Giustizia Amministrativa - on line
 
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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Decreto 18 dicembre 2004 n. 1970
Pres. MARIUZZO
Prion Diagnostica srl. (avv.ti G. Di Pietto; C. Solimini. e S. Carzeri) c/ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (n.c.); Commissione Tecnica della Licitazione privata (n.c.).


Giustizia amministrativa – Contratti della P.A. – Appalto di fornitura – Gara - Carenza di requisiti di un concorrente - Decreto presidenziale – Ammissione con riserva – Ammissibilità - Sussiste

In una procedura di appalto di fornitura (di sistemi per l’effettuazione di test rapidi anti BSE), a fronte della censura che pone in dubbio la pertinenza di un requisito (l’attestazione di validazione del prodotto offerto) alla fase dell’ammissione alla gara anziché a quella dell’esecuzione della fornitura, si accoglie – con decreto presidenziale – l’istanza incidentale di sospensione ammettendo con riserva l’istante alla gara con conseguente obbligo della Commissione aggiudicatrice di dar corso all’apertura della relativa offerta nella seduta già fissata per l’esame delle offerte economiche

 

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Con nota di Nadia Maccabiani: 'La portata del decreto presidenziale'.
Un semplice e breve rilievo per segnalare un decreto presidenziale sicuramente meritevole di nota. Esso, infatti, si estende ben oltre la concessione della sospensiva degli atti impugnati traducendosi in un’ingiunzione dell’obbligo di facere in capo all’amministrazione, attraverso l’ammissione con riserva (della ricorrente) alla procedura di gara. Ne deriva che – seguendo l’impostazione del TAR Brescia – il decreto monocratico – nella sostanza – è destinato a ricoprire la medesima sfera di intervento ricopribile dalle ordinanze (collegiali) cautelari. Nulla distingue tali due provvedimenti giurisdizionali, se non il dato cronologico.


REPUBBLICA ITALIANA

 

Registro Ordinanze: 1970/2004
Registro Generale: 2106/2004

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

 

IL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente

 

DECRETO

 

Visto il ricorso n. 2106 del 2004 proposto da

 

PRION DIAGNOSTICA S.r.l. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampaolo Di Pietto, Caterina Solimini e Stefania Carzeri ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60;

 

contro

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA, non costituitosi in giudizio;

 

e nei confronti

 

COMMISSIONE TECNICA DELLA LICITAZIONE PRIVATA non costituitasi in giudizio;

 

per l'annullamento
della determinazione 13.12.2004, n. 39292, con cui l’istante è stata esclusa, nella sua qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. composto con Kemifar S.r.l., dalla partecipazione alla gara per la fornitura di n. 3 sistemi per l’effettuazione di test rapidi anti BSE
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Rilevato:
che con il suddetto ricorso, depositato il 17 dicembre 2004, l’istante ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21, 9° comma della L. 6.12.1971, n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000, n. 205;
Ritenuto:
che le censure introdotte nell’atto introduttivo esigono un approfondimento nel contraddittorio delle parti con particolare riferimento all’assunto rilievo della già intervenuta validazione del kit offerto dal ricorrente R.T.I., intervenuta in data 16.11.2004 da parte della Food Safety Authority, nonché alla concorrente circostanza che l’attestazione formale al riguardo da rilasciarsi da parte della Commissione europea concernerebbe in ogni caso non già la fase dell’ammissione alla gara, quanto quella dell’esecuzione della fornitura;
che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza, tenuto conto che l’apertura dei plichi con le offerte economiche avrà luogo il prossimo 20.12.2004;

 

P.Q.M.

 

accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale di sospensione, fatta salva ogni diversa statuizione della Sezione e, per l’effetto, ammette con riserva l’istante alla gara con conseguente obbligo della Commissione aggiudicatrice di dar corso all’apertura del plico dello stesso Raggruppamento Temporaneo d’Imprese congiuntamente a quelli delle altre Imprese concorrenti nella seduta già fissata per l’esame delle offerte economiche;
MANDA
alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto alle parti.

 

Brescia, 18 dicembre 2004



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