia stato scelto non già a “a seguito”
bensì “attraverso” una procedura di evidenza pubblica.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto nella parte
impugnatoria, con il conseguente annullamento di tutti gli
atti in epigrafe.
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4. A questo punto è possibile passare all’esame
della domanda risarcitoria.
Osserva in primo luogo il Collegio che, per effetto delle
delibere impugnate, la situazione in cui si è venuta a trovare
la ricorrente è molto simile a quella del soggetto al quale
sia illegittimamente preclusa la partecipazione ad una gara
(ad es. a causa dell’affidamento di un contratto a trattativa
privata al di fuori dei casi espressamente previsti). Infatti,
sebbene al momento in cui il procedimento è stato interrotto
la Tekneko figurasse al primo posto della graduatoria provvisoria,
è anche vero che, dopo la riammissione dell’Ati Ama/Asp,
la società non aveva ancora alcuna certezza di vittoria,
essendovi la necessità, quantomeno, di procedere nuovamente
alla valutazione comparativa delle offerte, per di più,
secondo il metodo del “confronto a coppie”, caratterizzato
da un elevato tasso di discrezionalità tecnica (cfr. il
bando e le norme di gara versate in atti).
Secondo la più recente e condivisibile elaborazione giurisprudenziale,
nei casi in cui ad un soggetto è preclusa in radice la partecipazione
ad una gara o concorso, sicché non è possibile dimostrare,
ex post, né la certezza della vittoria, né la certezza della
non vittoria, la situazione soggettiva tutelabile è la chance,
cioè l’astratta possibilità di un esito favorevole. Il risarcimento
per perdita di chance può avvenire in forma specifica o
per equivalente.
Nel caso di illegittimo affidamento di appalto mediante
trattativa privata, il risarcimento in forma specifica consiste
nell’indizione di pubblica gara per l’appalto in questione.
In tal modo la chance di successo viene tutelata in forma
reale, sicché risultano esclusi danni da risarcire per equivalente,
a parte il danno emergente legato al ritardo della procedura
e alle spese aggiuntiva sofferte (C.S., VI, 18 dicembre
2001, n. 6281).
L’art. 35 del d.lgs. n. 80/98 - non inciso dalla recente
declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza
n. 204 del 6 luglio 2004, e anzi, come sopra evidenziato,
dalla stessa espressamente salvaguardato - consente al Giudice
amministrativo di disporre il risarcimento del danno anche
in forma specifica. E’ stato chiarito che la reintegrazione
in forma specifica del danno ingiusto deve essere considerata
alla stregua di una alternativa risarcitoria, potendo quest’ultima
intervenire anche per equivalente e trova applicazione nel
diritto amministrativo soprattutto in caso di tutela di
interessi di tipo oppositivo.
Relativamente agli interessi pretensivi, secondo una prima
linea di pensiero, viene qualificata in forma specifica
la domanda di parte volta a conseguire il bene della vita
negato.
Secondo altro orientamento, recentemente precisato e sviluppato
dal Consiglio di Stato nell’ordinanza n. 37 del 19 gennaio
2004 della VI Sezione, la reintegrazione in forma specifica
non costituisce un mezzo per impartire all’Amministrazione
l’ordine di provvedere in un determinato modo (a tutela
di interessi pretensivi) perché così opinando si darebbero
all’istituto caratteri che non corrispondono in realtà alla
vera e propria tutela aquiliana, ma tengono assai di più
della tutela ripristinatoria che si ottiene con il giudizio
di ottemperanza, il che presupporrebbe un concetto di reintegrazione
in forma specifica del tutto diverso da quello affermatosi
in sede civilistica sulla base dell’art. 2058 c.c.. Lo strumento
risarcitorio si caratterizza infatti per l’imposizione all’Amministrazione
di una prestazione diversa e succedanea rispetto a quella
originaria. L’adozione di un determinato atto da parte dell’Amministrazione,
attiene più ai profili di adempimento che a quelli risarcitori
e “riportare anche tale fase nell’ambito della reintegrazione
in forma specifica finisce con l’estendere anche a tale
fase i limiti propri di tale tutela che sono più rigorosi
rispetto a quelli previsti per l’esecuzione. Infatti, mentre
la reintegrazione in forma specifica richiede una verifica
in termini di onerosità ai sensi dell’art. 2058, comma 2,
c.c., tale valutazione non è richiesta in relazione all’esecuzione
della prestazione originariamente dovuta per la quale può
rilevare solo la sopravvenuta impossibilità e salva la verifica
se sia possibile applicare, in sede di giudizio di ottemperanza,
l’art. 2933, comma 2, c.c., quale principio generale dell’ordinamento
“ (ordinanza n. 37/2004 cit.).
Circa i rapporti tra risarcimento per equivalente e risarcimento
(o reintegrazione) in forma specifica, la struttura impugnatoria
del processo amministrativo comporta che il petitum principale
rimane sempre e comunque l’annullamento dell’atto illegittimo
al quale consegue la necessità di rinnovo dell’atto nel
rispetto delle regole procedurali previste. In base alle
precedenti osservazioni circa la reale applicabilità, al
processo amministrativo, delle regole civilistiche in tema
di risarcimento in forma specifica, l’unico ostacolo a siffatta
reintegrazione rimane la possibilità pratica di tale forma
di ristoro che, nel caso di illegittima aggiudicazione a
trattativa privata, ovvero come nella fattispecie, di illegittima
revoca di una procedura di gara in corso, è in genere preclusa
dall’ormai intervenuta integrale esecuzione dell’appalto
o comunque dall’impossibilità di esecuzione in forma specifica
della decisione di annullamento. Va ancora soggiunto che,
ove si sia in presenza, come nella fattispecie, di una specifica
domanda di risarcimento per equivalente occorre valutare
anche se vi sia un effettivo interesse a tale esecuzione,
e cioè se, al contrario, non vi sia invece una decisa opzione
per la tutela in forma monetaria.
Applicando le surrichiamate coordinate giurisprudenziali
alla fattispecie il Collegio osserva quanto segue.
In primo luogo va affermata la responsabilità dei Comuni
di Genzano e Rocca di Papa, non essendo ovviamente scusabile
la violazione di norme di ordine generale che rappresentano
un presidio essenziale posto a garanzia della legittimità
dell’azione amministrativa, quali l’obbligo di condurre
a termine un procedimento sul quale gli interessati hanno
fatto affidamento, e comunque il dovere di instaurare un
regolare contraddittorio ove l’Amministrazione intenda determinarsi
diversamente per preminenti e motivate ragioni di interesse
pubblico. Nella fattispecie, va inoltre censurata anche
la mancanza di una efficace forma di coordinamento tra le
due Amministrazioni procedenti.
Spetta inoltre alla ricorrente l’intero danno che è conseguenza
degli atti illegittimi, non limitato quindi al c.d. interesse
negativo (cfr. sul punto C.S., V, 8.7.2002 n. 3796). Alla
responsabilità per danno da atto amministrativo illegittimo,
tale non solo per vizi formali ma anche sostanziali, si
applica infatti l’art. 2043 c.c., con la conseguenza che
la valutazione del danno risarcibile va effettuata ai sensi
dell'art. 2056 c.c., e deve comprendere sia il danno emergente
che il lucro cessante, a norma dell'art. 1223 c.c..
Circa la forma di tutela accordabile ai diritti e interessi
lesi dagli atti annullati, rileva il Collegio che la reintegrazione
in forma specifica, mediante la prosecuzione della gara
illegittimamente interrotta, allo stato non è più possibile,
ciò in quanto nel frattempo il Comune di Rocca di Papa ha
affidato il servizio in via diretta, ovviamente per la parte
di sua competenza, ad altro soggetto (il Consorzio Gaia).
Quanto al Comune di Genzano, con la presente decisione si
è provveduto anche all’annullamento dell’affidamento alla
società Volsca dei servizi di igiene urbana. Tuttavia, detto
Comune rimane libero di procedere nuovamente ad un affidamento
diretto, ovviamente in maniera conforme al sopra descritto
quadro normativo. Va ancora soggiunto che, anche nell’ipotesi
in cui il Comune di Genzano provveda a bandire una nuova
gara, quest’ultima non potrebbe che riguardare un servizio
diverso, quantomeno per bacino di utenza, da quello che
ha formato oggetto del procedimento illegittimamente revocato.
Rimane dunque la domanda di risarcimento per equivalente.
Di questa occorre rilevare la non perfetta specularità rispetto
alla domanda di reintegrazione in forma specifica, che la
ricorrente stessa ha individuato nella rinnovazione ovvero
prosecuzione della pubblica gara. La maggior parte delle
voci di danno richieste (quali ad es. il mancato utile derivante
dall’esecuzione dell’appalto, ovvero il danno derivante
dall’impossibilità di spendere in future gara la maggiore
capacità tecnico – economica che sarebbe derivata all’impresa
dall’esecuzione dell’appalto), implicano infatti la certezza
ovvero la consistente probabilità di vittoria della Tekneko,
delle quali però non è stata data alcuna prova. Sussiste
invece, come già accennato, lesione della chance intesa
non già quale danno meramente ipotetico o eventuale bensì
quale danno concreto e attuale commisurato alle perdita
non del risultato utile ma della possibilità di conseguirlo
(cfr. da ultimo Cass, III, 4.3.2004, n. 4400).
In considerazione della necessaria correlazione tra le due
domande proposte, le voci di danno allegate possono essere
convertite o comunque interpretate come riferite, in subordine,
non già al mancato raggiungimento del risultato sperato
ma alla perdita di chances.
Principiando dal danno emergente, spettano in primo luogo
alla Tekneko le spese inutilmente sostenute per partecipare
alla gara, con l’avvertenza che dall’allegato conteggio
vanno espunte le voci relative a “Dirigenti aziendali impegnati
per rilievo dati progettuali, studio del capitolato d’appalto,
reperimento cartografie: ore lavorative 96,00; costo orario
euro 59,00” e “Impiegati aziendali per predisposizione documentazione:
ore lavorative 26, costo orario euro 46”. Ciò in quanto,
a parte la mancanza di idonea documentazione, non è stato
chiarito se si tratti, ad esempio, di ore di lavoro straordinario
prestate proprio ed esclusivamente in ragione delle partecipazione
della gara.
La somma di euro 35.356,00, indicata dalla ricorrente quale
“totale spese partecipazione” (all. 24 al ricorso), va pertanto
ridotta a euro 28.496,00.
Ed ancora, non risulta provato (ad es. attraverso l’esibizione
di contabilità e bilanci) il danno da mancato abbattimento
delle spese generali afferenti i costi della struttura aziendale
(cfr. sul punto C.S., a.p., 14.2.2003 n. 2) a causa di una
(presunta) inattività dell’impresa indotta dal comportamento
dell’Amministrazione. Vi è anzi, in parte, prova del contrario
atteso che fino al 31.12.2003 la Tekneko ha continuato a
svolgere in regime di proroga il servizio di igiene ambientale
per il Comune di Genzano. Del pari, non è stata data alcuna
prova dell’esistenza di una lesione alla reputazione dell’impresa
direttamente ricollegabile ai provvedimenti impugnati.
L’unico danno che, allo stato, può dunque essere riconosciuto,
oltre al danno emergente costituito dalle spese affrontate
per partecipare alla gara, è il danno da perdita di chance.
Il risarcimento per equivalente della perdita di chance
deve essere quantificato con la tecnica della determinazione
dell’utile conseguibile in caso di vittoria, scontato percentualmente
in base al numero dei partecipanti alla gara e dividendo
l’utile di impresa (quantificato in via forfettaria in misura
pari al 10% del prezzo base dell’appalto) per il numero
di partecipanti (T.a.r. Campania, Napoli, I, 20 maggio 2003,
n. 5868).
La determinazione forfettaria dell’utile ritraibile dall’appalto
rappresenta un criterio di valutazione equitativa cui fa
riferimento la giurisprudenza in applicazione analogica
dell’art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, sulle opere pubbliche, ora sostanzialmente riprodotto
dall’art. 122 del regolamento emanato con D.P.R. n. 554/99,
che quantifica in tale misura il danno risarcibile a favore
dell’appaltatore in caso di recesso della P.A. Nella fattispecie
la ricorrente ha fatto riferimento al 10% sull’importo presunto
di euro 8.358.901, 52 per i 5 anni di durata del servizio,
ma, poiché la gara è stata interrotta dopo l’apertura delle
offerte economiche, dovrà più correttamente essere preso
in considerazione l’importo dell’offerta così come ribassata
dalla ricorrente medesima. Il numero dei partecipanti alla
gara sarà invece pari a 5, dovendo ovviamente essere conteggiata
anche l’Ati originariamente esclusa e successivamente riammessa
per effetto della decisione cautelare di questo T.a.r..
Il quoziente così ottenuto rappresenta il danno subito dalla
Tekneko a titolo di lucro cessante per lesione della chance
di vittoria derivante dall’illegittima interruzione della
gara.
In definitiva, ai fini della liquidazione del danno il Collegio
ritiene che si possa utilizzare lo strumento previsto dall’art.
35, comma 2, del d.lgs. n. 80/98, come sostituito dall’art.
7 della l.n. 205/2000, che consente al Giudice amministrativo
di stabilire i criteri in base ai quali l’Amministrazione
deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di
una somma entro un congruo termine, prevedendo che, qualora
permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente
al giudice per la determinazione delle somme dovute nelle
forme del giudizio di ottemperanza.
Si dispone, pertanto, che le Amministrazioni soccombenti
provvedano a liquidare una somma a favore della società
Tekneko, secondo i criteri appresso indicati, formulando
la relativa proposta entro il termine massimo di sessanta
giorni dalla data di comunicazione, o, se anteriore, da
quella di notifica, della presente decisione.
In particolare, il risarcimento del danno dovuto alla ricorrente
dovrà computarsi come segue:
1) quanto al danno emergente consistente nelle spese sostenute
per partecipare alla gara, dovrà essere liquidata una somma
pari a euro 28.496,00;
2) quanto al danno da perdita di chance dovrà anzitutto
calcolarsi il 10% dell’importo a base di gara così come
risultante dal ribasso offerto dalla ricorrente. Detta somma
dovrà essere divisa per il numero delle imprese ammesse
alla gara (pari a cinque). Tuttavia, sul quoziente così
ottenuto, andrà operato un ulteriore abbattimento, in ragione
dell’applicazione del principio “compensatio lucri cum damno”.
Infatti, in conseguenza dell’interruzione della gara, la
ricorrente ha conseguito il vantaggio di una ulteriore proroga
del precedente contratto relativo all’affidamento dei servizi
di igiene ambientale del Comune di Genzano. Dalla somma
come innanzi determinata andrà perciò detratto l’utile conseguito
dall’impresa fra l’interruzione delle procedure di gara
e lo scambio di consegne con la Volsca ambiente s.p.a..
3) sulle somme liquidate ai sensi dei numeri precedenti,
che riguardano tutte il risarcimento del danno e che consistono,
perciò, in un debito di valore, deve riconoscersi la rivalutazione
monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi dalla
data dell’inizio del servizio da parte delle imprese alle
quali i Comuni convenuti hanno affidato l’attività di smaltimento
dei rifiuti, e fino alla data di deposito della presente
decisione (data quest’ultima che costituisce il momento
in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito
di valore si trasforma in debito di valuta).
4) Sulle somme progressivamente e via via rivalutate, sono
altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo
il tasso vigente all’epoca degli affidamenti, a decorrere
dalla data degli affidamenti medesimi e fino a quella di
deposito della presente decisione; ciò in funzione remunerativa
e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della
somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
5) Su tutte le somme dovute ai sensi dei precedenti numeri
decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data di deposito
della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio, infine, seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale de
Lazio – Sezione Seconda Ter – definitivamente pronunciando
sul ricorso di cui in premessa lo ACCOGLIE e, per l’effetto:
1) annulla gli atti impugnati;
2) condanna in solido il Comune di Genzano e il Comune di
Rocca di Papa al risarcimento dei danni in favore della
società ricorrente, nella misura che sarà liquidata con
successivo accordo tra le parti alla stregua dei criteri
stabiliti in motivazione. A tal fine le Amministrazioni
soccombenti sono tenute a formulare la relativa proposta
nel termine di giorni 60 dalla notificazione e/o comunicazione
della presente sentenza.
Condanna in solido il Comune di Genzano e il Comune di Rocca
di Papa alla rifusione delle spese di giudizio, in favore
della società ricorrente, spese che si liquidano in euro
2.500,00 (duemilacinquecentoeuro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Roma l'8 novembre 2004, in
camera di consiglio con l’intervento dei magistrati elencati
in epigrafe.
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