| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre
2004 n. 3754
Pres. Perricone, Est. Testori
Lugli s.r.l. Vittorio contro Ministero delle attività produttive
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1. Revoca di un contributo erogato ai sensi
della L. 5 ottobre 1991, n. 317 – Spesa ritenuta ammissibile
a contribuito inferiore all’importo minimo di cui all’art.6,
comma 4 L. cit. – Ipotesi di revoca non contemplata nel
successivo art.13 – Previsione ex art.6 comunque destinata
ad incidere sulla nozione di investimento agevolabile -
Lettura formalistica dell’art.13 – Esclusione- Illegittimità
del decreto di revoca – Non sussiste.
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2. Richiesta istruttoria affinché il giudice
disponga una consulenza tecnica d’ufficio– Deficit probatorio
imputabile al ricorrente – Rigetto dell’istanza.
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3.Spesa sostenuta dal ricorrente di poco
inferiore al limite legale prescritto – Revoca del contributo
- Violazione del principio di buona fede – Non sussiste.
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1. L’art. 6, comma 4, L. n. 317 del 1991
prevede che gli investimenti agevolabili ai sensi della
presente legge debbano essere di importo non inferiore a
120 milioni di lire. Tale disposizione delimita le tipologie
di investimenti per i quali è consentito fruire del beneficio
che costituisce l’oggetto principale della regolamentazione
dettata al precedente art.5. Il successivo art.13 prevede
che in caso di insussistenza delle condizioni previste dagli
artt.3, 5, 7, 8, 9 e 12 della L n. 317 del 1991, il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede
alla revoca delle agevolazioni. Sulla base del rapporto
di intima connessione fra gli artt.5 e 6, è, quindi, legittima
la revoca del precedente contributo in conto capitale disposto
ai sensi dell’art.12, se in sede di successivo controllo,
si accerta che la spesa ritenuta ammissibile alla suddetta
agevolazione è inferiore all’importo complessivo minimo
di 120 milioni.
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2. La consulenza tecnica d’ufficio, seppur
utilizzabile nel processo amministrativo, non è però destinata
a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa
dedotti, che devono essere dimostrati dalla medesima alla
stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova
stabiliti dall’art.2697 c.c.
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3. Deve eludersi l’illegittimità del provvedimento
di revoca di cui è causa per violazione del principio di
buona fede, stante la ridotta entità della carenza riscontrata.
Di fatti, la revoca del contribuito concesso in assenza
delle condizioni di legge, costituisce, ai sensi dell’art.13
L. n. 317 cit., oggetto di un puntuale dovere dell’amministrazione,
tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate
all’erario per l’effetto di un erogazione non dovuta di
talvolta ingenti contribuiti economici.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone
Presidente - Dott. Alberto Pasi Consigliere - Dott. Carlo
Testori Consigliere rel.est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 942 del 2001 proposto dalla
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società Lugli s.r.l., in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Vittorio Corsini e Pier Antonio Mori ed elettivamente
domiciliata in Bologna, via Barberia n. 28, presso lo studio
dell’Avv. Saverio Luppino,
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contro
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il Ministero delle Attività produttive,
costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale
dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato
in via G. Reni n. 4,
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per l'annullamento, previa sospensione,
- del decreto ministeriale n. 1063 dell’1 marzo 2001, a
mezzo del quale il Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato ha revocato il precedente decreto ministeriale
n. 8 del 20 maggio 1992 con il quale, ai sensi degli artt.
5, 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991 n. 317, era stato concesso
alla società ricorrente un contributo in conto capitale
pari a lire 32.662.000, ordinando la immediata restituzione
del contributo erogato, con gli interessi di legge;
- della comunicazione prot. n. 1135508 del 2 aprile 2001
con cui il Ministero ha trasmesso alla società ricorrente
copia del provvedimento di revoca;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o
conseguenziale.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle
Attività produttive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2004 l’Avv. P.A.
Mori e l’Avv. dello Stato L. Mariani;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con decreto n. 8 del 20 maggio 1992 il Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, accogliendo
la domanda presentata dalla società Lugli s.r.l. con sede
in Campogalliano (MO) ai sensi della legge 5 ottobre 1991
n. 317 (recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo
delle piccole imprese"), ha concesso alla richiedente un
contributo in conto capitale per un importo complessivo
di lire 32.662.000, a fronte di un investimento agevolabile
pari a lire 130.648.000. Detto importo è stato interamente
corrisposto negli anni 1993/1994.
In sede di controllo effettuato successivamente dal Mediocredito
Centrale è stato peraltro ritenuto, quale spesa ammissibile
a contributo, un importo inferiore a lire 120.000.000, cioè
al limite minimo previsto dall’art. 6 comma 4 della legge
n. 317/1991. In relazione a tanto il predetto Ministero,
con decreto n. 1063 in data 1 marzo 2001, ha revocato la
precedente concessione e ha disposto la restituzione delle
somme già erogate, maggiorate di interessi.
Contro tale determinazione la società Lugli s.r.l. ha proposto
il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione
di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Attività
produttive insistendo per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 questo Tribunale,
con ordinanza n. 872, ha accolto l'istanza cautelare presentata
dalla ricorrente. Quest'ultima ha depositato una memoria
conclusiva in vista dell'udienza del 4 novembre 2004, in
cui la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1) Con il primo motivo di ricorso la società
Lugli s.r.l. contesta che il Ministero resistente ha illegittimamente
esercitato il potere di revoca in una ipotesi non rientrante
tra quelle tassativamente previste dell’art. 13 della legge
n. 317/1991, che recita: "In caso di insussistenza delle
condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede alla revoca delle agevolazioni……". L'impugnato
decreto di revoca trova infatti fondamento nella circostanza
che la spesa ritenuta ammissibile a contributo è inferiore
all'importo minimo (pari a 120 milioni di lire) previsto
dall’art. 6 comma 4 della medesima legge, norma non richiamata
nell'elencazione di cui al successivo art. 13.
Benché trovi apparente conforto nel dato testuale, la censura,
ad un più approfondito esame, non appare convincente. E’
opportuno premettere che la legge 5 ottobre 1991 n. 317
(recante "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese"), ha previsto (art. 1 co. 3) in favore
delle piccole imprese industriali o di servizi, nonché delle
imprese artigiane di produzione di cui alla legge n. 443/1985
specifiche forme di agevolazione, rispettivamente disciplinate
dagli artt. 6 (crediti d'imposta per gli investimenti innovativi),
7 (crediti d'imposta per l'acquisizione di servizi reali),
8 (crediti d'imposta per spese di ricerca) e 12 (contributi
in conto capitale in alternativa ai crediti d'imposta previsti
dagli artt. 6 e 7). L’art. 5 della legge ha disciplinato
la tipologia degli investimenti innovativi ammissibili alle
agevolazioni sotto forma di crediti d'imposta e di contributi
in conto capitale di cui, rispettivamente, agli artt. 6
e 12. In tale quadro si inserisce la disposizione di cui
al quarto comma del citato art. 6, a tenore del quale le
agevolazioni previste per gli investimenti di cui all’art.
5 "possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge e di
importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire";
tenuto conto del già evidenziato rapporto di alternatività
tra le agevolazioni di cui agli artt. 6 e 12, deve ritenersi
che anche per i benefici previsti da tale ultima norma (di
cui appunto si controverte in questa sede) vale il limite
minimo sopraindicato (ed infatti la circostanza non è qui
oggetto di contestazione).
La questione di diritto sollevata con la prima censura formulata
nel ricorso va risolta, come sostenuto dall'Avvocatura dello
Stato, valorizzando il rapporto di intima connessione tra
gli artt. 5 e 6 della legge n. 317/1991. Il Collegio condivide
le considerazioni svolte in proposito dalla Sesta Sezione
del Consiglio di Stato nella sentenza 1 marzo 2002 n. 1262,
in cui il Giudice amministrativo d'appello, esaminando una
situazione analoga a quella qui in esame, ha affermato:
- che "l’art. 6, comma 4, detta una previsione destinata
ad incidere sulla definizione degli investimenti agevolabili,
così interferendo in modo diretto e frontale su quella delimitazione
delle tipologie di investimenti per i quali è consentito
fruire del beneficio che costituisce l’oggetto principale
della regolamentazione dettata dal precedente art. 5";
- che è formalistica una lettura dell’art. 13 che non consenta
di estendere anche alla previsione di cui al quarto comma
dell’art. 6 la portata applicativa del richiamo all’art.
5, non potendosi dubitare "che il meccanismo della revoca
sia destinato ad operare anche quando il vizio acclarato
consista nella violazione di una previsione che, pur contenuta
nel successivo ed intimamente collegato art. 6, concorra
nella definizione della medesima materia disciplinata dallo
stesso art. 5, quella cioè dell’individuazione degli investimenti
agevolabili".
In tali termini la censura va dunque superata.
2) La società ricorrente ha ottenuto il contributo di cui
si controverte a fronte di un investimento agevolabile pari
a lire 130.648.000, destinato a realizzare un sistema CAD
per la predisposizione di modelli per l'abbigliamento governato
da computer ed integrato con sistema di gestione aziendale.
In sede di controllo successivo all'erogazione del contributo
stesso è però risultato che la documentazione contabile
prodotta dalla società predetta riguardava anche un climatizzatore
non ricompreso tra i beni descritti nella perizia giurata
allegata alla domanda di concessione del beneficio e di
importo (pari a lire 11.700.000) che, sottratto all'ammontare
complessivo più sopra indicato, riduceva la spesa ammissibile
al di sotto del limite minimo di lire 120 milioni prescritto
dall’art. 6 comma 4 della legge n. 317/1991.
Secondo quanto rappresentato nel gravame la circostanza
è frutto di un mero equivoco, chiarito nella dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa in data 7/2/2000 dal professionista
che aveva redatto l'originaria perizia giurata; in sostanza
quest'ultimo avrebbe indicato l'esatto ammontare dell'investimento,
omettendo peraltro di inserire nella descrizione dei beni
il climatizzatore necessario per mantenere il corretto microclima
a servizio del sistema installato, nel presupposto che tale
apparecchiatura fosse compresa nell'impianto, mentre invece
è stata fatturata a parte da un fornitore diverso.
3) Con gli ulteriori motivi di ricorso si contesta:
- che il provvedimento impugnato è viziato da travisamento
dei fatti in quanto il valore dei beni indicato in perizia
(pari a lire 130.648.000) è esattamente corrispondente alla
spesa sostenuta dalla società ricorrente, non rilevando
il mero errore materiale operato in sede di redazione della
perizia stessa;
- che l'Amministrazione ha operato illegittimamente, non
tenendo in alcun conto l'interesse della società ricorrente
a conservare il finanziamento erogato e non considerando
che, in ogni caso, anche a detrarre il costo del climatizzatore
la spesa sostenuta è di pochissimo inferiore al limite minimo
prescritto; ed ha così violato anche il principio di buona
fede.
4) Anche le censure sopra sintetizzate non meritano accoglimento.
Sotto un primo profilo va innanzitutto evidenziata la correttezza
formale delle conclusioni raggiunte in sede di controllo
sulla base del raffronto tra gli elementi descrittivi della
perizia giurata allegata all'originaria domanda di contributo
e la documentazione contabile prodotta; in effetti l'importo
dell'investimento realizzato attraverso l'acquisto dei beni
descritti nella perizia, tra i quali non figura il climatizzatore
di cui si controverte, è, seppur di poco, incontestabilmente
inferiore al limite minimo di 120 milioni di lire. Anche
sotto il profilo sostanziale, però, dette conclusioni vanno
condivise; non basta, in senso contrario, la dichiarazione
integrativa resa dall’ing. Verzelloni nel 2000 (a prescindere
dalle contestazioni circa l'effettivo ricevimento della
stessa da parte del Ministero), in assenza di qualsiasi
ulteriore supporto probatorio utile a sostenere le tesi
della ricorrente. Si deve infatti considerare:
- che, oltre alle affermazioni della società interessata,
nessun elemento è stato fornito a conferma dell'effettiva
utilizzazione del climatizzatore di cui si controverte a
servizio dell'impianto installato; l'asserito mutamento
della situazione di fatto (a seguito del trasferimento della
società in altri locali e dello smantellamento dell'impianto)
non vale a superare il deficit probatorio di cui sopra,
tenuto altresì conto che - come anche sottolineato dalla
difesa erariale - nella documentazione contabile (fattura
del 28/2/1992) e, soprattutto, nel documento di trasporto
del 14/1/1992 si fa riferimento ad una pluralità di climatizzatori
consegnati alla Lugli s.r.l.;
- che, d'altra parte, neppure risulta provato che l'impianto
oggetto dell'investimento agevolato necessitava, per il
suo corretto funzionamento, di un particolare microclima
che poteva essere garantito esclusivamente dall'installazione
di un climatizzatore quale quello di cui si controverte;
in proposito la ricorrente ha formulato richieste istruttorie
perché il Tribunale disponga una consulenza tecnica d'ufficio
(o, in subordine, una verificazione) diretta ad accertare
la circostanza di cui sopra; la richiesta va però respinta
perché la c.t.u., se è utilizzabile anche nel processo amministrativo
in funzione ausiliaria del giudice, non è però destinata
a esonerare la parte dalla prova dei fatti dalla stessa
dedotti, che devono essere dimostrati dalla medesima alla
stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova
stabiliti dall’art. 2697 cod.civ.; in altre parole spettava
alla ricorrente fornire quanto meno un principio di prova
- che invece manca - circa la necessaria correlazione tra
l'impianto oggetto di investimento e il climatizzatore;
- che anche le istanze istruttorie relative all'assunzione
di prove testimoniali vanno disattese, vertendosi nell'ambito
della giurisdizione di legittimità.
Quanto all'ultimo vizio, denunciato sotto forma di eccesso
di potere per sviamento, non adeguata contemperazione dell'interesse
privato con quello pubblico e violazione del principio di
buona fede, è pertinente il richiamo alla recente sentenza
di questo stesso Tribunale 28 maggio 2003 n. 654 in cui,
riprendendo le considerazioni espresse dalla Sesta Sezione
del Consiglio di Stato nella decisione 1 marzo 2002 n. 1262,
si ribadisce che:
- "la revoca del contributo concesso in assenza delle condizioni
di legge costituisce, ai sensi dell'art. 13 l. 5 ottobre
1991, n. 317, oggetto di un puntuale dovere dell'amministrazione,
tenuta a porre rimedio alle sfavorevoli conseguenze derivate
all'erario per effetto di un'erogazione non dovuta di talvolta
ingenti contributi economici";
- "il mero decorso di un lasso temporale, anche consistente
non è di per sè preclusivo dell'operatività della citata
disposizione e dell'obbligo, dalla stessa posto in capo
all'amministrazione, di ovviare all'illegittimità commessa
in sede di erogazione di un contributo non dovuto".
Dette considerazioni valgono ovviamente in rapporto alla
mancanza di qualsiasi condizione di legge, dunque anche
quando, come nel caso di specie, la carenza riscontrata
(qui il mancato raggiungimento del limite minimo di importo
dell'investimento) risulta di ridotta entità.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso va respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 4 novembre 2004.
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