| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 7 dicembre 2004
n. 18510
Pres. D’Alessandro, Est. Sabatino
D’Onofrio e altri (Avv. D’Angiolella) contro Comune di Telese
terme (Avv. Lamberti) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità –
Decreto di occupazione temporanea – Per la realizzazione
di una strada pubblica – Nel caso in cui sia intervenuta
la scadenza del vincolo espropriativo relativo all’area
interessata dal procedimento ablatorio – Per il decorso
del termine quinquennale ex art.2 l.n. 1187/1968 – Illegittimità
– Ragioni – Fattispecie.
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2. Espropriazione per pubblica utilità -
Scadenza del vincolo espropriativo relativo all’area interessata
dal procedimento ablatorio per decorso del termine quinquennale
ex art.2 l.n. 1187/1968 – Onere della P.A. di provvedere
alla predisposizione di un nuovo vincolo per fondare il
proprio potere espropriativo.
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1. La decadenza del vincolo preordinato all'espropriazione,
per l’inutile decorso del termine quinquennale previsto
dall’art.2, l. n. 1187/1968, senza che la P.A. abbia effettivamente
realizzato l’opera pubblica correlata a detto vincolo, comporta
il difetto del necessario presupposto della conformità dell'opera
pubblica medesima alle previsioni del piano urbanistico
vigente, di cui all’art. 14 comma 13 della legge 109 del
1994, con la conseguenza che l'approvazione del progetto
dell'opera pubblica risulta priva della necessaria conformità
urbanistica; pertanto, in tal caso, deve considerarsi illegittimo
il decreto di occupazione temporanea e di urgenza emesso
dalla P.A. ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione
dell’opus publicum (nella specie, una strada)
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2. Ha osservato, in particolare, il TAR Campania,
Napoli, che il venir meno del vincolo preordinato all'espropriazione,
per la scadenza del termine quinquennale indicato dall'art.
2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, pone a carico della
pubblica amministrazione operante l’onere di provvedere,
prima di procedere agli atti preordinati alla realizzazione
dell'opera pubblica, alla predisposizione di un nuovo vincolo,
in grado di fondare il proprio potere espropriativo. Tale
vincolo può nuovamente sorgere, in generale, dalla integrazione
del piano regolatore generale, divenuto parzialmente inoperante
(Consiglio Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n. 479), ma può
anche essere conseguenza di altri moduli procedimentali,
eventualmente accelerati. In particolare, anche l'approvazione
del progetto di opera pubblica, assumendo valore di dichiarazione
di pubblica utilità, può dare corso al legittimo ricorso
agli strumenti ablativi, purchè ciò avvenga dopo l'approvazione
regionale della variante urbanistica, secondo le modalità
previste dagli art. 6 e ss. della legge 18 aprile 1962 n.
167 (Consiglio Stato, sez. IV, 13 novembre 1998, n. 1520).
Questo in relazione al fatto che, in virtù dell'art. 1 comma
5 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, per localizzare opere
pubbliche in un'area a vocazione urbanistica diversa da
quella per pubblici servizi o i cui vincoli urbanistici
siano decaduti per inutile decorso del termine di cui all’art.
2 della detta legge del 1968 n. 1187, la deliberazione del
consiglio comunale, di approvazione del relativo progetto,
costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico,
salvi i controlli di cui alla citata legge del 1962 n. 167
(Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1997, n. 846).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
QUINTA SEZIONE DI NAPOLI
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composto dai Signori Magistrati: - Carlo
d’Alessandro Presidente - Ugo De Maio Consigliere - Diego
Sabatino Referendario relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell’udienza pubblica del 15 luglio 2004
sul ricorso 7050/2004 proposto da:
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Alberta Maria D’Onofrio e Giovanni Malgieri,
elettivamente domiciliati in Napoli, viale Gramsci 16, presso
lo studio del procuratore avv. Luigi M. D’Angiolella, che
li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del
ricorso introduttivo
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contro
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Comune di Telese Terme, in persona
del sindaco legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia 55, presso
lo studio del procuratore avv. Claudio Maria Lamberti, che
lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della
comparsa di costituzione e risposta
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per l’annullamento, previa sospensione,
a. del decreto prot. 2968 del 10.03.2004, a firma del responsabile
dell’Ufficio espropri del Comune di Telese Terme, notificato
ai ricorrenti in data 22.03.2004 e con il quale è stata
disposta l’occupazione temporanea e d’urgenza dell’immobile
di loro proprietà, al fine di realizzare nel settore c.d.
“Anterria” una strada di collegamento tra via Frosinone
e via Cassino;
b. dell’avviso, sempre a firma del responsabile dell’Ufficio
espropri del Comune di Telese Terme, con il quale la ricorrente
è stata convocata per il giorno 15.04.2004 alle ore 9,00
per procedere alla immissione in possesso ed alla redazione
dello stato di consistenza degli immobili di proprietà;
c. del piano particellare grafico e descrittivo allegato
al decreto di cui sub a);
d. della delibera di G.C. n. 87 del 28.03.2003 con la quale
il Comune di Telese Terme ha approvato il progetto esecutivo
dei lavori de quo, mai comunicata né notificata alla ricorrente;
e. della delibera di G.C. n. 83 del 27.03.2003, con la quale
è stato approvato il progetto definitivo della suddetta
opera, mai comunicata né notificata;
f. della delibera di G.C. n. 374 del 30.12.2002 con la quale
è stato approvato il progetto preliminare della suddetta
opera;
g. ove e per quanto occorra, della delibera di G.C. n. 284
del 26.09.2002 con la quale il Comune di Telese Terme ha
approvato il programma triennale OO.PP. 2003/2005;
h. del decreto sindacale 12.09.90, con cui è stato approvato
il P.R.G. di Telese Terme;
i. dello stesso P.R.G. di Telese Terme;
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nonché
di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti
di causa;
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego
Sabatino;
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso iscritto al n. 7050/2004, le
parti ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati. A
sostegno delle loro doglianze, premettevano:
- di essere proprietari di aree pertinenziali alle loro
abitazioni, adibite a giardino, e ricadenti, secondo il
P.R.G. di Telese Terme in area destinata a “standards urbanistici”
(servizi pubblici);
- che con delibera n. 374 del 31.12.2002, di contenuto ignoto,
il Comune approvava il progetto preliminare per la realizzazione
della strada interessante i fondi dei ricorrenti;
- che con successive delibere n. 83 e 87, rispettivamente
del 27 e 28 marzo 2003, il Comune di Telese Terme approvava
il progetto definitivo ed il progetto esecutivo per la realizzazione
della strada, senza notificare alcunchè ai diretti interessati.
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione,
in relazione alla scadenza della destinazione di area a
servizi pubblici, instavano quindi per l’annullamento degli
atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva il Comune chiedendo di dichiarare inammissibile
o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 10 giugno 2004, l’istanza cautelare veniva
accolta con ordinanza n. 3394/2004, con contestuale fissazione
dell’udienza di merito, giusta il disposto dell’art. 23
bis della legge T.A.R..
All’udienza del 15 luglio 2004, il ricorso è stato discusso
ed assunto in decisione.
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Considerato in diritto
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1. La vicenda oggetto di scrutinio attiene
all’espropriazione condotta dal Comune di Telese Terme su
aree di proprietà dei ricorrenti per la realizzazione di
un’opera pubblica in zona già indicata dal P.R.G. come vincolata
per la localizzazione di servizi pubblici. Si verte quindi
in una situazione di successione di una pluralità di atti,
conformativi prima ed espropriativi poi, che incidono sul
contenuto dominicale del diritto dei privati.
In tale ottica, di disamina della correttezza dei diversi
interventi della pubblica amministrazione in epoche cronologicamente
diverse, le parti ricorrenti investono tutti gli atti della
procedura con una molteplicità di censure, di diverso stampo
e concretezza. Proprio per l’articolazione delle censure,
il Collegio ritiene di dover ricostruire il senso logico
del ricorso, dando preminenza alle doglianze che attengono
dapprima agli atti a contenuto conformativo per poi riguardare
il concreto svolgimento dell’attività espropriativa.
Tuttavia, in via preliminare, sono le eccezione di carattere
processuale a dover essere risolte, in considerazione che
il Comune resistente ne ha evidenziate tre, tutte di natura
diversa.
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1.1. Con la prima eccezione, di inammissibilità,
la parte pubblica ritiene che, essendo l’opera oggetto di
finanziamento da parte della Regione, quest’ultima dovrebbe
essere considerata soggetto controinteressato. In assenza
quindi di notifica al detto Ente, il ricorso sarebbe inammissibile.
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1.2. La censura è infondata.
Il controinteressato, secondo la pacifica giurisprudenza,
è il soggetto titolare di un interesse alla conservazione
dei provvedimenti stessi, la cui identificazione sia possibile
dalla diretta lettura dell’atto impugnato. Soffermandosi
sul primo profilo, quello di carattere oggettivo, attenersi
alla ipotesi ricostruttiva della difesa pubblica implicherebbe
riconoscere un interesse diretto da parte dell’ente finanziatore
a che l'opera si concluda con le modalità previste. Tuttavia,
non può non evidenziarsi come l’ente finanziatore si ponga
in una prospettiva esterna alla vicenda, limitandosi a fornire
alla amministrazione operante i mezzi per la realizzazione
dell’opera, mezzi che, in caso di mancata esecuzione, ben
possono essere dirottati per altre finalità di pari rango
pubblicistico. Il finanziatore ha quindi un ruolo neutro
nella realizzazione dell’opera, essendo il suo interesse
diretto alla funzionalizzazione pubblica delle risorse,
con tendenziale indifferenza per la realizzazione del progetto
iniziale o di un altro diverso, imputabile ad altri soggetti
(per tali questioni, in relazione ai finanziamenti C.I.P.E.,
vedi Consiglio Stato, sez. IV, 20 febbraio 2002, n. 1003;
id., 21 dicembre 2001, n. 6346; in generale, id., 27 febbraio
1993, n. 214).
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1.3. Con la seconda eccezione, di irricevibilità
per tardività, il Comune afferma che, essendo i ricorrenti
a conoscenza della necessaria occupazione dell’area sin
dal 1991, per mezzo della concessione edilizia loro rilasciata,
tutte le loro censure sarebbero tardive.
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1.4. L’assunto prova troppo e va respinto.
In disparte la considerazione della genericità dell’affermazione,
la quale appare centrata solo in relazione ad alcuni singoli,
come meglio si vedrà in seguito, e solo per ragioni diverse
da quelle eccepite dalla parte pubblica, non può non rilevarsi
come il tema centrale del ricorso, di cui si tratterà subito
dopo, attiene al ritenuto venir meno dei vincoli di P.R.G.,
per decorrenza del termine ultimo quinquennale di vigenza.
Secondo i ricorrenti, è proprio la circostanza del superamento
del limite massimo di validità del vincolo di localizzazione
delle opere che permette loro di censurare, integralmente,
l’operato della pubblica amministrazione.
In relazione a tale profilo, la dedotta irricevibilità non
appare fondata.
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1.5. Con la terza eccezione, di carenza di
interesse, la parte pubblica eccepisce l’intervenuta acquiescenza,
ricavabile dall’aver accettato le clausole contenute nelle
concessioni edilizie rilasciate e che indicavano la presenza
di un vincolo per la realizzazione di opere pubbliche, e
quindi la carenza di interesse da parte dei ricorrenti.
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1.6. Anche questa eccezione si scontra con
la circostanza che i ricorrenti eccepiscono la intervenuta
decadenza dei vincoli di localizzazione delle opere. Pertanto,
quand’anche fosse possibile attribuire un senso di acquiescenza
al comportamento tenuto in relazione del rilascio della
concessione edilizia, tale valore non potrebbe ritenersi
ulteriormente sussistente a seguito del supposto venir meno
del potere espropriativo della pubblica amministrazione,
atteso il mutamento delle situazioni di fatto e di diritto
sottese all’esercizio dell’attività amministrativa. Il rilievo
deve quindi essere respinto.
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2. Venendo alle doglianze proposte dai ricorrenti,
e seguendo l’iter di trattazione sopra indicato, ritiene
il Collegio di valutare prioritariamente il quarto motivo
di ricorso, più volte evocato in precedenza, con il quale
le parti ricorrente si dolgono di violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della legge 1187/1968 nonché dell’art. 14 comma
13 della legge 109/94; violazione del giusto procedimento;
eccesso di potere per presupposti inesistenti e carenza
di istruttoria.
I ricorrenti si lamentano del fatto che la localizzazione
dell’opera pubblica nelle aree di loro proprietà venne disposta
con il P.R.G., approvato con decreto sindacale in data 12
settembre 1990, in relazione alla procedura accelerata per
silenzio, di cui al comma 16 dell’art. 34 del Testo unico
n. 76/90. L’approvazione dell’opera pubblica sarebbe quindi
avvenuta oltre il termine legislativo quinquennale di validità
del vincolo, e quindi al momento in cui tale localizzazione
era venuta meno.
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2.1. La censura è fondata e va accolta.
Seguendo i parametri dello svolgimento dell’attività ablatoria,
non può che ricordarsi come la decadenza del vincolo preordinato
all'espropriazione comporta il difetto del necessario presupposto
della conformità dell'opera pubblica alle previsioni del
piano urbanistico vigente, di cui all’art. 14 comma 13 della
legge 109 del 1994, con la conseguenza che l'approvazione
del progetto dell'opera pubblica risulta priva della necessaria
conformità urbanistica (Consiglio Stato, sez. IV, 8 giugno
2000, n. 3248)
Il venir meno del vincolo preordinato all'espropriazione,
per la scadenza del termine quinquennale indicato dall'art.
2 della legge 19 novembre 1968 n. 1187, pone allora a carico
della pubblica amministrazione operante l’onere di provvedere,
prima di procedere agli atti preordinati alla realizzazione
dell'opera pubblica, alla predisposizione di un nuovo vincolo,
in grado di fondare il proprio potere espropriativo.
Tale vincolo può nuovamente sorgere, in generale, dalla
integrazione del piano regolatore generale, divenuto parzialmente
inoperante (Consiglio Stato, sez. IV, 5 maggio 1997, n.
479), ma può anche essere conseguenza di altri moduli procedimentali,
eventualmente accelerati. In particolare, anche l'approvazione
del progetto di opera pubblica, assumendo valore di dichiarazione
di pubblica utilità, può dare corso al legittimo ricorso
agli strumenti ablativi, purchè ciò avvenga dopo l'approvazione
regionale della variante urbanistica, secondo le modalità
previste dagli art. 6 e ss. della legge 18 aprile 1962 n.
167 (Consiglio Stato, sez. IV, 13 novembre 1998, n. 1520).
Questo in relazione al fatto che, in virtù dell'art. 1 comma
5 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, per localizzare opere
pubbliche in un'area a vocazione urbanistica diversa da
quella per pubblici servizi o i cui vincoli urbanistici
siano decaduti per inutile decorso del termine di cui all’art.
2 della detta legge del 1968 n. 1187, la deliberazione del
consiglio comunale, di approvazione del relativo progetto,
costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico,
salvi i controlli di cui alla citata legge del 1962 n. 167
(Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 1997, n. 846).
Orbene, nel caso in specie, venuto meno per il decorso ultraquinquennale
del termine il vincolo di localizzazione, il Comune di Telese
Terme non ha proceduto ad una nuova rivalutazione della
vicenda, ma ha direttamente proceduto all’approvazione dell’opera
pubblica, approvazione a cui non è seguita la procedura
di cui alla legge 167 del 1962, ossia della procedura dovuta,
giusta quanto sopra osservato.
Dalle dedotte osservazioni, emergono due diverse conseguenze.
Da un lato, consegue che, in assenza della valida vigenza
di un vincolo preordinato all’esproprio, la procedura espropriativa
de qua appare irrimediabilmente e totalmente viziata.
Dall’altro, appare evidente che le censure sulla legittimità
o meno del P.R.G. comunale sono inconferenti in relazione
alle questioni proposte, in quanto la insussistenza del
potere espropriativo, quand’anche esistente ab origine,
è sicuramente venuta meno per il decorso del tempo.
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3. Le sopradette osservazioni portano con
immediatezza all’accoglimento del ricorso. Ritiene tuttavia
il Collegio di dare evidenza ad una ulteriore censura proposta
dai ricorrenti, non solo al fine di fornire il dovuto risalto
al comportamento della pubblica amministrazione, ma anche
per delimitare correttamente l’ambito annullatorio della
sentenza. Si intende qui scrutinare la doglianza di cui
al terzo motivo di ricorso, in relazione alla violazione
e falsa applicazione dell’art. 5 della legge 2359/1865,
dell’art. 10 della legge 865/1971 e degli artt. 7 e sgg
della legge sul procedimento; sviamento di potere; violazione
del giusto procedimento; violazione del principio del contraddittorio;
violazione dell’art. 7 della Costituzione.
La censura proposta dai ricorrenti attiene concretamente
alla mancata comunicazione dell’avvio procedimentale in
relazione all’attività espropriativa condotta nei loro confronti.
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3.1. La censura è fondata e va accolta.
Come si è sopra evidenziato, il venir meno del vincolo preordinato
all’esproprio ha reso lo svolgimento dell’attività ablatoria
della pubblica amministrazione autonomo rispetto alla previsioni
del P.R.G., comportando integralmente l’onere di provvedere
ad un nuovo vincolo, ad una nuova dichiarazione di pubblica
utilità ed ai conseguenti adempimenti.
In tale ottica, assodato che la censura di illegittimità
si appunta sulla mancata attivazione della procedura semplificata
di approvazione della variante determinata dalla realizzazione
dell’opera pubblica, ne deriva che non sono conferenti le
censure portate dai ricorrenti sugli atti preordinati alla
approvazione dell’opera stessa, in particolare le generiche
doglianze sulla approvazione del progetto preliminare e
sulla programmazione triennale dei lavori.
Al contrario, appare rilevante la censura nei confronti
dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera stessa.
Il progetto è infatti, giusta il disposto dell’art. 14 comma
13 della legge 109 del 1994, equivalente a dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori,
ed è quindi immediatamente lesivo degli assetti dominicali
dei ricorrenti.
La giurisprudenza, nota anche al Comune ricorrente, ha espressamente
affermato, nell’ambito della rivalutazione del tema della
partecipazione procedimentale alle attività ablatorie, che
le norme di cui al capo III della legge 7 agosto 1990 n.
241, ossia quelle che impongono di comunicare agli interessati
l'avviso dell'inizio del procedimento amministrativo, si
applicano ai procedimenti espropriativi ed in particolare
a quelli che si concludono con una dichiarazione di pubblica
utilità per implicito (Consiglio Stato a. plen., 15 settembre
1999, n. 14).
È invece del tutto palese che tale onere, maggiormente dovuto
in quanto l’approvazione del progetto valeva anche quale
modifica delle prescrizioni del P.R.G. vigente, è stato
del tutto omesso dall’Amministrazione, con conseguente declaratoria
di illegittimità.
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4. Il ricorso va quindi accolto, assorbiti
gli ulteriori profili di doglianza, e con i limiti sopra
detti. In particolare, l’annullamento consequenziale alla
sentenza non può venire esteso a quegli atti che, appartenenti
alla stessa o a diversa serie procedimentale, non sono risultati
rilevanti nella decisione in questione, ed in dettaglio
agli atti indicati alle lettere f), g), h) ed i) del ricorso
introduttivo.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, quinta sezione di Napoli, definitivamente pronunciando,
disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione
ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 7050/2004 e per l’effetto annulla:
il decreto prot. 2968 del 10.03.2004, a firma del responsabile
dell’Ufficio espropri del Comune di Telese Terme, notificato
ai ricorrenti in data 22.03.2004; l’avviso, sempre a firma
del responsabile dell’Ufficio espropri del Comune di Telese
Terme, di convocazione per il giorno 15.04.2004 alle ore
9,00 per procedere alla immissione in possesso ed alla redazione
dello stato di consistenza degli immobili di proprietà;
il piano particellare grafico e descrittivo allegato al
decreto n. 2968 del 10.03.2004; la delibera di G.C. n. 87
del 28.03.2003 con la quale il Comune di Telese Terme ha
approvato il progetto esecutivo dei lavori de quo; la delibera
di G.C. n. 83 del 27.03.2003, con la quale è stato approvato
il progetto definitivo della suddetta opera;
2. Condanna il Comune di Telese Terme a rifondere a Alberta
Maria D’Onofrio e Giovanni Malgieri le spese del presente
giudizio, che liquida in complessive €. 2.000,00 (euro duemila)
oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
del 15 luglio 2004.
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