| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 15 dicembre 2004 n. 4299
Pres. Bruno Amoroso, Cons. rel. Italo Franco
Astro System s.r.l. (Avv. Antonio D’Angelo) c. Comune di
Dueville (Avv. Enrico Vettori e Francesco Vettori) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Giurisdizione e competenza - Sentenza della Corte cost.
n. 204 del 2004 - Giurisdizione esclusiva del G.A. – Vi
rientrano le controversie attinenti alla fase di esecuzione
di un contratto con il quale la p.a. affida un pubblico
servizio
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Anche dopo la sentenza della Corte cost.
n. 204 del 2004 devono ritenersi appartenenti alla giurisdizione
esclusiva del G.A. le liti attinenti alla fase di esecuzione
di un contratto con il quale la P.A. affida un pubblico
servizio, all’esito di una gara ad evidenza pubblica.
Secondo la sentenza 204, non tutte le controversie in materia
di servizi pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva
del G.A, sibbene solo quelle concernenti la fase di affidamento
dell’appalto, nonché, fra le altre, quelle nascenti da atti
e provvedimenti assunti nel contesto di un procedimento
amministrativo disciplinato dalla legge n. 241/90 ovvero,
comunque, connotate da autoritatività. Orbene, il richiamo
operato dalla Corte al procedimento amministrativo conferisce
particolare valore alla previsione della giurisdizione esclusiva
fissata nell’art. 11 L. n. 241/1990 in tema di accordi con
la P.A., anche in relazione alle controversie attinenti
alla fase di esecuzione di detti accordi, i quali debbono,
per estensione, ritenersi comprensivi dei contratti in senso
stretto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Bruno Amoroso Presidente; Angelo De Zotti Consigliere; Italo
Franco Consigliere, relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 938/2004, proposto da
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Astro System s.r.l. in persona del
rappresentante legale Davide Naldi, rappresentata e difesa
dall’avv. Antonio D’Angelo, con domicilio eletto presso
l’avv. Mauro Ferruzzi, in Venezia - Mestre, via S. Pio X,
n. 1, come da procura a.l. a margine del ricorso
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Contro
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Il Comune di Dueville, in persona
del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.
Enrico Vettori e Francesco Vettori, con domicilio eletto
presso l’avv. Franco Zambelli in Venezia- Mestre, via Cavallotti
n. 22, come da procura a.l. in calce alla copia del ricorso
notificato,
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per l’annullamento
della determinazione dirigenziale n. 2004/6/00011 del 28.1.2004
recante la dichiarazione definitiva di decadenza dal contratto
di appalto del servizio di illuminazione cimiteriale nonché
di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente,
ivi compresa –per quanto possa occorrere- la delibera della
G.M. n. 251 del 4.12.2003, mai notificata, e della declaratoria
di inadempimento del Comune.
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Visto il ricorso, notificato il 20.3.2004,
e depositato presso la segreteria il 2.4.2004, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dueville;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza dell’11 novembre 2004, relatore
il Consigliere Italo Franco, l’avv. D’Angelo per la parte
ricorrente, e l’avv. Vettori per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Risultata aggiudicataria del servizio di
illuminazione votiva nei cimiteri comunali, la Astro System
s.r.l., stipulava il relativo contratto in data 13.3.2002,
con decorrenza dall’1.1.2002 fino al 31.12.2006. Premesso
che l’Amministrazione non aveva del tutto adempiuto l’obbligo
–previsto all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto e
recepito nell’art. 4 del contratto- di consegnarle l’elenco
parziale degli allacciamenti in essere, e di avere iniziato
il censimento delle utenze (di ciò, e delle relative difficoltà
di avvio del servizio, avvertendo il Comune con note del
4.6.2002, recante comunicazione di avvenuta individuazione
solo di 197 utenze, e del 30.6.2003, ove si chiarisce che
il ritardo negli adempimenti contrattuali è dovuto proprio
alla mancanza di un elenco completo dei nominativi, e alla
conseguente ricerca di tutte le utenze, senza avere effettuato
distacchi degli utenti morosi), espone la ricorrente che
il dirigente, con nota del 5.12.2003, informava che la G.M,
con delibera 251 del 5.12.2003, aveva dichiarato la decadenza
della ditta appaltatrice dal contratto sul presupposto che
essa non aveva provveduto al versamento del corrispettivo
per l’anno 2003, ai sensi dell’art. 9 del contratto.
La Astro System inviava un’articolata nota di controdeduzioni,
ove si evidenziava tra l’altro che gli incassi inerenti
alla commemorazione dei defunti erano ancora in corso, osservazioni
disattese in toto dall’Amministrazione che, con determinazione
dirigenziale del 28.1.2004 (trasmessa con nota del 4 febbraio
dallo stesso dirigente), dichiarava la definitiva decadenza
dal contratto di appalto.
Contro tali determinazioni insorge l’interessata con il
ricorso in epigrafe, deducendo con il primo motivo eccesso
di potere per presupposto erroneo, carenza di istruttoria
e illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione
degli art. 3, 9.1 e 10 del contratto di appalto. Si sostiene
che appare erroneo l’assunto, eretto a presupposto della
dichiarazione di decadenza, del mancato rispetto del termine
del 15 novembre previsto dall’art. 9.1 del contratto in
ordine al versamento di una somma pari al 51,99% di quanto
introitato ogni anno, stante la mancanza dei dati contabili
necessari, in assenza di uno schedario, con la conseguente
necessità di rintracciare giorno per giorno gli utenti per
inviare loro i bollettini per i pagamenti del canone. Al
15 novembre 2003 la ricorrente non era in grado di determinare
l’effettivo incasso relativo all’anno 2003, donde l’ineseguibilità
dell’obbligo di cui all’art. 9, comma 1.
Con il secondo mezzo si deduce eccesso di potere per erroneità
dei presupposti e difetto di istruttoria; violazione e falsa
applicazione dell’art. 9, comma 4° e dell’art. 10, sull’assunto
della non inerenza alla fattispecie del disposto di cui
al 4° comma dell’art. 9, ove non si prevede alcuna scadenza
(né si richiama quella del 1° comma) nello stabilire l’obbligo
di un versamento minimo corrispondente a 600 utenze, donde
la conclusione che detto minimo garantito va versato in
tempi ragionevoli, il che è avvenuto con il pagamento dell’aggio
relativo al 2003 effettuato in data 21 gennaio 2004.
Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione
dell’art. 1456 c.c., comma 2°, sul rilievo che il Comune
ha disposto la dichiarazione di decadenza con atto del 28
gennaio, vale a dire successivamente all’avvenuto versamento
del 21 gennaio 2004, non potendosi invocare la precedente
comunicazione di avvio del procedimento, a firma del vice
segretario comunale invece che dal dirigente di settore.
Con il quarto mezzo si deduce violazione degli art. 1341
e 1342 c.c. e nullità dell’art. 10 del contratto per contrasto
con le norme del codice invocate, trattandosi di clausola
(di decadenza) predisposta unilateralmente dall’alto contraente,
priva dell’esplicita approvazione ai sensi dell’art. 1342,
soggiungendosi che la normativa codicistica non prevede
l’istituto della decadenza contrattuale, dovendosi pertanto
indurre che le parti abbiano inteso fare riferimento alla
risoluzione ex art. 1453. Ma in tal caso mancherebbe il
presupposto del grave inadempimento, che sarebbe soltanto
lieve in relazione al tardivo versamento.
Parte ricorrente formula, inoltre, domanda di risarcimento
del danno, in relazione ai mancati incassi dei canoni, per
l’esecuzione dei lavori e la mancata o inesatta individuazione
delle utenze.
Si è costituito il Comune, instando per il rigetto del gravame
ed eccependo, con successiva memoria –dopo avere adombrato
il difetto di giurisdizione del giudice adito-, che l’art.
9 va interpretato nel suo complesso, che non si tratta di
contratto per adesione, e richiamando per il resto le disposizioni
contrattuali, soggiungendo che il termine decadenza equivale
a risoluzione.
Replica con memoria conclusionale parte ricorrente in particolare
in ordine alla giurisdizione, richiamando la recentissima
sentenza del consiglio di Stato, Sez. V n. 6574 del 12.10.2004
(successiva, quindi, a Corte cost. 6.7.2004 n. 204).
All’udienza i difensori comparsi hanno ribadito le rispettive
conclusioni, dopo di che la causa è stata introitata per
la decisione.
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D I R I T T O
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1 - Va delibata, preliminarmente, la questione
di giurisdizione, stante la sua natura pregiudiziale rispetto
alle questioni attinenti al merito della controversia.
Al riguardo la P.A. resistente aveva appena adombrato -senza
esplicitamente sollevarla - l’eccezione di difetto di giurisdizione
del giudice amministrativo. Implicito presupposto di un
simile assunto era che nella fattispecie si versa in ipotesi
di controversia attinente alla fase di esecuzione di un
contratto stipulato con una P.A. (sia pure a seguito di
un procedimento a evidenza pubblica), secondo quanto affermato
dalla giurisprudenza prevalente, che distingue al riguardo
tra controversie concernenti la fase di evidenza pubblica,
fino alla formazione della volontà contrattuale della P.A.
(appartenente alla cognizione del G.A.), e liti attinenti
alla fase di esecuzione del contratto, di competenza del
G.O. In replica a detta eccezione, parte ricorrente, come
accennato nella narrativa in fatto che precede, ha, dal
canto suo, richiamato una recentissima pronuncia del Consiglio
di Stato, Sez. V (successiva alla sentenza della Corte cost.
n. 204 del 6 luglio 2004) secondo la quale, in materia di
servizi pubblici in senso proprio deve ritenersi sussistere
la giurisdizione del G.A. anche in ordine alle controversie
concernenti la fase di esecuzione del contratto.
In verità, osserva il Collegio che, se pure pubblicata successivamente
alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004 (il
12 ottobre 2004), la decisione del Consiglio di Stato è
stata pronunciata anteriormente (nella camera di consiglio
del 27 gennaio 2004). Dunque, si tratta di posizione assunta
all’insaputa della nota pronuncia della Corte costituzionale,
e non collegabile alla stessa. Ciononostante il Collegio
è dell’avviso che sia da condividere la posizione assunta
dal Consiglio di Stato, ritenendo che anche dopo (e, come
si dirà brevemente, specialmente dopo) la sentenza della
Corte cost. n. 204 del 2004, debba ritenersi che appartengono
alla giurisdizione esclusiva del G.A. le liti attinenti
anche alla fase di esecuzione del contratto stipulato dalla
P.A. a seguito di aggiudicazione previo esperimento di gara
a evidenza pubblica.
Ed invero - ricordando che, per la più volte richiamata
sentenza 204, non tutte le controversie in materia di servizi
pubblici (secondo l’originaria dicitura testuale dell’art.
33.1 del D.Lgs. n. 80/98) appartengono alla giurisdizione
esclusiva del G.A, sibbene solo quelle concernenti la fase
di affidamento dell’appalto, nonché, fra le altre, quelle
nascenti da atti e provvedimenti assunti nel contesto di
un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge
n. 241/90 ovvero, comunque, connotate dall’autoritatività-
deve rilevarsi che, nella fattispecie all’esame la pronuncia
di decadenza dal contratto è avvenuta, chiaramente, nel
contesto di un procedimento regolato dalla legge n. 241/90
(tanto che vi è stata una comunicazione di avvio del procedimento,
la produzione di osservazioni della società interessata,
e l’assunzione del provvedimento dichiarativo della decadenza
contrattuale dopo avere preso in esame e disatteso dette
deduzioni dell’interessata).
Orbene, il richiamo operato dalla Corte al procedimento
amministrativo conferisce particolare valore alla previsione
della giurisdizione esclusiva fissata nell’art. 11 in tema
di accordi con la P.A., norma del resto esplicitamente richiamata
nella sentenza 204, anche in relazione alle controversie
attinenti alla fase di esecuzione di detti accordi, i quali
debbono, per estensione, ritenersi comprensivi dei contratti
in senso stretto. Come osservazione finale, non sfuggirà
che l’interpretazione qui sostenuta risponde ad una precisa
ratio legis, vale a dire a quell’esigenza di concentrazione
di tutte le vertenze concernenti le materie attratte nella
giurisdizione esclusiva (e non solo) presso un solo giudice,
ratio fatta esplicitamente salva dalla ripetuta sentenza
della Corte costituzionale, quanto meno in relazione alla
domanda di risarcimento per equivalente o di reintegrazione
in forma specifica.
Per le considerazioni retro brevemente esposte ad avviso
del Collegio la giurisdizione, nel caso di specie, appartiene
al G.A.
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2 - Per quanto concerne il merito della controversia,
si ricorda, come considerazione preliminare, che l’art.
4 del contratto faceva esplicito riferimento all’insufficienza
della banca data dei titolari di luci votive (allacciamenti
in essere), soggiungendo: “per il resto la ditta dovrà ricostruire
a proprie spese la banca dati”. Come riconosce anche la
difesa della P.A. resistente, in relazione alla larga insufficienza
degli schedari esistenti, era naturaliter contemplata una
fase di assestamento, durante la quale l’impresa a sue spese
avrebbe dovuto completare la banca dati. Al riguardo, come
dimostrato con i documenti citati nella narrativa in fatto,
l’impresa ricorrente aveva fatto presente al Comune le difficoltà
di portare a compimento il censimento delle utenze avviato,
e le conseguenti dilazioni degli introiti derivanti dal
pagamento del canone da parte dei titolari degli stessi,
il tutto con inevitabili riflessi sull’obbligo di versamento
del minimo pattuito, di cui all’art. 9 del contratto. Stante
la descritta situazione, la tolleranza accordata alla ditta
appaltatrice in relazione al versamento relativo all’anno
2002 non poteva non reiterarsi anche per il 2003, stante
il ritardo nell’accertamento degli allacciamenti, indubbiamente
dovuto in buona misura all’incompletezza dei dati forniti
dal comune (cfr. nota della ricorrente del 30.6.2003 - documento
5).
Al cospetto di una simile situazione (richiamata anche nelle
deduzioni presentate dopo avere ricevuto la comunicazione
di avvio del procedimento di decadenza), e stante anche
la relativa flessibilità della richiamata previsione di
cui all’art. 4 del contratto, non poteva la stazione appaltante,
dal ritardo del versamento rispetto al termine contemplato
nell’art. 9, comma 1 del contratto, dedurre senz’altro la
conclusione dell’applicazione della “sanzione” prevista
nell’art. 10 (vale a dire la dichiarazione di decadenza
per omessa osservanza del termine del 15 novembre). Quanto
meno, il Comune avrebbe dovuto riesaminare il proprio atteggiamento
alla luce della disponibilità dimostrata successivamente
dall’impresa, la quale ha provveduto (successivamente alla
comunicazione di avvio, ma antecedentemente alla pronuncia
di decadenza: cfr. documento 7) a versare il dovuto, oltre
a una quota di interessi (in relazione a 680 utenze). In
ogni caso la motivazione del provvedimento impugnato si
manifesta carente sul punto.
D’altronde, il non chiaro coordinamento fra il disposto
di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 9 del contratto doveva far
sorgere almeno qualche dubbio sulla legittimità della pronuncia
dichiarativa di decadenza ai sensi del successivo art. 10,
stante la drasticità di tale previsione, e, al contrario,
l’incertezza (che non pare risolvibile utilizzando gli strumenti
interpretativi del contratto) circa la questione se il termine
del 15 novembre, esplicitamente fissato quanto al versamento
delle somme di cui al 1° comma, dovesse valere anche per
il versamento del minimo garantito di cui al 4° comma.
Infine, privo di rilievo -in quanto poco credibile- appare
il documento versato con la memoria conclusionale di parte
resistente, redatto il 18.10.2004, ove si afferma che “nella
primavera del 2002 è stato consegnato (…) a un incaricato
della ditta Astro System un elenco cartaceo di circa 676
utenze”, per la palese approssimatività delle affermazioni
ivi contenute. Debbono, pertanto, considerarsi fondati i
primi due mezzi di impugnazione.
Conclusivamente, per le considerazioni su esposte, il ricorso
si manifesta fondato e va, pertanto, accolto, previo assorbimento
di ogni alta censura, quanto alla domanda di annullamento.
Per l’effetto, è annullato il provvedimento impugnato.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si osserva
che, -come rilevato anche ex adverso- la stessa appare formulata
in maniera affatto generica e indeterminata. Di conseguenza,
quanto meno in questa sede, non può essere accolta.
Sussistono motivi per compensare integralmente fra le parti
le spese e onorari di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, respinta ogni contraria domanda ed
eccezione, lo accoglie, quanto alla domanda di annullamento.
Per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Rigetta, invece, allo stato, la domanda di risarcimento
del danno.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio,
addì 11 novembre 2004.
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