| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 23 novembre
2004 n. 17012
Pres. de Leo, Est. MAddalena
Billi Luigi (Avv. V. Romano) contro Comune di Napoli (Avv.ti
G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo,
B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange,
A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri) |
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1. Processo Amministrativo – Sopravvenuta
carenza di interesse – Sussistenza – Condizioni.
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2. Autorizzazione e concessione – Istanza
di trasferimento di esercizio commerciale – Regime ante
art. 26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Rilascio
– Condizioni.
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1. La sopravvenuta carenza di interesse può
derivare da qualunque mutamento della situazione di fatto
e di diritto, presente al momento della proposizione del
ricorso, suscettibile di trasformare radicalmente la fisionomia
e i contenuti essenziali del rapporto amministrativo controverso,
rendendo priva di residua utilità (ancorché meramente strumentale
o morale) la pronuncia sulla fondatezza del ricorso.
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2. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l.
1 ottobre 1982, n. 697, conv. in l. 29 novembre 1982, n.
887, e poi abrogato dall'art. 26, comma 6, del d. lgs. 31
marzo 1998, n. 114, non può essere negata l'autorizzazione
amministrativa ad ampliamenti, entro certi limiti, o a trasferimenti,
nell'ambito del territorio comunale, di esercizi con superficie
di vendita fino a duecento metri quadrati, sempreché l'attività
fosse svolta da almeno tre anni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione III
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composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 742/1997 proposto
da BILLI Luigi, rappresentato e difeso dall’avv.
Vincenzo Romano, con il quale è elettivamente domiciliato
in Napoli, via Corso Ponticelli, n.26/E;
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CONTRO
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Il Comune di Napoli, in persona del
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
G.B. Testa, B. Ricci, A. Coletta, A. Pulcini, G. Tarallo,
B. Crimaldi, G. Pizza, A. Cuomo, B. Accattatis Chalons d’Orange,
A. Andreottola, A.I. Furnari, E. Carpentieri, elettivamente
domiciliato in Napoli, Palazzo San Giacomo presso l’avvocatura
municipale;
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PER L’ANNULLAMENTO
Del provvedimento, n. prot. 4940 del 25.10.96 del servizio
commercio al dettaglio del comune di Napoli, di diniego
di trasferimento della sede dell’esercizio commerciale sito
in via Minichini n. 12; del regolamento 20 giugno 1995 nella
parte in cui, all’art. 23, vieta il trasferimento della
sede degli esercizi commerciali al di fuori della stessa
zona commerciale di appartenenza;
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Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione e la memoria depositata per
l’udienza dell’amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario
Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, BILLI Luigi,
premesso di aver richiesto la voltura della autorizzazione
commerciale intestata a Bruno Amelia e la contestuale autorizzazione
al trasferimento dell’esercizio commerciale da via Minichini
n. 12 (sito in zona commerciale n. 25) al Corso Nicolangelo
Protopisani ( sito in zona n. 32) e che il solo trasferimento
gli era stato negato, con atto del 25.10.1996, perché in
base all’art. 23 del Piano commerciale non poteva essere
autorizzato il trasferimento da una zona commerciale all’altra,
ha impugnato il provvedimento di diniego al trasferimento
dell’esercizio commerciale in altra sede nonché le norme
relative del piano del commercio, che non consentono il
trasferimento da zona a zona.
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Deduce:
1) violazione dell’art. 24, comma 1 legge n. 426 del 1971,
dell’art. 42 DM 4.8.88 n. 375, ecc.in quanto tali norme
– all’epoca in vigore - affermano che non può essere negata
l’autorizzazione al trasferimento nell’ambito del territorio
comunale degli esercizi di vendita con superficie superiore
a 200 mq qualora l’attività sia esercitata da almeno tre
anni.
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2) Il diniego doveva essere notificato entro
90 giorni, pertanto si è formato il silenzio assenso.
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L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza
del 18.3.1997, dopo un’accurata istruttoria.
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Il comune ha depositato in data 7.10.2004
una memoria per l’udienza, con allegata documentazione,
chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta
carenza di interesse, perché il trasferimento è stato successivamente
autorizzato, in applicazione delle nuove norme del d.lgs.
114 del 1998.
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DIRITTO
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L’eccezione proposta dalla difesa del comune
resistente di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse è fondata e deve essere accolta. Risulta infatti
dagli atti depositati dal comune che il ricorrente ha ottenuto,
in applicazione della sopravvenuta disciplina di cui al
d.lgs. n. 114 del 1998, l’autorizzazione n. 311670 del 23.4.1999,
relativa all’esercizio commerciale per la vendita al dettaglio
di prodotti di cui alla tabella merceologica VI, sito in
Corso Nicolangelo Protopisani.
L’interesse leso dal provvedimento impugnato, con il quale
era stato negato al ricorrente il trasferimento dell’esercizio
commerciale, è stato dunque soddisfatto, mediante la concessione
della suddetta autorizzazione. Tuttavia, essa è stata rilasciata
in base alla sopravvenuta normativa (d.lgs. n. 114 del 1998)
e quindi ex novo, evidentemente previa presentazione di
una seconda istanza. Non trattandosi di un provvedimento
di autotutela con effetti retroattivi, non può quindi essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere, che
ai sensi dell’art. 23 l. 1034 del 1971 richiede che vi sia
stato annullamento o riforma dell’atto impugnato in modo
conforme all’istanza del ricorrente, ma il ricorso deve
essere ritenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse può derivare infatti
da qualunque mutamento della situazione di fatto e di diritto,
presente al momento della proposizione del ricorso, suscettibile
di trasformare radicalmente la fisionomia e i contenuti
essenziali del rapporto amministrativo controverso, rendendo
priva di residua utilità (ancorché meramente strumentale
o morale) la pronuncia sulla fondatezza del ricorso (Consiglio
di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2004, n. 660).
Non è dato individuare nel caso di specie alcuna residua
utilità che possa derivare al ricorrente dall’accoglimento
del ricorso, avendo egli ottenuto il richiesto trasferimento
e tenuto conto del fatto che l’istanza cautelare è stata
tempestivamente accolta e che quindi non è ipotizzabile,
nemmeno per il periodo fino alla adozione del provvedimento
satisfattivo dell’interesse del ricorrente, alcun danno
risarcibile.
Le spese processuali, che si liquidano in dispositivo, debbono
essere addossate alla amministrazione resistente, in virtù
dei principi della soccombenza virtuale.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si richiama l'applicazione
dell'art. 8, comma 2, del d.l. 1° ottobre 1982, n. 697,
conv. in l. 29 novembre 1982, n. 887, con le correlative
conseguenze, sarebbe stato meritevole di accoglimento. La
disposizione in esame - a modificazione dell'art. 24, comma
2, secondo periodo, della citata legge n. 426 del 1971 -
stabiliva che non poteva essere negata l'autorizzazione
amministrativa ad ampliamenti, entro certi limiti, o a trasferimenti,
nell'ambito del territorio comunale, di esercizi con superficie
di vendita fino a duecento metri quadrati, sempreché l'attività
fosse svolta da almeno tre anni. In base a costante giurisprudenza
del Consiglio di Stato, di recente ribadita da Consiglio
di stato , Sez. V, 08 ottobre 2002, n. 5304, e dalla quale
questo collegio non vede ragione di discostarsi, in questi
casi la relativa autorizzazione costituisce atto dovuto.
La norma, riformulata nei termini sopra riferiti dall'art.
1 del d.l. 26 gennaio 1987, n. 9, è stata abrogata dall'art.
26, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Era perciò
in vigore alla data del provvedimento impugnato. Entrambi
i requisiti in essa previsti si ravvisano nel caso di specie.
L’amministrazione pertanto avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione
in questione e deve pertanto essere condannata al pagamento
delle spese processuali.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara improcedibile
per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Condanna il comune di Napoli al pagamento le spese processuali
che liquida in complessivi euro 1500.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così è deciso in Napoli, nella camera di
consiglio del 21 ottobre 2004.
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Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore
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