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T.A.R. VENETO - SEZIONE I - Sentenza 15 novembre 2004 n. 3931
Pres. Angelo De Zotti, cons. rel. Italo Franco


Pubblico impiego - Provvedimenti disciplinari - Sentenza penale di condanna emessa a seguito di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. - Portata - Procedimento disciplinare - Autonoma istruttoria della p.a.

Il comma 1-bis dell’art. 653 c.p.p. (aggiunto dall’art. 1 della L. 27.3.2001 n. 97) stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nessuna disposizione concerne, invece, l’efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 nel procedimento disciplinare. Laddove, quindi, il pubblico dipendente sia il destinatario di una sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., la p.a., nell’ambito del procedimento disciplinare, deve operare delle valutazioni autonome di quei medesimi fatti posti a base della sentenza penale. Ciò significa che si può prescindere dalla problematica se la sentenza patteggiata comporti, o meno, ammissione o accertamento di responsabilità penale quanto ai capi di imputazione: l’importante è che l’amministrazione conduca una propria istruttoria al riguardo, pur avendo presente quanto possa ritenersi effettivamente accertato nel processo penale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
prima sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati Angelo De Zotti - Presidente f.f.; Italo Franco - Consigliere, relatore; Rita De Piero –Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso n. 123/97, proposto da

 

Esposito Marco, rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Romeo e Andrea Bordignon, con domicilio eletto presso il loro studio in Venezia, S. Polo, n. 2114, come da mandato a margine del ricorso

 

Contro

 

- il Ministero della Difesa e la Direzione generale per il personale militare dell’Aeronautica, in persona del Ministro della Difesa pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege nella sede di piazza S. Marco n. 63;

per l’annullamento
del D.M. in data 4.11.96, con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due comunicato con provvedimento della Direzione generale per il personale militare dell’Aeronautica del 5.11.96, nonchè di ogni altro atto presupposto, inerente e conseguente.

 

Visto il ricorso, notificato 21.12.1996, e depositato presso la Segreteria l’11.1.1997, con i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio Ministero della Difesa, depositato il 30.10.1997;
vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, alla pubblica udienza del 14 ottobre 2004, relatore il Consigliere Italo Franco, l’avv. Romeo per il ricorrente, e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A. resistente.
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Il sig. Esposito, all’epoca maresciallo dell’Aeronautica militare, accusato di “truffa militare continuata e pluriaggravata” per essersi fatto rimborsare dall’Amministrazione la somma complessiva di £. 400.000 per soggiorno e pasti presso l’albergo “Eton” di Roma, veniva condannato dal GIP presso il Tribunale militare di Verona, con pena patteggiata ex art. 444 ss. c.p.p. alla pena della reclusione di mesi 1 e giorni 25, sostituita con la multa di £ 1.375.000.
Sulla base di detta condanna il Ministero della difesa- direzione generale per l’Aeronautica instaurava un procedimento disciplinare che si concludeva con la proposta e indi con l’irrogazione –con D.M. del 4.11.96 - della sanzione della sospensione dall’impiego per mesi due, “perché con artifizi e raggiri induceva in errore gli organi amministrativi del proprio reparto”, per cui riportava la menzionata condanna, e per “rilevante violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato (art. 9 R.D.M./86), al grado rivestito e alle funzioni del proprio stato (art. 10 R.D.M./86), al senso di responsabilità (art. 14), e nell’avere tenuto, nel caso di specie, un comportamento caratterizzato da superficialità, leggerezza, temporaneo smarrimento dei valori che qualificano il militare e, comunque, lesivo dell’immagine della forza armata (art. 36) nonché del reparto di appartenenza”.
Contro tale provvedimento l’interessato insorge con il ricorso all’esame, chiedendone l’annullamento. A sostegno del gravame, con unico motivo si deduce nullità per violazione di legge, difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento dei fatti.
Sostiene il ricorrente che: nessuna istruttoria è stata svolta dall’ufficiale inquirente, il quale si è limitato ad acquisire copia della sentenza penale di condanna; non si è tenuto conto della dichiarazione con la quale egli evidenziava che il patteggiamento era stato chiesto solo per chiudere velocemente la vicenda processuale; la condanna è stata inflitta, appunto, a seguito di patteggiamento, e non vi è stato accertamento dei fatti, donde anche travisamento là dove si parla di accertamento di gravi responsabilità; non si spiegano i motivi per cui non è stato dato credito alla sua dichiarazione; la sentenza, per l’art. 445 c.p.p., è inefficace nei giudizi civili e amministrativi.
Si è costituito il Ministero della Difesa, instando per il rigetto del gravame. L’Avvocatura dello Stato ha, indi, depositato relazione dell’amministrazione, ove si richiama la giurisprudenza che afferma che la sentenza di condanna patteggiata implica ammissione di responsabilità, che detto accertamento costituisce elemento inconfutabile nel procedimento disciplinare, e che vi è stata un’autonoma valutazione ai fini dell’accertamento dell’illiceità disciplinare.
Con memoria conclusionale la difesa del ricorrente, richiamando la novella introdotta all’art. 653 c.p.p. dall’art. 1 della L. 27.3.2001 n. 97 circa l’efficacia della sentenza penale nel procedimento disciplinare, afferma che prima dell’entrata in vigore di detta legge nessuna efficacia esplicava in detto procedimento la sentenza irrevocabile di condanna, soggiungendo che ad altri militari coinvolti in analoghi illeciti, per la tenuità del danno è stata irrogata non la sanzione di stato della sospensione, ma la sanzione di corpo della consegna di rigore.
All’udienza i difensori comparsi hanno confermato le rispettive conclusioni, dopo di che la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

Con il ricorso all’esame viene riproposta la vexata quaestio della portata della sentenza penale di condanna emessa a seguito di patteggiamento (ex art. 444 ss. del c.p.p.) e dell’efficacia della stessa nei giudizi civili e amministrativi, in ordine alla quale si registrano tuttora oscillazioni e contrasti nella giurisprudenza.
Va al riguardo precisato che, in fattispecie come quella in esame, viene in rilievo, prima ancora, l’efficacia di tale tipo di sentenza nel procedimento disciplinare instaurato a carico del pubblico dipendente (in questo caso un militare) sul presupposto di una siffatta sentenza penale di condanna. Come ricordato dallo stesso ricorrente nella memoria conclusionale, il comma 1-bis dell’art. 653 c.p.p. (aggiunto dall’art. 1 della L. 27.3.2001 n. 97 stabilisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia nel procedimento disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nessuna disposizione, invece, è dato rinvenire nel codice di procedura penale quanto all’efficacia della sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 nel procedimento disciplinare (l’art. 445 riguarda, invero, la efficacia di una simile sentenza nei giudizi civili e amministrativi).
In realtà, ciò che appare determinante in fattispecie del genere di quella qui esaminata è stabilire, in ordine ai rapporti fra sentenza penale di condanna e procedimento disciplinare, se la P.A. procedente, quanto alla responsabilità disciplinare, abbia effettuato valutazioni autonome di quei medesimi fatti posti a base della sentenza penale (sia essa patteggiata, o meno), alla stregua delle elaborazioni giurisprudenziali sul punto. Se ciò è vero, vuol dire che si può prescindere dalla problematica se la sentenza patteggiata comporti, o meno, ammissione o accertamento di responsabilità penale quanto ai capi di imputazione: l’importante è che l’amministrazione conduca una sua istruttoria al riguardo, pur avendo presente quanto possa ritenersi effettivamente accertato nel processo penale.
A tale riguardo il ricorrente sostiene che nessuna vera istruttoria è stata condotta dalla P.A. resistente, laddove la difesa erariale afferma che l’istruttoria è stata svolta alla stregua delle prescrizione legislative. Fra le due posizioni sembra convincente quella dell’Amministrazione la quale, oltretutto, aveva a sua disposizione gli incartamenti (ricevute e quant’altro) posti a base della liquidazione delle spese che hanno dato origine all’addebito sia penale che disciplinare, di cui ha, verosimilmente, effettuato una valutazione alla luce anche del raffronto con altre ricevute di spese similari, relative ad altri dipendenti.
Quanto, infine, al rilievo che lo stesso addebito ha dato luogo, nei confronti di altri militari, a sanzioni disciplinari più lievi, sembra pacifico che non possa istituirsi una relazione di completo parallelismo tra le varie situazioni, dovendo sempre l’autorità procedente valutare le peculiarità delle singole fattispecie, con riguardo anche all’entità dell’addebito, alle circostanze, alla personalità dell’incolpato, ecc.
Conclusivamente, per le ragioni su esposte il ricorso deve considerarsi infondato e va, pertanto, rigettato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese ed onorari di giudizio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione prima, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo rigetta.
Compensa integralmente fra le parti le spese e onorari di giudizio.
Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.<

 

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, addì 14 ottobre 2004.

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