| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 novembre
2004 n. 3769
Pres. Perricone, Est. Pasi
Previati Silvio contro Questore di Bologna e Ministero dell’Interno
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1. Diniego di revoca di avviso orale - Accesso
agli atti che hanno costituito il presupposto per l’irrogazione
della misura di prevenzione – Limite tassativo ex art.3
n. 1 lett. a) del Regolamento adottato con D.M. 415 del
1994 – Ricorrenza.
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2. Mancata indicazione del termine e dell’Autorità
cui ricorrere - Illegittimità del provvedimento - Esclusione.
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1. Il diniego di accesso agli atti che hanno
costituito il presupposto per l’irrogazione dell’avviso
orale è legittimo in quanto, come espressamente richiamato
nel provvedimento impugnato, l’art.3, n.1 lett. a), D. M.
10 maggio 1994, n. 415, prevede, tra le categorie di documenti
inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica
ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità,
“le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto
per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità
nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza,
nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero
inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
salvo che si tratti di documentazione che per disposizione
di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti
o atti soggetti a pubblicità”. E gli atti in questione sono
palesemente ed indiscutibilmente rientranti tra i documenti
disciplinati nella predetta lett. a).
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2. Privo di pregio è il motivo nella parte
in cui è dedotta l'illegittimità dell’atto impugnato per
mancata indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere.
E', infatti, principio pacifico nella giurisprudenza del
giudice amministrativo che l’inosservanza dell’art.3 L.
7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui dispone che ogni
provvedimento deve contenere l'indicazione dell'Autorità
giurisdizionale alla quale proporre l'eventuale impugnativa
e dei prescritti termini, costituisce una mera irregolarità
che consente al giudice amministrativo di concedere – seppure
nei limiti evidenziati dall’Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato (14 febbraio 2001 n .2) – l’errore scusabile nel
caso in cui l'azione giurisdizionale sia stata intrapresa
dopo il decorso dei termini decadenziali (Cons. Stato, VI
Sez., 17 giugno 1998 n. 977; Cons. Stato, II Sez., 29 maggio
1996 n. 65; T.A.R. L'Aquila 25 maggio 1998 n. 591; T.A.R.
Pescara 4 maggio 1998 n. 386; T.A.R. Basilicata 28 aprile
1998 n. 127).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. - ALBERTO PASI Cons.
, relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 08 Giugno 2004
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Visto il ricorso 376/1999 proposto da:
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PREVIATI SILVIO rappresentato e difeso
da: PACILIO AVV. MAURO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA
SANT'ISAIA 27/2 presso PACILIO AVV. MAURO
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contro
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QUESTORE DI BOLOGNA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento,
del provvedimento del Questore di Bologna, prot. N. 2382/2-2P.A.MPS
emesso in data 28/01/1999, con il quale veniva rigettata
la richiesta di revoca di avviso orale presentata il 20.01.1999;
del provvedimento n. 940/2-2/P.A.MPS, emesso dal Questore
di Bologna in data 25 febbraio 1999, con il quale non è
stata accolta la richiesta di accesso ai documenti formulata
dal ricorrente in data 19/02/1999.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTORE DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti
A. Marullo in sostituzione dell’avv.to M. Pacilio e avv.to
S. Cappelli;
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto
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FATTO E DIRITTO
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Per contestare l’impugnato provvedimento
(28.01.1999, n. 2382, del Questore di Bologna) di diniego
di revoca di avviso orale ex lege n. 1423/56, il ricorrente
Sig. Previati, destinatario dell’avviso medesimo, afferma
che le misure di prevenzione si collocano tra le misure
ante delictum e che pertanto non possono agganciarsi al
mero sospetto, ma devono necessariamente essere ricollegate
ad un substrato di fatto. Nel caso di specie, secondo la
prospettazione, la pericolosità sociale appare estremamente
rarefatta se non adirittura inesistente.
Al contrario, gli elementi di fatto su cui si basa il provvedimento
oggetto del ricorso sono costituiti dalle denunce e condanne
riportate e dalle frequentazioni di pregiudicati, dati oggettivi
che hanno caratterizzato la vita del ricorrente fino ai
giorni nostri (al di là del rito scelto dal condannato,
ex art. 444 C.P.P. infatti, è dato oggettivo che il Previati
è stato trovato, in ben due occasioni, con un ingente quantitativo
di sostanza stupefacente). Il fatto poi che nell’ultimo
anno il Previati non si sia reso responsabile di reati,
ed abbia assunto una stabile occupazione , non consente
ancora prognosi in ordine al futuro. L’esame del suo “curriculum
vitae”, infatti, non depone certo a suo favore se si considera
che il medesimo, a distanza di cinque anni, ha commesso
lo stesso reato di detenzione a scopo di spaccio di sostanze
stupefacenti.
A ciò si aggiunga, con riferimento all’ultima condanna,
che il Previati, per commettere il reato, ha provveduto
a ricavare nel suo veicolo delle cavità che gli consentissero
di celare meglio lo stupefacente, come ben evidenziato nella
motivazione del diniego.
In merito alla lamentata impossibilità da parte della difesa
di poter valutare quali siano le motivazioni più ampie a
cui fa riferimento il provvedimento di rigetto datato 28
gennaio 1999, si evidenzia che queste si trovano ben espresse
nel processo verbale di avviso orale ove si fa riferimento
alle condanne ed alle denunce riportate, nonché alla frequentazione
di pregiudicati, elementi di fatto sufficienti per poter
effettuare una prognosi di pericolosità sociale del soggetto
avvisato.
Quanto infine al diniego di accesso agli atti, notificato
al difensore del Previati in data 3 marzo 1999, occorre
rilevare che nel provvedimento si fa diretto riferimento
all’art. 3 n. 1 lett. A) del Regolamento per la disciplina
della categoria di documenti sottratti al diritto di accesso
(decreto n. 415/1994), cioè a “relazione di servizio ed
altri atti o provvedimenti dell’autorità nazionale o delle
altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali
o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività
di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, salvo che si tratti di
documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento,
debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.
Nel caso di specie, gli atti che hanno costituito i presupposti
per l’irrogazione dell’avviso orale nei confronti dell’istante
sono palesemente e indiscutibilmente rientranti tra i documenti
di cui alla predetta lett.a).
Infine, in ordine alla circostanza che nel provvedimento
di diniego non è stato indicato il potere del soggetto di
impugnare nei modi e nei termini di legge l’atto, secondo
pacifica giurisprudenza, la mancata indizione di tali elementi,
non costituisce vizio di legittimità, ma può essere valutata
ai fini della scusabilità dell’eventuale errore o ritardo
nell’attivare i rimedi consentiti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccomenza e sono separatamente
liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale, per
l’Emilia Romagna, Bologna I° Sez., pronunziando in via definitiva
sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare le spese e gli onorari
del giudizio, che liquida in complessivi € 2000 (duemila)
in favore dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.
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Così deciso in Camera di Consiglio in data
08/06/2004.
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