Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre 2004 n. 3697
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Corpo Vigili Giurati S.R.L. ed altri contro Questura di Ferrara ed altri,


Attività di vigilanza - Potere di regolamentazione del Questore – Potere integrativo e modificativo delle norme autoadottate dagli istituti titolari dell’attività – Rispetto della necessaria successione tra autopredisposizione delle norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore – Regolamento di servizio contenente una disciplina generale ed astratta di tutto il settore – Illegittimità – Sussiste.

Il Questore, a norma, in particolare dell’art.3 R.D.L. 26 settembre 193, n. 1952, ha la facoltà di modificare le norme di servizio proposte dagli istituti di vigilanza, qualora lo ritenne opportuno nel pubblico interesse. Tale potere ha ad oggetto singoli atti degli istituti di vigilanza, non essendo consentito allo stesso di esercitare autonomamente una funzione normativa regolamentare in violazione del principio di legalità. Ne deriva l’illegittimità del regolamento di servizio che incida in maniera rilevante sulla capacità di autoregolamentazione degli istituti attraverso la imposizione di obblighi generali ed astratti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

Registro Sentenze:/ 3697/04
Registro Generale: 1784/2000

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; CARLO TESTORI Consigliere

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2004

 

Visto il ricorso 1784/2000 proposto da:
CORPO VIGILI GIURATI SRL, LUCERNA VIGILANZA SRL, SECURPOL SRL, rappresentati e difesi da: ZUPPIROLI AVV. CESARINO POLIZZI AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in BOLOGNA VIA DE’ RUINI 3 presso ZUPPIROLI AVV. CESARINO

 

contro

 

QUESTURA DI FERRARA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA Via RENI 4 presso la sua sede

 

e nei confronti di
COOP. SERVIZI DI FIDUCIA SOC. COOP. A R.L. B.S.K. SECURMARK

 

e con l’intervento ad adiuvandum di
COOPSERVICE rappresentata e difesa da: TURCO AVV. DANIELE con domicilio eletto in BOLOGNA presso IOVINO AVV. MASSIMILIANO

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto del Questore di Ferrara 10.9.2000, contenente il Regolamento di servizio per gli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Ferrara;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: QUESTURA DI FERRARA COOPSERVICE
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale 6.12.2000 n. 1023, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrenti;
Uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 2004, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato Romeo, in sostituzione dell’avvocato C. Zuppiroli, per i ricorrenti; l’avvocato dello Stato L. Mariani, per la resistente Amministrazione; l’avvocato S. Nicodemo, in sostituzione dell’avvocato D. Turco, per l’interveniente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:

 

Fatto

 

Oggetto del presente ricorso il decreto del Questore di Ferrara 10.9.2000 contenente il Regolamento di servizio per gli Istituti di Vigilanza Privata operanti nella Provincia di Ferrara.
A sostegno del gravame i ricorrenti deduce i seguenti motivi di illegittimità: 1) Violazione dell’articolo 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per carenza di motivazione delle misure imposte;
2) Violazione delle norme in materia di vigilanza privata ed eccesso di potere per sviamento e illogicità, in quanto il Questore avrebbe utilizzato le attribuzioni spettategli per legge in materia di vigilanza privata in maniera illogica e difforme dallo scopo per cui le attribuzioni risultano conferite. Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo la reiezione del ricorso.
Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum dei ricorrenti la Coopservice chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza 6.12.2000 n. 1023, ritenendo ragionevolmente probabile la fondatezza della censura di cui al secondo motivo accoglieva la domanda incidentale di sospensione del provvedimento.
All’udienza del 24 giugno 2004, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

Diritto

 

1. Innanzitutto il Collegio deve rilevare, che dalla documentazione in atti si evince che l’impugnato “Regolamento provinciale di servizio relativo agli istituti di vigilanza privata” ha profondamente modificato il “Regolamento per il servizio delle guardie giurate particolari dipendenti dagli istituti di vigilanza, trasporto e scorta valori emanato il 9.10.1998.
2. Ciò premesso, il Collegio, anche alla luce di quanto sostenuto nell’ordinanza di accoglimento della domanda di sospensione presentata dai ricorrenti, deve innanzitutto esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di norme in materia di vigilanza privata e l’eccesso di potere per illogicità e sviamento in relazione ai limiti e alle modalità di utilizzo da parte del Questore delle attribuzioni conferitegli in materia di vigilanza privata dalla normativa di riferimento (articolo 133 e ss. TULPS, articolo 1 del R.D.L. 12.11.1936 n. 2144, articolo 249 R;D; 6.5.1940 n. 635, R.D.L. 26.9.1935, n. 1952).
3. Al riguardo il Collegio deve in primo luogo rilevare che la questione controversa è stata di recente esaminata da questo Tribunale Amministrativo Regionale nel giudizio conclusosi con la sentenza 10.3.2003 n. 453, nella quale si afferma che “il Prefetto e il Questore hanno rispettivamente, il potere di autorizzare l’attività, e di vigilarne l’ordinamento e lo svolgimento.
Tale potere di vigilanza sull’ordinamento del settore si estrinseca, in particolare, nella facoltà, data al Questore dall’articolo 3 del R.D.L. 26.9.1935, n. 1952 “di modificare le norme di servizio proposte (dagli istituti) in esecuzione dell’articolo precedente e di aggiungervi obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse”.
Da ciò si evince con chiarezza che spetta ai titolari dell’attività il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, mentre al Questore è attribuito un potere integrativo e modificativo delle norme di servizio autoadottate dagli istituti.
Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale, di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione generale ed astratta di tutto il settore. Soltanto il rispetto della necessaria successione tra autopredisposizione delle norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore consente a quest’ultimo di intervenire sulle stesse, adeguandole alle riscontrate esigenze di ordine pubblico e sicurezza, eventualmente anche con finalità di omogeneizzazione, ma senza potere imporre di propria iniziativa obblighi generali ed astratti che sarebbero espressione di un potere di normazione secondaria nella fattispecie insussistente, alla stregua della disciplina legislativa di riferimento.”
4. Le suesposte considerazioni, pienamente condivise e fatte proprie dal Collegio, evidenziano dunque i limiti del potere attribuito al Questore in materia di regolamentazione dell’attività svolta dagli istituti di vigilanza privata.
In particolare deve ritenersi:
- che al Questore non è consentito esercitare autonomamente una funzione normativa regolamentare in violazione del principio di legalità;
- che, pertanto, non può imporre sua sponte alle parti un proprio disciplinare, essendogli invece riconosciuto il potere di incidere in maniera rilevante sulla capacità di autoregolamentazione degli istituti, laddove le regole di servizio affidate al suo esame si rivelino non rispondenti alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza;
- che al Questore è tuttavia consentito di integrare con proprie ed autonome determinazioni le modalità di esecuzione del servizio, come predisposte dai titolari dell’autorizzazione prefettizia, a seguito di discrezionale e motivata valutazione del pubblico interesse supportata da adeguate giustificazioni.
5. Ciò premesso e chiarito, può dunque affermarsi che nella fattispecie all’esame il Questore di Ferrara, senza fornire alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico, né specificare le ragioni che lo avrebbero determinato ad adottare autonomamente una nuova e più gravosa regolamentazione del servizio, ha emanato un nuovo regolamento del servizio contenente nuove e onerose disposizioni, con ciò incorrendo nella violazione dei principi sopraenunciati.
Tanto basta a ritenere che la fondatezza delle censure dedotte con i due motivi di ricorso.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 24 giugno 2004. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 18/4/82, n. 186.

 

Bologna, lì 03/11/2004

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina