Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre 2004 n. 3755
Pres. Perricone, Est. Testori
Fusciello Antonio contro Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna


Trasferimento di un militare disposto per incompatibilità ambientale – Mancata contestazione dei fatti posti a suo fondamento – Necessità – Esclusione

Il trasferimento di un militare (carabiniere) per incompatibilità ambientale non deve essere preceduto da un procedimento disciplinare, che, peraltro, nel caso di specie non si è ritenuto di dover avviare, stante l’autonomia dei due procedimenti. Ai fini della valutazione di incompatibilità, non appare decisivo che i fatti richiamati a sostegno di tale determinazione siano necessariamente contrari ai doveri d’ufficio, non avendo il trasferimento natura punitiva; come non appare, altresì, decisivo, che sia stata o meno giudizialmente accertata la loro rilevanza penale. Il trasferimento viene ha, infatti, disposto, qualora la condotta tenuta dal dipendente nella sede dove presta servizio ne pregiudichi effettivamente l’armonia e la funzionalità.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I

 

composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone Presidente - Dott. Alberto Pasi Consigliere - Dott. Carlo Testori Consigliere rel.est.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1107 del 2001 proposto da

 

Fusciello Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Vincenzo De Gaetano, presso il quale è elettivamente domiciliato in Bologna, via Dante n. 17,

 

contro

 

il Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna, costituitosi in giudizio in persona del Comandante in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G .Reni n. 4,

 

per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento con cui il Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna ha disposto il trasferimento del ricorrente per incompatibilità ambientale dalla Stazione Carabinieri di Rimini alla Stazione di Bologna.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Regione Carabinieri Emilia Romagna;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2004 l’Avv. V. De Gaetano e l’Avv. dello Stato L. Mariani;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con provvedimento n. 2624/50-1-1994-T del 6 dicembre 2000 il Comandante della Regione Carabinieri Emilia Romagna ha disposto il trasferimento "per servizio" del Carabiniere scelto Antonio Fusciello, effettivo della Stazione Carabinieri di Rimini quale autista di guida veloce all'Aliquota radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Rimini, dalla predetta Stazione alla Stazione di Bologna quale motociclista della Squadra motociclisti del Nucleo radiomobile del Reparto operativo del Comando provinciale di Bologna. Tale provvedimento è stato adottato per incompatibilità ambientale, sulla base di una motivata proposta avanzata dal Comando Compagnia di Rimini.
Contro detto trasferimento l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe, contestandone l’illegittimità sotto diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Comando Regione intimato, insistendo per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2001 questo Tribunale, con ordinanza n. 825, ha respinto l'istanza cautelare presentata dal ricorrente.
All'udienza del 4 novembre 2004 la causa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

1) Va preliminarmente puntualizzato che gli atti (memoria e documentazione) depositati dalla difesa del ricorrente il 2 novembre 2004 non possono essere presi in considerazione dal Collegio ai fini della decisione della causa; essi sono stati infatti prodotti tardivamente rispetto ai termini fissati dall’art. 23 della legge n. 1034/1971 e l'Avvocatura dello Stato, nella pubblica udienza di discussione, si è opposta a che siano valutati nel giudizio; dunque il Collegio non può darvi ingresso.
2) Il trasferimento del ricorrente disposto con il provvedimento impugnato è stato motivato con riferimento alla circostanza che nella sede di servizio del predetto si era "creata una situazione di incompatibilità ambientale in quanto l'interessato:
- con il suo comportamento discriminatorio nei confronti di alcuni superiori capo-equipaggio, altera l'armonia e l'efficienza del Reparto;
- ha tenuto atteggiamento irriguardoso nei confronti del Comandante dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Rimini, compromettendo il rapporto gerarchico, per il quale è stato deferito con C.N.R. nr. 336/4 all'Autorità Giudiziaria Militare dalla Compagnia di Rimini in data 4 settembre 2000;".
La determinazione assunta dal Comandante della Regione Carabinieri Emilia Romagna trova il suo presupposto in una motivata proposta avanzata dal Comando Compagnia di Rimini, datata 8 settembre 2000 e contenente una dettagliata illustrazione dei fatti verificatisi il precedente 4 settembre, che hanno dato origine al deferimento del Carabiniere scelto Fusciello all'Autorità Giudiziaria Militare per i reati militari di disobbedienza aggravata, insubordinazione con minaccia, abbandono di posto-violata consegna; in particolare l'interessato "contravvenendo agli ordini impartitigli, (avrebbe) intrapreso turno 0700/1300 il 4 settembre 2000 con equipaggio diverso rispetto a quello cui era stato assegnato, motivando tale personale deliberazione con asseriti disaccordi con il brigadiere Domenico Di Meo Capo Equipaggio cui il Comandante dell'aliquota radiomobile lo aveva destinato con specifico ordine di servizio".
La proposta del Comando Compagnia di Rimini si sofferma poi sui difficili rapporti tra il militare e il suo Comandante d'aliquota e sulle negative conseguenze del comportamento del Fusciello sull'ambiente del Reparto in cui presta(va) servizio, esprimendo severi giudizi nei confronti del predetto.
3) Nel ricorso si contesta:
- che, con specifico riferimento al comportamento asseritamente discriminatorio nei confronti di alcuni capo-equipaggio, l'interessato non ha mai ricevuto la necessaria contestazione d’addebiti, il che ha comportato violazione del diritto di difesa;
- che il trasferimento ha natura punitiva e dunque illecita;
- che, anche se deferito all'Autorità Giudiziaria Militare, il ricorrente non ha subito alcuna condanna e dunque se ne deve presumere l'innocenza; in tali condizioni il fatto oggetto di notizia di reato non può costituire legittimo fondamento per il trasferimento; in ogni caso nel corso del procedimento penale parte degli addebiti sono venuti a cadere e, comunque, il ricorrente ha fornito ampie ragioni della sua condotta;
- che in realtà causa di alterazione dell'armonia e dell'efficienza del Reparto non è il ricorrente stesso, bensì il Comandante dell'aliquota.
4.1) Le censure formulate nel ricorso vanno esaminate singolarmente.
Quanto alla prima, essa va disattesa perché presuppone che il trasferimento per incompatibilità ambientale dovesse essere preceduto da un procedimento disciplinare che non è mai stato avviato nel caso di specie e che non necessariamente doveva essere avviato. E’ giurisprudenza costante, infatti, che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha natura disciplinare, avendo presupposti e finalità diverse e comportando una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti (non necessariamente contrari ai doveri d'ufficio) che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del dipendente in una determinata sede (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 28 maggio 2003 n. 2970); e che, in effetti, i procedimenti finalizzati al trasferimento per incompatibilità ambientale e quelli disciplinari sono del tutto autonomi fra di loro (cfr. TAR Napoli 7 maggio 2003 n. 5172 e 20 febbraio 2001 n. 789; TAR Reggio Calabria 15 aprile 2003 n. 334; TAR Bologna, I Sez., 14 dicembre 1994 n. 924).
La prospettata violazione del diritto di difesa, poi, trova smentita nella documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione da cui risulta: che l'interessato ha ricevuto formale avviso di avvio del procedimento in data 9 settembre 2000 e che nella medesima giornata ha preso visione, in via di accesso agli atti, della proposta di trasferimento formulata dal Comando Compagnia di Rimini; che una successiva istanza di accesso è stata respinta nell'ottobre 2000 perché erroneamente indirizzata al Comando Regione Emilia Romagna (un’ulteriore richiesta in tal senso è stata poi accolta nel luglio 2001); che a fine ottobre 2000 è stata altresì accolta una domanda presentata dall'interessato per essere ricevuto a rapporto dal Comandante Regione Carabinieri in relazione alla situazione penale inerente al suo deferimento all’A.G. militare.
4.2) Non merita accoglimento la censura relativa alla natura asseritamente punitiva del trasferimento, tenuto conto che i profili di incompatibilità ambientale su cui si fonda la determinazione impugnata risultano adeguatamente illustrati nella circostanziata proposta del Comandante della Compagnia di Rimini.
4.3) La valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono giustificare il trasferimento per incompatibilità ambientale, così come prescinde dall'eventuale rilevanza disciplinare dei fatti stessi (secondo quanto precisato al precedente punto 4.1), non può neppure essere condizionata dalla circostanza che le vicende oggetto di giudizio abbiano dato origine ad un procedimento penale ancora pendente nel momento in cui il trasferimento viene disposto. Nel caso di specie la mancata definizione del giudizio penale non impediva all'Amministrazione di esercitare il potere di cui si è avvalsa, atteso che ai fini della valutazione di incompatibilità non è comunque decisivo che sia stata o meno giudizialmente accertata la rilevanza penale dei fatti posti a fondamento della stessa e che, in caso affermativo, sia intervenuta la condanna del dipendente. Non può trovare spazio dunque, nella vicenda in esame, il richiamo alla presunzione di innocenza; ciò che conta è che i fatti richiamati a sostegno della determinazione impugnata non siano stati travisati dall'Amministrazione, a prescindere dalla loro qualificazione penale.
4.4) Sotto quest'ultimo profilo va osservato innanzitutto, per quanto concerne il comportamento ostile (definito nel provvedimento impugnato "irriguardoso") addebitato al ricorrente nei confronti del suo Comandante d'aliquota nella giornata del 4 settembre 2000, che lo stesso, benché poi non perseguito penalmente, resta comunque apprezzabile dall’Amministrazione ai fini che qui interessano (non trovando peraltro smentita negli elementi acquisiti al giudizio) e si inserisce in un quadro di conflittualità nei rapporti intercorrenti tra i due che emerge sia dalla proposta del Comandante di Compagnia, sia dalle stesse affermazioni contenute nel ricorso.
Quanto poi all’avere il Carabiniere Fusciello intrapreso servizio, nella giornata perdetta, con equipaggio diverso da quello con cui era comandato, la circostanza trova piena conferma nella documentazione acquisita al giudizio e non è smentita neppure dallo stesso interessato; dagli atti emerge anche che tale comportamento era frutto di una scelta consapevole: si veda il punto 9) dell'ordine di servizio n. 29 relativo al 4 settembre 2000 - riguardante la pattuglia composta dal Brig. Di Meo, dall’App. Presti e dal Car. Fuscello - in cui, sotto la voce "Resoconto" si legge "Il Car. Fusciello Antonio non intendeva intraprendere servizio con la pattuglia…". La motivazione di tale scelta, quale riferita dall'interessato al Comandante della Compagnia di Rimini e da questi riportata nella proposta di trasferimento datata 8 settembre 2000, risulta espressiva di una condotta effettivamente pregiudizievole per l'armonia e la funzionalità del Reparto, dunque correttamente valutata dall'Amministrazione come suscettibile di incidere negativamente sull'ambiente di lavoro e tale da giustificare il trasferimento del militare per incompatibilità ambientale.
4.5) In tale quadro il provvedimento impugnato appare immune dai vizi dedotti e non è sufficiente a modificare tale conclusione il tentativo del ricorrente di addossare al Comandante dell'aliquota la responsabilità del clima di contrasto registrato all'interno del Reparto; se, infatti, è ragionevole ritenere che un clima di tal genere caratterizzava effettivamente l'ambiente in questione e che le responsabilità di tale situazione investivano anche altri soggetti, non per questo risulta inficiato il giudizio di incompatibilità riferito al ricorrente e, conseguentemente, illegittimo il provvedimento adottato nei suoi confronti.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna il 4 novembre 2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina