| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre
2004 n. 16897
Pres. F. Guerriero, Est. V. Cernese.
La Rocca Salvatore (Avv. G. Vitolo) contro Ministero della
Difesa (Avv. Stato). |
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Militare e Militarizzato – Diritto alla dispensa
dal servizio di leva obbligatoria –Da parte del cittadino
che provvede al mantenimento di un solo familiare – Sussiste
- Ragioni
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Ha diritto alla dispensa dal servizio di
leva ai sensi dell’art. art. 1, lett. a) del D.M. 30.12.2003,il
cittadino che provvede al mantenimento di qualsiasi tipo
di nucleo familiare, autonomo centro di rapporti giuridici,
anche se costituito dai soli fratelli o addirittura da una
sola persona. Infatti l’art. 1, lett. a) del D.M. 30.12.2003
nel richiedere genericamente l’appartenenza a famiglia che
con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di
reddito, verrebbe a perdere i mezzi di sussistenza, non
intende affatto riferirsi alla sola famiglia di origine
del giovane, ma a qualsiasi tipo di nucleo familiare, autonomo
centro di rapporti giuridici, anche se costituito dai soli
fratelli o addirittura da una sola persona, la quale ha,
evidentemente, anch’essa bisogno di provvedere al proprio
mantenimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
- Seconda Sezione -
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composto dai Magistrati dr. FRANCESCO GUERRIERO,
Presidente; dr. VINCENZO CERNESE, Primo Referendario, Estensore;
dr. PAOLO SEVERINI, Referendario,
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ha pronunciato, ai sensi degli artt. 21,
comma 10 e 26, comma 5, della legge n. 1034/71, la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11542/2004 R.G. proposto da:
LA ROCCA SALVATORE, rappresentato e difeso dall’Avv.
Giuseppe Vitolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’Avv. Francesco Di Lorenzo in Napoli, al Viale Gramsci,
n. 16;
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contro
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il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso
ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
presso la cui Sede alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia;
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per l’annullamento
a) del decreto prot. n. LEV-5/32615/LM del 16.8.2004, successivamente
notificato, con il quale la Direzione Generale della Leva
ha respinto la domanda presentata dal ricorrente in data
18.5.2004 ed intesa ad ottenere le dispensa dalla ferma
di leva, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.L. vo n. 504/97;
b) della conseguente cartolina di precetto n. 051TR/9° del
24.9.2004, con la quale è stato disposto l’avviamento alle
armi del ricorrente a far data dal 22.10.2004;
c) di qualsiasi altro atto anteriore, connesso e conseguente.
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VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
UDITA alla Camera di Consiglio dell’11 novembre 2004 la
relazione del dr. Vincenzo Cernese;
VISTI gli artt. 21, comma 10 e 26, comma 5, della legge
n. 1034/71;
SENTITI sul punto i difensori delle parti;
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RITENUTO in fatto e considerato in diritto:
- che il ricorso in esame ha per oggetto l’annullamento
di un decreto di mancato accoglimento di un’istanza di dispensa
dal servizio di leva obbligatoria (unitamente alla conseguente
cartolina-precetto) dal ricorrente avanzata in data 18.5.2004
- ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. a) del D.L. vo n.
504/97 per le condizioni di cui all’art. 1, comma 1 lett.
a) del D.M. 30.12.2003 (<< appartenente a famiglia
che con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore
di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza…..>>)
sul presupposto che << Ai sensi dell’art. 30 Cost
e degli artt. 147, 148 e 433 cod. civ, obbligati al mantenimento
della sig. ra Angela La Rocca sono i genitori dello stesso
e non l’arruolato e che gli stessi possono ottemperare al
loro diritto-dovere costituzionale essendo percettori di
reddito; che, pertanto, l’assolvimento degli obblighi di
leva da parte del giovane non pregiudicherà il sostentamento
della sorella >>;
- che, all’uopo, sono dedotte le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3,
lett. A) del D.L. vo n. 504/97, nonché dell’art. 1 del D.M.
30.12.2003 - Violazione degli artt. 2 e 3 L. n. 241/90 -
Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di
presupposti e di istruttoria, arbitrarietà, ingiustizia
manifesta e sviamento;
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3,
lett. A) del D.L. vo n. 504/97, nonché dell’art. 1 del D.M.
30.12.2003 e del D.M. 11.3.2004 - Eccesso di potere per
difetto di istruttoria e di presupposto;
- che, in punto di diritto, l’art. 7, comma 3, lett. a)
del D.L. vo n. 504/97 riconosce al cittadino il diritto
alla dispensa dalla ferma di leva obbligatori nell’ipotesi
in cui versi in condizioni di “difficoltà economiche o familiari”;
successivamente specificate all’art. 1, lett. a) del D.M.
30.12.2003 che, ai fini della fruizione del beneficio, fa
riferimento a giovani appartenenti << a famiglia che
con la partenza alle armi dell’arruolato, produttore di
reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza,
quali individuati nel tempo con apposito decreto ministeriale…..>>;
- che, in punto di fatto, risulta documentalmente provato
che nell’anno 2001 il sig. La Rocca - studente universitario
iscritto alla Facoltà di Ingegneria presso l’Università
degli Studi di Napoli “Federico II” - avendo superato un
concorso pubblico cui aveva partecipato, era stato assunto
dal Comune di Poggiomarino (NA) con contratto di lavoro
part-time a tempo indeterminato, con la qualifica di “operaio
C.M. e C.E.D.” ed una retribuzione mensile netta di circa
euro 600,00 ed, a seguito della predetta assunzione, si
era trasferito nel predetto Comune, ove era stato seguito
dalla sorella Angela, anch’essa studentessa iscritta al
V anno del Liceo Scientifico “T. L. Caro” di Sarno, insieme
alla quale aveva costituito un autonomo nucleo familiare;
- che risulta, altresì, come, nell’ambito di siffatto nucleo,
egli risultasse quale unico produttore di reddito, essendo
la sorella Angela disoccupata, per modo che, con il suo
reddito di lavoro il ricorrente attendeva al mantenimento
degli studi suoi e di quelli della sorella, nonchè al sostentamento
del piccolo nucleo familiare, facendo fronte ai primari
bisogni di vita;
- che, per la finalità da ultimo richiamata, del tutto inconferente
e non condivisibile si presenta l’argomento addotto dalla
resistente Amministrazione per il quale - alla stregua della
normativa costituzionale ed ordinaria - obbligati al mantenimento
della sorella sarebbero esclusivamente i genitori dell’arruolato,
atteso che risultano assolutamente insindacabili le ragioni
personali per le quali la sorella oramai maggiorenne, è
uscita dal nucleo familiare di appartenenza con i genitori
per formarne un altro autonomo con il proprio fratello;
- che, secondo la giurisprudenza, nel richiedere genericamente
l’appartenenza a famiglia che con la partenza alle armi
dell’arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere
i mezzi di sussistenza, << Il D.M. 30.12.2003 (art.
1, lett. a) non intende affatto riferirsi alla sola famiglia
di origine del giovane, ma a qualsiasi tipo di nucleo familiare,
autonomo centro di rapporti giuridici, anche se costituito
dai soli fratelli o addirittura da una sola persona >>
(T.A.R. Campania, Sez. II, Napoli, n. 534/2002), la quale
ha, evidentemente, anch’essa bisogno di provvedere al proprio
mantenimento;
- che, pertanto, deve ritenersi che l’avversato provvedimento
di diniego, indubbiamente assistito da motivazione erronea,
incongrua ed inconferente, risulta emanato all’esito di
un’istruttoria carente, superficiale e basata su erronei
presupposti, di fatto e di diritto;
- che, in conclusione, nella spettanza del titolo all’invocata
dispensa ed esclusa ogni discrezionalità dell’Amministrazione
Militare, la pretesa del ricorrente si presenta manifestamente
fondata, così come il ricorso all’uopo proposto che, quindi,
deve essere accolto;
- che, per quanto sopra, risulta inevitabilmente compromessa
anche la legittimità della successiva cartolina-precetto
(pure in tale sede avversata), in quanto l’annullamento
del decreto di mancato accoglimento dell’istanza di dispensa
travolge, per invalidità derivata, la già disposta precettazione
del ricorrente;
- che sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare
le spese di giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Seconda Sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe (n. 11542/2004), proposto da La
Rocca Salvatore, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli
atti in epigrafe indicati.;
Compensa le spese, le competenze e gli onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio
dell’11 novembre 2004.
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FRANCESCO GUERRIERO Presidente
VINCENZO CERNESE Primo Referendario Estensore
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