| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 8 novembre
2004 n. 5717
Pres. RAGIO, Est. DONGIOVANNI
D.b.d. Costruzioni S.r.l. (Avv. L.S. Allamprese) c/ Milano
Mare-Tangenziali S.p.a. (Avv. M. Rossi) |
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1. Contratti della P.A. – Appalti di lavori
– Gara - Collegamento tra imprese – Lex specialis - Ipotesi
ulteriori di esclusione – Legittimità – Sussiste - Condizioni.
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2. Contratti della P.A. - Appalti di lavori
– Gara- Collegamento tra imprese – Art. 10 c. 1-bis L. n.
109/1994 – Si applica a prescindere dalla sua specifica
previsione -
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3. Contratti della P.A. - Appalti di lavori
– Gara – Collegamento sostanziale tra imprese - Nascita
di un autonomo centro di interessi – Non sussiste - Motivi
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4. Contratti della P.A. – Appalti di lavori
– Gara – Esclusione per collegamento sostanziale tra imprese
– Autorità Lavori PP. – Dovere di annotazione e pubblicazione
nel casellario informatico – Sussiste - Motivi
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1. E’ legittima la previsione da parte della
stazione appaltante di ulteriori ipotesi di esclusione legate
all’esistenza di forme di collegamento tra imprese concorrenti,
purché non si stabilisca un’esclusione automatica dalla
gara, dovendo in tali casi l’Amministrazione verificare
se l’esame della fattispecie concreta induca a ritenere
violati i principi posti a garanzia della correttezza della
procedura.
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2. L’art. 10, c. 1-bis, L. n. 109/1994 va
considerato norma di ordine pubblico, basata su una presunzione
assoluta, non suscettibile di prova contraria, applicabile
a prescindere da una specifica previsione in tal senso da
parte dell’amministrazione appaltante.
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3. Il collegamento sostanziale tra imprese
non comporta di per sé la nascita di un autonomo centro
di interessi, dovendo ritenersi provate l’alterazione della
par condicio dei concorrenti e la violazione dei principi
di concorrenza e di segretezza dell’offerta solamente qualora
ricorrano elementi di fatto dai quali possano trarsi indizi
gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere verosimile
il venir meno della correttezza della gara.
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4. La notizia relativa all’esclusione di
alcune imprese da una procedura di aggiudicazione, in quanto
legate da un collegamento sostanziale che rivela l’imputazione
delle relative offerte ad un unico centro decisionale, merita
senz’altro di essere annotata e pubblicata dall’Autorità
di vigilanza sui LL.PP., per mezzo della sua iscrizione
nel casellario informatico, in quanto idonea a segnalare
una circostanza di estrema rilevanza per la corretta conduzione
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici.
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