| T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE I - Sentenza 7 dicembre 2004
n. 1600
Pres. Vivenzio, Est. Ponte
Panariello ed altri contro Provincia di Genova |
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Provincia - Revoca dalla carica di assessore
ad opera del Presidente - Natura politica - Insindacabilità
giurisdizionale
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Stante il rapporto tra Presidente della Provincia
e membri della Giunta scaturente dalla legge n.81 del 1993
(poi confluito nel Testo Unico sugli Enti Locali) - anche
operandone una lettura coerente con il nuovo Titolo V della
Costituzione - il decreto del Presidente della Provincia
avente ad oggetto la revoca dell’assessore provinciale è
insindacabile in sede giurisdizionale, ai sensi dell'art.
31 r.d. 1054 del 1924, avendo caratteri e finalità di preminente
natura politica.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria
sezione prima
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composto dai Magistrati: - Renato Vivenzio
- Presidente - Antonio Bianchi - Consigliere - Davide Ponte
– I° Referendario - rel. est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1361\2004 R.G. proposto da
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Panariello Anna Maria e Sannazzari Elisabetta,
rappresentate e difese dagli Avv.ti L. Cocchi e D. Granara,
presso lo studio del quale sono elettivamente domiciliate
in Genova, via alla porta degli archi n. 10;
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contro
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la Provincia di Genova, in persona
del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, rappresentato
e difeso dagli Avv.ti P. Alberti e R. Giovanetti, elettivamente
domiciliata in Genova presso lo studio del primo, via Corsica
n. 2;
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e nei confronti di
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Torti Angelo Giulio, rappresentato
e difeso dall’Avv. C. Mauceri, presso lo studio del quale
è selettivamente domiciliato in Genova, via Palestro n.
2; Castellani Maria Cristina, non costituitasi in giudizio;
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per l'annullamento
del decreto del Presidente della Provincia prot. 100970
datato 9\9\2004, avente ad oggetto revoca dell’incarico
di assessore provinciale in capo alle due ricorrenti, e
di ogni atto connesso ed in particolare dei decreti di nomina
degli odierni controinteressati quali assessori provinciali
rispettivamente alle politiche culturali, beni culturali
e iniziative editoriali, ovvero alle politiche per la solidarietà,
immigrazione, servizi sociali, politiche familiari, volontariato,
associazioni, politiche giovanili, pari opportunità, sport
e tempo libero;
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visto il ricorso con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia
intimata e del controinteressato Torti;
viste le memorie difensive;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore per la pubblica udienza del 11 novembre
2004 il giudice Dr. Davide Ponte;
uditi altresì per i ricorrenti gli Avv.ti Cocchi e Granara,
per la Provincia resistente gli Avv.ti Alberti e Giovanetti,
per il controinteressato Torti l’Avv. Mauceri;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con il gravame introduttivo del giudizio
le odierne ricorrenti esponevano di essere state nominate
in data 11\6\2002 dal Presidente della Provincia intimata
assessori rispettivamente: alle politiche culturali, beni
culturali e iniziative editoriali; alle politiche per la
solidarietà, immigrazione, servizi sociali, politiche familiari,
volontariato, associazioni, politiche giovanili, pari opportunità,
sport e tempo libero.
Peraltro, in data 9\9\2004 veniva adottato l’atto di revoca
di cui in epigrafe e, successivamente, venivano nominati
i nuovi assessori odierni controinteressati.
Agli atti impugnati si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione degli artt. 46 comma 4 d.lgs. 267\2000 e 3
l. 241\1990, eccesso di potere per difetto di motivazione,
contraddittorietà ed illogicità manifeste, sviamento di
potere, stante la inadeguatezza ed incongruità dei motivi
esposti nell’atto;
- violazione dell’art. 46 comma 4 cit., eccesso di potere
sotto i profili del difetto di presupposto, ingiustizia
grave e manifesta, contraddittorietà e illogicità, sviamento
di potere, in specie per il difetto di motivazione in merito
al venir meno del rapporto fiduciario tra il Presidente
e gli Assessori revocati;
- violazione degli artt. 46 comma 4 d.lgs. 267\2000, 7 s.
l. 241\1990, violazione dei principi del giusto procedimento,
eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione,
illogicità manifesta, in assenza della comunicazione di
avvio del procedimento alle destinatarie dell’atto le quali
non state messe in grado di partecipare ed interloquire.
La Provincia di Genova ed il controinteressato Torti, costituitisi
in giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità
ed il rigetto del gravame.
Con ordinanza cautelare n. 752\2004 questo Tribunale amministrativo
regionale respingeva la domanda di sospensione dell’efficacia
dell’atto impugnato per assenza del prescritto periculum
in mora.
Alla pubblica udienza del 11\11\2004 la causa passava in
decisione.
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DIRITTO
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1. La presente controversia ha ad oggetto
principale il provvedimento con cui il Presidente della
Provincia di Genova ha disposto la revoca dell’incarico
di assessore provinciale delle odierne ricorrenti ai sensi
dell’art. 46 comma 4 d.lgs. 267 del 2000.
Tale ultima disposizione, nel prevedere che “il sindaco
e il presidente della provincia possono revocare uno o più
assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio”,
viene ad integrare in termini di consequenzialità e di contrarius
actus il disposto di cui al precedente comma 2 del medesimo
art. 46, a tenore del quale “il sindaco e il presidente
della provincia nominano i componenti della giunta, tra
cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione
al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione”.
Nel caso de quo, alla luce della motivazione espressa nell’atto,
il provvedimento risulta adottato per dar corso ad alcuni
mutamenti nella composizione della Giunta, in specie sulla
base del mutato contesto ambientale e politico entro il
quale si esplicita l’azione della Giunta provinciale, ed
al fine di pervenire ad azioni più aderenti alle nuove esigenze
e ad attuare ulteriori affinamenti delle politiche gestionali.
I motivi di gravame, attenendo sostanzialmente al difetto
di adeguata motivazione posta a fondamento della contestata
revoca, in specie in ordine al venir meno del rapporto fiduciario,
ed alla violazione dei principi in tema di partecipazione
al procedimento dei diretti destinatari del provvedimento
stesso, presuppongono la natura di provvedimento amministrativo
in senso formale e sostanziale della revoca stessa, conseguentemente
sindacabile nella presente sede giurisdizionale nei termini
dedotti.
La difesa delle parti resistenti costituite, ed in specie
quella della Provincia, ha eccepito l’inammissibilità del
gravame trattandosi dell’impugnazione di un atto avente
natura sostanzialmente politica; in termini analoghi seppur
formalmente non coincidenti, la difesa della parte controinteressata,
nell’evidenziare come la motivazione sia richiesta dalla
norma invocata unicamente in ordine alla comunicazione al
Consiglio comunale, ha sostenuto la natura del distinto
e contestuale atto di revoca in termini di atto puro.
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2. L’esame della controversia richiede il
preliminare inquadramento della norma e dei relativi poteri
dalla stessa attribuiti, in specie attraverso un rapido
excursus storico dell’evoluzione (ancora in corso, come
evidenziato dal dibattito relativo ai progetti di riforma
costituzionale all’esame del Parlamento) che ha caratterizzato
la materia in esame.
Infatti, l’art. 46 in esame, nel riprodurre in sede di testo
unico dell’ordinamento degli enti locali l'art. 16 della
legge n. 81/1993, rappresenta il punto d'arrivo di una complessa
evoluzione normativa.
Il testo unico approvato con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148,
rimasto in parte qua in vigore sino al 1990, prevedeva che
ciascun componente della giunta (sindaco, presidente e assessori)
fosse individualmente eletto dal consiglio, non necessariamente
con riferimento ad un programma politico condiviso.
Non era quindi normativamente prevista la possibilità che
il Sindaco ed il Presidente della Provincia potessero nominare
e tantomeno revocare o sfiduciare i restanti componenti
della Giunta; rientrava nella disponibilità del sindaco
e del presidente solo conferire deleghe agli assessori e
revocarle, fermo restando che anche un assessore senza deleghe
faceva parte a pieno titolo della giunta quale organo collegiale
deliberante. E poiché ciascuno dei componenti della giunta
era eletto dal consiglio a titolo individuale, le eventuali
dimissioni del sindaco, del presidente o della maggioranza
degli assessori comportavano solo la necessità di sostituire
i dimissionari, ma coloro che non avevano presentato le
dimissioni rimanevano comunque in carica, anche se, di fatto,
si trovavano ormai a far parte della minoranza consiliare.
Non era dunque estranea a questo sistema l'eventualità che
in una giunta sedessero assessori in contrasto politico
o personale col sindaco o con il Presidente o con altri
assessori, anche se di fatto si verificava solo in casi
eccezionali. Era invece molto frequente, e costituiva il
maggior inconveniente del sistema, che la continua necessità
di mediazioni paralizzasse l'attività della giunta per lunghi
periodi.
Tal ordine di rapporti, del resto, trovava fondamento nel
sistema elettorale in allora vigente, in base al quale i
cittadini erano chiamati ad eleggere in via diretta unicamente
il Consiglio, comunale e provinciale il quale, a sua volta,
era come detto l’unico organo titolare del potere di nomina
del Sindaco e del Presidente nonché degli assessori. Corollario
di detto sistema, giova evidenziarlo, era il potere attribuito
dall’ordinamento al Consiglio di deliberare in via generale
su tutte le materie che non fossero espressamente e normativamente
attribuite al Sindaco\Presidente od alla Giunta, proprio
in ragione della già evidenziata rappresentatività del Consiglio
medesimo.
Anche la legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo originario
prima della riforma di cui alla legge n. 81 del 1993, manteneva
in capo al consiglio il potere di eleggere il sindaco, il
presidente della provincia e gli assessori (art. 34), peraltro
approvando "in blocco" la lista dei futuri componenti della
giunta allegata ad un apposito documento programmatico.
Veniva così introdotto uno strumento giuridico rivolto a
garantire omogeneità politica e coesione alla giunta. Ed
in questo senso, il sindaco poteva proporre al consiglio
di revocare l'incarico a singoli assessori (art. 37, comma
6).
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3.1 La disciplina vigente, sostanzialmente
già introdotta nel 1993, affida invece esclusivamente al
sindaco - non più eletto dal consiglio, ma investito direttamente
dall'elezione popolare - la potestà di nominare e revocare
gli assessori, imponendogli solo di "comunicare" tali atti
al consiglio.
Nella stessa ottica di cui sopra il diverso ordine di rapporti
viene a trovare il proprio fondamento anche nel nuovo sistema
elettorale, in cui il sindaco e il Presidente della Provincia
sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio provinciale (cfr. artt. 46 comma
1, 71 ss. d.lgs. 267 del 2000). Corollari di detto sistema
appaiono sia il riparto di competenza che individua le specifiche
attribuzioni dell’organo consiliare e attribuisce la competenza
residuale in capo alla Giunta, sia la possibile nomina di
assessori fra soggetti non appartenenti al Consiglio comunale
o provinciale. A quest’ultimo riguardo, vanno inquadrate
le disposizioni di cui all’invocato art. 46, a partire dal
comma 2 il quale prevede appunto il sindaco e il presidente
della provincia nominano i componenti della giunta, e ne
danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva
alla elezione.
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3.2 Per ciò che concerne l’esercizio del
successivo eventuale potere di revoca, è stato correttamente
ipotizzato (cfr. ad es. TAR Umbria n. 820 del 2003) che
la comunicazione al consiglio sia necessaria per il perfezionamento
dell'atto o quanto meno per la sua efficacia. In ogni caso,
tuttavia, è certo che la legge non prevede un voto di ratifica,
e ciò comprova che il conferimento e la revoca dell'incarico
di assessore sono nella esclusiva disponibilità del sindaco
o del presidente e che il consiglio non può opporsi, salvo
solo l'estremo rimedio del voto di sfiducia che però travolge
insieme il sindaco, la giunta e lo stesso consiglio.
L'evoluzione della normativa dimostra che il legislatore,
in specie con la riforma del 1993 ed in diretta connessione
con il nuovo sistema elettorale, ha perseguito due obiettivi
fra loro collegati: in primo luogo, assicurare la coesione
e l'unità d'indirizzo della giunta; in secondo luogo, garantire
al sindaco la possibilità di perseguire con piena efficienza
ed operatività il programma politico sulla base del quale
ha ottenuto l'investitura popolare.
Questi due obiettivi congiunti rappresentano la funzione
tipica del potere di nominare e revocare gli assessori.
Al riguardo, va osservato che la necessità che i componenti
della giunta perseguano collegialmente gli obiettivi del
governo locale, dei quali è responsabile il capo dell’amministrazione,
impone che gli assessori debbano continuare a godere la
piena fiducia dell’organo responsabile dell’amministrazione,
per tutta la durata del mandato.
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4.1 Peraltro, l’esegesi e l’inquadramento
della norma in esame devono essere poste anche a confronto
con l’ulteriore evoluzione conosciuta dall’ordinamento,
in specie ad un livello gerarchicamente superiore quale
quello di ordine costituzionale, anche al fine di verificare
la correttezza dell’opzione ermeneutica prevalente in termini
di ampiezza del sindacato giurisdizionale.
Infatti, l’art. 114 della Costituzione, nella riformulazione
di cui all’art. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, prevede
attualmente che “la Repubblica è costituita dai Comuni,
dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni
e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane
e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri
e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”.
Diversamente, nell’ordinamento anteriore la stessa disposizione
statuiva genericamente che “la Repubblica si riparte in
Regioni, Provincie e Comuni”, precisando poi la Costituzione
nelle norme successive, del pari riformate nel 2001, che,
mentre “le Regioni sono costituite in enti autonomi con
propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella
Costituzione” (art. 115 previgente), “le Provincie e i Comuni
sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi
generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni”
(art. 128 previgente).
Evidenti ricadute (pur dinanzi ai dubbi derivanti a livello
costituzionale in ordine all’attuale rapporto fra le norme
di cui al nuovo titolo V ed il disposto dell’art. 5 Cost.)
devono essere tratte dalla diversa formulazione suddetta,
con particolare riferimento alla equiparazione fra i diversi
livelli di governo. La rilevanza ed il rafforzamento degli
enti territoriali quali livelli autonomi di governo è confermata
dall’espressa attribuzione agli stessi di rilevante potestà
regolamentare (art. 117 comma 6 Cost., in specie in ordine
alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite), e quindi normativa, e dalla
generale attribuzione delle funzioni amministrative ai livelli
di governo territoriali più vicini ai cittadini, rappresentati
appunto dagli enti locali, in base al principio di sussidiarietà
(art. 118 Cost. commi 1 e 2: “Le funzioni amministrative
sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e
le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale,
secondo le rispettive competenze”).
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4.2 Pertanto, attraverso la lente della riforma
del Titolo V della parte II della Costituzione l’evoluzione
della normativa in tema di individuazione e composizione
degli organi di governo dell’ente locale assume un ulteriore
spiccato rilievo in ordine alla natura prevalentemente politica,
anche degli atti di nomina e dei connessi provvedimenti
di revoca dei componenti della Giunta; questi ultimi infatti
si trovano ad operare, nell’ambito del rapporto fiduciario
con il Sindaco e Presidente della Provincia, quali componenti
dell’organo che deve individuare ed attuare gli obiettivi
politici sulla scorta di un rapporto avente i caratteri
sopra evidenziati. Invero, nel contesto dell’equiparazione
dei livelli di governo di cui all’art. 114 Cost. cit., va
incidentalmente evidenziato come non siano mai stati sollevati
dubbi di sorta in ordine alla natura degli atti di nomina
e di sostituzione di un Ministro.
Quindi anche l’atto di revoca ai sensi dell’art. 46 comma
4 d.lgs. 267 cit. appare ormai emesso nell’esercizio di
funzioni di indirizzo politico. Nell’ottica gianniniana
tale potestà verrebbe ad assumere i connotati di ulteriore
peculiare caratteristica dell’autonomia politica del comune
e della provincia.
Al riguardo, se in via di definizione filosofica il termine
politica viene comunemente impiegato per indicare l’attività
o l’insieme di attività che hanno in qualche modo come termine
di riferimento la polis, cioè lo Stato, in sede di approfondimento
giuridico la più autorevole opinione dottrinale ha avuto
modo di evidenziare l’astrattezza di un approccio teso a
limitare l’attività politica all’ideazione ed adozione di
leggi ed altri atti normativi, e che quindi finisce con
il lasciare fuori tutta quella attività di governo che non
fosse diretta ideazione ed esecuzione di leggi e che invece
è di rilievo fondamentale nella vita di ogni Stato.
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5. Pur dinanzi alle difficoltà attuali di
ricostruzione unitaria ed ispirata ad un criterio di ragionevolezza
del sistema, anche a livello costituzionale, ulteriori elementi
nell’ottica suddetta emergono dalle contestuali riforme
che hanno perfezionato, a partire dal d.lgs. 29 del 1993,
il processo della c.d. separazione fra politica e amministrazione.
Infatti, l’attribuzione diretta ai dirigenti della gestione
amministrativa e della conseguente responsabilità, pur criticata
sotto diversi profili sia giuridici (cfr. ord.za n. 985
del 1997 TAR Lazio) che di opportunità (in specie relativamente
ai rischi di contrapposizione fra i due livelli, ai vantaggi
dell’opposta integrazione ed alle ricadute in termini eventuale
di irresponsabilità generale del livello politico), rende
sempre più evidente la natura latu sensu politica anche
della funzione svolta dai membri della giunta ed il rapporto
di carattere prettamente fiduciario che caratterizza il
legame con il Sindaco o il Presidente della Provincia.
La gestione amministrativa e l’adozione dei relativi provvedimenti
esula ormai dai compiti degli organi di governo, ai quali
spetta l’indicazione degli atti di indirizzo nell’ambito
ed in conformità al programma ed agli obiettivi sulla base
dei quali è garantita la coesione della Giunta. Al riguardo,
appare significativo il disposto normativo di cui all’art.
3 d.lgs. 29 cit., confluito ora nell’art. 4 d.lgs. 165 del
2001, in tema di individuazione dell’attività costituente
prerogativa degli organi politici.
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6. Sulla base del suddetto inquadramento
e, quindi, della posizione rivestita nell’attuale ordinamento
dalla Provincia nonché della funzione svolta dagli organi
di livello politico all’interno degli stessi enti pubblici
territoriali, dotati di funzioni di governo, occorre tornare
ad esaminare il testo della disposizione invocata dagli
odierni ricorrenti.
Invero, come correttamente sottolineato dalla difesa di
parte controinteressata, l’analisi della norma, confermata
nel caso di specie dalla struttura del provvedimento impugnato,
evidenzia un duplice livello dispositivo: da un lato l’atto
di revoca vero e proprio, dall’altro lato l’atto di comunicazione
al Consiglio. Orbene, non può che assumere evidente significato
in merito alla effettiva ratio legis, da individuare in
via ermeneutica anche alla luce del vigente e sopravvenuto
quadro costituzionale, la previsione espressa della necessità
di motivazione in ordine al solo atto di comunicazione al
consiglio comunale, il quale comunque non può che avere
finalità esclusivamente politica, come già sopra evidenziato
anche in merito all’eventuale successivo esercizio del distinto
potere di sfiducia da parte dell’organo consiliare.
In tale ottica assume un evidente significato anche la diversa
disciplina della comunicazione fra nomina e revoca: nel
primo caso la nomina consegue ad un presumibile programma
elettorale comune, di cui gli atti successivi costituiscono
in termini politici la conseguenza operativa; nel secondo
caso, l’atto di revoca costituisce una novità rispetto a
tale programma, cosicché appare applicazione del principio
di ragionevolezza prevedere l’onere di una motivazione,
di natura e carattere strettamente politico, al fine di
mettere in condizione al Consiglio di effettuare le relative
valutazioni, anche eventualmente opposte fino all’estremo
rimedio del voto di sfiducia.
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7. Altro elemento rilevante al fine di escludere
la sindacabilità dell’atto di revoca, quantomeno negli ampi
termini dedotti da parte ricorrente, è il legame sussistente
fra la stessa revoca ed il precedente atto di nomina, trattandosi
della individuazione di organi politici, fra i quali come
detto vanno appunto inquadrati anche gli assessori provinciali.
A tale proposito, se la nomina di organi politici non può
che assumere natura politica, e ciò appare incontestato
anche fra le odierne parti, sia che si tratti di nomina
in via diretta (in sede elettorale), sia che avvenga in
via indiretta (atto di composizione organo), analoga natura
difficilmente può essere negata al contrarius actus della
revoca, anche in considerazione del legame consequenziale
con l’ulteriore e necessario atto di nomina dei nuovi assessori.
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8. La peculiarità dei caratteri del potere
di revoca in questione va quindi ulteriormente ribadita
alla luce della competenza sindacale; infatti, tale revoca
si distingue dalla rimozione dei componenti delle giunte,
rimozione da disporsi - quando siano stati compiuti atti
contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazione
di legge o per gravi motivi di ordine pubblico - con d.P.R.
su proposta del Ministro dell'Interno (art. 40, l. n. 142
del 1990) ed ora ex art. 142, d.lg. n. 267 del 2000 direttamente
con decreto del Ministro dell'Interno. La revoca nel contesto
del peculiare peso politico assegnato al sindaco o al presidente
della provincia in funzione della elezione diretta, si ricollega
come atto simmetricamente negativo, alla nomina e riposa
su presupposti connessi a valutazioni di opportunità politico
-amministrativa rimessa in via esclusiva al sindaco.
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9. Per ciò che concerne l’emergere di eventuali
dubbi di conformità al parametro costituzionale di cui all’art.
24 Cost., in specie relativamente alla parte dispositiva
della revoca nei confronti della persona dell’assessore,
gli stessi appaiono infondati alla luce della natura della
carica, trattandosi di organo politico in rapporto fiduciario
diretto con il Sindaco o Presidente della Provincia, nonché
delle funzioni svolte e dei relativi interessi.
L’eventuale residuale sindacato invocato in merito ad un
interesse personale del singolo finirebbe pur sempre con
l’impattare sugli ambiti riservati ai rapporti di natura
politica e fiduciaria (possibile rielezione o rinomina).
Peraltro, anche aderendo all’opinione favorevole ad un limitatissimo
sindacato, quantomeno in ordine al rispetto dell’iter procedimentale
dettato dalla norma ed allo sviamento, nel caso de quo la
revoca, adottata e contestualmente comunicata al consiglio
comunale, viene ad essere fondata non tanto o non solo sul
venir meno del rapporto fiduciario, né tantomeno sull’attività
svolta dagli assessori revocati, quanto piuttosto sul mutamento
del quadro politico, nei confronti del quale appare evidente,
sulla base delle considerazioni sin qui svolte, l’impossibilità
di estendere il sindacato giurisdizionale.
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10. Alla luce delle considerazioni che precedono
il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile,
avendo ad oggetto la deduzione di motivi di gravame nei
confronti di un atto nella parte in cui lo stesso assume
finalità e caratteri di preminente natura politica, insindacabili
nella presente sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 31
r.d. 1054 del 1924.
Sussistono giusti motivi, in specie alla luce della natura
della materia controversa e della sussistenza di diversi
orientamenti giurisprudenziali, per compensare interamente
tra le parti spese ed onorari del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria, sez. int. I, definitivamente pronunciando, dichiara
inammissibile il ricorso di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio
del 11 novembre 2004.
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