| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre
2004 n. 3692
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Celli Giuliano & C. S.A.S. contro Comune di Savignano
sul Rubicone ed altri, |
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Apertura di un impianto di distribuzione
di GPL mediante trasferimento di altro impianto già esistente
– Collocazione a km 5,5 da altro distributore – Violazione
della distanza minima di km 8 prevista dalla legislazione
regionale – Interpretazione della suddetta normativa nel
rispetto delle esigenze di liberalizzazione del settore
ad essa sottese - Installazione di un distributore GPL in
un comune che ne è sprovvisto – Illegittimità della delibera
comunale di autorizzazione al trasferimento e della relativa
concessione edilizia – Esclusione.
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La normativa regionale introdotta in seguito
al D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, di cui alla Delibera
della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 184 prevede
una distanza fra impianti di GPL non inferiore a km. 8,
ridotta a km. 5 per gli impianti localizzati in comuni capoluogo
di provincia o in comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e in comuni confinanti con la città di Bologna.
Tale disciplina deve, però, essere intesa, coerentemente,
in particolare, alle disposizioni previste dalla L. 5 marzo
2001, n 57, e dal Piano nazionale di cui al D.M. 31 ottobre
2001, dettate al fine di assicurare la realizzazione di
un’articolata presenza del servizio di distribuzione di
GPL su scala regionale, giustificata dalla sempre maggior
diffusione di veicoli alimentati con tale carburante. In
quest’ottica è, quindi, ragionevole ritenere che il legislatore
regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore
di GPL almeno in ogni Comune, anche se a distanza inferiore
da quella normalmente stabilita.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3692/04
Registro Generale: 1822/2001
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nelle persone dei Signori:BARTOLOMEO PERRICONE,
Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; ALBERTO
PASI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 25 Marzo 2004
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Visto il ricorso 1822/2001 proposto da:
CELLI GIULIANO & C. S.A.S., IMPIANTI STRADALI DI
CARBURANTI rappresentato e difeso da: LISTA AVV. MARIA
CHIARA MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO con domicilio eletto in
BOLOGNA P.ZZA ALDROVANDI 3 presso MASTRAGOSTINO AVV. FRANCO
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contro
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE RESPONSABILE
DEL SETTORE EDILIZIA URBANISTICA DEL COMUNE
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e nei confronti di
DITTA CALISESI & BIONDI S.R.L. rappresentato
e difeso da: DE BELLIS AVV. GABRIELE con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA CASTIGLIONE 37 presso ZELASCHI AVV. PIER
FURIO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione
1) della deliberazione della Giunta comunale di Savignano
sul Rubicone 18.12.1991 n. 780, con la quale si è autorizzato
il trasferimento del decreto relativo all’impianto di distribuzione
di carburanti, sito in via della Repubblica e intestato
alla Tamoil Italia SpA, alla ditta Calisesi e Biondi, unitamente
al trasferimento dell’impianto sulla S.S. 9 (Km. 15+687)
e al potenziamento mediante l’aggiunta del prodotto gasolio
e del prodotto GPL;
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2) della concessione edilizia 8.6.2001 n.
5738 relativa all’installazione del suddetto impianto con
le modifiche e i potenziamenti autorizzati;
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3) nonché degli atti presupposti connessi
ai provvedimenti impugnati e in particolare della determinazione
del Sindaco di Savignano sul Rubicone 19.7.1993 n. 2670
di proroga a tempo indeterminato della sospensiva d’esercizio;
del parere della Commissione consultiva carburanti 18.5.1990
n. 17174 e del parere dell’Ufficio Tecnico del Comune 28.11.1991
n. 11452; Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
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Visto l'atto di costituzione in giudizio
di:
DITTA CALISESI & BIONDI S.R.L.
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo17.1.2002
n. 53, con la quale si è respinta la domanda di sospensione
della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata
in via incidentale dal ricorrente;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, V sezione, 9.4.2002
n. 1303;
Uditi nella pubblica udienza del 25 marzo 2003, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato M. C. Lista per il
ricorrente e l’avvocato G. De Bellis per la Società controinteressata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
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Fatto
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La ditta ricorrente è proprietaria in Comune
di S. Mauro Pascoli di un impianto di distribuzione carburanti,
autorizzato fra l’altro all’erogazione di GPL, collocato
a Km. 5,5 dal luogo ove è stato autorizzato il trasferimento
dell’impianto di distribuzione di carburanti della ditta
controinteressata, anch’esso autorizzato ad erogare gas
petrolio liquido (GPL).
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente impugna tutti
i provvedimenti (meglio specificati in epigrafe) emanati
dal Comune di Savignano sul Rubicone a favore della ditta
Calisesi & Biondi, nella parte in cui consentono l’installazione
e l’erogazione di GPL a distanza inferiore a quella prescritta
dalle norme regionali.
In particolare la ditta ricorrente deduce i seguenti motivi
di illegittimità:
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1) Violazione e falsa ed erronea interpretazione
della normativa sulle distanze prevista per gli impianti
di GPL, di cui all’articolo 24 punto 6 della legge regionale
21.5.1986 n. 16 e di cui all’articolo 7, primo comma del
DPCM 11.9.1989; nonché ai sensi dell’articolo 5.4, in connessione
con il punto 3 lettera C, della deliberazione del Consiglio
regionale 29.2.2000 n. 1399; eccesso di potere per falso
supposto di fatto e diritto;
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2) Eccesso di potere per omessa istruttoria
su un profilo fondamentale, travisamento e difetto di motivazione
in relazione alla verifica delle distanze del nuovo impianto
erogante GPL con gli altri impianti della zona;
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3) Violazione ed erronea applicazione della
normativa sulla sospensione temporanea dell’esercizio degli
impianti di cui all’articolo 31 della legge regionale n.
16 del 1986; eccesso di potere e violazione dell’articolo
28 della legge regionale n. 16 del 1986;
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4) Illegittimità della concessione edilizia
8.6.2001 n. 5738 per illegittimità derivata, in virtù del
disposto di all’articolo 5 del D.Lvo n. 346 del 1999 sul
rilascio contestuale;
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La ditta controinteressata si è costituita
in giudizio e ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità
del ricorso; ha quindi contestato nel merito le censure
svolte dalla parte ricorrente e chiesto la reiezione del
ricorso e dell’istanza incidentale di sospensiva.
Con ordinanza 17.1.2002 n. 53, questo Tribunale Amministrativo
ha respinto la domanda di sospensione della esecuzione dei
provvedimenti impugnati.
Il Consiglio di Stato, V sezione, con le ordinanze 9.4.2002
n. 1303 e 1314, l’una relativa all’appello proposto dalla
ricorrente avverso l’ordinanza cautelare di questo Tar,
l’altra relativa all’appello proposto avverso l’ordinanza
cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale 17.1.2002
n. 57 pronunciata nel ricorso 1811/2001 proposto dalla Srl
GPL nei confronti della ditta Calisesi & Biondi Srl,
per l’annullamento dei medesimi atti impugnati dal ricorrente,
accoglieva l’istanza cautelare proposta in primo grado.
All’udienza del 25 marzo 2004, fissata per la discussione,
i ricorso veniva trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. La controversia in oggetto, volta a contestare
tutti gli atti del procedimento amministrativo che ha portato
il Comune di Savignano sul Rubiconde ad autorizzare il trasferimento
e il potenziamento con gasolio e GPL dell’impianto della
Società controinteressata, di fatto è finalizzata a impedire
il solo potenziamento dell’impianto con erogatori di GPL.
Ed invero le censure sviluppate in tutti i motivi di gravame,
che attesa la loro correlazione saranno trattati congiuntamente,
pongono esclusivamente problematiche inerenti l’apertura
o l’ampliamento di impianti di distribuzione di GPL (Gas
Petrolio Liquefatto) lasciando quindi trasparire l’assoluta
indifferenza nei confronti del trasferimento e potenziamento
con gasolio dell’impianto già esistente in via della Repubblica.
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2. Chiarito quanto sopra, ritiene il Collegio
che prima di esaminare il merito del ricorso sia opportuno
delineare, seppur in maniera sintetica il quadro normativo
di raffronto così come emerge dalla legislazione statale
e da quella regionale.
2.1. Al riguardo va innanzitutto ricordato il D.P.R. 24.7.1977
n. 616 (articolo 52), che nel quadro degli indirizzi determinati
dal Governo, aveva delegato alle regioni l'esercizio delle
funzioni amministrative relative ai distributori di carburante
con attribuzione ai comuni (articolo 54 lettera f) delle
funzioni amministrative relative alla installazione dei
distributori di carburanti nel territorio comunale ad eccezione
di quelli installati sulle autostrade;
Con il D.Lvo 11.2.1998 n. 32 avente ad oggetto la “Razionalizzazione
del sistema di distribuzione dei carburanti” si è provveduto
a liberalizzare la distribuzione dei carburanti negli impianti
senza peraltro modificare la precedente normativa in materia
di competenze sugli impianti stradali e su quelli lungo
le autostrade e i raccordi autostradali;
A quest’ultimo proposito va rilevato che ai sensi dell’articolo
52, lettera a), del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 alle Regioni
a statuto ordinario era stata - tra l’altro - affidata una
delega di funzioni amministrative in materia di “distributori
di carburante”, ma che l’articolo 54 del medesimo D.P.R.,
alle lettere d) e f) attribuiva ai Comuni le funzioni in
materia di “ fissazione, sulla base dei criteri stabiliti
dalla Regione, degli orari di apertura e chiusura … degli
impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi
gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative”,
nonché in tema di “autorizzazione, sulla base delle prescrizioni
del C.I.P.E. e nell'ambito di criteri generali determinati
dalla Regione, alla installazione di distributori di carburanti
nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati
sulle autostrade”.
Il D.Lvo. 11 febbraio 1998 n. 32 (modificato ed integrato
dal D.Lvo 8 settembre 1999 n. 346 e dal d.l. 29 ottobre
1999 n. 383 conv. in l. 28 dicembre 1999 n. 496), in tema
di installazione ed esercizio di impianti di rifornimento
carburanti, ha innovato completamente le linee guida della
precedente normativa, in particolare operando una liberalizzazione
del settore con l'eliminazione del regime concessorio, sostituito
con il rilascio di una autorizzazione comunale subordinata
alla verifica della conformità alle disposizioni di P.R.G.,
alle prescrizioni fiscali ed a quelle concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per
la tutela dei beni storici ed artistici, nonché alle norme
di indirizzo programmatico delle regioni; alle quali è assegnato
altresì un potere sostitutivo per il caso di perdurante
inerzia dei Comuni.
Successivamente, la legge 5.3.2001, n. 57 contenente “Disposizioni
in materia di apertura e regolazione dei mercati.” all’articolo
19 ha previsto che, al fine di assicurare la qualità e l'efficienza
del servizio di distribuzione carburanti, il contenimento
dei prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi
di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti
di cui al decreto legislativo n. 32 del 1998, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotti,
il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento
del sistema distributivo dei carburanti. e che, in coerenza
con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri
programmatori loro attribuiti, provvedano a redigere i piani
regionali sulla base degli indirizzi espressamente elencati
nella norma.
2.2. A seguito delle novità introdotte nella normativa dal
D.Lvo n. 32 del 1998 la Regione Emilia Romagna, al fine
di dettare le disposizioni di indirizzo programmatico per
la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti,
con deliberazione della Giunta Regionale 16.2.2000 n. 203
ha provveduto a formulare le proposte da sottoporre all’approvazione
del Consiglio regionale.
Il Consiglio regionale con deliberazione 29.2.2000 n. 1399
ha approvato le anzidette proposte rendendo così operative
le “Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione
della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”.
Tale deliberazione è stata abrogata a seguito dell’entrata
in vigore della delibera della Giunta Regionale 11.2.2002
n. 184 contenente nuove norme di indirizzo programmatico
per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva
carburanti, approvata con deliberazione del Consiglio regionale
8.5.2002 n. 355.
Per quanto qui interessa occorre rilevare che le norme regionali
approvate nel 2002 prevedono una distanza fra impianti con
GPL non inferiore a km. otto, ridotta a km. cinque per gli
impianti localizzati in comuni capoluogo di provincia o
in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e
in comuni confinanti con la città di Bologna.
Le norme del 2000 prevedevano invece una distanza di km.
dodici nei comuni appartenenti alla zona appenninica e nei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e di
km. quindici nell’ambito dei restanti comuni del territorio
regionale.
Le medesime distanze - peraltro senza alcuna norma di favore
per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
– erano previste nella legge regionale 18.8.1994 n. 33,
abrogata dall’articolo 15, comma 2 lettera c della legge
regionale 24.3.2000 n. 22.
Infine la legge regionale 17.5.1986 n. 16 (abrogata dall’articolo
11 , comma 1, della legge regionale 18.8.1994 n. 33) stabiliva
una distanza non inferiore a km venti sul medesimo asse
viario, stessa direttrice di marcia e a km. tre in termini
di raggio da altro impianto dotato di dette apparecchiature.
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3. Le diverse previsioni in materia di distanze
minime fra impianti eroganti GPL riscontrabili nella disciplina
regionale a partire dal 1986, a prescindere dall’evoluzione
della normativa statale di riferimento, sono certamente
sintomatiche di un preciso favor nei confronti degli impianti
di distribuzione di GPL certamente giustificato da puntuali
valutazioni delle esigenze del mercato e dalla sempre maggiore
diffusione di veicoli alimentati a GPL.
La Regione, tuttavia, in sede di adeguamento delle proprie
norme alla disciplina della legge 57 del 2001 sulla base
delle indicazioni del Piano Nazionale contenente le linee
guida per l’ammodernamento del sistema distributivo dei
carburanti approvato con D.M. 31.10.2001 in attuazione della
legge 57 del 2001 (che, comunque obbligano la Regione a
prevedere distanze, sia pur minime, fra impianti di distribuzione
di carburante) non ha ritenuto meritevoli di considerazione
quanto rilevato nel medesimo piano in ordine alla inopportunità
di imporre distanze differenziate per tipo di prodotto e
ha continuato a prevedere distanze differenziate nel caso
di erogatori di GPL..
A tale ultimo proposito va, peraltro, rilevato che il Consiglio
di Stato (cfr. V, 1.3.2003 n. 1136) proprio in relazione
alle disposizioni statali in materia di distanze dopo aver
precisato che la legislazione statale opera nell’ambito
della normazione concorrente con quella regionale fissando
i principi generali cui deve conformarsi la legislazione
statale, ha ritenuto che in materia di distanze non si sarebbe
attuata nessuna liberalizzazione e che perciò fino all’emanazione
dei piani statali e regionali resta ferma la legislazione
regionale vigente in materia di distanze anche in relazione
a possibili disparità di trattamento fra gli impianti GPL
e quelli per l’erogazione di carburanti di altro tipo.
Ritiene il Collegio che tale decisione non possa essere
totalmente condivisa.
Ed invero, pur concordando sull’affermato riconoscimento
della piena compatibilità del regime autorizzatorio introdotto
con il D.Lvo n. 32 del 1998 con le norme regionali specificamente
riguardanti le distanze, non si ritiene convincente la tesi
espressa dal giudice d’appello in ordine alla possibilità
da parte delle regioni di introdurre uno specifico regime
per gli impianti eroganti GP.
A parere del Collegio i principi generali contenuti nella
legislazione statale quadro inequivocabilmente improntati
ad attuare la liberalizzazione degli impianti, sembra escludere
che la norma regionale possa introdurre, quanto alle distanze,
regimi differenziati per i carburanti erogati, atteso che
la previsione di una diversa distanza per il tipo di carburante
erogato sarebbe il frutto di scelte discrezionali illogiche
in quanto difficilmente conciliabili con i principi di liberalizzazione
posti a base della normativa statale quadro. Né la peculiarità
del carburante erogato vale a giustificare una legislazione
regionale che impone uno specifico regime delle distanze
per gli impianti di distribuzione di GPL, in quanto i distributori
e i depositi di GPL sono già soggetti al rispetto di specifiche
norme di sicurezza.
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4. Alla stregua di tutte le considerazioni
fin qui svolte il Collegio, con riferimento alla fattispecie
controversa, deve pertanto rilevare quanto segue:
a) innanzitutto, in relazione al succedersi delle disposizioni
regionali, va precisato che la normativa applicabile alla
fattispecie che, come già chiarito, deve ritenersi circoscritta
alla sola autorizzazione al potenziamento dell’impianto
della controinteressata con erogatori di GPL, non può essere
altra che quella attualmente vigente (delibera Consiglio
Regionale n. 355 del 2002) che prevede per gli impianti
eroganti GPL una distanza non inferiore a Km. Otto, calcolata
con riferimento al percorso stradale minimo, nel rispetto
del Codice della Strada, tra gli accessi di due impianti
come prescritto al punto 5.2. della delibera regionale;
b) tuttavia, la norma regionale in questione (di adeguamento
alle disposizioni della legge 57 del 2001) deve essere interpretata
in coerenza con tali disposizioni e con quelle contenute
nel Piano nazionale di cui al D.M. 31.10.2001: conseguentemente
deve considerarsi legittima la previsione di specifiche
distanze fissate per i distributori di GPL solo se tale
differenziazione non impedisca il raggiungimento degli scopi
prefissati e in particolare l’incremento dei servizi resi
all’utente e la realizzazione di una articolata presenza
del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale.
In quest’ottica, sulla base della lettera della norma regionale
(punto 6.1) è quindi ragionevole ritenere che il legislatore
regionale abbia inteso garantire la presenza di un distributore
GPL almeno in ogni Comune e che la distanza minima fissata
in misura superiore a quella prevista per gli altri carburanti,
senza distinzione del territorio comunale in zone omogenee,
sia giustificata - in considerazione della peculiarità del
carburante e del numero più limitato di utenti - solo per
l’apertura nel medesimo territorio comunale di altro impianto
GPL. Se così non fosse non avrebbe alcun senso la riduzione
di distanza (cinque km.), espressamente prevista nei comuni
capoluogo di provincia, nei comuni con popolazione superiore
a trentamila abitanti e nei comuni confinanti con la città
di Bologna;
c) sulla base della normativa regionale, come sopra interpretata,
deve perciò ritenersi che la regolarità, rispetto alle distanze,
del nuovo impianto di distribuzione di GPL in Comune di
Savignano sul Rubicone non può che essere valutata nei confronti
di altri impianti esistenti nello stesso Comune;
d) conseguentemente l’impianto di distribuzione di GPL della
controinteressata, pur se collocato a km. 5,5 da quello
di parte ricorrente (rispetto agli altri impianti citati
in corso risulta comunque a distanza regolamentare) deve
ritenersi legittimamente autorizzato;
e) diversamente opinando si perverrebbe alla paradossale
conclusione (peraltro evidenziata dallo stesso ricorrente)
di dover ritenere l’impianto di GPL controverso ammissibile
in base alla legislazione regionale vigente prima dell’emanazione
del D.Lvo 32/1998 e non più realizzabile in base alle norme
successive ispirate al principio di liberalizzazione della
distribuzione dei carburanti e certamente più favorevoli
alla diffusione degli impianti di GPL.
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5. In conclusione, il ricorso va respinto.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa. Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 25 marzo 2004.
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Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 L. 18/4/82, n. 186.
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Bologna, lì 03/11/2004
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