| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - PARMA - Sentenza 22 novembre 2004 n.
763
Pres.: Dott. Cicciò, Est.: Dott. Giovannini
Dott. Giorgio Grandinetti (Avv.ti Giorgio Cugurra e Annalisa
Molinari) c. Ministero della Giustizia e Ministero della
Difesa, Centro Militare di Medicina Legale - Comm.ne Medica
2 di Bologna (n.c.), Consiglio Superiore della Magistratura
(n.c.) |
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Magistrato - Patologia indotta da esofagite
lieve - Dipendenza da causa di servizio - Sussiste
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L'esofagite lieve, causata da reflusso gastroesofageo,
quale patologia che affligge un magistrato, dipende da causa
di servizio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA
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composto dai Signori: - tt. Gaetano Cicciò
Presidente - tt. Umberto Giovannini Consigliere Rel.est
- tt. Italo Caso Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 52 del 2001, proposto dal
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dr. Giorgio GRANDINETTI, rappresentato
e difeso dall’Avv. Giorgio CUGURRA e dall’Avv. Annalisa
MOLINARI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo, in Parma, via Mistrali n. 4
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contro
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- Ministero della Giustizia e Ministero
della Difesa, in persona dei rispettivi Ministri in
carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Bologna, presso i cui Uffici in Bologna via
G. Reni n. 4 sono domiciliati ex lege;
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- Centro Militare di Medicina Legale –
Comm.ne Medica 2 di Bologna – in persona del Responsabile
p.t., non costituito in giudizio;
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- Consiglio Superiore della Magistratura,
in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;
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per l’annullamento
dell’atto in data 19/12/2000, con il quale la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Parma ha notificato al
ricorrente il verbale n. 1738/2000 della Commissione Medica
seconda dell’Ospedale Militare di Bologna recante il diniego
del riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle
infermità “esofagite con erosione e gastrite di cui è affetto
il ricorrente.
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e con motivi aggiunti per l’annullamento
della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura
avente per oggetto l’ulteriore rigetto dell’istanza con
la quale il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.
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e con ulteriori motivi aggiunti per l’annullamento
del decreto del Ministro della Giustizia n. 7116 del 19/7/2001,
con il quale è stata nuovamente respinta la medesima istanza
presentata dal ricorrente in data 24/11/1997 per il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio sempre delle suddette
infermità.
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Visto il ricorso con i relativi allegati
e i due successivi ricorsi per motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Giustizia e del Ministero della Difesa;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 15 del
2004, con la quale è stata disposta l’effettuazione di consulenza
tecnica d’ufficio e gli atti successivi con i quali il Dott.
Umberto GIOVANNINI, quale giudice delegato dal Collegio,
ha nominato il C.T.U nella persona del Prof. Angelo FRANZE’
– Direttore della U.O. Gastroenterologia presso l’azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma – ed ha inoltre formulato
a questi i quesiti, fissando altresì i termini per l’inizio
delle operazioni peritali e per il deposito della relazione
tecnica da parte del nominato c.t.u.;
Vista la relazione depositata dal c.t.u. in data 21/9/2004
presso la Segreteria del T.A.R.;
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 19/10/2004, il dr. Umberto
GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. MOLINARI per il ricorrente
e l’ Avv. dello Stato GIUFFREDI per le Amministrazioni Statali
resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il ricorso n. 52 del 2001, notificato
il 13/1/2001e depositato il 2/2/2001, il ricorrente chiede
l’annullamento dell’atto in data 19/12/2000 con il quale
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma
gli ha notificato il verbale n. 1738/2000 della Commissione
Medica seconda dell’Ospedale Militare di Bologna, recante
il diniego del riconoscimento di dipendenza da causa di
servizio delle infermità “esofagite con erosione e gastrite”
di cui soffre.
Con ricorso per motivi aggiunti, il dr. GRANDINETTI chiede
inoltre l’annullamento della deliberazione del Consiglio
Superiore della Magistratura avente per oggetto ancora il
rigetto dell’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
delle stesse infermità e, con ulteriori motivi aggiunti,
il ricorrente impugna il decreto del Ministro della Giustizia
n. 7116 del 19/7/2001, con il quale è stata nuovamente respinta
la medesima istanza presentata dall’interessato in data
24/11/1997 per il riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio sempre delle medesime infermità.
Dopo avere illustrato le principali circostanze di fatto
afferenti la controversia in esame, parte ricorrente deduce,
a sostegno dell’impugnativa, i seguenti motivi in diritto:
1) – Eccesso di potere per falso supposto di fatto; carente
ed insufficiente istruttoria; manifesta illogicità ed incongruenza;
La Commissione Medico Ospedaliera ha diagnosticato al Dott.
Grandinetti, magistrato che nel corso della carriera ha
quasi sempre svolto le funzioni penali, le stesse due patologie
già in precedenza riscontrategli dall’Ospedale di Parma.
Peraltro, dal giudizio reso dalla Commissione, non risulta
evidenziato alcun rapporto tra l’insorgere dell’esofagite
e della gastrite e lo stress psico fisico accumulato dal
Dr: GRANDINETTI a causa della pesante mole di lavoro alla
quale è stato sottoposto per diversi anni, avendo la stessa
attribuito l’eziopatogenesi delle suddette patologie rispettivamente
“all’incontinenza del cardias” e alla “presenza del Helicobacter
pilori”.
Si deve ritenere pertanto che il giudizio formulato dalla
Commissione sia viziato per carenza di istruttoria, in quanto
in esso non si tiene conto alcuno dell’elemento lavorativo,
pur ampiamente documentato dal ricorrente mediante i rapporti
dettagliati rilasciati dalle Procure della Repubblica presso
cui egli ha svolto funzioni requirenti o giudicanti, attestanti
l’oggettiva onerosità di tale lavoro.
Inoltre, lo scarso approfondimento istruttorio del suddetto
giudizio emerge pure dagli stessi fattori patogeni individuati
dalla Commissione, laddove essa attribuisce l’insorgenza
della gastrite esclusivamente all’accertata presenza del
Helicobacter pilori, quando invece le conclusioni della
letteratura scientifica concordano nel ritenere che tale
batterio, al massimo, possa essere un elemento concausale
ma mai l’unica causa della gastrite, dato che la sua presenza
è stata riscontrata anche in soggetti sani.
Parimenti, affermare che l’esofagite antrale è dovuta ad
un reflusso esofageo provocato dall’incontinenza del cardias
non spiega nulla riguardo a quali siano le cause della suddetta
patologia, poiché non viene data a sua volta alcuna spiegazione
riguardo alle cause che hanno originato la disfunzione di
tale sfintere gastrico.
Infine, la Commissione non ha speso una parola sul fatto
che entrambe le suddette infermità hanno colpito lo stesso
organo: lo stomaco; o, meglio, lo stesso segmento stomaco
esofago che rappresenta il tipico “organo bersaglio” di
uno stress psicofisico elevato e di un’irregolarità alimentare.
2) Eccesso di potere per carente ed insufficiente motivazione;
Il giudizio reso dalla Commissione è lacunoso e troppo sintetico,
in quanto esso, in concreto, dà atto delle patologie già
riscontrate dall’Ospedale, senza spendere una parola sul
gravoso servizio prestato per anni dal Dr. GRANDINETTI e
quindi esso non soddisfa quanto richiesto dall’art. 6 del
D.P.R. n. 349 del 1994 laddove tale norma dispone che la
Commissione debba esporre i fatti causa della menomazione
dell’integrità fisica.
3) – Violazione del D.P.R. n. 349 del 1994;
L’Amministrazione non ha rispettato il termine finale per
l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento
per il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da
causa di servizi previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 349
del 1994.
- Con ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato
l’ulteriore provvedimento con il quale il Consiglio Superiore
della Magistratura ha ribadito il diniego già opposto dal
Ministero della Giustizia alla richiesta di riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle già menzionate
patologie.
Avverso tale provvedimento, la difesa del ricorrente ripropone
censure analoghe a quelle proposte con l’atto introduttivo
del presente giudizio.
- A seguito di ulteriore provvedimento negativo adottato
dal Ministero della Giustizia sempre avverso la medesima
richiesta del ricorrente, quest’ultimo notificava e depositava
ulteriori motivi aggiunti, riproponendo le stesse censure
esposte nei due precedenti ricorsi.
- Con memoria depositata in data 27/2/2004, il ricorrente
ribadisce le censure proposte nei ricorsi, sostenendo inoltre
che la dipendenza da cause di servizio delle infermità di
cui egli è risultato essere affetto sono state confermate
da un’ulteriore perizia del Prof. GENNARI e del Dr. MUZZETTO
depositata in atti.
- In data 8/10/2004, in prossimità dell’udienza, la difesa
del ricorrente depositava ulteriore memoria, nella quale,
richiamandosi ai risultati della eseguita c.t.u., insisteva
per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con
richiesta di condanna delle Amministrazioni resistenti al
pagamento delle spese processuali e della disposta c.t.u..
Le Amministrazioni della Giustizia e della Difesa, costituitesi
in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura erariale,
ritenendo infondato il ricorso ne chiedono la reiezione,
vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 19/10/2004, la causa è stata chiamata
e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da
verbale.
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DIRITTO
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La controversia in esame concerne la legittimità
dei provvedimenti con i quali il Ministero della Giustizia
ha respinto l’istanza del ricorrente, magistrato ordinario
attualmente in servizio alla Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Parma, diretta ad ottenere il riconoscimento
della dipendenza da causa di servizio delle infermità “esofagite
di 1° grado” e “gastrite antrale” di cui il richiedente
è risultato affetto fin dal mese di settembre dell’anno1997.
Tutti e tre i gravati provvedimenti di diniego motivano
la determinazione negativa assunta nei confronti della richiesta
del ricorrente, richiamando il giudizio reso dalla Commissione
Medica Seconda dell’Ospedale Militare di Bologna con verbale
in data 9/10/2000.
Secondo la Commissione Medica, infatti: “…dalla documentazione
agli atti risulta che il Dott. Grandinetti presenta una
incontinenza del Cardias che è causa del reflusso gastro
– esofageo e quindi dell’esofagite; inoltre è stata evidenziata
una positività per l’Helicobacter pylori che alla luce delle
recenti conoscenze medico scientifiche, viene considerato
responsabile della gastrite.”.
A giudizio della Commissione, pertanto, entrambe le infermità
di cui il ricorrente soffre fin dal 1997 non dipendono,
nemmeno quale concausa determinante, dallo stress psico
fisico cui il medesimo – magistrato ordinario - è stato
sottoposto a causa dell’eccessiva gravosità delle funzioni
penali esercitate negli anni dal 1977 al 1996 quale pubblico
ministero o quale organo giudicante.
Con le prime due censure introdotte con il ricorso principale
e che sono state entrambe riproposte nei due ricorsi per
motivi aggiunti avverso i successivi dinieghi di riconoscimento
di infermità dipendente da causa di servizio, la difesa
del ricorrente sostiene, in concreto, che il giudizio reso
dalla Commissione ed i conseguenti provvedimenti negativi
adottati sulla base di questo, siano viziati da eccesso
di potere per falso presupposto di fatto, carenza di adeguata
istruttoria e conseguente carenza di motivazione.
Il Collegio deve osservare, al riguardo, che il giudizio
reso dalla Commissione Medica, individuando direttamente
ed esclusivamente in altri fattori (“incontinenza del cardias”
– “accertata presenza del Helicobacter pylori”) la patogenesi
sia dell’esofagite di primo grado che della gastrite antrale,
ha escluso, seppure implicitamente, ma con nettezza, che
sussista un rapporto causale o quanto meno concausale tra
le infermità diagnosticate all’attuale ricorrente e il servizio
dal medesimo prestato per molti anni quale magistrato requirente
e giudicante, tanto è vero che sia il verbale della Commissione
che i successivi provvedimenti dell’Amministrazione hanno
ritenuto di non dovere spendere nemmeno una parola riguardo
alla tesi prospettata nell’istanza del Dr. GRANDINETTI,
da cui ha preso avvio il procedimento diretto al riconoscimento
di dipendenza da causa di servizio delle suddette infermità.
Occorre tuttavia rilevare che a tale granitica certezza
ostentata in prima battuta dalla Commissione Medica e poi
dall’Amministrazione con l’adozione dei provvedimenti impugnati,
si contrappongono le tesi sviluppate dalla difesa del ricorrente
che, a loro volta, traggono supporto tecnico scientifico
nelle considerazioni esposte in due relazioni peritali di
parte, depositate in atti rispettivamente in data 2/2/2001
(redatta dal Dott. M. GENNARI) ed in data 19/2/2004 (redatta
dal Prof. M. GENNARI e dal Dott. P. MUZZETTO) con le quali
si sostiene, a contrario, che il fattore stress psico fisico
derivante dalla eccessiva gravosità dell’attività lavorativa
svolta per quasi un ventennio dal Dr. GRANDINETTI, costituisca,
quanto meno, una concausa determinante di entrambe le infermità
a quest’ultimo diagnosticate.
Il Tribunale, pertanto, stante l’evidente e stridente contrasto
esistente tra le conclusioni alle quali pervengono le parti
riguardo all’effettiva eziopatogenesi dell’ esofagite di
primo grado e della gastrite antrale, ha ritenuto necessario
disporre l’effettuazione di consulenza tecnica d’ufficio,
nominando c.t.u. il Prof. Angelo FRANZE’, Direttore dell’U.O.
Gastroenterologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Parma, al fine di accertare e, quindi, chiarire: “Se
lo stress fisico e psicologico derivante dalla gravosità
del servizio prestato dal ricorrente negli anni dal 1977
al 1996 quale magistrato esercitante funzioni penali (sia
requirenti che giudicanti) abbia costituito o no causa o
concausa determinante delle infermità…al medesimo diagnosticate
nel 1997”.
In data 21/9/2004 il c.t.u. depositava la relazione richiestagli,
con la quale egli concludeva che lo stress fisico e psicologico
derivato al Dr. GRANDINETTI dalla gravosità del servizio
prestato quale magistrato con funzioni penali requirenti
e giudicanti abbia costituito per lo meno concausa determinante
dell’esofagite di primo grado e della gastrite antriale.
A siffatta conclusione il c.t.u. perviene attraverso un
esauriente excursus storico – scientifico delle conoscenze
mediche riguardanti entrambe le suddette infermità, supportando
inoltre le proprie osservazioni e considerazioni con specifici
e precisi riferimenti alla letteratura scientifica in subiecta
materia.
Da quanto esposto dal c.t.u. si evince che la rilevanza
dell’elemento “stress psico fisico” solo in tempi relativamente
recenti è stata elevata, riguardo a dette infermità (aventi
comunque eziopatogenesi multifattoriale), a concausa determinante
dell’insorgenza delle stesse.
Peraltro, stante la data di pubblicazione degli scritti
scientifici citati nella relazione del c.t.u. (il più recente
è del 1996), ben può affermarsi che al momento in cui risulta
redatto il verbale da parte della Commissione Medica (ottobre
2000), la conoscenza di tale orientamento scientifico facesse
già parte dello “stato dell’arte” in materia e che, quindi,
illegittimamente detto organo tecnico non ne ha minimamente
tenuto conto.
Da tali considerazioni, pertanto, emerge con nettezza la
fondatezza delle censure sopra evidenziate, poiché detto
giudizio è stato reso in base ad un’istruttoria quanto meno
superficiale e perciò insufficiente che ha ulteriormente
comportato, attesa la mancata indicazione in esso delle
ragioni che hanno determinato l’organo medico collegiale
ad escludere aprioristicamente la rilevanza di detto fattore,
che tale verbale risulti viziato anche per carenza di motivazione.
D’altra parte, nemmeno è possibile sostenere che l’accertata
sussistenza dei fattori causali individuati dalla Commissione
Medica possa portare – sulla base di considerazioni strettamente
medico scientifiche - ad escludere la rilevanza, quale elemento
concausale, dello stato di stress psico fisico derivato
al ricorrente dalla gravosità dell’attività lavorativa esercitata
per molti anni.
In riferimento a tale profilo, il c.t.u. precisa, nella
relazione, che l’esofagite lieve (di primo grado) di cui
è affetto il Dott. GRANDINETTI, senz’altro è causata dal
reflusso gastroesofageo, come avviene per le esofagiti di
ogni grado di gravità, ma che nel caso di lievi lesioni
della mucosa esofagea, il reflusso sembra che non sia indotto
dalla permanente incontinenza dello sfintere esofageo inferiore
ma piuttosto da rilasciamenti transitori di tale valvola
a loro volta legati a un difettoso controllo nervoso.
Conclude quindi il c.t.u. che “E’ pertanto possibile che
la malattia da reflusso gastro – esofageo e l’esofagite
conseguente possano essere determinate, perlomeno come fattore
concausale, da tensione psico somatica e stress gravosi
e perpetuati nel tempo e quelli sostenuti dal dott. Grandinetti,
come risulta dagli atti, appartengono a questa categoria.”
(v. Relazione c.t.u. pagg. 4 e 5).
Parimenti, per ciò che concerne l’accertata presenza del
“Helicobacter pylori”, ritenuto dalla Commissione Medica
fattore determinante la gastrite antrale di cui soffre il
ricorrente, il c.t.u. ha ben evidenziato come l’organo collegiale
non abbia tenuto in alcun conto l’esistenza di una gastrite
antrale di tipo biliare o chimica “che riconosce alla sua
base meccanismi più complessi che sottendono anche motivi
di tipo psicosomatico e somatizzazioni verso organi “bersaglio”…e
che può essere presente indipendentemente dall’helicobacter
pilori;…” (v. Relazione c.t.u. pag. 5).
A ulteriore conferma della rilevanza dell’elemento concausale
di tipo psico somatico individuato riguardo ad entrambe
le patologie in questione, il c.t.u. mette bene in evidenza
come “Comprendendo queste basi fisiopatologiche, si riesce
a dare “unicità” al processo lesivo che si è creato nel
tempo nel tratto “bersaglio” del primo settore del tubo
digerente (esofago e stomaco)” (v.Relazione c.t.u. pag.
5).
Si deve infine concludere che, per gli stessi motivi sopra
elencati, risultano viziati anche i gravati provvedimenti
di diniego adottati dall’Amministrazione della Giustizia,
basandosi essi in toto sul verbale della Commissione Medica
seconda dell’Ospedale Militare di Bologna.
Per quanto sopra esposto, il ricorso principale e i successivi
motivi aggiunti di ricorso devono essere accolti e, per
l’effetto, sono annullati i provvedimenti con essi impugnati.
La natura assorbente delle censure accolte esime il Collegio
dall’esaminare gli ulteriori motivi rassegnati e non esaminati,
ove essi non confluiscano in quelli accolti.
Il Tribunale condanna le Amministrazioni resistenti, quale
parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento, in
solido tra loro, delle spese relative al presente giudizio,
comprensive anche di quelle relative alla disposta consulenza
tecnica, secondo quanto indicato in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando
sul ricorso n. 52 del 2001 di cui in epigrafe, lo accoglie
e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con
il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti.
Condanna le Amministrazioni resistenti, quale parte soccombente
nel presente giudizio, al pagamento, in solido tra loro:
a) in favore del ricorrente, delle spese relative al presente
giudizio, da liquidarsi per l’importo onnicomprensivo di
€. 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e c.p.a.;
b) in favore del c.t.u. Prof. Angelo FRANZE’ del compenso
spettategli per l’effettuazione della consulenza tecnica
disposta da questo Tribunale per l’importo complessivo di
€. 1.500,00 (millecinquecento/00), come da nota versata
in atti ed in riferimento al quale non sono stati corrisposti
acconti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Parma, nelle camere di consiglio
del 19 ottobre 2004 e del 9 novembre 2004.
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