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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 17 novembre 2004 n. 3751
Pres. Perricone, Est. Trizzino
Minrelli Massimo contro. e Ministero degli Interni e Prefetto di Ferrara


Istanze per la regolarizzazione di lavoratrici extracomunitarie – Inammissibili perché presentate da datore di lavoro non avente la qualità di imprenditore, in quanto esercente la professione intellettuale di notaio – Violazione dell’art.1 D. L. 9 settembre 2002 n. 195 – Sussiste - Illegittimità dei decreti del Prefetto di Ferrara – Ricorrenza

Il D.L. n. 195 del 2002 convertito nella L. 9 ottobre 2002, n. 222, consente la possibilità di legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, che abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa (in forma individuale o societaria) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire nel periodo ricompreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2002, data di entrata in vigore del suddetto D. L. La domanda di regolarizzazione può essere presentata da “chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato …”. L’espressione “esercizio di un’attività di impresa” va intesa nel senso che tale possibilità è attribuita a tutti coloro che (imprenditori e non) svolgano un attività che richieda un’organizzazione del lavoro tale da giustificare l’assunzione di un dipendente. Nella nozione di datore di lavoro vanno, pertanto, ricompresi anche i liberi professionisti. Ne deriva che l’interpretazione restrittiva accolta dalla Prefettura di Ferrara non è condivisibile con conseguente illegittimità dei provvedimenti di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione avanzata dai ricorrenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore - ALBERTO PASI Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 11 Marzo 2004

 

Visto il ricorso 941/2003 proposto da:

 

MINARELLI MASSIMO rappresentato e difeso da: BOLOGNESI AVV. REMO GIACOMELLI AVV. ISABELLA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA

 

contro

 

MINISTERO DEGLI INTERNI

 

PREFETTO DI FERRARA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

 

KONONUCHENKO OLGA rappresentato e difeso da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

 

DANYLENKO RYTTA rappresentato e difeso da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

 

HLYNENKO MIKOLA rappresentato e difeso da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA

 

e con l'intervento ad adiuvandum di

 

HLYNENKO OLHA rappresentato e difeso da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, dei decreti del Prefetto di Ferrara in data 3.6.2003 nn. 773, 994, 548 e 272 con i quali sono state dichiarate inammissibili le domande intese a ottenere la regolarizzazione delle lavoratrici extracomunitarie Kononuchenko Olga, Danylenko Rytta, Hlynenko Mikola e Hlynenko Olha, presentata dal dott. Massimo Minarelli;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI FERRARA
DANYLENKO RYTTA
HLYNENKO MIKOLA
HLYNENKO OLHA
KONONUCHENKO OLGA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 9.10.2003 n. 685 con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 11 marzo 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati R. Bolognesi. e I. Giacomelli per il ricorrente, l’avvocato dello Stato S. Capelli e l’avvocato C. Mantovani per gli intervenienti
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

 

Fatto

 

Il ricorrente impugna gli atti del Prefetto di Ferrara indicati in premessa, con i quali sono state dichiarate inammissibili le istanze presentate per la regolarizzazione di lavoratrici extracomunitarie, perché presentate da datore di lavoro non avente la qualità di imprenditore così come previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 195 del 2002.
Avverso tale provvedimento il ricorrente con vari articolati motivi di illegittimità sostanzialmente deduce la violazione e falsa applicazione della normativa inerente alla sua qualifica professionale, nonché della disciplina sulla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari di cui al D.L. n. 195 del 2002 in relazione all’interpretazione restrittiva operata dalla Prefettura di Ferrara ai fini dell’individuazione dei soggetti legittimati a regolarizzare lavoratori irregolarmente impiegati alle loro dipendenze.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensione.
Con atto di intervento ad adiuvandum sono intervenute in giudizio le lavoratrici extracomunitarie regolarizzande insistendo per l’accoglimento del ricorso e per la concessione della sospensiva dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza 9.10.2003 n. 685 questo Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto la suindicata domanda di sospensione.
All’udienza del 11 marzo 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1. Con la questione controversa il ricorrente sostanzialmente richiede al Collegio di affrontare la questione della legittimazione di specifiche categorie di datori di lavoro a richiedere la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.L. n. 195 del 2002 con specifico riferimento agli esercenti la professione intellettuale di notaio.

 

2. Il D.L. 9.9.2002 n. 195, convertito con modificazioni nella legge 9.10.2002 n. 222 è stato emanato al fine di estendere la possibilità di regolarizzare la posizione lavorativa e soggettiva di badanti e lavoratori domestici di origine extracomunitaria già prevista nell’articolo 33 della legge 30.7.2002 n. 189 anche a tutti quei lavoratori extracomunitari che, in posizione irregolare, abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa (in forma individuale o societaria) nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire nel periodo ricompreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2002 (tenuto conto che esso è entrato in vigore proprio in tale ultima data).
Con tale norma il legislatore ha dunque, in via generale, consentito la regolarizzazione (rectius la legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari).
Peraltro, il legislatore ha ritenuto di dover specificare che la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare può essere presentata solo da “chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato…..”.
Tale precisazione circa le qualità soggettive del datore di lavoro deve ritenersi diretta a puntualizzare lo scopo principale della norma (legalizzazione di lavoratori extracomunitari in posizione irregolare) ed è certamente intesa a evitare che l’anzidetta regolarizzazione si trasformasse in una indiscriminata sanatoria per tutti i cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello stato italiano e non in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Ciò non di meno deve ragionevolmente ritenersi che con l’espressione esercizio di un’attività di impresa il legislatore non abbia inteso limitare la regolarizzazione ai soli lavoratori dipendenti da imprenditori commerciali, ma piuttosto connotare oggettivamente le caratteristiche del datore di lavoro attribuendo la possibilità di presentare la dichiarazione di emersione solo a coloro che (imprenditori e non) svolgano un attività che richieda un’organizzazione del lavoro tale da giustificare l’assunzione di un lavoratore dipendente, possibilmente inquadrato in specifiche categorie contrattuali.
Ed invero, assolutamente ingiustificabile e contraria ai principi comunitari e ai principi generali del nostro ordinamento sarebbe un’interpretazione restrittiva della nozione di datore di lavoro che escludesse tutti i liberi professionisti (quali esercenti professioni intellettuali o artistiche) che, sebbene non imprenditori, esercitano la loro attività avvalendosi dell’organizzazione lavorativa del proprio studio professionale o meglio, - per dirla con la Cassazione -, che impiegano un complesso organizzato di elementi personali e reali (c.d. organizzazione interna) avente carattere accidentale e accessorio, in quanto non incide sull'essenza dell'attività del professionista, ma serve ad agevolare il compimento delle prestazioni personali, cioè di un'attività che si trasforma in un risultato indipendente dalle forme organizzatorie.
Né potrebbe giustificarsi l’esclusione di tutti quegli organismi o enti privati che, pur occupando numerosi dipendenti non possono essere inquadrati nella nozione di imprenditore o qualificati come imprese (cfr. Corte giustizia, CE, 16.10.2003 n. 32).
Alla luce delle suesposte considerazioni può dunque concludersi che per attività di impresa in forma individuale o societaria debba intendersi qualsiasi attività economica e cioè qualsiasi attività, come per esempio quella del notaio, che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

 

3. Nella fattispecie la Prefettura di Ferrara ha ritenuto che l’esercizio dell’attività in forma di impresa non è configurabile per il notariato e che, pertanto, al ricorrente non può essere riconosciuta la qualità di datore di lavoro imprenditore richiesta dall’articolo 1 citato.
Basta richiamare le considerazioni sopra svolte per ritenere assolutamente priva di fondamento la motivazione addotta dal Prefetto con conseguente illegittimità degli impugnati provvedimenti di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione avanzata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 195 del 2002.

 

4. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 11 marzo e il 19 maggio 2004.


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