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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre
2004 n. 3696
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Annunziata Angelo contro U.T.G. - Prefettura di Modena,
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Svolgimento di attività di guardia giurata,
in qualità di lavoratore autonomo – Mancata previsione agli
artt.133 e 134 T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza –
Diniego di autorizzazione – Illegittimità.
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Non può essere ostativa al rilascio dell’autorizzazione
a svolgere l’attività di guardia giurata, la mancanza di
un vincolo di subordinazione nei confronti del soggetto
istante, anche in assenza di puntuale previsione normativa
al riguardo. Pertanto, non può essere condivisa l’interpretazione
dell’Amministrazione resistente secondo, cui l’art.133 T.U.L.P.S.
implica certamente un rapporto di dipendenza fra chi si
avvale della guardia giurata e quest’ultima; ne segue l’illegittimità
del diniego impugnato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3696/04
Registro Generale: 672/2004
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE,
Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore CARLO
TESTORI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 08 Luglio 2004
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Visto il ricorso 672/2004 proposto da:
ANNUNZIATA ANGELO rappresentato e difeso da: FREGNI
AVV. GIORGIO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO
34 presso VANNI AVV. STEFANO
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contro
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UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - PREFETTURA
DI MODENA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO
STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,del
provvedimento 22.3.2004 con cui l’Ufficio Territoriale del
Governo di Modena ha respinto la domanda del ricorrente
per svolgere l’attività di guardia giurata quale lavoratore
autonomo.
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO - PREFETTURA DI MODENA
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
20.5.2004 n. 682 con la quale è stata respinta la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrente;
Uditi nella pubblica udienza del 8 luglio 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato G. Fregni per il ricorrente
e l’avvocato dello Stato A. Cocchieri per la resitente Amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
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Fatto
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Oggetto del presente ricorso è il provvedimento
dell’Ufficio Territoriale del Governo di Modena 22.3.2004,
con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente volta
ad ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di guardia
giurata quale lavoratore autonomo, ritenendo tale figura
non contemplata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.
A sostegno del gravame il ricorrente deduce con l’unico
motivo di illegittimità la violazione degli articoli 133
e 134 del T.U.L.P.S., ritenendo che tali norme non pongano
alcuna limitazione soggettiva allo svolgimento dell’attività
di vigilanza privata da parte di soggetti non appartenenti
a istituti di vigilanza.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e
ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 8 luglio 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente,
già guardia giurata dipendente da Istituti di vigilanza,
censura il diniego di autorizzazione a svolgere autonomamente
l’attività di vigilanza deducendo la violazione delle norme
del T.U. di Pubblica Sicurezza disciplinanti l’attività
di vigilanza.
Ed invero il Prefetto di Modena ha ritenuto che in base
al disposto dell’articolo 133 del T.U.L.P.S. l’attività
di vigilanza possa essere svolta unicamente da guardie giurate
o direttamente dipendenti da proprietari privati o enti
pubblici ovvero indirettamente alle dipendenze di istituti
di vigilanza. Sostiene per contro il ricorrente che le norme
in questione non escludono che le guardie giurate possano
assumere la veste giuridica di imprenditore o di esercente
attività di lavoro autonomo ossia senza vincolo di subordinazione
nei confronti del soggetto che ha richiesto attività di
vigilanza.
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2. La doglianza è fondata e merita accoglimento.
In proposito il Collegio, sulla base delle norme specificamente
disciplinanti l’attività di vigilanza e il servizio delle
guardie particolari giurate, deve infatti rilevare quanto
segue:
- a norma dell’articolo 134 del T.U. delle leggi di Pubblica
Sicurezza l’attività di vigilanza esercitata da guardie
particolari giurate è in ogni caso subordinata alla preventiva
autorizzazione del Prefetto;
- l’autorizzazione per prestare opera di vigilanza e custodia
di beni mobiliari o immobiliari può essere conseguita sia
dai cittadini italiani che dai cittadini degli stati membri
dell’Unione Europea (articolo 134, secondo e terzo comma);
- i cittadini italiani o dell’Unione europea che abbiano
conseguito l’autorizzazione a svolgere attività di vigilanza
possono prestare la loro opera sia direttamente in qualità
di lavoratori autonomi che in qualità di guardie giurate
alle dipendenze di istituti di vigilanza;
- tale interpretazione, come sottolineato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza della sezione tributaria,11.2.2003
n. 1998, non solo trova riscontro normativo nella disciplina
tributaria, ma è pienamente rispettosa della normativa europea;
- ed invero la Corte di Giustizia delle CE nella sentenza
31 maggio 2001, n. 283, nonostante che il Governo italiano
allo scopo di evitare la censura della Corte si fosse difeso
affermando che "le guardie particolari giurate non possono
mai esercitare le loro attività come lavoratori autonomi,
ma che devono sempre essere lavoratori dipendenti" (par.
16 della motivazione), ha "condannato" l'Italia: sia con
riferimento al fatto che "le attività di sicurezza privata,...,
possono essere esercitate sul territorio italiano, previa
licenza, solo da imprese di vigilanza privata aventi nazionalità
italiana", sia con riguardo all'altra possibilità, secondo
la quale "si possono impiegare come guardie particolari
giurate solo cittadini italiani muniti di apposita licenza”.
- lo stesso Consiglio di Stato, infine, nel parere 5.3.1996
n. 247 reso dalla terza sezione sul quesito posto dal Ministero
delle Finanza in materia tributaria interpretando letteralmente
l’articolo 133 del T.U. ha ritenuto che la norma non implica
certamente un rapporto di dipendenza tra chi si avvale della
guardia giurata e quest’ultima e che è perciò possibile
che una guardia giurata “singola” possa prestare la sua
attività senza vincolo di subordinazione nei confronti del
soggetto che ha richiesto tale attività, come lavoratore
autonomo.
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3. Sulla base delle considerazioni fin qui
svolte deve quindi ritenersi che il diniego impugnato incorra
nelle censure di violazione di legge prospettate, non ravvisandosi
nel dettato degli articoli 133 e 134 alcuna ragione ostativa
al rilascio – a favore del ricorrente - di autorizzazione
a svolgere attività di vigilanza come lavoratore autonomo
senza vincoli di subordinazione.
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4. Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto
l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla
l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 8 luglio 2004.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 L. 18/4/82, n. 186.
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Bologna, lì 03/11/2004
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