| T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE I - Sentenza 19 novembre 2004
n. 16916
Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo
Eurotour Massarini s.n.c. (Avv. L. Adinolfi) contro Comune
di Cimitile (Avv. D. Vitale). |
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. La dichiarazione di cui all’art. 17 della
legge n. 68/99 (relativa alla regolarità con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili) costituisce
requisito di partecipazione alla gara e non già condizione
di aggiudicazione, per cui la relativa presentazione deve
avvenire prima dell’inizio delle operazioni di gara e non
già successivamente alla individuazione della migliore offerta.
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2. Non è suscettibile in sede di gara la
sanatoria della dichiarazione di cui all’art. 17 l. n. 68/99
– di regolarità con la normativa in tema di diritto al lavoro
dei disabili – illegittimamente resa dal partecipante, laddove
non è di per sé configurabile un’integrazione successiva
di una documentazione da esibirsi tempestivamente ai fini
della stessa partecipazione alla gara.
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3. Qualora il partecipante alla gara, nel
compilare un modulo di partecipazione predisposto dall’Amministrazione,
fornisca dichiarazioni antitetiche, le predette dichiarazioni
devono ritenersi inesistenti - e ciò vista l’intima ed assoluta
incompatibilità logica sussistente tra le due diciture alternative
previste nel modello di domanda – per cui difetta ogni requisito
essenziale per poterle definire addirittura come documenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania
1^ Sezione
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 11198/04 R.G. proposto
da Eurotour s.n.c. di Giuseppe Massarini &C.,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’Avvocato Luigi Adinolfi ed elettivamente domiciliata
in Napoli, via Po n. 1, presso lo studio dell’Avvocato Stefano
Sorgente;
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contro
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Comune di Cimitile, in persona del
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avvocato Domenico
Vitale ed elettivamente domiciliato in Napoli, via dei Mille
n. 13, presso lo studio dell’Avvocato Domenico Vitale;
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nonché nei confronti di
Premier Bus s.r.l. in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocato Walter Milioto
ed elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria
del T.A.R. Campania;
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per l’annullamento
della procedura attraverso la quale è stata affidato alla
controinteressata il servizio di trasporto scolastico della
scuola materna ed elementare per l’anno scolastico 2004/2005;
in particolare, s’impugnano: A) Bando di gara; B) Verbali
di gara; C) Determina di approvazione di atti di gara; D)
Aggiudicazione provvisoria; E) Aggiudicazione definitiva;
F) Contratto di appalto; G) Ogni altro atto comunque lesivo
degli interessi e dei diritti della ricorrente.
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Visti tutti gli atti di causa;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Cimitile,
nonché della controinteressata Premier Bus s.r.l.
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 27.10.2004 gli avvocati
di cui al relativo verbale;
Ritenuti sussistenti i presupposti per una decisione in
forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge 21.7.2000
n. 205;
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Rilevato che:
-con bando del 14.7.2004 il Comune di Cimitile indiceva
un’asta pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico delle scuole materne ed elementari per l’anno
2004/2005, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo
più basso;
- in data 3.9.2004 si svolgevano le operazioni di gara,
all’esito delle quali aggiudicataria provvisoria risultava
essere la società Premier Bus s.r.l. che aveva offerto un
ribasso del 13,70% sul prezzo a base d’asta;
- con determinazione del 21.9.2004 n. 34 il Responsabile
A.A.G.G. del Comune prendeva atto del verbale di gara, confermando
altresì l’aggiudicazione provvisoria, di conseguenza invitando
la Premier Bus s.r.l. alla presentazione della documentazione
necessaria per procedere all’aggiudicazione definitiva,
ivi compresa la dichiarazione e la certificazione di cui
alla legge n. 68/99;
- in data 14.10.2004 veniva trasmessa la predetta documentazione
tra cui figurava la dichiarazione con cui l’impresa aggiudicataria
attestava di avere meno di 15 dipendenti e di non essere
quindi soggetta agli obblighi di assunzione di cui alla
normativa sui disabili;
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Rilevato ancora che:
- avverso detti provvedimenti proponeva ricorso a questo
Tribunale Amministrativo Regionale la società Eurotour s.n.c.,
classificatasi al secondo posto nella gara in questione,
chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee
misure cautelari, avanzando altresì domanda per il risarcimento
dei danni subiti;
- la ricorrente presentava tre specifiche ragioni di censura,
con la prima delle quali deduceva che la controinteressata
Premier Bus s.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione,
atteso che la sua dichiarazione resa in merito alla normativa
sul collocamento dei disabili non solo era in contrasto
con il bando, ma appariva anche intrinsecamente inidonea
a consentire la sua partecipazione alla gara, senza che
potesse inoltre configurarsi da parte dell’Amministrazione
nessuna possibilità di consentire un’integrazione documentale
in un momento successivo rispetto all’aggiudicazione provvisoria;
in secondo luogo, veniva dedotto che alla data della gara
la Premier Bus s.r.l., sebbene formalmente iscritta alla
Camera di Commercio di Napoli, non aveva tuttavia dichiarato
l’inizio dell’attività, per cui l’aggiudicazione era stata
disposta in favore di un soggetto che all’epoca non poteva
considerarsi come un imprenditore; infine, oggetto di impugnazione
era il bando di gara nella parte in cui non aveva previsto
il possesso da parte dei concorrenti di nessun requisito
di esperienza pregressa, rendendo in tal modo possibile
l’aggiudicazione del servizio anche in favore di soggetti
tecnicamente meno affidabili rispetto a chi avesse invece
maturato nel settore di riferimento una maggiore esperienza.
- si costituivano in giudizio sia il Comune di Cimitile
che la controinteressata Premier Bus s.r.l.: oltre a svolgere
delle difese nel merito della controversia, la difesa dell’Amministrazione
eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso, sia perché
non era stata impugnata la determinazione dirigenziale del
21.9.2004 n. 34 di conferma dell’aggiudicazione provvisoria
e di presa d’atto dei verbali di gara, sia anche perché,
in ogni caso, nell’atto di ricorso non vi era stata una
sufficiente indicazione riguardo agli atti impugnati;
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Considerato che alla camera di consiglio
del 27.10.2004, fissata per la trattazione dell’incidente
cautelare, il Collegio riteneva sussistenti i presupposti
per una decisione in forma semplificata nel merito della
controversia ai sensi dell’art. 9 della legge 21.7.2000
n. 205;
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Considerato preliminarmente che le due eccezioni
di inammissibilità sollevata dalla difesa dell’Amministrazione
comunale devono essere disattese, in quanto:
- in riferimento all’omessa indicazione degli atti oggetto
di impugnazione, oltre ad osservarsi che questi sono stati
in ogni caso specificati nell’epigrafe del ricorso in modo
da poter essere senz’altro identificati, va rilevato come
l’oggetto del giudizio debba essere comunque evinto dal
tenore complessivo del ricorso medesimo che, nel caso di
specie, quanto al primo ed al secondo motivo di censura,
hanno riguardato espressamente l’aggiudicazione provvisoria
disposta in favore della società controinteressata – attraverso
i profili di doglianza relativi alla mancata esclusione
di questa per difetto di un requisito documentale di partecipazione
e per la sua inidoneità a svolgere il servizio - mentre
il terzo afferiva chiaramente il bando di gara ed i criteri
di selezione in questo contenuti;
- quanto alla mancata impugnazione della determinazione
dirigenziale n. 34 del 21.9.2004, oltre a rilevarsi che
l’epigrafe del ricorso conteneva l’indicazione di tutti
gli atti della sequenza procedimentale oggetto di gravame,
va osservato come quella in esame debba essere considerata
alla stregua non solo di mero atto interno del procedimento,
ma anche e soprattutto come una semplice conferma delle
operazioni e dei risultati di gara, risolvendosi, in sostanza,
unicamente in un mero invito rivolto alla società controinteressata
tendente alla presentazione della documentazione necessaria
per procedere all’aggiudicazione definitiva, documentazione
tra cui figurava espressamente proprio quella afferente
la normativa sui disabili;
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Considerato che il primo motivo di ricorso
è fondato, in quanto:
- la specifica disciplina dettata dal bando in merito alla
presentazione dell’istanza di partecipazione ne imponeva
la predisposizione secondo un modello “A” allegato che costituiva
integrazione della stessa lex specialis di gara; detto modello,
a proposito della normativa sui disabili, consentiva di
presentare una dichiarazione di tipo alternativo e segnatamente
o in termini di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione,
oppure (in caso di assoggettabilità) di essere in regola
con la predetta normativa, con l’impegno a produrre l’apposita
certificazione rilasciata da parte degli Uffici competenti;
tale prescrizione era stata sanzionata a pena di esclusione
dalla lex specialis che aveva infatti previsto tale conseguenza
in caso di assenza, incompletezza o irregolarità (salvo
quelle afferenti la normativa sul bollo) della documentazione
richiesta;
- la società controinteressata, nel presentare l’istanza
di partecipazione, aveva indicato entrambe le alternative
possibili previste in materia di disabili dallo schema allegato
al bando, mentre solo successivamente all’aggiudicazione
provvisoria aveva presentato un’espressa dichiarazione di
non essere soggetta alla normativa di cui alla legge n.
68/99 per avere meno di quindici dipendenti;
- ritiene il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale
secondo cui la dichiarazione di cui all’art. 17 della legge
n. 68/99 costituisce requisito di partecipazione alla gara
e non già condizione di aggiudicazione, per cui la relativa
presentazione deve avvenire prima dell’inizio delle operazioni
di gara e non già successivamente alla individuazione della
migliore offerta (Consiglio di Stato VI Sezione 31.3.2004
n. 1736; Consiglio di Stato V Sezione 6.7.2002 n. 3733;
Consiglio di Stato V Sezione 14.5.2004 n. 3148; Consiglio
di Stato V Sezione 10.12.2003 n. 8139; T.A.R. Campania Napoli
I Sezione 21.3.2003 n. 2780);
- nel caso di specie, va rilevato che la dichiarazione presentata
dalla Premier Bus s.r.l. ai fini della sua partecipazione
alla gara - come del resto espressamente rappresentato nella
stessa determinazione dirigenziale n. 34 del 21.9.2004 -
in riferimento all’osservanza della normativa sui disabili
era del tutto incerta ed ambigua e come tale assolutamente
inidonea a rappresentare sin dall’origine la sua posizione
effettiva rispetto a tale disciplina; in altri termini,
tale dichiarazione ambivalente non solo contrastava irrimediabilmente
con le previsioni del bando in ragione della sua incompletezza
o irregolarità, ma era di per sé assolutamente inidonea
ai fini di un’ammissione proprio per la sua totale intrinseca
equivocità, avendo fatto proprie contemporaneamente due
proposizioni che erano invece tra loro del tutto antitetiche;
- tale evidente illegittimità dell’istanza di partecipazione
non era assolutamente – come invece erroneamente supposto
nella determinazione dirigenziale richiamata – suscettibile
di sanatoria, e ciò non solo perché - atteso lo sbarramento
procedimentale previsto dallo stesso art. 17 della legge
n. 68/99 - non è di per sé configurabile un’integrazione
successiva di una documentazione da esibirsi tempestivamente
ai fini della stessa partecipazione alla gara, ma anche
perché, nel caso di specie, non si era in presenza di una
dichiarazione parziale o incompleta, ma addirittura di una
dichiarazione inesistente - e ciò vista l’intima ed assoluta
incompatibilità logica sussistente tra le due diciture alternative
previste nel modello di domanda – per cui difettava ogni
requisito essenziale per poterla definire addirittura come
documento (Consiglio di Stato V Sezione 4.2.2004 n. 364);
Considerato che in base alle considerazioni che precedono
il ricorso deve essere accolto, con consequenziale annullamento
delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione disposta
in favore della controinteressata, con assorbimento delle
ulteriori censure proposte;
Quanto alla domanda risarcitoria, allo stato, questa non
è suscettibile di accoglimento, atteso che occorre attendere
le successive determinazioni che l’Amministrazione riterrà
di adottare per conformare la sua futura azione alla presente
decisione;
Ritenuto che all’accoglimento del ricorso segue la condanna
del Comune di Cimitile al pagamento delle spese processuali
in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi
€2.000,00(Duemila/00), con compensazione delle stesse nei
confronti della controinteressata;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania – Prima Sezione
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- accoglie il ricorso ed annulla le operazioni
di gara e l’aggiudicazione disposta in favore della società
controinteressata;
- Respinge la domanda risarcitoria;
- Condanna il Comune di Cimitile al pagamento delle spese
processuali in favore della ricorrente che si liquidano
in complessivi €2.000,00(Duemila/00), con compensazione
delle stesse nei confronti della controinteressata;
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Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio
del 28.10.2004 dai Magistrati
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Giancarlo Coraggio Presidente
Luigi Domenico Nappi Consigliere
Paolo Corciulo Primo Referendario, estensore
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