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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2004 n. 16897
Pres. F. Guerriero, Est. V. Cernese.
La Rocca Salvatore (Avv. G. Vitolo) contro Ministero della Difesa (Avv. Stato).


Militare e Militarizzato – Diritto alla dispensa dal servizio di leva obbligatoria –Da parte del cittadino che provvede al mantenimento di un solo familiare – Sussiste - Ragioni

Ha diritto alla dispensa dal servizio di leva ai sensi dell’art. art. 1, lett. a) del D.M. 30.12.2003,il cittadino che provvede al mantenimento di qualsiasi tipo di nucleo familiare, autonomo centro di rapporti giuridici, anche se costituito dai soli fratelli o addirittura da una sola persona. Infatti l’art. 1, lett. a) del D.M. 30.12.2003 nel richiedere genericamente l’appartenenza a famiglia che con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i mezzi di sussistenza, non intende affatto riferirsi alla sola famiglia di origine del giovane, ma a qualsiasi tipo di nucleo familiare, autonomo centro di rapporti giuridici, anche se costituito dai soli fratelli o addirittura da una sola persona, la quale ha, evidentemente, anch’essa bisogno di provvedere al proprio mantenimento.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
- Seconda Sezione -

 

composto dai Magistrati dr. FRANCESCO GUERRIERO, Presidente; dr. VINCENZO CERNESE, Primo Referendario, Estensore; dr. PAOLO SEVERINI, Referendario,

 

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71, la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 11542/2004 R.G. proposto da:
LA ROCCA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Vitolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Francesco Di Lorenzo in Napoli, al Viale Gramsci, n. 16;

 

contro

 

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia;

 

per l’annullamento
a) del decreto prot. n. LEV-5/32615/LM del 16.8.2004, successivamente notificato, con il quale la Direzione Generale della Leva ha respinto la domanda presentata dal ricorrente in data 18.5.2004 ed intesa ad ottenere le dispensa dalla ferma di leva, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. vo n. 504/97;
b) della conseguente cartolina di precetto n. 051TR/9° del 24.9.2004, con la quale è stato disposto l’avviamento alle armi del ricorrente a far data dal 22.10.2004;
c) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso e conseguente.

 

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
UDITA alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2004 la relazione del dr. Vincenzo Cernese;
VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71;
SENTITI sul punto i difensori delle parti;

 

RITENUTO in fatto e considerato in diritto:
- che il ricorso in esame ha per oggetto l’annullamento di un decreto di mancato accoglimento di un’istanza di dispensa dal servizio di leva obbligatoria (unitamente alla conseguente cartolina-precetto) dal ricorrente avanzata in data 18.5.2004 - ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. a) del D.L. vo n. 504/97 per le condizioni di cui all’art. 1, comma 1 lett. a) del D.M. 30.12.2003 (<< appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza…..>>) sul presupposto che << Ai sensi dell’art. 30 Cost e degli artt. 147, 148 e 433 cod. civ, obbligati al mantenimento della sig. ra Angela La Rocca sono i genitori dello stesso e non l’arruolato e che gli stessi possono ottemperare al loro diritto-dovere costituzionale essendo percettori di reddito; che, pertanto, l’assolvimento degli obblighi di leva da parte del giovane non pregiudicherà il sostentamento della sorella >>;
- che, all’uopo, sono dedotte le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, lett. A) del D.L. vo n. 504/97, nonché dell’art. 1 del D.M. 30.12.2003 - Violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/90 - Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di presupposti e di istruttoria, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, lett. A) del D.L. vo n. 504/97, nonché dell’art. 1 del D.M. 30.12.2003 e del D.M. 11.3.2004 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposto;
- che, in punto di diritto, l’art. 7, comma 3, lett. a) del D.L. vo n. 504/97 riconosce al cittadino il diritto alla dispensa dalla ferma di leva obbligatori nell’ipotesi in cui versi in condizioni di “difficoltà economiche o familiari”; successivamente specificate all’art. 1, lett. a) del D.M. 30.12.2003 che, ai fini della fruizione del beneficio, fa riferimento a giovani appartenenti << a famiglia che con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza, quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale…..>>;
- che, in punto di fatto, risulta documentalmente provato che nell’anno 2001 il sig. La Rocca - studente universitario iscritto alla Facoltà di Ingegneria presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” - avendo superato un concorso pubblico cui aveva partecipato, era stato assunto dal Comune di Poggiomarino (NA) con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato, con la qualifica di “operaio C.M. e C.E.D.” ed una retribuzione mensile netta di circa euro 600,00 ed, a seguito della predetta assunzione, si era trasferito nel predetto Comune, ove era stato seguito dalla sorella Angela, anch’essa studentessa iscritta al V anno del Liceo Scientifico “T. L. Caro” di Sarno, insieme alla quale aveva costituito un autonomo nucleo familiare;
- che risulta, altresì, come, nell’ambito di siffatto nucleo, egli risultasse quale unico produttore di reddito, essendo la sorella Angela disoccupata, per modo che, con il suo reddito di lavoro il ricorrente attendeva al mantenimento degli studi suoi e di quelli della sorella, nonchè al sostentamento del piccolo nucleo familiare, facendo fronte ai primari bisogni di vita;
- che, per la finalità da ultimo richiamata, del tutto inconferente e non condivisibile si presenta l’argomento addotto dalla resistente Amministrazione per il quale - alla stregua della normativa costituzionale ed ordinaria - obbligati al mantenimento della sorella sarebbero esclusivamente i genitori dell’arruolato, atteso che risultano assolutamente insindacabili le ragioni personali per le quali la sorella oramai maggiorenne, è uscita dal nucleo familiare di appartenenza con i genitori per formarne un altro autonomo con il proprio fratello;
- che, secondo la giurisprudenza, nel richiedere genericamente l’appartenenza a famiglia che con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i mezzi di sussistenza, << Il D.M. 30.12.2003 (art. 1, lett. a) non intende affatto riferirsi alla sola famiglia di origine del giovane, ma a qualsiasi tipo di nucleo familiare, autonomo centro di rapporti giuridici, anche se costituito dai soli fratelli o addirittura da una sola persona >> (T.A.R. Campania, Sez. II, Napoli, n. 534/2002), la quale ha, evidentemente, anch’essa bisogno di provvedere al proprio mantenimento;
- che, pertanto, deve ritenersi che l’avversato provvedimento di diniego, indubbiamente assistito da motivazione erronea, incongrua ed inconferente, risulta emanato all’esito di un’istruttoria carente, superficiale e basata su erronei presupposti, di fatto e di diritto;
- che, in conclusione, nella spettanza del titolo all’invocata dispensa ed esclusa ogni discrezionalità dell’Amministrazione Militare, la pretesa del ricorrente si presenta manifestamente fondata, così come il ricorso all’uopo proposto che, quindi, deve essere accolto;
- che, per quanto sopra, risulta inevitabilmente compromessa anche la legittimità della successiva cartolina-precetto (pure in tale sede avversata), in quanto l’annullamento del decreto di mancato accoglimento dell’istanza di dispensa travolge, per invalidità derivata, la già disposta precettazione del ricorrente;
- che sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 11542/2004), proposto da La Rocca Salvatore, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati.;
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2004.

 

FRANCESCO GUERRIERO Presidente
VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore

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