| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 23 novembre
2004 n. 17008
Pres. de Leo, Est. Maddalena
CE.S.P.E.D. s.r.l (Avv. D. Pennetta) contro Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Avv. Stato) |
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Competenza e giurisdizione – Finanziamenti
pubblici – Fase successiva alla erogazione del contributo
– Criteri di riparto della giurisdizione – Individuazione.
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In materia di finanziamenti o sovvenzioni
pubbliche nella fase successiva alla attribuzione del contributo,
qualora la controversia sorga in relazione alla fase di
erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione
sulla scorta di un preteso inadempimento del destinatario,
il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo.
La giurisdizione pertanto spetta al giudice ordinario anche
se si faccia questione di atti denominati: revoca, decadenza,
risoluzione, ecc. purché essi si fondino sull’asserito inadempimento
da parte del concessionario alle obbligazioni assunte a
fronte della concessione del contributo. Il privato vanta
una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia
riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento
attributivo del beneficio o se il provvedimento sia stato
annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto
iniziale con il pubblico interesse pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione III
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composto dai Signori:
1) Dott. Giovanni de Leo, Presidente
2) Dott. Angelo Scafuri, Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena, Referendario rel.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 586/1996 proposto
da CE.S.P.E.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante,
Anna Basile, rappresentata e difesa dall’ avv. Donato PENNETTA,
elettivamente domiciliata in Napoli, via Monte di Dio, 7/E
presso lo studio dell’av. Guido Giardino;
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CONTRO
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Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato
e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato, presso
cui ope legis è domiciliato in Napoli via Diaz. n. 11;
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PER L’ANNULLAMENTO
Del provvedimento del ministero del lavoro – ufficio centrale
O.F.P.L. del 31.1.1996 – comunicato in data 9.2.1996, a
mezzo del quale si invitava la ricorrente a restituire la
somma di 238.641.000 lire più interessi, percepita a titolo
di anticipo per un progetto di formazione e lavoro; di tutti
gli atti istruttori prodromici e in particolare degli atti
di accertamento compiuti dall’ispettorato provinciale del
lavoro di Avellino; di ogni altro provvedimento premesso,
connesso e consequenziale;
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Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione e la memoria dell’avvocatura
dello Stato, con l’allegata documentazione;
Vista le memorie depositate per l’udienza dalla ricorrente;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario
Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Dopo l’approvazione del progetto presentato
dalla società ricorrente ai sensi della legge n. 113 del
1986 relativamente alla assunzione con contratto di formazione
e lavoro di n. 20 lavoratori per un periodo di 24 mesi e
la corresponsione di un anticipo di lire 238.641.000, il
ministero del lavoro, a seguito di accertamenti compiuti
dall’Ispettorato provinciale di Avellino, disponeva la ripetizione
delle somme corrisposte a titolo di anticipo. Avverso tale
determinazione, la società ricorrente ha proposto il presente
ricorso, così articolato:
1) violazione dei principi in materia di annullamento, in
mancanza di un formale provvedimento di revoca del contributo;
2) violazione della legge n. 241 del 1990, per mancata instaurazione
del contraddittorio;
3) eccesso di potere per difetto di motivazione;
4) eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti
di fatto.
Con ordinanza collegiale n. 383 del 2004 di questo tribunale
il decreto presidenziale di perenzione e stato revocato.
L’avvocatura dello Stato si è costituita e ha depositato
memoria e documenti, eccependo il difetto di giurisdizione
del giudice adito e contestando nel merito le censure del
ricorso.
Anche la società ricorrente ha depositato una memoria insistendo
per l’accoglimento del ricorso.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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L’eccezione di inammissibilità per difetto
di giurisdizione sollevata dalla difesa erariale deve trovare
accoglimento.
Il riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni e
contributi pubblici è regolato dai normali criteri di riparto,
fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate.
In base ai criteri di riparto di giurisdizione in materia
di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche elaborati dalle
sezioni unite della Cassazione, nella fase successiva alla
attribuzione del contributo, qualora la controversia sorga
in relazione alla fase di erogazione del contributo o di
ritiro della sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento
del destinatario, il beneficiario risulta essere titolare
di un diritto soggettivo. La giurisdizione pertanto spetta
al giudice ordinario anche se si faccia questione di atti
denominati: revoca, decadenza, risoluzione, ecc. purché
essi si fondino sull’asserito inadempimento da parte del
concessionario alle obbligazioni assunte a fronte della
concessione del contributo.
Il privato vanta una situazione soggettiva di interesse
legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale
precedente al provvedimento attributivo del beneficio o
se il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi
di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico
interesse pubblico (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 maggio
2002, n. 2539, resa in identica fattispecie, nonché Consiglio
di Stato, Sez. V, 27 marzo 2000, n. 1765; Cass. Sez. un.
10 maggio 2001 n. 183, 9 agosto 2000, n. 554, 12 novembre
1999 n. 758, 25 maggio 1999, n. 288).
Nel caso in esame, il ministero non ha esercitato poteri
di autotutela facendo valere un vizio originario del provvedimento
di concessione del beneficio, né ha invocato un sopravvenuto
contrasto con l’interesse pubblico, ma ha contestato alla
società ricorrente l’inadempimento delle obbligazioni assunte.
Si controverte dunque della sussistenza o meno di tale inadempimento.
Si tratta evidentemente di una questione che inerisce ad
un rapporto obbligatorio tra impresa e amministrazione,
nella quale essa non esercita poteri discrezionali di tipo
autoritativo. L’amministrazione infatti ha semplicemente
richiesto la restituzione dell’anticipo già corrisposto.
La giurisdizione per tali ragioni spetta al giudice ordinario,
dinanzi al quale peraltro risulta che la società ricorrente
abbia già citato il ministero del lavoro per l’accertamento
del proprio diritto di credito e la condanna della amministrazione
al pagamento del residuo (cfr. produzioni dell’avvocatura
erariale del 30.9.2004, doc. 4).
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale
tra le parti delle spese processuali.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, dichiara inammissibile
per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così è deciso in Napoli, nella camera di
consiglio del 21 ottobre 2004.
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Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore
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