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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre 2004 n. 2109
Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Pierina Biancofiore
Autoservizi Preite Guerino s.r.l. (avv. G. Spataro) c. Regione Calabria (avv. T. Giusti e I. Musuraca), S.A.T. Società Autolinee Tirreniche (avv. A. Locco); Autoservizi Preite Guerino s.r.l. (avv. G. Spataro) c. Regione Calabria (n.c.), S.A.T. Società Autolinee Tirreniche (avv. A. Locco).


Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti pubblici locali – Art.5, l. n.1822 del 1939 – Concessionari di autolinee – Diritto di preferenza – Ambito di applicazione – Individuazione.

In tema di trasporto pubblico, il diritto di preferenza a favore dei concessionari di autolinee, nel quadro delle misure volte a tutelare la situazione di potenziale esclusività nell’esercizio di servizi pubblici di trasporto, di cui all’art.5, l. 28 settembre 1939 n.1822, trova applicazione nella sola ipotesi di concessione di autolinee di nuova istituzione, interdipendenti con quelle di esercizio, e non anche nel caso di variazioni di autolinee già esistenti.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N.2109 REG. DEC.
N.1861/89 e 2326/92 REG. RIC.
ANNO 2004

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA

 

alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario est., EZIO FEDULLO Primo referendario,

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sui ricorso n. 1861/89 e 2326/92 proposti da
Auotoservizi Preite Guerino s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni SPATARO e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria del T.A.R.,

 

contro

 

la Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale legale rappresentante p.t.,

 

nel ricorso n. 1861/89rappresentata e difesa dagli Avvocati Tommaso GIUSTI e Ilario MUSURACA dell’Ufficio legale dell’Ente presso la cui sede in Catanzaro al Viale De Filippis elettivamente domicilia,

 

nel ricorso n. 2326 non costituita in giudizio

 

e nei confronti
di S.A.T. Società Autolinee Tirreniche in persona del legale rappresentante p.t., in entrambi i ricorsi rappresentata e difesa dall’Avv. Alfonso LOCCO e domiciliata presso l’Ufficio di Segreteria del T.A.R.

 

per l’annullamento previa sospensione

 

nel ricorso n. 1861/89

 

della delibera regionale n. 2607 del 5 settembre 1989 con la quale la Giunta ha concesso alla controinteressata l’arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni dell’autolinea Amantea Paola ed è stata contestualmente rigettata la domanda della ricorrente,

 

e nel ricorso n. 2326/92

 

della delibera regionale n. 3263 del 5 agosto 1992 con la quale la Giunta ha concesso alla controinteressata l’arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni dell’autolinea Amantea Paola ed è stata contestualmente rigettata la domanda della ricorrente,
nonché degli atti preparatori e consequenziali;
VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata nel ricorso n. 1861/92 e della controinteressata in entrambi i ricorsi;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI gli atti tutti della causa;
VISTE nel ricorso n. 1861/89 l'ordinanza n. 75 dell'8 febbraio 1990 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato e l'ordinanza n. 782 del 15 giugno 1990 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato parzialmente la sospensiva del T.A.R.;
VISTE nel ricorso n. 2326/92 l'ordinanza collegiale n. 1126 del 17 dicembre 1992 con la quale il TAR ha ordinato alla Regione incombenti istruttori; l'ordinanza n. 657 del 17 giugno 1993 con la quale il TAR ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato; l'ordinanza n. 126 del 29 gennaio 1994 con la quale il Consiglio di Stato ha riformato la predetta ordinanza di accoglimento;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 la dr.ssa. Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza; RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Col ricorso n. 1861/89 notificato in data 28 novembre 1989 la società ricorrente ha impugnato la deliberazione con la quale la Giunta regionale ha accolto la richiesta di arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni presentata dalla controinteressata, contestualmente negando l’analoga istanza contrapposta.
Ha dedotto l’eccesso di potere sotto più profili, la violazione della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dell’art. 19 della L. reg. 14 aprile 1986, n. 15. Si sono costituiti in giudizio sia la Regione sia la controinteressata che, contestando le doglianze della ricorrente, hanno richiesto la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’ 8 febbraio 1990 è stata accolta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ma il Consiglio di Stato, su ricorso d'appello proposto dalla controinteressata ha annullato parzialmente la sospensiva confermandola limitatamente all’arretramento del capolinea. Con memoria depositata in data 27 settembre 2004 la Regione ha rappresentato che l’intensificazione delle corse richiesta da parte ricorrente ed attribuita alla SAT sarebbe stata concessa all’interessata, per il resto ha insistito nelle prese conclusioni.
Col ricorso n. 2326/92 depositato il 5 dicembre 1992 la società ricorrente ha impugnato la deliberazione con la quale la Giunta regionale, dopo aver sanato il vizio istruttorio rilevato dal TAR nell’ordinanza n. 75 del 1990 emanata nell’ambito del ricorso n. 1869/89, ha confermato l’accoglimento della richiesta di arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni presentata dalla controinteressata, contestualmente negando l’analoga istanza da lei proposta.
Ha dedotto l’eccesso di potere sotto più profili tra cui la contraddittorietà e la carenza della motivazione e la violazione dell'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, degli articoli 19 e 34 della L. regionale 14 aprile 1986, n. 15 , della L. 28 settembre 1939, n. 1822, dell'art. 1 del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 convertito in L. 5 maggio 1989, n. 160.
La controinteressata si è costituita in giudizio e, contestando le doglianze della ricorrente, ha chiesto la reiezione del ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 1992 sono stati disposti incombenti istruttori che, risultando non eseguiti alla successiva Camera di Consiglio del 17 giugno 1993 hanno determinato l'accoglimento della domanda cautelare, successivamente riformata dal Consiglio di Stato in data 29 gennaio 1994. Con memoria del 25 settembre 2004 il ricorrente ha chiesto la riunione dei procedimenti, ha insistito nelle già prese conclusioni ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
I ricorsi sono stati trattenuti per la decisione alla udienza pubblica dell’8 ottobre 2004.

 

DIRITTO

 

1. I ricorsi n. 1861/89 e n. 2326/92 vanno riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

 

2. Il ricorso n. 1861/89 non può essere accolto.
Con la deliberazione impugnata la Giunta regionale ha disposto, in accoglimento dell’istanza della controinteressata SAT, di spostare il capolinea dell’autolinea Amantea - Paola Stazione più indietro a Campora S. Giovanni, di autorizzare la stessa SAT ad intensificare il programma di esercizio dell’autolinea predetta con due coppie di corse feriali ed una scolastica sul percorso intero e di definire negativamente l’istanza avanzata in tal senso dalla ricorrente.
Avverso tale deliberazione l’interessata in buona sostanza ha lamentato che gli argomenti in essa trattati non erano stati inseriti all’ordine del giorno, che non era stata invitata né era stata esaminata la posizione del concorrente Antonio BILOTTA il quale esercitando l’autolinea Martirano – Nocera – Amantea con quattro coppie di corse sul tratto parziale Amantea – Campora San Giovanni era direttamente interessata al provvedimento, sicchè tale omissione rendeva la deliberazione anche carente sotto il profilo della motivazione. Ha lamentato inoltre che vi era manifesta contraddittorietà con la precedente delibera n. 1216 del 30 maggio 1989 nella quale si era deciso di non procedere a riunioni istruttorie e di non rilasciare nuove autorizzazioni fino a quando non fosse avvenuta la riorganizzazione dei servizi di trasporto ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 15 del 14 aprile 1986, che non era stata rispettata la soglia minima di percorrenza, né il criterio di finitimità e che la Regione aveva operato pure una illegittima invasione del bacino di utenza della ricorrente.
2.1 In punto di fatto va precisato che il T.A.R. ha sospeso l’esecuzione della deliberazione gravata n. 2607/1989 per soli motivi procedurali, senza precisare quali e che il Consiglio di Stato ha confermato la sospensione relativamente all’arretramento del capolinea, accogliendo l’appello proposto dalla SAT limitatamente all’intensificazione del servizio da questa esercitato.
Risulta in atti che i vizi procedurali dedotti da parte ricorrente e sostanzialmente consistenti nel mancato invito della società BILOTTA alla riunione istruttoria in quanto concorrente per gli stessi percorsi, sono stati sanati, successivamente alla concessa sospensiva del T.A.R., invitando alla riunione istruttoria del 18 aprile 1991 anche la suddetta società BILOTTA che ha così potuto rappresentarvi le sue richieste ed esigenze.
La doglianza risulta pertanto improcedibile e sarebbe stata comunque da accogliere, in quanto a norma degli articoli 19 e 23 della Legge regionale in materia di trasporti, la n. 15 del 1986, ogni variazione o modificazione della concessione di trasporto pubblico di linea deve essere approvata preventivamente dall’amministrazione e previa istruttoria, nella quale le valutazioni vanno effettuate in base al criterio di finitimità delle linee, riferita all’ambito dei servizi del bacino di utenza, ed ai criteri di funzionalità ed economicità delle stesse. Nel mentre la delibera impugnata, con valutazioni del tutto discrezionali, prende in considerazione le istanze di arretramento del capolinea delle linee esercitate rispettivamente dalla PREITE e dalla SAT, omettendo del tutto l’altro soggetto interessato, anziché operare la scelta del concessionario più idoneo ad effettuare quel servizio in base ai criteri sopra detti previsti dalla legge come elementi su cui basare le valutazioni.
Del tutto fuorviante ed irrilevante ai fini della declaratoria di improcedibilità della censura esaminata è la argomentazione della Regione che con la memoria depositata il 27 settembre 2004 ha tenuto a precisare che la ricorrente avrebbe ottenuto l’intensificazione delle corse richieste in alternativa alla pretesa principale, e cioè in Aia dei Lupi – S. Agata – Fuscaldo Marina ed Aia dei Lupi – Amantea – Cosenza, rigettate con la deliberazione impugnata, atteso che tale concessione alternativa non elimina il vizio della pretesa principale pure rilevato dal T.A.R. in sede cautelare. 2.2. Le altre doglianze non possono comunque essere condivise.
Infatti anche se poi la Regione ha preso in considerazione la posizione della concorrente mancante ed ha operato una istruttoria completa al fine di stabilire quale sia la ditta più idonea a coprire il servizio da Campora San Giovanni tra quelle titolari di preferenza in base al criterio della finitimità, in buona sostanza riconoscendo l’erroneità della procedura da cui era scaturita la delibera n. 2607/1989, sanzionata dal TA.R., le valutazioni sulla base delle quali opera la propria scelta e cioè con le quali decide a quale impresa ed in che misura vada assegnato il servizio, sono discrezionali e collegate alla necessità di coprire una più vasta area di utenza e di evitare di sguarnire alcune aree a favore di altre nell’arco della giornata. Al riguardo va rilevato che a meno di non dedurre l’eccesso di potere per manifesta illogicità ed incongruità delle scelte, che non sono stati posti in evidenza nel ricorso, la discrezionalità di tali scelte appare difficilmente sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità. Né sussiste la dedotta violazione della L. 28 settembre 1939, n. 1822 come manifestantesi in una indebita immissione della SAT nel bacino di utenza della ricorrente, atteso che secondo una giurisprudenza datata, ma condivisibile, il diritto di preferenza accordato dalla norma ai gestori del trasporto pubblico nell’ambito di uno stesso bacino trova applicazione nella sola ipotesi di concessione di autolinee di nuova istituzione, (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 1982, n. 214) circostanza che però non riguarda il caso in esame, vertendosi in tema di variazioni di autolinee già esistenti.
3. Il ricorso n. 2326/92 è infondato e va pertanto respinto.
Con esso parte ricorrente ha impugnato la nuova deliberazione con la quale la Giunta, a seguito della ordinanza del TAR n. 75 del 1989 con la quale il Collegio aveva rilevato vizi procedurali nell’adozione della precedente deliberazione n. 2607/1989, ha effettuato una riunione con tutti gli interessati allo arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni ed ha disposto, quindi a seguito dell’istruttoria effettuata, di autorizzare la società controinteressata ad arretrare fino a Campora San Giovanni il capolinea dell’esistente servizio Amantea – Paola Stazione, di confermare l’autorizzazione ad intensificare il programma di esercizio della predetta autolinea già concessa con deliberazione n. 2607 del 1990 e di definire negativamente le opposizioni e le istanze in contrapposizione od alternative in particolare della ricorrente oltre che di altri soggetti interessati.
Avverso tale atto la ricorrente ha lamentato la inopinata reiterazione del provvedimento già sospeso dal T.A.R in altra occasione. Ha dedotto che non era stato acquisito l'assenso del Ministero dei Trasporti dal momento che l'arretramento del capolinea interferiva con il servizio ferroviario. Ha lamentato la contraddittorietà manifesta con altra precedente delibera n. 1216 del 30 maggio 1989 nella quale la Giunta, prima di adottare provvedimenti di modificazione del sistema dei trasporti aveva deciso di sospendere qualsiasi attività istruttoria in merito fino all'avvenuta riorganizzazione dei servizi ai sensi della L. regionale 14 aprile 1986, n. 15. Ha soggiunto che il nuovo provvedimento non rispettava la soglia minima di percorrenza, il criterio di finitimità di cui alla predetta legge regionale e l'obbligo delle Regioni di evitare situazioni di concorrenzialità fra servizi pubblici di trasporto.
3.1. La doglianza concernente la immotivata e inopinata reiterazione del provvedimento di arretramento del capolinea senza apparentemente sanare i vizi del procedimento rilevati dal TAR è divenuta improcedibile perché la Giunta regionale ha appunto effettuato la riunione istruttoria del 18 aprile 1991 alla quale ha invitato a partecipare tutti gli interessati all’arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni (ditta BILOTTA, Ferrovie della Calabria, Ferrovie dello Stato, Autoservizi Preite), riunione a seguito della quale è scaturita la nuova deliberazione n. 3263 del 1992 al momento gravata.
3.2. Non sussiste la violazione dell’art. 46 del D.P.R. n. 771/1955, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, il parere del Ministero dei Trasporti andava rilasciato nel caso di nuova istituzione del servizio di trasporto in concessione qualora questo andasse a interferire con i servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti o concessi dallo Stato. Invece in questo caso si trattava di variazione di autolinee che collegano comuni della stessa provincia per le quali è prescritta la competenza dell’ispettorato compartimentale, al quale, per espressa ammissione di parte ricorrente, è stato trasmesso l’ordine del giorno della riunione del 18 aprile 1991, nella quale è stato confermato l’arretramento del capolinea a favore della società controinteressata.
3.3. Nessuna contraddittorietà può sussistere con la precedente deliberazione n. 1216 del 30 maggio 1989 con la quale la Giunta regionale aveva ritenuto “di non procedere a riunioni istruttorie e conseguentemente di non rilasciare nuove autorizzazioni”, atteso che nel caso in esame non di nuova autorizzazione si trattava, ma del prolungamento di linee già esistenti.
3.4. Il quarto motivo di ricorso col quale la ricorrente fa valere una presunta violazione delle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1216 del 1989 relative al divieto di parcellizzazione del servizio di T.P.L. ed alla soglia minima di percorrenza annuale, è da respingere pure esso, in quanto, come è dato conoscere dalla memoria di costituzione della controinteressata, detta deliberazione è stata annullata dal TAR. con decisione n. 406 del 9.3/7.6.1990 proprio con riguardo alla fissazione della soglia minima di percorrenza annuale.
3.5 Col quinto motivo la ricorrente si duole che la concessione della intensificazione delle corse alla controinteressata appare sproporzionata rispetto alle esigenze di una piccola frazione quale è Campora San Giovanni più che sufficientemente servita. La doglianza va ad interferire con il merito delle scelte dell’Amministrazione regionale, laddove la motivazione della deliberazione giuntale impugnata, nel fare riferimento a quella della n. 2607 del 1989 gravata col ricorso sopra esaminato, pone in evidenza che le esigenze di trasporto cui sopperisce la società PREITE, che pure effettua una coppia di corse feriali da Campora San Giovanni per Amantea e Cosenza non sono amalgamabili con il ritenuto necessario potenziamento delle corse tra Amantea e la Stazione di Paola che non può essere negato all’utenza di Campora San Giovanni. E che comunque sotto il profilo economico la soluzione relativa allo spostamento del capolinea dell’autolinea Amantea Paola a Campora San Giovanni e l’intensificazione del programma di corse della SAT si appalesa più vantaggioso rispetto alle soluzioni proposte dalla PREITE, atteso che nel primo caso si tratta di meglio utilizzare mezzi e personale già esistente, in atti impiegati per l’espletamento di tale servizio, mentre nell’altra ipotesi la PREITE dovrebbe immettere in servizio nuovo personale e nuovi mezzi, non potendo distoglierlo dalle corse già in funzione, con conseguenti ricadute in termini di finanziamenti pubblici.
La ricorrente allora ha lamentato, con doglianza pure ribadita con la memoria del 25 settembre 2004, che esercita dal lontano 1981 la linea Campora San Giovanni – Amantea - Paola - Cosenza e che, ai sensi degli articoli 5 e 10 della L. n. 1822 del 1939 e della L.Regionale n. 15 del 1986, hanno diritto di preferenza a parità di condizioni tecniche e finanziarie i concessionari di autolinee finitime con ciò affermandosi il diritto di esclusività in capo al concessionario, nell’ipotesi di modifica del contenuto della concessione, come avvenuto nel caso in esame.
Al riguardo non possono non condividersi le argomentazioni proposte dalla controparte che ha rilevato come il sistema delle prelazioni si fondi sulla necessità di assicurare al concessionario di linea prevalente la possibilità di una migliore e più economica organizzazione del proprio complesso aziendale, evitando che vada a gravare sulla collettività con una richiesta di maggiore contribuzione da parte dello Stato, come è avvenuto fino al passaggio di tutte le competenze in tale materia alle Amministrazioni locali. Conclusivamente va infine osservato che, come accennato nella disamina del ricorso che precede, secondo una giurisprudenza datata ma del tutto condivisibile, il diritto di preferenza a favore dei concessionari di autolinee, nel quadro delle misure volte a tutelare la situazione di potenziale esclusività nell’esercizio di servizi pubblici di trasporto, di cui all’art. 5 della L. n. 1822 del 1939, che si assume violato nel ricorso, trova applicazione nella sola ipotesi di concessione di autolinee di nuova istituzione, interdipendenti con quelle di esercizio, e non anche nel caso di rinnovo di precedenti concessioni assentite (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 1982, n. 214). A parere del Collegio analoghe considerazioni vanno fatte per le variazioni delle concessioni, che a maggior ragione non istituiscono nuove autolinee.
Ricondotto alle sue esatte dimensioni il diritto di esclusività, quanto all’aspetto della doglianza concernente la circostanza che la deliberazione avrebbe finito per immettere nel bacino di utenza della società ricorrente un’altra ditta di trasporti creando una situazione di concorrenzialità, l’Alto Consesso, nella stessa decisione, l’ha ritenuta irrilevante, fermo restando che la legge statale, rifluita nella legislazione regionale, tutela le posizioni di concessionari di servizi di trasporti di nuova istituzione.
Per le considerazioni di cui sopra i ricorsi indicati in epigrafe vanno entrambi respinti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sui ricorsi n. 1861/89 e n. 2326/92, li riunisce e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2004.

 

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2004

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