| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre
2004 n. 3762
Pres. Perricone, Est. Mozzarelli
Consorzio Emiliano-Romagnolo contro Comune di Ortona |
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Eseguibilità della sentenza del giudice ordinario
– Pronuncia non definitiva – Applicazione analogica degli
artt.3 e 10 L. 21 luglio 2000, n. 205 - Esclusione
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Gli artt.3 e 10 L. n. 205 del 2000 prevedono
la possibilità di esperire i poteri inerenti al giudizio
di ottemperanza per la sola esecuzione delle ordinanze cautelari
e delle sentenze del T.A.R. non sospese dal Consiglio di
Stato (oltre che delle sentenze delle sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni
giurisdizionali centrali). Tale disposizione non può, pertanto,
trovare applicazione nell’ipotesi in cui si chieda l’adempimento
di una pronuncia non definitiva del giudice ordinario (nel
caso di specie del Tribunale civile di Bologna). Solo successivamente
al passaggio in giudicato di tale sentenza si potrà, eventualmente,
esperire il giudizio di ottemperanza come disciplinato all’art.37
L. n. 1034 del 1971 per chiederne l’esecuzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: - BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore - ROSARIA
TRIZZINO Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 07 Ottobre
2004
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Visto il ricorso 877/2004 proposto da:
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CER - CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO
rappresentato e difeso da: MARTINI AVV. GIAMPIERO VANNICELLI
AVV. FRANCESCO PIAZZA AVV. ANGELO con domicilio eletto in
BOLOGNA STRADA MAGGIORE 38 presso MARTINI AVV. GIAMPIERO
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contro
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COMUNE DI ORTONA
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del Tribunale di Bologna
– Sez. II Civile – n. 303/2002 depositata il 24 gennaio
2002, immediatamente esecutiva, con la quale l’Autorità
Giudicante ha condannato il Comune di Ortona a corrispondere
al CER la somma di € 227.701,15, oltre interessi legali
di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo,
e d rifondere tre quarti delle spese di giudizio, liquidate
in complessive € 16.149,72, oltre a spese generali, I.V.A.
e C.P.A..
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito alla Camera di Consiglio del 7.10.2004 l’avv.to P.
Mazzanti (in sostituzione dell’avv.to G. Martini);
Considerato quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1) Il Consorzio ricorrente fa preliminarmente
presente che “con decreto ingiuntivo del 16 settembre 1997,
il Tribunale di Bologna intimava al Comune di Ortona di
Corrispondere al CER l’importo di € 227.701,15 oltre accessori,
quale corrispettivo di lavori edili svolti in esecuzione
di un contratto di appalto. Avverso tale provvedimento il
Comune di Ortona proponeva opposizione. (..) Con sentenza
n. 303 del 24 gennaio 2002 il Tribunale di Bologna rigettava
l’opposizione e condannava il Comune di Ortona a pagare
al CER la somma di € 227.701,15 oltre interessi legali di
mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, nonché
a rifondere i tre quarti delle spese legali liquidate in
complessive € 16.149,72, oltre a spese generali, I.V.A.
e C.P.A.
Avverso tale sentenza il Comune di Ortona proponeva ricorso
alla Corte di Appello di Bologna, chiedendo la sospensione
dell’efficacia esecutiva della stessa.
Con ordinanza del 03 giugno 2003, la Corte di Appello di
Bologna rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza del Tribunale di Bologna e rinviava
la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza
del 19 giugno 2007.
Con diffida del 19 febbraio 2004, notificata in data 8 marzo
2004, il CER, ha intimato all’Amministrazione Comunale l’adempimento
della sentenza entro trenta giorni dalla notifica della
comunicazione.
Il Comune di Ortona non risulta ancora aver adempiuto alle
prescrizioni della predetta sentenza, provvedendo al pagamento
in favore del CER della somma capitale e delle spese legali.”
–
Si aggiunge, che “stante l’efficacia esecutiva della sentenza
del Tribunale di Bologna n. 303/2002 ed in virtù dell’applicazione
analogica degli artt. 3 e 10 della legge 21 luglio 2000
n. 205 che prevedono la possibilità di esperire il giudizio
di ottemperanza anche per ordinanze cautelari e sentenze
esecutive non ancora passate in giudicato pronunciate dal
Giudie Amministrativo e da altri Tribunali speciali, il
CER ricorre a codesto Collegio per ottenere l’adempimento
della predetta sentenza”.
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2) Il Collegio rileva come dalla stessa ricostruzione
dal fatto delineata in ricorso risulti pacificamente che
la sentenza di cui si richiede l’ottemperanza non sia passata
in giudicato.
Ne consegue che in tale situazione di fatto il ricorso per
ottemperanza risulta inammissibile in quanto – ai fini dell’ammissibilità
del giudizio di ottemperanza, avente presupposti propri
ai sensi dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, è necessario
il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile
di cui si chiede l’esecuzione.
Né può trovare applicazione nella fattispecie in esame la
disposizione di cui all’art. 33 L. n. 1034/1971 in quanto
la eseguibilità di sentenze non passate in giudicato – secondo
la giurisprudenza “pretoria” ed ora ai sensi dell’art. 33,
quinto comma, L. 6.12.1971 n. 1034, come aggiunto dall’art.
10 della legge 21.07.2000 n. 205 – è limitata alle sole
sentenze del giudice amministrativo ed anzi alle sentenze
del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato” (oltre che,
ai sensi del secondo comma del predetto articolo 10, alle
sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei Conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali)
– In tal senso, v.da ultimo questa Sezione, dec. 25.09.2004
n. 3457.
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3) - Il ricorso deve dunque essere dichiarato
inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio, in carenza di costituzione
in giudizio del Comune convenuto. -
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale, Bologna,
I° Sezione:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna in data 07/10/2004.
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GWENDOLINE GUCCIONE
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| L’esecuzione della sentenza
non definitiva del giudice civile e l’ambito di operatività
dell’art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034
| Con
la decisione in epigrafe il Tribunale Amministrativo
per la Regione Emilia Romagna, sede di Bologna dichiara
inammissibile il ricorso proposto, a norma del novellato
art.33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, dal Consorzio
Emiliano Romagnolo al fine di ottenere l’esecuzione
della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale
di Bologna, che ha condannato il Comune di Ortona
al pagamento a favore del ricorrente della somma
di € 227.701, 15 maggiorata degli interessi legali
quale corrispettivo dei lavori edili svolti in esecuzione
di un contratto d’appalto, nonché della somma di
€ 16,149, 72 per spese processuali, oltre accessori(1).
Il T.A.R. adito osserva preliminarmente che contro
la decisione di cui è causa risulta ancora pendente
il giudizio in appello proposto dall’Amministrazione
resistente e che, quindi, essa non è suscettibile
di essere portata ad esecuzione mediante il giudizio
di ottemperanza, la cui esperibilità necessariamente
presuppone il suo passaggio in giudicato(2), che
per quanto concerne le sentenze civili si forma
allorquando le stesse non sono più soggette ad impugnazione(3)
così come dispone l’art.324 c.p.c.
Il giudizio di ottemperanza così come disciplinato
dall’art.27, comma 1, n. 4), R.D. 26 giugno 1924
n. 1054 è stato esteso anche alle sentenze di condanna
del giudice ordinario a decorrere dalla celebre
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo
1973 n. 1. Tale rimedio, percorribile anche per
l'esecuzione di condanna al pagamento di somme di
denaro(4), è alternativo(5) o cumulativo rispetto
all'esperimento del processo di esecuzione(6), col
solo limite della impossibilità per il creditore
di conseguire due volte le stesse somme e che le
spese della procedura rimasta infruttuosa sono a
suo carico(7).
La conclusione testè evidenziata resta rafforzata
dall'art 33 L. n. 1034 del 1971, nel testo novellato
dall'art. 10 L. n. 205 del 2000, che, nell'intento
di valorizzare il principio di effettività della
giustizia amministrativa, attribuisce al giudice
di prime cure gli stessi poteri previsti in sede
di giudizio di ottemperanza al giudicato di cui
all’art.27, comma 1, n. 4), R. D. n. 1054 cit. per
l’esecuzione delle sole sentenze del T.A.R. “non
sospese dal Consiglio di Stato” (oltre che, ai sensi
del comma 2 del predetto articolo 10, delle sentenze
delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte
dei conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali
centrali)(8).
Con tale previsione si è voluto rendere l’articolazione
delle fasi del processo amministrativo più simile
a quella del processo civile, ove il giudizio di
cognizione si conclude con una sentenza immediatamente
e provvisoriamente esecutiva, che costituisce il
titolo per avviare la procedura di esecuzione, la
quale può essere sospesa dal giudice che decide
sull’eventuale impugnazione.
Come noto, prima della suddetta novella legislativa,
l’art.33 si limitava ad affermare che le “sentenze
dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive”
e che “il ricorso in appello al Consiglio di Stato
non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata”.
Tale disposizione non prevedeva alcun rimedio a
favore del ricorrente che volesse conseguire l’utilità
specifica attribuitagli dalla sentenza, per costringere
la pubblica amministrazione ad eseguire la statuizione
giudiziale rimasta inadempiuta. Per sopperire a
tale mancanza la giurisprudenza amministrativa elabora,
allora, un’autonoma azione di esecuzione della sentenza
di primo grado prima della formazione del giudicato
o pendente il giudizio di appello. Con riguardo
ad essa se da un parte risulta agevole chiarirne
i presupposti e la disciplina, d’altra più problematica
appare l’individuazione dei limiti del giudice in
questo ambito.
Inizialmente per poter esercitare tale azione occorreva,
oltre al necessario presupposto del mancato adempimento
della decisione da parte della p.a., che fosse decorso
il termine per proporre l’istanza di sospensione
della efficacia della sentenza di primo grado, ovvero
che la stessa venisse rigettata(9).
Il ricorso per l’esecuzione era, quindi, proponibile
solo in un momento successivo al ricorso in appello
o alla scadenza del termine per appellare, con ciò
ridimensionando l’effettivo grado di tutela che
tale strumento poteva assicurare.
Successivamente la giurisprudenza dei T.A.R. comincia
ad affermare che il mero adempimento della sentenza
sia requisito già sufficiente al fine di proporre
l’azione di esecuzione. Per quanto concerne gli
aspetti prettamente procedurali si afferma che il
giudice davanti a cui proporre il ricorso è lo stesso
che ha pronunciato la sentenza rimasta inadempiuta(10)
e che esso debba essere notificato, a pena di inammissibilità,
a tutte le parti in causa, in particolare ai controinteressati.
Si stabilisce, inoltre, che la proposizione del
ricorso debba essere ritualmente preceduta dalla
notifica dell’atto di diffida e messa in mora con
fissazione di un termine per provvedere, ai sensi
dell'art. 90, comma 2, R.D. 17 agosto 1907 n. 642.
Quanto stabilito dalla giurisprudenza prima delle
innovazioni introdotte dalla legge n. 205, che ha,
poi, codificato l’azione di esecuzione di creazione
pretoria, si rivela di grande utilità, perché offre
la regolamentazione processuale del nuovo istituto(11).
Per quanto concerne i limiti che il giudice deve
rispettare nell’eseguire una sentenza ancora suscettibile
di riforma ad opera del giudice d’appello, la giurisprudenza
opera una distinzione fra la sua esecuzione e la
sua ottemperanza una volta passata in giudicato,
stabilendosi che mentre nel giudizio di ottemperanza
il giudice può determinare le scelte di merito dell’amministrazione,
sia direttamente, sia attraverso la nomina di un
commissario ad acta; l’azione di esecuzione avrebbe,
invece, più la funzione di rendere effettivo lo
svolgimento di quelle attività ripristinatorie od
ordinatorie già preregolate dalla sentenza, non
necessitanti di ulteriori determinazioni da parte
della pubblica amministrazione nel suo successivo
provvedere(12). Sulla base di tale impostazione,
restavano, pertanto, precluse al giudice valutazioni
di tipo discrezionale, potendo lo stesso adottare
solo atti vincolati. Tale limite si giustificava
in base alla necessità di evitare in sede esecutiva
irreversibili modificazione dello stato di fatto
sulla base di una sentenza ancora soggetta a gravame(13).
In seguito alla novella recata dall’art.10 L. n.
205 cit. tale distinzione non ha perso di significato,
anche se il tenore della norma sembrerebbe prima
facie assicurare maggior efficacia alla fase esecutiva,
alla luce soprattutto di un lettura sistematica
della normativa di riforma del sistema di giustizia
amministrativa, che ha senz’altro voluto rendere
più effettiva la tutela del privato nei confronti
della pubblica amministrazione(14).
Ciononostante occorre, comunque, sottolineare che
il carattere provvisorio di tale esecuzione rende
la sua parificazione al giudizio di ottemperanza
solo di carattere procedurale(15) e non sostanziale,
non potendosi, pertanto, parlare nel caso di specie
di ottemperanza in senso stretto. L’area di efficacia
del giudicato è maggiore rispetto a quello della
esecutività della decisione non ancora definitiva,
in quanto solo il giudicato può condurre all’esercizio
di poteri sostitutivi delle attribuzioni istituzionali
della p.a., mentre l’esecutività della sentenza
spiega i suoi effetti nello spazio temporale intercorrente
sino alla pronuncia in appello, pur avendo autorità
piena e vincolante per l’Amministrazione soccombente(16).
Ciò premesso tornando al caso di specie, il ricorrente
chiede che la sentenza di condanna pronunciata a
suo favore dal Tribunale di Bologna venga eseguita
a norma dell’art.10 L. n. 205, che secondo quanto
dal medesimo prospettato sarebbe suscettibile di
applicazione analogica(17).
La soluzione, tuttavia, non è percorribile per le
sentenze del giudice ordinario: ha precisato, infatti,
la giurisprudenza(18) che anche dopo l'introduzione,
ad opera della suddetta disposizione, di un rimedio
diretto ad ottenere l'esecuzione delle sentenze
non passate in giudicato, purché non sospese dal
giudice di appello, è inammissibile il ricorso per
l'ottemperanza ad una sentenza del giudice ordinario,
qualora la parte ricorrente non abbia dato prova
che la decisione di cui chiede l'ottemperanza, ancorché
esecutiva, è passata formalmente in giudicato.
L'eseguibilità di sentenze non passate in giudicato
è, per espressa di posizione legislativa, limitata
alle sole sentenze del giudice amministrativo, anzi,
rectius, alle sentenze del T.A.R. “non sospese dal
Consiglio di Stato”: trattasi, infatti, di una tassativa
previsione di carattere processuale, insuscettibile
di estensione analogica(19).
Tra giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del
giudicato civile e giudizio per l’esecuzione del
giudicato amministrativo, a seguito delle modifiche
apportate al secondo dalla L. n. 205, si è venuta,
dunque, delineando un’asimmetria svantaggiosa per
il primo, in quanto per la sua azionabilità continua
ad essere presupposto necessario il passaggio in
giudicato della sentenza, senza la possibilità di
effetti anticipatori in base alla esecutività delle
sentenze di primo grado(20).
Alla stregua delle suesposte considerazione il ricorso
in esame viene, quindi, dichiarato inammissibile
dal giudice amministrativo. |
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Nello stesso senso questo T.A.R. Emilia Romagna,
Bologna, sez. I 25 settembre 2004, n. 3457. Sull’inammissibilità
del ricorso ex art.33 L. TAR proposto per ottenere
l’esecuzione di una sentenza del giudice civile
non ancora passata in giudicato, la giurisprudenza
amministrativa è unanime: cfr. infra.
(2) Quanto al giudicato ed alla relativa prova,
l'art. 91 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e l'art. 124
disp. att. c.p.c. non fissano un mezzo di prova
esclusivo per dimostrare il passaggio in giudicato
delle sentenze; pertanto, ai fini dell'ammissibilità
del ricorso per l'esecuzione del giudicato, in mancanza
della certificazione del cancelliere circa la mancata
proposizione dell’appello nei termini di legge (art.124
disp. att. c.p.c.), la prova del giudicato ben può
essere raggiunta con altri mezzi istruttori qualora
la resistente Amministrazione non abbia contestato
l'esistenza effettiva del giudicato e sia stata,
comunque, fornita la prova documentale della rituale
e tempestiva notifica della sentenza alla controparte
(cfr. Tar Campania Salerno, sez. I 11 giugno 2002
n. 473).
(3) Si afferma in giurisprudenza che il ricorso
per ottemperanza presuppone non solo e non tanto
l'esistenza di una pronuncia esecutiva, bensì l'esistenza
di una decisione passata in cosa giudicata; più
nello specifico è passata in giudicato la decisione
solo quando essa non è più soggetta ad appello,
né a ricorso per cassazione per motivi attinenti
alla giurisdizione (cfr. Ad. Plen. Cons. St., 19
maggio 1997, n 9), né a revocazione ai sensi dell'art.
395, n. 4 e n. 5 c.p.c. (cfr. Cons. St., sez. VI
31 gennaio 2000 n. 487).
(4) La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto
ammissibile il giudizio di ottemperanza: a) per
l'esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto,
dell'ordinanza di convalida di sfratto, nonché del
lodo arbitrale dichiarato esecutivo (cfr. Cons.
St., sez. V 2 marzo 2000 n. 1089); b) per l'esecuzione
del D.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica (cfr. Cons. St.,
sez. IV 15 dicembre 2000 n. 6695).
(5) Cfr. Cons. St., sez. VI 16 aprile 1994 n. 527.
(6) Cfr. Cass., SS.UU. 13 maggio 1994 n. 4661; Cons.
St., sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125.
(7) Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I 11 giugno
2002 n. 462; Cass. Civ., SS.UU. 9 marzo 1981 n.
1299.
(8) Cfr. Leopoldo COEN, Esecuzione e opposizione
di terzo nei confronti della sentenza non definitiva
del giudice amministrativo, in Riv. Trim. Dir. Proc.
Civ., 2002, 3, pag. 953; C. ADAMO, Giudizio di ottemperanza
delle sentenze non passate in giudicato, in questa
Rivista; Carlo CALMIERI, L’esecuzione delle sentenze
di primo grado ex art. 10 L. 205/2000: una estensione
del giudizio di ottemperanza o speciale procedimento
cautelare in pendenza del ricorso in appello, ivi.
Il ricorrente richiama altresì l’art.3, comma 1,
L. n. 205, che ha sostituito l’art.21, comma 7 L.
TAR, aggiungendovi altri 7 commi, in tal modo riformando
radicalmente il sistema di tutela cautelare previgente;
tra le novità introdotte vi è da annoverare, infatti,
la possibilità per la parte interessata di richiedere
al giudice l’adozione delle opportune disposizioni
attuative, in caso di non ottemperanza della p.a
alle misure cautelari concesse. Anche l’esecuzione
delle decisioni cautelari è strutturalmente simile
al giudizio di ottemperanza, pur differenziandosene
quanto ai presupposti giuridici richiesti, dal momento
che per la sua esperibilità non occorre istaurare
un’autonoma fase di giudizio, ma è sufficiente un’istanza
motivata al collegio, da notificarsi alla controparte,
in cui si chiede al giudice di emettere disposizioni
attuative del dispositivo cautelare.
Un’ipotesi specifica di esecuzione è, inoltre, prevista
nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della
p.a., di cui all’art.21-bis legge TAR introdotto
dall’art.2 L. n. 205, il cui secondo comma prevede
che, accolto in tutto o il parte il ricorso di primo
grado, il giudice ordina alla p.a. di provvedere
entro un temine di norma non superiore a trenta
giorni e che, qualora la p.a. persista nell’inerzia
oltre detto termine, lo stesso, su richiesta di
parte, nomini un commissario ad acta che provveda
in luogo dell’amministrazione.
(9) Cfr. parere Cons. St., 26 novembre 1977, n.
11/77.
(10) Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 28 gennaio 1993,
n. 127, in Foro Amm., 1993, pag. 1061.
(11) Sulla necessità della notifica dell’atto di
diffida la giurisprudenza è quasi unanime: cfr.
T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 marzo 2003, n. 356,
secondo cui l’art.10 L. n. 205 cit. ha esteso alle
sentenze dei T.A.R. di cui non sia stata sospesa
l’esecutività, il rimedio proprio dell’esecuzione
della sentenze passate in giudicato, senza derogare
alla relativa disciplina; T.A.R. Campania, Napoli,
sez. III 14 marzo 2002, n. 1348; TAR Veneto, sez.
I 14 febbraio 2002 n. 639 (anche in tale occasione
il g.a. ha ribadito la necessità di osservare per
il ricorso ex art. 10 L. n. 205 le forme e le procedure
previste per il giudizio di ottemperanza); TAR Puglia,Bari
sez. II 29 marzo 2001 n. 841.
Contra cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia,Trieste
8 marzo 2002 n. 112, secondo cui il ricorso con
cui si chiede l’esecuzione della sentenza a norma
dell’art.10 L. n. 205 cit. deve essere proposto
non già utilizzando le forme e le procedure previste
per il giudizio di ottemperanza, ma quelle per il
giudizio ordinario, dato che lo stesso si avvicina
di più, per sua natura, a quello per l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare, che a quello per l’esecuzione
del giudicato; ne segue che per la sua proposizione
non occorre una preventiva diffida.
La giurisprudenza ha in parte disatteso quanto stabilito
dalla dottrina circa il procedimento da seguire
per dare esecuzione alla sentenza; in particolare
i primi commentatori della novella avevano sostenuto
che tale fase esecutiva configurasse non un autonomo
e distinto giudizio rispetto a quello di cognizione,
ma piuttosto un mero incidente di esecuzione dello
stesso; se ne deduceva la non necessità di seguire
la procedura prevista per il giudizio di ottemperanza,
ma quella più snella dettata per il procedimento
cautelare come introdotto dall’art.3 L. n. 205.
Non dovevano, pertanto, trovare applicazione né
le norme relative alla diffida (cfr. Nazareno SAITTA,
Procedimenti monocratici nel processo amministrativo,
Milano 2002, pag. 101 ss.), né quelle relative al
deposito del ricorso e alla sua comunicazione da
parte della segreteria del Tribunale, essendo necessaria,
per dare inizio all’esecuzione, una semplice istanza
notificata a tutte le parti del giudizio ad opera
del ricorrente vittorioso, da inserirsi, poi, nel
fascicolo del procedimento di cognizione, ferma
restando la necessità della previa notifica della
sentenza alla parte soccombente (cfr. Emilia DI
PALMA, Sul procedimento di esecuzione delle sentenze
del Tar.: permane la necessità della messa in mora,
in Foro Amm. T.A.R., 2002, 5, pag. 1699B, nota a
T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 14 marzo 2002,
n. 1348 cit.: l’Autrice, pur non condividendo l’orientamento
espresso dal g.a., nella parte in cui configura
tale fase esecutiva come un autonomo giudizio di
esecuzione distinto rispetto a quello di cognizione,
ritiene, però, corretto procedere anche in questa
sede alla previa diffida e messa in mora della p.a.).
(12) Cfr. Cons. St., sez. IV, 20 aprile 1999, n.
673, in Cons. Stato, 1999, I, pag. 607.
(13) Cfr. MARCHETTI, L’esecuzione della sentenza
amministrativa prima del giudicato, Padova, 2000.
(14) Sulle caute applicazioni concrete della giurisprudenza
aventi ad oggetto alcune delle disposizioni più
innovative di cui alla L. n. 205 cit., che in parte
disattendono la volontà del legislatore di assicurare
una maggior assimilazione del processo amministrativo
a quello civile, si veda, a titolo di esempio, quanto
stabilito, in materia di ricorso giurisdizionale
avverso il silenzio dalla p.a. di cui all’ art.21-bis
L. TAR, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato con sentenza 9 gennaio 2002, n. 1, secondo
cui l’oggetto del sindacato giurisdizionale è limitato
all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia
dell’amministrazione, non anche alla fondatezza
sostanziale della pretesa vantata dal privato. La
tesi restrittiva sposata dalla Plenaria supera quel
consolidato orientamento giurisprudenziale (il cui
illustre precedente è da rintracciarsi nella sentenza
dell’Adunanza Plenaria, 10 marzo 1978, n 10), alla
stregua del quale un margine medio di sindacato
del g.a. sussiste nell’ipotesi in cui il provvedimento
sia espressione di potestà amministrativa priva
di contenuto discrezionale o a basso contenuto di
discrezionalità; in merito, sia consentito il rinvio
a G. GUCCIONE, Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento
dell’amministrazione: breve ricostruzione storica
dell’istituto ed applicazioni giurisprudenziali
del rito ex art.2 della legge 21 luglio 2000, n.
205, in corso di pubblicazione su Dir. Proc. Amm.,
n. 4. 2004.
(15) Si vedano, a tal proposito, i diversi esiti
giurisprudenziali circa le regole procedimentali
a cui l’istituto de quo soggiace, riportati sinteticamente
alla nota 11.
(16) Per una ricostruzione del giudizio di ottemperanza
cfr. Leonardo FERRARA, Dal giudizio d ottemperanza
al processo di esecuzione, Giuffrè, 2003; nella
recente manualistica si vedano, tra gli altri, F.G.
SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino,
2003, pag. 457 ss.; M. NIGRO, Giustizia amministrativa,
V ed., Bologna, 2002, pag. 311 ss., oltre alla bibliografia
ivi citata; in ordine all’inerzia della p.a. rispetto
alle sentenze del giudice ordinario nelle controversie
di pubblico impiego cfr. Aristide POLICE, Inottemperanza
della P.A. ai provvedimenti del giudice ordinario
(in materia di pubblico impiego) ed esecuzione in
forma specifica, in Dir. Proc. Amm., 2003, 3, pag.
925.
(17) Come già detto, il ricorrente richiama, più
precisamente, entrambi gli artt.3 e 10 L. n. 205
cit.
(18) Cfr. T.A.R. Lazio Latina, 6 marzo 2003, n,
239; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I 23 maggio
2003, n. 615; T.A.R. Campania, Napoli sez. V 13
marzo 2002 n. 1322.
(19) T.A.R. Campania, Napoli sez. V 13 marzo 2002
n. 1322 cit.
(20) Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I
25 settembre 2004, n. 3457 cit. |
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