| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 dicembre 2004
n. 6431
G. Vacirca Pres. Est.
L. Gherardi (Avv. R. Perriello) contro il Ministero dell’Interno
(Avvocatura dello Stato), la Questura di Pisa (Avvocatura
dello Stato) e la Prefettura di Pisa (non costituita) |
|
Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni
di polizia – Rinnovo licenza di porto di fucile – Diniego
motivato esclusivamente con riferimento ad un decreto penale
di condanna - Non ha efficacia di giudicato nel processo
amministrativo - Non contiene accertamenti utilizzabili
da parte dell'Amministrazione senza autonoma valutazione
delle prove - Illegittimità
|
|
Il decreto penale di condanna, anche se esecutivo,
non ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo
(art. 460, c. 5, c.p.p.) e, non essendo pronunciato in contraddittorio,
non contiene accertamenti utilizzabili da parte dell'Amministrazione
senza autonoma valutazione delle prove. Ne consegue l’illegittimità
del silenzio-rigetto serbato sul ricorso gerarchico proposto
avverso un diniego di rinnovo della licenza di porto di
fucile motivato esclusivamente con riferimento a un decreto
penale di condanna alla multa di Lire 100.000 per minaccia
aggravata (art. 612, c. 2, c.p.)
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 679/04 proposto da
|
| |
|
GHERARDI LUCA, rappresentato e difeso
dall’avv. Rita Perriello ed elettivamente domiciliato presso
lo studio dell’avv. Flavio Russo in Firenze, via Masaccio,
219;
|
| |
|
contro
|
| |
|
- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona
del Ministro in carica e - la QUESTURA DI PISA, in persona
del Questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze,
via degli Arazzieri, 4;
|
| |
|
- la PREFETTURA DI PISA, in persona
del Prefetto in carica, non costituitas;
|
| |
|
per l’annullamento
del provvedimento di rigetto determinato dal silenzio ex
art.6 L.1199/1971 formatosi sul ricorso inoltrato al Prefetto
di Pisa avverso il provvedimento Div. P.A.S. Cat.&f/03
de Questore di Pisa del 30.10.2003 con cui è stata respinta
l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza per
porto di fucile da caccia .
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1° dicembre
2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. R.Perriello e l’avv.dello
Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
Con atto notificato 31 marzo 2004 il ricorrente
ha impugnato il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
proposto il 4 dicembre 2003 avverso il diniego di rinnovo
della licenza di porto di fucile, motivato con riferimento
a un decreto penale di condanna alla multa di Lire 100.000
per minaccia aggravata (art. 612, c. 2, c.p.).
Dopo la notifica del ricorso giurisdizionale è stata notificata
al ricorrente la decisione gerarchica di rigetto, emessa
il 16 marzo 2004, che ha natura di mera conferma (Cons.
Stato, sez. VI, 19-07-1999, n. 971) e non comporta, quindi,
l'onere di proporre ulteriore impugnazione o motivi aggiunti.
Il primo motivo, con cui si deduce l'insussistenza di una
condanna ostativa ai sensi del 1° comma dell'art. 43 t.u.
n. 773 del 1931, è infondato. Vero è che tale norma vieta
la concessione della licenza "a chi ha riportato condanna
alla reclusione per delitti non colposi contro le persone
commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione,
sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"
e che nel caso in esame vi è stata condanna a pena pecuniaria.
Ma il provvedimento del Questore, confermato con più chiara
motivazione dal Prefetto, è in realtà motivato con riferimento
al secondo comma dell'art. 43 cit., che così dispone: "La
licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso
da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua
buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle
armi."
Col secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di autonoma
istruttoria in ordine ai fatti e contesta la versione esposta
dal querelante sig. Garulli Paolo, versione che già in sede
di procedimento per la sospensione del porto di fucile (procedimento
che non ebbe seguito) aveva chiesto di smentire indicando
un testimone (sig. Ferti Enrico, res. in Chianni, via di
Monte 93). La doglianza è fondata. Il decreto penale, anche
se esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel processo
amministrativo (art. 460, c. 5, c.p.p.) e, non essendo pronunciato
in contraddittorio, non contiene accertamenti utilizzabili
da parte dell'Amministrazione senza autonoma valutazione
delle prove. Nel caso in esame risulta dagli atti (v. proposta
di diniego del Commissariato di Pontedera in data 5 agosto
2003) che l'unica fonte di prova disponibile è la denuncia-querela
del sig. Garulli, che, in quanto atto di parte, avrebbe
dovuto essere valutata dall'Amministrazione anche alla luce
di altri elementi.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le
spese del giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti
impugnati, salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze il 1° dicembre 2004
dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez.
I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
|
| |
|
Vacirca Giovanni - Presidente est.
Di Nunzio Giuseppe - Consigliere
Massari Bernardo - Primo referendario
|
|