| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 17 novembre
2004 n. 3751
Pres. Perricone, Est. Trizzino
Minrelli Massimo contro. e Ministero degli Interni e Prefetto
di Ferrara |
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Istanze per la regolarizzazione di lavoratrici
extracomunitarie – Inammissibili perché presentate da datore
di lavoro non avente la qualità di imprenditore, in quanto
esercente la professione intellettuale di notaio – Violazione
dell’art.1 D. L. 9 settembre 2002 n. 195 – Sussiste - Illegittimità
dei decreti del Prefetto di Ferrara – Ricorrenza
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Il D.L. n. 195 del 2002 convertito nella
L. 9 ottobre 2002, n. 222, consente la possibilità di legalizzare
i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, che
abbiano prestato attività lavorativa alle dipendenze di
un’impresa (in forma individuale o societaria) nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore del decreto stesso,
vale a dire nel periodo ricompreso fra il 10 giugno e il
10 settembre 2002, data di entrata in vigore del suddetto
D. L. La domanda di regolarizzazione può essere presentata
da “chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia
in forma individuale che societaria, ha occupato …”. L’espressione
“esercizio di un’attività di impresa” va intesa nel senso
che tale possibilità è attribuita a tutti coloro che (imprenditori
e non) svolgano un attività che richieda un’organizzazione
del lavoro tale da giustificare l’assunzione di un dipendente.
Nella nozione di datore di lavoro vanno, pertanto, ricompresi
anche i liberi professionisti. Ne deriva che l’interpretazione
restrittiva accolta dalla Prefettura di Ferrara non è condivisibile
con conseguente illegittimità dei provvedimenti di inammissibilità
della richiesta di regolarizzazione avanzata dai ricorrenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore - ALBERTO
PASI Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 11 Marzo 2004
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Visto il ricorso 941/2003 proposto da:
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MINARELLI MASSIMO rappresentato e
difeso da: BOLOGNESI AVV. REMO GIACOMELLI AVV. ISABELLA
con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI
AVV. ANDREA
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contro
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MINISTERO DEGLI INTERNI
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PREFETTO DI FERRARA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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e con l'intervento ad adiuvandum di
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KONONUCHENKO OLGA rappresentato e
difeso da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con
domicilio eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI
AVV. ANDREA
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e con l'intervento ad adiuvandum di
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DANYLENKO RYTTA rappresentato e difeso
da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA
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e con l'intervento ad adiuvandum di
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HLYNENKO MIKOLA rappresentato e difeso
da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA
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e con l'intervento ad adiuvandum di
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HLYNENKO OLHA rappresentato e difeso
da: GORI AVV. ANDREA MANTOVANI AVV. CRISTINA con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RIZZOLI 1/2 presso GORI AVV. ANDREA
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, dei decreti del Prefetto
di Ferrara in data 3.6.2003 nn. 773, 994, 548 e 272 con
i quali sono state dichiarate inammissibili le domande intese
a ottenere la regolarizzazione delle lavoratrici extracomunitarie
Kononuchenko Olga, Danylenko Rytta, Hlynenko Mikola e Hlynenko
Olha, presentata dal dott. Massimo Minarelli;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
PREFETTO DI FERRARA
DANYLENKO RYTTA
HLYNENKO MIKOLA
HLYNENKO OLHA
KONONUCHENKO OLGA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
9.10.2003 n. 685 con la quale è stata accolta la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 11 marzo 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, gli avvocati R. Bolognesi. e
I. Giacomelli per il ricorrente, l’avvocato dello Stato
S. Capelli e l’avvocato C. Mantovani per gli intervenienti
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:
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Fatto
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Il ricorrente impugna gli atti del Prefetto
di Ferrara indicati in premessa, con i quali sono state
dichiarate inammissibili le istanze presentate per la regolarizzazione
di lavoratrici extracomunitarie, perché presentate da datore
di lavoro non avente la qualità di imprenditore così come
previsto dall’articolo 1 del D.L. n. 195 del 2002.
Avverso tale provvedimento il ricorrente con vari articolati
motivi di illegittimità sostanzialmente deduce la violazione
e falsa applicazione della normativa inerente alla sua qualifica
professionale, nonché della disciplina sulla regolarizzazione
di lavoratori extracomunitari di cui al D.L. n. 195 del
2002 in relazione all’interpretazione restrittiva operata
dalla Prefettura di Ferrara ai fini dell’individuazione
dei soggetti legittimati a regolarizzare lavoratori irregolarmente
impiegati alle loro dipendenze.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando
le pretese del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso
e dell’istanza incidentale di sospensione.
Con atto di intervento ad adiuvandum sono intervenute in
giudizio le lavoratrici extracomunitarie regolarizzande
insistendo per l’accoglimento del ricorso e per la concessione
della sospensiva dei provvedimenti impugnati.
Con ordinanza 9.10.2003 n. 685 questo Tribunale Amministrativo
Regionale ha accolto la suindicata domanda di sospensione.
All’udienza del 11 marzo 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. Con la questione controversa il ricorrente
sostanzialmente richiede al Collegio di affrontare la questione
della legittimazione di specifiche categorie di datori di
lavoro a richiedere la regolarizzazione di lavoratori extracomunitari
nel periodo antecedente l’entrata in vigore del D.L. n.
195 del 2002 con specifico riferimento agli esercenti la
professione intellettuale di notaio.
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2. Il D.L. 9.9.2002 n. 195, convertito con
modificazioni nella legge 9.10.2002 n. 222 è stato emanato
al fine di estendere la possibilità di regolarizzare la
posizione lavorativa e soggettiva di badanti e lavoratori
domestici di origine extracomunitaria già prevista nell’articolo
33 della legge 30.7.2002 n. 189 anche a tutti quei lavoratori
extracomunitari che, in posizione irregolare, abbiano prestato
attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa (in forma
individuale o societaria) nei tre mesi antecedenti la data
di entrata in vigore del decreto stesso, vale a dire nel
periodo ricompreso fra il 10 giugno e il 10 settembre 2002
(tenuto conto che esso è entrato in vigore proprio in tale
ultima data).
Con tale norma il legislatore ha dunque, in via generale,
consentito la regolarizzazione (rectius la legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari).
Peraltro, il legislatore ha ritenuto di dover specificare
che la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare
può essere presentata solo da “chiunque, nell'esercizio
di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria,
ha occupato…..”.
Tale precisazione circa le qualità soggettive del datore
di lavoro deve ritenersi diretta a puntualizzare lo scopo
principale della norma (legalizzazione di lavoratori extracomunitari
in posizione irregolare) ed è certamente intesa a evitare
che l’anzidetta regolarizzazione si trasformasse in una
indiscriminata sanatoria per tutti i cittadini extracomunitari
presenti nel territorio dello stato italiano e non in possesso
di regolare permesso di soggiorno.
Ciò non di meno deve ragionevolmente ritenersi che con l’espressione
esercizio di un’attività di impresa il legislatore non abbia
inteso limitare la regolarizzazione ai soli lavoratori dipendenti
da imprenditori commerciali, ma piuttosto connotare oggettivamente
le caratteristiche del datore di lavoro attribuendo la possibilità
di presentare la dichiarazione di emersione solo a coloro
che (imprenditori e non) svolgano un attività che richieda
un’organizzazione del lavoro tale da giustificare l’assunzione
di un lavoratore dipendente, possibilmente inquadrato in
specifiche categorie contrattuali.
Ed invero, assolutamente ingiustificabile e contraria ai
principi comunitari e ai principi generali del nostro ordinamento
sarebbe un’interpretazione restrittiva della nozione di
datore di lavoro che escludesse tutti i liberi professionisti
(quali esercenti professioni intellettuali o artistiche)
che, sebbene non imprenditori, esercitano la loro attività
avvalendosi dell’organizzazione lavorativa del proprio studio
professionale o meglio, - per dirla con la Cassazione -,
che impiegano un complesso organizzato di elementi personali
e reali (c.d. organizzazione interna) avente carattere accidentale
e accessorio, in quanto non incide sull'essenza dell'attività
del professionista, ma serve ad agevolare il compimento
delle prestazioni personali, cioè di un'attività che si
trasforma in un risultato indipendente dalle forme organizzatorie.
Né potrebbe giustificarsi l’esclusione di tutti quegli organismi
o enti privati che, pur occupando numerosi dipendenti non
possono essere inquadrati nella nozione di imprenditore
o qualificati come imprese (cfr. Corte giustizia, CE, 16.10.2003
n. 32).
Alla luce delle suesposte considerazioni può dunque concludersi
che per attività di impresa in forma individuale o societaria
debba intendersi qualsiasi attività economica e cioè qualsiasi
attività, come per esempio quella del notaio, che consista
nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.
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3. Nella fattispecie la Prefettura di Ferrara
ha ritenuto che l’esercizio dell’attività in forma di impresa
non è configurabile per il notariato e che, pertanto, al
ricorrente non può essere riconosciuta la qualità di datore
di lavoro imprenditore richiesta dall’articolo 1 citato.
Basta richiamare le considerazioni sopra svolte per ritenere
assolutamente priva di fondamento la motivazione addotta
dal Prefetto con conseguente illegittimità degli impugnati
provvedimenti di inammissibilità della richiesta di regolarizzazione
avanzata dal ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del D.L.
195 del 2002.
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4. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto
gli impugnati provvedimenti devono essere annullati.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa lo accoglie e per l’effetto annulla
gli impugnati provvedimenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 11 marzo e il 19 maggio 2004.
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