Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 22 novembre 2004 n. 3769
Pres. Perricone, Est. Pasi
Previati Silvio contro Questore di Bologna e Ministero dell’Interno


1. Diniego di revoca di avviso orale - Accesso agli atti che hanno costituito il presupposto per l’irrogazione della misura di prevenzione – Limite tassativo ex art.3 n. 1 lett. a) del Regolamento adottato con D.M. 415 del 1994 – Ricorrenza.

 

2. Mancata indicazione del termine e dell’Autorità cui ricorrere - Illegittimità del provvedimento - Esclusione.

1. Il diniego di accesso agli atti che hanno costituito il presupposto per l’irrogazione dell’avviso orale è legittimo in quanto, come espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, l’art.3, n.1 lett. a), D. M. 10 maggio 1994, n. 415, prevede, tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, “le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”. E gli atti in questione sono palesemente ed indiscutibilmente rientranti tra i documenti disciplinati nella predetta lett. a).

 

2. Privo di pregio è il motivo nella parte in cui è dedotta l'illegittimità dell’atto impugnato per mancata indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere. E', infatti, principio pacifico nella giurisprudenza del giudice amministrativo che l’inosservanza dell’art.3 L. 7 agosto 1990, n. 241, nella parte in cui dispone che ogni provvedimento deve contenere l'indicazione dell'Autorità giurisdizionale alla quale proporre l'eventuale impugnativa e dei prescritti termini, costituisce una mera irregolarità che consente al giudice amministrativo di concedere – seppure nei limiti evidenziati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (14 febbraio 2001 n .2) – l’errore scusabile nel caso in cui l'azione giurisdizionale sia stata intrapresa dopo il decorso dei termini decadenziali (Cons. Stato, VI Sez., 17 giugno 1998 n. 977; Cons. Stato, II Sez., 29 maggio 1996 n. 65; T.A.R. L'Aquila 25 maggio 1998 n. 591; T.A.R. Pescara 4 maggio 1998 n. 386; T.A.R. Basilicata 28 aprile 1998 n. 127).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. - ALBERTO PASI Cons. , relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 08 Giugno 2004

 

Visto il ricorso 376/1999 proposto da:

 

PREVIATI SILVIO rappresentato e difeso da: PACILIO AVV. MAURO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA SANT'ISAIA 27/2 presso PACILIO AVV. MAURO

 

contro

 

QUESTORE DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

per l'annullamento,
del provvedimento del Questore di Bologna, prot. N. 2382/2-2P.A.MPS emesso in data 28/01/1999, con il quale veniva rigettata la richiesta di revoca di avviso orale presentata il 20.01.1999; del provvedimento n. 940/2-2/P.A.MPS, emesso dal Questore di Bologna in data 25 febbraio 1999, con il quale non è stata accolta la richiesta di accesso ai documenti formulata dal ricorrente in data 19/02/1999.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
QUESTORE DI BOLOGNA
Udito il relatore Cons. ALBERTO PASI e uditi gli avv.ti A. Marullo in sostituzione dell’avv.to M. Pacilio e avv.to S. Cappelli;
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto

 

FATTO E DIRITTO

 

Per contestare l’impugnato provvedimento (28.01.1999, n. 2382, del Questore di Bologna) di diniego di revoca di avviso orale ex lege n. 1423/56, il ricorrente Sig. Previati, destinatario dell’avviso medesimo, afferma che le misure di prevenzione si collocano tra le misure ante delictum e che pertanto non possono agganciarsi al mero sospetto, ma devono necessariamente essere ricollegate ad un substrato di fatto. Nel caso di specie, secondo la prospettazione, la pericolosità sociale appare estremamente rarefatta se non adirittura inesistente.
Al contrario, gli elementi di fatto su cui si basa il provvedimento oggetto del ricorso sono costituiti dalle denunce e condanne riportate e dalle frequentazioni di pregiudicati, dati oggettivi che hanno caratterizzato la vita del ricorrente fino ai giorni nostri (al di là del rito scelto dal condannato, ex art. 444 C.P.P. infatti, è dato oggettivo che il Previati è stato trovato, in ben due occasioni, con un ingente quantitativo di sostanza stupefacente). Il fatto poi che nell’ultimo anno il Previati non si sia reso responsabile di reati, ed abbia assunto una stabile occupazione , non consente ancora prognosi in ordine al futuro. L’esame del suo “curriculum vitae”, infatti, non depone certo a suo favore se si considera che il medesimo, a distanza di cinque anni, ha commesso lo stesso reato di detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti.
A ciò si aggiunga, con riferimento all’ultima condanna, che il Previati, per commettere il reato, ha provveduto a ricavare nel suo veicolo delle cavità che gli consentissero di celare meglio lo stupefacente, come ben evidenziato nella motivazione del diniego.
In merito alla lamentata impossibilità da parte della difesa di poter valutare quali siano le motivazioni più ampie a cui fa riferimento il provvedimento di rigetto datato 28 gennaio 1999, si evidenzia che queste si trovano ben espresse nel processo verbale di avviso orale ove si fa riferimento alle condanne ed alle denunce riportate, nonché alla frequentazione di pregiudicati, elementi di fatto sufficienti per poter effettuare una prognosi di pericolosità sociale del soggetto avvisato.
Quanto infine al diniego di accesso agli atti, notificato al difensore del Previati in data 3 marzo 1999, occorre rilevare che nel provvedimento si fa diretto riferimento all’art. 3 n. 1 lett. A) del Regolamento per la disciplina della categoria di documenti sottratti al diritto di accesso (decreto n. 415/1994), cioè a “relazione di servizio ed altri atti o provvedimenti dell’autorità nazionale o delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all’attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.
Nel caso di specie, gli atti che hanno costituito i presupposti per l’irrogazione dell’avviso orale nei confronti dell’istante sono palesemente e indiscutibilmente rientranti tra i documenti di cui alla predetta lett.a).
Infine, in ordine alla circostanza che nel provvedimento di diniego non è stato indicato il potere del soggetto di impugnare nei modi e nei termini di legge l’atto, secondo pacifica giurisprudenza, la mancata indizione di tali elementi, non costituisce vizio di legittimità, ma può essere valutata ai fini della scusabilità dell’eventuale errore o ritardo nell’attivare i rimedi consentiti.
Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccomenza e sono separatamente liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale, per l’Emilia Romagna, Bologna I° Sez., pronunziando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare le spese e gli onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 2000 (duemila) in favore dell’Amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.

 

Così deciso in Camera di Consiglio in data 08/06/2004.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina