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n. 12-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 22 novembre 2004 n. 763
Pres.: Dott. Cicciò, Est.: Dott. Giovannini
Dott. Giorgio Grandinetti (Avv.ti Giorgio Cugurra e Annalisa Molinari) c. Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa, Centro Militare di Medicina Legale - Comm.ne Medica 2 di Bologna (n.c.), Consiglio Superiore della Magistratura (n.c.)


Magistrato - Patologia indotta da esofagite lieve - Dipendenza da causa di servizio - Sussiste

L'esofagite lieve, causata da reflusso gastroesofageo, quale patologia che affligge un magistrato, dipende da causa di servizio.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA

 

composto dai Signori: - tt. Gaetano Cicciò Presidente - tt. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est - tt. Italo Caso Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 52 del 2001, proposto dal

 

dr. Giorgio GRANDINETTI, rappresentato e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Annalisa MOLINARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Parma, via Mistrali n. 4

 

contro

 

- Ministero della Giustizia e Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna via G. Reni n. 4 sono domiciliati ex lege;

 

- Centro Militare di Medicina Legale – Comm.ne Medica 2 di Bologna – in persona del Responsabile p.t., non costituito in giudizio;

 

- Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

 

per l’annullamento
dell’atto in data 19/12/2000, con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha notificato al ricorrente il verbale n. 1738/2000 della Commissione Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna recante il diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite con erosione e gastrite di cui è affetto il ricorrente.

 

e con motivi aggiunti per l’annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura avente per oggetto l’ulteriore rigetto dell’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.

 

e con ulteriori motivi aggiunti per l’annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia n. 7116 del 19/7/2001, con il quale è stata nuovamente respinta la medesima istanza presentata dal ricorrente in data 24/11/1997 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sempre delle suddette infermità.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati e i due successivi ricorsi per motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 15 del 2004, con la quale è stata disposta l’effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio e gli atti successivi con i quali il Dott. Umberto GIOVANNINI, quale giudice delegato dal Collegio, ha nominato il C.T.U nella persona del Prof. Angelo FRANZE’ – Direttore della U.O. Gastroenterologia presso l’azienda Ospedaliera Universitaria di Parma – ed ha inoltre formulato a questi i quesiti, fissando altresì i termini per l’inizio delle operazioni peritali e per il deposito della relazione tecnica da parte del nominato c.t.u.;
Vista la relazione depositata dal c.t.u. in data 21/9/2004 presso la Segreteria del T.A.R.;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19/10/2004, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. MOLINARI per il ricorrente e l’ Avv. dello Stato GIUFFREDI per le Amministrazioni Statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso n. 52 del 2001, notificato il 13/1/2001e depositato il 2/2/2001, il ricorrente chiede l’annullamento dell’atto in data 19/12/2000 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma gli ha notificato il verbale n. 1738/2000 della Commissione Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna, recante il diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite con erosione e gastrite” di cui soffre.
Con ricorso per motivi aggiunti, il dr. GRANDINETTI chiede inoltre l’annullamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura avente per oggetto ancora il rigetto dell’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle stesse infermità e, con ulteriori motivi aggiunti, il ricorrente impugna il decreto del Ministro della Giustizia n. 7116 del 19/7/2001, con il quale è stata nuovamente respinta la medesima istanza presentata dall’interessato in data 24/11/1997 per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sempre delle medesime infermità.
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce, a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
1) – Eccesso di potere per falso supposto di fatto; carente ed insufficiente istruttoria; manifesta illogicità ed incongruenza;
La Commissione Medico Ospedaliera ha diagnosticato al Dott. Grandinetti, magistrato che nel corso della carriera ha quasi sempre svolto le funzioni penali, le stesse due patologie già in precedenza riscontrategli dall’Ospedale di Parma.
Peraltro, dal giudizio reso dalla Commissione, non risulta evidenziato alcun rapporto tra l’insorgere dell’esofagite e della gastrite e lo stress psico fisico accumulato dal Dr: GRANDINETTI a causa della pesante mole di lavoro alla quale è stato sottoposto per diversi anni, avendo la stessa attribuito l’eziopatogenesi delle suddette patologie rispettivamente “all’incontinenza del cardias” e alla “presenza del Helicobacter pilori”.
Si deve ritenere pertanto che il giudizio formulato dalla Commissione sia viziato per carenza di istruttoria, in quanto in esso non si tiene conto alcuno dell’elemento lavorativo, pur ampiamente documentato dal ricorrente mediante i rapporti dettagliati rilasciati dalle Procure della Repubblica presso cui egli ha svolto funzioni requirenti o giudicanti, attestanti l’oggettiva onerosità di tale lavoro.
Inoltre, lo scarso approfondimento istruttorio del suddetto giudizio emerge pure dagli stessi fattori patogeni individuati dalla Commissione, laddove essa attribuisce l’insorgenza della gastrite esclusivamente all’accertata presenza del Helicobacter pilori, quando invece le conclusioni della letteratura scientifica concordano nel ritenere che tale batterio, al massimo, possa essere un elemento concausale ma mai l’unica causa della gastrite, dato che la sua presenza è stata riscontrata anche in soggetti sani.
Parimenti, affermare che l’esofagite antrale è dovuta ad un reflusso esofageo provocato dall’incontinenza del cardias non spiega nulla riguardo a quali siano le cause della suddetta patologia, poiché non viene data a sua volta alcuna spiegazione riguardo alle cause che hanno originato la disfunzione di tale sfintere gastrico.
Infine, la Commissione non ha speso una parola sul fatto che entrambe le suddette infermità hanno colpito lo stesso organo: lo stomaco; o, meglio, lo stesso segmento stomaco esofago che rappresenta il tipico “organo bersaglio” di uno stress psicofisico elevato e di un’irregolarità alimentare.
2) Eccesso di potere per carente ed insufficiente motivazione;
Il giudizio reso dalla Commissione è lacunoso e troppo sintetico, in quanto esso, in concreto, dà atto delle patologie già riscontrate dall’Ospedale, senza spendere una parola sul gravoso servizio prestato per anni dal Dr. GRANDINETTI e quindi esso non soddisfa quanto richiesto dall’art. 6 del D.P.R. n. 349 del 1994 laddove tale norma dispone che la Commissione debba esporre i fatti causa della menomazione dell’integrità fisica.
3) – Violazione del D.P.R. n. 349 del 1994;
L’Amministrazione non ha rispettato il termine finale per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento per il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizi previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 349 del 1994.
- Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato l’ulteriore provvedimento con il quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha ribadito il diniego già opposto dal Ministero della Giustizia alla richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle già menzionate patologie.
Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente ripropone censure analoghe a quelle proposte con l’atto introduttivo del presente giudizio.
- A seguito di ulteriore provvedimento negativo adottato dal Ministero della Giustizia sempre avverso la medesima richiesta del ricorrente, quest’ultimo notificava e depositava ulteriori motivi aggiunti, riproponendo le stesse censure esposte nei due precedenti ricorsi.
- Con memoria depositata in data 27/2/2004, il ricorrente ribadisce le censure proposte nei ricorsi, sostenendo inoltre che la dipendenza da cause di servizio delle infermità di cui egli è risultato essere affetto sono state confermate da un’ulteriore perizia del Prof. GENNARI e del Dr. MUZZETTO depositata in atti.
- In data 8/10/2004, in prossimità dell’udienza, la difesa del ricorrente depositava ulteriore memoria, nella quale, richiamandosi ai risultati della eseguita c.t.u., insisteva per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali e della disposta c.t.u..
Le Amministrazioni della Giustizia e della Difesa, costituitesi in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale, ritenendo infondato il ricorso ne chiedono la reiezione, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 19/10/2004, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.

 

DIRITTO

 

La controversia in esame concerne la legittimità dei provvedimenti con i quali il Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza del ricorrente, magistrato ordinario attualmente in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite di 1° grado” e “gastrite antrale” di cui il richiedente è risultato affetto fin dal mese di settembre dell’anno1997.
Tutti e tre i gravati provvedimenti di diniego motivano la determinazione negativa assunta nei confronti della richiesta del ricorrente, richiamando il giudizio reso dalla Commissione Medica Seconda dell’Ospedale Militare di Bologna con verbale in data 9/10/2000.
Secondo la Commissione Medica, infatti: “…dalla documentazione agli atti risulta che il Dott. Grandinetti presenta una incontinenza del Cardias che è causa del reflusso gastro – esofageo e quindi dell’esofagite; inoltre è stata evidenziata una positività per l’Helicobacter pylori che alla luce delle recenti conoscenze medico scientifiche, viene considerato responsabile della gastrite.”.
A giudizio della Commissione, pertanto, entrambe le infermità di cui il ricorrente soffre fin dal 1997 non dipendono, nemmeno quale concausa determinante, dallo stress psico fisico cui il medesimo – magistrato ordinario - è stato sottoposto a causa dell’eccessiva gravosità delle funzioni penali esercitate negli anni dal 1977 al 1996 quale pubblico ministero o quale organo giudicante.
Con le prime due censure introdotte con il ricorso principale e che sono state entrambe riproposte nei due ricorsi per motivi aggiunti avverso i successivi dinieghi di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio, la difesa del ricorrente sostiene, in concreto, che il giudizio reso dalla Commissione ed i conseguenti provvedimenti negativi adottati sulla base di questo, siano viziati da eccesso di potere per falso presupposto di fatto, carenza di adeguata istruttoria e conseguente carenza di motivazione.
Il Collegio deve osservare, al riguardo, che il giudizio reso dalla Commissione Medica, individuando direttamente ed esclusivamente in altri fattori (“incontinenza del cardias” – “accertata presenza del Helicobacter pylori”) la patogenesi sia dell’esofagite di primo grado che della gastrite antrale, ha escluso, seppure implicitamente, ma con nettezza, che sussista un rapporto causale o quanto meno concausale tra le infermità diagnosticate all’attuale ricorrente e il servizio dal medesimo prestato per molti anni quale magistrato requirente e giudicante, tanto è vero che sia il verbale della Commissione che i successivi provvedimenti dell’Amministrazione hanno ritenuto di non dovere spendere nemmeno una parola riguardo alla tesi prospettata nell’istanza del Dr. GRANDINETTI, da cui ha preso avvio il procedimento diretto al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.
Occorre tuttavia rilevare che a tale granitica certezza ostentata in prima battuta dalla Commissione Medica e poi dall’Amministrazione con l’adozione dei provvedimenti impugnati, si contrappongono le tesi sviluppate dalla difesa del ricorrente che, a loro volta, traggono supporto tecnico scientifico nelle considerazioni esposte in due relazioni peritali di parte, depositate in atti rispettivamente in data 2/2/2001 (redatta dal Dott. M. GENNARI) ed in data 19/2/2004 (redatta dal Prof. M. GENNARI e dal Dott. P. MUZZETTO) con le quali si sostiene, a contrario, che il fattore stress psico fisico derivante dalla eccessiva gravosità dell’attività lavorativa svolta per quasi un ventennio dal Dr. GRANDINETTI, costituisca, quanto meno, una concausa determinante di entrambe le infermità a quest’ultimo diagnosticate.
Il Tribunale, pertanto, stante l’evidente e stridente contrasto esistente tra le conclusioni alle quali pervengono le parti riguardo all’effettiva eziopatogenesi dell’ esofagite di primo grado e della gastrite antrale, ha ritenuto necessario disporre l’effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio, nominando c.t.u. il Prof. Angelo FRANZE’, Direttore dell’U.O. Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma, al fine di accertare e, quindi, chiarire: “Se lo stress fisico e psicologico derivante dalla gravosità del servizio prestato dal ricorrente negli anni dal 1977 al 1996 quale magistrato esercitante funzioni penali (sia requirenti che giudicanti) abbia costituito o no causa o concausa determinante delle infermità…al medesimo diagnosticate nel 1997”.
In data 21/9/2004 il c.t.u. depositava la relazione richiestagli, con la quale egli concludeva che lo stress fisico e psicologico derivato al Dr. GRANDINETTI dalla gravosità del servizio prestato quale magistrato con funzioni penali requirenti e giudicanti abbia costituito per lo meno concausa determinante dell’esofagite di primo grado e della gastrite antriale.
A siffatta conclusione il c.t.u. perviene attraverso un esauriente excursus storico – scientifico delle conoscenze mediche riguardanti entrambe le suddette infermità, supportando inoltre le proprie osservazioni e considerazioni con specifici e precisi riferimenti alla letteratura scientifica in subiecta materia.
Da quanto esposto dal c.t.u. si evince che la rilevanza dell’elemento “stress psico fisico” solo in tempi relativamente recenti è stata elevata, riguardo a dette infermità (aventi comunque eziopatogenesi multifattoriale), a concausa determinante dell’insorgenza delle stesse.
Peraltro, stante la data di pubblicazione degli scritti scientifici citati nella relazione del c.t.u. (il più recente è del 1996), ben può affermarsi che al momento in cui risulta redatto il verbale da parte della Commissione Medica (ottobre 2000), la conoscenza di tale orientamento scientifico facesse già parte dello “stato dell’arte” in materia e che, quindi, illegittimamente detto organo tecnico non ne ha minimamente tenuto conto.
Da tali considerazioni, pertanto, emerge con nettezza la fondatezza delle censure sopra evidenziate, poiché detto giudizio è stato reso in base ad un’istruttoria quanto meno superficiale e perciò insufficiente che ha ulteriormente comportato, attesa la mancata indicazione in esso delle ragioni che hanno determinato l’organo medico collegiale ad escludere aprioristicamente la rilevanza di detto fattore, che tale verbale risulti viziato anche per carenza di motivazione.
D’altra parte, nemmeno è possibile sostenere che l’accertata sussistenza dei fattori causali individuati dalla Commissione Medica possa portare – sulla base di considerazioni strettamente medico scientifiche - ad escludere la rilevanza, quale elemento concausale, dello stato di stress psico fisico derivato al ricorrente dalla gravosità dell’attività lavorativa esercitata per molti anni.
In riferimento a tale profilo, il c.t.u. precisa, nella relazione, che l’esofagite lieve (di primo grado) di cui è affetto il Dott. GRANDINETTI, senz’altro è causata dal reflusso gastroesofageo, come avviene per le esofagiti di ogni grado di gravità, ma che nel caso di lievi lesioni della mucosa esofagea, il reflusso sembra che non sia indotto dalla permanente incontinenza dello sfintere esofageo inferiore ma piuttosto da rilasciamenti transitori di tale valvola a loro volta legati a un difettoso controllo nervoso.
Conclude quindi il c.t.u. che “E’ pertanto possibile che la malattia da reflusso gastro – esofageo e l’esofagite conseguente possano essere determinate, perlomeno come fattore concausale, da tensione psico somatica e stress gravosi e perpetuati nel tempo e quelli sostenuti dal dott. Grandinetti, come risulta dagli atti, appartengono a questa categoria.” (v. Relazione c.t.u. pagg. 4 e 5).
Parimenti, per ciò che concerne l’accertata presenza del “Helicobacter pylori”, ritenuto dalla Commissione Medica fattore determinante la gastrite antrale di cui soffre il ricorrente, il c.t.u. ha ben evidenziato come l’organo collegiale non abbia tenuto in alcun conto l’esistenza di una gastrite antrale di tipo biliare o chimica “che riconosce alla sua base meccanismi più complessi che sottendono anche motivi di tipo psicosomatico e somatizzazioni verso organi “bersaglio”…e che può essere presente indipendentemente dall’helicobacter pilori;…” (v. Relazione c.t.u. pag. 5).
A ulteriore conferma della rilevanza dell’elemento concausale di tipo psico somatico individuato riguardo ad entrambe le patologie in questione, il c.t.u. mette bene in evidenza come “Comprendendo queste basi fisiopatologiche, si riesce a dare “unicità” al processo lesivo che si è creato nel tempo nel tratto “bersaglio” del primo settore del tubo digerente (esofago e stomaco)” (v.Relazione c.t.u. pag. 5).
Si deve infine concludere che, per gli stessi motivi sopra elencati, risultano viziati anche i gravati provvedimenti di diniego adottati dall’Amministrazione della Giustizia, basandosi essi in toto sul verbale della Commissione Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna.
Per quanto sopra esposto, il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti di ricorso devono essere accolti e, per l’effetto, sono annullati i provvedimenti con essi impugnati.
La natura assorbente delle censure accolte esime il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi rassegnati e non esaminati, ove essi non confluiscano in quelli accolti.
Il Tribunale condanna le Amministrazioni resistenti, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro, delle spese relative al presente giudizio, comprensive anche di quelle relative alla disposta consulenza tecnica, secondo quanto indicato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 52 del 2001 di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti.
Condanna le Amministrazioni resistenti, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro: a) in favore del ricorrente, delle spese relative al presente giudizio, da liquidarsi per l’importo onnicomprensivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e c.p.a.; b) in favore del c.t.u. Prof. Angelo FRANZE’ del compenso spettategli per l’effettuazione della consulenza tecnica disposta da questo Tribunale per l’importo complessivo di €. 1.500,00 (millecinquecento/00), come da nota versata in atti ed in riferimento al quale non sono stati corrisposti acconti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Parma, nelle camere di consiglio del 19 ottobre 2004 e del 9 novembre 2004.


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