Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre 2004 n. 5947
G. Petruzzelli Pres. V. Fiorentino Est.
Società D.E.T.A. s.r.l. (Avv.ti P.F. Lotito e S. Lotito) contro il Comune di Barberino Val D’elsa (Avv. P.M. Lucibello)


Atto amministrativo – Convenzione tra la P.A. ed una società avente ad oggetto la regolamentazione degli scarichi industriali e la evoca da parte del Comune di precedenti ordinanze sospensive dell’attività produttiva - Determinazione del contenuto di atti amministrativi di revoca - Rientra tra gli accordi endoprocedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/90 – Giurisdizione del G.A. – Domanda di annullamento della convenzione – Precedente sottoscrizione - Acquiescenza - Inammissibilità

La convenzione conclusa tra la P.A. ed una società ed avente ad oggetto la regolamentazione degli scarichi industriali di quest’ultima in acque pubbliche con previsione di limiti più rigorosi di quelli previsti per legge in correlazione alla revoca, da parte del Comune, di precedenti ordinanze sospensive dell’attività produttiva, ha carattere di atto amministrativo in quanto rientra tra gli accordi endoprocedimentali di cui all’art. 11 della L. 241/90 con conseguente devoluzione delle eventuali controversie alla giurisdizione del Giudice Amministrativo. Ne consegue che la domanda di annullamento della suddetta convenzione è inammissibile per acquiescenza in quanto la società, con la sottoscrizione, ha accettato tutte le clausole ivi contenute


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

N. 5947 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1295 REG. RIC.
ANNO 1999

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1295/1999 proposto
dalla SOCIETA’ D.E.T.A. S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Francesco Lotito e Sergio Lotito ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, V.le dei Mille 18/B;

 

contro

 

-il COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Pier Matteo Lucibello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Borgo Pinti n. 80;

 

PER L‘ ANNULLAMENTO
del provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del dirigente del settore Ambiente e Sviluppo Economico, del comune intimato, di erogazione di sanzione pecuniaria, in applicazione della convenzione stipulata tra tale comune e la società ricorrente il 14-11-1987, nonchè della convenzione stessa nella parte in cui prevederebbe sanzioni e prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle norme di legge di settore.

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 marzo 2004 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino - gli avv.ti P.F. Lotito e A. Cuccurullo in sostituzione di P.M. Lucibello;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con atto notificato il 17 maggio 1999 e depositato il 26 dello stesso mese, la società D.E.T.A. S.r.l. impugnava il provvedimento n. 3777, del 19 marzo 1999, con il quale il responsabile del Servizio Ambiente e Sviluppo Economico del comune di Barberino Val d’Elsa, sulla base del rapporto del Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT, in data 4 gennaio 1999, relativo all’accertato, come da verbale del 28 novembre 1998, superamento dei limiti di accettabilità imposti dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319, sugli scarichi (acque di raffreddamento) di essa società in acque superficiali (torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, le aveva irrogato la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista per l’ipotesi, come quella di specie, dall’art. 9, capoverso 3°, dall’atto di convenzione autorizzato con delibera consiliare n. 135, del 12 novembre 1987, e stipulato il 14 dello stesso mese tra il comune e la società in questione.
A fondamento dell’impugnativa la società deduceva i seguenti motivi:
-Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e del principio di tassatività delle sanzioni irrogate dall’Amministrazione; nullità della convenzione.
Sosteneva, in particolare, la società l’illegittimità della sanzione in quanto emessa in applicazione della convenzione del 14 novembre 1987, che quale atto di natura privatistica, non potrebbe prevedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per pretese violazioni di legge o per pretese violazioni delle obbligazioni in esso contemplate; peraltro la legge 10 maggio 1976 n. 319 (Norme per la tutela delle acque di inquinamento ) prevede che nel caso di superamento dei limiti di tollerabilità al riguardo fissati, l’irrogazione da parte dell’autorità giudiziaria di sanzioni penali ed in alcuna ipotesi, la irrogazione di sanzioni amministrative da parte della Pubblica Amministrazione competente, ma non prevederebbe un potere dell’amministrazione di determinare discrezionalmente sanzioni.
-Eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà tra gli atti relativi alla pretesa istruttoria.
La sanzione impugnata sarebbe stata irrogata disattendendo che i prelievi e gli accertamenti effettuati dall’ARPAT sarebbero inidonei a comprovare il superamento dei limiti di accettabilità previsti dalla L. 10 maggio 1976 n. 319, sussistendo, in particolare, contraddittorietà tra le risultanze del prelievo effettuato alle ore 15 del 28 novembre 1998 e quelle del prelievo eseguito alle ore 16 dello stesso giorno.
Si costituiva in giudizio con atto del 9 giugno 1999 il comune intimato che, con memoria del 15 dello stesso mese eccepiva, in via pregiudiziale, il difetto di questo giudice, trattandosi di sanzione erogata sulla base di violazioni di prescrizioni previste in un atto di natura privatistica; mentre nel merito contestava la fondatezza della pretesa.
Nella Camera di Consiglio, del 14 giugno 1999, come da ordinanza n. 139, veniva respinta la domanda cautelare proposta.
Con memoria, del 2 marzo 2004, la difesa del comune intimato, richiamata la sentenza (allegata alla stessa memoria) n. 174, del 13 novembre 2000, della Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la quale, a conclusione della parallela causa civile tra le parti dell’attuale giudizio, nel cassare senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 446, del 10 aprile 1996, aveva dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo del carattere di atto amministrativo della convenzione stipulata il 14 novembre 1987, tra il comune e la società D.E.T.A., eccepiva in via preliminare la inammissibilità del ricorso quanto meno in ordine alla domanda di annullamento di tale convenzione, dovendosi ritenere che una volta stipulata tale convenzione che costituisce l’effettivo presupposto del provvedimento di erogazione della sanzione pecuniaria impugnata, la parte ricorrente abbia fatto acquiescenza alle clausole ed alle previsioni ivi contenute, mentre l’impugnativa della stessa convenzione, intervenuta dopo dodici mesi dalla stipula, sarebbe comunque tardiva. Questo Giudice potrebbe, conseguentemente, deliberare solo i motivi di ricorso che si riferiscono puntualmente e specificatamente al solo provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del responsabile del Servizio Ambiente del comune; motivi questi, comunque infondati, sempre secondo la prospettazione della difesa comunale.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16 marzo 2004.

 

DIRITTO

 

Come delineato in fatto, la difesa comunale, con memoria del 2 marzo 2004, dopo aver richiamato la sentenza, che veniva prodotta, n. 174, del 13 novembre 2000, della Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la quale, a conclusione della parallela causa civile tra le parti dell’attuale giudizio, nel cassare senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 446, del 10 aprile 1996, aveva dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul rilievo del carattere di atto amministrativo della convenzione stipulata il 14 novembre 1987, tra il comune e la società D.E.T.A., eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso quanto meno in ordine alla domanda di annullamento di tale convenzione, dovendosi ritenere che una volta stipulata la detta convenzione, che costituisce il presupposto del provvedimento di erogazione della sanzione pecuniaria impugnata, la parte ricorrente abbia fatta acquiescenza alle clausole ed alle previsioni ivi contenute, mentre l’impugnativa della stessa convenzione, in quanto intervenuta dopo dodici mesi dalla stipula, sarebbe comunque tardiva.
Questo giudice, conseguentemente, sempre secondo la prospettazione della difesa comunale, potrebbe delibare soltanto i motivi di ricorso che si riferiscono puntualmente e specificamente al solo provvedimento n. 3777, in data 19 marzo 1999, del responsabile del Servizio Ambiente del comune con il quale, sulla base del rapporto dell’ARPAT in data 4 gennaio 1994, relativo all’accertato superamento dei limiti di accettabilità, imposta dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319 (Norme per la tutela delle acque di inquinamento) sugli scarichi (acque di raffreddamento) della società in acque superficiali (Torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, è stata irrogata la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista nell’ipotesi, come quella di specie, dall’art. 9, capoverso 3° della convenzione.
L’eccezione di inammissibilità è fondata.
La Corte di Cassazione, con la suindicata sentenza a Sezioni Unite n. 174, del 13 novembre 2000, sul rilievo che ... “la convenzione aveva ad oggetto, anche se poneva a carico dell’industria una serie di ulteriori obblighi, proprio l’osservanza di obblighi nascenti dalla legge e volti al perseguimento di interessi pubblici e, dall’altra parte, i poteri di vigilanza attribuiti alla p.a. sull’osservanza di tali obblighi” che “in sostanza il ricorso allo strumento dell’accordo costituiva un mezzo per conseguire una migliore tutela contro gli scarichi abusivi ed irregolari, ponendo a carico dell’autore degli stessi una sorta di sanzione tipizzata nella misura e nei presupposti”, ha ritenuto che l’accordo in questione “fosse volto a determinare il contenuto di provvedimenti amministrativi e fosse, quindi, preordinato all’esercizio di una funzione amministrativa” inquadrandolo, nella tipologia degli accordi di cui all’art. 11 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto rientrante “nella successione degli atti attraverso i quali si forma la volontà dell’amministrazione che sarà espressa nel provvedimento finale”, con la conseguenza che “ogni questione sulla dedotta nullità di tale atto (la convenzione per cui è causa) o di sue singole parti deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.
Una volta qualificata con atto amministrativo la convenzione (che costituisce il presupposto del provvedimento dirigenziale n. 3777, del 19 marzo 1999, con il quale è stata erogata la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000, prevista dall’art. 9, capoverso 3°, della convenzione) vanno applicati i principi sostanziali e processuali di diritto amministrativo.
Ciò premesso è evidente che la società ricorrente, con la sottoscrizione della convenzione, ha accettato tutte le clausole ivi contenute, dimostrando, quindi, acquiescenza alle stesse.
L’acquiescenza, pur avendo natura sostanziale, dato che l’adesione al provvedimento amministrativo comporta il riconoscimento della legittimità dell’operato dell’Amministrazione e, quindi, la rinuncia all’interesse legittimo che il titolare avrebbe potuto far valere, determina però effetti di carattere processuale, perchè essendo la titolarità dell’interesse legittimo una condizione per l’esercizio dell’azione processuale, la rinuncia implicita all’interesse legittimo, è causa di inammissibilità del ricorso.
La domanda di annullamento della convenzione, va, quindi, ritenuta inammissibile per acquiescenza alle clausole ivi contenute.
La delibazione va, conseguentemente limitata alla doglianza dedotta avverso il provvedimento dirigenziale n. 3777, del 19 marzo 1997, con il quale il responsabile del Servizio Ambiente e sviluppo Economico del Comune ha, sulla base del rapporto del Dipartimento Provinciale di Firenze dell’ARPAT, in data 4 gennaio, relativo all’accertato superamento dei limiti di accettabilità imposti dalla tabella A della L. 10 maggio 1976 n. 319, sugli scarichi (acque di raffreddamento) dell’impianto di distillazione gestito dalla società ricorrente in acque superficiali (torrente Zambra) e confluenti nel fiume Elsa, ha irrogato a tale società la sanzione pecuniaria di £. 10.000.000 prevista dall’art. 9, capoverso 3 dell’atto di convenzione, nel caso di tale superamento, come riportato nell’art. 7 della stessa convenzione.
Con tale doglianza la società sostiene che i vari prelievi ed accertamenti eseguiti dall’ARPAT sarebbero inidonei a dimostrare il superamento dei suddetti limiti, prospettando, in particolare la contraddittorietà esistente tra gli esiti del primo prelevamento delle acque di scarico effettuato alle ore 15 del 28 novembre 1998, che avevano rilevato il superamento di tali limiti, e quelli del secondo prelevamento effettuato alle ore 16 dello stesso giorno che avevano rilevato il rispetto degli stessi limiti.
La censura va disattesa.
Come risulta dai relativi verbali, il primo prelevamento ha interessato le “acque di scarico presenti nel pozzetto di ispezione”, che in base alle disposizioni vigenti doveva essere utilizzato esclusivamente per le acque di raffreddamento.
I valori accertati con tale prelevamento superavano ampiamente sei dei sette parametri di tollerabilità previsti; in particolare, relativamente al parametro “COD mg. l.” veniva rilevato un valore di “1269” a fronte del valore limite di “160”, indicato nella tabella A della L. n. 316/1976 (tabella espressamente richiamata nell’art. 7 della convenzione).
La circostanza che il successivo prelevamento, abbia dato risultati conformi ai parametri di legge - al di là del fatto che tale circostanza non toglie valore agli esiti del primo prelevamento, idoneo da solo a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, essendo comunque accertata la violazione dell’art. 7 della convenzione - è stata ritenuta dai tecnici dell’ARPAT, come riportato nel relativo verbale, determinata dal “convogliamento nella linea di scarico delle acque di raffreddamento di acque provenienti da altre produzioni”. Sulla base di tali rilievi, concludendo, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile ed in parte va respinto.
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo, vengono posti a carico della società ricorrente.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge.

 

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in complessivi €. 1.000 (mille) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 16 marzo 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere, rel. est.
Dott. STEFANO TOSCHEI - Consigliere

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004
Firenze, lì 17 novembre 2004


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina