| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 15 novembre
2004 n. 16783
Pres. Monteleone, Est. Polidori
Menditto Speranza (Avv. G. Abbate) contro Comune di Casapesenna
(n.c.) |
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Edilizia ed Urbanistica – Concessione in
sanatoria e art. 31 della l. n.47/1985 – Edificio ultimato
al rustico – requisiti – Individuazione.
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Ai fini del rilascio della concessione in
sanatoria ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985,
si considerano ultimati gli edifici realizzati al rustico
e completi di copertura, sussistendo continuità tra i muri
perimetrali e la copertura, l'esecuzione del rustico deve
riferirsi al completamento di tutte le strutture essenziali,
tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne, che
determinano l'isolamento dell'immobile dalle intemperie
e configurano l'opera nella sua fondamentale volumetria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione quarta
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con l’intervento dei signori Magistrati:Nicolò
Monteleone, Presidente - estensore; Dante D’Alessio, Consigliere;
Carlo Polidori, Referendario,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10842/2001 proposto
da MENDITTO Speranza, rappresentata e difesa dall’avv.
Guido Abbate, ed elettivamente domiciliata in Napoli, corso
Bruno Buozzi n. 251 (studio avv. Filippo Aprea),
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contro
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-il Comune di Casapesenna, in persona
del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio,
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per l’annullamento
del provvedimento del 27 giugno 2001, con il quale è stata
negata la concessione edilizia in sanatoria richiesta dalla
ricorrente in data 31 gennaio 1995.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale istruttoria n. 376 del 22 aprile
2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 ottobre 2004 il Presidente
Nicolò Monteleone;
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RITENUTO che il presente ricorso può essere
deciso con "sentenza succintamente motivata”, ai sensi dell’art.
9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, essendo
di agevole definizione e non ostandovi la circostanza che
la causa sia stata trattata in udienza pubblica (in tal
senso, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2001, n. 268; T.A.R.
Campania, sez. IV, 7 agosto 2003, n. 11010);
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CONSIDERATO che il ricorso, rivolto avverso
il provvedimento del 27 giugno 2001, con il quale il Comune
di Casapesenna ha respinto la domanda della ricorrente (datata
31 gennaio 1005) diretta ad ottenere la concessione edilizia
in sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994,
si appalesa in parte fondato sotto l’assorbente profilo
di censura dedotto con il primo motivo d’impugnazione, in
quanto:
-il predetto diniego si basa esclusivamente sulla considerazione
che “l’abuso risulta realizzato dopo il 31-12-1993 come
si evince dal verbale dei Vigili Urbani n. 7 – 94”; -dalla
documentazione prodotta dal Comune, in esecuzione dell’ordinanza
collegiale istruttoria n. 376 del 22 aprile 2004, emerge
quanto segue:
1)alla domanda di sanatoria la ricorrente aveva allegato
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nella
quale si afferma che le opere in questione erano state ultimate
“prima della data del 31 dicembre 1993”;
1)nel predetto verbale redatto in data 8 giugno 1994 dai
vigili urbani si precisa che “la costruzione è completa
di copertura e tompagnatura”;
2)tale affermazione è stata erroneamente interpretata dalla
Commissione edilizia nel senso che “l’opera è stata realizzata
in data 8/05/94” (v. verbale n. 81 del 25 giugno 2001).
Osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 31, comma 2,
della legge n. 47\85, devono intendersi ultimati gli edifici
nei quali sia stato “eseguito il rustico e completata la
copertura”, e sebbene, come ha avuto occasione di osservare
recentemente questa Sezione (v. sentenza n. 6217 del 16
aprile 2004), detta dichiarazione non preclude all'Amministrazione,
in sede di esame dell’istanza, la possibilità di raccogliere
nel corso del procedimento elementi in contrario e pervenire
a risultanze diverse, deve rilevarsi che, nel particolare
caso di specie, il Comune si è basato esclusivamente sul
parere espresso dalla Commissione edilizia che, come sopra
evidenziato, ha fatto una lettura erronea del verbale dei
VV.UU., dai quali si poteva soltanto desumere lo stato delle
opere alla data dell’8 maggio 1994, ma non poteva escludersi
che tali condizioni sussistessero anche al 31 dicembre 1993.
Peraltro, il Comune di Casapesenna non ha ritenuto di fornire
i chiarimenti richiesti con la citata ordinanza istruttoria
in ordine ai dati fattuali in base ai quali si è desunto,
dal verbale dei vigili urbani n. 7/1994, che l’abuso in
questione era stato realizzato dopo il 31 dicembre 1993.
E poiché, secondo l’interpretazione del citato art. 31 della
legge n. 47/1985 offerta dalla giurisprudenza (fra le tante,
Cons. stato, sez. IV, 16 ottobre 1998, n. 1306; T.A.R. Calabria
- Reggio Calabria - 9 dicembre 2002, n. 1955), nella tipologia
prevista da tale disposizione si considerano ultimati gli
edifici realizzati al rustico e completi di copertura, sussistendo
continuità tra i muri perimetrali e la copertura, l'esecuzione
del rustico deve riferirsi al completamento di tutte le
strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature
esterne, che determinano l'isolamento dell'immobile dalle
intemperie e configurano l'opera nella sua fondamentale
volumetria, nel caso in esame ritiene il Collegio fondate
le doglianze della ricorrente che deduce eccesso di potere
per travisamento dei fatti ed errata applicazione dell’art.
31 della legge n. 47/1985;
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RITENUTO che, per le suesposte considerazioni,
il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento,
del provvedimento impugnato;
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RITENUTO di compensare tra le parti le spese
del giudizio, ravvisandosi giusti motivi, in relazione alla
natura della controversia;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sez. IV, accoglie il ricorso in epigrafe indicato
e, per l’effetto, annulla, il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 27 ottobre 2004.
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