| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 23 novembre
2004 n. 6071
Pres. NICOLOSI, Est. CACCIARI
Mazzetti Roberto, Lombardo Salvatore e altri (Avv.ti S.
Granata, G. Bardelli, A. Papi Rossi) c/ Comune di Milano
(Avv.ti M.R. Surano, A. Fraschini, A. Limongelli) |
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1. Procedimento amministrativo - Provvedimento
di trasferimento di un mercato - Sua valenza come comunicazione
di avvio del procedimento - E' esclusa - Motivi
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2. Processo amministrativo - Ricorso volto
all’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento
– Inammissibilità – Sussiste - Motivi
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1. E’ inammissibile un provvedimento che
da un lato ordina il trasferimento del mercato e, contemporaneamente
pretende di essere atto di avvio del relativo procedimento.
In tal modo, infatti, poiché l’esito di questo sarebbe già
definito nel suo atto di inizio, viene impedito ai ricorrenti
di rappresentare le proprie ragioni all’Amministrazione
procedente. Tale carenza non può essere sanata dalla partecipazione
“a posteriori” degli operatori interessati, ovvero a decisione
definitiva già assunta sia pure non ancora attuata in via
di fatto.
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2. Va accolta l’eccezione di inammissibilità
del ricorso per l’impugnazione della nota avente ad oggetto
la comunicazione di avvio del procedimento: tale provvedimento,
infatti, non ha carattere lesivo, poiché non costituisce
determinazione definitiva dell’Amministrazione, né dal suo
contenuto è dato dedurre un effetto di immediata incisione
sulle posizioni giuridiche dei ricorrenti. Solo le decisioni
definitive potranno essere causa di lesione.
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CARMEN MANUELA PETRAGLIA
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| Commento a T.A.R. LOMBARDIA
- MILANO - SEZIONE IV - Sentenza 23 novembre 2004, n. 6071
| E’
decisamente sorprendente per un operatore giuridico
constatare, a distanza di ben quattordici anni dall’emanazione
della L. n° 241/1990, che ancora oggi numerosi ricorsi
giurisdizionali vengono proposti, e (fortunatamente)
accolti dal Giudice Amministrativo, per errori formali
commessi dalla P.A. in fase di formazione del provvedimento
finale.
La peculiarità della pronuncia in esame è rappresentata
dal fatto che il percorso logico seguito dal Giudice
milanese tratta due aspetti fondamentali del processo
formativo del procedimento amministrativo.
Essa, infatti, in prima battuta, ribadisce che la
comunicazione di avvio del procedimento, rappresentando
un atto meramente interlocutorio, volto, cioè, solo
ad instaurare un dialogo costruttivo con i diretti
interessati che, attraverso le loro circostanziate
osservazioni, consentono, tra l’altro, alla P.A.
di esplicare un’attività più efficiente e, comunque,
meno lesiva della sfera giuridica dei suoi destinatari,
non può costituire oggetto di apposita impugnativa,
a fronte della mancanza di definitività dei suoi
contenuti.
Allo stesso tempo il Giudice, però, non manca di
evidenziare che lo sbarramento alla succitata partecipazione,
rappresentato dall’art. 13 della L. n° 241/1990,
non può essere applicato in modo spropositato, ovvero
pretestuoso.
La norma appena citata, infatti, posta a chiusura
della normativa sulla partecipazione (escludendo
dalla necessità di comunicazione di avvio del procedimento
l’attività pubblica riguardante atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione), configura un’ipotesi di istruttoria
chiusa, ovvero di deroga alla regola del contraddittorio
relativamente a quell’attività destinata a sfociare
in provvedimenti di vasta risonanza pubblica, ovvero
in atti cd. “di massa”.
Per tali procedimenti non partecipati, l’espressa
inapplicabilità delle garanzie partecipative, introdotte
dalla L. n° 241/1990, può sicuramente essere rinvenuta
nell’esigenza di non intralciare eccessivamente
lo svolgimento di una fase istruttoria caratterizzata
dall’alto numero dei soggetti interessati, ma, come
viene ribadito nella pronuncia in esame, gli enti
pubblici non devono abusare o applicare in modo
strategico tale principio di chiusura verso l’esterno.
Nella fattispecie, infatti, gli operatori mercatali
rappresentano un numero ristretto di soggetti identificabili
a priori, i quali, stante la loro facile individuazione,
meritano di partecipare all’iter formativo del provvedimento
finale, influenzandone, se del caso, il suo contenuto,
sempre nel rispetto del pubblico interesse. |
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