| T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 15 novembre 2004 n. 3931
Pres. Angelo De Zotti, cons. rel. Italo Franco |
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Pubblico impiego - Provvedimenti disciplinari
- Sentenza penale di condanna emessa a seguito di patteggiamento,
ex art. 444 c.p.p. - Portata - Procedimento disciplinare
- Autonoma istruttoria della p.a.
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Il comma 1-bis dell’art. 653 c.p.p. (aggiunto
dall’art. 1 della L. 27.3.2001 n. 97) stabilisce che la
sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel
procedimento disciplinare quanto all’accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione
che l’imputato lo ha commesso. Nessuna disposizione concerne,
invece, l’efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art.
444 nel procedimento disciplinare. Laddove, quindi, il pubblico
dipendente sia il destinatario di una sentenza emessa ex
art. 444 c.p.p., la p.a., nell’ambito del procedimento disciplinare,
deve operare delle valutazioni autonome di quei medesimi
fatti posti a base della sentenza penale. Ciò significa
che si può prescindere dalla problematica se la sentenza
patteggiata comporti, o meno, ammissione o accertamento
di responsabilità penale quanto ai capi di imputazione:
l’importante è che l’amministrazione conduca una propria
istruttoria al riguardo, pur avendo presente quanto possa
ritenersi effettivamente accertato nel processo penale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
prima sezione
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con l’intervento dei signori magistrati Angelo
De Zotti - Presidente f.f.; Italo Franco - Consigliere,
relatore; Rita De Piero –Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso n. 123/97, proposto da
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Esposito Marco, rappresentato e difeso
dagli avv. Antonino Romeo e Andrea Bordignon, con domicilio
eletto presso il loro studio in Venezia, S. Polo, n. 2114,
come da mandato a margine del ricorso
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Contro
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- il Ministero della Difesa e la Direzione
generale per il personale militare dell’Aeronautica,
in persona del Ministro della Difesa pro-tempore, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,
domiciliataria ex lege nella sede di piazza S. Marco n.
63;
per l’annullamento
del D.M. in data 4.11.96, con il quale è stata irrogata
la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego
per mesi due comunicato con provvedimento della Direzione
generale per il personale militare dell’Aeronautica del
5.11.96, nonchè di ogni altro atto presupposto, inerente
e conseguente.
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Visto il ricorso, notificato 21.12.1996,
e depositato presso la Segreteria l’11.1.1997, con i relativi
allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio Ministero della
Difesa, depositato il 30.10.1997;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno
delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004, relatore
il Consigliere Italo Franco, l’avv. Romeo per il ricorrente,
e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Il sig. Esposito, all’epoca maresciallo dell’Aeronautica
militare, accusato di “truffa militare continuata e pluriaggravata”
per essersi fatto rimborsare dall’Amministrazione la somma
complessiva di £. 400.000 per soggiorno e pasti presso l’albergo
“Eton” di Roma, veniva condannato dal GIP presso il Tribunale
militare di Verona, con pena patteggiata ex art. 444 ss.
c.p.p. alla pena della reclusione di mesi 1 e giorni 25,
sostituita con la multa di £ 1.375.000.
Sulla base di detta condanna il Ministero della difesa-
direzione generale per l’Aeronautica instaurava un procedimento
disciplinare che si concludeva con la proposta e indi con
l’irrogazione –con D.M. del 4.11.96 - della sanzione della
sospensione dall’impiego per mesi due, “perché con artifizi
e raggiri induceva in errore gli organi amministrativi del
proprio reparto”, per cui riportava la menzionata condanna,
e per “rilevante violazione dei doveri attinenti al giuramento
prestato (art. 9 R.D.M./86), al grado rivestito e alle funzioni
del proprio stato (art. 10 R.D.M./86), al senso di responsabilità
(art. 14), e nell’avere tenuto, nel caso di specie, un comportamento
caratterizzato da superficialità, leggerezza, temporaneo
smarrimento dei valori che qualificano il militare e, comunque,
lesivo dell’immagine della forza armata (art. 36) nonché
del reparto di appartenenza”.
Contro tale provvedimento l’interessato insorge con il ricorso
all’esame, chiedendone l’annullamento. A sostegno del gravame,
con unico motivo si deduce nullità per violazione di legge,
difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento dei
fatti.
Sostiene il ricorrente che: nessuna istruttoria è stata
svolta dall’ufficiale inquirente, il quale si è limitato
ad acquisire copia della sentenza penale di condanna; non
si è tenuto conto della dichiarazione con la quale egli
evidenziava che il patteggiamento era stato chiesto solo
per chiudere velocemente la vicenda processuale; la condanna
è stata inflitta, appunto, a seguito di patteggiamento,
e non vi è stato accertamento dei fatti, donde anche travisamento
là dove si parla di accertamento di gravi responsabilità;
non si spiegano i motivi per cui non è stato dato credito
alla sua dichiarazione; la sentenza, per l’art. 445 c.p.p.,
è inefficace nei giudizi civili e amministrativi.
Si è costituito il Ministero della Difesa, instando per
il rigetto del gravame. L’Avvocatura dello Stato ha, indi,
depositato relazione dell’amministrazione, ove si richiama
la giurisprudenza che afferma che la sentenza di condanna
patteggiata implica ammissione di responsabilità, che detto
accertamento costituisce elemento inconfutabile nel procedimento
disciplinare, e che vi è stata un’autonoma valutazione ai
fini dell’accertamento dell’illiceità disciplinare.
Con memoria conclusionale la difesa del ricorrente, richiamando
la novella introdotta all’art. 653 c.p.p. dall’art. 1 della
L. 27.3.2001 n. 97 circa l’efficacia della sentenza penale
nel procedimento disciplinare, afferma che prima dell’entrata
in vigore di detta legge nessuna efficacia esplicava in
detto procedimento la sentenza irrevocabile di condanna,
soggiungendo che ad altri militari coinvolti in analoghi
illeciti, per la tenuità del danno è stata irrogata non
la sanzione di stato della sospensione, ma la sanzione di
corpo della consegna di rigore.
All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive
conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta in
decisione.
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D I R I T T O
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Con il ricorso all’esame viene riproposta
la vexata quaestio della portata della sentenza penale di
condanna emessa a seguito di patteggiamento (ex art. 444
ss. del c.p.p.) e dell’efficacia della stessa nei giudizi
civili e amministrativi, in ordine alla quale si registrano
tuttora oscillazioni e contrasti nella giurisprudenza.
Va al riguardo precisato che, in fattispecie come quella
in esame, viene in rilievo, prima ancora, l’efficacia di
tale tipo di sentenza nel procedimento disciplinare instaurato
a carico del pubblico dipendente (in questo caso un militare)
sul presupposto di una siffatta sentenza penale di condanna.
Come ricordato dallo stesso ricorrente nella memoria conclusionale,
il comma 1-bis dell’art. 653 c.p.p. (aggiunto dall’art.
1 della L. 27.3.2001 n. 97 stabilisce che la sentenza penale
irrevocabile di condanna ha efficacia nel procedimento disciplinare
quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo
ha commesso. Nessuna disposizione, invece, è dato rinvenire
nel codice di procedura penale quanto all’efficacia della
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 nel procedimento
disciplinare (l’art. 445 riguarda, invero, la efficacia
di una simile sentenza nei giudizi civili e amministrativi).
In realtà, ciò che appare determinante in fattispecie del
genere di quella qui esaminata è stabilire, in ordine ai
rapporti fra sentenza penale di condanna e procedimento
disciplinare, se la P.A. procedente, quanto alla responsabilità
disciplinare, abbia effettuato valutazioni autonome di quei
medesimi fatti posti a base della sentenza penale (sia essa
patteggiata, o meno), alla stregua delle elaborazioni giurisprudenziali
sul punto. Se ciò è vero, vuol dire che si può prescindere
dalla problematica se la sentenza patteggiata comporti,
o meno, ammissione o accertamento di responsabilità penale
quanto ai capi di imputazione: l’importante è che l’amministrazione
conduca una sua istruttoria al riguardo, pur avendo presente
quanto possa ritenersi effettivamente accertato nel processo
penale.
A tale riguardo il ricorrente sostiene che nessuna vera
istruttoria è stata condotta dalla P.A. resistente, laddove
la difesa erariale afferma che l’istruttoria è stata svolta
alla stregua delle prescrizione legislative. Fra le due
posizioni sembra convincente quella dell’Amministrazione
la quale, oltretutto, aveva a sua disposizione gli incartamenti
(ricevute e quant’altro) posti a base della liquidazione
delle spese che hanno dato origine all’addebito sia penale
che disciplinare, di cui ha, verosimilmente, effettuato
una valutazione alla luce anche del raffronto con altre
ricevute di spese similari, relative ad altri dipendenti.
Quanto, infine, al rilievo che lo stesso addebito ha dato
luogo, nei confronti di altri militari, a sanzioni disciplinari
più lievi, sembra pacifico che non possa istituirsi una
relazione di completo parallelismo tra le varie situazioni,
dovendo sempre l’autorità procedente valutare le peculiarità
delle singole fattispecie, con riguardo anche all’entità
dell’addebito, alle circostanze, alla personalità dell’incolpato,
ecc.
Conclusivamente, per le ragioni su esposte il ricorso deve
considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese ed onorari di giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul
ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione,
lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di
giudizio.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.<
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Così deciso in Venezia, in camera di consiglio,
addì 14 ottobre 2004.
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