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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre 2004 n. 3754
Pres. Perricone, Est. Testori
Lugli s.r.l. Vittorio contro Ministero delle attività produttive


1. Revoca di un contributo erogato ai sensi della L. 5 ottobre 1991, n. 317 – Spesa ritenuta ammissibile a contribuito inferiore all’importo minimo di cui all’art.6, comma 4 L. cit. – Ipotesi di revoca non contemplata nel successivo art.13 – Previsione ex art.6 comunque destinata ad incidere sulla nozione di investimento agevolabile - Lettura formalistica dell’art.13 – Esclusione- Illegittimità del decreto di revoca – Non sussiste.

 

2. Richiesta istruttoria affinché il giudice disponga una consulenza tecnica d’ufficio– Deficit probatorio imputabile al ricorrente – Rigetto dell’istanza.

 

3.Spesa sostenuta dal ricorrente di poco inferiore al limite legale prescritto – Revoca del contributo - Violazione del principio di buona fede – Non sussiste.

1. L’art. 6, comma 4, L. n. 317 del 1991 prevede che gli investimenti agevolabili ai sensi della presente legge debbano essere di importo non inferiore a 120 milioni di lire. Tale disposizione delimita le tipologie di investimenti per i quali è consentito fruire del beneficio che costituisce l’oggetto principale della regolamentazione dettata al precedente art.5. Il successivo art.13 prevede che in caso di insussistenza delle condizioni previste dagli artt.3, 5, 7, 8, 9 e 12 della L n. 317 del 1991, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni. Sulla base del rapporto di intima connessione fra gli artt.5 e 6, è, quindi, legittima la revoca del precedente contributo in conto capitale disposto ai sensi dell’art.12, se in sede di successivo controllo, si accerta che la spesa ritenuta ammissibile alla suddetta agevolazione è inferiore all’importo complessivo minimo di 120 milioni.

 

2. La consulenza tecnica d’ufficio, seppur utilizzabile nel processo amministrativo, non è però destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti, che devono essere dimostrati dalla medesima alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova stabiliti dall’art.2697 c.c.

 

3. Deve eludersi l’illegittimità del provvedimento di revoca di cui è causa per violazione del principio di buona fede, stante la ridotta entità della carenza riscontrata. Di fatti, la revoca del contribuito concesso in assenza delle condizioni di legge, costituisce, ai sensi dell’art.13 L. n. 317 cit., oggetto di un puntuale dovere dell’amministrazione, tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate all’erario per l’effetto di un erogazione non dovuta di talvolta ingenti contribuiti economici.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone Presidente - Dott. Alberto Pasi Consigliere - Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 942 del 2001 proposto dalla

 

società Lugli s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Corsini e Pier Antonio Mori ed elettivamente domiciliata in Bologna, via Barberia n. 28, presso lo studio dell’Avv. Saverio Luppino,

 

contro

 

il Ministero delle Attività produttive, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G. Reni n. 4,

 

per l'annullamento, previa sospensione,
- del decreto ministeriale n. 1063 dell’1 marzo 2001, a mezzo del quale il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha revocato il precedente decreto ministeriale n. 8 del 20 maggio 1992 con il quale, ai sensi degli artt. 5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, era stato concesso alla società ricorrente un contributo in conto capitale pari a lire 32.662.000, ordinando la immediata restituzione del contributo erogato, con gli interessi di legge;
- della comunicazione prot. n. 1135508 del 2 aprile 2001 con cui il Ministero ha trasmesso alla società ricorrente copia del provvedimento di revoca;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attività produttive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2004 l’Avv. P.A. Mori e l’Avv. dello Stato L. Mariani;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con decreto n. 8 del 20 maggio 1992 il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, accogliendo la domanda presentata dalla società Lugli s.r.l. con sede in Campogalliano (MO) ai sensi della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"), ha concesso alla richiedente un contributo in conto capitale per un importo complessivo di lire 32.662.000, a fronte di un investimento agevolabile pari a lire 130.648.000. Detto importo è stato interamente corrisposto negli anni 1993/1994.
In sede di controllo effettuato successivamente dal Mediocredito Centrale è stato peraltro ritenuto, quale spesa ammissibile a contributo, un importo inferiore a lire 120.000.000, cioè al limite minimo previsto dall’art. 6 comma 4 della legge n. 317/1991. In relazione a tanto il predetto Ministero, con decreto n. 1063 in data 1 marzo 2001, ha revocato la precedente concessione e ha disposto la restituzione delle somme già erogate, maggiorate di interessi.
Contro tale determinazione la società Lugli s.r.l. ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Attività produttive insistendo per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 questo Tribunale, con ordinanza n. 872, ha accolto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente. Quest'ultima ha depositato una memoria conclusiva in vista dell'udienza del 4 novembre 2004, in cui la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

1) Con il primo motivo di ricorso la società Lugli s.r.l. contesta che il Ministero resistente ha illegittimamente esercitato il potere di revoca in una ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dell’art. 13 della legge n. 317/1991, che recita: "In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni……". L'impugnato decreto di revoca trova infatti fondamento nella circostanza che la spesa ritenuta ammissibile a contributo è inferiore all'importo minimo (pari a 120 milioni di lire) previsto dall’art. 6 comma 4 della medesima legge, norma non richiamata nell'elencazione di cui al successivo art. 13.
Benché trovi apparente conforto nel dato testuale, la censura, ad un più approfondito esame, non appare convincente. E’ opportuno premettere che la legge 5 ottobre 1991 n. 317 (recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"), ha previsto (art. 1 co. 3) in favore delle piccole imprese industriali o di servizi, nonché delle imprese artigiane di produzione di cui alla legge n. 443/1985 specifiche forme di agevolazione, rispettivamente disciplinate dagli artt. 6 (crediti d'imposta per gli investimenti innovativi), 7 (crediti d'imposta per l'acquisizione di servizi reali), 8 (crediti d'imposta per spese di ricerca) e 12 (contributi in conto capitale in alternativa ai crediti d'imposta previsti dagli artt. 6 e 7). L’art. 5 della legge ha disciplinato la tipologia degli investimenti innovativi ammissibili alle agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta e di contributi in conto capitale di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 12. In tale quadro si inserisce la disposizione di cui al quarto comma del citato art. 6, a tenore del quale le agevolazioni previste per gli investimenti di cui all’art. 5 "possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire"; tenuto conto del già evidenziato rapporto di alternatività tra le agevolazioni di cui agli artt. 6 e 12, deve ritenersi che anche per i benefici previsti da tale ultima norma (di cui appunto si controverte in questa sede) vale il limite minimo sopraindicato (ed infatti la circostanza non è qui oggetto di contestazione).
La questione di diritto sollevata con la prima censura formulata nel ricorso va risolta, come sostenuto dall'Avvocatura dello Stato, valorizzando il rapporto di intima connessione tra gli artt. 5 e 6 della legge n. 317/1991. Il Collegio condivide le considerazioni svolte in proposito dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 1 marzo 2002 n. 1262, in cui il Giudice amministrativo d'appello, esaminando una situazione analoga a quella qui in esame, ha affermato:
- che "l’art. 6, comma 4, detta una previsione destinata ad incidere sulla definizione degli investimenti agevolabili, così interferendo in modo diretto e frontale su quella delimitazione delle tipologie di investimenti per i quali è consentito fruire del beneficio che costituisce l’oggetto principale della regolamentazione dettata dal precedente art. 5";
- che è formalistica una lettura dell’art. 13 che non consenta di estendere anche alla previsione di cui al quarto comma dell’art. 6 la portata applicativa del richiamo all’art. 5, non potendosi dubitare "che il meccanismo della revoca sia destinato ad operare anche quando il vizio acclarato consista nella violazione di una previsione che, pur contenuta nel successivo ed intimamente collegato art. 6, concorra nella definizione della medesima materia disciplinata dallo stesso art. 5, quella cioè dell’individuazione degli investimenti agevolabili".
In tali termini la censura va dunque superata.
2) La società ricorrente ha ottenuto il contributo di cui si controverte a fronte di un investimento agevolabile pari a lire 130.648.000, destinato a realizzare un sistema CAD per la predisposizione di modelli per l'abbigliamento governato da computer ed integrato con sistema di gestione aziendale. In sede di controllo successivo all'erogazione del contributo stesso è però risultato che la documentazione contabile prodotta dalla società predetta riguardava anche un climatizzatore non ricompreso tra i beni descritti nella perizia giurata allegata alla domanda di concessione del beneficio e di importo (pari a lire 11.700.000) che, sottratto all'ammontare complessivo più sopra indicato, riduceva la spesa ammissibile al di sotto del limite minimo di lire 120 milioni prescritto dall’art. 6 comma 4 della legge n. 317/1991.
Secondo quanto rappresentato nel gravame la circostanza è frutto di un mero equivoco, chiarito nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in data 7/2/2000 dal professionista che aveva redatto l'originaria perizia giurata; in sostanza quest'ultimo avrebbe indicato l'esatto ammontare dell'investimento, omettendo peraltro di inserire nella descrizione dei beni il climatizzatore necessario per mantenere il corretto microclima a servizio del sistema installato, nel presupposto che tale apparecchiatura fosse compresa nell'impianto, mentre invece è stata fatturata a parte da un fornitore diverso.
3) Con gli ulteriori motivi di ricorso si contesta:
- che il provvedimento impugnato è viziato da travisamento dei fatti in quanto il valore dei beni indicato in perizia (pari a lire 130.648.000) è esattamente corrispondente alla spesa sostenuta dalla società ricorrente, non rilevando il mero errore materiale operato in sede di redazione della perizia stessa;
- che l'Amministrazione ha operato illegittimamente, non tenendo in alcun conto l'interesse della società ricorrente a conservare il finanziamento erogato e non considerando che, in ogni caso, anche a detrarre il costo del climatizzatore la spesa sostenuta è di pochissimo inferiore al limite minimo prescritto; ed ha così violato anche il principio di buona fede.
4) Anche le censure sopra sintetizzate non meritano accoglimento.
Sotto un primo profilo va innanzitutto evidenziata la correttezza formale delle conclusioni raggiunte in sede di controllo sulla base del raffronto tra gli elementi descrittivi della perizia giurata allegata all'originaria domanda di contributo e la documentazione contabile prodotta; in effetti l'importo dell'investimento realizzato attraverso l'acquisto dei beni descritti nella perizia, tra i quali non figura il climatizzatore di cui si controverte, è, seppur di poco, incontestabilmente inferiore al limite minimo di 120 milioni di lire. Anche sotto il profilo sostanziale, però, dette conclusioni vanno condivise; non basta, in senso contrario, la dichiarazione integrativa resa dall’ing. Verzelloni nel 2000 (a prescindere dalle contestazioni circa l'effettivo ricevimento della stessa da parte del Ministero), in assenza di qualsiasi ulteriore supporto probatorio utile a sostenere le tesi della ricorrente. Si deve infatti considerare:
- che, oltre alle affermazioni della società interessata, nessun elemento è stato fornito a conferma dell'effettiva utilizzazione del climatizzatore di cui si controverte a servizio dell'impianto installato; l'asserito mutamento della situazione di fatto (a seguito del trasferimento della società in altri locali e dello smantellamento dell'impianto) non vale a superare il deficit probatorio di cui sopra, tenuto altresì conto che - come anche sottolineato dalla difesa erariale - nella documentazione contabile (fattura del 28/2/1992) e, soprattutto, nel documento di trasporto del 14/1/1992 si fa riferimento ad una pluralità di climatizzatori consegnati alla Lugli s.r.l.;
- che, d'altra parte, neppure risulta provato che l'impianto oggetto dell'investimento agevolato necessitava, per il suo corretto funzionamento, di un particolare microclima che poteva essere garantito esclusivamente dall'installazione di un climatizzatore quale quello di cui si controverte; in proposito la ricorrente ha formulato richieste istruttorie perché il Tribunale disponga una consulenza tecnica d'ufficio (o, in subordine, una verificazione) diretta ad accertare la circostanza di cui sopra; la richiesta va però respinta perché la c.t.u., se è utilizzabile anche nel processo amministrativo in funzione ausiliaria del giudice, non è però destinata a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti, che devono essere dimostrati dalla medesima alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova stabiliti dall’art. 2697 cod.civ.; in altre parole spettava alla ricorrente fornire quanto meno un principio di prova - che invece manca - circa la necessaria correlazione tra l'impianto oggetto di investimento e il climatizzatore;
- che anche le istanze istruttorie relative all'assunzione di prove testimoniali vanno disattese, vertendosi nell'ambito della giurisdizione di legittimità.
Quanto all'ultimo vizio, denunciato sotto forma di eccesso di potere per sviamento, non adeguata contemperazione dell'interesse privato con quello pubblico e violazione del principio di buona fede, è pertinente il richiamo alla recente sentenza di questo stesso Tribunale 28 maggio 2003 n. 654 in cui, riprendendo le considerazioni espresse dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella decisione 1 marzo 2002 n. 1262, si ribadisce che:
- "la revoca del contributo concesso in assenza delle condizioni di legge costituisce, ai sensi dell'art. 13 l. 5 ottobre 1991, n. 317, oggetto di un puntuale dovere dell'amministrazione, tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate all'erario per effetto di un'erogazione non dovuta di talvolta ingenti contributi economici";
- "il mero decorso di un lasso temporale, anche consistente non è di per sè preclusivo dell'operatività della citata disposizione e dell'obbligo, dalla stessa posto in capo all'amministrazione, di ovviare all'illegittimità commessa in sede di erogazione di un contributo non dovuto".
Dette considerazioni valgono ovviamente in rapporto alla mancanza di qualsiasi condizione di legge, dunque anche quando, come nel caso di specie, la carenza riscontrata (qui il mancato raggiungimento del limite minimo di importo dell'investimento) risulta di ridotta entità.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il 4 novembre 2004.


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