| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 14 dicembre
2004 n. 2380
Luigi Antonio Esposito – Presidente, Ezio Fedullo – Estensore
Guzzi (avv. A. Romano, F. Bevilacqua) c. A.S.L. n.3 di Rossano
(avv. G. Gentile) |
|
Responsabilità e risarcimento – Responsabilità
della pubblica amministrazione – Attività vincolata – Danni
– Colpa – Accertamento – Modalità.
|
|
Ai fini dell’accertamento della colpa in
caso di atto vincolato lesivo di interesse legittimo, occorre
accertare se, ed in quale misura, l’attività ermeneutica
esplicata dall’amministrazione si sia svolta secondo canoni
di diligenza (professionale), quali fossero le ragioni adducibili
a sostegno delle tesi interpretative contrapposte (ed il
connesso livello di “drammaticità” dell’opzione ermeneutica
prescelta), se la scelta interpretativa non sia stata contaminata
dal perseguimento di finalità eterogenee rispetto a quelle
correlate all’oggettiva applicazione della legge, se –in
ultima analisi– l’errore interpretativo sotteso all’adozione
del provvedimento illegittimo non derivi da una lettura
parziale, superficiale, illogica e distorta dei dati normativi
rilevanti: circostanze queste rappresentative di una conduzione
dell’attività interpretativa (quale elemento costitutivo
dell’azione amministrativa) secondo modalità difformi dai
citati canoni di “imparzialità, correttezza e buona amministrazione”,
e del cui concreto verificarsi la chiarezza del disposto
normativo oggetto di interpretazione rappresenta un sintomo
evidente (principio affermato in relazione ad una domanda
risarcitoria avanzata dall’impresa cui è stato aggiudicato
un appalto di lavori pubblici in forza dell’annullamento
giudiziale della precedente aggiudicazione ad altra impresa).
|
| |
|
----------------
|
| |
|
Con
commento del Prof. Stefano Tarullo, 'Colpa dell’amministrazione
e diligenza professionale' |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
Catanzaro - Sezione Seconda
composto dai Signori: Dott. Luigi Antonio ESPOSITO - Presidente;
Dott. Pierina BIANCOFIORE – Componente; Dott. Ezio FEDULLO
– Estensore, ha pronunciato la seguente |
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 553/2002, proposto da
|
| |
|
GUZZI Geom. Ermanno, titolare dell’omonima
impresa di costruzioni, rappresentato e difeso dall’Avv.
Antonio Romano e dall’Avv. Francesco Bevilacqua, legalmente
domiciliato presso la Segreteria del Tribunale in difetto
di elezione di domicilio in Catanzaro;
|
| |
|
contro
|
| |
|
l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Rossano,
in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e
difeso dall’Avv. Giancarlo Gentile, elettivamente domiciliato
presso lo studio del difensore in Cosenza via Zanotti Bianco
n. 8;
|
| |
|
per la condanna
dell’amministrazione convenuta a risarcire il danno sofferto
dal ricorrente mediante la corresponsione della somma di
€ 1.036.589,13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
|
| |
|
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 12 Novembre 2004 il dott.
Ezio FEDULLO;
Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue :
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Deducono i difensori del ricorrente che questi
ha partecipato alla gara indetta dall’amministrazione intimata
con bando del 31.1.1997 per l’aggiudicazione, secondo il
criterio del massimo ribasso, dell’appalto avente ad oggetto
i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del presidio
ospedaliero di Corigliano Calabro, fissando quale base d’asta
l’importo di £ 7.202.513.690.
Allegano altresì che l’amministrazione aggiudicatrice, con
delibera del Direttore generale n. 808 del 23.5.1997, ha
aggiudicato definitivamente l’appalto all’impresa Perciaccante,
avendo questa offerto un ribasso ( del 15,39% ) maggiore
di quello ( del 9,83% ) offerto dall’impresa ricorrente.
Il provvedimento di aggiudicazione è stato fatto oggetto
di impugnazione, ad iniziativa del ricorrente, dinanzi a
questo Tribunale : il ricorso, incentrato sulla mancata
esclusione dell’offerta presentata dall’impresa Perciaccante
in ragione della sua anomalia, è stato tuttavia respinto
con sentenza n. 777 del 22.12.1997.
La decisione è stata però riformata dal giudice di appello
con pronuncia n. 1059 del 15.7.1998 : l’amministrazione
appaltante quindi, adeguandosi al dictum giurisdizionale,
con delibera n. 345 del 24.3.1999 ha aggiudicato all’impresa
ricorrente i lavori non ancora eseguiti dall’impresa Perciaccante,
per un importo netto di £ 6.241.388.692.
A sostegno della domanda di risarcimento formulata con il
ricorso in esame, quindi, i difensori del ricorrente deducono,
oltre al notevolissimo ritardo con il quale egli ha ottenuto
l’aggiudicazione dei lavori, il minore importo di questi
ultimi rispetto al quantum originario, a causa della parziale
esecuzione già data all’appalto dall’impresa Perciaccante.
I profili di pregiudizio di cui viene chiesto il ristoro
in forma equivalente attengono invece essenzialmente : 1)
al mancato ammortamento delle spese generali sopportate
dall’impresa ricorrente nel periodo 23.5.1997 – 27.4.1999;
2) al mancato utile sulla produzione contrattuale teorica
nel periodo suindicato; 3) al mancato utile sull’importo
dei lavori non aggiudicati all’impresa ricorrente perché
già eseguiti dall’impresa Perciaccante; 4) alla perdita
di chance determinata, da un lato, dall’impossibilità di
far valere in occasione di altre gare il fatturato derivante
dall’esecuzione dell’appalto in questione, dall’altro lato,
dalla rinuncia ad ulteriori commesse imposta dall’esigenza
di tenere impegnata la propria organizzazione aziendale
per eseguire i predetti lavori; 5) all’aumento generale
dei prezzi verificatosi nel periodo predetto, tale da modificare
le condizioni di mercato avute in considerazione nella formulazione
dell’offerta.
Il difensore dell’Azienda intimata si oppone all’accoglimento
del ricorso; egli deduce, nell’ordine : 1) l’anteriorità
dei fatti dedotti a fondamento dell’azione risarcitoria
rispetto all’entrata in vigore delle fonti normative (in
primis, l’art. 35, comma 1, d.lgs 31 marzo 1998 n. 80) da
cui è germinato il principio di risarcibilità degli interessi
legittimi; 2) la prescrizione del diritto azionato; 3) l’assenza
dell’elemento colposo necessario per integrare la dedotta
fattispecie risarcitoria; 4) la carenza di sufficiente dimostrazione
dei profili lesivi allegati in ricorso.
All’esito dell’odierna udienza, quindi, la causa è stata
trattenuta per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorrente, titolare di impresa operante
nel settore delle costruzioni, si duole, reclamando il ristoro
dei danni derivatine, della tardiva ( oltre che parziale
) aggiudicazione in suo favore, da parte dell’Azienda Sanitaria
Locale n. 3 di Rossano, dell’appalto concernente i lavori
di ristrutturazione ed ampliamento del presidio ospedaliero
di Corigliano Calabro : appalto affidato in un primo tempo
all’impresa Perciaccante, quindi, ma solo per effetto dell’annullamento
del primigenio provvedimento di aggiudicazione sancito dal
Consiglio di Stato con decisione n. 1059 del 15.7.1998,
alla stessa ditta ricorrente.
La causa petendi dedotta a fondamento dell’azione risarcitoria
rende opportuna la ricostruzione dei passaggi principali
della vicenda che ha generato, secondo la prospettazione
attorea, il diritto azionato con il presente ricorso.
Come accennato, l’amministrazione intimata ha indetto, con
bando del 31.1.1997, gara di appalto per l’affidamento,
mediante offerta del prezzo più basso e secondo i criteri
di cui all’art. 1 lett. e) ed all’art. 5 l. n. 14/1973,
dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del presidio
ospedaliero di Corigliano Calabro, per un importo a base
d’asta di £ 7.202.513.690.
Il bando richiamava le prescrizioni, in tema di esclusione
automatica delle offerte anomale, dettate dall’art. 21,
comma 1 bis, l. 11 febbraio 1994 n. 109, così come sostituito
dall’art. 4 d.l. 31 dicembre 1996 n. 670, per gli appalti
di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria :
l’esclusione, secondo la lex specialis, avrebbe quindi colpito
le offerte aventi ad oggetto “una percentuale di ribasso
che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi
di tutte le offerte ammesse”.
Il meccanismo in tal modo congegnato è stato tuttavia ritenuto
inapplicabile dalla commissione giudicatrice per non essere
stato convertito in legge il d.l. n. 670/1996 che ne prorogava
la vigenza (rispetto all’originario termine di validità
fissato al 1° gennaio 1997) : dal che è conseguita, come
si è detto, l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa
Perciaccante in ragione del maggiore ribasso offerto, come
disposto con deliberazione del Direttore generale n. 808
del 23.5.1997.
Tale provvedimento è stato impugnato dall’impresa ricorrente
con ricorso n. 1108/1997, incentrato in via principale sulla
violazione della clausola del bando intesa ad escludere
automaticamente le offerte da considerare anomale ai sensi
delle richiamate disposizioni : il ricorso tuttavia, nonostante
l’accoglimento della relativa istanza cautelare, è stato
respinto con sentenza n. 777 del 22.12.1997.
L’organo giudicante in particolare, sul rilievo che “il
bando di gara, a ben vedere, non prevede l’esclusione automatica
delle offerte anomale quale propria autonoma statuizione,
bensì solo in quanto tale esclusione corrisponde a quanto
previsto” dalle disposizioni oggetto di rinvio, ha concluso
nel senso che la retroattiva decadenza del d.l. n. 670/1996
non avrebbe potuto non riverberare i suoi effetti sulla
richiamata clausola della lex specialis e sul meccanismo
di esclusione automatica delle offerte anomale da essa (
per relationem ) contemplata.
La sentenza de qua, impugnata in appello dall’odierno ricorrente
e dopo la sospensione cautelare della sua efficacia, è stata
riformata con decisione del Consiglio di Stato, Sez. V,
n. 1059 del 15.7.1998.
Il giudice di seconda istanza ha in particolare escluso
che la decadenza del d.l. n. 670/1996 avesse comportato
“la caducazione ipso iure degli effetti della clausola del
bando di gara, concernente il procedimento da seguire per
la valutazione delle offerte anomale”, negando su di un
piano generale la sussistenza di alcun diretto legame tra
le sorti del decreto legge non convertito e quelle del provvedimento
che sulla base dello stesso, e nel periodo della sua vigenza,
sia stato adottato : sulla scorta di tali rilievi, quindi,
ha sancito l’annullamento del provvedimento n. 808 del 23.5.1997,
recante l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa
Perciaccante.
A seguito di ciò l’amministrazione sanitaria intimata, con
delibera del Direttore generale n. 1642 del 15.9.1998, ha
annullato – al fine di uniformarsi alla decisione del giudice
di appello – il provvedimento di aggiudicazione suindicato
: quindi, con deliberazione n. 345 del 24.3.1999, ha disposto
l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa ricorrente
“per il prezzo netto di £ 6.241.388.692, determinato in
considerazione dei lavori già eseguiti e al netto del ribasso
dell’impresa Guzzi”.
In data 27.4.1999, infine, è stato stipulato il relativo
contratto di appalto.
Venendo alle valutazioni del Tribunale, giova preliminarmente
osservare che il diritto al risarcimento del danno derivante
dall’azione illegittima della p.a., quindi correlato alla
lesione di situazioni giuridiche ascrivibili al novero degli
interessi legittimi, rinviene la sua disciplina nell’art.
2043 c.c. : ciò in ragione dell’assenza, nel rapporto intercorrente
tra l’amministrazione agente ed il cittadino, dei connotati
di immediatezza ed esclusività necessari per la configurazione
come contrattuale della relativa fattispecie di responsabilità.
In tale quadro, emerge evidente l’esigenza di verificare,
nel procedimento logico che conduce all’affermazione della
responsabilità della p.a., la sussistenza, quale fattore
di qualificazione della condotta lesiva, dell’elemento della
colpa ( o del dolo ) dell’autore del danno, indice dell’attribuibilità
soggettiva del fatto illecito al soggetto che vi abbia dato
causalmente luogo.
Gli interpreti, nell’individuare il contenuto da assegnare
al predetto requisito, hanno raggiunto un sufficiente grado
di concordia intorno all’assunto secondo cui l’accertamento
della colpa non può risolversi in quello relativo alla divergenza
dell’atto amministrativo dai canoni di legittimità che ne
presidiano la formazione : se così fosse, infatti, il requisito
in discorso perderebbe ogni autonomia, dissolvendosi in
quello concernente la ricostruzione del fatto lesivo ( “la
responsabilità patrimoniale della p.a., pur quando si ricolleghi
all’illegittimo esercizio di funzioni amministrative, implica
in effetti un’autonoma indagine circa la sussistenza dell’elemento
soggettivo della colpa, posto che questa non è insita nel
mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa
e richiede piuttosto un accertamento puntuale in ordine
al rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e
buona amministrazione che devono ispirarne la condotta”
: Consiglio Stato, sez. IV, 19 dicembre 2003 n. 8364 ).
Ritiene il Tribunale che la predetta affermazione giurisprudenziale,
pur esatta nei suoi contorni essenziali, si presti a qualche
utile precisazione.
In particolare, non sembra che la colpa si identifichi in
un elemento del tutto scisso da quello concernente la valutazione
di legittimità dell’atto amministrativo fonte di lesione
: essa semmai, per assolvere pienamente alla sua funzione
disvelatrice di una situazione di particolare riprovevolezza
della condotta lesiva, deve concretare un quid pluris, in
termini di disvalore, che deve accompagnare la violazione
delle norme disciplinatrici dell’azione amministrativa.
Ed invero, la locuzione utilizzata dalla prevalente giurisprudenza
( nel solco, peraltro, dell’indirizzo ermeneutico tracciato
da Cass., SS. UU., 22 luglio 1999 n. 500 ) per definire
il significato attribuibile alla nozione di colpa, nei termini
della “violazione dei limiti imposti alla discrezionalità
dal dovere di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione”
(cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 26 maggio 2004 n.
8998; T.A.R. Lazio, sez. II, 7 aprile 2004 n. 3266; T.A.R.
Sicilia, Palermo, sez. I, 27 gennaio 2004 n. 205), appare
appunto manifestare il vulnus arrecato dal soggetto amministrativo
nei confronti dei valori-cardine dell’attività pubblicistica.
Ritiene tuttavia il Tribunale che la formula appena richiamata,
forgiata espressamente per le ipotesi in cui il potere spettante
alla p.a. abbia natura discrezionale ( tanto che i doveri
di comportamento nascenti dai principi di “imparzialità,
di correttezza e di buona amministrazione” appaiono anche
letteralmente evocativi dei canoni generali cui, secondo
l’elaborazione pretoria del vizio di eccesso di potere,
deve ispirasi l’esercizio del potere discrezionale ), debba
essere adattata alla diversa evenienza in cui il vizio causativo
della illegittimità dell’atto amministrativo si annidi nelle
componenti vincolate dal provvedimento lesivo : caso quest’ultimo
cui si attagliano i fatti costituenti oggetto del presente
giudizio, attesa l’estraneità di profili di discrezionalità
alla questione ( di pura interpretazione ) concernente l’individuazione
dei criteri di valutazione delle offerte anomale, sulla
cui soluzione - come trasfusa dall’amministrazione intimata
negli atti assunti a fonte della lesione lamentata – si
appuntano i rilievi di illegittimità contenuti nella sentenza
del Consiglio di Stato n. 1059/1998.
Con riguardo a tale ipotesi, infatti, si tratta di accertare
se, ed in quale misura, l’attività ermeneutica esplicata
dall’amministrazione si sia svolta secondo canoni di diligenza
( professionale ), quali fossero le ragioni adducibili a
sostegno delle tesi interpretative contrapposte ( ed il
connesso livello di “drammaticità” dell’opzione ermeneutica
prescelta ), se la scelta interpretativa non sia stata contaminata
dal perseguimento di finalità eterogenee rispetto a quelle
correlate all’oggettiva applicazione della legge, se – in
ultima analisi – l’errore interpretativo sotteso all’adozione
del provvedimento illegittimo non derivi da una lettura
parziale, superficiale, illogica e distorta dei dati normativi
rilevanti : circostanze queste rappresentative di una conduzione
dell’attività interpretativa ( quale elemento costitutivo
dell’azione amministrativa ) secondo modalità difformi dai
citati canoni di “imparzialità, correttezza e buona amministrazione”,
e del cui concreto verificarsi la chiarezza del disposto
normativo oggetto di interpretazione rappresenta un sintomo
evidente.
Ritiene il Tribunale che l’accertamento in questione, condotto
con riguardo al provvedimento oggetto della presente controversia,
sia destinato ad avere esito negativo.
Va subito precisato che non assume di per sé carattere decisivo,
al fine di approdare a tale conclusione, la diversità degli
esiti che, come si è visto, ha contraddistinto il giudizio
instaurato dal ricorrente nei confronti degli atti all’origine
dei danni lamentati : tale diversità infatti, pure ictu
oculi indicativa di una situazione di incertezza interpretativa,
non è idonea a chiarirne l’intensità né a palesare la natura
delle ragioni ( più o meno gravi in termini giuridici )
sottese a ciascuna delle diverse soluzioni prospettabili
con riguardo alla questione controversa.
Torna utile, invece, l’analisi della motivazione delle sentenze
che si sono avvicendate : essa aiuta invero a saggiare la
complessità dei temi coinvolti nella soluzione della controversia
e quindi – di riflesso - nella formazione della scelta interpretativa
compiuta dall’amministrazione intimata e trasfusa nel provvedimento
posto a base dell’azione risarcitoria.
La questione interpretativa ( ché di questo si tratta, avendo
essa ad oggetto la ricostruzione della regula iuris da applicare,
nell’ambito della procedura di gara, in sede di valutazione
delle offerte anomale ) attiene essenzialmente alla verifica
dei riflessi prodotti dalla decadenza del d.l. n. 670/1996
– perché non convertito in legge nel termine prescritto,
ex art. 77, comma 3, Cost. – sulla clausola del bando che,
nel disciplinare il meccanismo di valutazione delle offerte
anomale, faceva espressamente rinvio ai criteri di esclusione
automatica dettati dall’art. 21, comma 1 bis, l. n. 109/1994,
così come sostituito, appunto, dall’art. 4 d.l. citato.
In tale contesto viene in rilievo, quale fattore ritenuto
( dal giudice di primo grado ) decisivo a favore della tesi
incentrata sul venir meno dell’efficacia ( oltre che del
richiamato decreto legge ) della clausola suindicata, il
carattere meramente ricognitivo, e non autonomamente costitutivo,
di quest’ultima quanto alla disciplina delle offerte anomale,
mirando essa a recepire il contenuto delle norme di legge
vigenti all’epoca della emanazione della lex specialis :
una diversa lettura, afferma il Tribunale, oltre che essere
frutto di una interpretazione “antiletterale” del bando,
“sarebbe irragionevolmente in contrasto con la citata normativa,
in quanto, appunto ex art. 77 Cost., un decreto legge non
convertito ( ed i cui effetti provvisori non siano comunque
stati fatti salvi da una legge ) decade ex tunc”.
Osserva quindi il giudicante che “non si vede perché tra
due possibili esegesi del bando di gara, una conforme sia
al suo tenore letterale sia a Costituzione, l’altra difforme
da entrambi, non debba eleggersi la prima piuttosto che
la seconda” : né, si aggiunge, potrebbe sostenersi la vigenza
di una regola prescrivente l’esclusione automatica delle
offerte “che presentino una percentuale di ribasso che superi
di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte
le altre offerte ammesse”, potendo tale regime – previsto
dall’art. 21, comma 1 bis, ult. per. l. n. 109/1994 - trovare
applicazione “solo fino alla data del 1.1.1997”.
Per finire, il giudice di primo grado esclude che la mancata
applicazione del predetto meccanismo di esclusione automatica
si traduca ( citando il contenuto del ricorso ) in una “inammissibile
violazione della par condicio dei partecipanti alla gara
d’appalto”, in base alla considerazione che queste avrebbero
calibrato le offerte “con riferimento al sistema di gara
previsto nel bando ed alle norme legislative in esso richiamate”,
dal momento che “il principio generale della gara nei procedimenti
di scelta del contraente secondo i criteri della cd. evidenza
pubblica non ha per scopo quello di far vincere il partecipante
più dotato di “intuito” nella formulazione dell’offerta
più prossima, per eccesso, al limite di anomalia”, ma “mira
a selezionare l’offerta più economica per l’amministrazione”,
dovendo “ciascuna ditta partecipante offrire il compimento
dell’opera al prezzo più basso possibile, compatibilmente
con la necessaria qualità tecnica della propria prestazione”.
L’esito del giudizio è, come già detto, la reiezione delle
censure articolate dal ricorrente avverso il provvedimento
di aggiudicazione in favore dell’impresa Perciaccante, di
cui il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale – come disciplinato dall’art. 21, comma 1 bis, ult.
per. l. n. 109/1994, sostituito dall’art. 4 d.l. n. 670/1996
– avrebbe invece sancito l’estromissione dalla gara.
Opposte, come accennato, le conclusioni cui è pervenuto
il giudice d’appello.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1059/1998 infatti,
pur affermando l’inapplicabilità del d.l. n. 670/1996, nega
che la sua decadenza abbia potuto produrre effetti travolgenti
nei confronti della clausola del bando che vi faceva rinvio
: ciò in applicazione del “principio per cui un provvedimento
amministrativo per sua natura autoritativo, adottato sulla
base di leggi amministrative di un settore ed i cui effetti
sono determinati anche da un decreto legge, non perde tale
natura ed i suoi effetti per il solo fatto che il decreto
legge non sia stato convertito”.
Inoltre, il giudice di secondo grado fa leva, per ribadire
la perdurante efficacia della clausola del bando, sulle
“esigenze di trasparenza e di par condicio che caratterizzano
una gara d’appalto, il cui procedimento deve basarsi sulle
regole originariamente fissate nel bando”.
Quanto poi all’argomento, speso dall’amministrazione negli
scritti difensivi, secondo cui la decadenza del decreto
legge avrebbe “eliminato l’unico e necessario presupposto
legittimante per la previsione di un meccanismo di esclusione
automatica”, il giudice di appello ne confuta la fondatezza
osservando che nel “vuoto normativo” venutosi a creare –
alla data di adozione del bando - per effetto della decadenza
del citato decreto legge, l’amministrazione era titolare
del potere ( di fatto esercitato con la clausola contestata
) di “inserire nel bando uno specifico criterio sul rilievo
dell’anomalia dell’offerta”, tanto più in considerazione
del fatto che “il principio informatore della disciplina
( transitoria ed a regime ) degli appalti infracomunitari
è costituito dalla procedura dell’esclusione automatica”.
Come è agevole constatare, la motivazione della sentenza
n. 1059/1998, nel sancire l’illegittimità del provvedimento
impugnato in primo grado, si fonda su di un duplice ordine
di considerazioni, suscettibili di venire in rilievo ai
fini del giudizio di colposità dell’azione amministrativa
fonte dei danni lamentati dal ricorrente.
Da un primo punto di vista, viene in rilievo la tesi della
perdurante efficacia della clausola del bando contenente
la previsione di un meccanismo automatico di esclusione
delle offerte anomale, nonostante la decadenza del decreto
legge da essa all’uopo richiamato.
Ebbene, non sembra – sotto tale aspetto - che la diversa
conclusione cui è pervenuta l’intimata amministrazione sia
tale da consentire di configurare come colposa la relativa
scelta interpretativa : basti al riguardo richiamare i rilievi
svolti dal giudice di primo grado in ordine alla matrice
letterale e costituzionalmente conforme della predetta soluzione
ermeneutica per rimarcarne con sufficiente nettezza la plausibilità
e ragionevolezza.
Quanto al secondo ordine di considerazioni sulle quali si
regge la decisione di secondo grado, esse sono intese ad
evidenziare come la tesi dell’amministrazione ( così come
esposta negli scritti difensivi ), secondo cui non sussisterebbe
– venuto meno il d.l. n. 670/1996 – alcun titolo normativo
atto a legittimare, nella disciplina degli appalti infracomunitari,
un meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale,
non sia fondata.
A tale riguardo, tuttavia, sono sufficienti – per concretizzare
i profili di scusabilità dell’errore interpretativo commesso
al riguardo dall’amministrazione ( ed esplicitato nella
sede difensiva ) – gli stessi rilievi formulati dal giudice
di appello laddove, nel richiamare ( con il chiaro intento
di condividerne le valutazioni ) le acquisizioni della “più
accorta dottrina”, evidenzia come “in materia il conditor
iuris non abbia rispettato il principio di chiarezza, cui
si deve attenere l’ordinamento, in ragione degli interessi
pubblici e privati coinvolti, anche per evitare un diffuso
contenzioso”.
Né vale osservare che i principi affermati nell’occasione
dal Consiglio di Stato risultano confermativi di analoghe
prese di posizione assunte sul punto, tali da consentire
all’amministrazione di dirimere i predetti dubbi interpretativi
: trattasi invero di decisioni di matrice cautelare del
tutto irrilevanti a tale scopo, essendo successive allo
svolgersi dei fatti di causa ( cfr. al riguardo i precedenti
richiamati a pag. 19 della sentenza n. 1059/1998 ).
L’indagine svolta deve concludersi osservando che, in ogni
caso, nessuna concreta allegazione è stata sviluppata in
ricorso al fine di concretizzare il requisito soggettivo
della fattispecie risarcitoria : sì che il ricorso, alla
luce dei rilievi svolti, non può che essere respinto.
Possono dichiararsi assorbite le eccezioni articolate dalla
difesa di parte resistente.
Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le
spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria – Catanzaro, Sezione Seconda, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio del 12 Novembre 2004.
|
|