| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Ricorso 3 novembre
2004 n. 3700
Pres. Perricone, Est. Testori
ric. Lucchi Nicola contro Ministero della Difesa |
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Infortunio occorso durante lo svolgimento
di attività lavorativa – Sussistenza della “occasione di
lavoro” ai sensi dell’art.2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124
- Aggressione sul posto di lavoro da parte di un dipendente
della medesima struttura – Riconducibilità della stessa
a rapporti personali intercorrenti fra i soggetti coinvolti
- Riconoscimento della causa di servizio – Esclusione.
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l riconoscimento della causa di servizio
in ordine ad un infortunio occorso durante l’orario di lavoro
presuppone una situazione di rischio a cui il lavoratore
è sottoposto per il solo fatto di svolgere una attività
lavorativa in un determinato posto. L’evento infortunistico
indennizzabile, pertanto, non può dipendere da un atto violento
volontariamente posto in essere da altro dipendente, che
avrebbe potuto concretizzarsi in qualunque momento e luogo
date le motivazioni personali che ne erano alla base. Il
rapporto di derivazione eziologica tra il sinistro ed il
lavoro non deve esser inteso in termini di stretta dipendenza
causa-effetto sul piano materiale, ma deve essere ricollegato
al rischio intrinseco connesso all’attività lavorativa,
sicché il rischio di lavoro assume il ruolo di “fattore
occasionale” del rischio tutelato ed il rischio elettivo
quello di limite della copertura assicurativa.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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composto dai signori: Dott. Bartolomeo Perricone,
Presidente; Dott. Alberto Pasi, Consigliere Dott. Carlo
Testori, Consigliere rel.est.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1289 del 2000 proposto
da Lucchi Nicola, rappresentato e difeso dall’Avv.
Riccardo Resca ed elettivamente domiciliato in Bologna,
piazza Cavour n. 3, presso l’avv. Silvia Lodi,
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contro
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il Ministero della Difesa, costituitosi
in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato
in Bologna, presso i cui uffici è domiciliato in via G.
Reni n. 4,
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per l'annullamento
della determinazione del 9/5/2000 prot. n. 11/224/00 con
cui la Commissione medica di 2^ istanza del Comando Regione
militare Centro - Comando del servizio di sanità e veterinaria
ha confermato la decisione della Commissione medico legale
di prima istanza che, con processo verbale n. 657 del 9/4/1999,
aveva negato in capo al ricorrente il riconoscimento della
causa di servizio in ordine all'infortunio patito il 18/7/1997.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della
Difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Cons. Carlo Testori;
Udito alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 l’Avv. dello
Stato S. Bassani; Ritenuto in fatto e in diritto quanto
segue:
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FATTO e DIRITTO
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1) Il sig. Nicola Lucchi ha prestato servizio
sostitutivo civile presso i Servizi sociali del Comune di
Ferrara dal 19/5/1997 al 18/3/1998.
In data 19 luglio 1997 ha denunciato al Comando Stazione
Carabinieri di Pontelagoscuro che il giorno precedente,
all'ingresso della sede dei Servizi sociali di quest'ultima
località (presso i quali il sig. Lucchi era stato assegnato
in ausilio dall’A.C. di Ferrara) era stato colpito con un
pugno da un dipendente di quell’Ufficio, con il quale aveva
appena avuto un colloquio in merito ad una vicenda svoltasi
pochi giorni prima nei locali dei predetti Servizi, che
aveva coinvolto la moglie e la suocera del dipendente in
questione e relativamente alla quale l'odierno ricorrente
era stato convocato presso i Carabinieri e aveva fornito
dichiarazioni. Trasportato presso l'Azienda ospedaliera
S. Anna di Ferrara, al sig. Lucchi è stata diagnosticata
"Frattura ossa nasali con deviazione della piramide nasale"
guaribile in 20 giorni, con conseguente necessità di intervento
chirurgico.
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2) Nell'agosto 1997 l'interessato ha chiesto
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell'infortunio occorsogli; con verbale n. 657 del 9 aprile
1999 la Commissione medico ospedaliera dell'Ospedale militare
di Bologna ha escluso la dipendenza da causa di servizio
dell'evento traumatico subito dal richiedente in quanto
non riconducibile "in alcun modo al servizio o ad eventi
ad esso correlabili".
Tale valutazione è stata contestata dal sig. Lucchi innanzi
alla Commissione medica di 2^ istanza del Comando Regione
militare Centro che, riunitasi in data 6 marzo 2000, ha
confermato il giudizio già espresso dalla C.M.O., comunicando
detta conclusione con nota del 9/5/2000 prot. n. 11/224/00.
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3) Contro la determinazione negativa di cui
sopra l'interessato ha proposto il ricorso in epigrafe,
sostenendo che esiste correlazione e conseguenzialità tra
l'attività espletata e l'evento lesivo e richiamando, a
sostegno delle proprie tesi, ampia giurisprudenza della
Corte di Cassazione.
L'Amministrazione della Difesa si è costituita in giudizio
depositando la documentazione relativa al caso in esame
e insistendo per la reiezione del ricorso con memoria di
mera forma.
All'udienza del 21 ottobre 2004 la causa è passata in decisione.
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4) Il ricorrente sostiene l'erroneità del
giudizio impugnato evidenziando: - che l'evento lesivo è
avvenuto durante l'orario di servizio e nei locali di lavoro
per effetto di una situazione comunque strettamente correlata
alle mansioni da lui svolte, che lo vedevano quotidianamente
a contatto con realtà di sofferenze psicopatologiche relative
anche ad alcuni colleghi di lavoro, tra i quali l'aggressore;
- che in ogni caso, secondo la lettura che la giurisprudenza
ha dato degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124,
la accezione di "occasione di lavoro" va riferita ad ogni
fatto comunque ricollegabile al rischio connesso all’attività
lavorativa cui il soggetto è preposto; per cui ove il lavoratore
venga colpito da causa violenta nella struttura lavorativa,
il conseguente evento lesivo deve ritenersi avvenuto in
occasione di lavoro, in quanto la mera presenza nella struttura
in cui presta la sua attività crea un nesso tra questa e
l'evento.
Tali profili sono stati già evidenziati dal ricorrente nella
richiesta di riesame indirizzata alla Commissione medica
di 2^ istanza, che peraltro si è espressa sfavorevolmente
rilevando in particolare: "…… l'evento per il quale si richiede
la dipendenza da causa di servizio non deriva da una situazione
di rischio cui il lavoratore è sottoposto per il solo fatto
di svolgere una attività lavorativa in un determinato posto,
bensì da un atto violento volontariamente posto in essere
da un dipendente della struttura il quale deve risponderne
penalmente e civilmente. Stante le motivazioni addotte dal
ricorrente, l'inconsulto gesto dell'aggressore avrebbe potuto
concretizzarsi in qualsiasi momento e luogo date le motivazioni
personali più o meno congrue che ne erano alla base per
cui, a parere di questa commissione viene a mancare il presupposto
dell'esistenza di infortunio ascrivibile ad occasione di
lavoro e di rischio".
Il Collegio condivide le considerazioni svolte dal predetto
organo sanitario, che - contrariamente a quanto sostenuto
nel gravame - non appaiono contrastanti con l'orientamento
giurisprudenziale invocato dal ricorrente. È utile, in proposito,
citare la sentenza della Cassazione, Sezione lavoro, 27
febbraio 2002 n. 2942 che, in adesione all'indirizzo in
questione, ha ribadito: che "il sinistro indennizzabile
ai sensi dell'art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non può essere
circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione
eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata
dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico
che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto,
pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto,
in quanto configurabile anche al di fuori dell'attività
lavorativa tutelata ed afferente ai normali rischi della
vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico
verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto
il profilo della mera oggettività materiale dello stesso,
ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato
in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo
connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto
contesto particolare assumere connotati peculiari tali da
qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo
rientrare nell'ambito della previsione della normativa di
tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere
esigenze personali dei tutto esulanti dall'ambiente e dalla
prestazione di lavoro (c.d. rischio elettivo)"; che in tale
ottica "ai fini della sussistenza della "occasione di lavoro",
assume rilevanza ogni esposizione a rischio ricollegabile
allo svolgimento dell'attività lavorativa, sicché il lavoro
assume il ruolo di "fattore occasionale" del rischio tutelato
ed il "rischio elettivo" quello di limite della copertura
assicurativa"; che in sostanza la tutela del lavoratore
va estesa a tutti gli "eventi dannosi subiti dal lavoratore
sul luogo di lavoro e durante l'espletamento della prestazione
non riconducibili al rischio intrinseco connesso all'attività
lavorativa, o alle attività immediatamente e necessariamente
a quella connesse, ma tuttavia legate allo svolgimento della
prestazione. Di conseguenza il rapporto di derivazione eziologica
tra il sinistro ed il lavoro non è stato inteso in termini
di stretta dipendenza causa-effetto sul piano materiale,
ma ampliato a tutte le condizioni, anche esterne al particolare
processo produttivo, ma comunque legate ed influenti sul
processo produttivo medesimo, che abbiano comunque concorso
alla produzione dell'evento lesivo". La pronuncia citata,
nel richiamare alcune fattispecie-limite risolte dalla giurisprudenza
in applicazione dei principi appena esposti, fa riferimento
anche al caso deciso dalla medesima Sezione lavoro con la
sentenza n. 3747 del 1998, in cui l'occasione di lavoro
è stata ravvisata "nelle lesioni subite dal lavoratore in
caso di aggressione sul posto di lavoro da parte di estranei
sulla base della sola coincidenza temporale e spaziale tra
l'episodio e l'attività lavorativa, in mancanza di prove
che riconducano l'episodio a fattori strettamente personali".
Tale richiamo appare al Collegio particolarmente significativo
ai fini della definizione della presente controversia, in
cui, a differenza del caso appena citato, l'aggressione
subita dal ricorrente ad opera di un dipendente della medesima
struttura in cui egli lavorava va ricondotta a circostanze
riguardanti i rapporti personali intercorrenti tra i soggetti
coinvolti, rispetto ai quali non risulta influente l'ambiente
lavorativo. Ciò che rileva nella fattispecie in esame, infatti,
non è la circostanza che l'intera vicenda abbia avuto origine
(con il coinvolgimento di parenti dell'aggressore del ricorrente)
nei locali dei Servizi sociali di Pontelagoscuro, né che
nei medesimi locali abbia avuto luogo l'aggressione, né
che l'aggressore fosse un collega di lavoro, bensì il fatto
che - come evidenziato nei giudizi dei collegi medici -
la causa violenta che ha provocato l'evento lesivo è scaturita
da fattori di contrasto personale non connessi con l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente; e questo elemento risulta
idoneo ad escludere la sussistenza di un rapporto di derivazione
eziologica tra sinistro e lavoro nella ampia accezione più
sopra illustrata (tenuto anche conto che le affermazioni
contenute nel ricorso secondo cui l'aggressore era un soggetto
psichicamente instabile sono rimaste comunque prive di supporto
probatorio).
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5) In conclusione, il ricorso va respinto
perché infondato.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione tra
le parti delle spese del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bologna il 21 ottobre 2004.
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Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
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Depositata in Segreteria in data 03/11/2004
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Bologna, li 03/11/2004
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