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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 18 novembre 2004 n. 767
Pres. f.f Giancarlo Pennetti, Est. Giuseppe Buscicchio
Cirigliano e altro (avv. G. Malta) c. Comune di Marsiconuovo (n.c.).


1. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Ordinanza contingibile ed urgente – Ordine di sgombero di prefabbricati – Avviso di avvio del procedimento – Non è necessario.

 

2. Autonomia e decentramento – Disciplina di province, comuni ed enti locali – Ordinanza contingibile ed urgente – Ordine di sgombero di prefabbricati – Mancata indicazione delle ragioni impeditive dell’adeguamento dei prefabbricati – Difetto di motivazione.

1. Gli atti con i quali un Comune abbia ordinato agli abitanti di alcuni prefabbricati di sgomberarli per la tutela della pubblica e privata incolumità sono ordinanze contingibili ed urgenti adottate ai sensi dell’art.38, l. 8 giugno 1990 n.142, che, in quanto tali, non devono essere precedute dalla comunicazione dell’avvio del procedimento.

 

2. Difettano di motivazione le ordinanze contingibili ed urgenti con le quali un Comune ha ordinato agli abitanti di alcuni prefabbricati di sgomberarli per la tutela della pubblica e privata incolumità ove l’autorità decidente non abbia indicato le ragioni per cui non ha ritenuto possibile alcun intervento di adeguamento delle strutture da sgomberare onde assicurare il rispetto delle norme di sicurezza non rispettate.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 767 Reg.Sent.
Anno 2004
N. 632 Reg.Ric.
Anno 1997

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso n. 632/97 proposto
dai sigg.ri Cirigliano Angelo, Carmi-gnano Stefano, Mancino Elena, Munciello Maria, Piccoli Iolanda, Mancino Giulio, Guerriero Antonio, Innella Rosina, Munciello Giusep-pina, Munciello Rita, Savino Pasquale, Ginefra Saverio Antonio, Mancino Gerardo, Leo Antonio, Forlivio Vincenzo, Restaino Maria Antonia, Moschettieri Raffaele, Piccoli Pasqualina, Moschettieri Mi-chele, Savino Gelsomina Eufemia, Pirelli Mariantonia, Munciello Pasquale, Fiore Antonietta Lucia, El Jhad Bouschaib e Munciello Luigi, tutti rappresentati e difesi dall’avv.to Giuseppe Malta, elettivamente domiciliati in Potenza, alla Via Pretoria 108, presso lo studio dell’avv.to Michele Messina;

 

contro

 

- il Comune di Marsiconuovo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

 

per l'annullamento, previa sospensione
- delle ordinanze sindacali adottate il 27.6.1997, successivamente notificate, con le quali veniva ordinato a ciascun ricorrente lo sgom-bero del prefabbricato dallo stesso occupato a seguito del sisma del 23.11.1980;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e, segna-tamente, della relazione dell’U.T.C. di Marsiconuovo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 439/97 del 22 ottobre 1997;
Visti gli atti e i documenti tutti di causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004, la relazione del magistrato Giuseppe Buscicchio;
Udito l’avvocato G. Malta per i ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

1. Con atto notificato il 12 settembre 1997 e depositato il successivo 10 ottobre, i ricorrenti in epigrafe indicati, assegnatari – a seguito del sisma del 23.11.1980 - di alloggi prefabbricati ubicati in località S. Maria del Comune di Marsiconuovo, impugnano le ordinanze adottate dal Sindaco di Marsiconuovo in data 27 giugno 1997, aventi tutte il medesimo contenuto, con le quali a ciascun ricorrente è stato ordinato lo sgombero del prefabbricato assegnatogli.
Affidano il ricorso alle seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione di legge; eccesso di potere per carente istruttoria; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere per assoluta carenza di motivazione.
Si sostiene che le impugnate ordinanze di sgombero sarebbero state adottate, sulla scorta di una relazione resa dall’Ufficio Tecnico Comunale, omettendo di dare comunicazione a ciascun destinatario dei provvedimenti in questa sede impugnati dell’avvio del procedimento.
I provvedimenti impugnati sarebbero altresì viziati perché l’autorità decidente non avrebbe indicato le ragioni per le quali non sarebbe possibile effettuare un intervento di adeguamento delle strutture prefabbricate, eventualmente con il concorso degli assegnatari, alle norme sulla sicurezza degli impianti nei prefabbricati.
Infine, si sostiene che, in pretesa violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 e della delibera CIPE n. 79 del 5.4.1989, la P.A. non avrebbe reperito altri alloggi in sostituzione di quelli di cui ha ordinato lo sgombero.

 

2. Con ordinanza collegiale n. 439/97 del 22 ottobre 1997, ritenuta la sussistenza di “fumus boni juris” in relazione alla censura evidenziante l’omessa indicazione delle ragioni per cui il Sindaco di Marsiconuovo non ritiene possibile provvedere alla esecuzione dei necessari interventi di adeguamento dei prefabbricati da sgomberare, è stata sospesa l’esecuzione dei provvedimenti impugnati, con salvezza dell’ulteriore attività della P.A.

 

3. Non si è costituito il Comune di Marsiconuovo ritualmente evocato in giudizio.

 

4. Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

 

2. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90. Le ordinanze impugnate sono state adottate, in applicazione dell’art. 38 della L. n. 142/90 (all’epoca vigente), sul presupposto della carenza dei requisiti di sicurezza (indicati dai VV.FF. di Potenza con circolare n. 243/97 richiamata nelle premesse delle suddette ordinanze) negli impianti ubicati nei prefabbricati, ed al dichiarato fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.
Si tratta, come ognun vede, di atti aventi natura di ordinanza contingibile ed urgente, che, in quanto tali, non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, avendo come presupposti, oltre alla necessità di provvedere, anche l’urgenza, cioè un’esigenza tale da derogare al ricorso ai normali strumenti di intervento (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 29 settembre 2000, n. 4906, T.A.R. Valle D’Aosta 14 maggio 2003, n. 71; T.A.R. Basilicata 16 ottobre 2001, n. 740).

 

3. E’, invece, fondata la censura con la quale i ricorrenti sostengono che l’autorità decidente avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ritiene possibile alcun intervento di adeguamento delle strutture prefabbricare da sgomberare onde assicurare il rispetto delle norme di sicurezza indicate dai VV.FF. di Potenza.
Nel corpo delle impugnate ordinanze, si legge, invero, soltanto che <<..questo Ente non è in grado nell’immediato di eseguire i necessari lavori di adeguamento degli alloggi di cui si tratta…>>, ma non vengono compiutamente esposte le ragioni per cui il detto intervento non sarebbe possibile, il che era tanto più necessario alla luce della circostanza che l’esecuzione delle ordinanze di sgombero priverebbe gli odierni ricorrenti degli alloggi ad essi legittimamente assegnati, in tal modo sacrificando primarie esigenze di vita.
Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di difetto di motivazione.

 

4. Per le esposte ragioni, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento delle ordinanze impugnate, e salva l’ulteriore attività della P.A.

 

5. Ricorrono tuttavia giusti motivi per esonerare l’Amministrazione intimata dalla rifusione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla le ordinanze sindacali impugnate, salva l’ulteriore attività della P.A. Esonera l’Amministrazione intimata dalla rifusione delle spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 7 ottobre 2004, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA

 

in Camera di Consiglio con l’intervento dei Signori:
Giancarlo Pennetti Presidente f.f.
Giuseppe Buscicchio Componente - Estensore
Giulia Ferrari Componente

 

Depositata in Segreteria il 18/11/2004

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