| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 novembre
2004 n. 3765
Pres. Perricone, Est. Pasi
Mancini Vittorio contro E.N.A.C. e Ministero dei trasporti
e della navigazione |
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Ordine di sgombero dell’alloggio di servizio
occupato da ex dipendente – Mancata comparazione dell’interesse
pubblico al rilascio dell’immobile con quello del ricorrente
- Violazione dell’art.6 D.M. 15 aprile 1987 n. 11/38 – Non
sussiste
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L’art. 6 stabilisce che gli ex dipendenti
decadono automaticamente dalla concessione degli alloggi
trascorsi 12 mesi della cessazione dal servizio. Una volta
verificasi la decadenza della concessione, nel caso di specie
per perdita del titolo, il recupero dell’alloggio costituisce
atto dovuto e vincolato, dal quale esula qualsiasi profilo
di discrezionalità, la cui motivazione può legittimamente
esaurirsi nella semplice enunciazione della situazione –
di fatto o di diritto – che ha determinato la perdita del
titolo, come la collocazione in quiescenza del ricorrente.
Il carattere doveroso dell’attività di recupero esclude,
pertanto, la necessità di una qualsiasi valutazione comparativa
tra l’interesse dell’amministrazione alla riacquisizione
del bene e quello dell’ex concessionario alla conservazione
del godimento dello stesso. È, altresì, irrilevante, al
fine dell’esistenza dell’interesse pubblico al rilascio
dell’alloggio, la circostanza che esista o meno altro dipendente
avente titolo, interessato alla concessione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. - ALBERTO PASI Cons.,
relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 08 Luglio 2004
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Visto il ricorso 1064/1999 proposto da:
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MANCINI VITTORIO rappresentato e difeso
da: LAURICELLA AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA ALTABELLA 3 presso BALLI AVV. CRISTINA
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Contro
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E.N.A.C. ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE
CIVILE SEDE DI ROMA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede
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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento,
dell’ordinanza n. 1/99 adottata dal Direttore Reggente dell’E.N.A.C.
Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Rimini, in data
30.04.1999 e notificata al ricorrente il 03.06.1999, portante
ordine di sgombero di aree e beni demaniali abusivamente
occupati sull’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì di ogni altro
atto presupposto, conseguente, connesso e/o correlato.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE SEDE DI ROMA
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti
C. Barone in sostituzione dell’avv.to G. Lauricella e A.
Cecchieri;
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto
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FATTO E DIRITTO
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Il ricorrente sig. Vittorio Mancini, ex dipendente
del Ministero dei Trasporti – Direzione generale dell’Aviazione
civile, impugna l’ordinanza (1/99 dell’E.N.A.C.
Di Forlì) di sgombero dell’alloggio di servizio tuttora
dal medesimo occupato nell’aeroporto di Forlì, deducendo
violazione o falsa applicazione del DM 15.4.87 n. 11/38,
ed eccesso di potere per la mancanza di un qualsiasi interesse
pubblico o privato al rilascio dell’alloggio, e comunque
di una sua motivata comparazone con il proprio.
Resiste l’Amministrazione, contestando ammissibilità e fondatezza
del ricorso.
La causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
La manifesta infondatezza del ricorso esime il Collegio
dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità dal medesimo.
Il ricorrente – già dipendente del Ministero dei trasporti
e della navigazione – Direzione generale dell’aviazione
civile – fruiva in tale qualità di alloggio di servizio
ubicato all’interno dell’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì;
in data 30.12.1997 il medesimo è stato collocato in quiescenza;
l’art. 6 del d.m. 15 aprile 1987 n. 11/38 stabilisce che
l’ex dipendente decade automaticamente dalla concessione
trascorsi 12 mesi dalla cessazione dal servizio;
nella fattispecie l’Amministrazione ha dapprima preavvisato
(foglio 27/02/1998 n. 131785/14/POT) e, poi, diffidato (nota
11/02/1999 n. 185/14/4) l’ex concessionario a sgomberare
e a riconsegnare l’alloggio onde poterlo assegnare a dipendente
in servizio che ne aveva fatto richiesta;
sia il preavviso che la diffida sono rimasti inadempiuti,
ma non hanno formato oggetto di contestazione alcuna; ad
essi ha fatto seguito l’ordinanza impugnata con il presente
ricorso (ordinanza 31.4.99 n. 1/99 dell’ENAC di Rimini);
poiché l’indisponibilità dell’alloggio impediva all’Amministrazione
di assegnarlo in concessione al dipendente richiedente,
l’Amministrazione stessa, come risulta dalla sentenza 385/2001
del Tribunale di Forlì, è stata condannata a risarcire al
dipendente avente titolo i danni da questo subiti, a causa
della mancata disponibilità dell’alloggio richiesto in assegnazione
per l’omessa esecuzione dell’ordinanza di sgombero.
Infatti, alla data di emanazione dell’ordinanza gravata
- 30.04.1999 – Vittorio Mancini non aveva più alcun diritto
di godere dell’alloggio occupato.
A mente dell’art. 6 del d.m. 15 aprile 1987 n. 11/38, decorsi
dodici mesi dal collocamento a riposo, egli era infatti
automaticamente decaduto dalla concessione dell’alloggio:
di fatto, aveva altresì goduto di quella ulteriore proroga
di quattro mesi che la stessa norma regolamentare prevede
possa essere accordata dall’amministrazione, su istanza
documentata dell’interessato, nel – diverso – caso di trasferimento
del dipendente.
E’ perciò evidente che l’odierno ricorrente aveva ormai
perso qualsiasi titolo per continuare ad occupare l’alloggio,
il quale doveva quindi essere prontamente rilasciato nella
piena disponibilità dell’Amministrazione, anche a prescindere
dall’eventuale esistenza di altro dipendente interessato
a subentrare.
Infatti, una volta verificatasi la decadenza dalla concessione
– per perdita del titolo, come nella specie, o per altro
legittimo motivo -, il recupero dell’alloggio costituisce
atto dovuto e vincolato, dal quale esula qualsiasi profilo
di discrezionalità, in relazione al quale non è nemmeno
configurabile il vizio di eccesso di potere, e la cui motivazione
può legittimamente esaurirsi nella semplice enunciazione
della situazione – di fatto o di diritto – che ha determinato
la perdita del titolo.
Il carattere assolutamente doveroso dell’attività di recupero
esclude la necessità di qualsiasi valutazione comparativa
tra l’interesse dell’Amministrazione alla riacquisizione
del bene e quello dell’ex concessionario alla conservazione
del godimento dello stesso; il venir meno della qualità
– di dipendente – che ha dato titolo alla concessione dell’alloggio
determina ipso iure il venir meno, in capo al privato, di
qualsiasi posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela
e degna, quindi, di considerazione.
In particolare, l’ex dipendente non ha alcun interesse giuridicamente
rilevante a condizionare il rilascio dell’alloggio al fatto
che esista altro dipendente avente titolo, interessato alla
sua concessione.
Peraltro, nella fattispecie, il dipendente che aveva richiesto
l’assegnazione dell’alloggio, dopo aver vanamente atteso
che questo fosse messo a sua disposizione, ha convenuto
vittoriosamente in giudizio l’Amministrazione per la condanna
al risarcimento dei danni, subiti per effetto della mancata
disponibilità dell’appartamento al quale aveva diritto,
e che non era stato possibile consegnargli proprio a causa
della perdurante abusiva detenzione dello stesso da parte
dell’odierno ricorrente (v. la sentenza n. 385/2001 del
Tribunale di Forlì, depositata in atti).
La circostanza, evidenziata dal ricorrente nell’ultima memoria,
che successivamente il controinteressato abbia provveduto
altrimenti, acquistando altro appartamento nel luglio 2002,
non fa che confermare le considerazioni svolte; essa sarebbe
comunque irrilevante, ai fini del giudizio sulla legittimità
dell’atto impugnato, in quanto:
a) trattasi di circostanza sopravvenuta alla sua emanazione;
b) tale legittimità prescindeva, come si è visto, dalla
esistenza di un controinteressato all’assegnazione dell’alloggio.
Pure ininfluente ai fini di tale giudizio è la irrilevanza
penale dell’inottemperanza all’ordine di sgombero, ritenuta
dal Tribunale penale di Forlì con sentenza 63/03, depositata
in atti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto in tutti
i motivi dedotti.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti
per motivi di equità, in relazione alla natura della controversia.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale, dell’Emilia
Romagna, Bologna I° Sez., pronunziando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Camera di Consiglio l’8/7/2004
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