| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 19 novembre
2004 n. 16889
Pres. F. Guerriero, Est. P. Severini.
Se. An. Immobiliare S.P.A. (avv. L. Imperlino) contro Comune
di Afragola, (avv. G. Marone). |
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1. Sono illegittime le condizioni, apposte
alla concessione di costruzione, che non siano imposte da
disposizioni di legge o dagli strumenti urbanistici e che,
comunque, non siano sufficientemente motivate in punto di
pubblico interesse. Tuttavia se il titolare della concessione
non fa valere l’illegittimità della stessa in sede giurisdizionale
ma vi presta piena acquiescenza, dette condizioni si sono
consolidate definitivamente.
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2. Posto che la concessione di costruzione
condizionata acquista efficacia nel momento in cui si verifica
la condizione, il termine decadenziale per l’inizio dei
lavori comincia a decorrere solo dalla data di avveramento
della suddetta condizione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CAMPANIA
NAPOLI SECONDA SEZIONE
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composto dai magistrati: Presidente, dott.
Francesco Guerriero; Primo Referendario, dott. Vincenzo
Cernese; Referendario, dott. Paolo Severini, estensore,
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all’udienza pubblica del 21.10.04 ha pronunciato
la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 3949 del 2003, proposto
dalla Se. An. Immobiliare S.P.A., in persona di Razzano
Mario – legale rappresentante pro tempore – rappresentata
e difesa dall’Avv. Luigi Imperlino, e con lo stesso elettivamente
domiciliata, in Napoli, alla via San Carlo, n. 26;
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contro
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Il Comune di Afragola, in persona
del Sindaco – legale rappresentante pro tempore – rappresentato
e difeso dall’Avv. Gherardo Marone, e con lo stesso elettivamente
domiciliato in Napoli, alla via Cesario Console n. 3;
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per l’annullamento
1) della nota della Città di Afragola, a firma del Dirigente,
prot. n. 786 del 3.02.2003, notificata in data 11.02.2003,
con la quale è stata disposta la decadenza della concessione
edilizia n. 4893 del 19.02.1999, rilasciata a favore della
Se. An. Immobiliare S.P.A.;
2) della comunicazione d’avvio del procedimento n. 183/2002,
con allegate cartoline di ricevimento e nota delle Poste
Italiane dell’11.03.2003, di risposta alla richiesta d’informazioni
sullo stato di invii, dalla quale nota si evince “invio
non pervenuto”;
3) d’ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o
conseguente, ivi compreso il verbale di sopralluogo effettuato
in data 10.12.2002 dal tecnico incaricato;
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e per la declaratoria
- del diritto della società ricorrente al risarcimento dei
danni;
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Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla camera di consiglio del 21.10.04, il relatore,
Referendario dr. Paolo Severini, e i difensori presenti,
come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
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FATTO
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Con il ricorso in epigrafe, la Se. An. Immobiliare
S. P. A., premesso che il 19.02.1999 il Commissario ad acta
aveva rilasciato, con atto prot. n. 4895, concessione edilizia,
subordinandola ad una serie di condizioni, e in particolare
alle seguenti: “che prima dell’inizio dei lavori siano eseguite
le opportune indagini geotecniche tese alla verifica del
sito di fondazione; che il progetto venga sottoposto all’esame
dell’organo competente per il rilascio del parere igienico
– sanitario; che venga acquisito l’espresso diniego dell’autorità
competente per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria
relative all’istanza in esame”, osservava che, in seguito
a tale rilascio, la società aveva chiesto – con nota del
3.03.1999 – all’Ufficio Tecnico del Comune di predisporre
gli atti necessari per il ritiro della concessione, nonché
di poter usufruire della rateizzazione degli oneri di costruzione
e d’urbanizzazione nella misura massima prevista dalla normativa
vigente, ma che, decorso un anno dal rilascio della concessione,
la SE. AN era stata invitata presso la Ripartizione Tecnica
del Comune, per “chiarimenti”; tuttavia, la stessa società
aveva diffidato – in considerazione del fatto che tutte
le condizioni, poste ai fini del rilascio del titolo, erano
state adempiute – il direttore dell’U. T. C. ad emanare
i successivi e doverosi provvedimenti;
inopinatamente, era invece intervenuto – in data 16.03.2000
– un provvedimento di sospensione della concessione edilizia
de qua; con ricorso R. G. 4820/2000, era stato chiesto l’annullamento
di tale provvedimento, e il ricorso era stato accolto, con
sentenza della IV Sezione del T.A.R. Campania, n. 2790/2001,
depositata il 15.06.2001; dopo la notificazione della suddetta
decisione, il Comune di Afragola aveva provveduto a quantificare
gli oneri concessori ed a determinare le modalità di pagamento,
suddividendolo in quattro rate; in particolare, nella nota
dell’8.07.02 del Comune, si comunicava – quanto alle procedure
per il rilascio della concessione edilizia – che alle stesse
si sarebbe provveduto, “solo con il versamento della prima
rata”, attraverso apposita determinazione dirigenziale;
il 3.10.02, il legale rappresentante della società aveva
provveduto al pagamento della prima rata degli oneri d’urbanizzazione,
ma il dirigente del Comune, invece di procedere al rilascio
della concessione edilizia, con nota del 7.10.2002 aveva
avviato un procedimento di verifica degli atti, relativi
alla concessione edilizia in oggetto, “in ciò contravvenendo
agli impegni assunti nei precedenti atti”; in data 21.10.2002,
la società aveva notificato, al Comune, un atto stragiudiziale
di diffida e di messa in mora e il 21.01.2003 era stato
depositato ricorso, per l’esatta esecuzione della sentenza
del T. A. R. di Napoli, Sez. IV, n. 2790/2001; in data 6.12.2002
era stato comunicato l’inizio dei lavori e che successivamente
le aree, interessate dall’intervento, erano state consegnate
alla ditta esecutrice, Rilevava, peraltro, la società ricorrente
che “stranamente, in assenza della preventiva comunicazione
d’avvio del procedimento”, con la nota dirigenziale prot.
n. 786 del 3.02.2003, notificata in data 11.02.2003, era
stata dichiarata la decadenza della concessione edilizia
n. 4893 del 19.02.1999; detto provvedimento è stato censurato
sotto i profili della violazione di legge (art. 4 l. 10/77,
15 d.P.R. 380/2001, 3 e 7 l. 241/90, l. 47/85, 97 Cost.),
dei principi di buon andamento e correttezza della P. A.,
del giusto procedimento, d’eccesso di potere per difetto
di motivazione, illogicità, contraddittorietà tra atti,
difetto d’istruttoria, venendo formulata altresì istanza
di risarcimento dei danni.
In particolare, rilevava la società ricorrente che la decadenza
per mancato inizio dei lavori non poteva applicarsi nella
specie, posto che l’impedimento all’inizio dei lavori non
era imputabile alla condotta della stessa, quale titolare
della concessione edilizia, bensì al Comune, che aveva posto
in essere una serie d’attività che avevano “ostacolato in
ogni modo” la realizzazione dell’intervento edilizio; inoltre,
non poteva ritenersi intervenuto, nella specie, il dies
a quo per la decorrenza del termine per l’inizio dei lavori,
posto che la concessione edilizia non era stata notificata,
dal Comune, alla ricorrente; inoltre non era stato dato
adeguatamente conto dei motivi, per i quali era stata pronunziata
la decadenza impugnata, e non era stata data notizia dell’avvio
del procedimento, finalizzato a tale dichiarazione. Quanto
alla richiesta di risarcimento del danno, essa era commisurata
“al pregiudizio economico sofferto dalla ricorrente in conseguenza
della violazione degli obblighi contenuti nella convenzione
urbanistica del 1992 da parte del Comune”.
In data 5.05.03 si costituiva, con atto di forma, il Comune
intimato, che produceva quindi memoria difensiva, in cui
sosteneva la natura vincolata del provvedimento di decadenza
della concessione edilizia; anche a voler tenere conto di
tutte le circostanze, estranee alla volontà della società
ricorrente, che avevano ritardato l’inizio dei lavori, era,
infatti, comunque ampiamente decorso il termine di un anno
dal rilascio della concessione edilizia, fissato per l’inizio
dei medesimi; e la sentenza del T.A.R. Napoli, che aveva
dichiarato l’illegittimità della sospensione disposta dal
Comune, era autoesecutiva, e non necessitava, quindi, d’ulteriori
atti d’esecuzione; pertanto, ai fini della decorrenza del
termine annuale non assumevano valore condizionante né il
materiale ritiro della concessione medesima, da parte della
società ricorrente, né la mancata quantificazione degli
oneri, all’atto del rilascio del titolo, da parte del Commissario
ad acta, in data 19.02.1999; l’adozione del provvedimento
impugnato, inoltre, era stata preceduta da regolare comunicazione
d’avvio del relativo procedimento, e ciò a prescindere dalla
considerazione che – trattandosi d’atto vincolato – detta
comunicazione non era neppure necessaria.
All’udienza in camera di consiglio del 14.05.03 era respinta
la domanda cautelare, proposta unitamente all’atto introduttivo
del giudizio, con ordinanza n. 234/03.
In sede di decisione presso il C. di S. circa l’appello,
proposto avverso detta ordinanza, si dava atto della rinuncia
alla domanda cautelare, da parte della società ricorrente.
In data 19 e 20 marzo 2004, il Comune di Afragola e la società
ricorrente producevano memorie difensive, in cui ribadivano
e precisavano le proprie conclusioni.
In particolare, la società ricorrente ribadiva che la concessione
edilizia non poteva considerarsi, nella specie, rilasciata,
anche alla luce della specifica normativa dettata dal regolamento
edilizio del Comune, con la conseguenza che il termine per
l’inizio dei lavori non era affatto decorso; ed evidenziava
come i termini indicati nella concessione edilizia, in ogni
caso, fossero stati espressamente condizionati a taluni
adempimenti, il cui iter s’era perfezionato solo nel luglio
del 2002; quanto all’Amministrazione, la stessa nel riportarsi
sostanzialmente a quanto già diffusamente argomentato in
precedenza rilevava come, in ogni caso, facessero difetto
i presupposti per il riconoscimento del diritto al risarcimento
dei danni, posto che la società ricorrente non indicava
“gli elementi che in astratto consentivano l’individuazione
o la quantificazione del danno, o il nesso causale tra atto
annullato e danno subito”, né del resto sussisteva, nella
specie, alcun comportamento colposo dell’Amministrazione.
All’udienza pubblica dell’1.04.04 il Tribunale disponeva
incombenti istruttori, e in particolare ordinava al Comune
di Afragola, in persona del competente Dirigente, di trasmettere,
al T. A. R., una documentata relazione di chiarimenti circa
i fatti di cui al ricorso, dalla quale risultasse, in particolare,
se, e precisamente in che data, fossero state adempiute
le tre condizioni poste – dal Commissario ad acta dr. Vittorio
Larocca – al rilascio della concessione edilizia del 19.02.1999,
vale a dire: “Che prima dell’inizio dei lavori siano eseguite
le opportune indagini geotecniche tese alla verifica del
sito di fondazione; che il progetto venga sottoposto all’esame
dell’organo competente per il rilascio del parere igienico
– sanitario; che venga acquisito l’espresso diniego dell’autorità
competente per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria
relative all’istanza in esame”; da detta relazione doveva
inoltre risultare se, e quando, fossero stati pagati, dalla
società ricorrente, gli oneri d’urbanizzazione e i costi
di costruzione relativi alla concessione edilizia de qua.
Detti documenti e detta relazione di chiarimenti dovevano
pervenire, al Tribunale, nel termine di giorni novanta,
a decorrere dalla notificazione o dalla comunicazione, in
via amministrativa, dell’ordinanza, restando riservata ogni
questione riguardante rito, merito e spese.
La relazione di chiarimenti, richiesta dalla Sezione, perveniva
in data 10 agosto 2004 e dalla stessa risultava, quanto
alla prima delle tre condizioni apposte, dal Commissario
ad acta, alla c. e. della quale è stata dichiarata la decadenza,
che “risulta agli atti della concessione edilizia in ditta
SE. AN. Immobiliare S. P. A. una relazione geologico - tecnica
datata 10.12.1998 a firma del dr. Geologo Esposito Vincenzo,
asseverata presso il Comune di Afragola il 15.12.1998; quanto
alla seconda delle dette condizioni, emergeva che in data
8.07.2002 l’A. S. L. NA 3 rilasciava il parere sanitario
favorevole, ma all’ulteriore condizione che venissero acquisite
le relazioni tecniche in merito all’art. 1 punto 4 della
l. 13/89 e dell’art. 26 della l. 10/91; quanto alla terza
di dette condizioni nulla emergeva; quanto, poi, al pagamento
degli oneri d’urbanizzazione e dei costi di costruzione,
risultava che il Settore Assetto del Territorio del Comune,
con determina dirigenziale n. 21 del 25.07.2002 aveva approvato
la rateizzazione degli oneri concessori, con scadenza della
prima rata a luglio 2002, ma che non risultava alcun versamento,
a quella data, da parte della società ricorrente (la rata
era stata poi versata – stando al contenuto dell’atto stragiudiziale
di diffida e messa in mora del 21.10.2002, a firma della
stessa società ricorrente – in data 3.10.2002).
Seguiva – in data 11.10.04 – il deposito d’ulteriore memoria
difensiva da parte della società ricorrente, nella quale
si poneva in risalto – quanto alla terza delle condizioni
apposte dal Commissario ad acta - che la stessa società
aveva provveduto, in data 13.01.2000, a presentare atto
di rinuncia dell’interessata. Sig.ra Cristina Vitale, alla
domanda di condono edilizio protocollata con il n. 1265,
ma che rispetto a tale atto di rinuncia il Comune non s’era
pronunziato, sicché allo stato non esisteva ancora un “diniego
espresso” dell’autorità competente rispetto a tale domanda
di sanatoria.; inoltre la società ricorrente rinunziava
espressamente alla domanda di risarcimento del danno, avanzata
nell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 21.10.2004 il ricorso era trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è fondato, e va pertanto accolto,
per i seguenti motivi.
Nella specie ci si trova in presenza di una concessione
edilizia del 19.02.1999, rilasciata alla Sig.ra Mazzotti
Carolina, amministratore p. t. della SE. AN. Immobiliare
S.P.A., dal Commissario ad acta del Comune di Afragola,
dr. Vincenzo Larocca, nominato con decreto del Presidente
della Regione Campania n. 340 del 15 gennaio 1999, concessione
edilizia espressamente condizionata, com’emerge inequivocabilmente
dal suo tenore testuale, al verificarsi di tre condizioni,
già più volte richiamate ed oggetto d’istruttoria da parte
del Collegio, concernenti rispettivamente: a) l’esecuzione,
prima dell’inizio dei lavori, d’opportune indagini geotecniche
volte alla verifica del sito di fondazione; b) la sottoposizione,
del progetto, all’esame dell’organo competente per il rilascio
del parere igienico – sanitario; c) l’espresso diniego,
da parte dell’Autorità competente, al rilascio di c. e.
in sanatoria concernenti l’istanza di concessione della
SE. AN Immobiliare.
Trattasi quindi, all’evidenza, di una concessione edilizia
cd. “condizionata”, fattispecie che non è sfuggita all’attenzione
della giurisprudenza dei TT. AA. RR., che hanno evidenziato
come: “Sono illegittime le condizioni, apposte alla concessione
di costruzione, che non siano imposte da disposizioni di
legge o dagli strumenti urbanistici e che, comunque, non
siano sufficientemente motivate in punto di pubblico interesse”
(T.A.R. Campania, Salerno, n. 398 del 18 luglio 1994); e
come: “Nel caso di rilascio di concessione edilizia sottoposta
a condizioni ritenute illegittime, l’interessato ha l’onere
di impugnare tempestivamente i titoli legittimanti facendo
valere i vizi afferenti al detto elemento accidentale” (T.A.R.
Umbria, n. 1166 del 23 dicembre 1998). In ogni caso, in
disparte ogni considerazione circa la legittimità o meno,
nella specie, delle tre condizioni apposte dal commissario
ad acta alla c. e. de qua, considerazioni che esulerebbero
evidentemente dall’oggetto del giudizio, sta di fatto che
l’unico soggetto, legittimato a dolersene e quindi a farne
valere un’eventuale illegittimità, vale a dire la SE. AN.
Immobiliare s. p. a., vi ha dato piena acquiescenza, col
risultato, innegabile, che dette condizioni si sono consolidate
definitivamente.
Quanto al meccanismo con cui dette condizioni operano, ritiene
il Tribunale che esso debba necessariamente identificarsi
in quella della condizione sospensiva, vale a dire che le
stesse condizionano l’operatività del titolo abilitativo,
con la conseguenza che finché le stesse non intervengono,
la c. e. non può dirsi pienamente efficace.
Ciò posto, occorre solo verificare se e quando dette condizioni
si sono verificate, secondo gli esiti dell’istruttoria disposta
dal Collegio.
Ebbene, quanto alla prima, risulta agli atti della concessione
edilizia, in ditta SE. AN. Immobiliare S. P. A., una relazione
geologico - tecnica datata 10.12.1998 a firma del dr. Geologo
Esposito Vincenzo, asseverata presso il Comune di Afragola
il 15.12.1998, e nella stessa data (v. memoria difensiva
SE. AN. Immobiliare dell’11.10.04) depositata presso il
Comune; non si comprende tuttavia la ragione per il quale
il commissario ad acta, nel 1999, richiese l’esecuzione
d’opportune indagini geotecniche, se, cioè, tanto si verificò
per mancata conoscenza, da parte dello stesso Commissario,
dell’esistenza di detta relazione, ovvero perché la stessa
fu giudicata, dal medesimo, insufficiente. Pur ammettendo,
comunque, che già alla data del rilascio della c. e. la
prima delle tre condizioni fosse verificata, per la presenza
agli atti della pratica di una esaustiva relazione geologica,
è fuor di dubbio, per concordi risultanze in atti, che il
parere igienico – sanitario dell’A. S. L. competente fu
rilasciato solo in data 8.07.02, e depositato presso il
Comune in data 11.07.02 (v. memoria difensiva SE. AN. Immobiliare
dell’11.10.04).
Quanto alla terza delle predette condizioni, la società
ricorrente ha documentato come fu depositato, presso il
Comune, in data 13.01.2000, atto di rinuncia all’istanza
di condono edilizio pendente, da parte di Vitale Cristina,
che aveva stipulato col Comune, ed altri, la convenzione
urbanistica del 20.10.92 e il relativo atto integrativo
del 4.02.94.
Rispetto a detta istanza di sanatoria edilizia, in effetti,
non si ravvisa in atti alcun “diniego espresso” del Comune,
da ritenersi tuttavia implicito nella successiva attività
amministrativa posta in essere dall’ente.
In ogni caso, quel che preme sottolineare è che – pur volendo
considerare realizzate, esplicitamente od implicitamente,
la prima e la terza delle tre condizioni, apposte dal Commissario
ad acta alla c. e. in argomento – la seconda delle stesse
condizioni si realizzò, innegabilmente, solo in data 8 –
11.07.02, e che pertanto fino a quella data la stessa concessione
non poteva dirsi pienamente efficace.
Ne consegue che solo a partire da quella data poteva farsi
decorrere – indipendentemente da ogni altra considerazione
in merito – il termine di un anno per l’inizio dei relativi
lavori, trascorso il quale poteva, se del caso, comminarsi
da parte del Comune la decadenza della c. e., in adesione
al chiaro e costante indirizzo giurisprudenziale, secondo
cui: “Posto che la concessione di costruzione condizionata
acquista efficacia nel momento in cui si verifica la condizione,
il termine decadenziale per l’inizio dei lavori comincia
a decorrere solo dalla data di avveramento della suddetta
condizione” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, n. 228 del
22.11.1984); “Nel caso di concessione edilizia sottoposta
a condizione sospensiva, il termine annuale di decadenza
per mancato inizio dei lavori non decorre dal giorno del
rilascio della concessione stessa, ma dal momento in cui
si verifica la condizione apposta; pertanto, qualora l’efficacia
della concessione sia stata subordinata alla realizzazione
di opere di urbanizzazione, il termine decadenziale va computato
dalla data di ultimazione di tali opere” (T.A.R. Lazio,
Latina, n. 197 del 18 dicembre 1981); cfr. anche T.A.R.
Lazio, Roma, II, n. 1221 del 23 luglio 1998: “Il factum
principis o la causa di forza maggiore sono eventi idonei
a sospendere il decorso del termine sia dell’inizio dei
lavori che di quello previsto per la loro ultimazione ed
a consentire, in presenza di impedimenti oggettivi e indipendenti
dalla volontà del concessionario, debitamente accertati
ed evidenziati dall’Amministrazione, l’esercizio della facoltà
di proroga della concessione edilizia; pertanto, qualora
in sede di rilascio della concessione, il Sindaco abbia
condizionato l’inizio dei lavori al rilascio del nulla osta
ambientale da parte della Regione, tale condizione esclude
la decorrenza del termine per l’inizio dei lavori anche
ai fini di un’eventuale pronuncia di decadenza, non essendo
addebitabile al concessionario il mancato rilascio dell’autorizzazione”.
Orbene, nella specie, la declaratoria di decadenza impugnata
sub 1) – che per vero non affronta minimamente la questione
della verificazione o meno delle tre condizioni de quibus
– è, comunque, datata 3.02.2003, e notificata il 17.02.2003,
e quindi risulta adottata e comunicata ben prima della scadenza
del termine di un anno riconosciuto per l’inizio dei lavori,
computato, come s’è detto, a partire dall’8 o dall’11 luglio
2002.
Ne consegue che, in accoglimento della censura formulata
sub I.2 dell’atto introduttivo del giudizio, va pronunziato
l’annullamento della dichiarazione di decadenza in oggetto.
Quanto alla comunicazione d’inizio lavori, impugnata sub
2), il ricorso è evidentemente inammissibile, posto che,
a tacer d’altro, trattasi d’atto in sé non lesivo.
Quanto infine alla richiesta di risarcimento del danno,
formulata nel ricorso, al Collegio non resta che dichiarare
la relativa domanda improcedibile per rinunzia, ovvero –
rectius – per sopravvenuto difetto d’interesse, non senza
porre in risalto, in ogni caso, la sua estrema genericità,
che non ne avrebbe consentito una positiva delibazione da
parte del Tribunale.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse, in base alla
regola della soccombenza, vanno poste a carico del Comune
di Afragola, e vanno liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva
circa il ricorso in epigrafe, l’accoglie e per l’effetto
annulla il provvedimento impugnato sub 1); dichiara il ricorso
inammissibile, quanto all’impugnativa dell’atto indicato
sub 2); dichiara improcedibile e comunque respinge la domanda
di risarcimento del danno, avanzata dalla società ricorrente.
Condanna il Comune di Afragola al pagamento, in favore della
società ricorrente, delle spese del presente giudizio, complessivamente
liquidate in € 1.500,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Ordina che l’Autorità Amministrativa esegua la presente
sentenza.
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Così deciso, in Napoli, nella Camera di consiglio
del 21.10.04. IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Guerriero)
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L’ESTENSORE
(dott. Paolo Severini)
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