| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 18 ottobre
2004 n. 3647
Pres.Papiano, Est. Calderoni
Borelli Giorgio contro Comune di Modena ed altri |
|
Giustizia amministrativa - Raccolta rifiuti
solidi urbani – Attività di servizio pubblico - Azione inibitoria
proposta a tutela del diritto alla salute derivante da immissioni
acustiche - Giurisdizione esclusiva del G.A. ex art.33 D.
Lgs. n. 80 del 1998 – Esclusione – Giurisdizione dell’A.G.O.
– Sussiste
|
|
Qualora un privato proponga una domanda giudiziale
diretta ad ottenere la misura interdittiva del servizio
di raccolta dei rifiuti, identificato come causa di inquinamento
acustico, e la sua diversa organizzazione al fine di evitare
tale inquinamento, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione, in quanto tale azione inibitoria
esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo ai
sensi dell’art.33, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 80 del
1998, dal momento che nell’ambito dei servizi pubblici restano
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona
e alle cose.
|
| |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE II
|
| |
|
composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano,
Presidente, Dott. Giorgio Calderoni, Consigliere, relatore,
Dott. Bruno Lelli, Consigliere ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso 1474/2003 ed i successivi motivi
aggiunti proposti da:
|
| |
|
BORELLI GIORGIO rappresentato e difeso
da: ZIRONI AVV. STEFANO ZANETTI AVV. LEONARDO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA L. SAVIOLI N. 11/A presso ZANETTI
AVV. LEONARDO
|
| |
|
Contro
|
| |
|
COMUNE DI MODENA, non costituito in
giudizio
|
| |
|
e nei confronti di
|
| |
|
META SPA Rappresentata e difesa da:
SACCHETTI AVV. STEFANO BRIGHENTI AVV. FAUSTA con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA SOLFERINO 44 presso SACCHETTI AVV.
STEFANO
|
| |
|
per l’annullamento
- della comunicazione 8 agosto 2003 di Meta S.p.a;
- dell’atto generale recante le modalità di organizzazione
del servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
- del provvedimento del Dirigente Settore Ambiente del Comune
di Modena in data 27.2.2004;
|
| |
|
e per l’accertamento
del diritto al conseguente risarcimento del danno;
|
| |
|
Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il relatore
Cons. Giorgio Calderoni ed uditi, altresì, per le parti,
gli Avv.ti S. Zironi e F. Brighenti.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO e DIRITTO
|
| |
|
I. Con l’atto introduttivo del giudizio,
il ricorrente espone in fatto che l’intimata META S.p.A.
ha posizionato alcuni contenitori dei rifiuti solidi urbani,
in prossimità delle finestre della propria camera da letto
e di quella della madre ottuagenaria; e che gli autocarri
predisposti per la raccolta di detti rifiuti produrrebbero,
in orari compresi tra le sei e le sei e trenta del mattino,
un rumore definito “insopportabile”, pur essendo le stanze
dotate di doppi vetri.
Dopo aver infruttuosamente segnalato tali circostanze alle
varie Autorità locali, il ricorrente ha promosso un procedimento
cautelare avanti il Tribunale di Modena, che ha declinato
la propria giurisdizione: donde, la proposizione del ricorso
in epigrafe avanti questo Giudice, per l’annullamento della
comunicazione META 8 agosto 2003 (resa a seguito di atto
di diffida e messa in mora) e dell’atto generale di organizzazione
dell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
In diritto, il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) violazione delle norme nazionali (legge n. 447/1995 e
D.P.C.M. 14.11.1997), regionali e locali (art. 25 Regolamento
Polizia municipale, il quale dispone che le attività e le
lavorazioni rumorose possano essere esercitate esclusivamente
dalle 7,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00), che fissano
i limiti del c.d. inquinamento acustico, stante che una
perizia fonometrica avrebbe accertato il superamento di
detti limiti;
2) violazione dell’art. 9 L.R. n. 15 del 2001 che, nelle
suddette condizioni, imporrebbe a META la redazione di un
piano di risanamento, viceversa non approntato;
3) eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza
e proporzionalità.
|
| |
|
II. Costituitasi in giudizio Meta S.p.A.,
si è aperta un’articolata fase cautelare del processo, contraddistinta
dalle seguenti pronunce:
- con ordinanza 11 dicembre 2003, n. 947, questa Sezione
disponeva una verificazione fonometrica a cura dell’ARPA
di Modena;
- sulla scorta delle risultanze di tale incombente, la medesima
Sezione (19 febbraio 2004, n. 267) accoglieva la proposta
domanda incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati,
sotto il profilo “che l’attività di raccolta dei rifiuti
solidi urbani, relativa ai cassonetti posizionati nei pressi
dell’abitazione del ricorrente, non deve esser svolta in
orario anteriore alle ore 7 del mattino”;
- con Ordinanza 16 aprile 2004, n. 1640, la Quinta Sezione
del Consiglio di Stato (“impregiudicate la questione di
ammissibilità del ricorso di cui trattasi per i profili
della sussistenza della giurisdizione di questo giudice”)
accoglieva in parte l’appello di META, stabilendo lo svolgimento
del servizio de quo a partire dalle ore 6,30.
|
| |
|
III. Successivamente, il ricorrente proponeva
motivi aggiunti impugnando il provvedimento in data 27 febbraio
2004, nel frattempo adottato dal Dirigente Settore Ambiente
del Comune di Modena e con cui, ai sensi dell’art. 25 comma
2 del Regolamento di polizia Urbana, si autorizzava in deroga
META S.pA. ad iniziare la raccolta dei rifiuti solidi urbani
alle ore 6,00 del mattino.
Avverso tale nuovo atto, venivano dedotte le seguenti censure:
1) elusione del giudicato cautelare, costituito dalle predette
ordinanze n. 267/2004 di questo T.A.R. e n. 1640/2004 del
Consiglio di Stato;
2) violazione dell’art. 10 legge n. 447/1995, così come
recepito dall’art. 25, commi 5 e 7 del Regolamento comunale
di Polizia urbana;
3) violazione della Direttiva 25 giugno 2002 n. 99 del Parlamento
europeo e del Consiglio, da attuarsi entro il 18 luglio
2004 e che identifica il periodo notturno dalle ore 23,00
alle ore 7,00;
4) incompetenza del Dirigente comunale, poiché l’art. 23
comma 4 del Regolamento comunale dei servizi di smaltimento
dei Rifiuti solidi urbani demanderebbe al Sindaco l’adozione
delle nuove articolazioni del servizio di raccolta.
|
| |
|
IV. Infine, in vista della trattazione del
merito della controversia, il ricorrente ha prodotto ulteriore
documentazione e memoria conclusiva.
Anche META ha dimesso, in data 9 giugno maggio 2004, memoria
conclusionale, ove, in particolare, eccepisce:
- il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo
in ordine alle pretese (anche risarcitorie) del ricorrente
“in tema di (asserita) violazione del diritto alla salute”;
- l’inammissibilità dell’impugnativa della comunicazione
di META.
Indi, all’odierna pubblica udienza la causa è passata in
decisione, previa discussione orale tra i difensori delle
parti costituite.
|
| |
|
V.1. Ciò premesso, va preliminarmente esaminata
l’eccezione di difetto di difetto di giurisdizione sollevata
da META.
|
| |
|
V.2. Al riguardo, il Collegio non può non
tener conto che detta questione ha già attirato l’attenzione,
in sede cautelare, del Giudice amministrativo d’appello,
il quale, pur evitando di pronunciarsi immediatamente su
di essa e lasciandola (come anticipato al precedente punto
II) “impregiudicata”, ha, tuttavia, qualificato “la domanda
giudiziale proposta in primo grado” come:
- “diretta ad ottenere la misura interdittiva del servizio
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, identificato come
causa di inquinamento acustico”;
- e “volta ad ottenere una diversa organizzazione del servizio
al fine di evitare un inquinamento acustico nell’immobile
ove risiede il ricorrente di primo grado”.
A ciò si aggiunga che nel secondo motivo del ricorso introduttivo
il ricorrente si richiama espressamente al diritto alla
salute ed ancor più compiutamente egli afferma nella memoria
conclusiva (cfr. pag. 12) che “il bene tutelato nella presente
controversia trova la sua più alta legittimazione nella
nostra Carta Costituzionale (articolo 32-Diritto alla salute)”.
|
| |
|
V.3. Ma se così è per espressa prospettazione
di parte ricorrente e per come la domanda è stata qualificata
in sede cautelare dal Consiglio di Stato, la stessa, essendo
volta alla tutela del diritto alla salute, non può essere
conosciuta dal Giudice amministrativo, perché proprio la
giurisprudenza del Consiglio di Stato si è già espressa
nel senso che “un'azione inibitoria proposta a tutela della
salute per immissioni (in quel caso: elettromagnetiche,
provenienti da un impianto di telecomunicazione) esula dalla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di servizi pubblici, come prevista dall'art. 33 D.lg. 31
marzo 1998 n. 80, in quanto l'esclusione dalla giurisdizione
del giudice amministrativo delle "controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose
e delle controversie in materia di invalidità" non può che
riguardare anche la tutela risarcitoria in forma specifica”
(cfr. sez. VI, 4 giugno 2002, n. 2329, citata anche da META
nella propria memoria conclusionale).
Nello stesso senso, in precedenza, la sez. V (6 dicembre
2000, n. 6311) aveva ritenuto che la domanda con la quale
un dipendente denuncia la lesione del diritto alla salute
(derivante da attività di mobbing esercitata nei suoi confronti)
esula dalla giurisdizione amministrativa e va proposta avanti
al giudice ordinario, perché, ai sensi dell'art. 33, comma
2, lett. e), D.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come modificato
dalla l. 21 luglio 2000 n. 205,. nell'ambito dei pubblici
servizi restano devolute alla giurisdizione del giudice
ordinario le controversie che riguardano il danno alla persona
o a cose.
Giudice ordinario che peraltro – pur in presenza di orientamenti
di merito non uniformi (come conferma la declinatoria di
giurisdizione pronunciata dal Tribunale di Modena sull’azione
ex art. 700 c.p.c. precedentemente promossa dall’Avv. Borelli
contro META) – è propenso a ritenere la propria giurisdizione
sulle domande (analoghe alla presente) con cui “un privato
cittadino chiede che, in primo luogo, si accerti la pericolosità
delle emissioni (ancora elettromagnetiche prodotte dalle
antenne radio che fungono da base di telefonia cellulare
e sono installate nei pressi dell'abitazione dell'attore:
NdE) e che, in secondo luogo, si inibisca l'uso di tali
apparecchiature”, trattandosi di domande di “tutela del
diritto alla salute e non anche di controversia in materia
di pubblici servizi, attribuita ex art. 33 D.lg. n. 80 del
1998, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”
(Tribunale Catania, 4 maggio 2002).
|
| |
|
V.4. Per quanto appena detto, sfugge, con
ogni evidenza, alla giurisdizione del Giudice amministrativo
– siccome rientrante nell’espressa eccezione posta dalla
soprariportata lett. e) dell’art. 33 D. Lgs. n. 80/98 e
successive modificazioni – anche la consequenziale domanda
risarcitoria “del danno ingiusto patito in conseguenza delle
emissioni acustiche illecite subite e subende”, formulata
nell’atto introduttivo del giudizio, domanda che la memoria
conclusiva del ricorrente riconduce, oltreché al danno alla
salute, anche al c.d. danno biologico.
|
| |
|
V.5. Quanto, poi, all’azione impugnatoria
(della comunicazione 8 agosto 2003 di META) formalmente
proposta dall’Avv. Borelli, è agevole osservare che – anche
a prescindere dalla pur non inconferente eccezione di inammissibilità
della stessa, formulata nella memoria conclusionale di META
sotto il profilo del dubbio carattere provvedimentale di
tale nota – ogni interesse a coltivare detta impugnazione
è venuto meno, in capo al ricorrente, per effetto dell’adozione,
in corso di causa, della menzionata autorizzazione in deroga
27.2.2004, rilasciata a META stessa dal dirigente Settore
Ambiente del Comune di Modena, ai sensi dell’art. 25 comma
2 del Regolamento di polizia Urbana, secondo cui “le attività
e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti
di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate
concesse dall’Amministrazione Comunale, potranno essere
esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00
e dalle ore 14 alle 20,00 nei giorni feriali”.
Tale atto rappresenta, invero, il titolo giuridico che abilita
la medesima META S.p.A. ad iniziare la raccolta dei rifiuti
solidi urbani (su tutto il territorio comunale e, quindi,
anche nei pressi dell’abitazione del ricorrente Avv. Borelli)
sin dalle ore 6,00 del mattino, e cioè nell’orario che il
ricorrente contesta con detta azione impugnatoria: cosicché,
è del tutto evidente che, ove il Giudice qui adito dovesse
ritenere legittima la deroga concessa - in sede di esame
dei motivi aggiunti avverso di essa prodotti -, nessun concreto
ed ulteriore interesse potrebbe derivare al ricorrente dall’eventuale
annullamento della suddetta comunicazione, con cui META
si limita ad esplicitare (in risposta all’atto di diffida
e messa in mora notificatole dall’Avv. Borelli) le ragioni
di carattere organizzativo ed obiettivo, che non consentono
una diversa articolazione oraria del servizio.
Ne consegue, dunque, l’improcedibilità, per sopravvenuto
difetto di interesse, dell’impugnativa di detta comunicazione,
proposta con il ricorso introduttivo.
|
| |
|
V.6. In conclusione, il suddetto ricorso
introduttivo n. 1474/2003 deve essere dichiarato:
- inammissibile, per difetto di giurisdizione, quanto alla
domanda tendente, nella qualificazione fornita in sede cautelare
dal Consiglio di Stato, “ad ottenere una diversa organizzazione
del servizio al fine di evitare un inquinamento acustico
nell’immobile ove risiede il ricorrente”; nonché quanto
alla consequenziale domanda risarcitoria;
- improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse,
quanto alla domanda impugnatoria della comunicazione META
8-8-2003.
|
| |
|
VI.1. A questo punto, l’intera materia del
contendere di competenza di questo Giudice risulta, dunque,
concentrata nell’impugnativa della più volte citata autorizzazione
comunale 27.2.2004, oggetto dei successivi motivi aggiunti:
impugnativa, rispetto alla quale, nessun dubbio può sussistere
in ordine alla giurisdizione (generale di legittimità) del
Giudice amministrativo a conoscerne, trattandosi di controversia
avente ad oggetto la legittimità di un provvedimento amministrativo,
adottato da una Pubblica Amministrazione (Comune di Modena)
nell’esercizio di poteri autoritativi (di deroga) attribuiti
da fonte regolamentare ed incidente su posizioni di interesse
legittimo (al corretto esercizio di tale potere di deroga)
del privato (l’Avv. Borelli) che se ne assume leso.
|
| |
|
VI.2. Passando, dunque, all’esame della suddetta
impugnativa, il Collegio deve rilevare l’infondatezza del
primo dei motivi aggiunti, perché il c.d. “giudicato cautelare”
invocato dal ricorrente si è formato su di un atto di META
e non può, dunque, vincolare il Comune, stante la sua posizione
di estraneità rispetto alle pronunce cautelari di primo
e secondo grado, al cui adempimento era onerata esclusivamente
META stessa.
In definitiva, il potere derogatorio sancito a livello di
normazione comunale non è stato oggetto delle pronunce cautelari
di cui si tratta ed il suo esercizio non può, dunque, considerarsi
dalle stesse precluso.
|
| |
|
VI.3. Il secondo motivo aggiunto è, in parte,
infondato, poiché l’atto dirigenziale 27.2.2004 si è limitato
ad autorizzare META ad iniziare la raccolta alle ore sei
del mattino e non già, anche, a derogare dai limiti di inquinamento
acustico, come fondamentalmente sembra dedurre il ricorrente;
ed in parte inammissibile, poiché – come enunciato al precedente
Capo V – sussiste il difetto di giurisdizione di questo
Giudice per il profilo di doglianza con cui l’Avv. Borelli
lamenta che “il mezzo META è fonte di inquinamento acustico”.
|
| |
|
VI.4. Con il terzo motivo si denuncia la
violazione di norme (Direttiva 2002/49/CE, su cui ha particolarmente
insistito la difesa del ricorrente in sede di discussione
orale) non ancora vigenti nell’ordinamento interno: invero,
tale Direttiva è stata recepita con legge. 31 ottobre 2003,
n. 306 (Legge comunitaria 2003), il cui art. 14 delega.
il Governo “ad adottare, entro il 30 giugno 2004 (la scadenza
per l’attuazione della Direttiva è, infatti, fissata al
18 luglio 2004, come correttamente si afferma nell’esposizione
dello stesso terzo motivo: NdE) su proposta del Ministro
per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri
interessati, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione
delle disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento
acustico, nel rispetto dei principi e delle disposizioni
comunitarie in materia, nonché dei principi e criteri direttivi,
espressamente indicati nel prosieguo dell’articolo.
Ne consegue che prima dell’emanazione di detto Decreto delegato
ovvero, in caso di sua non tempestiva emanazione, prima
della suddetta data di scadenza del 18 luglio 2004 nessun
obbligo giuridico incombeva sul Comune di Modena di conformarsi
alle disposizioni della Direttiva stessa in materia di orari
di inizio del giorno e della sera.
|
| |
|
VI.5. Infine, neppure sussiste il vizio di
incompetenza dedotto con il quarto ed ultimo motivo: invero,
il provvedimento 27.2.2004 non ha, all’evidenza, natura
di ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene
e sanità, bensì costituisse, come già esposto, attuazione
di una espressa previsione regolamentare locale (di Polizia
urbana).
Inoltre, tale Regolamento è entrato in vigore (15 aprile
2002) successivamente al T.U. n. 267/2000 e, dunque, tiene
conto del noto riparto di competenze tra Dirigenti ed organi
elettivi, ivi contemplato all’art. 107: in particolare,
il Collegio deve rilevare che laddove il Regolamento ha
inteso attribuire uno specifica competenza al Sindaco l’ha
fatto espressamente (cfr. ad es. art. 3 comma 3), mentre
analoga, espressa previsione difetta nel comma 2 dell’art.
25, il cui testo (soprariportato sub V.6.) si limita a riferirsi
genericamente a deroghe concesse dalla “Amministrazione
comunale”, per cui, per individuare i soggetti a ciò competenti,
occorre rifarsi al richiamato riparto di competenze stabilito
dall’art. 107 del predetto T.U., sulla scorta del criterio
discretivo per cui “i poteri di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo spettano agli organi di governo
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica
è attribuita ai dirigenti”.
Ora, risulta palese che la deroga de qua non rientra nel
primo campo definitorio riservato agli organi di governo,
mentre appartiene interamente al genus di atti gestionali
riservati ai dirigenti.
|
| |
|
VI.6. Inconferente, si rivela al riguardo,
l’argomento di fondo che il ricorrente sviluppa in contrario,
in quanto esso fa leva su di una disposizione di altro regolamento
comunale di settore (smaltimento rifiuti solidi urbani),
che risulta, tuttavia, estranea alla fattispecie di cui
è causa, perché il potere di deroga in concreto esercitato
dal Dirigente risponde alla esclusiva finalità di consentire
un’attività rumorosa in orari altrimenti vietati e non già
di stabilire quelle “articolazioni e modalità organizzative”
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani”, che
rappresentano invece - per effetto del richiamo del comma
4 art. 23 del Regolamento R.S.U. alla precedente lettera
a) del comma 2 - lo specifico campo di intervento dell’ordinanza
sindacale contemplata dal citato comma 4.
La natura non organizzativa del provvedimento comunale esclude
altresì che esso possa ascriversi, come in subordine deduce
il ricorrente, all’ipotesi di cui alla lett. c) del medesimo
art. 23 (determinazione di numero e ubicazione dei contenitori,
frequenza e orari delle operazioni di svuotamento ed asporto).
|
| |
|
VI.7. Conclusivamente, l’impugnativa dell’autorizzazione
comunale 27 febbraio 2002 va disattesa, siccome infondata.
|
| |
|
VII. Alla stregua delle considerazioni che
precedono, il Collegio deve:
a) dichiarare, nei sensi di cui al capo V.6. che precede,
l’inammissibilità in parte qua (per difetto di giurisdizione)
e l’improcedibilità, per la restante parte e per sopravvenuta
carenza di interesse, dell’originario ricorso introduttivo
del giudizio;
b) respingere l’impugnativa proposta con il successivo atto
di motivi aggiunti, depositato il 19 maggio 2004.
Tenuto, tuttavia, conto del complessivo andamento processuale
della vicenda, le spese di lite possono essere compensate
tra le parti in causa.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione II, così decide sul ricorso e sui motivi aggiunti
di cui in epigrafe:
1) dichiara l’inammissibilità per difetto di giurisdizione
(nella parte indicata in motivazione al capo V.6.) e l’improcedibilità,
per la restante parte e per sopravvenuta carenza di interesse,
dell’originario ricorso introduttivo del giudizio;
2) respinge l’impugnativa proposta con il successivo atto
di motivi aggiunti, depositato il 19 maggio 2004;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Bologna, il 23 giugno 2004.
|
GWENDOLINE GUCCIONE
|
|
| Inquinamento acustico e
riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici ex
art. 33, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80
| Nella
interessante sentenza che si annota il Tribunale
Amministrativo della Regione Emilia-Romagna, sezione
di Bologna, dichiara il proprio difetto di giurisdizione,
controvertendosi in materia di danno alla salute
derivante da inquinamento acustico (nella fattispecie
dalle immissioni acustiche dal ricorrente definite
intollerabili, prodotte dall’attività di raccolta
dei rifiuti solidi urbani, relativa ai cassonetti
posizionati nei pressi della sua abitazione), così
come espressamente prospettato nella domanda introduttiva
(sostanzialmente inibitoria), diretta ad ottenere
“la misura interdittiva del servizio di raccolta
dei rifiuti solidi urbani” e “una diversa organizzazione
del servizio” medesimo al fine di evitare le immissioni
dannose nell’immobile di residenza del ricorrente.
Nonostante le incertezze interpretative tuttora
ravvisabili al riguardo, anche volendo ritenere
la controversia de qua rientrante nella materia
dei servizi pubblici, secondo la giurisprudenza
più accreditata del Consiglio di Stato e della Corte
di Cassazione, la stessa è, invero, riconducibile
alla ipotesi escludente di cui all’art.33, comma
2, lett. e), D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ove si
sottraggono alla giurisdizione esclusiva del g.a.
“le controversie meramente risarcitorie che riguardano
il danno alla persona e a cose”, in quanto il concetto
di risarcimento richiamato dalla suddetta disposizione
non può che essere comprensivo anche della figura
della reintegrazione in forma specifica.
La pronuncia in esame offre la possibilità di soffermarsi
sul tema del riparto di giurisdizione in materia
di servizi pubblici a partire dall’entrata in vigore
dell’art.33 cit. fino alla recente sentenza 6 luglio
2004, n. 204, con cui la Corte Costituzionale ha
dichiarato la parziale incostituzionalità della
suddetta disposizione, nella parte in cui devolve
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
la materia dei servizi pubblici, prescindendo del
tutto dalla natura giuridica delle situazioni giuridiche
in essa coinvolte(1).
A tal proposto, di particolare ausilio risulta essere
l’analisi dell’evoluzione pretoria formatasi in
materia di immissioni dannose connesse all’esercizio
di un servizio pubblico, soprattutto in tema di
elettrosmog(2).
La giurisprudenza(3) anteriore alla entrata in vigore
del D. Lgs. n. 80 del 1998, si era espressa unanimemente
nel senso di affermare la giurisdizione del giudice
ordinario in materia di immissioni nocive imputabili
alla pubblica amministrazione. Successivamente a
tale momento si registrano le prime oscillazioni
giurisprudenziali(4).
Alcuni Tribunali adottano una nozione oggettiva
di servizio pubblico, secondo cui ogni attività
materiale posta in essere, se idonea ad interferire
con la gestione del pubblico servizio, radica la
giurisdizione del giudice amministrativo, a prescindere
dalla distinzione della singola azione esercitata
e dalla natura del soggetto che la esercita(5).
Una controversia relativa alle conseguenze dannose
derivanti da immissioni elettromagnetiche, rientra
nella giurisdizione del giudice amministrativo,
in quanto interferisce con il servizio pubblico
di fornitura dell’energia elettrica; non troverebbe
applicazione nel caso di specie l’art.33, comma
2, lett. e), che sottrae alla giurisdizione del
g.a. “le controversie meramente risarcitorie che
riguardano il danno alla persona e alle cose”, giacchè
la locuzione avverbiale “meramente” è da intendersi
nel senso che le sole vertenze non appartenenti
alla giurisdizione del g.a. sono quelle in cui si
chiede la condanna della p.a. al mero risarcimento
del danno per equivalente e non ad un facere specifico,
come ad esempio l’adozione di ogni “misura idonea
a contenere le immissioni entro il parametro della
normale tollerabilità, ivi compreso lo spostamento
del tracciato delle linee”(6).
Tale interpretazione non ha però mancato di suscitare
critiche, vi è chi, infatti, interpreta l’avverbio
“meramente” come equivalente di “solamente”; ne
deriva che l’espressione andrebbe intesa come volente
dire “nulla oltre il risarcimento”, categoria giuridica
che comprende non solo quello per equivalente, ma,
in via principale, la reintegrazione in forma specifica,
a cui dovrebbe seguire, come soluzione sussidiaria,
il risarcimento, appunto, per equivalente(7).
Altre pronunce, in particolare della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite(8), sulla base, invece, di argomentazioni
di ordine inverso rispetto a quelle appena richiamate,
affermano che giudice competente a decidere in merito
alle controversie in materia di immissioni nocive
sia il giudice ordinario, in quanto l’art.33, comma
2, cit., nell’elencare a livello esemplificativo
le controversie riconducibili nel proprio alveo
di applicazione, esclude quelle meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona o a cose, con
ciò significando che la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del g.a. in materia di servizi pubblici,
“presuppone che la controversia abbia ad oggetto
attività e prestazioni rese nell’esercizio di un
servizio pubblico e che la natura delle questioni
controverse attenga in via diretta all’organizzazione,
alla gestione e alle modalità di espletamento del
servizio”, non essendo sufficiente “la qualità di
gestore del servizio pubblico del destinatario del
provvedimento richiesto”(9), ragion per cui qualora
la controversia concerna la compromissione del diritto
alla salute dei soggetti ricorrenti in conseguenza
delle immissioni nocive provenienti da impianti
utilizzati dall’ente nell’espletamento di un servizio
pubblico, dovrà essere dichiarata la sussistenza
della giurisdizione del giudice ordinario, stante
la natura esclusivamente privatistica della tutela
domandata(10).
La difficoltà di disegnare i confini certi della
giurisdizione esclusiva è emersa anche con riguardo
alle vertenze inerenti all’esecuzione di un contratto
avente ad oggetto un appalto pubblico di servizi.
Non sono mancate pronunce(11), secondo cui le controversie
relative alla fase successiva alla procedura di
gara, anche dopo l’entrata in vigore dell’art.33
cit. rientrano nella giurisdizione ordinaria, in
quanto hanno ad oggetto posizioni di diritto soggettivo
inerenti a rapporti contrattuali di natura privatistica,
sulle quali non hanno incidenza alcuna i poteri
discrezionali autoritativi della pubblica amministrazione.
In particolare la controversia concernente il provvedimento
amministrativo di decadenza dall’aggiudicazione
appartiene alla cognizione del giudice ordinario,
allorché esso sia stato adottato in seguito al venir
meno del rapporto di fiducia della p.a. nei confronti
dell’appaltatore in relazione a circostanze relative
ad un precedente rapporto contrattuale, non già
a circostanze connesse alla procedura di aggiudicazione.
Ma l’orientamento prevalso(12) stabilisce, invece,
che le controversie afferenti alla fase esecutiva
dei contratti stipulati a seguito della procedura
di evidenza pubblica volta all’individuazione del
contraente privato, che incida immediatamente e
direttamente sull’espletamento di un pubblico servizio,
appartengono alla giurisdizione amministrativa,
stante la previsione di cui all’art.33, comma 1
e 2, alla cui stregua sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
in materia di pubblici servizi.
La norma di cui all’art.6 affida alla cognizione
del g.a. tutte le controversie afferenti alle procedure
di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi
e forniture, svolta da soggetti comunque tenuti,
nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione
della norme comunitarie o della normativa nazionale
o regionale. Secondo tale disposizione, quindi,
la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto le sole
vertenze relative anche alla procedura di affidamento
dei servizi pubblici, con esclusione di quelle insorte
successivamente all’individuazione del soggetto
gestore del servizio. L’art.33, invece, devolve
indistintamente tutte le controversie in materia
di servizi pubblici, anche quelle concernenti la
fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Le sentenze del Giudice della legittimità sopra
richiamate, secondo cui, ferma restando l’eccezionalità
dell’attribuzione al giudice amministrativo della
cognizione di situazioni di diritto soggettivo prevista
dall’art.103 Cost. in particolari ipotesi, la giurisdizione
esclusiva del g.a. in materia di servizi pubblici,
si estende anche alle controversie di natura patrimoniale,
purché siano direttamente collegate all’espletamento
di un pubblico servizio e sia ravvisabile un apprezzabile
interesse pubblico, precorrono quanto verrà, poi,
statuito dalla Corte costituzionale che con la sentenza
n. 204 del 2004, ridimensiona consistentemente “la
portata innovativa delle riforme ordinamentali incidenti
sul riparto di giurisdizione varate nel 1998 e nel
2000”(13), da un lato rimodellando il testo degli
art.33 e 34 cit., dall’altro riconoscendo al g.a.
il ruolo di giudice ordinario delle situazioni soggettive
devolute alla sua cognizione.
Come noto, l’intera vicenda trae origine dalla delega
conferita dall’art.11, comma 4, L. 15 marzo 1997,
n. 59, affinché il Governo, contestualmente alla
devoluzione al giudice ordinario della controversie
in materia di pubblico impiego, al fine di completare
quel processo di privatizzazione avviato dall’art.2
legge delega 23 ottobre 1992, n. 421, conferisse
al giudice amministrativo la cognizione delle controversie
aventi ad oggetto i diritti patrimoniali consequenziali
evidenziabili nelle materie dell’edilizia, dell’urbanistica
e dei servizi pubblici (fermo restando, per queste
ultime, l’operatività degli ordinari criteri di
riparto).
Con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 il legislatore
delegato amplia lo spettro dell’attribuzione ratione
materiae al g.a. in sede esclusiva, devolvendo alla
sua cognizione, rispettivamente agli artt.33, 34
e 35, tutte le controversie in materia di servizi
pubblici, nonché quelle aventi ad oggetto atti,
provvedimenti e comportamenti della p.a. in materia
urbanistica ed edilizia, e le controversie relative
ai diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese
le pretese risarcitorie, in tutte le ipotesi di
giurisdizione esclusiva. Il suddetto decreto che
adotta un criterio di suddivisione per “blocchi
di materie”, ancorché apprezzabile sul piano dell’organicità
e ragionevolezza circa l’assetto giurisdizionale
che ha inteso realizzare, è apparso sin da subito
affetto da illegittimità costituzionale.
Qualche tempo dopo, infatti, la Corte Costituzionale
con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292, riconoscendo
fondata la questione di illegittimità costituzionale
sollevata da varie ordinanze di remissione, dichiara
l’art.33 incostituzionale per violazione degli artt.76
e 77 Cost., “in quanto istituisce una giurisdizione
esclusiva del Giudice Amministrativo in materia
di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere
in tale materia la giurisdizione del G.A. alle controversie
aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del
danno”, travalicando i limiti tracciati dalla legge
delega(14).
Al fine di colmare il vuoto legislativo venutosi
a creare in seguito alla declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art.33, il legislatore interviene
con insolita solerzia approvando la legge 21 luglio
2000, n. 205, che sostanzialmente reintroduce il
sistema di giurisdizione esclusiva di cui gli art.33,
34 e 35, così da superare l’empasse dell’eccesso
di delega, seppur con modiche ed aggiustamenti che
la dottrina e la giurisprudenza avevano evidenziato
come importanti già durante la vigenza del testo
originario del D. Lgs. n. 80.
Per quanto concerne i problemi di diritto intertemporale,
creatisi a seguito della combinazione tra la naturale
efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità
e la sopravvenuta normativa di cui alla legge n.
205, la cui efficacia sanante si esplica solo successivamente
alla sua emanazione, si ricorda l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui il giudice adito, anche se sfornito
di giurisdizione al momento della proposizione del
ricorso, non deve dichiararne il difetto, ma è tenuto
a decidere nel merito ove il sopravvenire della
nuova legge (nella specie, la legge n. 205 del 2000)
introduca un inequivoco criterio di collegamento
tra la controversia e l’Ufficio giudiziario adito(15).
Alla base della rilevanza da attribuirsi alla giurisdizione
sopravvenuta vi sono ragioni di economia processuale(16),
atteso che l'art.5 c.p.c., diretto a favorire e
non ad impedire la c.d. perpetuatio iurisdictionis,
trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta
carenza di giurisdizione del giudice adito e non
anche quando il mutamento dello stato di diritto
o di fatto comporti l'attribuzione della giurisdizione
al giudice che ne era privo al momento della proposizione
della domanda(17).
Con la sentenza n. 204 cit. la Corte disciplina
ex professo la materia dei servizi pubblici, censurando
l’ampliamento generalizzato della giurisdizione
esclusiva del p.a., attraverso la parziale riscrittura
degli artt.33 e 34 per renderli conformi al dettato
dell’art.103, comma 1, Cost. A parere della Consulta,
tale disposizione non ha conferito al legislatore
ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità
in ordine all’individuazione delle materia da devolvere
al g.a. in sede di giurisdizione esclusiva, da basarsi
solo sul dato, oggettivo, delle materie senza considerare
la natura delle situazioni giuridiche coinvolte.
Tale disposizione in realtà opera un collegamento
tra le materie assoggettabili a tale giurisdizione
e il parametro adottato dal Costituente come ordinario
discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed amministrativa,
ossia la natura della situazione giuridica, laddove
statuisce che quelle materie devono connotarsi in
maniera particolare rispetto a quelle appartenenti
alla giurisdizione generale di legittimità, dovendo,
in altri termini, partecipare della loro medesima
natura, contrassegnata dalla circostanza che la
p.a. agisce come autorità nei confronti della quale
è accordata al cittadino tutela davanti al giudice
amministrativo. Non è sufficiente, affinché si radichi
la giurisdizione del giudice amministrativo che
la controversia veda coinvolta la pubblica amministrazione
a qualsiasi, titolo o vi sia un generico coinvolgimento
di un pubblico interesse.
Sulla base delle suddette considerazioni, quindi,
la disciplina dettata dall’art.7 legge n. 205 del
2000, nella parte in cui sostituisce gli artt.33
e 34 D. Lgs. n. 80 del 1998 non è conforme alla
Costituzione, in quanto configge con i criteri che
il legislatore deve seguire qualora voglia riservare
una materia alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Non può, difatti, prescindersi dalla
natura giuridica delle situazioni giuridiche coinvolte,
stante il rapporto di species a genus che l’art.103
Cost. esige, affinché consente per particolari tipologie
di materie rispetto alle quali la pubblica amministrazione
agisce come autorità, la devoluzione delle medesime
al g.a. in sede esclusiva.
Più nello specifico, la disciplina di cui alle suddette
norma è incostituzionalità laddove introduce un’idea
di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e
semplice presenza, in un certo settore dell’ordinamento,
di un rilevante interesse pubblico. La materia dei
pubblici servizi può essere devoluta alla giurisdizione
esclusiva del g.a. a condizione che la pubblica
amministrazione agisca esercitando poteri autoritativi,
anche attraverso strumenti intrinsecamente privatistici,
attesa la facoltà di potersi avvalere di tali strumenti
negoziali in sostituzione del potere d’imperio.
Il legislatore delegante ha affidato al Governo
non già il compito di ampliare l’ambito della giurisdizione
esclusiva, bensì quello di estendere la giurisdizione
amministrativa, nei limiti in cui essa, in base
alla disciplina vigente, già conosceva di quelle
materie, tanto a titolo di legittimità che in via
esclusiva; l’estensione doveva rimanere circoscritta
alle controversie concernenti i diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, e ciò in primo luogo per
rendere piena ed effettiva la tutela del cittadino
nei confronti della p.a., concentrando davanti al
g.a. non solo la fase di controllo di legittimità
dell’azione amministrativa, ma anche risarcitoria,
evitando per essa la necessità di instaurare un
successivo e separato giudizio innanzi al g.o(18).
Questi i passaggi cruciali della sentenza de qua,
che consolida un’immagine tradizionale di pubblica
amministrazione e di giustizia amministrativa.
La Corte, in conclusione, da un lato restringe il
perimetro della giurisdizione esclusiva, sottraendo
al giudice amministrativo la cognizione di situazione
paritarie, come i rapporti credito-debito correlati
all’erogazione dei servizi pubblici e la cognizione
di meri comportamenti(19). Difatti, contravvenendo
a quanto precedentemente affermato circa l’ampiezza
del potere discrezionale del legislatore ordinario
in materia di riparto di giurisdizione(20), la Consulta
ritiene che l’art.103 Cost. non consente una estensione
indiscriminata della giurisdizione speciale del
giudice amministrativo, ma presuppone che via sia
un collegamento fra le tipologie di materie devolute
alla sua cognizione in sede esclusiva e la natura
giuridica della situazione controversa, natura che
costituisce tuttora il discrimen ordinario su cui
si basa il riparto giurisdizionale, sposando per
tale via quella tesi interpretativa dottrinale(21)
e giurisprudenziale(22) che, anche dopo l’introduzione
degli artt.33 e 34 D. Lgs. n. 80 cit., ne circoscriveva
l’ambito a quelle controversie, comunque, correlate
all’interesse generale, in cui la pubblica amministrazione
agisce come autorità, rimanendo il giudice amministrativo
configurato come il giudice ordinario degli interessi
legittimi e solo eccezionalmente dei diritti soggettivi.
D’altro lato, essa riconosce, invece, la piena dignità
del giudice amministrativo come giudice degli interessi
legittimi, avvallando la scelta compiuta con l’art.7
legge n. 205 cit. di attribuire allo stesso il potere
di disporre, anche in forma specifica, il risarcimento
del danno ingiusto nell’ambito delle materie devolute
alla sua giurisdizione, che costituisce uno strumento
di tutela ulteriore da utilizzare per rendere giustizia
al cittadino nei confronti della p.a.(23).
Tra le prime applicazioni concrete(24) della sentenza
della Corte, va annoverato, in particolare, il revirement
giurisprudenziale sul riparto di giurisdizione in
materia di rimborso di prestazioni sanitarie.
Precedentemente infatti, si affermava la sussistenza
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
nelle controversie relative a crediti attinenti
all’erogazione di prestazioni sanitarie rese da
una struttura sanitaria in regime di accreditamento
e ciò perché la norma dell’art.33, comma 2, lett.
e), D. Lgs. n. 80, “prende in considerazione espressamente
il servizio sanitario nazionale, con la sola esclusione
dei rapporti individuali di utenza, sicché la ripartizione
delle spese del servizio erogato dalle diverse amministrazioni
a vario titolo coinvolte nell’attività considerata
riguarda i profili generali dell’organizzazione
e presenta un’indubbia rilevanza pubblicistica”(25),
tale da giustificare l’attribuzione delle relative
controversie al g.a., anche se involgenti posizioni
di diritto soggettivo.
Ora, invece, si asserisce che, in seguito al mutamento
del precedente assetto del riparto giurisdizionale
operato dalla sentenza della Corte in tema di “indennità,
canoni ed altri corrispettivi” relativi a servizi
pubblici(26), le controversie riguardanti diritti
di credito nelle quali la pubblica amministrazione
(nella specie la A.S.L.) non sia coinvolta come
autorità, ancorché scaturenti da rapporti di tipo
concessorio ex lege (alla cui stregua va inteso
l’accreditamento, pur provvisorio, presso il S.S.N.),
sono sottratte alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, “giacché l’arresto costituzionale
dichiarativo della parziale illegittimità dell’art.33
trova applicazione ai giudizi pendenti, attesa l'efficacia
retroattiva che assiste tale tipo di pronunce e
che, quindi, prevale sul contrario principio della
perpetuatio jurisdictionis sancito dall’art.5 c.p.c.
(con l'unico limite costituito dalle situazioni
consolidatesi per esaurimento dei relativi rapporti)”(27).
Ma vi è da segnalare, altresì, che il Consiglio
di Stato(28) ha recentemente disatteso la pronuncia
del Giudice delle leggi, stabilendo che le controversie
relative alla fase successiva all’affidamento del
servizio pubblico, in particolare quelle in cui
si faccia questione della legittimità o meno della
risoluzione del contratto di appalto per inadempimento,
appartengono alla giurisdizione esclusiva del g.a.,
in quanto intercorrenti fra soggetto gestore e p.a.
così come previsto dall’art.33, comma 2, lett. b),
a ciò non ostando la loro afferenza a profili contrattuali,
che, “involgono pur sempre gli effetti sull’utilità
collettiva che dalla gestione del servizio pubblico
discendono”. In particolare, il Consiglio di Stato
afferma che “coerentemente, tutte le controversie
relative alla fase successiva all’affidamento e
alla stipula del contratto per l’esecuzione di un
servizio pubblico, nonostante la loro attinenza
ai diritti soggettivi e obblighi sorti nella fase
esecutiva del contratto stesso, ricadono nell’alveo
della nuova giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ex art.7 L. 21 luglio 2000 n. 205,
sol che incidano direttamente sull’espletamento
del servizio, proprio per effetto dell’attribuzione
generalizzata di tale tipo di giurisdizione in ordine
a tutta la gamma di controversie ipotizzabili ratione
materiae nel vasto ambito fenomenico dei servizi
pubblici”.
Alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale,
ove si afferma che non può esservi giurisdizione
esclusiva del g.a. su fattispecie litigiose in cui
non sia coinvolto l’esercizio del potere amministrativo
e che l’assoggettabilità di materie a tale giurisdizione
presuppone un collegamento qualificato tra le stesse
e la natura della situazione giuridica soggettiva
coinvolta, stante l’importanza della distinzione
interessi legittimi e diritti soggettivi, tale interpretazione
non è più sostenibile.
Vi è da dire, in conclusione, che la sentenza lascia
irrisolti molti problemi; tra i più rilevanti, la
mancanza di un nozione di servizio pubblico, anche
attraverso il richiamo ai suoi elementi costitutivi;
la difficoltà di operare una distinzione tra le
ipotesi in cui l’amministrazione agisce come autorità
oppure adotta strumenti consensuali, pur rimanendo
titolare di poteri autoritativi, devolute al giudice
amministrativo, e i casi in cui la stessa non esercita
tali poteri, attribuiti alla giurisdizione ordinaria,
stante la complessità dell’azione amministrativa
e le varietà delle regole ad essa applicabili(29);
la possibilità di configurare diritti soggettivi
a fronte di un potere amministrativo autoritativo,
che deve permanere affinché il legislatore possa
legittimamente istituire ipotesi di giurisdizione
esclusiva nel rispetto dell’art.103 Cost., anche
se a questo riguardo si è osservato che non vi è
una necessaria contrapposizione fra diritto soggettivo
e potere pubblico, potendosi ravvisare ipotesi di
controversie che involgono sia interessi legittimi
che diritti soggettivi a fronte del medesimo potere
autoritativo(30).
Sarà il Giudice della legittimità, in qualità di
organo regolatore della giurisdizione, ha dover,
pertanto, chiarire i nuovi confini della giurisdizione
esclusiva. |
| |
| ----------
|
| |
| (1)
Più nello specifico la Consulta, con la sentenza
additiva 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità
dell’art.33 D. Lgs. n. 80 del 1998, nella parte
in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie
in materia di pubblici servizi”, anziché le controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessionari
pubblici, escluse quelle concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a
provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione
o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento
amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 ovvero ancora relative all’affidamento
di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo
nei confronti del gestore. La Corte costituzionale
ha dichiarato, altresì, illegittimità dell’art.33,
comma 2 e dell’art.34, comma 1, nella parte in cui
prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie aventi
ad oggetto “gli atti, i provvedimenti ed comportamenti”,
anziché gli atti ed i provvedimenti della p.a. e
dei soggetti ad essa equiparati in materia urbanistica
ed edilizia. Per un primo commento alla sentenza
cfr. Vincenzo CERULLI IRELLI, Giurisdizione esclusiva
e azione risarcitoria nella sentenza delle Corte
Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004 (osservazioni
a primissima lettura), in questa Rivista.
(2) In particolare le emissioni elettromagnetiche
connesse al servizio di erogazione dell’energia
elettrica e di telefonia mobile per effetto delle
tante linee aree, cabine di trasformazione e stazioni
radio (SRB) disseminate un po’ ovunque sul territorio
nazionale, spesso nella immediata vicinanza di abitazioni.
(3) Cfr., ex pluribus, Corte Cass., sez. un. 29
luglio 1995, n. 8300, in Mass., 1995: “La domanda
di condanna all’eliminazione delle immissioni intollerabili
di rumori, fumi e vibrazioni derivanti da una centrale
per la produzione di energia elettrica, posposta
dal proprietario di un fondo adiacente alla stessa,
appartiene alla cognizione del giudice ordinario,
in quanto, non potendo comportare la chiusura di
detta centrale, essa è diretta alla tutela di diritti
soggettivi (proprietà e salute), che si assumono
lesi dalla modalità di attuazione della produzione
di energia, non già dalla soppressione del relativo
servizio pubblico”.
(4) Cfr. Marcello Adriano MAZZOLA, Giurisdizione
del giudice ordinario in materia di tutela della
salute da immissioni elettromagnetiche: la conferma
del Consiglio di Stato (il G.A. meramente incompetente),
in Riv. Giur. Ambiente, 2002, 6, 967, nota a Cons.
St., sez. VI, 4 giugno 2002, n. 2329, ivi.
(5) La giurisprudenza ha abbandonato da tempo la
concezione soggettiva della nozione di servizio
pubblico, per chiarire che un determinato servizio
può essere qualificato come pubblico solo se l’attività
è volta a soddisfare in via immediata esigenze della
collettività, esulando dal relativo ambito le prestazioni
di carattere strumentale, rese al soggetto preposto
al suo esercizio: cfr. Corte Cass., sez. un., 11
febbraio 2003, n. 1997.
(6) Trib. Bergamo, ord. 5 marzo 2002.
(7) Cfr. Cons. St., sez. VI, ord. 4 giugno 2002,
n. 2329, secondo cui “l’esclusione dalla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle ‘controversie
meramente risarcitorie che riguardano il danno alla
persona o a cose e delle controversie in materia
di invalidità’ non può non riguardare anche la tutela
risarcitoria in forma specifica”
(8) Cfr. Corte Cass., sez. un. 30 marzo 2000, n
71, in Foro It., 2000, 2218; ID., 30 marzo 2000,
n, 72, ivi, 2212; Trib. Parma, ord. 22 luglio 2000.
(9) Cfr. Trib. Lecco, ord. 20 novembre 2001.
(10) Occorre sottolineare che mentre in alcune pronunce
si afferma la sussistenza della giurisdizione del
g.o. soffermandosi principalmente sulla natura privatistica
della tutela richiesta, in quanto il richiamo all’art.2043
c.c. consente al giudice non solo la reintegrazione
del patrimonio del danneggiato, ma anche di prevenire
e sanzionare l’illecito, anche attraverso un ordine
di cessazione delle immissioni (Corte Cass., 9 dicembre
2000, n. 9893; Trib. Lecco, ord. 20 novembre 2001);
altre, invece, appuntano l’attenzione sulla esclusione
di cui all’art.33, comma 2, lett. e), ultima parte,
in cui sono sussumibili le domande attinenti alla
tutela della salute (cfr. trib. Como, ord. 30 novembre
2001, in Giust. Amm., 2001, 1, pag. 52-66, ID.,
ord. 22 gennaio 2002).
(11) T.A.R. Puglia, Bari, sez., I, 17 gennaio 2003,
n. 242, in questa Rivista.
(12) Cfr. Cons. St., sez. V, 12 novembre 2003, n.
7236; T.A.R. Brescia, 15 maggio 2003, n. 699
(13) Cfr. Roberto CONTI, Corte costituzionale, riparto
delle giurisdizioni e art.34 D. Lgs. n. 80/98: fu
vera rivoluzione?, in Urb. App., 9, 2004, pag.1035.
(14) Tale sentenza ha avuto ad oggetto il solo art.33,
recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza
28 luglio 2004, n. 281, ha dichiarato l’illegittimità
per eccesso di delega dell’art.34, che ha disciplinato
con la stessa tecnica devolutiva anche le materie
dell’edilizia ed urbanistica. Contrariamente a quanto
dalla stessa stabilito nelle ordinanze 16 aprile
2002, n. 123 e 12 luglio 2002, n. 340, nel caso
di specie, la Corte afferma l’ammissibilità della
questione sollevata con riferimento ad una causa
iniziata anteriormente al 10 agosto 2000, data di
entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, dal
momento che la giurisdizione deve ritenersi regolata
dall'art.34 nel suo testo originario e non in quello
sostituito dalla legge n. 205 cit., che rimane,
quindi, priva di rilevanza a norma dell'art.5 c.p.c.,
secondo cui la giurisdizione si determina in base
alla legge vigente al momento della proposizione
della domanda e i mutamenti successivi della legge
sono irrilevanti; ne discende la rilevanza della
questione di legittimità costituzionale, in quanto
una pronuncia di incostituzionalità dell'art.34
lascerebbe il giudizio a quo alla giurisdizione
del giudice ordinario adito, che altrimenti dovrebbe
essere declinata. La diversa opzione interpretativa
sposata precedentemente dalla Consulta stabiliva
che l'art.7 della sopravvenuta legge n. 205 del
2000, modificando il testo degli artt.33, 34 e 35
del D. Lgs. n. 80 del 1998, avrebbe non solo sostituito
talune norme di un decreto legislativo delegato
con altrettante norme di legge formale, così affrancandole
dal vizio di eccesso di delega, per il quale questa
Consulta aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art.33
del decreto con sentenza n. 292 del 2000, ma anche
disciplinato direttamente la giurisdizione per i
giudizi innanzi indicati, così derogando al principio
posto dall'art.5 c.p.c.; a questo ultimo risultato
conduce il coordinamento del nuovo testo dei citati
articoli del decreto n. 80, novellato dalla legge
n. 205 del 2000, con un'altra disposizione del decreto
rimasta, invece, immutata, ossia l'art.45, comma
18, il quale, pur dopo la sostituzione dell'art.33
e dell'art.34 operata dalla legge del 2000, continua
a disporre che "le controversie di cui agli art.
33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 1° luglio 1998"; per
effetto di questa interpretazione la giurisdizione
è regolata dall'art.34 nel nuovo testo, norma contenuta
in una legge formale, nei confronti della quale
la questione di legittimità costituzionale per eccesso
di delega non avrebbe potuto essere proposta.
(15) cfr. T.A.R. Basilicata, 20 dicembre 2000, n.
833
(16) Cass. civ., sez. un., 27 luglio 1999 n.516.
(17) T.A.R. Sardegna 29 agosto 2003, n. 1040; Cons.
St., sez. V, 20 maggio 2003, n. 2738; T.A.R. Sicilia
Catania, sez. II, 2 agosto 2002, n. 1392: “Ai sensi
dell'art. 5, c.p.c., il processo deve continuare
davanti al giudice adito non solo nel caso in cui
questi, originariamente competente, cessi di esserlo
a seguito del sopravvenuto mutamento della stato
di fatto e di diritto, ma anche quando il giudice
adito incompetente sia divenuto competente per sopravvenuta
modifica legislativa”.
(18) Come noto, l’abolizione del dogma dell’irrisarcibilità
del danno da lesione dell’interesse legittimo si
è avuta ad opera della Corte di Cassazione, che,
con la storica sentenza 22 luglio 1999, n.500, supera
la tesi negativa della tutelabilità in sede aquilana
degli interessi legittimi, attribuendone la cognizione
al giudice ordinario, quale giudice del fatto (illecito),
a prescindere dai profili di limiti al sindacato
giurisdizionale (incidentale) sull’atto illegittimo
lesivo e dal sistema di pregiudizialità con il giudizio
amministrativo. L’impostazione dogmatica della sentenza
riceve, poi, la sua consacrazione a livello legislativo
all’art.7 della L. 205 del 2000, che devolve la
materia risarcitoria al giudice amministrativo,
anche nell’ambito della giurisdizione generale di
legittimità, costituendo una norma generale di riconoscimento
normativo circa la risarcibilità in astratto delle
posizioni di interesse legittimo. Tale pronuncia,
seppur superata sotto il profilo del riparto di
giurisdizione, conserva un rilevante valore ermeneutico
quanto al percorso logico-deduttivo, che il giudice
deve seguire nella valutazione nel merito della
pretesa risarcitoria.
(19) Cfr. Cons. St., ord. 28 agosto 2001, n. 4826,
in Foro. It., 2002, III, pag. 368, in cui ha stabilito
che le azioni possessorie devono essere proposte,
in difetto di puntuale previsione normativa di segno
diverso, avanti al giudice ordinario anche qualora
si versi in ipotesi di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo (nella specie, i ricorrenti
avevano richiesto in sede cautelare la restituzione
di fondi oggetto di procedimento ablatorio a seguito
della scadenza del termine trimestrale di efficacia
del decreto di occupazione d'urgenza); ma, in sede
di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte
di Cassazione, a Sezioni Unite, con ordinanza 11
marzo 2004, n. 5055, dichiara, invece, la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, dal momento
che l’art.34 D. Lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito
dall'art.7 L. n. 205 del 2000, nel devolvere in
via esclusiva al giudice amministrativo "le controversie
aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e
dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica
ed edilizia", abbraccia, in considerazione della
sua espressa onnicomprensività, la totalità degli
aspetti dell'uso del territorio, nessuno escluso,
e quindi riserva alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo anche la controversia possessoria
con la quale il privato chieda la reintegrazione
o la manutenzione nel possesso a fronte del comportamento
della p.a. che, diretto alla realizzazione od alla
modifica di un'opera pubblica mediante trasformazione
del territorio, si sia risolto nell'occupazione,
permanente o temporanea, di un fondo di sua proprietà,
come condotta strumentale alla realizzazione della
suddetta finalità pubblica. Né il rilievo della
specificità della tutela possessoria, che si esprime,
in particolare, nella possibilità di ottenere provvedimenti
interdittali in attesa della decisione sul merito,
costituisce ragione idonea a negare che la tutela
possessoria in materia urbanistica sia compresa
nella giurisdizione esclusiva attribuita al giudice
amministrativo, atteso che al giudice amministrativo
è ora attribuito (a seguito della citata legge n.
205) il potere di adottare le misure cautelari che
appaiono più idonee ad assicurare interinalmente
gli effetti della decisione sul ricorso.
Vi è, altresì, da aggiungere che il giudice amministrativo
ha manifestato una certa reticenza nell’attuare
un puntuale accertamento sul fatto, così come dimostrato
dall’utilizzo assai limitato dei mezzi di prova
allo stesso conferiti dal rinvio operato dalla legge
n. 205 cit. alla norme del c.p.c.: cfr. Marcello
CLARICH, La “tribunalizzazione” del giudice amministrativo
evitata, in Gior. Dir. Amm., n. 9, 2004, pag. 973
e ss. L’Autore sottolinea, inoltre, come l’ampia
estensione della giurisdizione esclusiva abbia sottratto
all’interpretazione nomofilattica della Corte di
Cassazione le decisioni in cui il g.a. si pronuncia
su controversie involgenti diritti soggettivi, stante
la disposizione dell’art.111, comma 7, Cost. che
prevede il ricorso per Cassazione contro tali decisioni
unicamente per questioni attinenti alla giurisdizione.
La sottrazione alla funzione nomofilattica per i
diritti soggettivi la cui cognizione viene attribuita
al g.a. si giustifica purché gli stessi afferiscano
a materie particolari, nel senso restrittivo accolto
dalla Corte Costituzionale.
(20) Cfr., ex pluribus, Corte Cost., ord. n. 439
del 2002.
(21) A. PROTO PISANI, Verso il superamento della
giurisdizione amministrativa?, in Foro It., 2001,
V, pag. 26.
(22) Cfr., per tutti, Corte Cass., sez. un., 30
marzo 2002, n. 72, in Foro It., 2000, I, pag. 2210.
(23) Sul rapporto esistente fra il riconoscimento
del carattere accessorio della tutela risarcitoria
rispetto al rimedio cassatorio e/o confermativo
della pronuncia costitutiva di annullamento e la
connessa problematica della c.d. pregiudiziale amministrativa,
cfr. Paolo CARPENTIERI, La sentenza della Consulta
e la pregiudiziale amministrativa, in Urb. App.,
n. 10, 2004, pag. 1031. L’Autore sostiene che la
sentenza della Consulta abbia rafforzato la tesi
della pregiudiziale amministrativa, laddove ha stabilito
che il potere riconosciuto al g.a. di disporre,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento del danno, non costituisce sotto
alcun profilo una nuova materia, bensì uno strumento
ulteriore rispetto a quello classico demolitorio
(e/o confermativo), da utilizzare per rendere giustizia
al cittadino dei confronti della p.a.
(24) T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 luglio
2004, n. 10462, che ha dichiarato il proprio difetto
di giurisdizione in relazione alla richiesta di
pagamento di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito
del S.S.N.; Cons. St., sez. V, 4 novembre 2004 n.
7141. Precedentemente in senso contrario cfr. T.A.R.
Veneto, sez. III, 30 maggio 2003, n. 3057.
(25) Cons. St. Sez. V, 10 febbraio 2004, n. 479.
(26) Cfr. Alessandro PAJNO, Giurisdizione esclusiva
ed “arbitrato” costituzionale, in Giorn. Dir. Amm.,
9, 2004, pag. 986: il nuovo testo dell’art.33, se
da una parte esclude tutte le controversie patrimoniali,
relative all’adempimento degli obblighi nascenti
dalla concessione di servizi, conformemente a quanto
già disponeva l’art.5 della L. n. 1034 del 1971,
dall’altra cerca, però, di reintrodurre alcune delle
ipotesi esemplificative previste dall’espunto art.33,
comma 2, riconducendo nel proprio ambito di applicazione
anche le controversie “relative a provvedimenti
adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore
di un pubblico servizio in un procedimento disciplinato
dalla legge n. 241/1990”. L’Autore nutre perplessità
sul modo in cui poter coordinare la prevista esclusione
delle controversie patrimoniali con l’affermazione
della tutela risarcitoria del g.a., inoltre lo stesso
fa notare come i gestori di servizio pubblico sono,
per lo più, soggetti privati, che agiscono iure
privatorum, non ponendo in essere attività, in senso
stretto, procedimentale.
(27) Cons. St., sez. V, 4 novembre 2004 n. 7141,
cit.
(28) Cons. St., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6574,
in questa Rivista.
(29) Cfr. Luisa TORCHIA, Biblioteche al macero e
biblioteche risorte: il diritto amministrativo nella
sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale,
in www.giustizia-amministrativa.it.
(30) Cfr. Pasquale DE LISE, I nuovi confini della
giurisdizione esclusiva, in www.giustizia-amministrativa.it.
|
|
|