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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 23 novembre 2004 n. 6071
Pres. NICOLOSI, Est. CACCIARI
Mazzetti Roberto, Lombardo Salvatore e altri (Avv.ti S. Granata, G. Bardelli, A. Papi Rossi) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano, A. Fraschini, A. Limongelli)


1. Procedimento amministrativo - Provvedimento di trasferimento di un mercato - Sua valenza come comunicazione di avvio del procedimento - E' esclusa - Motivi

 

2. Processo amministrativo - Ricorso volto all’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento – Inammissibilità – Sussiste - Motivi

1. E’ inammissibile un provvedimento che da un lato ordina il trasferimento del mercato e, contemporaneamente pretende di essere atto di avvio del relativo procedimento. In tal modo, infatti, poiché l’esito di questo sarebbe già definito nel suo atto di inizio, viene impedito ai ricorrenti di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione procedente. Tale carenza non può essere sanata dalla partecipazione “a posteriori” degli operatori interessati, ovvero a decisione definitiva già assunta sia pure non ancora attuata in via di fatto.

 

2. Va accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per l’impugnazione della nota avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento: tale provvedimento, infatti, non ha carattere lesivo, poiché non costituisce determinazione definitiva dell’Amministrazione, né dal suo contenuto è dato dedurre un effetto di immediata incisione sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti. Solo le decisioni definitive potranno essere causa di lesione.

 


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CARMEN MANUELA PETRAGLIA

Commento a T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071


E’ decisamente sorprendente per un operatore giuridico constatare, a distanza di ben quattordici anni dall’emanazione della L. n° 241/1990, che ancora oggi numerosi ricorsi giurisdizionali vengono proposti, e (fortunatamente) accolti dal Giudice Amministrativo, per errori formali commessi dalla P.A. in fase di formazione del provvedimento finale.
La peculiarità della pronuncia in esame è rappresentata dal fatto che il percorso logico seguito dal Giudice milanese tratta due aspetti fondamentali del processo formativo del procedimento amministrativo.
Essa, infatti, in prima battuta, ribadisce che la comunicazione di avvio del procedimento, rappresentando un atto meramente interlocutorio, volto, cioè, solo ad instaurare un dialogo costruttivo con i diretti interessati che, attraverso le loro circostanziate osservazioni, consentono, tra l’altro, alla P.A. di esplicare un’attività più efficiente e, comunque, meno lesiva della sfera giuridica dei suoi destinatari, non può costituire oggetto di apposita impugnativa, a fronte della mancanza di definitività dei suoi contenuti.
Allo stesso tempo il Giudice, però, non manca di evidenziare che lo sbarramento alla succitata partecipazione, rappresentato dall’art. 13 della L. n° 241/1990, non può essere applicato in modo spropositato, ovvero pretestuoso.
La norma appena citata, infatti, posta a chiusura della normativa sulla partecipazione (escludendo dalla necessità di comunicazione di avvio del procedimento l’attività pubblica riguardante atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione), configura un’ipotesi di istruttoria chiusa, ovvero di deroga alla regola del contraddittorio relativamente a quell’attività destinata a sfociare in provvedimenti di vasta risonanza pubblica, ovvero in atti cd. “di massa”.
Per tali procedimenti non partecipati, l’espressa inapplicabilità delle garanzie partecipative, introdotte dalla L. n° 241/1990, può sicuramente essere rinvenuta nell’esigenza di non intralciare eccessivamente lo svolgimento di una fase istruttoria caratterizzata dall’alto numero dei soggetti interessati, ma, come viene ribadito nella pronuncia in esame, gli enti pubblici non devono abusare o applicare in modo strategico tale principio di chiusura verso l’esterno.
Nella fattispecie, infatti, gli operatori mercatali rappresentano un numero ristretto di soggetti identificabili a priori, i quali, stante la loro facile individuazione, meritano di partecipare all’iter formativo del provvedimento finale, influenzandone, se del caso, il suo contenuto, sempre nel rispetto del pubblico interesse.

 

 

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