| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 7 dicembre 2004
n. 18076
Pres. G. Coraggio – Rel. P. Carpentieri
SHD S.R.L. (avv.ti G. Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi) c/
Seconda Università degli Studi di Napoli (Avvocatura Distrettuale
dello Stato) |
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Esecuzione del giudicato – Ricorso per ottemperanza
– Domanda risarcitoria – Ammissibilità
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E’ ammissibile la proposizione della domanda
risarcitoria per la prima volta nella sede dell’esecuzione
del giudicato. L’esecuzione del giudicato amministrativo
di annullamento si discosta notevolmente dal modello del
processo di esecuzione di cui al Libro terzo del c.p.c..
Ne consegue l’inapplicabilità all’esecuzione del giudicato
amministrativo di annullamento della regola processuale
della necessaria continenza dell’esecuzione nell’area dell’accertamento
consolidatosi nel giudicato di cognizione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania - Sezione I^
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composto dai Signori: 1) Giancarlo Coraggio
- Presidente 2) Luigi Domenico Nappi - Consigliere 3) Paolo
Carpentieri - Consigliere - relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8646/2004 Reg. Gen., proposto
dalla
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società cooperativa SHD s.r.l., in
persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandataria
della costituenda a.t.i. SHD – Sapio MIT-FENAP, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Giuseppe Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi,
con domicilio eletto in Napoli, viale A. Gramsci 16,
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contro
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la Seconda Università degli Studi di Napoli,
in persona del direttore legale rapp.te p.t., rappresentata
e difesa in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, con domicilio eletto presso gli uffici
della stessa, in Napoli, via A. Diaz n. 11,
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per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sez. I, n.
12199/2003 del 1/10/03, resa inter partes, ritualmente notificata
in data 15/10/03;
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTI gli atti tutti di causa;
UDITI alla camera di consiglio dell’8 settembre 2004 - relatore
il Magistrato Dr. Carpentieri - gli avv.ti indicati nel
verbale;
VISTA la sentenza di questa Sezione n. 12199/2003 del 1°
ottobre 2003, con la quale è stato accolto il ricorso n.
RG 8830/2003 proposto per l’annullamento del provvedimento
del commissario straordinario dell’Azienda Universitaria
Policlinico della II Università degli studi di Napoli prot.
AUP/425 del 19.3.2003 che ha disposto l’annullamento degli
atti relativi alla gara per l’affidamento dei lavori di
“realizzazione chiavi in mano del complesso operatorio al
secondo piano e ristrutturazione reparto degenze al terzo
piano dell’edificio n. 17 del polo Cappella Cangiani”;
VISTO l’atto di diffida e messa in mora, di cui all'art.
90, 2° comma, del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, notificato
dalla società ricorrente in data 29 marzo 2004;
RILEVATO che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione,
ai sensi dell'art. 91, 2° comma, r.d. citato, del deposito
del ricorso all'Amministrazione intimata il 5 luglio 2004;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Universitaria
Policlinico della Seconda Università degli Studi di Napoli,
depositato il 6 settembre 2004;
UDITI nella camera di consiglio dell’8 settembre 2004 -
relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati
nel verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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La società ricorrente, in a.t.i. con le società
ATI SHD, Sapio, MIT – FENAP, partecipava alla procedura
aperta indetta dall’Azienda Universitaria Policlinico della
Seconda Università degli Studi di Napoli con bando pubblicato
il 6 agosto 2002 per l’appalto dei lavori per la realizzazione
“chiavi in mano” del complesso operatorio al secondo piano
e ristrutturazione reparto degenze al terzo piano dell’edificio
n. 17 del polo Cappella Cangiani.
All’esito delle operazioni di gara – svoltesi nelle sedute
della commissione giudicatrice del 10 ottobre e13 novembre
2002, e del 3 e 17 febbraio 2003 - l’a.t.i. ricorrente era
risultata l’unica impresa rimasta in gara a seguito dell’esclusione
di tutte le altre concorrenti.
Sennonché dopo l’ultima seduta della commissione, svoltasi
il 17 febbraio 2003, “nulla più veniva comunicato alla ricorrente,
nonostante i suoi ripetuti solleciti”.
A seguito di accesso agli atti, esperito il 10 giugno 2003,
la ricorrente apprendeva dell’intervenuto annullamento della
procedura.
Proponeva dunque ricorso dinanzi a questo Tar e otteneva
(sentenza n. 12199/03 dell’1 ottobre 2003) l’annullamento
dell’impugnato provvedimento di autotutela del 19 marzo
2003.
Notificata la predetta sentenza in data 15 ottobre 2003,
dapprima con nota del 28 novembre 2003 e, poi, con formale
atto di diffida e messa in mora notificato il 29 marzo 2004,
la società ricorrente richiedeva all’amministrazione di
eseguire il giudicato.
A fronte dell’ulteriore inerzia dell’Azienda Universitaria
intimata, l’a.t.i. SHD provvedeva a notificare il presente
ricorso per l’esecuzione del giudicato, in data 17 giugno
2004.
Con il ricorso per l’esecuzione del giudicato l’a.t.i. ricorrente
ha, in particolare, chiesto i seguenti provvedimenti: "a)
assegnare alla Azienda Universitaria Policlinico della II
Università degli Studi di Napoli il termine perentorio non
superiore a trenta giorni per 1'esecuzione della predetta
sentenza; b) condannare l'Amministrazione inadempiente al
risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente indicando
all'Azienda Universitaria Policlinico della II^ Università
degli Studi di Napoli i criteri in base ai quali risarcire
il danno ai sensi e per gli effetti dell' art. 35 del d.lgs.
80/98 come modificato e integrato dalla l. 205/00, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica; c) nominare,
in contestualità all’emittenda decisione, un Commissario
ad Acta che, decorso inutilmente il termine sub a), si sostituisca
alle Amministrazioni inadempienti per tutte le necessarie
occorrenze ai fini di dare completa e definitiva esecuzione
decisione richiamata".
L’amministrazione universitaria si è costituita ed ha resistito
in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione
passiva, per non essere stata chiamata in giudizio l’Azienda
Universitaria Policlinico, e depositando copia del nuovo
provvedimento n. 984 del 28 luglio 2004 con il quale il
commissario straordinario dell’Azienda Policlinico, dopo
aver riavviato il procedimento di autotutela (con comunicazione
di avvio del procedimento alla parte ricorrente dato con
nota 5434 del 23 dicembre 2003) in esecuzione della sentenza
di questo Tar, lo ha concluso con una nuova decisione di
autoannullamento, sulla base di una nuova istruttoria e
con altra motivazione, donde la conclusione per cui “non
vi è spazio per l’adozione delle misure esecutive invocate
da parte ricorrente né tanto meno per l’accoglimento di
richieste risarcitorie”.
Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2004 il ricorso
è stato discusso e assegnato in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di difetto
di legittimazione e di incompletezza del contraddittorio
sollevata dalla difesa della Seconda Università degli Studi
di Napoli, atteso che l’Azienda Universitaria Policlinico
si pone come azienda organo dell’Ateneo campano, priva come
tale di autonoma personalità giuridica, di talché l’azione
risulta ritualmente proposta nei confronti dell’Università
degli Studi.
Nel merito il ricorso è solo in parte fondato, limitatamente
alla proposta domanda risarcitoria, e può pertanto ricevere
accoglimento soltanto nei limiti appresso specificati.
La sentenza della cui esecuzione si tratta ha annullato
l’atto di autotuela con cui l’Azienda Universitaria Policlinico
aveva autoannullato la procedura di gara oggetto di lite.
La sentenza, oltre al vizio procedurale di omissione della
comunicazione di avvio del procedimento, ha ritenuto carente
l’atto impugnato sotto il duplice profilo della mancanza
di istruttoria circa l’assunto, indimostrato, della obsolescenza
del progetto di fornitura e di lavori posto a base della
gara e della mancata considerazione della natura mista dell’appalto,
con prevalenza della fornitura, che non avrebbe perciò dovuto
far ritenere essenziale, come invece ritenuto dall’amministrazione
nell’atto annullato, il profilo del mancato adempimento
degli aspetti procedurali relativi al responsabile del procedimento
prescritti dal regolamento generale sui lavori pubblici
di cui al d.P.R. 554 del 1999.
Occorre ora domandarsi, nella presente sede del giudizio
di ottemperanza, quale sia il vincolo scaturente per l’amministrazione
dalla suddetta pronuncia e, di riflesso, quale pretesa tutelata
da essa discenda in capo alla società ricorrente vittoriosa.
In primo luogo deve evidenziarsi che nessun accertamento
di spettanza dell’appalto può derivare dalla sentenza eseguenda,
posto che la procedura annullata in sede di autotutela amministrativa
non era pervenuta neppure alla fase dell’aggiudicazione
provvisoria, ma aveva subìto un arresto procedimentale alla
seduta della commissione giudicatrice del 17 febbraio 2003,
in occasione della quale non si era andati oltre alla esclusione
dell’unica altra concorrente rimasta in gara, per carenza
di specificazione delle parti dell’appalto che sarebbero
state realizzate dalle singole imprese temporaneamente raggruppate,
ma non si era giunti (a quel che consta dagli atti depositati
nel fascicolo dell’Avvocatura dello Stato) neppure alla
proposta di aggiudicazione in favore dell’a.t.i. ricorrente,
unica rimasta in gara.
Ne deriva che la sentenza in questione non ha attribuito
alcun diritto alla società ricorrente in ordine al conseguimento
della commessa, ma si è limitata a sanzionare un comportamento
scorretto dell’amministrazione, che aveva interrotto immotivatamente
la procedura e l’aveva poi annullata senza informare la
società ricorrente, unica rimasta in gara, senza consentirle
di partecipare al procedimento di riesame e senza compiere
un adeguato approfondimento istruttorio sulle ragioni addotte
a sostegno della decisione di autotutela.
Ne consegue che l’unica pretesa che l’a.t.i. ricorrente
può vantare nei confronti dell’amministrazione, in base
alla sentenza di cui chiede l’esecuzione, è quella di essere
ammessa a partecipare alla procedura di riesame finalizzata
all’annullamento d’ufficio della gara e ad avere un’adeguata
motivazione, previa nuova istruttoria, sulle ragioni di
tale decisione (salvo naturalmente l’interesse di fatto,
che resta peraltro sullo sfondo, come impresa del settore,
ad avere un rifacimento ex novo della procedura, sempre
che all’amministrazione quella fornitura sia ancora utile,
a distanza di due anni).
Ciò premesso e chiarito circa la portata e il significato
della sentenza di questa Sezione n. 12199/2003 della cui
esecuzione si tratta, appare chiaro che il comportamento
successivamente seguito dall’amministrazione si pone in
linea con la norma agendi ricavabile dalla pronuncia giurisdizionale
suddetta. Né rileva – se non, come si dirà oltre, sul piano
risarcitorio per equivalente – la circostanza che il procedimento
di rinnovo dell’autotutela amministrativa sia iniziato dopo
(peraltro solo di pochi giorni) rispetto al passaggio in
giudicato della sentenza di questa Sezione n. 12199/2003
del 1° ottobre 2003 (comunicazione di avvio del procedimento
di rinnovo dell’autoannullamento del 23 dicembre 2003; sentenza
notificata il 15 ottobre 2003, passata in giudicato il 15
dicembre 2003).
L’a.t.i. istante, che null’altro avrebbe potuto ottenere
dall’esecuzione della sentenza eseguenda n. 12199/2003 se
non per l’appunto la partecipazione a una nuova procedura
di riesame, adeguatamente istruita e motivata, ovvero, in
via di fatto, una nuova procedura di gara inevitabilmente
ridefinita nei suoi contenuti prestazionali in ragione dell’oggettiva
ampiezza dell’arco di tempo trascorso, non ha invero alcun
interesse concreto apprezzabile a dolersi, in questa sede,
del nuovo annullamento d’ufficio, ancorché “tardivo” rispetto
al passaggio in giudicato della sentenza invocata da essa
parte ricorrente.
In questo senso il nuovo procedimento di autoannullamento,
opposto dall’amministrazione resistente e conclusosi con
il riferito atto n. 984 del 28 luglio 2004, soddisfa le
esigenze di giustizia rappresentate nel ricorso impugnatorio
e recepite nella sentenza della cui esecuzione si tratta,
posto che l’amministrazione, garantendo la partecipazione
alla procedura di riesame dell’a.t.i. SHD legittimata a
parteciparvi in quanto differenziata e qualificata dall’arresto
procedurale subìto dalla prima procedura, ha adeguatamente
istruito e motivato le ragioni dell’autotutela, nei confronti
di un soggetto, l’a.t.i. ricorrente, che nessuna aspettativa
qualificata aveva maturato al conseguimento finale dell’appalto
oggetto della gara annullata.
Alla luce delle svolte considerazioni le domande di cui
ai punti a) e c) del petitum del ricorso per l’ottemperanza
in esame, come sopra sintetizzati ["assegnare alla Azienda
Universitaria Policlinico della II Università degli Studi
di Napoli il termine perentorio non superiore a trenta giorni
per 1'esecuzione della predetta sentenza; nominare, in contestualità
all’emittenda decisione, un Commissario ad Acta che, decorso
inutilmente il termine sub a), si sostituisca alle Amministrazioni
inadempienti per tutte le necessarie occorrenze ai fini
di dare completa e definitiva esecuzione decisione richiamata"],
si palesano infondati, poiché si è dimostrato che l’amministrazione,
nel riesercizio della funzione, non si è discostata dal
giudicato ed ha assicurato esecutivamente il soddisfacimento
della tutela di tipo ripristinatorio adempitivo derivante
dall’annullamento giurisdizionale.
Si tratta adesso di esaminare il capo b) della domanda,
con il quale parte ricorrente ha chiesto la condanna "dell'Amministrazione
inadempiente al risarcimento dei danni patiti, indicando
all'Azienda Universitaria Policlinico della II^ Università
degli Studi di Napoli i criteri in base ai quali risarcire
il danno ai sensi e per gli effetti dell' art. 35 del d.lgs.
80/98 come modificato e integrato dalla l. 205/00, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica".
Pregiudiziale all’esame nel merito di questa domanda è la
valutazione della sua ammissibilità in rito, in quanto domanda
risarcitoria proposta per la prima nella sede del giudizio
di esecuzione del giudicato (difatti la eseguenda sentenza
n. 12199/2003 non fa menzione, né nell’epigrafe, ove è riportato
il petitum del ricorso originario, né nel dispositivo, di
una domanda di risarcimento proposta nella sede impugnatoria
di cognizione).
La Sezione ha già in precedenti pronunce affermato l’ammissibilità
della proposizione della domanda risarcitoria per la prima
volta nella sede dell’esecuzione del giudicato (Tar Campania,
Napoli, sez. I, 8 febbraio 2001, n. 603 e 19 settembre 2001,
n. 4485).
La tesi, anche se contrastata da alcune pronunce di segno
contrario del giudice d’appello (Cons. St., sez. IV, 1 febbraio
2001, n. 396; 29 luglio 2003, n. 4353), presso il quale
non sembrano peraltro mancare posizioni possibiliste (Cons.
St., sez. V, 25 febbraio 2003, n. 1077; sez. IV, 6 ottobre
2003, n. 5820; sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1080), merita di
essere ribadita.
La tesi favorevole alla proposizione diretta in sede di
ottemperanza della domanda risarcitoria poggia, essenzialmente
ed in sintesi, sulle seguenti considerazioni (relative benvero
a ipotesi, quali quella oggetto della presente sentenza,
in cui il giudicato lascia in capo alla p.a. significativi
margini di discrezionalità nel riesercizio della funzione).
1) Il principio del doppio grado di giudizio osterebbe alla
sola proponibilità dinanzi al Consiglio di Stato della domanda
risarcitoria in sede di ottemperanza, ma non riguarda l’ipotesi
in cui il giudizio è incardinato dinanzi al giudice di primo
grado; peraltro, non si è mai posto un problema di violazione
del principio del doppio grado in tutti i casi in cui il
giudice d’appello è giudice unico dell’esecuzione delle
sentenze di riforma ancorché, come è noto, si ammetta l’appellabilità
– limitatamente al loro contenuto cognitorio - delle sentenze
rese dai Tar in sede di ottemperanza. Inoltre, l’esecuzione
delle sentenze di appello di riforma della pronuncia di
primo grado possono dar luogo a pronunce (parzialmente)
cognitorie rese in unico grado, per le quali certo non vi
è appello sulla eventuale parte cognitoria della pronuncia
(il che non è mai stato posto come un problema).
2) L’esecuzione del giudicato amministrativo di annullamento
si discosta notevolmente dal modello del processo di esecuzione
di cui al Libro terzo del c.p.c.. Nell’esecuzione civile
si tratta di eseguire (di regola) sentenze di accertamento
e di condanna, che hanno stabilito la spettanza di diritti
e richiedono un’azione di mera esecuzione in senso stretto
(volta a realizzare lo spostamento patrimoniale dalla sfera
soggettiva del soccombente a quella dell’attore vincitore).
Nel caso del giudicato amministrativo di annullamento si
ha a che fare invece con pronunce costitutive la cui esecuzione
– stante l’autoesecutività dell’effetto cassatorio – consiste
in un’attività eminentemente di cognizione rivolta a ricostruire,
precisare e chiarire lo jussum impartito dall’organo giurisdizionale
all’amministrazione, contenuto nella sentenza di annullamento
solo “in negativo” (in forma indiretta, incompleta e condizionata).
Ne consegue l’inapplicabilità all’esecuzione del giudicato
amministrativo di annullamento della regola processuale
della necessaria continenza dell’esecuzione nell’area dell’accertamento
consolidatosi nel giudicato di cognizione.
3) La tutela giurisdizionale amministrativa di legittimità
presenta una caratteristica formazione progressiva, in una
linea di sostanziale continuità tra cognizione ed esecuzione
del giudicato. Questa formazione progressiva è evidente
soprattutto nella nuova giurisdizione esclusiva e piena
del g.a. sulle gare d’appalto. Questo assunto vuole dire
che, di fronte all’agire amministrativo, che è indefettibile
e continuo, l’intervento giurisdizionale interviene come
una parentesi di controllo e di correzione incidente sulla
dinamica dei procedimenti. Il g.a. rende giustizia al ricorrente
non solo e non tanto eliminando dal mondo giuridico l’atto
illegittimo, ma anche e soprattutto (in specie allorché
si tratti di interessi pretesivi) correggendo il corso dell’azione
amministrativa, immettendo una regola dell’agire amministrativo
volta a guidarne e a condizionarne l’ulteriore svolgimento.
Così stando le cose, è evidente che, al momento della pronuncia
di annullamento, il giudice non dispone (di regola) di elementi
sufficienti per decidere una domanda di risarcimento per
equivalente, occorrendo aspettare e verificare come l’amministrazione
rieserciterà la funzione (cfr., per un caso significativo,
Cons. St., sez. V, 7 aprile 2004, n. 1980, che dispone l’esecuzione
in forma di risarcimento della precedente sentenza della
stessa Sezione n. 505 del 2003, nella quale si era stabilito
che “ove non fosse più possibile l’affidamento del servizio,
potrà avere ingresso la domanda di risarcimento del danno
per equivalente”). Ne consegue che l’esecuzione del giudicato
si pone come la sede più appropriata per una effettiva e
conclusiva “scelta” – aderente ai fatti e al concreto sviluppo
del riesercizio della funzione amministrativa - tra ripristino
della legalità in via adempitivo-esecutiva, con adeguamento
dell’azione amministrativa al canone di legalità, e risarcimento
per equivalente. Anche da questo angolo di visuale risulta
ulteriormente rimarcata la differenza essenziale tra l’esecuzione
del giudicato civile e l’attuazione del giudicato amministrativo:
il giudicato civile è diretto alla stabilizzazione definitiva
di un rapporto secondo la regola cristallizzata nella decisione
di cognizione e si realizza, di regola, con l’assegnazione
finale e immediata del bene conteso; il giudicato amministrativo
(in specie se formatosi su pretese legittime del privato
nei confronti della p.a.) è diretto invece alla disciplina
della dinamica ulteriore del rapporto, poiché non può assegnare
il bene al ricorrente, ma può solo correggere il cattivo
esercizio della funzione amministrativa che media il soddisfacimento
della pretesa sostanziale del privato.
4) La proposta ricostruzione si inquadra perfettamente nel
canone, che caratterizza la giurisdizione generale di legittimità,
della priorità logico-giuridica del rimedio di tipo ripristinatorio-adempitivo,
proprio dell’annullamento, rispetto al rimedio risarcitorio,
in forma specifica o per equivalente (canone ribadito da
Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204). Secondo un principio
di piena effettività della tutela erogata dal g.a., il giudizio
di ottemperanza, in quanto momento elettivo per la cognizione
della domanda di risarcimento per equivalente, una volta
esauriti i rimedi di tipo ripristinatorio, si configura
come fase rescissoria seguente a quella rescindente (costituita
dal giudizio di annullamento). Alla fase dell’annullamento,
in cui viene rimosso l’ostacolo giuridico al soddisfacimento
della pretesa del ricorrente, segue la fase rescissoria
della ricostruzione “in chiaro” della regola amministrativa,
in cui vengono poste le condizioni per un riesercizio satisfattivo
della funzione, ovvero, in via residuale, per un ristoro
pecuniario della lesione subita dal ricorrente vittorioso.
Nel quadro ricostruttivo ora in sintesi richiamato si innesta,
a rafforzare la tesi della gradualità della formazione progressiva
della tutela giurisdizionale amministrativa, la chiarificazione,
ormai intervenuta, sulla distinzione tra azione cd. “di
adempimento” e azione di risarcimento, in forma specifica
o per equivalente (Cons. St., sez. VI, 18 luglio 2002 n.
3338; 25 marzo 2003 n. 1551 e 3 aprile 2003 n. 1716; sez.
V, 15 marzo 2004, n. 1280).
5) La soluzione qui sostenuta soddisfa, infine, evidenti
ragioni (non solo pratiche, ma anche di logicità del sistema)
di economia dei mezzi giuridici e processuali e di celerità
del “servizio giustizia”. Posto che la giurisprudenza prevalente
(Cons. St., sez. VI, 20 giugno 2003, n. 3689; sez. V, 2
marzo 2000, n. 1069; Tar Lazio, sez. III, 17 maggio 2002,
n. 4455) pretende ormai, pur nel silenzio della legge, la
notifica del ricorso introduttivo del giudizio di esecuzione
del giudicato amministrativo (nel caso di specie il ricorso
risulta ritualmente notificato all’amministrazione, che
si è costituita ed ha resistito in giudizio), non si comprende
a cosa debba servire l’affermazione della necessità per
il ricorrente vittorioso nel giudizio di annullamento di
proporre un diverso e autonomo ricorso, sempre dinanzi al
g.a., volto all’accertamento della responsabilità della
p.a. e alla sua condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Il momento e la sede appropriati per la proposizione della
domanda risarcitoria sono costituiti dal giudizio di ottemperanza
(con eventuale graduazione delle domande), posto che se
la domanda risarcitoria fosse presentata contestualmente
al ricorso di annullamento, essa verrebbe normalmente respinta
per mancanza di prova dei suoi elementi costitutivi e per
la sua sostanziale inattualità (residuando un margine di
riesercizio discrezionale della funzione amministrativa);
se fosse presentata con un autonomo e separato ricorso parallelo
a quello di ottemperanza, si avrebbe una inutile duplicazione
di giudizi, poiché la domanda risarcitoria sarebbe inevitabilmente
condizionata alla disamina di quella di ottemperanza, dipendendo
l’accoglibilità della domanda di risarcimento per equivalente
in larga parte dall’esito del giudizio sul modo in cui l’amministrazione
si è comportata dopo la pronuncia di annullamento (donde
la necessità, comunque, di riunione dei giudizi e di decisione
con un’unica sentenza: cfr. Tar Veneto, sez. I, 20 novembre
2003, n. 5778; sulla convertibilità del ricorso in ottemperanza
in ricorso di cognizione, Cons. St., sez. VI, 20 giugno
2003, n. 3689); ragion per cui il ricorrente vincitore,
secondo la tesi che nega l’ammissibilità della domanda risarcitoria
contestuale a quella di ottemperanza, si vedrebbe costretto
a proporre un terzo e autonomo giudizio, successivo a quello
per l’ottemperanza, se e nei limiti in cui in base alla
sentenza che ha deciso quest’ultimo giudizio residui uno
spazio di risarcibilità del danno per equivalente. Soluzione,
questa, del tutto illogica e antieconomica, che dilata nel
tempo e sfoca la concretezza di una tutela efficace del
ricorrente che ha avuto ragione, senza un’effettiva ragione
giuridica o pratica che giustifichi un siffatto appesantimento
del meccanismo della tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve confermarsi l’assunto della proponibilità
per la prima volta in sede di esecuzione del giudicato della
domanda di risarcimento del danno per equivalente. Il relativo
capo del petitum è dunque ammissibile.
Circa il merito di tale domanda risarcitoria, occorre premettere
che può prescindersi in questa sede da ogni indagine in
ordine al titolo di tale responsabilità (aquiliana, precontrattuale,
contrattuale o quasi-contrattuale), posto che nessun dubbio
applicativo viene in rilievo (nessuna ipotesi prescrizionale
sarebbe matura; l’indagine sulla sussistenza della lesione
ingiusta e sull’imputabilità-colpa o inescusabilità della
p.a. è comunque imprescindibile) ed è bastante, quale fondamento
dell’azione, il richiamo alla norma speciale contenuta nel
secondo periodo del terzo comma dell’articolo 7 della legge
1034 del 1971, come modificato dapprima dal d.lgs. 80 del
1998 e poi dalla legge 205 del 2000.
Orbene, nella fattispecie in esame, come sopra sintetizzata,
si assiste a un caso di comportamento chiaramente scorretto
dell’amministrazione che, in violazione delle norme di legge
che impongono la partecipazione del privato e la adeguata
motivazione degli atti, nonché in violazione delle regole
non scritte di logicità e razionalità dell’azione amministrativa
che richiedono una previa, adeguata istruttoria sulla scelta
amministrativa da compiere, ha interrotto una procedura
di gara, giunta ormai alla sua conclusione, ed ha annullato
il procedimento, incorrendo nei suindicati vizi di legittimità
formale e sostanziale.
Ritiene il Collegio che questa condotta dell’amministrazione,
contraria a diritto e non autorizzata da alcuna norma di
legge, costituisca espressione di negligenza e imperizia
e abbia cagionato senz’altro un danno (perciò ingiusto)
all’impresa ricorrente che, unica rimasta in gara (a torto
o a ragione) aveva maturato un’aspettativa (ancorché solo
di fatto) meritevole di tutela e pur non potendo vantare
(come sopra chiarito) alcun “diritto” al conseguimento dell’appalto,
aveva però sicuramente raggiunto una posizione differenziata
e qualificata che le dava “diritto” a conoscere tempestivamente
la sorte della gara, a partecipare al procedimento di autotutela
e a potere comunque interloquire preventivamente su tale
esito sfavorevole.
In ordine al quantum del danno risarcibile, occorre in primo
luogo ribadire quanto sopra già ampiamente puntualizzato:
l’a.t.i. ricorrente non ha conseguito alcun accertamento
di “spettanza” dell’appalto; la procedura annullata in sede
di autotutela amministrativa non era pervenuta neppure alla
fase dell’aggiudicazione provvisoria.
Ciò di cui può fondatamente dolersi l’a.t.i. ricorrente
è dunque (soltanto) la scorrettezza dell’azione amministrativa
(per la mancata informazione e partecipazione alla decisione
di annullare la gara) e il ritardo nella rideterminazione
negativa di annullamento della gara (seguita dopo oltre
un anno (provvedimento n. 984 del 28 luglio 2004) dopo il
passaggio in giudicato della sentenza n. 12199/2003 (danno
da ritardo connesso allo stato di incertezza ingenerato
nella ricorrente, che avrebbe potuto destinare altrove le
proprie risorse imprenditoriali).
Le voci di danno risarcibili sono, dunque, quelle del danno
da scorrettezza dell’amministrazione e quella del danno
da ritardo.
Aderendo all’indirizzo prevalente che ammette la configurazione
delle suddette specie di responsabilità riguardo all’agire
procedimentalizzato della p.a. (Cons. St.., sez. IV, 19
marzo 2003 n. 1457; sez. VI, 15 aprile 2003 n. 1945; Cass.,
sez. I, 10 gennaio 2003, n. 157; Tar Calabria, Catanzaro,
sez. II, 11 maggio 2004, n. 1070; sul danno da ritardo Cons.
St., sez. VI, 12 marzo 2004, n. 1261), ritiene il Collegio
che la quantificazione, da compiersi inevitabilmente in
base a criteri equitativi, debba assommare alla complessiva
misura di € 5.000,00, di cui € 2.500,00 per danno emergente
da spese di (inutile) partecipazione alla gara, ed € 2.500,00
per danno da ritardo scorretto e indebito nella definizione
della procedura di riesame condotta dall’amministrazione
intimata.
Sulla sorta capitale spettano gli interessi, al tasso legale,
dalla data della presente pronuncia di liquidazione fino
all’effettivo soddisfo. Non spetta il maggior danno da svalutazione
monetaria, sia perché non documentato, sia perché già sostanzialmente
assorbito nella misura del saggio legale degli interessi.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione
tra le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA, I^ Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie in parte e, per
l’effetto, condanna la Seconda Università degli Studi di
Napoli, Azienda Universitaria Policlinico, in persona del
suo legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore della società
ricorrente, nella qualità indicata in epigrafe, a titolo
di risarcimento del danno, per le causali specificate in
motivazione, della somma di € 3.000,00 (tremila/00), oltre
agli interessi legali dalla data della presente sentenza
fino all’effettivo pagamento.
Spese compensate.
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Così deciso in Napoli, nelle Camere di Consiglio
dell’8, del 15 settembre e del 13 ottobre 2004.
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