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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre 2004 n. 16894
Pres. F. Guerriero, Est. V. Cernese
Cardone Antonio (Avv. A. Starace) contro Comune di Vico Equense (n.c.)


Edilizia ed Urbanistica – Presentazione della domanda di condono di abusi edilizi – Effetti sull’ordinanza di demolizione -Obbligo dell’Amministrazione di esaminare la domanda di condono – Conseguenze.

La proposizione di una domanda di condono per la sanatoria di abusi edilizi, a seguito di una ordinanza di demolizione, comporta la perdita di efficacia di tale ordinanza --e quindi la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto-- in quanto l’amministrazione, nell’ipotesi di rigetto della domanda di condono, è tenuta ad emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
NAPOLI SECONDA SEZIONE

 

Registro Sentenze 16894/04
Registro Generale: 11453/2004

 

nelle persone dei Signori: FRANCESCO GUERRIERO, Presidente; VINCENZO CERNESE, Primo Ref., relatore; PAOLO SEVERINI, Ref.,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2004

 

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso 11453/2004 proposto da:
CARDONE ANTONIO rappresentato e difeso da: ALDO STARACE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Riviera di Chiaia, n. 207;

 

contro

 

COMUNE DI VICO EQUENSE, non costituito in giudizio

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, dell’ordinanza n. 325 del 23.6.2004 emessa dal Capo Settore Urbanistica del Comune di Vico Equense, con la quale si ordina la demolizione di un manufatto realizzato in località Vico Equense, alla località S. Vito, alla Via Le Pietre, n. 23, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Primo Ref. VINCENZO CERNESE
Uditi altresì per le parti come da verbale;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consente la decisione in forma semplificata, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, del ricorso che risulta, fra l’altro, manifestamente improcedibile.
Vista la domanda di condono edilizio presentata in data 15 giugno 2004, prot. n. 18066 dalla parte ricorrente, ai sensi del D.L. n. 269 del 30.9.2003, per la sanatoria delle opere oggetto dell’ordinanza impugnata.

 

Considerato che, per giurisprudenza costante la proposizione di una domanda di condono per la sanatoria di abusi edilizi, a seguito di una ordinanza di demolizione, comporta la perdita di efficacia di tale ordinanza --e quindi la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto-- in quanto l’amministrazione, nell’ipotesi di rigetto della domanda di condono, è tenuta ad emanare un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per adempiere.
Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. II^, dichiara improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe. Spese compensate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2004. La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

Il Presidente FRANCESCO GUERRIERO
Il Primo Ref. Estensore VINCENZO CERNESE

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