| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 12 novembre 2004 n. 3913
Luigi Trivellato, Presidente - Fulvio Rocco, Estensore |
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1. Giurisdizione e competenza - Giudice amministrativo
- Disapplicazione di atti non impugnati - Ipotesi - Disapplicazione
del regolamento.
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2. Trattato istitutivo della Comunità economica
europea - Art. 17 - Diritto di circolazione e di soggiorno
- Obblighi di residenza, posti dallo Stato, motivati dalla
particolare rilevanza delle funzioni - Non risulta leso.
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3. Ambiente e territorio - Caccia e pesca
- Guardie giurate volontarie - Art. 138, comma 1, n. 1 del
T.U. approvato con R.D. 773 del 1931, come modificato dall’art.
33 della L. 1° marzo 2002 n. 39 - Non esime i soggetti che
si valgono delle guardie giurate dal prevedere obblighi
di residenza.
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4. Ambiente e territorio - Caccia e pesca
- Guardie giurate volontarie - Art. 27 della L. 157 del
1992, comma 1, lett. a), b) - Da interpretare nel senso
che non spetta ad esse la qualifica di polizia giudiziaria.
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1. Il giudice amministrativo può disapplicare
atti non ritualmente impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione
esclusiva, relativamente alle controversie relative ai diritti
soggettivi, nonché, nei riguardi di regolamenti illegittimi,
quando il provvedimento impugnato sia contrastante col regolamento,
ovvero sia conforme al presupposto normativo e, in ogni
caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi;
pertanto, al di fuori di tali ipotesi, va esclusa la disapplicazione
di atti non impugnati, e in particolare di quelli che, ancorché
connotati da una valenza generale, risultano privi di natura
normativa. Da ciò, dunque, si deduce che la disapplicazione
della fonte regolamentare può avvenire nelle sole ipotesi
in cui la fonte stessa non sia stata impugnata in via principale.
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2. Ai sensi dell’art. 17 del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea, ora Unione Europea, nel
testo conseguente all’art. 2 del Trattato di Amsterdam,
reso esecutivo nel nostro ordinamento con L. 16 giugno 1998
n. 109, “la cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento
della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima”
e “i cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti
ai doveri previsti dal presente Trattato”. Il diritto contestualmente
riconosciuto ad ogni cittadino europeo “di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal
presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione
dello stesso”, non risulta leso dalla circostanza che l’ordinamento
interno di uno Stato contempli obblighi di residenza motivati
dalla particolare rilevanza delle funzioni, nel caso di
specie pubbliche, alle quali il cittadino stesso sia chiamato,
che possono richiedere anche l’urgente reperibilità ai fini
del loro svolgimento.
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3. La disposizione contenuta nell’art. 138,
comma 1, n. 1 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 e
modificato dall’art. 33 della L. 1° marzo 2002 n. 39, secondo
la quale per svolgere le funzioni di guardia giurata risulterebbe
sufficiente “essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea”, non può esimere i soggetti che si
avvalgono di tali guardie dal contemplare anche particolari
obblighi di residenza, ferma restando la non discriminazione
in ordine alla cittadinanza italiana o comunitaria comunque
posseduta, in relazione alla comprovata particolarità delle
mansioni da svolgere.
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4. L’indirizzo ermeneutico più rigoroso formatosi
sull’art. 27 della L. 157 del 1992 - laddove il comma 1,
lett. a) esplicitamente riconosce agli Agenti dipendenti
degli Enti Locali delegati alle Regioni la qualifica di
polizia giudiziaria mentre la lettera b), relativo alle
Guardie Giurate Volontarie, nulla dice al riguardo - è nel
senso di negare a dette categorie la medesima qualifica,
senza che possa ragionevolmente argomentarsi nulla in contrario
in termini di interpretazione analogica o sistematica, in
ragione della notoria delicatezza delle funzioni stesse,
presupponenti una stabile inserzione del soggetto che le
esercita nel contesto organizzatorio pubblico.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda sezione
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con l’intervento dei signori: Luigi Trivellato,
Presidente, Elvio Antonelli, Consigliere, Fulvio Rocco,
Consigliere, Estensore, ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso R.G. 529/2003, proposto dalla
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L.A.C. - Lega per l’abolizione della caccia
– O.N.L.U.S. e dalla L.I.P.U. – Lega Italiana per
la protezione uccelli, in persona dei loro legali rappresentanti
pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avv. Maria Caburazzi,
con domicilio presso il suo studio in Venezia-Mestre, Via
Palazzo n. 27,
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contro
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la Provincia di Treviso, in persona
del suo Presidente pro tempore, costituitosi in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Botteon, dall’Avv.
Antonio Sartori e dall’Avv. Sebastiano Tonon, con elezione
di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia,
Calle degli Avvocati, San Marco n. 3901,
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per l’annullamento
della deliberazione del Consiglio Provinciale di Treviso
n. 00080 dd. 11 dicembre 2002, recante l’approvazione del
“Regolamento di servizio delle guardie giurate volontarie
faunistico-venatorie della provincia di Treviso”
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Visto il ricorso con i relativi allegati,
notificato il 18 febbraio 2003 e depositato il 13 marzo
2003;
visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia
di Treviso;
visti i motivi aggiunti di ricorso proposti dalle medesime
Lega per l’abolizione della caccia – O.N.L.U.S. e L.I.P.U.
– Lega Italiana per la protezione uccelli avverso la deliberazione
del Consiglio Provinciale di Treviso n. 00051 dd. 29 settembre
2003, recante “Regolamento di servizio delle guardie giurate
volontarie faunistico-venatorie della provincia di Treviso.
Modifica”
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2004, (relatore
il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. Maria Caburazzi per
le ricorrenti Associazioni e l’Avv. Sebastiano Tonon per
la Provincia di Treviso;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1.1. Le ricorrenti associazioni, Lega per
l’abolizione della caccia – O.N.L.U.S. e L.I.P.U. – Lega
Italiana Protezione Uccelli, premettono che per effetto
dell’art. 163, comma 3, lettere a) e b), del D.L.vo 31 marzo
1998 n. 112, sono state segnatamente trasferiti alle Province
le funzioni e i compiti aventi per oggetto il riconoscimento
della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti
dagli enti delegati dalle regioni e delle guardie volontarie
delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali
riconosciute, di cui all'art. 27 della L. 11 febbraio 1992,
n. 157, nonché il riconoscimento della nomina di agenti
giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque
interne e marittime, di cui all'art. 31 del R.D. 8 ottobre
1931, n. 1604 e all'art. 22 della L. 14 luglio 1965 n. 963.
E’ opportuno premettere che il predetto art. 27 della L.
157 del 1992 dispone, per quanto qui segnatamente interessa,
che la vigilanza sull’applicazione della legge-quadro sulla
caccia e delle conseguenti leggi regionali, oltrechè essere
affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali
e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle
guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e alle guardie ecologiche e
zoofile riconosciute da leggi regionali, è pure devoluta:
a) “agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle
Regioni”, ai quali “è riconosciuta, ai sensi della legislazione
vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e
di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante
il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia
di cui all'articolo 13” della medesima L. 157 del 1992 (fucile
con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione
e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due
cartucce, di calibro non superiore al 12; fucile con canna
ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione
semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6
con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri
40; fucile a due o tre canne combinato, di cui due canne
ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o
due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri
5,6), nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di
cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento
di cui all'articolo 5, comma 5, della L. 7 marzo 1986, n.
65”;
b) “alle guardie volontarie delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle
delle associazioni di protezione ambientale riconosciute
dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta
la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D 18
giugno 1931, n. 773”.
Il medesimo art. 27 della L. 157 del 1992 dispone, inoltre,
al comma 3 e ss., che gli anzidetti “agenti svolgono le
proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza. La qualifica di guardia volontaria
può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato
di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento
di apposito esame. Le Regioni disciplinano la composizione
delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse
la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni
venatorie, agricole ed ambientaliste. Agli agenti di cui
ai commi 1 e 2 (ossia, anche alle predette “guardie volontarie
delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali”) con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio
venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le
funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio
venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni. I corsi
di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo
svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio,
sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia
delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche
dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b) (ossia,
sempre “le associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale nazionali”) , sotto il controllo della Regione.
Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministro
o delle politiche agricole e forestali, a’ sensi dell’art.
1, n. 8 D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300 e succ. modd. e intt.),
d'intesa con il Ministro dell'ambiente (ora Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, a’ sensi dell’art. 1, n.
9, del D.L.vo 300 del 1999 e succ. modd. e intt.), garantisce
il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni”
anzidette, “rivolte alla preparazione, aggiornamento ed
utilizzazione delle guardie volontarie”.
Con deliberazione n. 00080 dell’11 dicembre 2002, il Consiglio
Provinciale di Treviso ha conseguentemente adottato un Regolamento
di servizio delle Guardie giurate volontarie faunistico
venatorie della provincia di Treviso, segnatamente relativo
alle anzidette guardie venatorie volontarie delle associazioni
agricole, venatorie ed ambientaliste.
Le ricorrenti Associazioni precisano che “da molti anni
ormai hanno promosso e coordinato su tutto il territorio
nazionale, provincia di Treviso compresa, un servizio di
guardie particolari venatorie volontarie ai sensi dell’art.
133 e ss. del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con R.D. 18 giugno 1931 n. 773”, dotandosi pure “di proprie
regole organizzative interne, le quali esprimono le direttive
in ossequio alle quali le guardie venatorie volontarie debbono
agire” e indicando, quindi, “con regolamenti nazionali del
30 giugno 1996 e succ. modifiche (23 febbraio 1997 e 6 ottobre
2002) per la L.A.C. e del 10 gennaio 1998 per la L.I.P.U.
approvati dagli organi direttivi delle medesime Associazioni,
in coerenza con la L. 157 del 1992 … e con il T.U. delle
leggi di pubblica sicurezza … quali soggetti possano chiedere
la nomina a guardia giurata di L.A.C. e L.I.P.U., a strutturare
l’organizzazione del servizio sotto il profilo funzionale,
a disciplinare le modalità delle prestazioni delle proprie
guardie giurate, nonché a stabilire le modalità per il costante
aggiornamento legislativo e professionale delle guardie
venatorie” (cfr. pag. 3 e ss. dell’atto introduttivo del
presente giudizio).
Le ricorrenti Associazioni reputano - in via generale -
che il Regolamento anzidetto fuoriesca dal contesto delle
competenze che l’anzidetto art. 27, comma 8, della L. 157
del 1992 segnatamente attribuisce alla Province in materia
di “ccordinamento” dell' “attività delle guardie volontarie
delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste”,
interferendo – per contro – con l’autonomia delle associazioni
medesime, ed evidenziano che il Regolamento medesimo non
contempla alcun riconoscimento economico a favore delle
associazioni anzidette, ma solo onerosi servizi e strutture
con spese a carico; né verrebbero contemplati servizi utili
o, comunque, indispensabili come asseritamente prefigurati
dall’art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992, come – ad
esempio – l’istituzione di un numero verde di reperibilità
degli agenti, il servizio di ricerca dei numeri di targa
degli autoveicoli a mezzo di Internet e la tempestiva trasmissione
alle associazioni di appartenenza delle Guardie volontarie
di ogni determinazione relativa al calendario venatorio,
alle autorizzazioni all’allevamento di fauna selvatica protetta,
all’istituzione o alla revoca di aziende venatorie private,
ai censimenti della fauna selvatica, agli interventi di
controllo della fauna, alla cattura delle lepri nelle zone
di ripopolamento e cattura, nonché alla cattura di richiami
vivi nei roccoli e nelle prodine.
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1.2. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe
la L.A.C. e la L.I.P.U. chiedono l’annullamento del Regolamento
predetto, deducendo, sotto più profili, la violazione dell’art.
14, commi 9, 11 e 14, dell’art. 27, commi 7 e 9, nonché
dell’art. 28 della L. 157 del 1992, nonché la violazione
dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’art. 2 del
R.D.L. 26 settembre 1935 n. 1952 convertito in L. 19 marzo
1936 n. 508, dell’art. 163, comma 3, del D.L.vo 112 del
1998, degli artt. 13, 230 e 254 del R.D. 6 maggio 1940 n.
635, degli artt. 13, 17, 138 comma 1, nn. 1 e 4, 138 nel
suo intero testo e 140 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno
1931 n. 773, degli artt. 21, comma 8, 24, comma 2 e 34,
comma 2, della L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, del R.D. 22 novembre
1929 n. 1486, del R.D. 29 ottobre 1922 n. 1647, del R.D.
8 ottobre 1931 n. 1604, della L.R. 28 aprile 1998 n. 19,
del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, del D.L.vo 5 febbraio 1997
n. 22, della L.R. 21 gennaio 2000 n. 3, del D.L.vo 11 maggio
1999 n. 152, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 258, del D.P.R.
24 maggio 1988 n. 203, della L.R. 19 agosto 2996 n. 23 e
della L.R. 21 marzo 1992 n. 14: il tutto, segnatamente riferito
agli artt. 2, comma 2, 3, commi 2, 3, 5, 6, e 8, 4, 13 e
14, 4, commi 2, 3 e 4, 5, commi 2 e 6, 6, commi 4, 8, 9,
11 e 14, nonchè 7 del Regolamento adottato dal Consiglio
Provinciale.
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2. Si è costituita in giudizio la Provincia
di Treviso, eccependo in via preliminare, e sotto più profili,
l’inammissibilità del ricorso e concludendo, comunque, per
la reiezione nel merito del medesimo.
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3. Con ordinanza n. 529 dd. 2 aprile 2003
la Sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti richiesti
dall’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come
modificato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 agli
effetti della sospensione del provvedimento impugnato, posto
che “il danno, alla stato non presenta(va) i prescritti
caratteri di gravità e irreparabilità, anche in considerazione
della circostanza che l’udienza per la trattazione del merito
della causa” era stato contestualmente fissato per il 23
ottobre 2003, ma ha comunque considerato, in quella sede
di sommaria delibazione della fattispecie, che il ricorso
appariva “sorretto da apprezzabili elementi di fumus, in
specie per quanto riguarda i motivi sub 4 e 8”, segnatamente
riferiti agli artt. 3, comma 5, e 4, commi 2, 3 e 4 del
Regolamento, ossia all’abilitazione, all’aggiornamento e
alle attribuzioni delle guardie giurate.
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4. Con deliberazione n. 00051 dd. 29 settembre
2003 il Consiglio Provinciale di Treviso ha ritenuto “di
dover adeguare” il Regolamento già approvato con la precedente
deliberazione n. 00080 dd. 11 dicembre 2002 “alle indicazioni
e alle esigenze di modifica evidenziate negli ultimi mesi”
e ha fatto seguire a tale enunciazione dapprima la ricognizione
del testo degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Regolamento
- segnatamente interessati dalle modifiche - così come vigente
a quel momento e con l’evidenziazione in carattere neretto
delle parti per le quali si proponevano gli emendamenti,
quindi l’enunciazione degli emendamenti stessi e, da ultimo,
la riscrittura del nuovo testo coordinato dei predetti articoli
con le modifiche, a loro volta riportate in neretto rispetto
al restante testo.
Tale riscrittura è preceduta dalla seguente frase: “il Consiglio
…con n. 28 voti favorevoli unanimi resi in forma palese
con sistema elettronico ed accertati con l’assistenza degli
scrutatori presenti, delibera di approvare, per i motivi
esposti in premessa, le modificazioni al Regolamento di
servizio delle guardie giurate volontarie faunistico-venatorie
della Provincia di Treviso così come esposto in narrativa,
e che si riportano in seguito: …”.
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5. In relazione a tale ulteriore provvedimento
dell’Amministrazione Provinciale, le ricorrenti Associazioni
hanno - pertanto - proposto motivi aggiunti, con conseguente
rinvio della trattazione della causa ad altra pubblica udienza.
Al riguardo, le parti ricorrenti hanno dedotto sotto più
profili, la violazione dell’art. 14, commi 9, 11 e 14, dell’art.
27, commi 7 e 9, nonché dell’art. 28, comma 5 e dell’art.
28, intero testo, della L. 157 del 1992, nonché la violazione
dell’art. 3 della L. 241 del 1990, dell’art. 2 del R.D.L.1952
del 1935 convertito in L. 508 del 1936, dell’art. 13 della
L. 24 novembre 1981 n. 689, dell’art. 163, comma 3, del
D.L.vo 112 del 1998, degli artt. 13, 230 e 254 del R.D.
635 del 1940, degli artt. 13, 17, 138 comma 1, nn. 1 e 4,
138 nel suo intero testo e 140 del T.U. approvato con R.D.
773 del 1931, dell’art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993,
il tutto, segnatamente riferito agli artt. 2, comma 2, 3,
commi 2, 3, 6 e 13, 4, comma 2 intero testo e lettera b),
5, comma 2, 6, comma 11, 7, comma 2 e intero testo, nonché
8, comma 1,del nuovo testo adottato dal Consiglio Provinciale.
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6. Con ulteriore memoria la Provincia di
Treviso ha evidenziato che, mediante l’anzidetta deliberazione
consiliare n. 00051 dd. 29 settembre 2003, l’Amministrazione
Provinciale avrebbe inteso conformarsi al contenuto della
surriportata statuizione cautelare adottata dalla Sezione,
introducendo nel precedente articolato la soppressione dell’effetto
automatico negativo della pendenza di procedimenti penali,
l’innovazione costituita dalla previsione di una mera facoltà
di sospensione degli effetti del decreto di riconoscimento
in caso di procedimento penale pendente, nonché la riduzione
delle materie di competenza delle guardie.
La medesima difesa della Provincia ha, comunque, proposto
eccezioni di inammissibilità anche nei confronti dei motivi
aggiunti e ha concluso, in subordine, per la reiezione degli
stessi.
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7. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2004
la causa è stata trattenuta per la decisione.
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8.1. Il Collegio rileva, in primo luogo,
la necessità di verificare il rapporto che sussiste tra
i le due deliberazioni consiliari rese oggetto di impugnazione:
e ciò anche al fine della disamina delle eccezioni preliminari
di inammissibilità complessivamente sollevate dalla difesa
dell’Amministrazione Provinciale.
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8.2 La difesa della Provincia, infatti, rileva
che la deliberazione consiliare n. 00051 del 29 settembre
2003 non sostanzia un’integrale riapprovazione del testo
normativo già adottato per effetto della precedente deliberazione
consiliare n. 00080 dell’11 dicembre 2002, costituendo –
semmai – essa un provvedimento recante mere modificazioni
al regolamento già vigente: il che, dunque, precluderebbe
alle ricorrenti Associazioni la possibilità – mediante motivi
aggiunti - di proporre avverso l’articolato annesso alla
medesima deliberazione 00051 del 2003 anche nuove censure
riferite a parti del testo stesso in vigore sin dal momento
dell’adozione della deliberazione n. 00080 del 2002 e a
quel tempo non dedotte.
Il Collegio - per parte propria - rileva che le modifiche
introdotte nel Regolamento per effetto della deliberazione
consiliare n. 00051 del 2003 non sono marginali, posto che
sostituiscono per una considerevole parte gli artt. 3, 4,
7 e 8 nella loro precedente formulazione, nonché – in forma
più contenuta – l’art. 1, riguardante la composizione del
Comitato per il Coordinamento Provinciale delle Guardie
Volontarie, e l’art. 2 nella parte che concerne il procedimento
di nomina del Responsabile Provinciale del Coordinamento
della Vigilanza Volontaria.
Se ne deduce, quindi, che - a differenza di quanto qui sostiene
la difesa della Provincia - le innovazioni apportate alla
precedente disciplina non hanno riguardato soltanto la soppressione
dell’effetto automatico negativo della pendenza di procedimenti
penali correlata all’introduzione di una mera facoltà di
sospensione degli effetti del decreto di riconoscimento
in caso di procedimento penale pendente, nonché la riduzione
delle materie di competenza delle guardie, ma hanno coinvolto
la maggior parte degli istituti contemplati dal precedente
articolato, ivi compresa la disciplina transitoria contenuta
nel suo art.8.
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8.3. La sopradescritta eccezione di inammissibilità
di quei motivi aggiunti che le ricorrenti Associazioni hanno
riferito anche a parti del testo normativo non modificati
per effetto della deliberazione consiliare n. 00051 del
2003 non assume, peraltro, alcun concreto rilievo nell’economia
di causa, in quanto l’oggetto delle relative censure risulta
del tutto identico ai motivi già formulati nell’atto introduttivo
del presente giudizio e segnatamente proposti avverso le
medesime disposizioni.
Pertanto, le censure che saranno qui appresso esaminate
riguardano, nell’ordine, tutti gli articoli del Regolamento
nel testo complessivamente oggi vigente e che le ricorrenti
Associazioni hanno inteso contestare, a seconda che gli
articoli medesimi siano stati modificati o meno per effetto
della deliberazione consiliare n. 00051 del 2003, mediante
i motivi aggiunti o mediante il ricorso originariamente
proposto.
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8.4. Il Collegio, altresì, respinge l’ulteriore
eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della
Provincia laddove afferma - con riferimento all’orientamento
giurisprudenziale espresso anche, ad es. , da Cons. Stato,
Sez. V, 10 gennaio 2003 n. 35 - che le ricorrenti Associazioni
non potrebbero chiedere, nella presente sede di giudizio,
l’annullamento del Regolamento impugnato, ma soltanto la
sua disapplicazione ove se ne ravvisasse la difformità rispetto
alla sovrastante disciplina legislativa statale o regionale.
Tale assunto è privo di fondamento, in quanto la stessa
decisione n. 35 del 2003, resa dalla Sezione V del Consiglio
di Stato e citata dalla difesa della Provincia, afferma
che “il giudice amministrativo può disapplicare atti non
ritualmente impugnati nelle sole ipotesi di giurisdizione
esclusiva, relativamente alle controversie relative ai diritti
soggettivi, nonché nei riguardi di regolamenti illegittimi,
quando il provvedimento impugnato sia contrastante col regolamento,
ovvero sia conforme al presupposto normativo, e, in ogni
caso, anche quando si verte in materia di interessi legittimi;
pertanto, al di fuori di tali ipotesi, va esclusa la disapplicazione
di atti non impugnati, e in particolare di quelli che, ancorché
connotati da una valenza generale, risultano privi di natura
normativa” ( cfr., nello stesso senso, pure Cons. Stato,
Sez. V, 26 febbraio 1992 n. 154, 24 luglio 1993 n. 799 e
19 settembre 1995 n. 1 ) .
Da ciò, dunque, agevolmente si deduce che la disapplicazione
della fonte regolamentare può avvenire nelle sole ipotesi
in cui la fonte stessa non sia stata impugnata in via principale.
Nel caso di specie, poiché le ricorrenti Associazioni hanno
impugnato entro i termini decadenziali di cui all’art 1
della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificato dall’art.
1 della L. 21 luglio 2000 n. 205, le due deliberazioni consiliari
che hanno rispettivamente approvato e modificato il Regolamento,
la questione della disapplicazione del Regolamento medesimo
risulta inconferente nell’economia di causa.
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8.5. Va, viceversa, accolta l’eccezione preliminare
della difesa della Provincia che afferma l’inammissibilità
della domanda delle ricorrenti Associazioni diretta ad ottenere
l’annullamento dell’intero articolato che compone il Regolamento,
e ciò anche se risultano segnatamente censurate singole
disposizioni dello stesso.
Tale assunto dell’Amministrazione Provinciale va condiviso,
in quanto del tutto coerente con il principio della domanda
(cfr. art. 112 cod. proc. civ.) che disciplina anche il
presente processo.
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9.1 Ciò posto, con la prima censura contenuta
nell’atto introduttivo del presente giudizio e riproposta
anche quale prima censura dei motivi aggiunti, si chiede
l’annullamento dell’art. 2, comma 2, del Regolamento, laddove
dispone che “il Responsabile del Coordinamento attua le
disposizioni del Dirigente e, tramite le associazioni di
appartenenza, organizza e coordina l’attività delle guardie
volontarie, predispone i programmi periodici e territoriali,
forma pattuglie, riceve ed approva gli ordini di servizio
inviati dalle Associazioni …”.
Le ricorrenti reputano che la surriportata disciplina sia
difforme sia dall’art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992,
in forza del quale “le Province coordinano l’attività delle
guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie
ed ambientaliste”, sia dall’art. 2 del R.D.L. 1952 del 1935
convertito in L. 508 del 1936, laddove obbliga il soggetto
che impiega le guardie venatorie volontarie a sottoporre
all’approvazione del Questore le modalità di svolgimento
del servizio.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che le attività
di predisposizione dei programmi periodici e territoriali,
di formazione delle pattuglie, di ricezione e di approvazione
degli ordini di servizio inviati dalle Associazioni costituiscono
naturali estrinsecazioni delle potestà di coordinamento
devolute alle Amministrazioni Provinciali a’ sensi del testè
citato art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992: potestà
alle quali anche le guardie giurate delle Associazioni qui
ricorrenti devono, pertanto, sottostare senza che ciò costituisca
interferenza con l’autonomia delle Associazioni stesse.
Né può prospettarsi, dopo l’entrata in vigore dell’art.
163, comma 3, lettere a) e b), del D.L.vo 112 del 1998 una
permanenza, per quanto segnatamente attiene alle guardie
giurate delle Associazioni medesime, dei poteri questorili
di cui all’art. 2 del R.D.L. 1952 del 1935 convertito in
L. 508 del 1936.
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9.2. Con la seconda censura contenuta nell’atto
introduttivo del presente giudizio e riproposta anche quale
seconda censura dei motivi aggiunti, si chiede l’annullamento
dell’art. 3, comma 2, del Regolamento, laddove si dispone
che “Entro le date stabilite annualmente dall’Amministrazione
Provinciale, le Associazioni dovranno trasmettere le richieste
di rinnovo del decreto delle proprie guardie e/o le nuove
domande”.
Secondo le ricorrenti, posto che la validità dei decreti
abilitanti le guardie è di un anno, e che a’ sensi dell’art.
13 del R.D. 773 del 1931 e dell’art. 13 del R.D. 635 del
1940 le domande non possono essere presentate prima della
scadenza dei rinnovi, conseguirebbe da ciò un’evidente paralisi
nella continuità del servizio svolto dalle guardie.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che il paventato
timore della compromissione della continuità del servizio
discende – semmai – proprio dalla disposizione, segnatamente
contenuta nel testè citato art. 13 del R.D. 635 del 1940
e non già nel Regolamento provinciale, secondo cui “la domanda
di rinnovazione deve essere presentata prima della scadenza
del provvedimento”.
Inoltre, la surriportata disciplina contenuta nel Regolamento,
disponendo – si badi – senza alcuna diretta prefissione
di termini temporali, che entro le date stabilite annualmente
al riguardo dall’Amminstrazione Provinciale le Associazioni
trasmetteranno all’Amministrazione medesima le richieste
di rinnovo del decreto delle proprie guarie e le eventuali
nuove domande, non può per certo sostanziare alcuna attuale
lesione in capo alle ricorrenti.
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9.3. Con il terzo motivo di ricorso, nonché
terzo motivo aggiunto di ricorso, le ricorrenti chiedono
l’annullamento dell’art. 3, comma 3, del Regolamento, laddove
impone tra i requisiti per la concessione della qualifica
di Guardia giurata volontaria venatoria, la residenza nella
provincia di Treviso.
Secondo le ricorrenti, tale disposizione violerebbe i principi
fondamentali dell’Unione Europea che vietano ogni discriminazione
e limitazione di movimento e attività di ogni cittadino
europeo all’interno dell’Unione medesima, e violerebbe pure
l’art. 138, primo comma, n. 1) del T.U. approvato con R.D.
773 del 1931 che, per la nomina a Guardia Giurata, chiede
il possesso della cittadinanza italiana senza alcuna precisazione
in ordine alla provincia di residenza.
Anche tali argomenti delle ricorrenti non risultano accoglibili.
Premesso che a’ sensi dell’art. 17 del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea – ora Unione Europea –
risulta, nel testo conseguente dall’art. 2 del Trattato
di Amsterdam, reso esecutivo nel nostro ordinamento con
L. 16 giugno 1998 n. 109, che “la cittadinanza dell'Unione
costituisce un complemento della cittadinanza nazionale
e non sostituisce quest'ultima” e che “i cittadini dell'Unione
godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal
presente Trattato”, “il diritto” contestualmente riconosciuto
ad ogni cittadino europeo “di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve
le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato
e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso”
non risulta, all’evidenza, leso dalla circostanza che l’ordinamento
interno di uno Stato contempli obblighi di residenza motivati
dalla particolare rilevanza delle funzioni – in questo caso,
evidentemente pubbliche – alle quali il cittadino stesso
sia chiamato e che possono richiedere pure l’urgente reperibilità
ai fini dello svolgimento delle funzioni medesime: reperibilità,
a ben vedere, naturalmente insita anche nello stesso concetto
di partecipazione al “coordinamento” di cui all’anzidetto
art. 2 del Regolamento.
Né va sottaciuto che l’obbligo della residenza scaturisce,
nel caso di specie, non da un obbligo derivante dallo svolgimento
di un’attività lavorativa, ma dallo svolgimento di un servizio
svolto volontariamente dall’interessato.
Inoltre, la stessa disposizione contenuta nell’art. 138,
comma 1, n. 1 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 e
modificato dall’art. 33 della L. 1° marzo 2002 n. 39, secondo
la quale per svolgere le funzioni di guardia giurata risulterebbe
sufficiente, per quanto qui segnatamente interessa, “essere
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea”,
non può esimere i soggetti che si avvalgono di tali guardie
dal contemplare anche particolari obblighi di residenza
– ferma restando la non discriminazione in ordine alla cittadinanza
italiana o comunitaria comunque posseduta – in relazione
alla comprovata particolarità delle mansioni da svolgere.
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9.4. Il quarto motivo aggiunto di ricorso
si sostituisce al quarto motivo di ricorso originariamente
proposto, in quanto la precedente disciplina contemplante
l’effetto automatico negativo della pendenza di procedimenti
penali è stata soppressa e sostituita dall’introduzione
di una mera facoltà di sospensione degli effetti del decreto
di riconoscimento in caso di procedimento penale pendente.
In tal senso, infatti, l’art. 7, comma 2, del Regolamento
ora dispone che “per motivi cautelari, il decreto può essere
sospeso per tutto il tempo del giudizio in caso di procedimento
penale pendente a carico della Guardia Volontaria”.
Inoltre, a’ sensi dell’art. 3, comma 13, del Regolamento
“il decreto non è comunque rilasciato o rinnovato a coloro
che hanno subito condanne penali diventate definitive nell’ultimo
quinquennio”.
Secondo la tesi delle ricorrenti, il rinnovo e il rilascio
del decreto di Guardia Giurata risulterebbe disciplinato
in via esclusiva dal T.U. approvato con R.D. 773 del 1931
e dalla conseguente disciplina regolamentare approvata con
R.D. 635 del 1940, con la conseguenza che la fonte regolamentare
provinciale non potrebbe modificare o integrare sul punto
le fonti normative statuali.
Le ricorrenti evidenziano, in proposito, che l’art. 138,
comma 1, n. 4), del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931
reca, quale unica disposizione ostativa al rilascio del
decreto, il “non avere riportato condanna per delitto”,
e da ciò concludono nel senso che la semplice pendenza di
un procedimento penale non potrebbe costituire, di per sé,
presupposto per il diniego di rinnovo del decreto o sospensione
di efficacia dello stesso, e che la condanna per un reato
non riconducibile a delitto secondo quanto previsto dal
Codice Penale parimenti non potrebbe essere ostativa per
il rinnovo del decreto.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che a’ sensi dell’art.
10 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 è pure possibile
sospendere gli effetti delle autorizzazioni di polizia,
ivi dunque comprese quelle riguardanti le guardie giurate.
La giurisprudenza, a sua volta, ha da tempo introdotto,
in via pretoria e utilizzando l’invero scarno disposto dell’art.
10 testè citato, puntuali principi che disciplinano l’uso
delle potestà cautelari di sospensione del servizio delle
guardie giurate assoggettate a procedimento penale (cfr.,
ex multis, al riguardo T.A.R. Lombardia, Sez. I, 2 dicembre
1999 n. 1490, secondo il quale “nel caso in cui vi sia stata
una denuncia penale e sia in corso un procedimento per l'
accertamento di fatti astrattamente delittuosi, l' Amministrazione
non può procedere all' immediata revoca della nomina a guardia,
ma semmai alla sua sospensione in attesa della definizione
del giudizio, che, se comporterà una condanna, darà luogo
successivamente alla revoca ai sensi dell' art. 138 punto
4 T.U. 18 giugno 1931 n. 773”).
In tale contesto, quindi, risulta legittima la disposizione
dell’art. 7, comma 2, del Regolamento provinciale che prevede
la sospensione del rilascio o del rinnovo del decreto di
guardia giurata nelle ipotesi di procedimento penale pendente
a carico dell’interessato.
Viceversa, contrasta per certo con l’art. 138, comma 1,
n. 4 del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 - sostanziando,
in tal senso, un’illegittima innovazione contra legem rispetto
alla disciplina statale di principio - la disposizione di
cui all’art. 3, comma 13, del Regolamento medesimo laddove
non limita alle condanne per delitto la causa ostativa per
il rilascio o il rinnovo del decreto.
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9.5. Con la quinta censura dei motivi aggiunti,
corrispondente nella sostanza al quinto motivo contenuto
nell’atto introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti
Associazioni chiedono l’annullamento dell’art. 3, comma
6 (recte: 5), del Regolamento provinciale, laddove si dispone
che “per il rinnovo della qualifica di Agente di Vigilanza
Volontaria è necessario partecipare ad un apposito corso
istituito dalla Provincia”, del susseguente comma 11 dello
stesso articolo, laddove si dispone che “al termine delle
prove” di esame “superate con esito positivo”, sarà rilasciato
un certificato di abilitazione che permetterà, fermo restando
i requisiti previsti dall’art. 138” del T.U. approvato con
R.D. 773 del 1931 “di ottenere il rinnovo della qualifica
di Agente di Vigilanza Venatoria” e dell’art. 6, comma 14,
del Regolamento medesimo, in forza del quale “le Guardie
volontarie sono tenute a partecipare ai corsi ed alle riunioni
di aggiornamento con frequenza obbligatoria predisposti
dall’Ufficio di Coordinamento e concordati con le Associazioni”.
Secondo le ricorrenti, le surriportate disposizioni confliggerebbero
con l’art. 27, comma 8, della L. 157 del 1992, laddove testualmente
esonera “i cittadini in possesso, a norma del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia
venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della
presente legge” dall’obbligo di conseguire l’attestato di
idoneità “di cui al comma 4” dello stesso articolo (cfr.
ivi: “La qualifica di guardia volontaria può essere concessa,
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato
dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le Regioni
disciplinano la composizione delle commissioni preposte
a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria
di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed
ambientaliste”), nonché con il comma 6 del medesimo art.
27 e con l’art. 34, comma 2, della LR. 50 del 1993, che
devolverebbero – sempre secondo la prospettazione delle
ricorrenti il compito di effettuare i relativi corsi alle
sole associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale,
e non già alle Amministrazioni Provinciali.
Il Collegio, per parte propria, rileva – innanzitutto -la
piena legittimità del surriportato art. 6, comma 14, del
Regolamento, posto che rientra nelle intrinseche potestà
del Coordinamento disporre riunioni e corsi di aggiornamento
delle Guardie volontarie, soprattutto se – come espressamente
afferma la disposizione in esame – tali iniziative sono
“concordate” con le Associazioni, le quali – del resto –
compete a’ sensi degli anzidetti art. 27, commi 6 e 9, della
L. 157 del 1992 e art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993
possono procedere alla materiale organizzazione di tali
iniziative di formazione degli operatori.
Ad una diversa conclusione si perviene, viceversa, per la
disciplina contenuta nell’art. 3, comma 5 e comma 11, del
Regolamento.
La difesa della Provincia si è, invero, sforzata di dimostrarne
la funzione asseritamente integrativa rispetto alla disciplina
contenuta nell’art. 27, commi 6 e 8, della L. 157 del 1992
e nell’art. 34, comma 2, della L.R. 50 del 1993, ma tale
assunto risulta agevolmente smentito dalla stessa collocazione
sistematica delle disposizioni qui impugnate. Ferma restando,
infatti, l’esigenza dell’aggiornamento professionale per
tutti gli interessati - peraltro, già adeguatamente normata
dal predetto art. 6, comma 14, dello stesso Regolamento
- esse, infatti, incidono sulla stessa permanenza dei requisiti
per il rilascio del decreto di nomina o di rinnovo nella
qualifica di Guardia Volontaria: e ciò, non solo con riguardo
alla posizione giuridica “acquisita” di coloro che, a’ sensi
dell’ anzidetto art. 27, comma 8, della L. 157 del 1992,
erano già titolari, all’entrata in vigore di tale disciplina
della qualifica di guardia venatoria volontaria, ma anche
con riguardo alla posizione di coloro che, testualmente,
ove non superino gli esami abbinati ai corsi organizzati
dall’Amministrazione Provinciale, non possono ottenere il
rilascio o il rinnovo del decreto.
Sotto questo profilo, pertanto, è indubitabile che le disposizioni
contenute nei testè citati commi 5 e 11 dell’art. 3 del
Regolamento confliggono con l’assetto complessivamente emergente
dall’art. 27, commi 6 e 8, della L. 157 del 1992 e dal’art.
34, comma 2, della L.R. 50 del 1993, nel quale – per contro
– una competenza è devoluta al riguardo anche (ma non in
via esclusiva) alle Associazioni anzidette; e risulta altrettanto
assodato che con le disposizioni regolamentari testè enunciate
l’Amministrazione Provinciale si propone l’illegittimo fine
di svuotare di ogni specifico contenuto, anche - e soprattutto
- in termini di riconoscimento della loro specifica valenza
propedeutica all’abilitazione di cui all’art. 27, comma
4, della stessa L. 157 del 1992, le iniziative formative
previste dalla disciplina legislativa statale e regionale.
Pertanto, i commi 5 e 11 dell’art. 3 del Regolamento risultano
illegittimi nella parte in cui non consentono anche alle
associazioni di cui all’art. 27 commi 6 e 8 della L. 157
del 1992 e all’art. 34 comma 2 della L.R. 50 del 1993 la
possibilità di organizzare i corsi – assentiti dall’Amministrazione
Regionale comprensivi di esami – per il rilascio del decreto
di nomina o di rinnovo nella qualifica di Guardia volontaria.
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9.6. Il sesto motivo aggiunto di ricorso,
corrispondente per ampia parte al settimo motivo del ricorso
originariamente proposto, ha per oggetto l’annullamento
degli artt. 4, comma 2, 6, comma 11 e 5, comma 2, del Regolamento.
Nell’ordine, l’art. 4, comma 2, dispone che le Guardie Volontarie
“possono operare esclusivamente nelle zone e nel periodo
in cui sono di servizio …”; l’art. 6, comma 11, dispone
che “le Guardie Volontarie prestano servizio esclusivamente
nel territorio della Provincia di Treviso, all’interno della
zona loro assegnata, secondo l’ordine predisposto dalle
associazioni di appartenenza e depositato preventivamente
in Provincia. Nessun servizio può essere svolto in autonomia.
Nel caso di intervento urgente – che deve essere in ogni
caso motivato – l’azione non prevista dall’ordine di servizio
può essere svolta previo avvertimento – anche a mezzo segreteria
telefonica – della Vigilanza Provinciale”; l’art. 5, comma
2, dispone invece che “Le Guardie Giurate Venatorie Volontarie,
limitatamente alle loro zone di servizio e all’orario di
prestazione dello stesso, rivestono la qualifica di pubblici
ufficiali”.
Secondo le ricorrenti Associazioni, risulterebbero in tal
modo violati l’art. 27, comma 7, della L 157 del 1992, l’art.
163, comma 3, del D.L.vo 112 del 1998 e l’art. 3 della L.
241 del 1990 e ricorrerebbe il vizio di eccesso di potere
per difetto di motivazione e per sviamento, in quanto le
surriportate limitazioni di zone di servizio e di orario
impedirebbero una proficua utilizzazione del personale volontario,
in ordine alla quale risulterebbe essenziale la flessibilità
dell’impiego delle risorse umane disponibili, anche in considerazione
della frequente esigenza di un pronto riscontro delle frequenti
segnalazioni di violazioni della disciplina venatoria da
parte dei cittadini.
Il Collegio, per parte propria, non reputa violata nella
specie la disciplina legislativa testè enunciata, in quanto
la funzione del coordinamento postula, all’evidenza, una
pianificazione dell’intervento di vigilanza: pianificazione
che, oltre a tutto, l’Amministrazione Provinciale – come
emerge dallo stesso dato letterale delle disposizioni regolamentari
in esame – non svolge in via apoditticamente autoritativa,
ma secondo “l’ordine predisposto dalle associazioni di appartenenza
e depositato preventivamente in Provincia”.
Rimane, inoltre, salvo l’intervento di urgenza e non previamente
pianificato, essendo chiesta soltanto una puntuale motivazione
dello stesso, ragionevolmente riconducibile anche alla segnalazione
avuta da parte di terzi e alla conseguente esigenza di pronta
repressione dell’illecito.
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9.7 Ragioni di ordine sistematico consigliano,
a questo punto, di esaminare il nono motivo del ricorso
ab origine proposto avverso lo stesso art. 5, comma 2, nonché
avverso il susseguente comma 7 del Regolamento, laddove
non risulterebbero riconosciute alle Guardie Giurate Volontarie
funzioni di polizia giudiziaria, stante il fatto che al
comma 2 testè citato esse sono definite quali “pubblici
ufficiali” e al comma 7 si impone loro di chiedere l’intervento
di un Ufficiale di Polizia Giudiziaria allorquando ricorrano
le fattispecie di cui all’art. 352 cod. proc. pen. e dell’art.
113 delle relative norme di attuazione (perquisizione),
nonché in ogni altra evenenienza in cui sussista la competenza
degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria.
Il Collegio non sottace che la questione circa la riconducibilità,
o meno, delle Guardie Giurate Venatorie Volonatrie a soggetti
investiti di funzioni di Polizia Giudiziaria risulta a tutt’oggi
controversa.
A tale proposito la difesa delle ricorrenti ha allegato,
a conforto della tesi che riconosce alle Guardie la qualifica
anzidetta, due isolate sentenze della Corte di Cassazione,
Sez. III, 1 aprile 1988 n. 1151 e 16 dicembre 1997 n. 4408
(quest’ultima, riguardante la L.I.P.U. ma limitata ad un
riconoscimento delle funzioni di Agente, e non già di Ufficiale
di Polzia Giudiziaria), nonché numerosi pareri resi al riguardo
da talune Procure della Repubblica.
Il Collegio, per parte propria, reputa – per contro – di
aderire all’indirizzo ermeneutico più rigoroso formatosi
sull’art. 27 della L. 157 del 1992, laddove il comma 1,
lett. a) esplicitamente riconosce agli Agenti dipendenti
degli Enti Locali delegati alle Regioni la qualifica di
polizia giudiziaria, ed in evidente contrapposizione a ciò
la lettera b) dello stesso comma non riconosce la qualifica
medesima alle Guardie Giurate Volontarie, senza che possa
ragionevolmente argomentarsi nulla in contrario – proprio
in ragione della notoria delicatezza delle funzioni stesse,
presupponenti una stabile inserzione del soggetto che le
esercita nel contesto organizzatorio pubblico – in termini
di interpretazione analogica o sistematica.
Tale indirizzo è condiviso anche da Cons. Stato, Sez. I,
29 agosto 1994 n. 2296/94, nonché da Cass, Sez. V, 8 aprile
1997 n. 4898, Sez. III, 27 marzo 1996 n. 1519, 3 maggio
1995 n. 1600, 27 febbraio 1995 n. 613.
Ne consegue, quindi, che le testè riferite disposizioni
del Regolamento risultano immuni dai vizi dedotti dalle
ricorrenti.
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9.8 Con il settimo motivo aggiunto di ricorso,
corrispondente al quattordicesimo motivo contenuto nell’atto
introduttivo del presente giudizio, le ricorrenti contestano
il fondamento delle potestà disciplinari contemplate dall’art.
7 del Regolamento ed esercitate dall’Amministrazione Provinciale
nei confronti delle Guardie Volontarie “per le violazioni
al presente regolamento o qualora l’attività prestata dalle
singole Guardie contrasti, o comunque non sia uniforme,
con le presenti norme o con le iniziative di coordinamento”:
sanzioni che sono previste nella misura della sospensione
dal servizio per un periodo da tre a sei mesi, nonché nella
misura del rifiuto del rinnovo del decreto, ovvero nella
revoca (rectius: sospensione) dello stesso, per un periodo
minimo di un anno.
Le ricorrenti reputano che il sopradescritto regime sanzionatorio
confligga con quello contemplato dagli artt. 17 e 140 del
T.U. approvato con R.D. 773 del 1931.
Peraltro, il richiamo a tali disposizioni del T.U.L.P.S.
risulta inconferente, in quanto si tratta di sanzioni di
tipo penale, mentre l’Amministrazione Provinciale a ragione
ha ricavato, nel contesto concettuale proprio del “coordinamento”,
anche misure sanzionatorie disciplinari al fine di poter
rendere effettive le funzioni ad essa attribuite ex lege.
Ne deriva che la disposizione regolamentare in esame si
sottrae alle censure proposte.
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9.9 Le ricorrenti, mediante l’ottavo motivo
aggiunto di ricorso – corrispondente al quindicesimo motivo
di ricorso proposto ab origine – hanno pure chiesto l’annullamento
dell’art. 8, comma 1, del Regolamento, laddove dispone che
“i decreti che scadranno dopo l’entrata in vigore del presente
Regolamento, saranno rinnovati solo dopo il superamento
del primo corso di aggiornamento che sarà effettuato nei
termini previsti dall’articolo 3”.
Tale domanda va accolta, in quanto tale disposizione risulta
– all’evidenza – sistematicamente correlata con quelle già
annullate in relazione a quanto evidenziato al § 9.5. della
presente sentenza e presupponendo, quindi, l’unico corso
di aggiornamento curato in via esclusivadalla stessa Amministrazione
Provinciale.
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9.10. Con il nono motivo aggiunto di ricorso
le ricorrenti chiedono l’annullamento dell’art. 4, comma
2, lettera b), del Regolamento, laddove dispone – tra l’altro
- che è compito delle Guardie “svolgere attività di prevenzione
e di vigilanza venatoria, accertare le violazioni delle
leggi e dei regolamenti in materia venatoria redigendo gli
apposti verbali di riferimento”.
Le censure delle ricorrenti Associazioni si incentrano,
a tale riguardo, sulla legittimità dell’inciso “redigendo
gli appositi verbali di riferimento”, ritenuto difforme
dall’art. 28, comma 5, della L. 157 del 1992 e dall’art.
13 della L. 689 del 1981.
La difesa dell’Amministrazione Provinciale ha tentato di
fondare la legittimità della disposizione mediante una sua
lettura, alquanto improbabile, nel senso che i processi
verbali di contestazione devono - scontatamente - riferirsi
alle disposizioni di legge e regolamentari violate.
Il Collegio non aderisce a tale prospettazione e, conseguentemente,
accoglie la censura proposta dalle ricorrenti stante il
ben noto significato tecnico assunto dal termine di “verbale
di riferimento” rispetto al processo verbale di vero e proprio
accertamento dell’illecito: il primo, infatti – come è ben
noto - non è contemplato dall’art. 13 della L. 689 del 1981
ed implica la formazione di una mera relazione su quanto
accaduto da inoltrare ad un’Autorità gerarchicamente sovraordinata
che formalizzerà poi l’accertamento.
Per contro – e come rettamente rilevato dalle ricorrenti
– alle Guardie Giurate Volontarie è espressamente riconosciuta
la competenza a formare processi verbali di diretto accertamento
degli illeciti di loro competenza (cfr., ad es., ex multis,
Cass. Sez. I, 28 maggio 1988 n. 3670, segnatamente riguardante
il processo verbale redatto da una Guardia Giurata Venatoria
Volontaria operante nella provincia di Treviso, nonché lo
stesso parere di Cons. Stato, Sez. I, 29 agosto 1994 n.
2296/94, dianzi citato): e da ciò, quindi, consegue l’accoglimento
della censura formulata dalle ricorrenti.
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9.11. Il sesto motivo di ricorso, con il
quale è stato impugnato l’originario testo dell’art. 3,
comma 8, del Regolamento risulta superato dalla circostanza
che per effetto della deliberazione consiliare n. 00051
del 2003 tale disposizione è stata modificata.
Tale modifica non è stata, di per sé, impugnata in sede
di motivi aggiunti e deve, dunque, reputarsi vigente, anche
se la sua materiale applicazione risulta alquanto problematica,
stante il suo collegamento con le disposizioni considerate
al § 9.5 in tema di corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione
Provinciale e indefettibilmente legati al rilascio o al
rinnovo del decreto di Guardia Giurata.
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9.12. L’ottavo motivo di ricorso risulta
parimenti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse,
in quanto formulato nei confronti dell’originario testo
dell’art. 4, commi 2, 3 e 4, poi innovato per effetto della
susseguente deliberazione consiliare n. 00051 del 2003,
non contestata sul punto dalle ricorrenti.
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9.13. Con il decimo motivo di ricorso si
chiede l’annullamento dell’art. 5, comma 6, del Regolamento
laddove impone a carico delle Associazioni la stipula di
una polizza assicurativa per gli infortuni a favore delle
Guardie impegnate nei servizi di vigilanza per tutta la
durata dei servizi stessi, nonché una polizza di responsabilità
civile per i danni cagionati a terzi.
Le ricorrenti reputano violato, innanzitutto, l’art. 138
del T.U. approvato con R.D. 773 del 1931 in ordine ai requisiti
che deve possedere la Guardia Giurata, e ritengono che gli
anzidetti costi debbano essere coperti dalla stessa Amministrazione
Provinciale, che si avvale delle Guardie per l’esercizio
di proprie funzioni amministrative. Ritengono ancora prima
che l’obbligo della polizza infortuni debba ritenersi insussistente,
giusta la circolare del Ministero dell’Interno n. 539/C.20021.10089.D(21)
dd. 3 ottobre 1998 che esclude, anche sulla base di alcune
statuizioni giurisdizionali, l’obbligo di assicurare le
Guardie Giurate Volontarie all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L.
Il Collegio non condivide le tesi delle ricorrenti, posto
che la pur dedotta insussistenza di un obbligo assicurativo
con l’I.N.P.S. o con l’I.N.A.I.L. per certo non elimina
le responsabilità derivanti da infortuni, e che la responsabilità
civile assunta nei confronti di terzi per effetto di atti
illeciti coinvolge non soltanto la Provincia che coordina
l’attività, ma anche – e soprattutto – l’Associazione dalla
quale la Guardia dipende e che, non lo si dimentichi, agisce
a’ sensi dell’art. 6, comma 11, del Regolamento “all’interno
della zona” ad essa “assegnata, secondo l’ordine predisposto
dalle associazioni di appartenenza e depositato preventivamente
in Provincia”.
E’ evidente, pertanto, che i sopradescritti obblighi assicurativi
sono commendevolmente finalizzati a realizzare uno standard
di sicurezza personale che assiste, in via omogenea, l’operato
di ciascuna Guardia; né può dirsi che i costi gravano, comunque,
sulle sole Associazioni, posto che a’ sensi del susseguente
comma 7 l’Amministrazione Provinciale ha facoltà di “riconoscere
alle Associazioni e/o alle Guardie rimborsi spese e riconoscimenti
economici … per l’attività prestata, anche attraverso la
stipula di apposite convenzioni” .
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9.14. Con l’undicesimo motivo di ricorso
le Associazioni chiedono l’annullamento dell’art. 6, comma
4, del Regolamento per asserita violazione degli artt. 230
e 254 del R.D. 635 del 1940.
In buona sostanza, le ricorrenti contestano la competenza
dell’Amministrazione Provinciale a predisporre, in sede
di coordinamento, le divise, i simboli e i documenti di
riconoscimento delle Guardie, sostenendo che tale funzione
competerebbe a tutt’oggi al Prefetto.
Il Collegio dissente da tale interpretazione, posto che
nel concetto di “coordinamento” rientra de plano anche un’auspicabile
unificazione di divise, simbologie e documenti utilizzati
dai vari operatori volontari, anche a tutela delle persone
dedite alla caccia, e che a tale proposito risulta, pertanto,
intuitivamente assorbita per effetto dell’art. 163, comma
3, del D.L.vo 112 del 1998 – e, beninteso, e per quanto
qui segnatamente interessa, limitatamente all’attività venatoria
– la precedente competenza prefettizia già esercitata in
tale particolare materia.
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9.15. Le ricorrenti, con il dodicesimo motivo
di impugnazione, chiedono l’annullamento dell’art. 6, comma
8, del Regolamento, laddove dispone che “le Guardie Venatorie
Volontarie operano in conformità alle direttive emanate
dal Coordinamento della Vigilanza Volontaria. Quando agiscono
su richiesta diretta ed in collaborazione con gli Agenti
della Vigilanza Provinciale, sono tenute ad uniformarsi
alle disposizioni impartite da questi ultimi”.
Le ricorrenti ritengono che la disciplina testà riportata
confligga con l’art. 27, comma 7, della L. 157 del 1992,
ed estendono tale contestazione anche nei confronti del
comma 10 del medesimo art. 6, laddove si dispone che “le
Guardie Venatorie Volontarie operano, di norma, in pattuglie
di almeno due persone. Qualsiasi variazione deve essere
preventivamente concordata e approvata dal Responsabile
del Coordinamento”.
Secondo la prospettazione delle ricorrenti, la concomitante
circostanza per la quale, in forza di quanto disposto dall’art.
1 del Regolamento stesso, il Coordinamento risulterebbe
formato in prevalenza da cacciatori – essendo pure il Comandante
della Vigilanza Provinciale titolare di licenza di caccia
– comporterebbe, nell’applicazione dei testè citati commi
8 e 10 dell’art. 6, la conseguenza di subordinare, nella
sostanza, la volontà delle Guardie Volontarie a quella di
coloro che comunque praticano l’attività venatoria, specie
nell’ipotesi in cui un’Associazione disponga di una sola
Guardia Volontaria, costretta – quindi, e sia pure “di norma”
– a formare con altro operatore una pattuglia.
Il Collegio, per parte propria, evidenzia che a’ sensi dell’art.
1 del Regolamento la Presidenza del Coordinamento è assunta
dall’Assessore Provinciale alla Caccia e Pesca, ovvero da
un suo delegato: ossia da un soggetto che non è prequalificato
come cacciatore, e che la vicepresidenza è assunta dal Dirigente
Provinciale responsabile per le materie della caccia e della
pesca, ossia – ancora una volta – da un soggetto non prequalificato
come cacciatore.
Nella funzione di coordinamento risulta logicamente compresa
anche una potestà di direttiva da parte del soggetto che
lo esercita (si badi, coincidente con il Coordinamento stesso
collegialmente inteso, e non già con un suo singolo membro,
sia pure Presidente o Vicepresidente, o – ancora – Comandante
della Vigilanza Provinciale).
Risulta altrettanto evidente la razionalità della disposizione
che subordina l’operato delle Guardie Volontarie a quello
degli Agenti della Vigilanza Provinciale nelle ipotesi di
interventi effettuati “su richiesta diretta ed in collaborazione”
con gli stessi: e ciò, se non altro, in considerazione della
dianzi rilevata carenza della qualifica di Agente di Polizia
Giudiziaria delle Guardie Volontarie (cfr. § 9.7 della presente
sentenza).
Anche la disposizione che impone, “di norma”, la formazione
di pattuglie di due operatori ai fini della vigilanza risponde,
all’evidenza, ad esigenze di garantismo nei confronti dei
possibili soggetti sanzionati non disgiunta – si badi –
anche alle parimenti doverose esigenze di sicurezza personale
e di certezza operativa dello stesso personale preposto
alla vigilanza.
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9.16. Le ricorrenti, da ultimo, con il tredicesimo
motivo di ricorso hanno chiesto l’annullamento dell’art.
6, comma 9, del Regolamento, laddove impone alle Guardie
Volontarie di “osservare strettamente il segreto d’ufficio
e le norme di cui alla L. 31 dicembre 1996 n. 675” e di
“mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico,
omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio
con estranei allo stesso”.
Le ricorrenti, a tale proposito, deducono una generica violazione
dell’art. 163, comma 3, del D.L.vo 112 del 1998 lamentando
che tale disciplina vieterebbe alle Associazioni di diffondere
comunicati stampa relativi ai controlli effettuati e ai
verbali stilati, e impedirebbe la stessa raccolta dei dati
a fini statistici.
Anche tale censura va respinta.
E’ evidente che ogni Guardia Giurata Volontaria deve assolvere
alle proprie funzioni di vigilanza e di repessione degli
illeciti non già nell’interesse dell’Associazione a cui
è pur iscritta, ma nel superiore interesse della collettività
e operando, quindi, nella costante applicazione di tutta
la disciplina vigente in materia di accertamento degli illeciti,
ivi naturalmente compresi il rispetto del segreto d’ufficio
(art. 326 cod. pen.) e delle altre disposizioni a ciò pertinenti,
quali la disciplina del trattamento dei dati personali,
ora – tra l’altro – non più assoggettata alla L. 675 del
1996, ma al Codice appositamente approvato con D.L.vo 30
giugno 2003 n. 196, il quale ultimo – tra l’altro – esplicitamente
consente, sia pure a determinate condizioni, il trattamento
dei dati personali – resi debitamente anonimi – a scopi
statistici (cfr. artt. 16, 24 e 97 e ss. del D.L.vo 196
cit.).
10. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente
compensati tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe e sui motivi aggiunti proposti in
prosieguo di causa, li accoglie nei limiti di cui in motivazione
e, per l’effetto, annulla l’art. 3, commi 5, 11 e 13, l’art.
4, comma 2, lett. b) limitatamente all’inciso “redigendo
gli appositi verbali di riferimento” e l’art. 8, comma 1,
del “Regolamento di servizio delle guardie giurate volontarie
faunistico-venatorie della provincia di Treviso”, nel testo
adottato per effetto della deliberazione del Consiglio Provinciale
di Treviso n. 00080 dd. 11 dicembre 2002 e modificato per
effetto della deliberazione del Consiglio Provinciale di
Treviso n. 00051 dd. 29 settembre 2003.
Compensa integralmente le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio
del 18 marzo 2004.
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