| T.A.R. LOMBARDIA - BRESCIA - Decreto 18 dicembre 2004 n. 1970
Pres. MARIUZZO
Prion Diagnostica srl. (avv.ti G. Di Pietto; C. Solimini.
e S. Carzeri) c/ Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell’Emilia Romagna (n.c.); Commissione Tecnica
della Licitazione privata (n.c.). |
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Giustizia amministrativa – Contratti della
P.A. – Appalto di fornitura – Gara - Carenza di requisiti
di un concorrente - Decreto presidenziale – Ammissione con
riserva – Ammissibilità - Sussiste
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In una procedura di appalto di fornitura
(di sistemi per l’effettuazione di test rapidi anti BSE),
a fronte della censura che pone in dubbio la pertinenza
di un requisito (l’attestazione di validazione del prodotto
offerto) alla fase dell’ammissione alla gara anziché a quella
dell’esecuzione della fornitura, si accoglie – con decreto
presidenziale – l’istanza incidentale di sospensione ammettendo
con riserva l’istante alla gara con conseguente obbligo
della Commissione aggiudicatrice di dar corso all’apertura
della relativa offerta nella seduta già fissata per l’esame
delle offerte economiche
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Con
nota di Nadia Maccabiani: 'La portata del decreto presidenziale'.
Un semplice e breve rilievo per segnalare un decreto presidenziale
sicuramente meritevole di nota. Esso, infatti, si estende
ben oltre la concessione della sospensiva degli atti impugnati
traducendosi in un’ingiunzione dell’obbligo di facere in
capo all’amministrazione, attraverso l’ammissione con riserva
(della ricorrente) alla procedura di gara. Ne deriva che
– seguendo l’impostazione del TAR Brescia – il decreto monocratico
– nella sostanza – è destinato a ricoprire la medesima sfera
di intervento ricopribile dalle ordinanze (collegiali) cautelari.
Nulla distingue tali due provvedimenti giurisdizionali,
se non il dato cronologico. |
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REPUBBLICA ITALIANA
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Registro Ordinanze: 1970/2004
Registro Generale: 2106/2004
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
SEZIONE STACCATA DI BRESCIA
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IL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente
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DECRETO
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Visto il ricorso n. 2106 del 2004 proposto
da
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PRION DIAGNOSTICA S.r.l. rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Giampaolo Di Pietto, Caterina Solimini
e Stefania Carzeri ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima
in Brescia, via Vittorio Emanuele II, n. 60;
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contro
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA, non costituitosi
in giudizio;
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e nei confronti
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COMMISSIONE TECNICA DELLA LICITAZIONE
PRIVATA non costituitasi in giudizio;
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per l'annullamento
della determinazione 13.12.2004, n. 39292, con cui l’istante
è stata esclusa, nella sua qualità di capogruppo mandataria
del R.T.I. composto con Kemifar S.r.l., dalla partecipazione
alla gara per la fornitura di n. 3 sistemi per l’effettuazione
di test rapidi anti BSE
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Rilevato:
che con il suddetto ricorso, depositato il 17 dicembre 2004,
l’istante ha richiesto la sospensione cautelare del provvedimento
impugnato ai sensi dell’art. 21, 9° comma della L. 6.12.1971,
n. 1034, così come novellato dall’art. 3 della L. 21.7.2000,
n. 205;
Ritenuto:
che le censure introdotte nell’atto introduttivo esigono
un approfondimento nel contraddittorio delle parti con particolare
riferimento all’assunto rilievo della già intervenuta validazione
del kit offerto dal ricorrente R.T.I., intervenuta in data
16.11.2004 da parte della Food Safety Authority, nonché
alla concorrente circostanza che l’attestazione formale
al riguardo da rilasciarsi da parte della Commissione europea
concernerebbe in ogni caso non già la fase dell’ammissione
alla gara, quanto quella dell’esecuzione della fornitura;
che sussistono i presupposti dell’estrema gravità e dell’urgenza,
tenuto conto che l’apertura dei plichi con le offerte economiche
avrà luogo il prossimo 20.12.2004;
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P.Q.M.
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accoglie in via provvisoria l’istanza incidentale
di sospensione, fatta salva ogni diversa statuizione della
Sezione e, per l’effetto, ammette con riserva l’istante
alla gara con conseguente obbligo della Commissione aggiudicatrice
di dar corso all’apertura del plico dello stesso Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese congiuntamente a quelli delle altre
Imprese concorrenti nella seduta già fissata per l’esame
delle offerte economiche;
MANDA
alla Segreteria di dare comunicazione del presente decreto
alle parti.
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Brescia, 18 dicembre 2004
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