| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 9 dicembre 2004 n. 4279
Stefano Baccarini, Presidente - Angelo De Zotti, Relatore
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Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Atti di gara – Acquisizione
nell’ambito della gara – Impossibile utilizzazione di documenti
depositati presso la pubblica amministrazione – Salvo che
il bando preveda diversamente.
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Contratti della pubblica amministrazione
– Bandi ed avvisi di gara – Atti di gara – Manca l’obbligo
per la p.a. di integrare la documentazione di gara utilizzando
documenti da essa posseduti, salva diversa previsione del
bando.
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Nelle gare ad evidenza pubblica, l’amministrazione
non può, per ragioni di rispetto della par condicio, imparzialità
e trasparenza del procedimento, assumere, come atti di gara,
documenti che non siano stati prodotti ed acquisiti nell’ambito
della gara stessa attraverso le garanzie di controllo sulla
loro provenienza, sul loro contenuto e sul momento della
loro produzione in relazione ai tempi previsti dalle regole
di gara. Ne consegue l’impossibilità di utilizzare documenti
depositati presso l’amministrazione, che si ritengano rilevanti
ai fini dell’ammissione dei concorrenti e/o dell’aggiudicazione
della gara, salvo che ciò non sia espressamente previsto
nel bando.
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Se il bando non prevede tale possibilità
nessun concorrente può assumere come regola di gara quella
secondo cui l’amministrazione deve comunque integrare la
documentazione di gara utilizzando i documenti nelle sue
mani, purché idonei a soddisfare ciò che il bando impone
ai concorrenti di comprovare con il deposito di quella stessa
documentazione, nei termini e con le modalità da esso fissati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
- Stefano Baccarini Presidente - Angelo De Zotti Consigliere,
relatore - Rita Depiero Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1111/2004, proposto da
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GIRARDELLO S.p.a., in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avvocati Roberto Miniero e Wanda Falciani, con elezione
di domicilio presso lo studio di quest’ultimo, in Venezia
- San Marco n. 3472;
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contro
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la REGIONE del VENETO, in persona
del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avvocati Romano Morra e Luisa Londei dell’Avvocatura
Regionale, con domicilio eletto presso la sede della Giunta
Regionale, in Venezia – Dorsoduro n. 3901;
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l’UFFICIO REGIONALE del GENIO CIVILE di
ROVIGO, in persona del legale rappresentante pro tempore,
non costituito in giudizio;
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e nei confronti
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della PROFACTA S.p.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, non costituita in
giudizio;
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per l'annullamento
del provvedimento, con il quale alla società controinteressata
sono stati affidati in appalto i lavori di sistemazione
delle arginature del canale di Loreo, a monte del centro
abitato – 1° stralcio; nonché di ogni atto annesso, connesso
o presupposto.
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Visto il ricorso, notificato il 13 aprile
2004 e depositato in Segreteria il 21 aprile 2004, con i
relativi allegati;
visto l’ atto di costituzione in giudizio della Regione
Veneto;
visti gli atti tutti della causa
uditi all’udienza camerale 3 giugno 2004 (relatore il Consigliere
Angelo De Zotti), gli avvocati: Miniero per la parte ricorrente
e Londei per la P.A.;
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considerato
che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e
dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n.
1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza
cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio,
verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti
istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire
il giudizio con sentenza succintamente motivata;
che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio
in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti
come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione
in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi
o riserve;
che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza
nella presente controversia.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
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che il ricorso in esame è diretto all’annullamento
dell’aggiudicazione alla controinteressata Profacta s.p.a.
dell’appalto dei lavori di sistemazione delle arginature
del canale di Loreo, e dei provvedimenti presupposti contenuti
nel verbale di gara del 27.02.2004, consistenti nell’esclusione
dalla gara dell’impresa Pro.Cos.Ma. S.r.l. e dell’Impresa
Costruzioni Pierantoni s.r.l., per avere prodotto la polizza
fidejussoria con importo ridotto del 50% senza allegare
la certificazione del sistema di qualità della serie UNI
EN ISO 9000, come richiesto al punto 2) della lettera di
invito;
che l’interesse della ditta Girardello ad impugnare l’esclusione
dei due predetti concorrenti si dà nel fatto che, ove fosse
accolta la tesi sostenuta nel ricorso e recuperate le offerte
escluse, il ricalcolo della media comporterebbe l’assegnazione
della gara alla stessa Girardello in virtù della dimostrata
presentazione della migliore offerta, assumendo come soglia
di anomalia il ribasso di 15,003 (cfr. doc. n. 6 depositato
l’1 giugno 2004);
che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto
di legittimazione e per carenza di interesse, opposta dall’amministrazione
resistente sul rilievo che “l’esclusione contestata non
la riguarda direttamente” è quindi, per quanto sopra rilevato,
priva di pregio, essendo evidente che l’interesse a ricorrere
sussiste e che la legittimazione del concorrente non vincitore
della gara è in re ipsa (cfr. sul punto anche T.A.R. Piemonte,
sez. II, 9 marzo 2002, n. 591);
che nel merito valgono le seguenti considerazioni:
la lettera d’invito del 6 febbraio 2004, avente anche valore
di bando di gara, prevedeva, come si è detto, espressamente,
che “l’importo della cauzione è ridotto del 50% ed è quindi
pari all’1% dell’importo dei lavori per le imprese in possesso
di certificazione di sistema di qualità della serie UNI
EN ISO 9000; in tali casi le imprese dovranno presentare
copia della certificazione in parola, autenticata con le
modalità previste dagli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000”;
tale prescrizione, chiara ed in equivoca, posta a pena di
esclusione è stata da tutti i concorrenti perfettamente
intesa, salvo i due esclusi, nel senso che per poter ottenere
il beneficio della cauzione ridotta al 50% essi avrebbero
dovuto presentare la certificazione di cui al punto q) dell’art.
2 comma 1^ del D.P.R. 34/2000 riferita al possesso del sistema
di qualità UNI EN ISO 9000;
la ditta ricorrente, che pure ha adempiuto alla suddetta
prescrizione, si duole, avendo un interesse strumentale
al recupero di ambedue le offerte escluse, della violazione,
a danno dei concorrenti Pro.co.sma. e Pierantoni, delle
regole di gara sostenendo che anche costoro, “avendo depositato
presso l’amministrazione appaltante, in copia conforme all’originale
le rispettive attestazioni SOA portanti la dicitura relativa
al possesso della certificazione di qualità” avevano correttamente
adempiuto a quanto il bando prescriveva e non potevano essere
estromessi dalla gara;
che tale censura, prospettata innanzitutto sotto il profilo
dell'errata applicazione della clausola di gara, appare
infondata perché il bando, come si è visto, era chiaro e
imponeva a tutti i concorrenti che avessero inteso beneficiare
della riduzione della cauzione, di produrre il documento
attestante il requisito e che in base alla stessa norma
ne consente l’attribuzione;
che pertanto i concorrenti Pro.co.sma e Pierantoni, alla
stregua di tale norma, andavano esclusi, come puntualmente
avvenuto, in quanto essi, indipendentemente dalla ragione
che li ha indotti a comportarsi diversamente (ragione che
il ricorrente, terzo rispetto ad essi, individua nell’avere
costoro già prodotto il documento SOA contenente la certificazione,
ma che, anche se verosimile non è stata fatta constare dai
concorrenti rimasti acquiescenti all’esclusione) non hanno
depositato il documento richiesto a pena di esclusione;
l’esclusione è quindi diretta conseguenza del principio,
essenziale e imprescindibile nelle procedure ad evidenza
pubblica, per cui le regole di gara poste a pena di esclusione
comportano l’obbligo per l'Amministrazione aggiudicatrice
di applicarle senza alcuna discrezionalità, al fine di assicurare
il rispetto della normativa del bando di gara alla quale
essa si è autovincolata (cfr. in tal senso C.d.S., sez.
V, 12.11.2003 n. 37; id., sez. VI, 01.10.2003, n. 5712;
id., sez. V, 29.09.2003, n. 5509; Tar Lazio, sez. I bis,
04.09.2003, n. 7326; C.d.S., sez. IV, 29.11.2002, n. 6530;
id., sez. V, 21.06.2002, n. 3404) e ciò a prescindere dalla
rilevanza, in concreto, della violazione della regola stessa
sull’andamento della gara (cfr. Tar Veneto, sez. I, 02.11.2002,
n. 711);
che, respinto il motivo basato sulla erronea interpretazione
delle regole di gara, restano in piedi le censure ulteriori,
rivolte anche contro la lettera d’invito, con le quali si
assume che ad essere illegittima è anche la previsione della
lettera d’invito “se questa venga intesa nel senso che per
copia della certificazione in parola si intenda un documento
diverso o non si comprenda anche l’attestazione SOA, già
nelle mani dell’amministrazione, dalla quale risulti il
possesso della certificazione di qualità della serie UNI
EN ISO 9000”: si contesta cioè non la corretta applicazione
della clausola ma la clausola stessa e la sua interpretazione;
anche queste censure sono tuttavia infondate;
tale è in primo luogo l’assunto che l’amministrazione appaltante
fosse obbligata a tener conto della documentazione “depositata
nelle sue mani” dai concorrenti esclusi e attestante il
possesso dei requisiti oggetto di contestazione, anziché
gravarli di oneri ingiustificati ed inutili;
invero, nelle gare ad evidenza pubblica, l’amministrazione
non può, per evidenti ragioni di rispetto della par condicio
e di imparzialità e trasparenza del procedimento, assumere
come atti della gara a tutti gli effetti – perché tale è
il senso della prospettazione - documenti che non sono stati
prodotti ed acquisiti nell’ambito della gara stessa, con
le garanzie di controllo sulla loro provenienza, sul loro
contenuto e sul momento della loro produzione in relazione
ai tempi previsti ed accordati dalle regole di gara;
la possibilità che vengano utilizzati, come pretende la
ricorrente, documenti “depositati presso l’amministrazione”
che si ritengano rilevanti ai fini dell’ammissione dei concorrenti
e/o dell’aggiudicazione della gara, va quindi certamente
esclusa, salvo che non sia espressamente previsto nel bando,
se ed a quali documenti non formati nella gara, ma posseduti
dall’amministrazione appaltante, i concorrenti possano fare
riferimento indicandoli espressamente senza obbligo di produrli;
ne consegue che se il bando non prevede tale possibilità
nessun concorrente può assumere come regola di gara - autoesimendosi
dalla produzione dei documenti richiesti - quella secondo
cui l’amministrazione debba comunque integrare la documentazione
di gara utilizzando i documenti nelle sue mani, (concetto
generico nel quale possono rientrare documenti depositati
in tempi imprecisati e per fini anche diversi da quelli
per i quali la produzione in gara è richiesta), purchè idonei
a soddisfare ciò che il bando impone invece ai concorrenti
di comprovare con il deposito di quella stessa documentazione
agli atti di gara nei termini e con le modalità da esso
fissati;
che ulteriore implicazione di tale principio - la cui giustificazione
è insita nel fatto che nelle gare pubbliche le regole di
acquisizione dei documenti sono poste nell’interesse di
tutti i concorrenti ed in funzione del loro controllo in
sede di svolgimento della gara - è quindi che non solo il
bando non può contenere una regola inespressa che consenta
ciò che la ricorrente ritiene essere doveroso per l’amministrazione,
vale a dire l’utilizzo di documentazione non formata nella
gara, ma neppure è possibile sostenere che se manca tale
regola il bando è illegittimo, giacché il principio (di
valutazione esclusiva dei documenti prodotti nella gara
e non esterni ad essa) rappresenta la regola e non l’eccezione;
che nella specie quindi, così come i concorrenti esclusi
per la mancata produzione del certificato richiesto dal
bando non avrebbero avuto alcuna possibilità di impugnarlo,
a posteriori, per legittimare la loro condotta di gara,
analoga preclusione vale per la ricorrente che pretende
in buona sostanza di introdurre, a gara espletata, regole
diverse per la valutazione dei documenti, modellate sul
suo interesse personale, quale dedotto ex post, e non su
quello affidato, secondo regola, alle regole prefissate
dal bando, sulle quali tutti i concorrenti dovevano fare
legittimo affidamento per regolare la propria condotta;
che l’infondatezza del motivo riferito alla necessità per
l’amministrazione di utilizzare i documenti in suo possesso
rende irrilevante anche la censura che si impernia sulla
ritenuta equiparazione tra l’attestazione SOA, prodotta
dai concorrenti esclusi nella fase di accreditamento alle
procedure semplificate da svolgersi nell’anno 2004 e la
certificazione di qualità richiesta espressamente del bando,
ancorché sia chiaro, come rilevato dall’amministrazione
resistente che una cosa è l’attestazione SOA che contenga
(eventualmente) anche l’attestazione indiretta del possesso
del certificato di qualità ed altra cosa è il certificato
specifico rilasciato dagli organismi a ciò abilitati che
incorpora direttamente nel documento il requisito da comprovare;
che in ogni caso la questione della equivalenza dei due
documenti, al fine di provare un requisito richiesto dal
bando di gara, ha motivo di porsi solo se esiste realmente
l’alternativa, vale a dire se il documento ritenuto probante
è stato depositato in luogo di quello che l’amministrazione
espressamente richiede, laddove nella specie i concorrenti
esclusi non hanno depositato alcun documento, né hanno richiamato
la certificazione in possesso dell’amministrazione e chiesto
di avvalersene, né infine hanno impugnato essi stessi l’esclusione
per tale ragione;
che quindi tale questione, puramente ipotetica, non rileva
anche perché essa presupporrebbe a sua volta che si accertasse,
sempre sul piano astratto, se la documentazione “alternativa”
nelle mani dell’amministrazione fosse essa stessa realmente
idonea a comprovare anche formalmente il requisito richiesto,
posto, per meglio chiarire il concetto, che l’attestazione
SOA della Pierantoni s.r.l. prodotta dalla ricorrente in
giudizio riporta l’attestazione “copia conforme all’originale”,
ancorché senza data di autentica (doc. n. 4 dep. il 21 aprile
2004), mentre quella prodotta dall’amministrazione regionale
(doc. 4 dep. il 3 maggio 2004) è priva di autentica e “smentisce”
ciò che la ricorrente, che è “terzo” e non autore del documento,
assume in ordine alla sua “autenticazione”, che è un requisito
essenziale del documento richiesto dal bando di gara, mentre
quanto alla certificazione Pro.co.sma. è vero che si tratta
di consorzio stabile, come risulta dal certificato SOA,
ma è anche noto che, per quanto concerne l’attestazione
di qualificazione, nei consorzi stabili il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale, se non
posseduta dal consorzio, deve esserlo da almeno una delle
imprese consorziate e da questa comprovato, mentre nulla
è specificato nel certificato SOA quanto all’impresa che
nell’ambito del consorzio possiede il suddetto requisito
e la stessa dichiarazione sostitutiva del rappresentante
legale (doc. 3, depositato il 3 maggio 2004) indirettamente
ne conferma i limiti dichiarando genericamente sussistente
la certificazione UNI EN ISO “avendola acquisita” senza
altro specificare “dalle imprese aderenti al Consorzio”;
il ricorso, conclusivamente, è infondato in tutti i suoi
motivi e va respinto;
le spese e le competenze di causa possono essere nondimeno
compensate tra le parti per ragioni di equità.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
addì 3 giugno 2004.
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