Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 12 novembre 2004 n. 16764
Pres. Monteleone, Est. Polidori
Coltella Vittorio (Avv. L. Trifogli) contro Questore della Provincia di Napoli (Avv. Stato).


1. Sicurezza Pubblica – Procedimento di rinnovo della licenza di porto d’armi – Applicabilità dell’art. 2 della legge 241/1990 – Sussiste.

 

2. Sicurezza Pubblica – Procedimento di rinnovo della licenza di porto d’armi – Obbligo di emanazione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto – Sussiste – Sospensione del procedimento – Illegittimità – Ragioni.

 

3. Procedimento Amministrativo – Possibilità di disporre la sospensione del procedimento – Limiti.

 

4. Sicurezza Pubblica – Procedimento di rinnovo della licenza di porto d’armi – Sospensione in attesa della conclusione del giudizio penale ai danni dell’istante – Illegittimità.

1. In tema di rinnovo della licenza di porto d’armi, non prevedendo il TULPS alcuna situazione che determini l’obbligo o quantomeno la facoltà per l’Amministrazione di sospendere il procedimento, trova applicazione anche la disposizione generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

 

2. Il procedimento di rinnovo della licenza di porto d’armi può concludersi soltanto con l’adozione di un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza avanzata dal privato dal momento che esistono ipotesi tipizzate di sospensione obbligatoria del procedimento amministrativo in presenza di particolari situazioni che, a giudizio del legislatore, possono incidere in modo determinante sull’esito del procedimento stesso e che può legittimamente sospendersi il procedimento amministrativo ex articolo 7, comma 2, della legge n. 241/1990 rinviando tout court la decisione finale, sul presupposto che questa sia condizionata da una situazione in divenire senza adottare alcun provvedimento, com’è avvenuto nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio.

 

3. La possibilità per l’Amministrazione, nell’esercizio del potere cautelare di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge n. 241/1990, di sospendere un procedimento amministrativo impone all’Amministrazione la fissazione di un termine per l’adozione del provvedimento definitivo, al fine di salvaguardare l'esigenza di certezza della posizione giuridica dell'interessato, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die .

 

4. E’ illegittimo il provvedimento di sospensione del procedimento di rinnovo della licenza di porto d’armi motivato alla luce della pendenza a carico del richiedente di procedimenti penali dal momento che il legislatore ha espressamente tenuto conto tenuto conto dell’incidenza delle vicende di natura penale sull’idoneità di un soggetto ad essere titolare della licenza di porto d’armi. vincolando la decisione sul rilascio del porto d’armi all’esito del procedimento penale solo nei casi previsti dall’art. 11, comma 1, n. 1 e dall’articolo 43, comma 1 (casi nei quali è già intervenuta una sentenza di condanna per gravi reati), prevedendo per tutti gli alti casi un giudizio discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione quarta

 

con l’intervento dei signori Magistrati: Nicolò Monteleone, Presidente; Dante D’Alessio, Consigliere; Carlo Polidori, Referendario - estensore,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 8889/2002, proposto
dal signor COLELLA Vittorio, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Luciano Trifogli, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Andrea Vaccaro n. 23,

 

CONTRO

 

il Questore della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,

 

PER L’ANNULLAMENTO
del decreto adottato dal Questore di Napoli in data 5 luglio 2002 e, notificato in data 9 agosto 2002, con il quale è stata disposta la sospensione dell’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo della licenza per il porto di fucile da caccia;

 

Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 le parti presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il provvedimento impugnato, il Questore di Napoli ha sospeso, fino all’esito del procedimento penale pendente, l’istanza del ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo della licenza per il porto di fucile da caccia, perché questi, in data 25 febbraio 2000 è stato denunciato per i reati di cui agli articoli 633 e 635 c.p. e perché presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli pendono a suo carico procedimenti penali per i reati previsti dagli articoli 582 e 110 c.p. (fatti commessi in Forio d’Ischia in data 6 agosto 1999) e dagli articoli 734 e 110 c.p. (fatti commessi ad Ischia in data 26 agosto 1999) .
Con ricorso notificato in data 9 settembre 2002 e depositato in data 13 settembre 2002 il ricorrente contesta la legittimità del suddetto provvedimento per i seguenti motivi. Innanzi tutto il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento impugnato sia stato adottato in base agli articoli 11, comma 2, ultima parte, e 43, comma 2, del r.d. n. 773/1941, che pongono a carico dell’interessato l’onere di provare la buona condotta, benché tali disposizioni siano state dichiarate incostituzionali con Sentenza n. 440/1993.
Il secondo motivo è incentrato sulla violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. In particolare il ricorrente afferma che la sospensione di un atto ha carattere provvisorio e funzione cautelare, essendo strumentale all’adozione di ulteriori e definitivi provvedimenti, sicché non può essere disposta sine die. Pertanto la sospensione della sua istanza fino all’esito del procedimento pendente condiziona illegittimamente il rinnovo della licenza di porto di fucile ad un evento, quale la definizione dei procedimenti pendenti a suo carico, temporalmente molto incerto e sicuramente non preventivabile.
Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 11 e 43 del r.d. n. 773/1941 e degli articoli 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990, nonché l’eccesso di potere sotto diversi profili: difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, travisamento dei fatti.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2004 la causa è stata assunta in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

In via preliminare, il Collegio osserva che l’esame del ricorso deve iniziare dal secondo motivo con il quale viene radicalmente contestata la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.
Il motivo è fondato.
Innanzi tutto l’Amministrazione impropriamente qualifica il provvedimento adottato come “sospensione dell’istanza” presentata dal ricorrente, mentre in realtà tale provvedimento consiste nella “sospensione del procedimento” per il rinnovo della licenza di porto di fucile.
Orbene, il TULPS non prevede alcuna situazione che determini l’obbligo o quantomeno la facoltà per l’Amministrazione di sospendere il procedimento per il rilascio o il rinnovo della licenza di porto d’armi. Piuttosto, trova applicazione anche in questa materia la disposizione generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990, secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, l’Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Si tratta a questo punto di stabilire se l’obbligo sancito da tale disposizione generale sia correttamente assolto soltanto adottando un provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza, oppure se lo stesso possa essere adempiuto anche attraverso l’adozione di un provvedimento atipico, a carattere interlocutorio, di sospensione del procedimento.
Il collegio ritiene corretta la prima alternativa per le seguenti ragioni.
Innanzi tutto, si osserva che esistono ipotesi tipizzate di sospensione obbligatoria del procedimento amministrativo in presenza di particolari situazioni che, a giudizio del legislatore, possono incidere in modo determinante sull’esito del procedimento stesso. Si pensi all’art. 44 della legge n. 47/1985, che prevede la sospensione dei procedimenti amministrativi in pendenza del termine per la presentazione delle domande di condono edilizio, oppure all’art. 117 del d.P.R. n. 3/1957, che impone di sospendere il procedimento disciplinare qualora per il fatto addebitato al pubblico dipendente sia stata promossa l’azione penale.
Si potrebbe quindi già affermare che, in mancanza di una espressa previsione normativa ad hoc, l’Amministrazione non ha né l’obbligo, né la facoltà di sospendere il procedimento di rilascio o rinnovo del porto d’armi, anche perché trattasi di un procedimento avviato su istanza di parte e, quindi, non può certo farsi applicazione analogica di disposizioni come l’art. 117 del d.P.R. n. 3/1957, che riguarda un procedimento avviato d’ufficio.
In secondo luogo, non pare corretto ritenere che la facoltà di sospendere il procedimento amministrativo sia insita nel generalizzato potere cautelare (cioè non limitato alle fattispecie tipizzate dal legislatore) che, secondo parte della giurisprudenza (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 3 maggio 2004, n. 347; Cons. Stato, Sez. V, 9 ottobre 2003, n. 6038), è stato attribuito all’Amministrazione con l’articolo 7, comma 2, della legge n. 241/1990.
Infatti, una cosa è anticipare il contenuto del provvedimento finale, a garanzia dell’effettività delle future determinazioni della Pubblica Amministrazione, nelle more della conclusione del procedimento (si pensi all’ordine di immediata sospensione dei lavori, previsto dall’art. 27, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001, oppure alla sospensione delle autorizzazioni di polizia, prevista dall’articolo 10 del r.d. n. 773/1941, unitamente alla revoca di tali autorizzazioni, per il caso di abusi commessi dalla persona autorizzata), altra cosa è rinviare tout court la decisione finale, sul presupposto che questa sia condizionata da una situazione in divenire (ad esempio, la pendenza di un procedimento penale) senza adottare alcun provvedimento, com’è avvenuto nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio.
In ogni caso, pur volendo assimilare le due ipotesi, si dovrebbe comunque rilevare che l’orientamento giurisprudenziale favorevole ad ammettere l’esistenza di un potere cautelare generalizzato impone all’Amministrazione la fissazione di un termine per l’adozione del provvedimento definitivo, al fine di salvaguardare l'esigenza di certezza della posizione giuridica dell'interessato, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die (T.A.R. Campania Salerno, n. 347/2004 cit.; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 1998, n. 1659). Invece nel caso in esame l’Amministrazione ha subordinato la propria decisione alla conclusione del procedimento penale pendente nei confronti dell’istante, evento che - come evidenziato nel ricorso - risulta “temporalmente molto incerto e sicuramente non preventivabile”, anche perché non si comprende a quale delle tre vicende penali indicate nella motivazione del provvedimento impugnato l’Amministrazione intenda riferirsi. Infine, con particolare riferimento al procedimento amministrativo de quo, a ben vedere il legislatore ha espressamente tenuto conto tenuto conto dell’incidenza delle vicende di natura penale sull’idoneità di un soggetto ad essere titolare della licenza di porto d’armi. Infatti, dal combinato disposto degli articoli 11 e 43 del r.d. n. 773/1941 si evince che tale licenza deve essere negata in caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, se non è stata concessa la riabilitazione (art. 11, comma 1, n. 1), e di condanna per i reati previsti dall’articolo 43, comma 1, mentre la prima parte del secondo comma prevede che la licenza possa essere negata (all’esito di un giudizio che costituisce tipica espressione di discrezionalità amministrativa) ai soggetti condannati per delitto diverso da quelli previsti dal primo comma. Il legislatore, quindi, ha inteso vincolare la decisione sul rilascio del porto d’armi all’esito del procedimento penale solo nei casi previsti dall’art. 11, comma 1, n. 1 e dall’articolo 43, comma 1 (casi nei quali è già intervenuta una sentenza di condanna per gravi reati), prevedendo per tutti gli alti casi un giudizio discrezionale dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Ne consegue che non si comprende per quale ragione l’Amministrazione debba subordinare le proprie determinazioni a quelle del giudice penale in mancanza di una espressa previsione di legge. Né pare corretto sostenere che l’Amministrazione possa scegliere, nell’esercizio della sua discrezionalità, di subordinare le proprie decisioni a quelle del giudice penale, perché non si comprende in base a quali parametri dovrebbe essere assunta la decisione di sospendere o meno il procedimento amministrativo avviato su istanza di parte.
Tali considerazioni trovano ulteriore e definitiva conferma nel fatto che, secondo una consolidata giurisprudenza (ex multis T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27 aprile 2004, n. 396; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 16 aprile 2003, n. 1326; T.A.R. Liguria, Sez. II, 17 febbraio 2003, n. 179), in situazioni come quella sottoposta all’esame del Collegio la mera pendenza di procedimenti penali ben può giustificare un provvedimento di diniego del porto d’armi, laddove l’Amministrazione nell’esercizio del suo potere discrezionale ritenga che l’istante non dia affidamento di non abusare delle armi (art. 43, comma 2, ultima parte).
Stante quanto precede, il provvedimento impugnato risulta illegittimo per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi e, quindi, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle restanti censure e fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sull’istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi avanzata dal ricorrente.
In relazione alla natura della controversia, si ravvisano comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Napoli del 5 luglio 2002.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2004.

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina