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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 3 novembre
2004 n. 3697
Pres. Perricone, Est. Trizzino
ric. Corpo Vigili Giurati S.R.L. ed altri contro Questura
di Ferrara ed altri, |
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Attività di vigilanza - Potere di regolamentazione
del Questore – Potere integrativo e modificativo delle norme
autoadottate dagli istituti titolari dell’attività – Rispetto
della necessaria successione tra autopredisposizione delle
norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore
– Regolamento di servizio contenente una disciplina generale
ed astratta di tutto il settore – Illegittimità – Sussiste.
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Il Questore, a norma, in particolare dell’art.3
R.D.L. 26 settembre 193, n. 1952, ha la facoltà di modificare
le norme di servizio proposte dagli istituti di vigilanza,
qualora lo ritenne opportuno nel pubblico interesse. Tale
potere ha ad oggetto singoli atti degli istituti di vigilanza,
non essendo consentito allo stesso di esercitare autonomamente
una funzione normativa regolamentare in violazione del principio
di legalità. Ne deriva l’illegittimità del regolamento di
servizio che incida in maniera rilevante sulla capacità
di autoregolamentazione degli istituti attraverso la imposizione
di obblighi generali ed astratti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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Registro Sentenze:/ 3697/04
Registro Generale: 1784/2000
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente; ROSARIA TRIZZINO Consigliere, relatore; CARLO
TESTORI Consigliere
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 24 Giugno 2004
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Visto il ricorso 1784/2000 proposto da:
CORPO VIGILI GIURATI SRL, LUCERNA VIGILANZA SRL, SECURPOL
SRL, rappresentati e difesi da: ZUPPIROLI AVV. CESARINO
POLIZZI AVV. GIOVANNI con domicilio eletto in BOLOGNA VIA
DE’ RUINI 3 presso ZUPPIROLI AVV. CESARINO
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contro
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QUESTURA DI FERRARA rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA Via RENI 4 presso la sua sede
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e nei confronti di
COOP. SERVIZI DI FIDUCIA SOC. COOP. A R.L. B.S.K.
SECURMARK
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e con l’intervento ad adiuvandum di
COOPSERVICE rappresentata e difesa da: TURCO AVV.
DANIELE con domicilio eletto in BOLOGNA presso IOVINO AVV.
MASSIMILIANO
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto del Questore di Ferrara 10.9.2000, contenente
il Regolamento di servizio per gli Istituti di Vigilanza
Privata operanti nella Provincia di Ferrara;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: QUESTURA DI
FERRARA COOPSERVICE
Vista l’ordinanza di questo Tribunale Amministrativo Regionale
6.12.2000 n. 1023, con la quale è stata accolta la domanda
di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dal ricorrenti;
Uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 2004, relatore
il Cons. Rosaria Trizzino, l’avvocato Romeo, in sostituzione
dell’avvocato C. Zuppiroli, per i ricorrenti; l’avvocato
dello Stato L. Mariani, per la resistente Amministrazione;
l’avvocato S. Nicodemo, in sostituzione dell’avvocato D.
Turco, per l’interveniente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto:
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Fatto
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Oggetto del presente ricorso il decreto del
Questore di Ferrara 10.9.2000 contenente il Regolamento
di servizio per gli Istituti di Vigilanza Privata operanti
nella Provincia di Ferrara.
A sostegno del gravame i ricorrenti deduce i seguenti motivi
di illegittimità: 1) Violazione dell’articolo 3 della legge
7.8.1990 n. 241 per carenza di motivazione delle misure
imposte;
2) Violazione delle norme in materia di vigilanza privata
ed eccesso di potere per sviamento e illogicità, in quanto
il Questore avrebbe utilizzato le attribuzioni spettategli
per legge in materia di vigilanza privata in maniera illogica
e difforme dallo scopo per cui le attribuzioni risultano
conferite. Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione
contestando le censure svolte dai ricorrenti e chiedendo
la reiezione del ricorso.
Nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum dei ricorrenti
la Coopservice chiedendo l’annullamento del provvedimento
impugnato.
Questo Tribunale Amministrativo Regionale con ordinanza
6.12.2000 n. 1023, ritenendo ragionevolmente probabile la
fondatezza della censura di cui al secondo motivo accoglieva
la domanda incidentale di sospensione del provvedimento.
All’udienza del 24 giugno 2004, fissata per la discussione,
il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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Diritto
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1. Innanzitutto il Collegio deve rilevare,
che dalla documentazione in atti si evince che l’impugnato
“Regolamento provinciale di servizio relativo agli istituti
di vigilanza privata” ha profondamente modificato il “Regolamento
per il servizio delle guardie giurate particolari dipendenti
dagli istituti di vigilanza, trasporto e scorta valori emanato
il 9.10.1998.
2. Ciò premesso, il Collegio, anche alla luce di quanto
sostenuto nell’ordinanza di accoglimento della domanda di
sospensione presentata dai ricorrenti, deve innanzitutto
esaminare il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce
la violazione di norme in materia di vigilanza privata e
l’eccesso di potere per illogicità e sviamento in relazione
ai limiti e alle modalità di utilizzo da parte del Questore
delle attribuzioni conferitegli in materia di vigilanza
privata dalla normativa di riferimento (articolo 133 e ss.
TULPS, articolo 1 del R.D.L. 12.11.1936 n. 2144, articolo
249 R;D; 6.5.1940 n. 635, R.D.L. 26.9.1935, n. 1952).
3. Al riguardo il Collegio deve in primo luogo rilevare
che la questione controversa è stata di recente esaminata
da questo Tribunale Amministrativo Regionale nel giudizio
conclusosi con la sentenza 10.3.2003 n. 453, nella quale
si afferma che “il Prefetto e il Questore hanno rispettivamente,
il potere di autorizzare l’attività, e di vigilarne l’ordinamento
e lo svolgimento.
Tale potere di vigilanza sull’ordinamento del settore si
estrinseca, in particolare, nella facoltà, data al Questore
dall’articolo 3 del R.D.L. 26.9.1935, n. 1952 “di modificare
le norme di servizio proposte (dagli istituti) in esecuzione
dell’articolo precedente e di aggiungervi obblighi che ritenesse
opportuno nel pubblico interesse”.
Da ciò si evince con chiarezza che spetta ai titolari dell’attività
il potere di autoregolamentazione del suo svolgimento, mentre
al Questore è attribuito un potere integrativo e modificativo
delle norme di servizio autoadottate dagli istituti.
Trattasi, dunque, di un potere ordinatorio specifico e puntuale,
di incidere sulla facoltà di autoregolamentazione degli
istituti (che è concreta espressione della libertà di iniziativa
economica), potere avente ad oggetto singoli atti degli
istituti stessi, e non di un potere regolamentare, di normazione
generale ed astratta di tutto il settore. Soltanto il rispetto
della necessaria successione tra autopredisposizione delle
norme di servizio e loro approvazione da parte del Questore
consente a quest’ultimo di intervenire sulle stesse, adeguandole
alle riscontrate esigenze di ordine pubblico e sicurezza,
eventualmente anche con finalità di omogeneizzazione, ma
senza potere imporre di propria iniziativa obblighi generali
ed astratti che sarebbero espressione di un potere di normazione
secondaria nella fattispecie insussistente, alla stregua
della disciplina legislativa di riferimento.”
4. Le suesposte considerazioni, pienamente condivise e fatte
proprie dal Collegio, evidenziano dunque i limiti del potere
attribuito al Questore in materia di regolamentazione dell’attività
svolta dagli istituti di vigilanza privata.
In particolare deve ritenersi:
- che al Questore non è consentito esercitare autonomamente
una funzione normativa regolamentare in violazione del principio
di legalità;
- che, pertanto, non può imporre sua sponte alle parti un
proprio disciplinare, essendogli invece riconosciuto il
potere di incidere in maniera rilevante sulla capacità di
autoregolamentazione degli istituti, laddove le regole di
servizio affidate al suo esame si rivelino non rispondenti
alle esigenze di ordine pubblico e sicurezza;
- che al Questore è tuttavia consentito di integrare con
proprie ed autonome determinazioni le modalità di esecuzione
del servizio, come predisposte dai titolari dell’autorizzazione
prefettizia, a seguito di discrezionale e motivata valutazione
del pubblico interesse supportata da adeguate giustificazioni.
5. Ciò premesso e chiarito, può dunque affermarsi che nella
fattispecie all’esame il Questore di Ferrara, senza fornire
alcuna motivazione in ordine all’interesse pubblico, né
specificare le ragioni che lo avrebbero determinato ad adottare
autonomamente una nuova e più gravosa regolamentazione del
servizio, ha emanato un nuovo regolamento del servizio contenente
nuove e onerose disposizioni, con ciò incorrendo nella violazione
dei principi sopraenunciati.
Tanto basta a ritenere che la fondatezza delle censure dedotte
con i due motivi di ricorso.
6. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l’effetto,
l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
Peraltro, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente
fra le parti le spese e competenze del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna - Bologna, I sezione, definitivamente pronunziando
sul ricorso in premessa, lo accoglie e per l’effetto annulla
l’impugnato provvedimento..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, in camera di consiglio,
il 24 giugno 2004. Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.
55 L. 18/4/82, n. 186.
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Bologna, lì 03/11/2004
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