| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 25 novembre
2004 n. 6072
Pres. Giordano, Est. Dongiovanni
Irte. s.r.l. ed altri (Avv. B. Santamaria) c/ Comune di
Brugherio (Avv. G. Barbini e M. G. Cleva) e Rover. s.r.l.
(n.c.) |
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1. Contratti della P.A. – Pubblico Incanto
- Interesse all’impugnazione delle fasi selettive – Rinnovazione
procedura concorsuale - Ricorso collettivo – Ammissibilità
– Sussiste - Condizioni
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2. Contratti della P.A. - Pubblico incanto
– Cauzione ridotta – Art. 8, comma 11 quater, L. 109/94
– Dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati del sistema di qualità – Sufficienza
– Sussiste – Condizioni
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1. Relativamente ad una gara mediante pubblico
incanto, allorché l’impugnazione investe le modalità di
svolgimento delle fasi selettive – in termini tali che,
se accolta, ne consegua la rinnovazione della procedura
concorsuale –, deve ritenersi ammissibile il ricorso collettivo
proposto da una pluralità di concorrenti che, sulla base
dei medesimi motivi, intendano raggiungere il medesimo comune
risultato.
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2. Ai fini del beneficio che consente di
prestare la cauzione provvisoria nella misura ridotta del
50%, l’art. 8, comma 11 quater, della legge n. 109/94 pone
sullo stesso piano la certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
e la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema; pertanto, in assenza
di clausole nel bando che espressamente limitino la dimostrazione
del requisito attraverso la sola produzione del certificato,
risulta sufficiente il possesso dell’equiparata dichiarazione,
con conseguente illegittimità del provvedimento di esclusione
dalla gara.
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SERGIO D'ARIENZO
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| Nota a T.A.R. Lombardia,
Sez. III Milano, 25 novembre 2004, n. 6072
| Il
principio espresso nella sentenza massimata in punto
di ammissibilità del ricorso collettivo trova conferma
in altra recente pronuncia del T.A.R. Piemonte,
Sez. I, 25 maggio 2004, n. 897 (in questa Rivista),
ove si precisa come le condizioni a tal fine richieste
siano l’analogia delle posizioni sostanziali dedotte,
l’identità delle censure sollevate e, infine, l’inconfigurabilità
di un conflitto di interessi tra i diversi ricorrenti.
Conforme è in proposito l’indirizzo del Consiglio
di Stato, secondo cui l’identità delle situazioni
processuali va intesa nel senso che “le domande
giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli
atti impugnati abbiano tutti lo stesso contenuto
e vengano censurati per gli stessi motivi” (Sez.
IV, 24 febbraio 2000, n. 1018; in termini, Cons.
Stato, Sez. V, 21 maggio 1999, n. 592; Sez. IV,
3 novembre 1998, n. 1421 e 11 giugno 1997, n. 629
– tutte reperibili, al pari delle pronunce che seguono,
sul sito www.giustizia-amministrativa.it).
In ordine, poi, ai requisiti per la riduzione della
cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione
a una gara d’appalto per l’affidamento di lavori
pubblici, si segnala T.A.R. Lombardia, Brescia,
22 gennaio 2004, n. 42 che, analogamente alla sentenza
qui annotata, osserva come l’art. 8 comma 11 quater
della legge 109/1994 “considera rilevanti sia la
certificazione di sistema di qualità sia la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema”.
Significativa, per il profilo che qui interessa,
è inoltre la parte della sentenza appena citata
nella quale viene affermata l’irrilevanza della
circostanza che – nel richiamare la norma di legge
– il disciplinare di gara faccia riferimento alla
certificazione e non anche alla dichiarazione ad
essa equiparata. Infatti, un’interpretazione che,
sulla base di questo unico presupposto, giustificasse
un provvedimento di esclusione a danno dell’impresa
in possesso solamente della predetta dichiarazione
sarebbe illegittima – si legge – “per violazione
dell’art. 28 della direttiva 14 giugno 1993 n. 93/37
CEE e del principio di proporzionalità che deve
necessariamente intercorrere tra la rilevanza del
fine pubblico perseguito e le limitazioni imposte
ai privati per garantire il raggiungimento di tale
fine”.
In altre parole, secondo T.A.R. Lombardia n. 42/04
cit., una simile interpretazione sarebbe da censurare
in quanto “introdurrebbe una discriminazione non
prevista in legge tra i titoli che danno diritto
ai benefici collegati al sistema di qualità” (ma,
in senso contrario, T.A.R. Emilia-Romagna, Sez.
II, 22 dicembre 2003, n. 2710, che sul punto afferma
di non condividere il parere dell’Autorità per la
vigilanza dei lavori pubblici del 19 novembre 2003,
favorevole all’equiparazione della certificazione
di qualità e della dichiarazione della presenza
di elementi significativi e tra loro correlati di
tale sistema anche ai fini della riduzione del 50%
della cauzione). |
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