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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre 2004 n. 3762
Pres. Perricone, Est. Mozzarelli
Consorzio Emiliano-Romagnolo contro Comune di Ortona


Eseguibilità della sentenza del giudice ordinario – Pronuncia non definitiva – Applicazione analogica degli artt.3 e 10 L. 21 luglio 2000, n. 205 - Esclusione

Gli artt.3 e 10 L. n. 205 del 2000 prevedono la possibilità di esperire i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza per la sola esecuzione delle ordinanze cautelari e delle sentenze del T.A.R. non sospese dal Consiglio di Stato (oltre che delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali). Tale disposizione non può, pertanto, trovare applicazione nell’ipotesi in cui si chieda l’adempimento di una pronuncia non definitiva del giudice ordinario (nel caso di specie del Tribunale civile di Bologna). Solo successivamente al passaggio in giudicato di tale sentenza si potrà, eventualmente, esperire il giudizio di ottemperanza come disciplinato all’art.37 L. n. 1034 del 1971 per chiederne l’esecuzione.

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: - BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore - ROSARIA TRIZZINO Cons. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 07 Ottobre 2004

 

Visto il ricorso 877/2004 proposto da:

 

CER - CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO rappresentato e difeso da: MARTINI AVV. GIAMPIERO VANNICELLI AVV. FRANCESCO PIAZZA AVV. ANGELO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE 38 presso MARTINI AVV. GIAMPIERO

 

contro

 

COMUNE DI ORTONA

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del Tribunale di Bologna – Sez. II Civile – n. 303/2002 depositata il 24 gennaio 2002, immediatamente esecutiva, con la quale l’Autorità Giudicante ha condannato il Comune di Ortona a corrispondere al CER la somma di € 227.701,15, oltre interessi legali di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, e d rifondere tre quarti delle spese di giudizio, liquidate in complessive € 16.149,72, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
Udito alla Camera di Consiglio del 7.10.2004 l’avv.to P. Mazzanti (in sostituzione dell’avv.to G. Martini);
Considerato quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1) Il Consorzio ricorrente fa preliminarmente presente che “con decreto ingiuntivo del 16 settembre 1997, il Tribunale di Bologna intimava al Comune di Ortona di Corrispondere al CER l’importo di € 227.701,15 oltre accessori, quale corrispettivo di lavori edili svolti in esecuzione di un contratto di appalto. Avverso tale provvedimento il Comune di Ortona proponeva opposizione. (..) Con sentenza n. 303 del 24 gennaio 2002 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione e condannava il Comune di Ortona a pagare al CER la somma di € 227.701,15 oltre interessi legali di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo, nonché a rifondere i tre quarti delle spese legali liquidate in complessive € 16.149,72, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Avverso tale sentenza il Comune di Ortona proponeva ricorso alla Corte di Appello di Bologna, chiedendo la sospensione dell’efficacia esecutiva della stessa.
Con ordinanza del 03 giugno 2003, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bologna e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 19 giugno 2007.
Con diffida del 19 febbraio 2004, notificata in data 8 marzo 2004, il CER, ha intimato all’Amministrazione Comunale l’adempimento della sentenza entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione.
Il Comune di Ortona non risulta ancora aver adempiuto alle prescrizioni della predetta sentenza, provvedendo al pagamento in favore del CER della somma capitale e delle spese legali.” –
Si aggiunge, che “stante l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Bologna n. 303/2002 ed in virtù dell’applicazione analogica degli artt. 3 e 10 della legge 21 luglio 2000 n. 205 che prevedono la possibilità di esperire il giudizio di ottemperanza anche per ordinanze cautelari e sentenze esecutive non ancora passate in giudicato pronunciate dal Giudie Amministrativo e da altri Tribunali speciali, il CER ricorre a codesto Collegio per ottenere l’adempimento della predetta sentenza”.

 

2) Il Collegio rileva come dalla stessa ricostruzione dal fatto delineata in ricorso risulti pacificamente che la sentenza di cui si richiede l’ottemperanza non sia passata in giudicato.
Ne consegue che in tale situazione di fatto il ricorso per ottemperanza risulta inammissibile in quanto – ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza, avente presupposti propri ai sensi dell’art. 37 della legge n. 1034 del 1971, è necessario il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice civile di cui si chiede l’esecuzione.
Né può trovare applicazione nella fattispecie in esame la disposizione di cui all’art. 33 L. n. 1034/1971 in quanto la eseguibilità di sentenze non passate in giudicato – secondo la giurisprudenza “pretoria” ed ora ai sensi dell’art. 33, quinto comma, L. 6.12.1971 n. 1034, come aggiunto dall’art. 10 della legge 21.07.2000 n. 205 – è limitata alle sole sentenze del giudice amministrativo ed anzi alle sentenze del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato” (oltre che, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 10, alle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali) – In tal senso, v.da ultimo questa Sezione, dec. 25.09.2004 n. 3457.

 

3) - Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese di giudizio, in carenza di costituzione in giudizio del Comune convenuto. -

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Bologna, I° Sezione:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna in data 07/10/2004.



GWENDOLINE GUCCIONE

L’esecuzione della sentenza non definitiva del giudice civile e l’ambito di operatività dell’art. 33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034


Con la decisione in epigrafe il Tribunale Amministrativo per la Regione Emilia Romagna, sede di Bologna dichiara inammissibile il ricorso proposto, a norma del novellato art.33 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, dal Consorzio Emiliano Romagnolo al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Bologna, che ha condannato il Comune di Ortona al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 227.701, 15 maggiorata degli interessi legali quale corrispettivo dei lavori edili svolti in esecuzione di un contratto d’appalto, nonché della somma di € 16,149, 72 per spese processuali, oltre accessori(1).
Il T.A.R. adito osserva preliminarmente che contro la decisione di cui è causa risulta ancora pendente il giudizio in appello proposto dall’Amministrazione resistente e che, quindi, essa non è suscettibile di essere portata ad esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza, la cui esperibilità necessariamente presuppone il suo passaggio in giudicato(2), che per quanto concerne le sentenze civili si forma allorquando le stesse non sono più soggette ad impugnazione(3) così come dispone l’art.324 c.p.c.
Il giudizio di ottemperanza così come disciplinato dall’art.27, comma 1, n. 4), R.D. 26 giugno 1924 n. 1054 è stato esteso anche alle sentenze di condanna del giudice ordinario a decorrere dalla celebre Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1. Tale rimedio, percorribile anche per l'esecuzione di condanna al pagamento di somme di denaro(4), è alternativo(5) o cumulativo rispetto all'esperimento del processo di esecuzione(6), col solo limite della impossibilità per il creditore di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico(7).
La conclusione testè evidenziata resta rafforzata dall'art 33 L. n. 1034 del 1971, nel testo novellato dall'art. 10 L. n. 205 del 2000, che, nell'intento di valorizzare il principio di effettività della giustizia amministrativa, attribuisce al giudice di prime cure gli stessi poteri previsti in sede di giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all’art.27, comma 1, n. 4), R. D. n. 1054 cit. per l’esecuzione delle sole sentenze del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato” (oltre che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 10, delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali)(8).
Con tale previsione si è voluto rendere l’articolazione delle fasi del processo amministrativo più simile a quella del processo civile, ove il giudizio di cognizione si conclude con una sentenza immediatamente e provvisoriamente esecutiva, che costituisce il titolo per avviare la procedura di esecuzione, la quale può essere sospesa dal giudice che decide sull’eventuale impugnazione.
Come noto, prima della suddetta novella legislativa, l’art.33 si limitava ad affermare che le “sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive” e che “il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l’esecuzione della sentenza impugnata”. Tale disposizione non prevedeva alcun rimedio a favore del ricorrente che volesse conseguire l’utilità specifica attribuitagli dalla sentenza, per costringere la pubblica amministrazione ad eseguire la statuizione giudiziale rimasta inadempiuta. Per sopperire a tale mancanza la giurisprudenza amministrativa elabora, allora, un’autonoma azione di esecuzione della sentenza di primo grado prima della formazione del giudicato o pendente il giudizio di appello. Con riguardo ad essa se da un parte risulta agevole chiarirne i presupposti e la disciplina, d’altra più problematica appare l’individuazione dei limiti del giudice in questo ambito.
Inizialmente per poter esercitare tale azione occorreva, oltre al necessario presupposto del mancato adempimento della decisione da parte della p.a., che fosse decorso il termine per proporre l’istanza di sospensione della efficacia della sentenza di primo grado, ovvero che la stessa venisse rigettata(9).
Il ricorso per l’esecuzione era, quindi, proponibile solo in un momento successivo al ricorso in appello o alla scadenza del termine per appellare, con ciò ridimensionando l’effettivo grado di tutela che tale strumento poteva assicurare.
Successivamente la giurisprudenza dei T.A.R. comincia ad affermare che il mero adempimento della sentenza sia requisito già sufficiente al fine di proporre l’azione di esecuzione. Per quanto concerne gli aspetti prettamente procedurali si afferma che il giudice davanti a cui proporre il ricorso è lo stesso che ha pronunciato la sentenza rimasta inadempiuta(10) e che esso debba essere notificato, a pena di inammissibilità, a tutte le parti in causa, in particolare ai controinteressati. Si stabilisce, inoltre, che la proposizione del ricorso debba essere ritualmente preceduta dalla notifica dell’atto di diffida e messa in mora con fissazione di un termine per provvedere, ai sensi dell'art. 90, comma 2, R.D. 17 agosto 1907 n. 642.
Quanto stabilito dalla giurisprudenza prima delle innovazioni introdotte dalla legge n. 205, che ha, poi, codificato l’azione di esecuzione di creazione pretoria, si rivela di grande utilità, perché offre la regolamentazione processuale del nuovo istituto(11).
Per quanto concerne i limiti che il giudice deve rispettare nell’eseguire una sentenza ancora suscettibile di riforma ad opera del giudice d’appello, la giurisprudenza opera una distinzione fra la sua esecuzione e la sua ottemperanza una volta passata in giudicato, stabilendosi che mentre nel giudizio di ottemperanza il giudice può determinare le scelte di merito dell’amministrazione, sia direttamente, sia attraverso la nomina di un commissario ad acta; l’azione di esecuzione avrebbe, invece, più la funzione di rendere effettivo lo svolgimento di quelle attività ripristinatorie od ordinatorie già preregolate dalla sentenza, non necessitanti di ulteriori determinazioni da parte della pubblica amministrazione nel suo successivo provvedere(12). Sulla base di tale impostazione, restavano, pertanto, precluse al giudice valutazioni di tipo discrezionale, potendo lo stesso adottare solo atti vincolati. Tale limite si giustificava in base alla necessità di evitare in sede esecutiva irreversibili modificazione dello stato di fatto sulla base di una sentenza ancora soggetta a gravame(13).
In seguito alla novella recata dall’art.10 L. n. 205 cit. tale distinzione non ha perso di significato, anche se il tenore della norma sembrerebbe prima facie assicurare maggior efficacia alla fase esecutiva, alla luce soprattutto di un lettura sistematica della normativa di riforma del sistema di giustizia amministrativa, che ha senz’altro voluto rendere più effettiva la tutela del privato nei confronti della pubblica amministrazione(14).
Ciononostante occorre, comunque, sottolineare che il carattere provvisorio di tale esecuzione rende la sua parificazione al giudizio di ottemperanza solo di carattere procedurale(15) e non sostanziale, non potendosi, pertanto, parlare nel caso di specie di ottemperanza in senso stretto. L’area di efficacia del giudicato è maggiore rispetto a quello della esecutività della decisione non ancora definitiva, in quanto solo il giudicato può condurre all’esercizio di poteri sostitutivi delle attribuzioni istituzionali della p.a., mentre l’esecutività della sentenza spiega i suoi effetti nello spazio temporale intercorrente sino alla pronuncia in appello, pur avendo autorità piena e vincolante per l’Amministrazione soccombente(16).
Ciò premesso tornando al caso di specie, il ricorrente chiede che la sentenza di condanna pronunciata a suo favore dal Tribunale di Bologna venga eseguita a norma dell’art.10 L. n. 205, che secondo quanto dal medesimo prospettato sarebbe suscettibile di applicazione analogica(17).
La soluzione, tuttavia, non è percorribile per le sentenze del giudice ordinario: ha precisato, infatti, la giurisprudenza(18) che anche dopo l'introduzione, ad opera della suddetta disposizione, di un rimedio diretto ad ottenere l'esecuzione delle sentenze non passate in giudicato, purché non sospese dal giudice di appello, è inammissibile il ricorso per l'ottemperanza ad una sentenza del giudice ordinario, qualora la parte ricorrente non abbia dato prova che la decisione di cui chiede l'ottemperanza, ancorché esecutiva, è passata formalmente in giudicato.
L'eseguibilità di sentenze non passate in giudicato è, per espressa di posizione legislativa, limitata alle sole sentenze del giudice amministrativo, anzi, rectius, alle sentenze del T.A.R. “non sospese dal Consiglio di Stato”: trattasi, infatti, di una tassativa previsione di carattere processuale, insuscettibile di estensione analogica(19).
Tra giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato civile e giudizio per l’esecuzione del giudicato amministrativo, a seguito delle modifiche apportate al secondo dalla L. n. 205, si è venuta, dunque, delineando un’asimmetria svantaggiosa per il primo, in quanto per la sua azionabilità continua ad essere presupposto necessario il passaggio in giudicato della sentenza, senza la possibilità di effetti anticipatori in base alla esecutività delle sentenze di primo grado(20).
Alla stregua delle suesposte considerazione il ricorso in esame viene, quindi, dichiarato inammissibile dal giudice amministrativo.

 

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(1) Nello stesso senso questo T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I 25 settembre 2004, n. 3457. Sull’inammissibilità del ricorso ex art.33 L. TAR proposto per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice civile non ancora passata in giudicato, la giurisprudenza amministrativa è unanime: cfr. infra.
(2) Quanto al giudicato ed alla relativa prova, l'art. 91 R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e l'art. 124 disp. att. c.p.c. non fissano un mezzo di prova esclusivo per dimostrare il passaggio in giudicato delle sentenze; pertanto, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per l'esecuzione del giudicato, in mancanza della certificazione del cancelliere circa la mancata proposizione dell’appello nei termini di legge (art.124 disp. att. c.p.c.), la prova del giudicato ben può essere raggiunta con altri mezzi istruttori qualora la resistente Amministrazione non abbia contestato l'esistenza effettiva del giudicato e sia stata, comunque, fornita la prova documentale della rituale e tempestiva notifica della sentenza alla controparte (cfr. Tar Campania Salerno, sez. I 11 giugno 2002 n. 473).
(3) Si afferma in giurisprudenza che il ricorso per ottemperanza presuppone non solo e non tanto l'esistenza di una pronuncia esecutiva, bensì l'esistenza di una decisione passata in cosa giudicata; più nello specifico è passata in giudicato la decisione solo quando essa non è più soggetta ad appello, né a ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (cfr. Ad. Plen. Cons. St., 19 maggio 1997, n 9), né a revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4 e n. 5 c.p.c. (cfr. Cons. St., sez. VI 31 gennaio 2000 n. 487).
(4) La giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza: a) per l'esecuzione del decreto ingiuntivo non opposto, dell'ordinanza di convalida di sfratto, nonché del lodo arbitrale dichiarato esecutivo (cfr. Cons. St., sez. V 2 marzo 2000 n. 1089); b) per l'esecuzione del D.P.R. di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (cfr. Cons. St., sez. IV 15 dicembre 2000 n. 6695).
(5) Cfr. Cons. St., sez. VI 16 aprile 1994 n. 527.
(6) Cfr. Cass., SS.UU. 13 maggio 1994 n. 4661; Cons. St., sez. IV 25 luglio 2000 n. 4125.
(7) Cfr. T.A.R. Campania Salerno, sez. I 11 giugno 2002 n. 462; Cass. Civ., SS.UU. 9 marzo 1981 n. 1299.
(8) Cfr. Leopoldo COEN, Esecuzione e opposizione di terzo nei confronti della sentenza non definitiva del giudice amministrativo, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2002, 3, pag. 953; C. ADAMO, Giudizio di ottemperanza delle sentenze non passate in giudicato, in questa Rivista; Carlo CALMIERI, L’esecuzione delle sentenze di primo grado ex art. 10 L. 205/2000: una estensione del giudizio di ottemperanza o speciale procedimento cautelare in pendenza del ricorso in appello, ivi.
Il ricorrente richiama altresì l’art.3, comma 1, L. n. 205, che ha sostituito l’art.21, comma 7 L. TAR, aggiungendovi altri 7 commi, in tal modo riformando radicalmente il sistema di tutela cautelare previgente; tra le novità introdotte vi è da annoverare, infatti, la possibilità per la parte interessata di richiedere al giudice l’adozione delle opportune disposizioni attuative, in caso di non ottemperanza della p.a alle misure cautelari concesse. Anche l’esecuzione delle decisioni cautelari è strutturalmente simile al giudizio di ottemperanza, pur differenziandosene quanto ai presupposti giuridici richiesti, dal momento che per la sua esperibilità non occorre istaurare un’autonoma fase di giudizio, ma è sufficiente un’istanza motivata al collegio, da notificarsi alla controparte, in cui si chiede al giudice di emettere disposizioni attuative del dispositivo cautelare.
Un’ipotesi specifica di esecuzione è, inoltre, prevista nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento della p.a., di cui all’art.21-bis legge TAR introdotto dall’art.2 L. n. 205, il cui secondo comma prevede che, accolto in tutto o il parte il ricorso di primo grado, il giudice ordina alla p.a. di provvedere entro un temine di norma non superiore a trenta giorni e che, qualora la p.a. persista nell’inerzia oltre detto termine, lo stesso, su richiesta di parte, nomini un commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione.
(9) Cfr. parere Cons. St., 26 novembre 1977, n. 11/77.
(10) Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 28 gennaio 1993, n. 127, in Foro Amm., 1993, pag. 1061.
(11) Sulla necessità della notifica dell’atto di diffida la giurisprudenza è quasi unanime: cfr. T.A.R. Sardegna, Cagliari, 24 marzo 2003, n. 356, secondo cui l’art.10 L. n. 205 cit. ha esteso alle sentenze dei T.A.R. di cui non sia stata sospesa l’esecutività, il rimedio proprio dell’esecuzione della sentenze passate in giudicato, senza derogare alla relativa disciplina; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 14 marzo 2002, n. 1348; TAR Veneto, sez. I 14 febbraio 2002 n. 639 (anche in tale occasione il g.a. ha ribadito la necessità di osservare per il ricorso ex art. 10 L. n. 205 le forme e le procedure previste per il giudizio di ottemperanza); TAR Puglia,Bari sez. II 29 marzo 2001 n. 841.
Contra cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia,Trieste 8 marzo 2002 n. 112, secondo cui il ricorso con cui si chiede l’esecuzione della sentenza a norma dell’art.10 L. n. 205 cit. deve essere proposto non già utilizzando le forme e le procedure previste per il giudizio di ottemperanza, ma quelle per il giudizio ordinario, dato che lo stesso si avvicina di più, per sua natura, a quello per l’esecuzione dell’ordinanza cautelare, che a quello per l’esecuzione del giudicato; ne segue che per la sua proposizione non occorre una preventiva diffida.
La giurisprudenza ha in parte disatteso quanto stabilito dalla dottrina circa il procedimento da seguire per dare esecuzione alla sentenza; in particolare i primi commentatori della novella avevano sostenuto che tale fase esecutiva configurasse non un autonomo e distinto giudizio rispetto a quello di cognizione, ma piuttosto un mero incidente di esecuzione dello stesso; se ne deduceva la non necessità di seguire la procedura prevista per il giudizio di ottemperanza, ma quella più snella dettata per il procedimento cautelare come introdotto dall’art.3 L. n. 205. Non dovevano, pertanto, trovare applicazione né le norme relative alla diffida (cfr. Nazareno SAITTA, Procedimenti monocratici nel processo amministrativo, Milano 2002, pag. 101 ss.), né quelle relative al deposito del ricorso e alla sua comunicazione da parte della segreteria del Tribunale, essendo necessaria, per dare inizio all’esecuzione, una semplice istanza notificata a tutte le parti del giudizio ad opera del ricorrente vittorioso, da inserirsi, poi, nel fascicolo del procedimento di cognizione, ferma restando la necessità della previa notifica della sentenza alla parte soccombente (cfr. Emilia DI PALMA, Sul procedimento di esecuzione delle sentenze del Tar.: permane la necessità della messa in mora, in Foro Amm. T.A.R., 2002, 5, pag. 1699B, nota a T.A.R. Campania, Napoli, sez. III 14 marzo 2002, n. 1348 cit.: l’Autrice, pur non condividendo l’orientamento espresso dal g.a., nella parte in cui configura tale fase esecutiva come un autonomo giudizio di esecuzione distinto rispetto a quello di cognizione, ritiene, però, corretto procedere anche in questa sede alla previa diffida e messa in mora della p.a.).
(12) Cfr. Cons. St., sez. IV, 20 aprile 1999, n. 673, in Cons. Stato, 1999, I, pag. 607.
(13) Cfr. MARCHETTI, L’esecuzione della sentenza amministrativa prima del giudicato, Padova, 2000.
(14) Sulle caute applicazioni concrete della giurisprudenza aventi ad oggetto alcune delle disposizioni più innovative di cui alla L. n. 205 cit., che in parte disattendono la volontà del legislatore di assicurare una maggior assimilazione del processo amministrativo a quello civile, si veda, a titolo di esempio, quanto stabilito, in materia di ricorso giurisdizionale avverso il silenzio dalla p.a. di cui all’ art.21-bis L. TAR, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 9 gennaio 2002, n. 1, secondo cui l’oggetto del sindacato giurisdizionale è limitato all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione, non anche alla fondatezza sostanziale della pretesa vantata dal privato. La tesi restrittiva sposata dalla Plenaria supera quel consolidato orientamento giurisprudenziale (il cui illustre precedente è da rintracciarsi nella sentenza dell’Adunanza Plenaria, 10 marzo 1978, n 10), alla stregua del quale un margine medio di sindacato del g.a. sussiste nell’ipotesi in cui il provvedimento sia espressione di potestà amministrativa priva di contenuto discrezionale o a basso contenuto di discrezionalità; in merito, sia consentito il rinvio a G. GUCCIONE, Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione: breve ricostruzione storica dell’istituto ed applicazioni giurisprudenziali del rito ex art.2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in corso di pubblicazione su Dir. Proc. Amm., n. 4. 2004.
(15) Si vedano, a tal proposito, i diversi esiti giurisprudenziali circa le regole procedimentali a cui l’istituto de quo soggiace, riportati sinteticamente alla nota 11.
(16) Per una ricostruzione del giudizio di ottemperanza cfr. Leonardo FERRARA, Dal giudizio d ottemperanza al processo di esecuzione, Giuffrè, 2003; nella recente manualistica si vedano, tra gli altri, F.G. SCOCA (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, 2003, pag. 457 ss.; M. NIGRO, Giustizia amministrativa, V ed., Bologna, 2002, pag. 311 ss., oltre alla bibliografia ivi citata; in ordine all’inerzia della p.a. rispetto alle sentenze del giudice ordinario nelle controversie di pubblico impiego cfr. Aristide POLICE, Inottemperanza della P.A. ai provvedimenti del giudice ordinario (in materia di pubblico impiego) ed esecuzione in forma specifica, in Dir. Proc. Amm., 2003, 3, pag. 925.
(17) Come già detto, il ricorrente richiama, più precisamente, entrambi gli artt.3 e 10 L. n. 205 cit.
(18) Cfr. T.A.R. Lazio Latina, 6 marzo 2003, n, 239; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I 23 maggio 2003, n. 615; T.A.R. Campania, Napoli sez. V 13 marzo 2002 n. 1322.
(19) T.A.R. Campania, Napoli sez. V 13 marzo 2002 n. 1322 cit.
(20) Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I 25 settembre 2004, n. 3457 cit.

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