| T.A.R. LAZIO - LATINA - Ordinanza 19 novembre 2004 n. 809
Pres. Bianchi, Est. Orciuolo
Farris e altri (Avv. Clarizia) c. Comune di Pontinia (Avv.
de Simone) |
|
Servizi pubblici – Erogazione del servizio
– Situazione di difficoltà finanziaria dell’ente erogatore
– Eliminazione dei servizi non indispensabili – Conseguenze
– Dichiarazione di dissesto – Non può essere pronunciata
|
|
In materia di servizi pubblici, non pervenirsi
a dichiarazione di dissesto del soggetto erogatore del servizio
pubblico quando, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 267
del 2000, l’ente non possa garantire l’assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero quando nei
suoi confronti esistano crediti liquidi ed esigibili di
terzi a cui non possa farsi validamente fronte con talune
modalità. Pertanto non può procedersi a dichiarazione di
dissesto quando l’ente garantisca comunque l’erogazione
dei servizi indispensabili di cui al D.M. 28 maggio 1993,
ed elimini invece la prestazione di altri servizi non rientranti
nel predetto decreto, al fine di fronteggiare la situazione
di difficoltà finanziaria
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
|
| |
|
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
Sezione Staccata di Latina
|
| |
|
N. 809/2004 Reg. Ord.
N. 819/2004 Reg. Ric.
|
| |
|
composta dai Signori Magistrati: Dott. Franco
BIANCHI PRESIDENTE; Dott. Elia ORCIUOLO CONSIGLIERE REL.;
Dott. Santino SCUDELLER CONSIGLIERE
|
| |
|
ha pronunciato la presente
|
| |
|
O R D I N A N Z A
|
| |
|
nelle Camere di Consiglio del 12 e 19 novembre
2004;
|
| |
|
Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della
legge del 21 luglio 2000 n. 205;
Visto il ricorso n. 819/2004, proposto dai
|
| |
|
signori Giovanni FARRIS, Luigi SUBIACO,
Eligio TOMBOLILLO, Alfonso MIGLIOELLI, Argeo PERFILI, Luigino
DE ANGELIS e Giorgio LIBRALATO, rappresentati e difesi
dall’avv. Angelo Clarizia, con il quale sono elettivamente
domiciliati in Latina, via Carducci, n. 7, presso lo studio
dell’avv. Francesco Di Ciollo,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Pontinia, in persona
del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Corrado
de Simone, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato
in Latina, viale dello Statuto, n. 24;
|
| |
|
per l’annullamento, previa adozione di misura
cautelare,
- della delibera del Consiglio Comunale di Pontinia n. 20
del 17 maggio 2004 avente ad oggetto: “dichiarazione di
dissesto finanziario”;
- della relazione del Collegio dei revisori dei conti datata
14 aprile 2004;
- delle note emanate dal Direttore Generale dell’Ente datate
13 febbraio 2004 (prot. 2823) e 19 febbraio 2004 (prot.
3214);
|
| |
|
Visti gli atti e documenti depositati col
ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale
dai ricorrenti;
Vista l’ordinanza n. 518/2004 del 16 luglio 2004 e i relativi
adempimenti depositati in data 6 agosto 2004;
Vista l’ordinanza n. 612/2004 del 27 agosto 2004;
Vista l’ordinanza n. 739/2004 del 22 ottobre 2004;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontinia;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Elia ORCIUOLO e
uditi, altresì, l’avv. F. Di Ciollo, su delega dell’avv.
A. Clarizia. E l’avv. C. de Simone. Sono presenti, altresì,
i CTU nominati dal Collegio nelle persone dei dott.ri Maurizio
Guerrini, Agostino Tarturro e Fabrizio Di Vittorio; per
i ricorrenti i tecnici di fiducia nelle persone del dr.
Giuseppe Falcone, del dr. Antonio Filippi e del rag. Tonino
Del Giovine; E PER IL Comune resistente il dr. Mario Tagliatatela.
CONSIDERATO che, come emerso dalle contrapposte consulenze
tecniche, in base alle quali è rimasto articolato nei dettagli
il fondamentale motivo di doglianza secondo cui non sussisterebbero
le condizioni di legge per farsi luogo a dichiarazione di
dissesto, e come emerso altresì nel corso della audizione
dei consulenti nella camera di consiglio del 12 novembre
2004, le predette condizioni di legge non sono inequivocamente
ravvisabili, posto che può pervenirsi a dichiarazione di
dissesto, giusta l’art.244 del DLvo 18 agosto 2000 n.267,
allorquando l’ente non possa garantire l’assolvimento delle
funzioni e dei servizi indispensabili ovvero allorquando
nei suoi confronti esistano crediti liquidi ed esigibili
di terzi a cui non possa farsi validamente fronte con talune
modalità.
E invero.
Alle contestazioni dei ricorrenti circa la possibilità di
garantire, mediante la eliminazione di talune spese, i servizi
indispensabili di cui al DM 28 maggio 1993, è stato opposto
che sono da considerare come indispensabili anche servizi
non espressamente compresi in detto decreto ministeriale,
il che comporterebbe la infondatezza della contestazione;
ma quanto opposto non è coerente con la deliberazione impugnata,
nella parte in cui è precisato (pag.6) che i servizi indispensabili
comunque da garantire sono quelli di cui al predetto decreto;
da ciò può ragionevolmente desumersi che ben potrebbe il
Comune, eliminando talune spese, garantire i predetti servizi
indispensabili e così escludere una delle condizioni che
comportano dichiarazione di dissesto.
Alle contestazioni dei ricorrenti circa la possibilità,
allo scopo di utilmente fronteggiare eventuali difficoltà,
di aumentare fino, all’occorrenza, alla misura massima,
ma nei limiti di legge, la tassa per lo smaltimento dei
rifiuti e gli oneri a carico dei privati per i servizi a
domanda individuale, oltre che di escludere spese per servizi
non indispensabili e per contributi di liberalità, non sono
state opposte convincenti argomentazioni, essendosi la controparte
genericamente riferita, con specifico richiamo alla predetta
tassa e ai servizi a domanda individuale, ad una non realistica
ipotizzabilità di una manovra del genere.
Si è sostanzialmente evidenziato che non sussistono senz’altro,
per l’anno 2004, crediti di terzi che siano liquidi (e cioè
determinati nel loro ammontare o immediatamente determinabili
mediante mere operazioni) ed esigibili (cioè non sottoposti
a condizione o termine) a cui debbasi necessariamente far
fronte senza averne la possibilità.
Con la conseguenza che, con riferimento alla data di adozione
della impugnata deliberazione, non può ritenersi sussistente
senz’altro almeno
una delle due sopra citate condizioni necessarie per farsi
legittimamente luogo a dichiarazione di dissesto.
RITENUTO che, in tale situazione, si presenta necessario
che il Consiglio Comunale di Pontinia riesamini il proprio
deliberato alla luce delle censure contenute nel ricorso
e delle argomentazioni svolte nella verificazione tecnica
d’ufficio e nella consulenza tecnica di parte, all’esito
emanando nuova deliberazione, la determinazione del cui
contenuto resta di competenza autonoma ed esclusiva dello
stesso Consiglio Comunale.
PRECISATO che tale riesame, volgendo al termine l’esercizio
finanziario, dovrà avvenire nel termine di giorni venti
dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore,
della presente ordinanza.
RITENUTO inoltre di giustizia sospendere medio tempore l’esecuzione
della deliberazione impugnata, sia al fine di evitare che
i ricorrenti subiscano il pregiudizio grave ed irreparabile
evidenziato nel ricorso, sia al fine di evitare che, come
conseguenza della deliberazione in argomento, possa disporsi
l’insediamento dell’organo straordinario di amministrazione,
con esito, all’occorrenza, difficilmente reversibile.
VISTO l’art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come
modificato ed integrato con gli artt.1 e 3 della legge 21
luglio 2000 n.205.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO SEZIONE STACCATA DI LATINA ACCOGLIE la domanda cautelare
nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, comunque
fino alla nuova determinazione del Consiglio Comunale di
Pontinia.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione
ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà
a darne comunicazione alle parti.
|
| |
|
Latina, 12 e 19 novembre 2004
|
|