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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre
2004 n. 16894
Pres. F. Guerriero, Est. V. Cernese
Cardone Antonio (Avv. A. Starace) contro Comune di Vico
Equense (n.c.) |
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Edilizia ed Urbanistica – Presentazione della
domanda di condono di abusi edilizi – Effetti sull’ordinanza
di demolizione -Obbligo dell’Amministrazione di esaminare
la domanda di condono – Conseguenze.
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La proposizione di una domanda di condono
per la sanatoria di abusi edilizi, a seguito di una ordinanza
di demolizione, comporta la perdita di efficacia di tale
ordinanza --e quindi la sopravvenuta carenza di interesse
del ricorso proposto-- in quanto l’amministrazione, nell’ipotesi
di rigetto della domanda di condono, è tenuta ad emanare
un nuovo provvedimento sanzionatorio, eventualmente di demolizione,
con l’assegnazione, in tal caso, di un nuovo termine per
adempiere.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI SECONDA SEZIONE
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Registro Sentenze 16894/04
Registro Generale: 11453/2004
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nelle persone dei Signori: FRANCESCO GUERRIERO,
Presidente; VINCENZO CERNESE, Primo Ref., relatore; PAOLO
SEVERINI, Ref.,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio dell’11 novembre
2004
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge
6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso 11453/2004 proposto
da:
CARDONE ANTONIO rappresentato e difeso da: ALDO STARACE
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli,
alla Riviera di Chiaia, n. 207;
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contro
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COMUNE DI VICO EQUENSE, non costituito
in giudizio
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
dell’ordinanza n. 325 del 23.6.2004 emessa dal Capo Settore
Urbanistica del Comune di Vico Equense, con la quale si
ordina la demolizione di un manufatto realizzato in località
Vico Equense, alla località S. Vito, alla Via Le Pietre,
n. 23, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e
conseguenti.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito il relatore Primo Ref. VINCENZO CERNESE
Uditi altresì per le parti come da verbale;
Visto l’art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205,
che consente la decisione in forma semplificata, nella camera
di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare,
del ricorso che risulta, fra l’altro, manifestamente improcedibile.
Vista la domanda di condono edilizio presentata in data
15 giugno 2004, prot. n. 18066 dalla parte ricorrente, ai
sensi del D.L. n. 269 del 30.9.2003, per la sanatoria delle
opere oggetto dell’ordinanza impugnata.
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Considerato che, per giurisprudenza costante
la proposizione di una domanda di condono per la sanatoria
di abusi edilizi, a seguito di una ordinanza di demolizione,
comporta la perdita di efficacia di tale ordinanza --e quindi
la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso proposto--
in quanto l’amministrazione, nell’ipotesi di rigetto della
domanda di condono, è tenuta ad emanare un nuovo provvedimento
sanzionatorio, eventualmente di demolizione, con l’assegnazione,
in tal caso, di un nuovo termine per adempiere.
Ciò stante non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità
del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania, sede di Napoli sez. II^, dichiara improcedibile
per la sopravvenuta carenza di interesse il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11
novembre 2004. La sentenza è depositata presso la Segreteria
del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
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Il Presidente FRANCESCO GUERRIERO
Il Primo Ref. Estensore VINCENZO CERNESE
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