| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre
2004 n. 2111
Pres. Luigi Antonio Esposito, Est. Pierina Biancofiore
Pluriservice s.a.s. (avv. F. Terzi e F. Terzi) c. Comune
di Castrovillari (avv. V. Rosa). |
|
Processo – Processo amministrativo – Servizio
di diffusione dell’attività politico-amministrativa degli
organi consiliari comunali – Contratto d’appalto – Rescissione
in danno – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione.
|
|
E’ inammissibile per difetto di giurisdizione
il ricorso con il quale sia impugnata la deliberazione di
rescissione in danno del contratto di appalto del servizio
di diffusione a mezzo televisione dell'attività politico-amministrativa
degli organi consiliari comunali.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
N. 2111 REG. DEC.
N. 2174/92 REG. RIC.
ANNO 2004
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA
|
| |
|
alla presenza dei Signori:LUIGI ANTONIO ESPOSITO,
Presidente; PIERINA BIANCOFIORE, Primo referendario est.;EZIO
FEDULLO, Primo referendario,
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 2174/1992 proposto da
Pluriservice s.a.s. in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco TERZI
e Francesca TERZI e domiciliata presso l’Ufficio di Segreteria
del T.A.R.,
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Castrovillari in persona
del Commissario straordinario legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo ROSA e domiciliato
presso l’Ufficio di Segreteria del T.A.R.,
|
| |
|
per l’annullamento
della delibera n. 371 notificata il 26 agosto1992 con la
quale il Commissario straordinario ha disposto la rescissione
in danno della ricorrente del contratto di appalto del servizio
di diffusione a mezzo di stazione televisiva dei lavori
degli organi consiliari comunali nonché degli atti connessi,
precedenti, prodromici e successivi o comunque incidenti
sulla posizione giuridica della ricorrente;
|
| |
|
VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
VISTA l'ordinanza n. 1110 del 4 dicembre 1992 con la quale
sono stati disposti incombenti istruttori;
VISTA l'ordinanza n. 29 del 14 gennaio 1993 con la quale
è stata accolta ad tempus la richiesta di sospensione del
provvedimento impugnato;
VISTA l'ordinanza n. 479 del 6 maggio 1993 con la quale
è stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento
impugnato;
Relatore alla pubblica udienza dell’8 ottobre 2004 la dr.ssa
Pierina BIANCOFIORE; uditi altresì i difensori delle parti
come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO E DIRITTO
|
| |
|
La società ricorrente ha impugnato la deliberazione
con la quale il Commissario straordinario del Comune di
Castrovillari ha disposto la rescissione in danno del contratto
di appalto del servizio di diffusione a mezzo televisione
dell'attività politico amministrativa degli organi consiliari
comunali, stipulata per la durata di tre anni. La rescissione
è stata motivata dalla circostanza che le trasmissioni giungevano
in alcune zone completamente oscurate, mentre in altre il
segnale giungeva chiaro ma disturbato, in violazione della
convenzione stipulata con la ditta interessata che si era
invece impegnata a prestazioni ottimali.
La ditta ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 340
della L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F, nonché l'eccesso
di potere sotto il profilo dello sviamento e del travisamento
ed erronea valutazione dei fatti.
In buona sostanza ha lamentato che le ipotesi previste dall'art.
340 della Legge sui lavori pubblici per la rescissione del
contratto sono tassativamente indicate dalla menzionata
disposizione e non comprendono la rescissione d'autorità
da parte della pubblica amministrazione, sicchè la delibera
si presentava completamente illegittima. Il Comune inoltre
aveva provveduto a tale determinazione senza tenere minimamente
in conto i risultati delle perizie disposte e che, invece,
avevano accertato la pulizia e la precisione del segnale.
Il Comune si è costituito in giudizio contestando ogni doglianza
e chiedendo pertanto la reiezione del ricorso che è stato
trattenuto per la decisione alla udienza pubblica dell’8
ottobre 2004 alla quale il Collegio ha rilevato il difetto
di giurisdizione sulla causa in esame.
La rescissione del contratto di appalto di opere pubbliche
servizi o forniture operata dall’Amministrazione, come nel
caso in esame, in base all’articolo 340 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. F. rientra infatti nell’ambito della
giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si riconosce
normalmente che tutta la fase del rapporto che si svolge
tra il committente e l’appaltatore del servizio, in questo
caso radiotelevisivo, dopo la stipulazione del contratto
attenga a diritti soggettivi che il giudice amministrativo
non può conoscere se non nei casi stabiliti dalla legge.
E tale posizione veniva propugnata dalla Cassazione ancor
prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 31 marzo 1998, n.
80 col quale sono rientrate nella giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo tutte le controversie in materia
di pubblici servizi. (Cassazione Civile, Sezioni Unite,
17 novembre 1984, n. 5841, 26 luglio 1985, n. 4342). Il
supremo organo della giurisdizione in particolare chiariva
che tali controversie sono devolute al giudice ordinario,
in quanto scaturiscono dall’adempimento di diritti ed obblighi
di natura contrattuale.
Ma anche a seguito del D.Lgs n. 80 del 1998 i cui articoli
33, 34e 35 sono poi confluiti nella legge di riforma dei
Tribunali Amministrativi Regionali L. 21 luglio 2000, n.
205, la Cassazione ha continuato a confermare il proprio
orientamento precisando ancora, si può dire ai giorni nostri,
che quand’anche gli art. 6 e 7 della l. n. 205 del 2000
devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie relative alle procedure di affidamento
di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica
dell'appalto (compresi i provvedimenti di non ammissione
alla gara o di esclusione dei concorrenti), ma non riguardano
anche la fase relativa all'esecuzione del rapporto. (Cassazione
civile, sez. un., 18 aprile 2002, n. 5640) Ed in tale fase
rientra la controversia sorta a seguito dell'impugnazione
da parte dell'appaltatore della rescissione del contratto
intimata dalla p.a., con conseguente sua devoluzione alla
giurisdizione del giudice ordinario. E su tale posizione
si sono attestati i Tribunali Amministrativi regionali ed
il Consiglio di Stato. (ex plurimis: Consiglio di Stato,
sez. V, 30 gennaio 2002, n. 515, sez. V, 11 giugno 2001,
n. 3127; T.A.R. Lazio, sez. I, 6 novembre 2002, 9725, T.A.R.
Friuli Venezia Giulia, 21 agosto 2001, n. 532) Specifica
meglio il T.A.R. del Lazio, con decisione del tutto condivisibile
che l'atto di rescissione di un contratto di appalto, adottato
da una p.a. ai sensi dell'art. 340, l. 20 marzo 1865 n.
2248, all. F, non ha portata di provvedimento autoritativo
ma inerisce ad un rapporto giuridico di diritto privato
ormai perfezionato e operativo, quindi a situazioni giuridiche
riconducibili a posizioni di diritto soggettivo, pariteticamente
sussistenti, per le quali la naturale sede di tutela è il
giudice ordinario; tale conclusione non muta in relazione
all'art. 33, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 (come sostituito
dall'art. 7, l. 21 luglio 2000 n. 205), il quale, nel disporre
la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie
aventi ad oggetto "procedure di affidamento" di appalti
pubblici, ovverosia le procedure di scelta del contraente,
lascia immutata la linea di confine tra giurisdizione ordinaria
e giurisdizione amministrativa in materia. (T.A.R. del Lzio
sez. 3^, 21 gennaio 2003, n. 278)
Né la situazione muta per la circostanza che, nel caso in
esame si tratta di un appalto di servizi, atteso che l’amministrazione
comunale nel decidere la rescissione, in assenza di una
norma espressamente dettata per la rescissione del contratto
di appalto di servizi, l’ha espressamente disposta ai sensi
dell’art. 340 della Legge n. 2248 del 1865 All. F., di talchè
tale norma trascina tutta la disciplina del rapporto in
essa stabilita con la relativa giurisdizione cui fare riferimento.
Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto
di giurisdizione. Sussistono giusti motivi per la compensazione
delle spese di giudizio ed onorari
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando
sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio dell’8 ottobre 2004.
|
| |
|
Depositata in Segreteria il 17 novembre 2004
|
|