| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE III - Sentenza 23 novembre
2004 n. 17005
Pres. de Leo, Est. Maddalena
Soc. Tutto Giochi s.r.l. (Avv. G. Marone) contro Comune
di Mugnano (Avv. A. Cipolletta) |
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1. Comune e Provincia – Ordine di chiusura
di una sala di attività ludiche – Natura di ordinanza contingibile
ed urgente – Esclusione – Ragioni.
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2. Comune e provincia – Revoca dell’autorizzazione
all’esercizio di attività commerciale – Competenza – E’
del dirigente.
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3. Giustizia Amministrativa – Annullamento
di un provvedimento per incompetenza – Conseguenze.
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1. Il provvedimento con cui un Comune disponga
la chiusura di una sala di attività ludiche per ragioni
di pubblica incolumità facendo genericamente riferimento
alla tutela della pubblica incolumità non può essere ricondotto
nell’ambito delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate
dal sindaco dal momento che dette ordinanze, che non sono
legislativamente predeterminate nel contenuto, onde consentire
all'autorità emanante quei margini di elasticità indispensabili
per garantire efficienza ed efficacia e per renderle così
adeguate a provvedere ai casi di urgenza, non possono essere
utilizzate per fronteggiare esigenze prevedibili, e pertanto
già disciplinate dagli ordinari strumenti normativi (Nel
caso di specie l’art. 80 del TULPS che disciplina espressamente
la concessione della licenza per l'apertura di un teatro
o di un luogo di pubblico spettacolo e l’articolo 3 del
D.M. 18.3.1996 disciplina inoltre specificamente la procedura
per la costruzione o modificazione di impianti sportivi).
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2. La competenza in relazione al diniego
della licenza di agibilità ad un esercizio commerciale e
per l’eventuale revoca di autorizzazione all’esercizio di
attività spetta al dirigente dell’ufficio, al quale, a mente
dell’art. 51 comma 3 della l. 142 del 1990 (all’epoca vigente
e oggi strasfusa nell’art. 107 del TUEL) spettano ai dirigenti
tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino gli organi di governo dell'ente.
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3. L'annullamento di un provvedimento amministrativo
per un vizio primario, quale è quello della incompetenza,
esaurisce l'oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio
l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali, sempre
che le stesse siano rivolte contro il medesimo provvedimento
e non si estendano anche al rapporto tra motivi di impugnazione
riferiti ad atti diversi, ancorché legati da un nesso di
presupposizione o comunque connessi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
Sezione III
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composto dai Signori: 1) Dott. Giovanni de
Leo, Presidente;
2) Dott. Angelo Scafuri, Consigliere
3) Dott.ssa Maria Laura Maddalena, Referendario rel.,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3183/2000 proposto
da Soc. Tutto Giochi s.r.l., in persona del legale
rappresentante, Carmela Lebro, rappresentata e difesa dall’avv.
Gherardo Marone, con lo stesso elettivamente domiciliata
in Napoli, via Cesario Console, n. 3;
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CONTRO
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Il Comune di Mugnano, in persona del
rappresentante legale pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avv. Armando Cipolletta, con domicilio presso la segreteria
del TAR Campania, Napoli, nonché la Commissione tecnica
provinciale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo,
non costituita;
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PER L’ANNULLAMENTO
Della ordinanza n. 15891 del 31.8.1995 del commissario straordinario
del comune di Mugnano, recante l’ordine di immediata cessazione
dell’attività di bowling, flippers, calciobalilla, biliardi
e videogiochi consentiti; del verbale in data 16.3.2000
della Commissione tecnica provinciale, allegata al provvediemnto;
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Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del comune di Mugnano;
Visti gli atti tutti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21.10.2004 il Referendario
Dott.ssa Maria Laura Maddalena;
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente
esponeva:
- di aver presentato istanza per il rilascio di un’autorizzazione
per l’esercizio di una sala di attività ludiche (bowling,
flippers, calciobalilla, ecc.) e di aver ottenuto la relativa
autorizzazione;
- di aver successivamente presentato un progetto per l’ampliamento
delle piste da bowling (da 10 a 14), chiedendo, in data
16.10.1996, il rilascio del certificato antincendio, poi
di aver presentanto anche il progetto per l’ampliamento
dell’impianto elettrico, chiedendo l’autorizzazione sanitaria,
poi rilasciata in data 21.12.1999.
- il comando dei vigili del fuoco esaminava il progetto
ed esprimeva parere favorevole;
- veniva quindi effettuato il sopralluogo della Commissione
di vigilanza spettacoli per esprimere il parere sulla agibilità
della struttura, tuttavia nel corso del sopralluogo non
veniva consentita la presenza della ricorrente; - con il
provvedimento impugnato, del 17.3.2000, il comune disponeva
la chiusura immediata dell’intera struttura, quindi anche
delle precedenti piste regolarmente autorizzate, sulla base
delle valutazioni negative espresse dalla commissione tecnica
provinciale.
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Il ricorso è articolato nelle seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 51 della
legge n. 142 del 1990 e incompetenza, dal momento che il
provvedimento impugnato è stato adottato dal Commissario
straordinario del comune e non dal dirigente;
2) violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990
poiché il commissario straordinario ha disposto la cessazione
della attività già in precedenza autorizzata (con un atto
quindi di secondo grado), senza previa comunicazione di
avvio del procedimento;
3) violazione degli artt. 1 e ss. Del D.M. 18.3.1996 e D.M.
19.8.1996 ed eccesso di potere per presupposto erroneo,
in quanto le contestazioni contenuto nel verbale della Commissione
provinciale di vigilanza sarebbero tutti prive di fondamento
in quanto in evidente contrasto con l’esito favorevole dell’esame
condotto dai vigili del fuoco e dall’autorità sanitaria;
4) Violazione dell’art. 3 del D.M. 18.3.1996, dell’art.
80 del R.D. 18.6.1931, n. 773, incompetenza, violazione
del giusto procedimento e carenza di istruttoria, in quanto
il parere della Commissione di vigilanza è previsto solo
per il rilascio dell’agibilità per l’accesso di spettatori,
e solo qualora si tratti di più di 100 spettatori; nel caso
in esame, invece, non è previsto l’accesso di spettatori,
ma solo di giocatori e pertanto il suddetto parere non doveva
essere acquisito. Inoltre, il negativo parere della commissione
avrebbe potuto al più giustificare il divieto di consentire
l’accesso a più di 100 spettatori, ma non anche la chiusura
dell’intera struttura, per di più già autorizzata. Infine,
il parere della Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare
la sicurezza dell’impianto in caso di incendio;
5) Violazione del giusto procedimento, egli artt. 2 e 3
della legge n. 241 del 1990, difetto e carenza di istruttoria
, in quanto l’amministrazione non si è limitata a rigettare
il richiesto ampliamento, ma ha disposto la chiusura della
intera struttura autorizzata.
6) Violazione dell’art. 3 del DM 8.3.1996 perché nella Commissione
di vigilanza non era presente un membro rappresentante del
CONI.
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Il comune intimato si è costituito ed ha
chiesto il rigetto del ricorso, osservando che le ragioni
di urgenza (derivanti dalla constatata indisponibilità delle
uscite di sicurezza) non consentivano la previa comunicazione
di avvio del procedimento.
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All’udienza cautelare del 11.4.2000, questo
tribunale ha accolto l’istanza di sospensione, ai fini del
riesame, con riferimento alla violazione degli artt. 7 e
8 della legge 241 del 1990 e al vizio di incompetenza.
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All’odierna udienza la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato con riferimento al primo
motivo di impugnazione e pertanto esso deve essere accolto,
nei limiti di cui alla motivazione.
Con il provvedimento impugnato il commissario straordinario
del comune di Mugnano ha disposto la cessazione dell’attività
di bowling, flippers e calcio balilla della società ricorrente,
già autorizzata, stante l’urgenza di provvedere per la tutela
della pubblica incolumità.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 51 della
legge n. 142 del 1990 e il vizio di incompetenza, dal momento
che il provvedimento impugnato è stato adottato dal Commissario
straordinario del comune e non dal dirigente.
La censura è fondata.
L’ordine di cessazione dell’attività svolta dalla società
ricorrente, già previamente autorizzata, per ragioni di
pubblica incolumità non può essere ricondotta nell’ambito
delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal sindaco
(e quindi anche dal Commissario straordinario) ex art. 38
comma 2 l. n. 142 del 1990 (ora art. 50 d.lgs. n. 267 del
2000), norma peraltro nemmeno citata nel contesto del provvedimento,
che rinvia invece all’art. 36 della legge n. 142 del 1990,
e alla quale non si fa riferimento nemmeno indirettamente
nella motivazione in fatto, dal momento che il generico
cenno alla tutela della pubblica incolumità è effettuato
solo al fine di giustificare l’urgenza di provvedere. Dette
ordinanze, che non sono legislativamente predeterminate
nel contenuto, onde consentire all'autorità emanante quei
margini di elasticità indispensabili per garantire efficienza
ed efficacia e per renderle così adeguate a provvedere ai
casi di urgenza, non possono essere utilizzate per fronteggiare
esigenze prevedibili, e pertanto già disciplinate dagli
ordinari strumenti normativi.(Consiglio Stato, sez. IV,
13 ottobre 2003, n. 6168, T.A.R. Campania Napoli, sez. I,
6 marzo 2003, n. 2227) Nel caso di specie, l’art. 80 del
TULPS disciplina espressamente la concessione della licenza
per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo,
imponendo una previa verifica da parte di una commissione
tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio e dell'esistenza
di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel
caso di incendio.
L’articolo 3 del D.M. 18.3.1996 disciplina inoltre specificamente
la procedura per la costruzione o modificazione di impianti
sportivi, prevedendo in particolare che il comune sottoponga
il progetto alla Commissione Provinciale di Vigilanza, per
l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni
di cui all'art. 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica
Sicurezza, la quale redige apposito verbale con motivato
parere circa la conformità dell'impianto alle norme dello
stesso decreto, parere deve essere allegato agli atti. A
lavori ultimati, deve essere effettuata dalla Commissione
tecnica una visita di constatazione, all’esito della quale
viene redatto un secondo parere, che viene trasmesso al
Sindaco ai fini del rilascio della licenza di agibilità.
Una volta ricondotto il provvedimento impugnato nell’ambito
delle normali attribuzioni del comune, deve ritenersi che
la competenza sia in relazione al diniego della licenza
di agibilità che per l’eventuale revoca della precedente
autorizzazione già rilasciata spetti al dirigente dell’ufficio,
al quale, a mente dell’art. 51 comma 3 della l. 142 del
1990 (all’epoca vigente e oggi strasfusa nell’art. 107 del
TUEL) spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione
di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
che la legge e lo statuto espressamente non riservino gli
organi di governo dell'ente.
Sussiste pertanto il denunciato vizio di incompetenza mentre
devono dichiararsi assorbite le ulteriori censure, dovendo
l’amministrazione procedere alla rinnovazione del procedimento
da parte dell’organo competente. L'annullamento del provvedimento
per un vizio primario, quale è quello della incompetenza,
esaurisce infatti l'oggetto stesso del giudizio e rende
obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali,
sempre che le stesse siano rivolte contro il medesimo provvedimento
e non si estendano anche al rapporto tra motivi di impugnazione
riferiti ad atti diversi, ancorché legati da un nesso di
presupposizione o comunque connessi. (Consiglio Stato, sez.
IV, 1 agosto 2001, n. 4214)
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Terza Sezione di Napoli, accoglie, nei limiti
di cui alla motivazione, il ricorso in epigrafe. Condanna
il comune di Mugnano al pagamento delle spese processuali
che si liquidano in complessivi 1000 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così è deciso in Napoli, nella camera di
consiglio del 21 ottobre 2004.
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Dott. Giovanni de Leo Presidente
Dott. ssa Maria Laura Maddalena Estensore
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