Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 25 novembre 2004 n. 6072
Pres. Giordano, Est. Dongiovanni
Irte. s.r.l. ed altri (Avv. B. Santamaria) c/ Comune di Brugherio (Avv. G. Barbini e M. G. Cleva) e Rover. s.r.l. (n.c.)


1. Contratti della P.A. – Pubblico Incanto - Interesse all’impugnazione delle fasi selettive – Rinnovazione procedura concorsuale - Ricorso collettivo – Ammissibilità – Sussiste - Condizioni

 

2. Contratti della P.A. - Pubblico incanto – Cauzione ridotta – Art. 8, comma 11 quater, L. 109/94 – Dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità – Sufficienza – Sussiste – Condizioni

1. Relativamente ad una gara mediante pubblico incanto, allorché l’impugnazione investe le modalità di svolgimento delle fasi selettive – in termini tali che, se accolta, ne consegua la rinnovazione della procedura concorsuale –, deve ritenersi ammissibile il ricorso collettivo proposto da una pluralità di concorrenti che, sulla base dei medesimi motivi, intendano raggiungere il medesimo comune risultato.

 

2. Ai fini del beneficio che consente di prestare la cauzione provvisoria nella misura ridotta del 50%, l’art. 8, comma 11 quater, della legge n. 109/94 pone sullo stesso piano la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; pertanto, in assenza di clausole nel bando che espressamente limitino la dimostrazione del requisito attraverso la sola produzione del certificato, risulta sufficiente il possesso dell’equiparata dichiarazione, con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione dalla gara.

 


Per visualizzare il testo della sentenza clicca qui



SERGIO D'ARIENZO

Nota a T.A.R. Lombardia, Sez. III Milano, 25 novembre 2004, n. 6072


Il principio espresso nella sentenza massimata in punto di ammissibilità del ricorso collettivo trova conferma in altra recente pronuncia del T.A.R. Piemonte, Sez. I, 25 maggio 2004, n. 897 (in questa Rivista), ove si precisa come le condizioni a tal fine richieste siano l’analogia delle posizioni sostanziali dedotte, l’identità delle censure sollevate e, infine, l’inconfigurabilità di un conflitto di interessi tra i diversi ricorrenti.
Conforme è in proposito l’indirizzo del Consiglio di Stato, secondo cui l’identità delle situazioni processuali va intesa nel senso che “le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano tutti lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi” (Sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1018; in termini, Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 1999, n. 592; Sez. IV, 3 novembre 1998, n. 1421 e 11 giugno 1997, n. 629 – tutte reperibili, al pari delle pronunce che seguono, sul sito www.giustizia-amministrativa.it).
In ordine, poi, ai requisiti per la riduzione della cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione a una gara d’appalto per l’affidamento di lavori pubblici, si segnala T.A.R. Lombardia, Brescia, 22 gennaio 2004, n. 42 che, analogamente alla sentenza qui annotata, osserva come l’art. 8 comma 11 quater della legge 109/1994 “considera rilevanti sia la certificazione di sistema di qualità sia la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema”.
Significativa, per il profilo che qui interessa, è inoltre la parte della sentenza appena citata nella quale viene affermata l’irrilevanza della circostanza che – nel richiamare la norma di legge – il disciplinare di gara faccia riferimento alla certificazione e non anche alla dichiarazione ad essa equiparata. Infatti, un’interpretazione che, sulla base di questo unico presupposto, giustificasse un provvedimento di esclusione a danno dell’impresa in possesso solamente della predetta dichiarazione sarebbe illegittima – si legge – “per violazione dell’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37 CEE e del principio di proporzionalità che deve necessariamente intercorrere tra la rilevanza del fine pubblico perseguito e le limitazioni imposte ai privati per garantire il raggiungimento di tale fine”.
In altre parole, secondo T.A.R. Lombardia n. 42/04 cit., una simile interpretazione sarebbe da censurare in quanto “introdurrebbe una discriminazione non prevista in legge tra i titoli che danno diritto ai benefici collegati al sistema di qualità” (ma, in senso contrario, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez. II, 22 dicembre 2003, n. 2710, che sul punto afferma di non condividere il parere dell’Autorità per la vigilanza dei lavori pubblici del 19 novembre 2003, favorevole all’equiparazione della certificazione di qualità e della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema anche ai fini della riduzione del 50% della cauzione).

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina