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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 17 novembre 2004 n. 5953
G. Petruzzelli Pres. L.A.O. Spiezia Est.
G. Falciani e Soc. Co.Ta.Fi. coop. a resp. lim. (Avv. A. Saba) contro il Comune di Campi Bisenzio (Avv. S. Saccardi) e nei confronti della Prefettura di Firenze (non costituita), della Prefettura di Prato(non costituita), del Comune di Firenze (non costituito) del Comune di Prato (non costituito) del Comune di Sesto Fiorentino (non costituito) del Comune di Scandicci (non costituito) del Comune di Bagno a Ripoli (non costituito) del Comune di Fiesole (non costituito) del Comune di Impruneta (non costituito) -della Co.Ta.Pra (non costituita) della So.Co.Ta. (non costituita)


Trasporti – Taxi - Art. 11, comma 2 della L. 21/92 – Modalità di esercizio del servizio – Chiamata telefonica -Prelevamento del cliente al di fuori del Comune che ha rilasciato la licenza – Non è consentito

L’art. 11, comma 2 della L. 21/92 recante “legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea” dispone che “il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio” sono effettuati “con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza”. Ne consegue che, ai fini dell’osservanza delle modalità di esercizio del servizio fissate dal citato art. 11, non è sufficiente che solo “l’inizio del servizio” a seguito di situazione diversa dal diretto prelevamento dell’utente (quale la richiesta telefonica) avvenga nell’ambito territoriale del Comune che ha rilasciato la licenza, essendo – invece – necessario che anche l’inizio della prestazione di trasporto, prendendo a bordo l’utente, avvenga nel medesimo territorio comunale. Diversamente la disposizione in questione, volta ad assicurare una certa omogenea distribuzione sul territorio di tale genere di trasporto pubblico non di linea, sarebbe facilmente vanificata in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un diverso Comune dal quale sia eventualmente più agevole raggiungere tali aree


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -

 

N. 5953 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1875 REG. RIC.
ANNO 2000

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1875/2000 proposto
da FALCIANI GIUSEPPE, nonchè dalla SOC. CO.TA.FI. COOP. A RESP. LIM., con sede in Firenze, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Aldo Saba, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, viale Matteotti n. 27;

 

contro

 

-il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Saccardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Viale S. Lavagnini n. 45;

 

e n e i c o n f r o n t i
-della PREFETTURA DI FIRENZE, in persona del Prefetto p.t., non costituitosi in giudizio;
-la PREFETTURA DI PRATO, in persona del Prefetto p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI PRATO, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI SCANDICCI, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI BAGNO A RIPOLI, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI FIESOLE, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-del COMUNE DI IMPRUNETA, in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;
-della CO.TA.PRA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;
-della SO.CO.TA., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;

 

PER L'ANNULLAMENTO
della nota 6-5-2000 n. 22135 con cui il Comune di Campi Bisenzio rappresentava che ai tassisti titolari di licenza rilasciata da altri comuni non è consentito prelevare utenti nel territorio del comune di Campi Bisenzio in quanto il servizio ha inizio con il prelevamento dell’utente, e non con il ricevimento della chiamata, nonchè di tutti gli atti connessi;

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campi Bisenzio nonchè la memoria difensiva del marzo 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 15 aprile 2004 - relatore il Consigliere Lydia A.O. Spiezia - gli avv.ti Silvia Cecchi in sostituzione di A. Saba e S. Saccardi;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. Con ricorso notificato il 12-7-2000 il signor Falciani Giuseppe, tassista con licenza n. 19 rilasciata dal Comune di Firenze, nonchè la soc. CO.TA.FI. soc. coop. a resp. lim., con sede in Firenze, di cui è socio, hanno chiesto l’annullamento della nota 6-5-2000 diretta alla CO.TA.FI. (nonchè ad altre cooperative di tassisti fiorentino) con cui il Comune di Campi Bisenzio (FI) faceva presente che, secondo una corretta interpretazione dell’art. 11, legge 15.1.1992 n. 21, ai tassisti titolari di licenza rilasciata da altri comuni non è consentito prelevare utenti sul territorio del Comune medesimo in quanto l’inizio del servizio avviene con il prelevamento del cliente, e non con la ricezione della chiamata.
Avverso tale nota vengono formulate le seguenti censure:
1) Violazione della legge 15-1-1992 n. 21 art. 11, in quanto la locuzione prelevamento dell’utente sarebbe alternativa a quella di inizio del servizio, e non congiuntiva-esplicativa e, quindi, si riferirebbe a due situazioni diverse nello svolgimento della prestazione da parte del tassista.
2) Eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione ed illogicità in quanto l’interpretazione restrittiva data dal Comune di Campi Bisenzio alla citata disposizione sarebbe errata e non rispondente alla soddisfazione dell’interesse pubblico.
Si è costituito il Comune di Campi Bisenzio chiedendo il rigetto del ricorso e, con successiva memoria del marzo 2004 ha ulteriormente illustrato le proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2004, uditi i difensori presenti per le parti, la causa è passata in decisione.
2. La controversia concerne la legittimità o meno della nota trasmessa dal Comune di Campi Bisenzio ad alcune cooperative di tassisti di Firenze, tra cui quella ricorrente, il cui contenuto viene considerato in contrasto con l’art. 11 legge 15.1.1992 n. 21 e viziato da eccesso di potere nella misura in cui precisa che alle cooperative di tassisti fiorentine non è consentito prelevare utenti sul territorio di Campi Bisenzio in quanto il prelevamento in questione può essere effettuato solo con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.
Al riguardo il Collegio ritiene di prescindere da emergenti profili di inammissibilità del ricorso per carenza di natura provvedimentale della nota impugnata, atteso che nel merito le doglianze dei ricorrenti sono infondate.
In particolare, premesso che l’interpretazione controversa concerne la seguente locuzione, di cui alla legge-quadro per il trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea, legge 15.1.1992 n. 21, art. 11, comma 2 “il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio” sono effettuati “con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza”, parte ricorrente asserisce che il legislatore ha previsto le due ipotesi, quella del prelevamento dell’utente nell’ambito comunale e quella dell’inizio del servizio taxi con altra modalità (come la richiesta telefonica) come alternative tra loro; pertanto sarebbe errata la più restrittiva interpretazione data dal Comune di Campi Bisenzio.
In effetti, però, il Collegio ritiene che la disposizione in questione contempla due ipotesi non alternative, ma analoghe di servizio da effettuarsi con le medesime prescrizioni e, cioè, entrambe con “partenza” dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza.
Pertanto, ai fini dell’osservanza delle modalità di esercizio del servizio fissate dal citato art. 11, non è sufficiente che solo “l’inizio del servizio” a seguito di situazione diversa dal diretto prelevamento dell’utente (quali la richiesta telefonica) avvenga nell’ambito territoriale del Comune che ha rilasciato la licenza, essendo – invece – necessario che anche l’inizio della prestazione di trasporto, prendendo a bordo l’utente, avvenga nel territorio comunale.
Diversamente la disposizione in questione, volta ad assicurare una certa omogenea distribuzione sul territorio di tale genere di trasporto pubblico non di linea, sarebbe facilmente vanificata in alcune aree urbane periferiche confinanti con il territorio di un diverso comune dal quale sia eventualmente più agevole raggiungere tali aree.
2.1. Nè, d’altra parte, a sostegno della tesi esposta dai ricorrenti può essere richiamato il parere n. 1665 emesso dal Consiglio di Stato, Sez. 2a, il 11.12.1996, in quanto questo, pur qualificando come alternative le ipotesi del “prelevamento dell’utente” e quella dell'”inizio del servizio”, differenzia comunque il servizio del taxi da quello di noleggio con conducente, precisando che (ai sensi del comma 4 del cit. art. 11 legge n. 21/1992) il servizio di noleggio non inizia, di regola, con il prelevamento dello utente, ma a seguito di prenotazione presso le autorimesse, per cui è sufficiente che la rimessa in questione si trovi nel territorio del Comune che ha richiesto l’autorizzazione per l’autonoleggio.
Pertanto, come è agevole rilevare, la diversità della modalità essenziali di svolgimento del servizio di noleggio con conducente rispetto a quello di taxi, da un lato, giustifica l’orientamento espresso nel citato parere in ordine alla valenza alternativa attribuita alle due situazioni (prelevamento ed inizio del servizio) indicate nella citata disposizione legislativa, mentre, dall’altro, esclude all’evidenza che, con riguardo al servizio di taxi, l’inizio del servizio ed il prelevamento dell’utente, quando non coincidenti nello stesso momento, possano essere effettuati con partenza fuori del Comune che ha rilasciato la licenza.
Nei sensi illustrati non possono che condividersi le argomentazioni svolte dal Min. Trasporti nella nota 11-4-2000 inviata al Comune di Campi Bisenzio in esito a specifica richiesta di chiarimenti sull’interpretazione dell’art. 11 legge n. 21/1992.
Per le esposte considerazioni, quindi, le censure di violazione di legge ed eccesso di potere, dedotte con i due motivi di impugnazione, sono infondate. 3. Il ricorso, pertanto, va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate in euro 1.000¸00, oltre IVA e CPA, sono poste, in parti uguali, a carico dei ricorrenti che le verseranno a favore del Comune di Campi Bisenzio.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione IIa, respinge il ricorso in epigrafe.
Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 1.000,00 oltre IVA e CPA, in parti uguali a carico dei ricorrenti che li verseranno al Comune di Campi Bisenzio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Firenze, il 15 aprile 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. GIUSEPPE PETRUZZELLI - Presidente
Dott. VINCENZO FIORENTINO - Consigliere
Dott. LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA - Consigliere, rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004
Firenze, lì 17 novembre 2004

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