| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre
2004 n. 5947
G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.
Società D.E.T.A. s.r.l. (Avv.ti P.F. Lotito e S. Lotito)
contro il Comune di Barberino Val D’elsa (Avv. P.M. Lucibello)
|
|
Atto amministrativo – Convenzione tra la
P.A. ed una società avente ad oggetto la regolamentazione
degli scarichi industriali e la evoca da parte del Comune
di precedenti ordinanze sospensive dell’attività produttiva
- Determinazione del contenuto di atti amministrativi di
revoca - Rientra tra gli accordi endoprocedimentali di cui
all’art. 11 della L. 241/90 – Giurisdizione del G.A. – Domanda
di annullamento della convenzione – Precedente sottoscrizione
- Acquiescenza - Inammissibilità
|
|
La convenzione conclusa tra la P.A. ed una
società ed avente ad oggetto la regolamentazione degli scarichi
industriali di quest’ultima in acque pubbliche con previsione
di limiti più rigorosi di quelli previsti per legge in correlazione
alla revoca, da parte del Comune, di precedenti ordinanze
sospensive dell’attività produttiva, ha carattere di atto
amministrativo in quanto rientra tra gli accordi endoprocedimentali
di cui all’art. 11 della L. 241/90 con conseguente devoluzione
delle eventuali controversie alla giurisdizione del Giudice
Amministrativo. Ne consegue che la domanda di annullamento
della suddetta convenzione è inammissibile per acquiescenza
in quanto la società, con la sottoscrizione, ha accettato
tutte le clausole ivi contenute
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
|
| |
|
N. 5947 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1295 REG. RIC.
ANNO 1999
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -
|
| |
|
ha pronunciato la seguente:
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 1295/1999 proposto
dalla SOCIETA’ D.E.T.A. S.R.L., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Pier Francesco Lotito e Sergio Lotito ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio in Firenze, V.le dei Mille
18/B;
|
| |
|
contro
|
| |
|
-il COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA,
in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato
e difeso dall’avv. Pier Matteo Lucibello ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Firenze, Borgo Pinti
n. 80;
|
| |
|
PER L‘ ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del dirigente
del settore Ambiente e Sviluppo Economico, del comune intimato,
di erogazione di sanzione pecuniaria, in applicazione della
convenzione stipulata tra tale comune e la società ricorrente
il 14-11-1987, nonchè della convenzione stessa nella parte
in cui prevederebbe sanzioni e prescrizioni ulteriori rispetto
a quelle previste dalle norme di legge di settore.
|
| |
|
Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 - relatore
il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti P.F. Lotito
e A. Cuccurullo in sostituzione di P.M. Lucibello;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con atto notificato il 17 maggio 1999 e depositato
il 26 dello stesso mese, la società D.E.T.A. S.r.l. impugnava
il provvedimento n. 3777, del 19 marzo 1999, con il quale
il responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo Economico
del comune di Barberino Val d’Elsa, sulla base del rapporto
del Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT, in data
4 gennaio 1999, relativo all’accertato, come da verbale
del 28 novembre 1998, superamento dei limiti di accettabilità
imposti dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319,
sugli scarichi (acque di raffreddamento) di essa società
in acque superficiali (torrente Zambra) e confluenti nel
fiume Elsa, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di
£. 10.000.000, prevista per l’ipotesi, come quella di specie,
dall’art. 9, capoverso 3°, dall’atto di convenzione autorizzato
con delibera consiliare n. 135, del 12 novembre 1987, e
stipulato il 14 dello stesso mese tra il comune e la società
in questione.
A fondamento dell’impugnativa la società deduceva i seguenti
motivi:
-Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa
e del principio di tassatività delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione;
nullità della convenzione.
Sosteneva, in particolare, la società l’illegittimità della
sanzione in quanto emessa in applicazione della convenzione
del 14 novembre 1987, che quale atto di natura privatistica,
non potrebbe prevedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie
per pretese violazioni di legge o per pretese violazioni
delle obbligazioni in esso contemplate; peraltro la legge
10 maggio 1976 n. 319 (Norme per la tutela delle acque di
inquinamento ) prevede che nel caso di superamento dei limiti
di tollerabilità al riguardo fissati, l’irrogazione da parte
dell’autorità giudiziaria di sanzioni penali ed in alcuna
ipotesi, la irrogazione di sanzioni amministrative da parte
della Pubblica Amministrazione competente, ma non prevederebbe
un potere dell’amministrazione di determinare discrezionalmente
sanzioni.
-Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà
tra gli atti relativi alla pretesa istruttoria.
La sanzione impugnata sarebbe stata irrogata disattendendo
che i prelievi e gli accertamenti effettuati dall’ARPAT
sarebbero inidonei a comprovare il superamento dei limiti
di accettabilità previsti dalla L. 10 maggio 1976 n. 319,
sussistendo, in particolare, contraddittorietà tra le risultanze
del prelievo effettuato alle ore 15 del 28 novembre 1998
e quelle del prelievo eseguito alle ore 16 dello stesso
giorno.
Si costituiva in giudizio con atto del 9 giugno 1999 il
comune intimato che, con memoria del 15 dello stesso mese
eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di questo giudice,
trattandosi di sanzione erogata sulla base di violazioni
di prescrizioni previste in un atto di natura privatistica;
mentre nel merito contestava la fondatezza della pretesa.
Nella Camera di Consiglio, del 14 giugno 1999, come da ordinanza
n. 139, veniva respinta la domanda cautelare proposta.
Con memoria, del 2 marzo 2004, la difesa del comune intimato,
richiamata la sentenza (allegata alla stessa memoria) n.
174, del 13 novembre 2000, della Corte di cassazione a Sezioni
Unite, con la quale, a conclusione della parallela causa
civile tra le parti dell’attuale giudizio, nel cassare senza
rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.
446, del 10 aprile 1996, aveva dichiarato la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo del carattere
di atto amministrativo della convenzione stipulata il 14
novembre 1987, tra il comune e la società D.E.T.A., eccepiva
in via preliminare la inammissibilità del ricorso quanto
meno in ordine alla domanda di annullamento di tale convenzione,
dovendosi ritenere che una volta stipulata tale convenzione
che costituisce l’effettivo presupposto del provvedimento
di erogazione della sanzione pecuniaria impugnata, la parte
ricorrente abbia fatto acquiescenza alle clausole ed alle
previsioni ivi contenute, mentre l’impugnativa della stessa
convenzione, intervenuta dopo dodici mesi dalla stipula,
sarebbe comunque tardiva. Questo Giudice potrebbe, conseguentemente,
deliberare solo i motivi di ricorso che si riferiscono puntualmente
e specificatamente al solo provvedimento n. 3777, in data
19 marzo 1999, del responsabile del Servizio Ambiente del
comune; motivi questi, comunque infondati, sempre secondo
la prospettazione della difesa comunale.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica
udienza del 16 marzo 2004.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Come delineato in fatto, la difesa comunale,
con memoria del 2 marzo 2004, dopo aver richiamato la sentenza,
che veniva prodotta, n. 174, del 13 novembre 2000, della
Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la quale, a conclusione
della parallela causa civile tra le parti dell’attuale giudizio,
nel cassare senza rinvio la sentenza della Corte di appello
di Firenze n. 446, del 10 aprile 1996, aveva dichiarato
la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul
rilievo del carattere di atto amministrativo della convenzione
stipulata il 14 novembre 1987, tra il comune e la società
D.E.T.A., eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità
del ricorso quanto meno in ordine alla domanda di annullamento
di tale convenzione, dovendosi ritenere che una volta stipulata
la detta convenzione, che costituisce il presupposto del
provvedimento di erogazione della sanzione pecuniaria impugnata,
la parte ricorrente abbia fatta acquiescenza alle clausole
ed alle previsioni ivi contenute, mentre l’impugnativa della
stessa convenzione, in quanto intervenuta dopo dodici mesi
dalla stipula, sarebbe comunque tardiva.
Questo giudice, conseguentemente, sempre secondo la prospettazione
della difesa comunale, potrebbe delibare soltanto i motivi
di ricorso che si riferiscono puntualmente e specificamente
al solo provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del
responsabile del Servizio Ambiente del comune con il quale,
sulla base del rapporto dell’ARPAT in data 4 gennaio 1994,
relativo all’accertato superamento dei limiti di accettabilità,
imposta dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319 (Norme
per la tutela delle acque di inquinamento) sugli scarichi
(acque di raffreddamento) della società in acque superficiali
(Torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, è stata irrogata
la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista nell’ipotesi,
come quella di specie, dall’art. 9, capoverso 3° della convenzione.
L’eccezione di inammissibilità è fondata.
La Corte di Cassazione, con la suindicata sentenza a Sezioni
Unite n. 174, del 13 novembre 2000, sul rilievo che ...
“la convenzione aveva ad oggetto, anche se poneva a carico
dell’industria una serie di ulteriori obblighi, proprio
l’osservanza di obblighi nascenti dalla legge e volti al
perseguimento di interessi pubblici e, dall’altra parte,
i poteri di vigilanza attribuiti alla p.a. sull’osservanza
di tali obblighi” che “in sostanza il ricorso allo strumento
dell’accordo costituiva un mezzo per conseguire una migliore
tutela contro gli scarichi abusivi ed irregolari, ponendo
a carico dell’autore degli stessi una sorta di sanzione
tipizzata nella misura e nei presupposti”, ha ritenuto che
l’accordo in questione “fosse volto a determinare il contenuto
di provvedimenti amministrativi e fosse, quindi, preordinato
all’esercizio di una funzione amministrativa” inquadrandolo,
nella tipologia degli accordi di cui all’art. 11 della L.
7 agosto 1990 n. 241, in quanto rientrante “nella successione
degli atti attraverso i quali si forma la volontà dell’amministrazione
che sarà espressa nel provvedimento finale”, con la conseguenza
che “ogni questione sulla dedotta nullità di tale atto (la
convenzione per cui è causa) o di sue singole parti deve
ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo”.
Una volta qualificata con atto amministrativo la convenzione
(che costituisce il presupposto del provvedimento dirigenziale
n. 3777, del 19 marzo 1999, con il quale è stata erogata
la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista dall’art.
9, capoverso 3°, della convenzione) vanno applicati i principi
sostanziali e processuali di diritto amministrativo.
Ciò premesso è evidente che la società ricorrente, con la
sottoscrizione della convenzione, ha accettato tutte le
clausole ivi contenute, dimostrando, quindi, acquiescenza
alle stesse.
L’acquiescenza, pur avendo natura sostanziale, dato che
l’adesione al provvedimento amministrativo comporta il riconoscimento
della legittimità dell’operato dell’Amministrazione e, quindi,
la rinuncia all’interesse legittimo che il titolare avrebbe
potuto far valere, determina però effetti di carattere processuale,
perchè essendo la titolarità dell’interesse legittimo una
condizione per l’esercizio dell’azione processuale, la rinuncia
implicita all’interesse legittimo, è causa di inammissibilità
del ricorso.
La domanda di annullamento della convenzione, va, quindi,
ritenuta inammissibile per acquiescenza alle clausole ivi
contenute.
La delibazione va, conseguentemente limitata alla doglianza
dedotta avverso il provvedimento dirigenziale n. 3777, del
19 marzo 1997, con il quale il responsabile del Servizio
Ambiente e sviluppo Economico del Comune ha, sulla base
del rapporto del Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT,
in data 4 gennaio, relativo all’accertato superamento dei
limiti di accettabilità imposti dalla tabella A della L.
10 maggio 1976 n. 319, sugli scarichi (acque di raffreddamento)
dell’impianto di distillazione gestito dalla società ricorrente
in acque superficiali (torrente Zambra) e confluenti nel
fiume Elsa, ha irrogato a tale società la sanzione pecuniaria
di £. 10.000.000 prevista dall’art. 9, capoverso 3 dell’atto
di convenzione, nel caso di tale superamento, come riportato
nell’art. 7 della stessa convenzione.
Con tale doglianza la società sostiene che i vari prelievi
ed accertamenti eseguiti dall’ARPAT sarebbero inidonei a
dimostrare il superamento dei suddetti limiti, prospettando,
in particolare la contraddittorietà esistente tra gli esiti
del primo prelevamento delle acque di scarico effettuato
alle ore 15 del 28 novembre 1998, che avevano rilevato il
superamento di tali limiti, e quelli del secondo prelevamento
effettuato alle ore 16 dello stesso giorno che avevano rilevato
il rispetto degli stessi limiti.
La censura va disattesa.
Come risulta dai relativi verbali, il primo prelevamento
ha interessato le “acque di scarico presenti nel pozzetto
di ispezione”, che in base alle disposizioni vigenti doveva
essere utilizzato esclusivamente per le acque di raffreddamento.
I valori accertati con tale prelevamento superavano ampiamente
sei dei sette parametri di tollerabilità previsti; in particolare,
relativamente al parametro “COD mg. l.” veniva rilevato
un valore di “1269” a fronte del valore limite di “160”,
indicato nella tabella A della L. n. 316/1976 (tabella espressamente
richiamata nell’art. 7 della convenzione).
La circostanza che il successivo prelevamento, abbia dato
risultati conformi ai parametri di legge - al di là del
fatto che tale circostanza non toglie valore agli esiti
del primo prelevamento, idoneo da solo a sorreggere la legittimità
del provvedimento impugnato, essendo comunque accertata
la violazione dell’art. 7 della convenzione - è stata ritenuta
dai tecnici dell’ARPAT, come riportato nel relativo verbale,
determinata dal “convogliamento nella linea di scarico delle
acque di raffreddamento di acque provenienti da altre produzioni”.
Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va dichiarato
in parte inammissibile ed in parte va respinto.
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo,
vengono posti a carico della società ricorrente.
|
| |
|
P. Q. M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile
ed in parte lo respinge.
|
| |
|
Condanna la società ricorrente al pagamento
delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi
€. 1.000 (mille) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Firenze, il 16 marzo 2004,
dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in
Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
|
| |
|
Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. STEFANO TOSCHEI - Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004
Firenze, lì 17 novembre 2004
|
|