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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 dicembre 2004 n. 6431
G. Vacirca Pres. Est.
L. Gherardi (Avv. R. Perriello) contro il Ministero dell’Interno (Avvocatura dello Stato), la Questura di Pisa (Avvocatura dello Stato) e la Prefettura di Pisa (non costituita)


Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni di polizia – Rinnovo licenza di porto di fucile – Diniego motivato esclusivamente con riferimento ad un decreto penale di condanna - Non ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo - Non contiene accertamenti utilizzabili da parte dell'Amministrazione senza autonoma valutazione delle prove - Illegittimità

Il decreto penale di condanna, anche se esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo (art. 460, c. 5, c.p.p.) e, non essendo pronunciato in contraddittorio, non contiene accertamenti utilizzabili da parte dell'Amministrazione senza autonoma valutazione delle prove. Ne consegue l’illegittimità del silenzio-rigetto serbato sul ricorso gerarchico proposto avverso un diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile motivato esclusivamente con riferimento a un decreto penale di condanna alla multa di Lire 100.000 per minaccia aggravata (art. 612, c. 2, c.p.)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZIONE

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 679/04 proposto da

 

GHERARDI LUCA, rappresentato e difeso dall’avv. Rita Perriello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Flavio Russo in Firenze, via Masaccio, 219;

 

contro

 

- il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica e - la QUESTURA DI PISA, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

 

- la PREFETTURA DI PISA, in persona del Prefetto in carica, non costituitas;

 

per l’annullamento
del provvedimento di rigetto determinato dal silenzio ex art.6 L.1199/1971 formatosi sul ricorso inoltrato al Prefetto di Pisa avverso il provvedimento Div. P.A.S. Cat.&f/03 de Questore di Pisa del 30.10.2003 con cui è stata respinta l’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza per porto di fucile da caccia .

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2004, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. R.Perriello e l’avv.dello Stato M.V.Lumetti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

Con atto notificato 31 marzo 2004 il ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico proposto il 4 dicembre 2003 avverso il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile, motivato con riferimento a un decreto penale di condanna alla multa di Lire 100.000 per minaccia aggravata (art. 612, c. 2, c.p.).
Dopo la notifica del ricorso giurisdizionale è stata notificata al ricorrente la decisione gerarchica di rigetto, emessa il 16 marzo 2004, che ha natura di mera conferma (Cons. Stato, sez. VI, 19-07-1999, n. 971) e non comporta, quindi, l'onere di proporre ulteriore impugnazione o motivi aggiunti.
Il primo motivo, con cui si deduce l'insussistenza di una condanna ostativa ai sensi del 1° comma dell'art. 43 t.u. n. 773 del 1931, è infondato. Vero è che tale norma vieta la concessione della licenza "a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione" e che nel caso in esame vi è stata condanna a pena pecuniaria. Ma il provvedimento del Questore, confermato con più chiara motivazione dal Prefetto, è in realtà motivato con riferimento al secondo comma dell'art. 43 cit., che così dispone: "La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi."
Col secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza di autonoma istruttoria in ordine ai fatti e contesta la versione esposta dal querelante sig. Garulli Paolo, versione che già in sede di procedimento per la sospensione del porto di fucile (procedimento che non ebbe seguito) aveva chiesto di smentire indicando un testimone (sig. Ferti Enrico, res. in Chianni, via di Monte 93). La doglianza è fondata. Il decreto penale, anche se esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel processo amministrativo (art. 460, c. 5, c.p.p.) e, non essendo pronunciato in contraddittorio, non contiene accertamenti utilizzabili da parte dell'Amministrazione senza autonoma valutazione delle prove. Nel caso in esame risulta dagli atti (v. proposta di diniego del Commissariato di Pontedera in data 5 agosto 2003) che l'unica fonte di prova disponibile è la denuncia-querela del sig. Garulli, che, in quanto atto di parte, avrebbe dovuto essere valutata dall'Amministrazione anche alla luce di altri elementi.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, salve ulteriori determinazioni dell'Amministrazione. Spese compensate.
Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze il 1° dicembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:

 

Vacirca Giovanni - Presidente est.
Di Nunzio Giuseppe - Consigliere
Massari Bernardo - Primo referendario


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