| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre
2004 n. 3755
Pres. Perricone, Est. Testori
Fusciello Antonio contro Comando Regione Carabinieri Emilia-Romagna
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Trasferimento di un militare disposto per
incompatibilità ambientale – Mancata contestazione dei fatti
posti a suo fondamento – Necessità – Esclusione
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Il trasferimento di un militare (carabiniere)
per incompatibilità ambientale non deve essere preceduto
da un procedimento disciplinare, che, peraltro, nel caso
di specie non si è ritenuto di dover avviare, stante l’autonomia
dei due procedimenti. Ai fini della valutazione di incompatibilità,
non appare decisivo che i fatti richiamati a sostegno di
tale determinazione siano necessariamente contrari ai doveri
d’ufficio, non avendo il trasferimento natura punitiva;
come non appare, altresì, decisivo, che sia stata o meno
giudizialmente accertata la loro rilevanza penale. Il trasferimento
viene ha, infatti, disposto, qualora la condotta tenuta
dal dipendente nella sede dove presta servizio ne pregiudichi
effettivamente l’armonia e la funzionalità.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone
Presidente - Dott. Alberto Pasi Consigliere - Dott. Carlo
Testori Consigliere rel.est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1107 del 2001 proposto da
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Fusciello Antonio, rappresentato e
difeso dall’Avv. Vincenzo De Gaetano, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Bologna, via Dante n. 17,
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contro
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il Comando Regione Carabinieri Emilia
Romagna, costituitosi in giudizio in persona del Comandante
in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici
è domiciliato in via G .Reni n. 4,
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per l'annullamento, previa sospensione,
del provvedimento con cui il Comando Regione Carabinieri
Emilia Romagna ha disposto il trasferimento del ricorrente
per incompatibilità ambientale dalla Stazione Carabinieri
di Rimini alla Stazione di Bologna.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comando Regione
Carabinieri Emilia Romagna;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Uditi alla pubblica udienza del 4 novembre 2004 l’Avv. V.
De Gaetano e l’Avv. dello Stato L. Mariani;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con provvedimento n. 2624/50-1-1994-T del
6 dicembre 2000 il Comandante della Regione Carabinieri
Emilia Romagna ha disposto il trasferimento "per servizio"
del Carabiniere scelto Antonio Fusciello, effettivo della
Stazione Carabinieri di Rimini quale autista di guida veloce
all'Aliquota radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Rimini,
dalla predetta Stazione alla Stazione di Bologna quale motociclista
della Squadra motociclisti del Nucleo radiomobile del Reparto
operativo del Comando provinciale di Bologna. Tale provvedimento
è stato adottato per incompatibilità ambientale, sulla base
di una motivata proposta avanzata dal Comando Compagnia
di Rimini.
Contro detto trasferimento l'interessato ha proposto il
ricorso in epigrafe, contestandone l’illegittimità sotto
diversi profili.
Si è costituito in giudizio il Comando Regione intimato,
insistendo per la reiezione del gravame.
Nella camera di consiglio del 17 ottobre 2001 questo Tribunale,
con ordinanza n. 825, ha respinto l'istanza cautelare presentata
dal ricorrente.
All'udienza del 4 novembre 2004 la causa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1) Va preliminarmente puntualizzato che gli
atti (memoria e documentazione) depositati dalla difesa
del ricorrente il 2 novembre 2004 non possono essere presi
in considerazione dal Collegio ai fini della decisione della
causa; essi sono stati infatti prodotti tardivamente rispetto
ai termini fissati dall’art. 23 della legge n. 1034/1971
e l'Avvocatura dello Stato, nella pubblica udienza di discussione,
si è opposta a che siano valutati nel giudizio; dunque il
Collegio non può darvi ingresso.
2) Il trasferimento del ricorrente disposto con il provvedimento
impugnato è stato motivato con riferimento alla circostanza
che nella sede di servizio del predetto si era "creata una
situazione di incompatibilità ambientale in quanto l'interessato:
- con il suo comportamento discriminatorio nei confronti
di alcuni superiori capo-equipaggio, altera l'armonia e
l'efficienza del Reparto;
- ha tenuto atteggiamento irriguardoso nei confronti del
Comandante dell'Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia
di Rimini, compromettendo il rapporto gerarchico, per il
quale è stato deferito con C.N.R. nr. 336/4 all'Autorità
Giudiziaria Militare dalla Compagnia di Rimini in data 4
settembre 2000;".
La determinazione assunta dal Comandante della Regione Carabinieri
Emilia Romagna trova il suo presupposto in una motivata
proposta avanzata dal Comando Compagnia di Rimini, datata
8 settembre 2000 e contenente una dettagliata illustrazione
dei fatti verificatisi il precedente 4 settembre, che hanno
dato origine al deferimento del Carabiniere scelto Fusciello
all'Autorità Giudiziaria Militare per i reati militari di
disobbedienza aggravata, insubordinazione con minaccia,
abbandono di posto-violata consegna; in particolare l'interessato
"contravvenendo agli ordini impartitigli, (avrebbe) intrapreso
turno 0700/1300 il 4 settembre 2000 con equipaggio diverso
rispetto a quello cui era stato assegnato, motivando tale
personale deliberazione con asseriti disaccordi con il brigadiere
Domenico Di Meo Capo Equipaggio cui il Comandante dell'aliquota
radiomobile lo aveva destinato con specifico ordine di servizio".
La proposta del Comando Compagnia di Rimini si sofferma
poi sui difficili rapporti tra il militare e il suo Comandante
d'aliquota e sulle negative conseguenze del comportamento
del Fusciello sull'ambiente del Reparto in cui presta(va)
servizio, esprimendo severi giudizi nei confronti del predetto.
3) Nel ricorso si contesta:
- che, con specifico riferimento al comportamento asseritamente
discriminatorio nei confronti di alcuni capo-equipaggio,
l'interessato non ha mai ricevuto la necessaria contestazione
d’addebiti, il che ha comportato violazione del diritto
di difesa;
- che il trasferimento ha natura punitiva e dunque illecita;
- che, anche se deferito all'Autorità Giudiziaria Militare,
il ricorrente non ha subito alcuna condanna e dunque se
ne deve presumere l'innocenza; in tali condizioni il fatto
oggetto di notizia di reato non può costituire legittimo
fondamento per il trasferimento; in ogni caso nel corso
del procedimento penale parte degli addebiti sono venuti
a cadere e, comunque, il ricorrente ha fornito ampie ragioni
della sua condotta;
- che in realtà causa di alterazione dell'armonia e dell'efficienza
del Reparto non è il ricorrente stesso, bensì il Comandante
dell'aliquota.
4.1) Le censure formulate nel ricorso vanno esaminate singolarmente.
Quanto alla prima, essa va disattesa perché presuppone che
il trasferimento per incompatibilità ambientale dovesse
essere preceduto da un procedimento disciplinare che non
è mai stato avviato nel caso di specie e che non necessariamente
doveva essere avviato. E’ giurisprudenza costante, infatti,
che il trasferimento per incompatibilità ambientale non
ha natura disciplinare, avendo presupposti e finalità diverse
e comportando una valutazione ampiamente discrezionale dei
fatti (non necessariamente contrari ai doveri d'ufficio)
che possano far ritenere nociva per il prestigio, il decoro
e la funzionalità dell'ufficio l'ulteriore permanenza del
dipendente in una determinata sede (cfr. Cons. Stato, IV
Sez., 28 maggio 2003 n. 2970); e che, in effetti, i procedimenti
finalizzati al trasferimento per incompatibilità ambientale
e quelli disciplinari sono del tutto autonomi fra di loro
(cfr. TAR Napoli 7 maggio 2003 n. 5172 e 20 febbraio 2001
n. 789; TAR Reggio Calabria 15 aprile 2003 n. 334; TAR Bologna,
I Sez., 14 dicembre 1994 n. 924).
La prospettata violazione del diritto di difesa, poi, trova
smentita nella documentazione prodotta in giudizio dall'Amministrazione
da cui risulta: che l'interessato ha ricevuto formale avviso
di avvio del procedimento in data 9 settembre 2000 e che
nella medesima giornata ha preso visione, in via di accesso
agli atti, della proposta di trasferimento formulata dal
Comando Compagnia di Rimini; che una successiva istanza
di accesso è stata respinta nell'ottobre 2000 perché erroneamente
indirizzata al Comando Regione Emilia Romagna (un’ulteriore
richiesta in tal senso è stata poi accolta nel luglio 2001);
che a fine ottobre 2000 è stata altresì accolta una domanda
presentata dall'interessato per essere ricevuto a rapporto
dal Comandante Regione Carabinieri in relazione alla situazione
penale inerente al suo deferimento all’A.G. militare.
4.2) Non merita accoglimento la censura relativa alla natura
asseritamente punitiva del trasferimento, tenuto conto che
i profili di incompatibilità ambientale su cui si fonda
la determinazione impugnata risultano adeguatamente illustrati
nella circostanziata proposta del Comandante della Compagnia
di Rimini.
4.3) La valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che
possono giustificare il trasferimento per incompatibilità
ambientale, così come prescinde dall'eventuale rilevanza
disciplinare dei fatti stessi (secondo quanto precisato
al precedente punto 4.1), non può neppure essere condizionata
dalla circostanza che le vicende oggetto di giudizio abbiano
dato origine ad un procedimento penale ancora pendente nel
momento in cui il trasferimento viene disposto. Nel caso
di specie la mancata definizione del giudizio penale non
impediva all'Amministrazione di esercitare il potere di
cui si è avvalsa, atteso che ai fini della valutazione di
incompatibilità non è comunque decisivo che sia stata o
meno giudizialmente accertata la rilevanza penale dei fatti
posti a fondamento della stessa e che, in caso affermativo,
sia intervenuta la condanna del dipendente. Non può trovare
spazio dunque, nella vicenda in esame, il richiamo alla
presunzione di innocenza; ciò che conta è che i fatti richiamati
a sostegno della determinazione impugnata non siano stati
travisati dall'Amministrazione, a prescindere dalla loro
qualificazione penale.
4.4) Sotto quest'ultimo profilo va osservato innanzitutto,
per quanto concerne il comportamento ostile (definito nel
provvedimento impugnato "irriguardoso") addebitato al ricorrente
nei confronti del suo Comandante d'aliquota nella giornata
del 4 settembre 2000, che lo stesso, benché poi non perseguito
penalmente, resta comunque apprezzabile dall’Amministrazione
ai fini che qui interessano (non trovando peraltro smentita
negli elementi acquisiti al giudizio) e si inserisce in
un quadro di conflittualità nei rapporti intercorrenti tra
i due che emerge sia dalla proposta del Comandante di Compagnia,
sia dalle stesse affermazioni contenute nel ricorso.
Quanto poi all’avere il Carabiniere Fusciello intrapreso
servizio, nella giornata perdetta, con equipaggio diverso
da quello con cui era comandato, la circostanza trova piena
conferma nella documentazione acquisita al giudizio e non
è smentita neppure dallo stesso interessato; dagli atti
emerge anche che tale comportamento era frutto di una scelta
consapevole: si veda il punto 9) dell'ordine di servizio
n. 29 relativo al 4 settembre 2000 - riguardante la pattuglia
composta dal Brig. Di Meo, dall’App. Presti e dal Car. Fuscello
- in cui, sotto la voce "Resoconto" si legge "Il Car. Fusciello
Antonio non intendeva intraprendere servizio con la pattuglia…".
La motivazione di tale scelta, quale riferita dall'interessato
al Comandante della Compagnia di Rimini e da questi riportata
nella proposta di trasferimento datata 8 settembre 2000,
risulta espressiva di una condotta effettivamente pregiudizievole
per l'armonia e la funzionalità del Reparto, dunque correttamente
valutata dall'Amministrazione come suscettibile di incidere
negativamente sull'ambiente di lavoro e tale da giustificare
il trasferimento del militare per incompatibilità ambientale.
4.5) In tale quadro il provvedimento impugnato appare immune
dai vizi dedotti e non è sufficiente a modificare tale conclusione
il tentativo del ricorrente di addossare al Comandante dell'aliquota
la responsabilità del clima di contrasto registrato all'interno
del Reparto; se, infatti, è ragionevole ritenere che un
clima di tal genere caratterizzava effettivamente l'ambiente
in questione e che le responsabilità di tale situazione
investivano anche altri soggetti, non per questo risulta
inficiato il giudizio di incompatibilità riferito al ricorrente
e, conseguentemente, illegittimo il provvedimento adottato
nei suoi confronti.
5) Per le ragioni illustrate il ricorso deve essere respinto.
Sussistono validi motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 4 novembre 2004.
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