| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 12 novembre
2004 n. 16764
Pres. Monteleone, Est. Polidori
Coltella Vittorio (Avv. L. Trifogli) contro Questore della
Provincia di Napoli (Avv. Stato). |
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1. Sicurezza Pubblica – Procedimento di rinnovo
della licenza di porto d’armi – Applicabilità dell’art.
2 della legge 241/1990 – Sussiste.
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2. Sicurezza Pubblica – Procedimento di rinnovo
della licenza di porto d’armi – Obbligo di emanazione di
un provvedimento di accoglimento o di rigetto – Sussiste
– Sospensione del procedimento – Illegittimità – Ragioni.
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3. Procedimento Amministrativo – Possibilità
di disporre la sospensione del procedimento – Limiti.
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4. Sicurezza Pubblica – Procedimento di rinnovo
della licenza di porto d’armi – Sospensione in attesa della
conclusione del giudizio penale ai danni dell’istante –
Illegittimità.
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1. In tema di rinnovo della licenza di porto
d’armi, non prevedendo il TULPS alcuna situazione che determini
l’obbligo o quantomeno la facoltà per l’Amministrazione
di sospendere il procedimento, trova applicazione anche
la disposizione generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990,
secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad una istanza, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
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2. Il procedimento di rinnovo della licenza
di porto d’armi può concludersi soltanto con l’adozione
di un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza
avanzata dal privato dal momento che esistono ipotesi tipizzate
di sospensione obbligatoria del procedimento amministrativo
in presenza di particolari situazioni che, a giudizio del
legislatore, possono incidere in modo determinante sull’esito
del procedimento stesso e che può legittimamente sospendersi
il procedimento amministrativo ex articolo 7, comma 2, della
legge n. 241/1990 rinviando tout court la decisione finale,
sul presupposto che questa sia condizionata da una situazione
in divenire senza adottare alcun provvedimento, com’è avvenuto
nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio.
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3. La possibilità per l’Amministrazione,
nell’esercizio del potere cautelare di cui all’ articolo
7, comma 2, della legge n. 241/1990, di sospendere un procedimento
amministrativo impone all’Amministrazione la fissazione
di un termine per l’adozione del provvedimento definitivo,
al fine di salvaguardare l'esigenza di certezza della posizione
giuridica dell'interessato, restando così scongiurato il
rischio di una illegittima sospensione sine die .
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4. E’ illegittimo il provvedimento di sospensione
del procedimento di rinnovo della licenza di porto d’armi
motivato alla luce della pendenza a carico del richiedente
di procedimenti penali dal momento che il legislatore ha
espressamente tenuto conto tenuto conto dell’incidenza delle
vicende di natura penale sull’idoneità di un soggetto ad
essere titolare della licenza di porto d’armi. vincolando
la decisione sul rilascio del porto d’armi all’esito del
procedimento penale solo nei casi previsti dall’art. 11,
comma 1, n. 1 e dall’articolo 43, comma 1 (casi nei quali
è già intervenuta una sentenza di condanna per gravi reati),
prevedendo per tutti gli alti casi un giudizio discrezionale
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione quarta
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con l’intervento dei signori Magistrati:
Nicolò Monteleone, Presidente; Dante D’Alessio, Consigliere;
Carlo Polidori, Referendario - estensore,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 8889/2002, proposto
dal signor COLELLA Vittorio, rappresentato e difeso,
per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Luciano
Trifogli, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli,
via Andrea Vaccaro n. 23,
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CONTRO
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il Questore della Provincia di Napoli,
rappresentato e difeso, dall’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato
alla via Diaz n. 11,
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PER L’ANNULLAMENTO
del decreto adottato dal Questore di Napoli in data 5 luglio
2002 e, notificato in data 9 agosto 2002, con il quale è
stata disposta la sospensione dell’istanza del ricorrente
tesa ad ottenere il rinnovo della licenza per il porto di
fucile da caccia;
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Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 le parti
presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con il provvedimento impugnato, il Questore
di Napoli ha sospeso, fino all’esito del procedimento penale
pendente, l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo
della licenza per il porto di fucile da caccia, perché questi,
in data 25 febbraio 2000 è stato denunciato per i reati
di cui agli articoli 633 e 635 c.p. e perché presso la Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Napoli pendono a
suo carico procedimenti penali per i reati previsti dagli
articoli 582 e 110 c.p. (fatti commessi in Forio d’Ischia
in data 6 agosto 1999) e dagli articoli 734 e 110 c.p. (fatti
commessi ad Ischia in data 26 agosto 1999) .
Con ricorso notificato in data 9 settembre 2002 e depositato
in data 13 settembre 2002 il ricorrente contesta la legittimità
del suddetto provvedimento per i seguenti motivi. Innanzi
tutto il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento
impugnato sia stato adottato in base agli articoli 11, comma
2, ultima parte, e 43, comma 2, del r.d. n. 773/1941, che
pongono a carico dell’interessato l’onere di provare la
buona condotta, benché tali disposizioni siano state dichiarate
incostituzionali con Sentenza n. 440/1993.
Il secondo motivo è incentrato sulla violazione del principio
di tipicità degli atti amministrativi. In particolare il
ricorrente afferma che la sospensione di un atto ha carattere
provvisorio e funzione cautelare, essendo strumentale all’adozione
di ulteriori e definitivi provvedimenti, sicché non può
essere disposta sine die. Pertanto la sospensione della
sua istanza fino all’esito del procedimento pendente condiziona
illegittimamente il rinnovo della licenza di porto di fucile
ad un evento, quale la definizione dei procedimenti pendenti
a suo carico, temporalmente molto incerto e sicuramente
non preventivabile.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli articoli 10, 11 e 43 del r.d. n. 773/1941
e degli articoli 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990, nonché
l’eccesso di potere sotto diversi profili: difetto dei presupposti
di fatto e di diritto, difetto di motivazione, travisamento
dei fatti.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 la causa è stata
assunta in decisione dal Collegio.
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DIRITTO
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In via preliminare, il Collegio osserva che
l’esame del ricorso deve iniziare dal secondo motivo con
il quale viene radicalmente contestata la legittimità del
provvedimento impugnato, deducendo la violazione del principio
di tipicità degli atti amministrativi.
Il motivo è fondato.
Innanzi tutto l’Amministrazione impropriamente qualifica
il provvedimento adottato come “sospensione dell’istanza”
presentata dal ricorrente, mentre in realtà tale provvedimento
consiste nella “sospensione del procedimento” per il rinnovo
della licenza di porto di fucile.
Orbene, il TULPS non prevede alcuna situazione che determini
l’obbligo o quantomeno la facoltà per l’Amministrazione
di sospendere il procedimento per il rilascio o il rinnovo
della licenza di porto d’armi. Piuttosto, trova applicazione
anche in questa materia la disposizione generale dell’art.
2 della legge n. 241/1990, secondo il quale, ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad una istanza, l’Amministrazione
ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento
espresso. Si tratta a questo punto di stabilire se l’obbligo
sancito da tale disposizione generale sia correttamente
assolto soltanto adottando un provvedimento di accoglimento
o di rigetto dell’istanza, oppure se lo stesso possa essere
adempiuto anche attraverso l’adozione di un provvedimento
atipico, a carattere interlocutorio, di sospensione del
procedimento.
Il collegio ritiene corretta la prima alternativa per le
seguenti ragioni.
Innanzi tutto, si osserva che esistono ipotesi tipizzate
di sospensione obbligatoria del procedimento amministrativo
in presenza di particolari situazioni che, a giudizio del
legislatore, possono incidere in modo determinante sull’esito
del procedimento stesso. Si pensi all’art. 44 della legge
n. 47/1985, che prevede la sospensione dei procedimenti
amministrativi in pendenza del termine per la presentazione
delle domande di condono edilizio, oppure all’art. 117 del
d.P.R. n. 3/1957, che impone di sospendere il procedimento
disciplinare qualora per il fatto addebitato al pubblico
dipendente sia stata promossa l’azione penale.
Si potrebbe quindi già affermare che, in mancanza di una
espressa previsione normativa ad hoc, l’Amministrazione
non ha né l’obbligo, né la facoltà di sospendere il procedimento
di rilascio o rinnovo del porto d’armi, anche perché trattasi
di un procedimento avviato su istanza di parte e, quindi,
non può certo farsi applicazione analogica di disposizioni
come l’art. 117 del d.P.R. n. 3/1957, che riguarda un procedimento
avviato d’ufficio.
In secondo luogo, non pare corretto ritenere che la facoltà
di sospendere il procedimento amministrativo sia insita
nel generalizzato potere cautelare (cioè non limitato alle
fattispecie tipizzate dal legislatore) che, secondo parte
della giurisprudenza (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 3
maggio 2004, n. 347; Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003,
n. 6038), è stato attribuito all’Amministrazione con l’articolo
7, comma 2, della legge n. 241/1990.
Infatti, una cosa è anticipare il contenuto del provvedimento
finale, a garanzia dell’effettività delle future determinazioni
della Pubblica Amministrazione, nelle more della conclusione
del procedimento (si pensi all’ordine di immediata sospensione
dei lavori, previsto dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. n.
380/2001, oppure alla sospensione delle autorizzazioni di
polizia, prevista dall’articolo 10 del r.d. n. 773/1941,
unitamente alla revoca di tali autorizzazioni, per il caso
di abusi commessi dalla persona autorizzata), altra cosa
è rinviare tout court la decisione finale, sul presupposto
che questa sia condizionata da una situazione in divenire
(ad esempio, la pendenza di un procedimento penale) senza
adottare alcun provvedimento, com’è avvenuto nella fattispecie
sottoposta all’esame del Collegio.
In ogni caso, pur volendo assimilare le due ipotesi, si
dovrebbe comunque rilevare che l’orientamento giurisprudenziale
favorevole ad ammettere l’esistenza di un potere cautelare
generalizzato impone all’Amministrazione la fissazione di
un termine per l’adozione del provvedimento definitivo,
al fine di salvaguardare l'esigenza di certezza della posizione
giuridica dell'interessato, restando così scongiurato il
rischio di una illegittima sospensione sine die (T.A.R.
Campania Salerno, n. 347/2004 cit.; Cons. Stato, Sez. V,
2 novembre 1998, n. 1659). Invece nel caso in esame l’Amministrazione
ha subordinato la propria decisione alla conclusione del
procedimento penale pendente nei confronti dell’istante,
evento che - come evidenziato nel ricorso - risulta “temporalmente
molto incerto e sicuramente non preventivabile”, anche perché
non si comprende a quale delle tre vicende penali indicate
nella motivazione del provvedimento impugnato l’Amministrazione
intenda riferirsi. Infine, con particolare riferimento al
procedimento amministrativo de quo, a ben vedere il legislatore
ha espressamente tenuto conto tenuto conto dell’incidenza
delle vicende di natura penale sull’idoneità di un soggetto
ad essere titolare della licenza di porto d’armi. Infatti,
dal combinato disposto degli articoli 11 e 43 del r.d. n.
773/1941 si evince che tale licenza deve essere negata in
caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale
superiore a tre anni per delitto non colposo, se non è stata
concessa la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1), e di
condanna per i reati previsti dall’articolo 43, comma 1,
mentre la prima parte del secondo comma prevede che la licenza
possa essere negata (all’esito di un giudizio che costituisce
tipica espressione di discrezionalità amministrativa) ai
soggetti condannati per delitto diverso da quelli previsti
dal primo comma. Il legislatore, quindi, ha inteso vincolare
la decisione sul rilascio del porto d’armi all’esito del
procedimento penale solo nei casi previsti dall’art. 11,
comma 1, n. 1 e dall’articolo 43, comma 1 (casi nei quali
è già intervenuta una sentenza di condanna per gravi reati),
prevedendo per tutti gli alti casi un giudizio discrezionale
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Ne consegue che non
si comprende per quale ragione l’Amministrazione debba subordinare
le proprie determinazioni a quelle del giudice penale in
mancanza di una espressa previsione di legge. Né pare corretto
sostenere che l’Amministrazione possa scegliere, nell’esercizio
della sua discrezionalità, di subordinare le proprie decisioni
a quelle del giudice penale, perché non si comprende in
base a quali parametri dovrebbe essere assunta la decisione
di sospendere o meno il procedimento amministrativo avviato
su istanza di parte.
Tali considerazioni trovano ulteriore e definitiva conferma
nel fatto che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex
multis T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27 aprile 2004,
n. 396; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 16 aprile 2003,
n. 1326; T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 febbraio 2003, n. 179),
in situazioni come quella sottoposta all’esame del Collegio
la mera pendenza di procedimenti penali ben può giustificare
un provvedimento di diniego del porto d’armi, laddove l’Amministrazione
nell’esercizio del suo potere discrezionale ritenga che
l’istante non dia affidamento di non abusare delle armi
(art. 43, comma 2, ultima parte).
Stante quanto precede, il provvedimento impugnato risulta
illegittimo per violazione del principio di tipicità degli
atti amministrativi e, quindi, il ricorso deve essere accolto,
con assorbimento delle restanti censure e fermo restando
l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza
di rinnovo della licenza di porto d’armi avanzata dal ricorrente.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano
comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente
pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie
nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla
il decreto del Questore di Napoli del 5 luglio 2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio
del 13 ottobre 2004.
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