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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre
2004 n. 2109
Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Pierina Biancofiore
Autoservizi Preite Guerino s.r.l. (avv. G. Spataro) c. Regione
Calabria (avv. T. Giusti e I. Musuraca), S.A.T. Società
Autolinee Tirreniche (avv. A. Locco); Autoservizi Preite
Guerino s.r.l. (avv. G. Spataro) c. Regione Calabria (n.c.),
S.A.T. Società Autolinee Tirreniche (avv. A. Locco). |
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Trasporti – Trasporti pubblici – Trasporti
pubblici locali – Art.5, l. n.1822 del 1939 – Concessionari
di autolinee – Diritto di preferenza – Ambito di applicazione
– Individuazione.
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In tema di trasporto pubblico, il diritto
di preferenza a favore dei concessionari di autolinee, nel
quadro delle misure volte a tutelare la situazione di potenziale
esclusività nell’esercizio di servizi pubblici di trasporto,
di cui all’art.5, l. 28 settembre 1939 n.1822, trova applicazione
nella sola ipotesi di concessione di autolinee di nuova
istituzione, interdipendenti con quelle di esercizio, e
non anche nel caso di variazioni di autolinee già esistenti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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N.2109 REG. DEC.
N.1861/89 e 2326/92 REG. RIC.
ANNO 2004
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA
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alla presenza dei Signori: LUIGI ANTONIO
ESPOSITO, Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario
est., EZIO FEDULLO Primo referendario,
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sui ricorso n. 1861/89 e 2326/92
proposti da
Auotoservizi Preite Guerino s.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.
Giovanni SPATARO e domiciliato presso l’Ufficio di Segreteria
del T.A.R.,
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contro
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la Regione Calabria in persona del
Presidente della Giunta regionale legale rappresentante
p.t.,
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nel ricorso n. 1861/89rappresentata
e difesa dagli Avvocati Tommaso GIUSTI e Ilario MUSURACA
dell’Ufficio legale dell’Ente presso la cui sede in Catanzaro
al Viale De Filippis elettivamente domicilia,
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nel ricorso n. 2326 non costituita
in giudizio
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e nei confronti
di S.A.T. Società Autolinee Tirreniche in persona
del legale rappresentante p.t., in entrambi i ricorsi rappresentata
e difesa dall’Avv. Alfonso LOCCO e domiciliata presso l’Ufficio
di Segreteria del T.A.R.
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per l’annullamento previa sospensione
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nel ricorso n. 1861/89
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della delibera regionale n. 2607 del 5 settembre
1989 con la quale la Giunta ha concesso alla controinteressata
l’arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni
dell’autolinea Amantea Paola ed è stata contestualmente
rigettata la domanda della ricorrente,
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e nel ricorso n. 2326/92
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della delibera regionale n. 3263 del 5 agosto
1992 con la quale la Giunta ha concesso alla controinteressata
l’arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni
dell’autolinea Amantea Paola ed è stata contestualmente
rigettata la domanda della ricorrente,
nonché degli atti preparatori e consequenziali;
VISTI i ricorsi con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata nel ricorso n. 1861/92 e della controinteressata
in entrambi i ricorsi;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; VISTI gli atti tutti della causa;
VISTE nel ricorso n. 1861/89 l'ordinanza n. 75 dell'8 febbraio
1990 con la quale è stata accolta la richiesta di sospensione
del provvedimento impugnato e l'ordinanza n. 782 del 15
giugno 1990 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato
parzialmente la sospensiva del T.A.R.;
VISTE nel ricorso n. 2326/92 l'ordinanza collegiale n. 1126
del 17 dicembre 1992 con la quale il TAR ha ordinato alla
Regione incombenti istruttori; l'ordinanza n. 657 del 17
giugno 1993 con la quale il TAR ha accolto la richiesta
di sospensione del provvedimento impugnato; l'ordinanza
n. 126 del 29 gennaio 1994 con la quale il Consiglio di
Stato ha riformato la predetta ordinanza di accoglimento;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 la dr.ssa.
Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti
come da verbale di udienza; RITENUTO in fatto e considerato
in diritto quanto segue:
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FATTO
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Col ricorso n. 1861/89 notificato in data
28 novembre 1989 la società ricorrente ha impugnato la deliberazione
con la quale la Giunta regionale ha accolto la richiesta
di arretramento del capolinea da Amantea a Campora San Giovanni
presentata dalla controinteressata, contestualmente negando
l’analoga istanza contrapposta.
Ha dedotto l’eccesso di potere sotto più profili, la violazione
della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e dell’art. 19 della
L. reg. 14 aprile 1986, n. 15. Si sono costituiti in giudizio
sia la Regione sia la controinteressata che, contestando
le doglianze della ricorrente, hanno richiesto la reiezione
del ricorso.
Alla Camera di Consiglio dell’ 8 febbraio 1990 è stata accolta
la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato,
ma il Consiglio di Stato, su ricorso d'appello proposto
dalla controinteressata ha annullato parzialmente la sospensiva
confermandola limitatamente all’arretramento del capolinea.
Con memoria depositata in data 27 settembre 2004 la Regione
ha rappresentato che l’intensificazione delle corse richiesta
da parte ricorrente ed attribuita alla SAT sarebbe stata
concessa all’interessata, per il resto ha insistito nelle
prese conclusioni.
Col ricorso n. 2326/92 depositato il 5 dicembre 1992 la
società ricorrente ha impugnato la deliberazione con la
quale la Giunta regionale, dopo aver sanato il vizio istruttorio
rilevato dal TAR nell’ordinanza n. 75 del 1990 emanata nell’ambito
del ricorso n. 1869/89, ha confermato l’accoglimento della
richiesta di arretramento del capolinea da Amantea a Campora
San Giovanni presentata dalla controinteressata, contestualmente
negando l’analoga istanza da lei proposta.
Ha dedotto l’eccesso di potere sotto più profili tra cui
la contraddittorietà e la carenza della motivazione e la
violazione dell'art. 46 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771,
degli articoli 19 e 34 della L. regionale 14 aprile 1986,
n. 15 , della L. 28 settembre 1939, n. 1822, dell'art. 1
del D.L. 4 marzo 1989, n. 77 convertito in L. 5 maggio 1989,
n. 160.
La controinteressata si è costituita in giudizio e, contestando
le doglianze della ricorrente, ha chiesto la reiezione del
ricorso.
Alla Camera di Consiglio del 17 dicembre 1992 sono stati
disposti incombenti istruttori che, risultando non eseguiti
alla successiva Camera di Consiglio del 17 giugno 1993 hanno
determinato l'accoglimento della domanda cautelare, successivamente
riformata dal Consiglio di Stato in data 29 gennaio 1994.
Con memoria del 25 settembre 2004 il ricorrente ha chiesto
la riunione dei procedimenti, ha insistito nelle già prese
conclusioni ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
I ricorsi sono stati trattenuti per la decisione alla udienza
pubblica dell’8 ottobre 2004.
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DIRITTO
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1. I ricorsi n. 1861/89 e n. 2326/92 vanno
riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.
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2. Il ricorso n. 1861/89 non può essere accolto.
Con la deliberazione impugnata la Giunta regionale ha disposto,
in accoglimento dell’istanza della controinteressata SAT,
di spostare il capolinea dell’autolinea Amantea - Paola
Stazione più indietro a Campora S. Giovanni, di autorizzare
la stessa SAT ad intensificare il programma di esercizio
dell’autolinea predetta con due coppie di corse feriali
ed una scolastica sul percorso intero e di definire negativamente
l’istanza avanzata in tal senso dalla ricorrente.
Avverso tale deliberazione l’interessata in buona sostanza
ha lamentato che gli argomenti in essa trattati non erano
stati inseriti all’ordine del giorno, che non era stata
invitata né era stata esaminata la posizione del concorrente
Antonio BILOTTA il quale esercitando l’autolinea Martirano
– Nocera – Amantea con quattro coppie di corse sul tratto
parziale Amantea – Campora San Giovanni era direttamente
interessata al provvedimento, sicchè tale omissione rendeva
la deliberazione anche carente sotto il profilo della motivazione.
Ha lamentato inoltre che vi era manifesta contraddittorietà
con la precedente delibera n. 1216 del 30 maggio 1989 nella
quale si era deciso di non procedere a riunioni istruttorie
e di non rilasciare nuove autorizzazioni fino a quando non
fosse avvenuta la riorganizzazione dei servizi di trasporto
ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n. 15 del 14
aprile 1986, che non era stata rispettata la soglia minima
di percorrenza, né il criterio di finitimità e che la Regione
aveva operato pure una illegittima invasione del bacino
di utenza della ricorrente.
2.1 In punto di fatto va precisato che il T.A.R. ha sospeso
l’esecuzione della deliberazione gravata n. 2607/1989 per
soli motivi procedurali, senza precisare quali e che il
Consiglio di Stato ha confermato la sospensione relativamente
all’arretramento del capolinea, accogliendo l’appello proposto
dalla SAT limitatamente all’intensificazione del servizio
da questa esercitato.
Risulta in atti che i vizi procedurali dedotti da parte
ricorrente e sostanzialmente consistenti nel mancato invito
della società BILOTTA alla riunione istruttoria in quanto
concorrente per gli stessi percorsi, sono stati sanati,
successivamente alla concessa sospensiva del T.A.R., invitando
alla riunione istruttoria del 18 aprile 1991 anche la suddetta
società BILOTTA che ha così potuto rappresentarvi le sue
richieste ed esigenze.
La doglianza risulta pertanto improcedibile e sarebbe stata
comunque da accogliere, in quanto a norma degli articoli
19 e 23 della Legge regionale in materia di trasporti, la
n. 15 del 1986, ogni variazione o modificazione della concessione
di trasporto pubblico di linea deve essere approvata preventivamente
dall’amministrazione e previa istruttoria, nella quale le
valutazioni vanno effettuate in base al criterio di finitimità
delle linee, riferita all’ambito dei servizi del bacino
di utenza, ed ai criteri di funzionalità ed economicità
delle stesse. Nel mentre la delibera impugnata, con valutazioni
del tutto discrezionali, prende in considerazione le istanze
di arretramento del capolinea delle linee esercitate rispettivamente
dalla PREITE e dalla SAT, omettendo del tutto l’altro soggetto
interessato, anziché operare la scelta del concessionario
più idoneo ad effettuare quel servizio in base ai criteri
sopra detti previsti dalla legge come elementi su cui basare
le valutazioni.
Del tutto fuorviante ed irrilevante ai fini della declaratoria
di improcedibilità della censura esaminata è la argomentazione
della Regione che con la memoria depositata il 27 settembre
2004 ha tenuto a precisare che la ricorrente avrebbe ottenuto
l’intensificazione delle corse richieste in alternativa
alla pretesa principale, e cioè in Aia dei Lupi – S. Agata
– Fuscaldo Marina ed Aia dei Lupi – Amantea – Cosenza, rigettate
con la deliberazione impugnata, atteso che tale concessione
alternativa non elimina il vizio della pretesa principale
pure rilevato dal T.A.R. in sede cautelare. 2.2. Le altre
doglianze non possono comunque essere condivise.
Infatti anche se poi la Regione ha preso in considerazione
la posizione della concorrente mancante ed ha operato una
istruttoria completa al fine di stabilire quale sia la ditta
più idonea a coprire il servizio da Campora San Giovanni
tra quelle titolari di preferenza in base al criterio della
finitimità, in buona sostanza riconoscendo l’erroneità della
procedura da cui era scaturita la delibera n. 2607/1989,
sanzionata dal TA.R., le valutazioni sulla base delle quali
opera la propria scelta e cioè con le quali decide a quale
impresa ed in che misura vada assegnato il servizio, sono
discrezionali e collegate alla necessità di coprire una
più vasta area di utenza e di evitare di sguarnire alcune
aree a favore di altre nell’arco della giornata. Al riguardo
va rilevato che a meno di non dedurre l’eccesso di potere
per manifesta illogicità ed incongruità delle scelte, che
non sono stati posti in evidenza nel ricorso, la discrezionalità
di tali scelte appare difficilmente sindacabile in sede
di giurisdizione di legittimità. Né sussiste la dedotta
violazione della L. 28 settembre 1939, n. 1822 come manifestantesi
in una indebita immissione della SAT nel bacino di utenza
della ricorrente, atteso che secondo una giurisprudenza
datata, ma condivisibile, il diritto di preferenza accordato
dalla norma ai gestori del trasporto pubblico nell’ambito
di uno stesso bacino trova applicazione nella sola ipotesi
di concessione di autolinee di nuova istituzione, (Consiglio
di Stato, sez. VI, 16 aprile 1982, n. 214) circostanza che
però non riguarda il caso in esame, vertendosi in tema di
variazioni di autolinee già esistenti.
3. Il ricorso n. 2326/92 è infondato e va pertanto respinto.
Con esso parte ricorrente ha impugnato la nuova deliberazione
con la quale la Giunta, a seguito della ordinanza del TAR
n. 75 del 1989 con la quale il Collegio aveva rilevato vizi
procedurali nell’adozione della precedente deliberazione
n. 2607/1989, ha effettuato una riunione con tutti gli interessati
allo arretramento del capolinea da Amantea a Campora San
Giovanni ed ha disposto, quindi a seguito dell’istruttoria
effettuata, di autorizzare la società controinteressata
ad arretrare fino a Campora San Giovanni il capolinea dell’esistente
servizio Amantea – Paola Stazione, di confermare l’autorizzazione
ad intensificare il programma di esercizio della predetta
autolinea già concessa con deliberazione n. 2607 del 1990
e di definire negativamente le opposizioni e le istanze
in contrapposizione od alternative in particolare della
ricorrente oltre che di altri soggetti interessati.
Avverso tale atto la ricorrente ha lamentato la inopinata
reiterazione del provvedimento già sospeso dal T.A.R in
altra occasione. Ha dedotto che non era stato acquisito
l'assenso del Ministero dei Trasporti dal momento che l'arretramento
del capolinea interferiva con il servizio ferroviario. Ha
lamentato la contraddittorietà manifesta con altra precedente
delibera n. 1216 del 30 maggio 1989 nella quale la Giunta,
prima di adottare provvedimenti di modificazione del sistema
dei trasporti aveva deciso di sospendere qualsiasi attività
istruttoria in merito fino all'avvenuta riorganizzazione
dei servizi ai sensi della L. regionale 14 aprile 1986,
n. 15. Ha soggiunto che il nuovo provvedimento non rispettava
la soglia minima di percorrenza, il criterio di finitimità
di cui alla predetta legge regionale e l'obbligo delle Regioni
di evitare situazioni di concorrenzialità fra servizi pubblici
di trasporto.
3.1. La doglianza concernente la immotivata e inopinata
reiterazione del provvedimento di arretramento del capolinea
senza apparentemente sanare i vizi del procedimento rilevati
dal TAR è divenuta improcedibile perché la Giunta regionale
ha appunto effettuato la riunione istruttoria del 18 aprile
1991 alla quale ha invitato a partecipare tutti gli interessati
all’arretramento del capolinea da Amantea a Campora San
Giovanni (ditta BILOTTA, Ferrovie della Calabria, Ferrovie
dello Stato, Autoservizi Preite), riunione a seguito della
quale è scaturita la nuova deliberazione n. 3263 del 1992
al momento gravata.
3.2. Non sussiste la violazione dell’art. 46 del D.P.R.
n. 771/1955, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto
in ricorso, il parere del Ministero dei Trasporti andava
rilasciato nel caso di nuova istituzione del servizio di
trasporto in concessione qualora questo andasse a interferire
con i servizi pubblici di trasporto ad impianti fissi gestiti
o concessi dallo Stato. Invece in questo caso si trattava
di variazione di autolinee che collegano comuni della stessa
provincia per le quali è prescritta la competenza dell’ispettorato
compartimentale, al quale, per espressa ammissione di parte
ricorrente, è stato trasmesso l’ordine del giorno della
riunione del 18 aprile 1991, nella quale è stato confermato
l’arretramento del capolinea a favore della società controinteressata.
3.3. Nessuna contraddittorietà può sussistere con la precedente
deliberazione n. 1216 del 30 maggio 1989 con la quale la
Giunta regionale aveva ritenuto “di non procedere a riunioni
istruttorie e conseguentemente di non rilasciare nuove autorizzazioni”,
atteso che nel caso in esame non di nuova autorizzazione
si trattava, ma del prolungamento di linee già esistenti.
3.4. Il quarto motivo di ricorso col quale la ricorrente
fa valere una presunta violazione delle disposizioni contenute
nella deliberazione n. 1216 del 1989 relative al divieto
di parcellizzazione del servizio di T.P.L. ed alla soglia
minima di percorrenza annuale, è da respingere pure esso,
in quanto, come è dato conoscere dalla memoria di costituzione
della controinteressata, detta deliberazione è stata annullata
dal TAR. con decisione n. 406 del 9.3/7.6.1990 proprio con
riguardo alla fissazione della soglia minima di percorrenza
annuale.
3.5 Col quinto motivo la ricorrente si duole che la concessione
della intensificazione delle corse alla controinteressata
appare sproporzionata rispetto alle esigenze di una piccola
frazione quale è Campora San Giovanni più che sufficientemente
servita. La doglianza va ad interferire con il merito delle
scelte dell’Amministrazione regionale, laddove la motivazione
della deliberazione giuntale impugnata, nel fare riferimento
a quella della n. 2607 del 1989 gravata col ricorso sopra
esaminato, pone in evidenza che le esigenze di trasporto
cui sopperisce la società PREITE, che pure effettua una
coppia di corse feriali da Campora San Giovanni per Amantea
e Cosenza non sono amalgamabili con il ritenuto necessario
potenziamento delle corse tra Amantea e la Stazione di Paola
che non può essere negato all’utenza di Campora San Giovanni.
E che comunque sotto il profilo economico la soluzione relativa
allo spostamento del capolinea dell’autolinea Amantea Paola
a Campora San Giovanni e l’intensificazione del programma
di corse della SAT si appalesa più vantaggioso rispetto
alle soluzioni proposte dalla PREITE, atteso che nel primo
caso si tratta di meglio utilizzare mezzi e personale già
esistente, in atti impiegati per l’espletamento di tale
servizio, mentre nell’altra ipotesi la PREITE dovrebbe immettere
in servizio nuovo personale e nuovi mezzi, non potendo distoglierlo
dalle corse già in funzione, con conseguenti ricadute in
termini di finanziamenti pubblici.
La ricorrente allora ha lamentato, con doglianza pure ribadita
con la memoria del 25 settembre 2004, che esercita dal lontano
1981 la linea Campora San Giovanni – Amantea - Paola - Cosenza
e che, ai sensi degli articoli 5 e 10 della L. n. 1822 del
1939 e della L.Regionale n. 15 del 1986, hanno diritto di
preferenza a parità di condizioni tecniche e finanziarie
i concessionari di autolinee finitime con ciò affermandosi
il diritto di esclusività in capo al concessionario, nell’ipotesi
di modifica del contenuto della concessione, come avvenuto
nel caso in esame.
Al riguardo non possono non condividersi le argomentazioni
proposte dalla controparte che ha rilevato come il sistema
delle prelazioni si fondi sulla necessità di assicurare
al concessionario di linea prevalente la possibilità di
una migliore e più economica organizzazione del proprio
complesso aziendale, evitando che vada a gravare sulla collettività
con una richiesta di maggiore contribuzione da parte dello
Stato, come è avvenuto fino al passaggio di tutte le competenze
in tale materia alle Amministrazioni locali. Conclusivamente
va infine osservato che, come accennato nella disamina del
ricorso che precede, secondo una giurisprudenza datata ma
del tutto condivisibile, il diritto di preferenza a favore
dei concessionari di autolinee, nel quadro delle misure
volte a tutelare la situazione di potenziale esclusività
nell’esercizio di servizi pubblici di trasporto, di cui
all’art. 5 della L. n. 1822 del 1939, che si assume violato
nel ricorso, trova applicazione nella sola ipotesi di concessione
di autolinee di nuova istituzione, interdipendenti con quelle
di esercizio, e non anche nel caso di rinnovo di precedenti
concessioni assentite (Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile
1982, n. 214). A parere del Collegio analoghe considerazioni
vanno fatte per le variazioni delle concessioni, che a maggior
ragione non istituiscono nuove autolinee.
Ricondotto alle sue esatte dimensioni il diritto di esclusività,
quanto all’aspetto della doglianza concernente la circostanza
che la deliberazione avrebbe finito per immettere nel bacino
di utenza della società ricorrente un’altra ditta di trasporti
creando una situazione di concorrenzialità, l’Alto Consesso,
nella stessa decisione, l’ha ritenuta irrilevante, fermo
restando che la legge statale, rifluita nella legislazione
regionale, tutela le posizioni di concessionari di servizi
di trasporti di nuova istituzione.
Per le considerazioni di cui sopra i ricorsi indicati in
epigrafe vanno entrambi respinti.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese
di giudizio ed onorari.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando
sui ricorsi n. 1861/89 e n. 2326/92, li riunisce e li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio dell’8 ottobre 2004.
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Depositata in Segreteria il 17 novembre 2004
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