| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 1 dicembre
2004 n. 6098
Pres. Nicolosi, est. Leo
ENI S.p.A. (Avv. ti Sica, Siragusa, Ceraolo) c. Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas (Avv. Stato) e nei confronti
di AEM Energia S.p.A., AEM Trading S.r.l., SNAM Rete Gas
S.p.A. (n.c.) |
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1. Energia – Gas naturale – delibera AEEG
– trasporto continuo – interconnessione - conferimento di
capacità – violazione del principio della effettiva partecipazione
dei soggetti interessati – violazione del principio del
contraddittorio e del giusto procedimento – illegittimità
– non sussiste.
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2. Energia – Gas naturale – delibera AEEG
– trasporto continuo – interconnessione - conferimento di
capacità – Decreto Letta - incompetenza dell’AEEG – illegittimità
– non sussiste.
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3. Energia – Gas naturale – delibera AEEG
- trasporto continuo – interconnessione - conferimento di
capacità – Decreto Letta – Trattato CE – mancata valutazione
dell’elemento della flessibilità - irragionevolezza - illegittimità
– sussiste.
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4. Energia – Gas naturale – delibera AEEG
– trasporto continuo – importazione – contratti pluriennali
– Decreto Letta – Legge n. 237/2002 – correlazione tra importazione
e capacità di trasporto autorizzata – mancanza – asserita
illegittimità – non sussiste.
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1. Nell’ambito del procedimento di formazione
delle delibere AEEG, la circostanza che non si sia dato
specifico riscontro nella motivazione ad alcune osservazioni
prospettate da uno dei soggetti interessati non assume giuridica
rilevanza posto che, alla stregua, della normativa sul procedimento
amministrativo non risulta ipotizzabile un tale obbligo
in capo all’AEEG.
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2. Nell’ambito del combinato disposto delle
norme istitutive dell’AEEG e del Decreto Letta, spetta all’AEEG
e soltanto ad essa il potere di definire le condizioni tecnico
economiche di accesso ed interconnessione alle reti e, in
particolare, il potere di regolare l’accesso alle reti di
trasporto mediante la fissazione di criteri atti a garantire
a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni
nonché il potere di definire gli obblighi dei soggetti che
svolgono l’attività di trasporto. Tra detti compiti necessariamente
rientra quello in tema di assegnazione de detta capacità
di trasporto agli operatori interessati che ne facciano
richiesta, giacché il conferimento di siffatta capacità
è, all’evidenza, strumentale al funzionamento ed all’efficienza
del mercato.
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3. Le clausole 9.4. e 9.1 della delibera
n. 137/2002 risultano illegittime in quanto non contengono
alcun riferimento e/o qualsivoglia considerazione in ordine
alla situazione degli importatori di gas dall’estero con
contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del
Decreto Letta e recanti la clausola di flessibilità ivi
prevista (art. 3, comma, D.Lgs. n. 164/2000). Nelle censurate
disposizioni si sarebbe dovuto tenere conto della flessibilità
derivante dai vincoli di incremento della quantità di gas
importato, imposti per il soddisfacimento di prioritarie
esigenze strategiche. Il criterio della flessibilità è appunto
criterio guida per determinare un adeguato punto di equilibrio
tra l’esigenza di garantire la pluralità di accesso alla
rete in nome del principio di concorrenzialità e competitività
del mercato e l’esigenza di garantire ai titolari di contratti
di importazione take or pay un accesso adeguato ai volumi
di gas concordati.
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4. Pur a seguito dell’entrata in vigore dell’art.
27, comma 2, della Legge 12.12.2002, n. 237 non può dirsi
essere sussistente una vera e propria necessità di coincidenza
tra la durata di un preesistente contratto ultraquinquennale
di importazione di gas dall’estero e la durata del conferimento,
a favore del titolare di detto contratto, della capacità
di trasporto di tale prodotto energetico nei punti di entrata
interconnessi con l’estero.
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