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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 novembre 2004 n. 3765
Pres. Perricone, Est. Pasi
Mancini Vittorio contro E.N.A.C. e Ministero dei trasporti e della navigazione


Ordine di sgombero dell’alloggio di servizio occupato da ex dipendente – Mancata comparazione dell’interesse pubblico al rilascio dell’immobile con quello del ricorrente - Violazione dell’art.6 D.M. 15 aprile 1987 n. 11/38 – Non sussiste

L’art. 6 stabilisce che gli ex dipendenti decadono automaticamente dalla concessione degli alloggi trascorsi 12 mesi della cessazione dal servizio. Una volta verificasi la decadenza della concessione, nel caso di specie per perdita del titolo, il recupero dell’alloggio costituisce atto dovuto e vincolato, dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalità, la cui motivazione può legittimamente esaurirsi nella semplice enunciazione della situazione – di fatto o di diritto – che ha determinato la perdita del titolo, come la collocazione in quiescenza del ricorrente. Il carattere doveroso dell’attività di recupero esclude, pertanto, la necessità di una qualsiasi valutazione comparativa tra l’interesse dell’amministrazione alla riacquisizione del bene e quello dell’ex concessionario alla conservazione del godimento dello stesso. È, altresì, irrilevante, al fine dell’esistenza dell’interesse pubblico al rilascio dell’alloggio, la circostanza che esista o meno altro dipendente avente titolo, interessato alla concessione.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. - ALBERTO PASI Cons., relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 08 Luglio 2004

 

Visto il ricorso 1064/1999 proposto da:

 

MANCINI VITTORIO rappresentato e difeso da: LAURICELLA AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in BOLOGNA VIA ALTABELLA 3 presso BALLI AVV. CRISTINA

 

Contro

 

E.N.A.C. ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE SEDE DI ROMA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

per l'annullamento,
dell’ordinanza n. 1/99 adottata dal Direttore Reggente dell’E.N.A.C. Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Rimini, in data 30.04.1999 e notificata al ricorrente il 03.06.1999, portante ordine di sgombero di aree e beni demaniali abusivamente occupati sull’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso e/o correlato.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
E.N.A.C. ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE SEDE DI ROMA
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti C. Barone in sostituzione dell’avv.to G. Lauricella e A. Cecchieri;
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto

 

FATTO E DIRITTO

 

Il ricorrente sig. Vittorio Mancini, ex dipendente del Ministero dei Trasporti – Direzione generale dell’Aviazione civile, impugna l’ordinanza (1/99 dell’E.N.A.C.
Di Forlì) di sgombero dell’alloggio di servizio tuttora dal medesimo occupato nell’aeroporto di Forlì, deducendo violazione o falsa applicazione del DM 15.4.87 n. 11/38, ed eccesso di potere per la mancanza di un qualsiasi interesse pubblico o privato al rilascio dell’alloggio, e comunque di una sua motivata comparazone con il proprio.
Resiste l’Amministrazione, contestando ammissibilità e fondatezza del ricorso.
La causa passa in decisione all’odierna pubblica udienza.
La manifesta infondatezza del ricorso esime il Collegio dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità dal medesimo.
Il ricorrente – già dipendente del Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale dell’aviazione civile – fruiva in tale qualità di alloggio di servizio ubicato all’interno dell’aeroporto “L. Ridolfi” di Forlì;
in data 30.12.1997 il medesimo è stato collocato in quiescenza;
l’art. 6 del d.m. 15 aprile 1987 n. 11/38 stabilisce che l’ex dipendente decade automaticamente dalla concessione trascorsi 12 mesi dalla cessazione dal servizio;
nella fattispecie l’Amministrazione ha dapprima preavvisato (foglio 27/02/1998 n. 131785/14/POT) e, poi, diffidato (nota 11/02/1999 n. 185/14/4) l’ex concessionario a sgomberare e a riconsegnare l’alloggio onde poterlo assegnare a dipendente in servizio che ne aveva fatto richiesta;
sia il preavviso che la diffida sono rimasti inadempiuti, ma non hanno formato oggetto di contestazione alcuna; ad essi ha fatto seguito l’ordinanza impugnata con il presente ricorso (ordinanza 31.4.99 n. 1/99 dell’ENAC di Rimini); poiché l’indisponibilità dell’alloggio impediva all’Amministrazione di assegnarlo in concessione al dipendente richiedente, l’Amministrazione stessa, come risulta dalla sentenza 385/2001 del Tribunale di Forlì, è stata condannata a risarcire al dipendente avente titolo i danni da questo subiti, a causa della mancata disponibilità dell’alloggio richiesto in assegnazione per l’omessa esecuzione dell’ordinanza di sgombero.
Infatti, alla data di emanazione dell’ordinanza gravata - 30.04.1999 – Vittorio Mancini non aveva più alcun diritto di godere dell’alloggio occupato.
A mente dell’art. 6 del d.m. 15 aprile 1987 n. 11/38, decorsi dodici mesi dal collocamento a riposo, egli era infatti automaticamente decaduto dalla concessione dell’alloggio: di fatto, aveva altresì goduto di quella ulteriore proroga di quattro mesi che la stessa norma regolamentare prevede possa essere accordata dall’amministrazione, su istanza documentata dell’interessato, nel – diverso – caso di trasferimento del dipendente.
E’ perciò evidente che l’odierno ricorrente aveva ormai perso qualsiasi titolo per continuare ad occupare l’alloggio, il quale doveva quindi essere prontamente rilasciato nella piena disponibilità dell’Amministrazione, anche a prescindere dall’eventuale esistenza di altro dipendente interessato a subentrare.
Infatti, una volta verificatasi la decadenza dalla concessione – per perdita del titolo, come nella specie, o per altro legittimo motivo -, il recupero dell’alloggio costituisce atto dovuto e vincolato, dal quale esula qualsiasi profilo di discrezionalità, in relazione al quale non è nemmeno configurabile il vizio di eccesso di potere, e la cui motivazione può legittimamente esaurirsi nella semplice enunciazione della situazione – di fatto o di diritto – che ha determinato la perdita del titolo.
Il carattere assolutamente doveroso dell’attività di recupero esclude la necessità di qualsiasi valutazione comparativa tra l’interesse dell’Amministrazione alla riacquisizione del bene e quello dell’ex concessionario alla conservazione del godimento dello stesso; il venir meno della qualità – di dipendente – che ha dato titolo alla concessione dell’alloggio determina ipso iure il venir meno, in capo al privato, di qualsiasi posizione giuridica soggettiva meritevole di tutela e degna, quindi, di considerazione.
In particolare, l’ex dipendente non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a condizionare il rilascio dell’alloggio al fatto che esista altro dipendente avente titolo, interessato alla sua concessione.
Peraltro, nella fattispecie, il dipendente che aveva richiesto l’assegnazione dell’alloggio, dopo aver vanamente atteso che questo fosse messo a sua disposizione, ha convenuto vittoriosamente in giudizio l’Amministrazione per la condanna al risarcimento dei danni, subiti per effetto della mancata disponibilità dell’appartamento al quale aveva diritto, e che non era stato possibile consegnargli proprio a causa della perdurante abusiva detenzione dello stesso da parte dell’odierno ricorrente (v. la sentenza n. 385/2001 del Tribunale di Forlì, depositata in atti).
La circostanza, evidenziata dal ricorrente nell’ultima memoria, che successivamente il controinteressato abbia provveduto altrimenti, acquistando altro appartamento nel luglio 2002, non fa che confermare le considerazioni svolte; essa sarebbe comunque irrilevante, ai fini del giudizio sulla legittimità dell’atto impugnato, in quanto:
a) trattasi di circostanza sopravvenuta alla sua emanazione;
b) tale legittimità prescindeva, come si è visto, dalla esistenza di un controinteressato all’assegnazione dell’alloggio.
Pure ininfluente ai fini di tale giudizio è la irrilevanza penale dell’inottemperanza all’ordine di sgombero, ritenuta dal Tribunale penale di Forlì con sentenza 63/03, depositata in atti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto in tutti i motivi dedotti.
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti per motivi di equità, in relazione alla natura della controversia.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dell’Emilia Romagna, Bologna I° Sez., pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

 

Così deciso in Camera di Consiglio l’8/7/2004


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