| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 4 dicembre
2004 n. 4078
Pres. Perricone, Est. Mozzarelli
Perillo Maurizio contro Guardia di Finanza-Reparto tecnico
logistico-amministrativo |
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1. Sospensione precauzionale dall’impiego
ex art.4 legge 27 marzo 2001, n. 97 - Illegittimità costituzionale
della norma circa l’automaticità della misura per violazione
degli artt.3 e 27 Cost. – Infondatezza della questione in
parte qua dichiarata dalla Consulta con sentenza 3 maggio
2002, n. 145 – Illegittimità del provvedimento – Non sussiste.
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2. Sentenza penale pronunciata prima dell’entrata
in vigore della legge n. 97 del 2001 – Sospensione quale
“effetto penale” di tale sentenza ex art.20 c.p. – Esclusione
- Violazione dell’art.10 della succitata normativa – Non
sussiste.
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1. Secondo l’art.4 L. n. 97 del 2001 i dipendenti
pubblici, in caso di condanna, anche non definitiva, per
gravi reati contro la pubblica amministrazione (corruzione,
concussione, peculato ed altri) sono sospesi dal servizio
e la sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente
pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione
anche non definitiva ed in ogni caso decorso un periodo
di tempo pari a quello di prescrizione del reato. La Corte
Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione
di legittimità costituzionale della suddetta disposizione
in riferimento al carattere automatico della sospensione
per violazione degli artt.3 e 27 Cost., con sentenza 3 maggio
2002, n. 145, la dichiara infondata in quanto tale misura,
avente carattere meramente cautelare, è espressione di un
esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa.
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2. Non vi è violazione dell’art.10 9 L. n.
97 del 2001 in relazione ad una sospensione precauzionale
dall’impiego disposta sulla base di una sentenza penale
di condanna non definitiva pronunciata prima dell’entrata
in vigore della medesima normativa, in quanto la suddetta
censura muove dall’erroneo presupposto che la misura non
sia di carattere cautelare, ma costituisca un mero “effetto
penale” di tale sentenza ex art.20 c.p.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: - BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore - ALBERTO
PASI Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 24 Giugno 2004
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Visto il ricorso 846/2001 proposto da:
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PERILLO MAURIZIO rappresentato e difeso
da: MAZZACUVA AVV. NICOLA VALENTI AVV. ALESSANDRO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA MARSILI 15 presso VALENTI AVV. ALESSANDRO
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contro
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GUARDIA DI FINANZA-REPARTO TECNICO LOGISTICO
AMMINISTRATIVO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA
DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede
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MINISTERO DELLE FINANZE
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del verbale di notifica
del Comando del Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo
Emilia Romagna della Guardia di Finanza recante data 09/04/2001
redatto “per far risultare che il sottoscritto Col. T. SFP
Umberto Ghiara – Comandante del reparto – notifica al Maresciallo
Perillo Maurizio, in forza a questo Comando, che il medesimo
deve intendersi sospeso precauzionalmente dall’impiego,
a titolo obbligatorio, ai sensi dell’art. 4 della L. 27.03.01
n. 97, a decorrere dal 6 aprile 2001” del provvedimento
del Comandante del Reparto Tecnico Logistico e Amministrativo
Emilia Romagna emesso in data 03/05/2001, con il quale si
determina che il Maresciallo Aiutante Maurizio Perillo è
sospeso precauzionalmente dall’impiego, a titolo obbligatorio,
a decorrere dal 06/04/2001, ai sensi dell’art. 4 L. 27/03/2001
n. 97, stabilendo altresì che il Maresciallo Perillo ha
diritto agli assegni stabiliti dall’art. 23 della legge
n. 599/1954 a far data dal 09/04/2001.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
GUARDIA DI FINANZA-REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO
Udito il relatore Cons. GIANCARLO MOZZARELLI e udito l’avv.to
A. Valenti, mentre nessuno è comparso per l’Avvocatura distrettuale
di Stato;
Ritenuto e considerato che in Fatto e Diritto
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FATTO E DIRITTO
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1) Con sentenza n. 2156 del 19/10/2000, il
Tribunale di Rimini ha condannato il Maresciallo Aiutante
della Guardia di Finanza Maurizio Perillo alla pena di due
anni e otto mesi di reclusione nonché alla interdizione
dai pubblici uffici per due anniper i delitti di cui agli
artt. 110 e 317 c.p., 56 e 317 cp. (concussione in concorso);
tale sentenza è stata impugnata in appello dal predetto.
Con provvedimento in data 3.5.2001, il Comandante del Reparto
tecnico logistico ed amministrativo dell’Emilia-Romagna
della Guardia di Finanza ha disposto – ai sensi dell’art.
4 L. 27.3.2001 n. 97 – la sospensione precauzionale dall’impiego
a titolo obbligatorio del predetto dipendente.
Contro tale determinazione il maresciallo Perillo propone
il ricorso in epigrafe, prospettando una questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4 L. cit. per contrasto con gli
artt. 3 e 27 Cost. ed una censura di violazione di legge
sotto diversi aspetti –
L’amministrazione resistente controdeduce nel merito del
ricorso, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza 20/06/2001 n. 506, questa Sezione ha accolto
provvisoriamente l’istanza cautelare presentata dal ricorrente
fino alla pronuncia della Corte Costituzionale in ordine
alla questione di legittimità costituzionale proposta con
separata ordinanza 11.7.2001 n. 548 (con riferimento al
carattere di automaticità della sospensione precauzionale
dal servizio prevista dalla disposizione in esame a seguito
della condanna penale non definitiva del dipendente).
Con sentenza 3.5.2002 n. 145, la Corte costituzionale ha
risolto in senso negativo la predetta questione di legittimità
costituzionale.
Infine, in data 14/06/2004 parte ricorrente ha presentato
tardivamente una memoria (oltre il termine di dieci giorni
liberi dall’udienza di discussione del ricorso) e pertanto
essa deve considerarsi “tamquam non esset”.
2) Il ricorso è peraltro – ad avviso del Collegio – infondato.
E ciò, nella considerazione:
a) che – come questa Sezione ha già rilevato nella decisione
29.4.2003 n. 498 riguardante l’impugnazione dell’omologo
provvedimento di sospensione precauzionale dal servizio
del maresciallo Di Venosa a seguito della medesima condanna
penale emessa dal Tribunale di Rimini – le conclusioni cui
è pervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 145/2002
sono risolutive anche per la presente controversia in quanto
– riconosciuto dalla Corte che l’automatica sospensione
dal servizio del dipendente condannato anche in via non
definitiva per gli specifici reati a cui l’art. 4 L. cit.
fa riferimento è espressione di un esercizio non irragionevole
della discrezionalità legislativa – debbono conseguentemente
ritenersi infondate le censure delineate in via principale
con il primo motivo di ricorso, laddove si contesta appunto
la pretesa illegittimità costituzionale dell’automatismo
in questione;
b) che la seconda ed ultima censura di violazione di legge
– per erronea applicazione dell’art. 4 L. cit. in conseguenza
di una erronea interpretazione dell’ art.10 L. cit., in
relazione ad una sentenza di condanna pronunciata prima
della entrata in vigore della legge n. 97/2001- risulta
egualmente infondata in quanto muove dall’ipotesi subordinata
che la misura in esame non sia di carattere cautelare (in
ragione del suo contestato automatismo applicativo) ma costituisca
un mero “effetto penale” della sentenza di condanna di primo
grado ai sensi dell’art. 20 cod. pen., laddove tale ipotesi
interpretativa è già stata respinta nell’ordinanza n. 548/2001
di questa Sezione ed implicitamente smentita nella motivazione
della sopraindicata decisione n. 145/2002 della Corte costituzionale
che sviluppa la propria trama argomentativa sul presupposto
della natura meramente cautelare della misura medesima;
c) che infine l’applicazione della misura cautelare predetta
a seguito di una precedente sentenza di condanna non viola
il diritto costituzionale di difesa nel (precedente) giudizio
penale poiché – nella fattispecie in esame – non si è fatto
luogo ad alcun patteggiamento della pena tra accusa e difesa
–
3) – Il ricorso deve essere, dunque, respinto –
Ritene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni
per compensare le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale, Emilia
Romagna, Bologna, I° sez.:
a) respinge il ricorso;
b) spese compensate;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Camera di Consiglio in data
24/06/2004
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