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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 8 novembre 2004 n. 5717
Pres. RAGIO, Est. DONGIOVANNI
D.b.d. Costruzioni S.r.l. (Avv. L.S. Allamprese) c/ Milano Mare-Tangenziali S.p.a. (Avv. M. Rossi)


1. Contratti della P.A. – Appalti di lavori – Gara - Collegamento tra imprese – Lex specialis - Ipotesi ulteriori di esclusione – Legittimità – Sussiste - Condizioni.

 

2. Contratti della P.A. - Appalti di lavori – Gara- Collegamento tra imprese – Art. 10 c. 1-bis L. n. 109/1994 – Si applica a prescindere dalla sua specifica previsione -

 

3. Contratti della P.A. - Appalti di lavori – Gara – Collegamento sostanziale tra imprese - Nascita di un autonomo centro di interessi – Non sussiste - Motivi

 

4. Contratti della P.A. – Appalti di lavori – Gara – Esclusione per collegamento sostanziale tra imprese – Autorità Lavori PP. – Dovere di annotazione e pubblicazione nel casellario informatico – Sussiste - Motivi

1. E’ legittima la previsione da parte della stazione appaltante di ulteriori ipotesi di esclusione legate all’esistenza di forme di collegamento tra imprese concorrenti, purché non si stabilisca un’esclusione automatica dalla gara, dovendo in tali casi l’Amministrazione verificare se l’esame della fattispecie concreta induca a ritenere violati i principi posti a garanzia della correttezza della procedura.

 

2. L’art. 10, c. 1-bis, L. n. 109/1994 va considerato norma di ordine pubblico, basata su una presunzione assoluta, non suscettibile di prova contraria, applicabile a prescindere da una specifica previsione in tal senso da parte dell’amministrazione appaltante.

 

3. Il collegamento sostanziale tra imprese non comporta di per sé la nascita di un autonomo centro di interessi, dovendo ritenersi provate l’alterazione della par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi di concorrenza e di segretezza dell’offerta solamente qualora ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile il venir meno della correttezza della gara.

 

4. La notizia relativa all’esclusione di alcune imprese da una procedura di aggiudicazione, in quanto legate da un collegamento sostanziale che rivela l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita senz’altro di essere annotata e pubblicata dall’Autorità di vigilanza sui LL.PP., per mezzo della sua iscrizione nel casellario informatico, in quanto idonea a segnalare una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.


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