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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre 2004 n. 4078
Pres. Perricone, Est. Mozzarelli
Perillo Maurizio contro Guardia di Finanza-Reparto tecnico logistico-amministrativo


1. Sospensione precauzionale dall’impiego ex art.4 legge 27 marzo 2001, n. 97 - Illegittimità costituzionale della norma circa l’automaticità della misura per violazione degli artt.3 e 27 Cost. – Infondatezza della questione in parte qua dichiarata dalla Consulta con sentenza 3 maggio 2002, n. 145 – Illegittimità del provvedimento – Non sussiste.

 

2. Sentenza penale pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge n. 97 del 2001 – Sospensione quale “effetto penale” di tale sentenza ex art.20 c.p. – Esclusione - Violazione dell’art.10 della succitata normativa – Non sussiste.

1. Secondo l’art.4 L. n. 97 del 2001 i dipendenti pubblici, in caso di condanna, anche non definitiva, per gravi reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato ed altri) sono sospesi dal servizio e la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva ed in ogni caso decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato. La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale della suddetta disposizione in riferimento al carattere automatico della sospensione per violazione degli artt.3 e 27 Cost., con sentenza 3 maggio 2002, n. 145, la dichiara infondata in quanto tale misura, avente carattere meramente cautelare, è espressione di un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa.

 

2. Non vi è violazione dell’art.10 9 L. n. 97 del 2001 in relazione ad una sospensione precauzionale dall’impiego disposta sulla base di una sentenza penale di condanna non definitiva pronunciata prima dell’entrata in vigore della medesima normativa, in quanto la suddetta censura muove dall’erroneo presupposto che la misura non sia di carattere cautelare, ma costituisca un mero “effetto penale” di tale sentenza ex art.20 c.p.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: - BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore - ALBERTO PASI Cons. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 24 Giugno 2004

 

Visto il ricorso 846/2001 proposto da:

 

PERILLO MAURIZIO rappresentato e difeso da: MAZZACUVA AVV. NICOLA VALENTI AVV. ALESSANDRO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA MARSILI 15 presso VALENTI AVV. ALESSANDRO

 

contro

 

GUARDIA DI FINANZA-REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede

 

MINISTERO DELLE FINANZE

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del verbale di notifica del Comando del Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Emilia Romagna della Guardia di Finanza recante data 09/04/2001 redatto “per far risultare che il sottoscritto Col. T. SFP Umberto Ghiara – Comandante del reparto – notifica al Maresciallo Perillo Maurizio, in forza a questo Comando, che il medesimo deve intendersi sospeso precauzionalmente dall’impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 4 della L. 27.03.01 n. 97, a decorrere dal 6 aprile 2001” del provvedimento del Comandante del Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Emilia Romagna emesso in data 03/05/2001, con il quale si determina che il Maresciallo Aiutante Maurizio Perillo è sospeso precauzionalmente dall’impiego, a titolo obbligatorio, a decorrere dal 06/04/2001, ai sensi dell’art. 4 L. 27/03/2001 n. 97, stabilendo altresì che il Maresciallo Perillo ha diritto agli assegni stabiliti dall’art. 23 della legge n. 599/1954 a far data dal 09/04/2001.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
GUARDIA DI FINANZA-REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
Udito il relatore Cons. GIANCARLO MOZZARELLI e udito l’avv.to A. Valenti, mentre nessuno è comparso per l’Avvocatura distrettuale di Stato;
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto

 

FATTO E DIRITTO

 

1) Con sentenza n. 2156 del 19/10/2000, il Tribunale di Rimini ha condannato il Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza Maurizio Perillo alla pena di due anni e otto mesi di reclusione nonché alla interdizione dai pubblici uffici per due anniper i delitti di cui agli artt. 110 e 317 c.p., 56 e 317 cp. (concussione in concorso); tale sentenza è stata impugnata in appello dal predetto.
Con provvedimento in data 3.5.2001, il Comandante del Reparto tecnico logistico ed amministrativo dell’Emilia-Romagna della Guardia di Finanza ha disposto – ai sensi dell’art. 4 L. 27.3.2001 n. 97 – la sospensione precauzionale dall’impiego a titolo obbligatorio del predetto dipendente.
Contro tale determinazione il maresciallo Perillo propone il ricorso in epigrafe, prospettando una questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 L. cit. per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. ed una censura di violazione di legge sotto diversi aspetti –
L’amministrazione resistente controdeduce nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 20/06/2001 n. 506, questa Sezione ha accolto provvisoriamente l’istanza cautelare presentata dal ricorrente fino alla pronuncia della Corte Costituzionale in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta con separata ordinanza 11.7.2001 n. 548 (con riferimento al carattere di automaticità della sospensione precauzionale dal servizio prevista dalla disposizione in esame a seguito della condanna penale non definitiva del dipendente).
Con sentenza 3.5.2002 n. 145, la Corte costituzionale ha risolto in senso negativo la predetta questione di legittimità costituzionale.
Infine, in data 14/06/2004 parte ricorrente ha presentato tardivamente una memoria (oltre il termine di dieci giorni liberi dall’udienza di discussione del ricorso) e pertanto essa deve considerarsi “tamquam non esset”.
2) Il ricorso è peraltro – ad avviso del Collegio – infondato.
E ciò, nella considerazione:
a) che – come questa Sezione ha già rilevato nella decisione 29.4.2003 n. 498 riguardante l’impugnazione dell’omologo provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio del maresciallo Di Venosa a seguito della medesima condanna penale emessa dal Tribunale di Rimini – le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2002 sono risolutive anche per la presente controversia in quanto – riconosciuto dalla Corte che l’automatica sospensione dal servizio del dipendente condannato anche in via non definitiva per gli specifici reati a cui l’art. 4 L. cit. fa riferimento è espressione di un esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa – debbono conseguentemente ritenersi infondate le censure delineate in via principale con il primo motivo di ricorso, laddove si contesta appunto la pretesa illegittimità costituzionale dell’automatismo in questione;
b) che la seconda ed ultima censura di violazione di legge – per erronea applicazione dell’art. 4 L. cit. in conseguenza di una erronea interpretazione dell’ art.10 L. cit., in relazione ad una sentenza di condanna pronunciata prima della entrata in vigore della legge n. 97/2001- risulta egualmente infondata in quanto muove dall’ipotesi subordinata che la misura in esame non sia di carattere cautelare (in ragione del suo contestato automatismo applicativo) ma costituisca un mero “effetto penale” della sentenza di condanna di primo grado ai sensi dell’art. 20 cod. pen., laddove tale ipotesi interpretativa è già stata respinta nell’ordinanza n. 548/2001 di questa Sezione ed implicitamente smentita nella motivazione della sopraindicata decisione n. 145/2002 della Corte costituzionale che sviluppa la propria trama argomentativa sul presupposto della natura meramente cautelare della misura medesima;
c) che infine l’applicazione della misura cautelare predetta a seguito di una precedente sentenza di condanna non viola il diritto costituzionale di difesa nel (precedente) giudizio penale poiché – nella fattispecie in esame – non si è fatto luogo ad alcun patteggiamento della pena tra accusa e difesa –
3) – Il ricorso deve essere, dunque, respinto –
Ritene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Emilia Romagna, Bologna, I° sez.:
a) respinge il ricorso;
b) spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Camera di Consiglio in data 24/06/2004


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