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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 3692
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Celli Giuliano & C. S.A.S. contro Comune di Savignano sul Rubicone ed altri,


Apertura di un impianto di distribuzione di GPL mediante trasferimento di altro impianto già esistente – Collocazione a km 5,5 da altro distributore – Violazione della distanza minima di km 8 prevista dalla legislazione regionale – Interpretazione della suddetta normativa nel rispetto delle esigenze di liberalizzazione del settore ad essa sottese - Installazione di un distributore GPL in un comune che ne è sprovvisto – Illegittimità della delibera comunale di autorizzazione al trasferimento e della relativa concessione edilizia – Esclusione.

La normativa regionale introdotta in seguito al D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, di cui alla Delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 184 prevede una distanza fra impianti di GPL non inferiore a km. 8, ridotta a km. 5 per gli impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna. Tale disciplina deve, però, essere intesa, coerentemente, in particolare, alle disposizioni previste dalla L. 5 marzo 2001, n 57, e dal Piano nazionale di cui al D.M. 31 ottobre 2001, dettate al fine di assicurare la realizzazione di un’articolata presenza del servizio di distribuzione di GPL su scala regionale, giustificata dalla sempre maggior diffusione di veicoli alimentati con tale carburante. In quest’ottica è, quindi, ragionevole ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore di GPL almeno in ogni Comune, anche se a distanza inferiore da quella normalmente stabilita.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

Registro Sentenze:/ 3692/04
Registro Generale: 1822/2001

 

nelle persone dei Signori:BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; ALBERTO PASI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 25 Marzo 2004

 

Visto il ricorso 1822/2001 proposto da:
CELLI GIULIANO & C. S.A.S., IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI rappresentato e difeso da: LISTA AVV. MARIA CHIARA MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA ALDROVANDI 3 presso MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO

 

contro

 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA DEL COMUNE

 

e nei confronti di
DITTA CALISESI & BIONDI S.R.L. rappresentato e difeso da: DE BELLIS AVV. GABRIELE con domicilio eletto in BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 37 presso ZELASCHI AVV. PIER FURIO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
1) della deliberazione della Giunta comunale di Savignano sul Rubicone 18.12.1991 n. 780, con la quale si è autorizzato il trasferimento del decreto relativo all’impianto di distribuzione di carburanti, sito in via della Repubblica e intestato alla Tamoil Italia SpA, alla ditta Calisesi e Biondi, unitamente al trasferimento dell’impianto sulla S.S. 9 (Km. 15+687) e al potenziamento mediante l’aggiunta del prodotto gasolio e del prodotto GPL;

 

2) della concessione edilizia 8.6.2001 n. 5738 relativa all’installazione del suddetto impianto con le modifiche e i potenziamenti autorizzati;

 

3) nonché degli atti presupposti connessi ai provvedimenti impugnati e in particolare della determinazione del Sindaco di Savignano sul Rubicone 19.7.1993 n. 2670 di proroga a tempo indeterminato della sospensiva d’esercizio; del parere della Commissione consultiva carburanti 18.5.1990 n. 17174 e del parere dell’Ufficio Tecnico del Comune 28.11.1991 n. 11452; Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
DITTA CALISESI & BIONDI S.R.L.
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo17.1.2002 n. 53, con la quale si è respinta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, V sezione, 9.4.2002 n. 1303;
Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2003, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato M. C. Lista per il ricorrente e l’avvocato G. De Bellis per la Società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:

 

Fatto

 

La ditta ricorrente è proprietaria in Comune di S. Mauro Pascoli di un impianto di distribuzione carburanti, autorizzato fra l’altro all’erogazione di GPL, collocato a Km. 5,5 dal luogo ove è stato autorizzato il trasferimento dell’impianto di distribuzione di carburanti della ditta controinteressata, anch’esso autorizzato ad erogare gas petrolio liquido (GPL).
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente impugna tutti i provvedimenti (meglio specificati in epigrafe) emanati dal Comune di Savignano sul Rubicone a favore della ditta Calisesi & Biondi, nella parte in cui consentono l’installazione e l’erogazione di GPL a distanza inferiore a quella prescritta dalle norme regionali.
In particolare la ditta ricorrente deduce i seguenti motivi di illegittimità:

 

1) Violazione e falsa ed erronea interpretazione della normativa sulle distanze prevista per gli impianti di GPL, di cui all’articolo 24 punto 6 della legge regionale 21.5.1986 n. 16 e di cui all’articolo 7, primo comma del DPCM 11.9.1989; nonché ai sensi dell’articolo 5.4, in connessione con il punto 3 lettera C, della deliberazione del Consiglio regionale 29.2.2000 n. 1399; eccesso di potere per falso supposto di fatto e diritto;

 

2) Eccesso di potere per omessa istruttoria su un profilo fondamentale, travisamento e difetto di motivazione in relazione alla verifica delle distanze del nuovo impianto erogante GPL con gli altri impianti della zona;

 

3) Violazione ed erronea applicazione della normativa sulla sospensione temporanea dell’esercizio degli impianti di cui all’articolo 31 della legge regionale n. 16 del 1986; eccesso di potere e violazione dell’articolo 28 della legge regionale n. 16 del 1986;

 

4) Illegittimità della concessione edilizia 8.6.2001 n. 5738 per illegittimità derivata, in virtù del disposto di all’articolo 5 del D.Lvo n. 346 del 1999 sul rilascio contestuale;

 

La ditta controinteressata si è costituita in giudizio e ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso; ha quindi contestato nel merito le censure svolte dalla parte ricorrente e chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza incidentale di sospensiva.
Con ordinanza 17.1.2002 n. 53, questo Tribunale Amministrativo ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Il Consiglio di Stato, V sezione, con le ordinanze 9.4.2002 n. 1303 e 1314, l’una relativa all’appello proposto dalla ricorrente avverso l’ordinanza cautelare di questo Tar, l’altra relativa all’appello proposto avverso l’ordinanza cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale 17.1.2002 n. 57 pronunciata nel ricorso 1811/2001 proposto dalla Srl GPL nei confronti della ditta Calisesi & Biondi Srl, per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dal ricorrente, accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado.
All’udienza del 25 marzo 2004, fissata per la discussione, i ricorso veniva trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1. La controversia in oggetto, volta a contestare tutti gli atti del procedimento amministrativo che ha portato il Comune di Savignano sul Rubiconde ad autorizzare il trasferimento e il potenziamento con gasolio e GPL dell’impianto della Società controinteressata, di fatto è finalizzata a impedire il solo potenziamento dell’impianto con erogatori di GPL.
Ed invero le censure sviluppate in tutti i motivi di gravame, che attesa la loro correlazione saranno trattati congiuntamente, pongono esclusivamente problematiche inerenti l’apertura o l’ampliamento di impianti di distribuzione di GPL (Gas Petrolio Liquefatto) lasciando quindi trasparire l’assoluta indifferenza nei confronti del trasferimento e potenziamento con gasolio dell’impianto già esistente in via della Repubblica.

 

2. Chiarito quanto sopra, ritiene il Collegio che prima di esaminare il merito del ricorso sia opportuno delineare, seppur in maniera sintetica il quadro normativo di raffronto così come emerge dalla legislazione statale e da quella regionale.
2.1. Al riguardo va innanzitutto ricordato il D.P.R. 24.7.1977 n. 616 (articolo 52), che nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, aveva delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative ai distributori di carburante con attribuzione ai comuni (articolo 54 lettera f) delle funzioni amministrative relative alla installazione dei distributori di carburanti nel territorio comunale ad eccezione di quelli installati sulle autostrade;
Con il D.Lvo 11.2.1998 n. 32 avente ad oggetto la “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti” si è provveduto a liberalizzare la distribuzione dei carburanti negli impianti senza peraltro modificare la precedente normativa in materia di competenze sugli impianti stradali e su quelli lungo le autostrade e i raccordi autostradali;
A quest’ultimo proposito va rilevato che ai sensi dell’articolo 52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alle Regioni a statuto ordinario era stata - tra l’altro - affidata una delega di funzioni amministrative in materia di “distributori di carburante”, ma che l’articolo 54 del medesimo D.P.R., alle lettere d) e f) attribuiva ai Comuni le funzioni in materia di “ fissazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura … degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative”, nonché in tema di “autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati dalla Regione, alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade”.
Il D.Lvo. 11 febbraio 1998 n. 32 (modificato ed integrato dal D.Lvo 8 settembre 1999 n. 346 e dal d.l. 29 ottobre 1999 n. 383 conv. in l. 28 dicembre 1999 n. 496), in tema di installazione ed esercizio di impianti di rifornimento carburanti, ha innovato completamente le linee guida della precedente normativa, in particolare operando una liberalizzazione del settore con l'eliminazione del regime concessorio, sostituito con il rilascio di una autorizzazione comunale subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni di P.R.G., alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni; alle quali è assegnato altresì un potere sostitutivo per il caso di perdurante inerzia dei Comuni.
Successivamente, la legge 5.3.2001, n. 57 contenente “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.” all’articolo 19 ha previsto che, al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio di distribuzione carburanti, il contenimento dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotti, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti. e che, in coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedano a redigere i piani regionali sulla base degli indirizzi espressamente elencati nella norma.
2.2. A seguito delle novità introdotte nella normativa dal D.Lvo n. 32 del 1998 la Regione Emilia Romagna, al fine di dettare le disposizioni di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, con deliberazione della Giunta Regionale 16.2.2000 n. 203 ha provveduto a formulare le proposte da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale con deliberazione 29.2.2000 n. 1399 ha approvato le anzidette proposte rendendo così operative le “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.
Tale deliberazione è stata abrogata a seguito dell’entrata in vigore della delibera della Giunta Regionale 11.2.2002 n. 184 contenente nuove norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva carburanti, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 8.5.2002 n. 355.
Per quanto qui interessa occorre rilevare che le norme regionali approvate nel 2002 prevedono una distanza fra impianti con GPL non inferiore a km. otto, ridotta a km. cinque per gli impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna.
Le norme del 2000 prevedevano invece una distanza di km. dodici nei comuni appartenenti alla zona appenninica e nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e di km. quindici nell’ambito dei restanti comuni del territorio regionale.
Le medesime distanze - peraltro senza alcuna norma di favore per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti – erano previste nella legge regionale 18.8.1994 n. 33, abrogata dall’articolo 15, comma 2 lettera c della legge regionale 24.3.2000 n. 22.
Infine la legge regionale 17.5.1986 n. 16 (abrogata dall’articolo 11 , comma 1, della legge regionale 18.8.1994 n. 33) stabiliva una distanza non inferiore a km venti sul medesimo asse viario, stessa direttrice di marcia e a km. tre in termini di raggio da altro impianto dotato di dette apparecchiature.

 

3. Le diverse previsioni in materia di distanze minime fra impianti eroganti GPL riscontrabili nella disciplina regionale a partire dal 1986, a prescindere dall’evoluzione della normativa statale di riferimento, sono certamente sintomatiche di un preciso favor nei confronti degli impianti di distribuzione di GPL certamente giustificato da puntuali valutazioni delle esigenze del mercato e dalla sempre maggiore diffusione di veicoli alimentati a GPL.
La Regione, tuttavia, in sede di adeguamento delle proprie norme alla disciplina della legge 57 del 2001 sulla base delle indicazioni del Piano Nazionale contenente le linee guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con D.M. 31.10.2001 in attuazione della legge 57 del 2001 (che, comunque obbligano la Regione a prevedere distanze, sia pur minime, fra impianti di distribuzione di carburante) non ha ritenuto meritevoli di considerazione quanto rilevato nel medesimo piano in ordine alla inopportunità di imporre distanze differenziate per tipo di prodotto e ha continuato a prevedere distanze differenziate nel caso di erogatori di GPL..
A tale ultimo proposito va, peraltro, rilevato che il Consiglio di Stato (cfr. V, 1.3.2003 n. 1136) proprio in relazione alle disposizioni statali in materia di distanze dopo aver precisato che la legislazione statale opera nell’ambito della normazione concorrente con quella regionale fissando i principi generali cui deve conformarsi la legislazione statale, ha ritenuto che in materia di distanze non si sarebbe attuata nessuna liberalizzazione e che perciò fino all’emanazione dei piani statali e regionali resta ferma la legislazione regionale vigente in materia di distanze anche in relazione a possibili disparità di trattamento fra gli impianti GPL e quelli per l’erogazione di carburanti di altro tipo.
Ritiene il Collegio che tale decisione non possa essere totalmente condivisa.
Ed invero, pur concordando sull’affermato riconoscimento della piena compatibilità del regime autorizzatorio introdotto con il D.Lvo n. 32 del 1998 con le norme regionali specificamente riguardanti le distanze, non si ritiene convincente la tesi espressa dal giudice d’appello in ordine alla possibilità da parte delle regioni di introdurre uno specifico regime per gli impianti eroganti GP.
A parere del Collegio i principi generali contenuti nella legislazione statale quadro inequivocabilmente improntati ad attuare la liberalizzazione degli impianti, sembra escludere che la norma regionale possa introdurre, quanto alle distanze, regimi differenziati per i carburanti erogati, atteso che la previsione di una diversa distanza per il tipo di carburante erogato sarebbe il frutto di scelte discrezionali illogiche in quanto difficilmente conciliabili con i principi di liberalizzazione posti a base della normativa statale quadro. Né la peculiarità del carburante erogato vale a giustificare una legislazione regionale che impone uno specifico regime delle distanze per gli impianti di distribuzione di GPL, in quanto i distributori e i depositi di GPL sono già soggetti al rispetto di specifiche norme di sicurezza.

 

4. Alla stregua di tutte le considerazioni fin qui svolte il Collegio, con riferimento alla fattispecie controversa, deve pertanto rilevare quanto segue:
a) innanzitutto, in relazione al succedersi delle disposizioni regionali, va precisato che la normativa applicabile alla fattispecie che, come già chiarito, deve ritenersi circoscritta alla sola autorizzazione al potenziamento dell’impianto della controinteressata con erogatori di GPL, non può essere altra che quella attualmente vigente (delibera Consiglio Regionale n. 355 del 2002) che prevede per gli impianti eroganti GPL una distanza non inferiore a Km. Otto, calcolata con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto del Codice della Strada, tra gli accessi di due impianti come prescritto al punto 5.2. della delibera regionale;
b) tuttavia, la norma regionale in questione (di adeguamento alle disposizioni della legge 57 del 2001) deve essere interpretata in coerenza con tali disposizioni e con quelle contenute nel Piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001: conseguentemente deve considerarsi legittima la previsione di specifiche distanze fissate per i distributori di GPL solo se tale differenziazione non impedisca il raggiungimento degli scopi prefissati e in particolare l’incremento dei servizi resi all’utente e la realizzazione di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale. In quest’ottica, sulla base della lettera della norma regionale (punto 6.1) è quindi ragionevole ritenere che il legislatore regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore GPL almeno in ogni Comune e che la distanza minima fissata in misura superiore a quella prevista per gli altri carburanti, senza distinzione del territorio comunale in zone omogenee, sia giustificata - in considerazione della peculiarità del carburante e del numero più limitato di utenti - solo per l’apertura nel medesimo territorio comunale di altro impianto GPL. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la riduzione di distanza (cinque km.), espressamente prevista nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e nei comuni confinanti con la città di Bologna;
c) sulla base della normativa regionale, come sopra interpretata, deve perciò ritenersi che la regolarità, rispetto alle distanze, del nuovo impianto di distribuzione di GPL in Comune di Savignano sul Rubicone non può che essere valutata nei confronti di altri impianti esistenti nello stesso Comune;
d) conseguentemente l’impianto di distribuzione di GPL della controinteressata, pur se collocato a km. 5,5 da quello di parte ricorrente (rispetto agli altri impianti citati in corso risulta comunque a distanza regolamentare) deve ritenersi legittimamente autorizzato;
e) diversamente opinando si perverrebbe alla paradossale conclusione (peraltro evidenziata dallo stesso ricorrente) di dover ritenere l’impianto di GPL controverso ammissibile in base alla legislazione regionale vigente prima dell’emanazione del D.Lvo 32/1998 e non più realizzabile in base alle norme successive ispirate al principio di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti e certamente più favorevoli alla diffusione degli impianti di GPL.

 

5. In conclusione, il ricorso va respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 25 marzo 2004.

 

Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

 

Bologna, lì 03/11/2004

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