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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 23 novembre 2004 n. 17008
Pres. de Leo, Est. Maddalena
CE.S.P.E.D. s.r.l (Avv. D. Pennetta) contro Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato)


Competenza e giurisdizione – Finanziamenti pubblici – Fase successiva alla erogazione del contributo – Criteri di riparto della giurisdizione – Individuazione.

In materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche nella fase successiva alla attribuzione del contributo, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione pertanto spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo. Il privato vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione III

 

composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo, Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri, Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena, Referendario rel.

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 586/1996 proposto
da CE.S.P.E.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante, Anna Basile, rappresentata e difesa dall’ avv. Donato PENNETTA, elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di Dio, 7/E presso lo studio dell’av. Guido Giardino;

 

CONTRO

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, presso cui ope legis è domiciliato in Napoli via Diaz. n. 11;

 

PER L’ANNULLAMENTO
Del provvedimento del ministero del lavoro – ufficio centrale O.F.P.L. del 31.1.1996 – comunicato in data 9.2.1996, a mezzo del quale si invitava la ricorrente a restituire la somma di 238.641.000 lire più interessi, percepita a titolo di anticipo per un progetto di formazione e lavoro; di tutti gli atti istruttori prodromici e in particolare degli atti di accertamento compiuti dall’ispettorato provinciale del lavoro di Avellino; di ogni altro provvedimento premesso, connesso e consequenziale;

 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione e la memoria dell’avvocatura dello Stato, con l’allegata documentazione;
Vista le memorie depositate per l’udienza dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;

 

FATTO

 

Dopo l’approvazione del progetto presentato dalla società ricorrente ai sensi della legge n. 113 del 1986 relativamente alla assunzione con contratto di formazione e lavoro di n. 20 lavoratori per un periodo di 24 mesi e la corresponsione di un anticipo di lire 238.641.000, il ministero del lavoro, a seguito di accertamenti compiuti dall’Ispettorato provinciale di Avellino, disponeva la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di anticipo. Avverso tale determinazione, la società ricorrente ha proposto il presente ricorso, così articolato:
1) violazione dei principi in materia di annullamento, in mancanza di un formale provvedimento di revoca del contributo;
2) violazione della legge n. 241 del 1990, per mancata instaurazione del contraddittorio;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione;
4) eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti di fatto.
Con ordinanza collegiale n. 383 del 2004 di questo tribunale il decreto presidenziale di perenzione e stato revocato.
L’avvocatura dello Stato si è costituita e ha depositato memoria e documenti, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando nel merito le censure del ricorso.
Anche la società ricorrente ha depositato una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

L’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale deve trovare accoglimento.
Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate.
In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche elaborati dalle sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla attribuzione del contributo, qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario, il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo. La giurisdizione pertanto spetta al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.
Il privato vanta una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse pubblico (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio 2002, n. 2539, resa in identica fattispecie, nonché Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765; Cass. Sez. un. 10 maggio 2001 n. 183, 9 agosto 2000, n. 554, 12 novembre 1999 n. 758, 25 maggio 1999, n. 288).
Nel caso in esame, il ministero non ha esercitato poteri di autotutela facendo valere un vizio originario del provvedimento di concessione del beneficio, né ha invocato un sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico, ma ha contestato alla società ricorrente l’inadempimento delle obbligazioni assunte. Si controverte dunque della sussistenza o meno di tale inadempimento. Si tratta evidentemente di una questione che inerisce ad un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione, nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo autoritativo. L’amministrazione infatti ha semplicemente richiesto la restituzione dell’anticipo già corrisposto.
La giurisdizione per tali ragioni spetta al giudice ordinario, dinanzi al quale peraltro risulta che la società ricorrente abbia già citato il ministero del lavoro per l’accertamento del proprio diritto di credito e la condanna della amministrazione al pagamento del residuo (cfr. produzioni dell’avvocatura erariale del 30.9.2004, doc. 4).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così è deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2004.

 

Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore

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