Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 17 novembre 2004 n. 5939
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Fooditalia Firenze s.r.l., (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni) contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini e F. De Santis e nei confronti della New Fin Gest s.r.l. (non costituita)


Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento espropriativo - Obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione – Conduttore - Insussistenza

Il conduttore non rientra tra i destinatari dell’obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione. Difatti l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 indica solo i soggetti espropriandi, desunti dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, quali destinatari della notifica dell’avvenuto deposito degli atti del procedimento, mentre l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di assicurarne la partecipazione, si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali l’atto produce effetti diretti


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- III SEZIONE-

 

N. 5939 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1425 REG. RIC.
ANNO 2004

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 1425/2004 proposto
da FOODITALIA FIRENZE S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Cipriani e Franco Bruno Campagni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, via Paolo Toscanelli n. 6;

 

contro

 

COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini e Francesca De Santis ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Cecchi Alessandro in Firenze, via Masaccio n. 172;

 

e nei confronti di
NEW FIN GEST S.R.L., non costituitasi in giudizio;

 

PER L‘ ANNULLAMENTO
1 – della determina del dirigente del comune di Prato 11 maggio 2004 (p.g. n. 30841) di occupazione d'urgenza;
– di ogni atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, ed in particolare:
2 – della delibera della Giunta Municipale di Prato 3 luglio 2002 n. 480 di approvazione del progetto esecutivo per la "realizzazione della rampa di raccordo fra via Don G. Facibeni e via Argine del Fosso", non notificata e/o comunicata, ma richiamata nell'atto sub 1);
3 – della delibera della Giunta Municipale di Prato 19 febbraio 2003 n. 109 di integrazione del progetto esecutivo sub 2), costituente dichiarazione di p.u., urgenza ed indifferibilità dei lavori, non notificata e/o comunicata, ma richiamata sub 1);
4 – della delibera del Consiglio comunale di Prato 4 giugno 2002 n. 76 di approvazione del P.U.M. 2002-2004, in parte qua e, quindi, limitatatamente al "riassetto circolazione in località Casale", non comunicata ma richiamata negli atti sub 2) e sub 3);

 

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 - relatore il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti M. Cipriani e S. Abati delegata da R. Gisondi; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La società Fooditalia Firenze s.r.l. è conduttrice di un complesso industriale, di proprietà della New Fin Gest 2000 s.r.l., destinato ala produzione di generi alimentari per la grande distribuzione.
Con provvedimento in data 11 maggio 2004, il competente dirigente comunale ha disposto l’occupazione d’urgenza dell’area adibita a piazzale, per mq. 641, richiamando la deliberazione n. 480 del 2002 di approvazione del progetto esecutivo e la successiva deliberazione n. 109 del 2003 di integrazione del progetto dell’opera.
La società apprendeva inoltre che, con deliberazione consiliare n. 76 del 2002, il comune aveva adottato il PUM 2002/2004.
Con il ricorso in epigrafe, la società Fooditalia Firenze s.r.l. ha impugnato l’ultimo provvedimento, unitamente a quelli presupposti, avverso i quali ha mosso le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 42 Cost., degli artt. 3 e 7 l. 241/90, degli artt. 10 e 11 l. 865/71, violazione del giusto procedimento amministrativo, essendo stata omessa la notifica dell’avviso di deposito degli atti di esproprio alla società conduttrice alla quale, inoltre, non è mai stato comunicato l’avvio del relativo procedimento;
2) violazione dell’art. 19 l. 109/94 ed eccesso di potere sotto vari profili, essendo stata omessa l’approvazione dei progetti definitivo e preliminare dell’opera;
3) violazione degli artt. 16, comma 1, lett. b) l. 109/94, 3 d.p.r. 383/94, 2, 3, 7 e 14 l. 241/90, eccesso di potere sotto diversi profili, essendo mancato l’accertamento di conformità del progetto con gli strumenti urbanistici locali; 4) violazione degli artt. 36 d. lgs. 285/92, 22 l. 340/00, eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto le deliberazioni impugnate avrebbero violato le previsioni del regolamento urbanistico di Prato, nonché le norme interne costituite dalle direttive ministeriali 12 aprile 1995;
5) violazione dell’art. 151 d. lgs. 490/99, del R.U. comunale, eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato omesso il parere della Soprintendenza ai beni culturali;
6) violazione dell’art. 78 d.C.R. 25.1.2000 di approvazione del P.I.T,. del d.p.c.m. 5.11.1999 di approvazione del piano stralcio relativo alla riduzione del rischio del fiume Arno, della deliberazione n. 139 del 29.11.1999 dell’autorità di Bacino del fiume Arno, eccesso di potere, essendo stato omesso il parere dell’Autorità di Bacino;
7) violazione dell’art. 2 e ss. d. lgs. 143/99, dell’art. 5, comma 1, lett. a) ed e) e dell’art. 8 d.p.r. 242/95, degli artt. 7, comma 13, e 14, comma 9 l. 109/94, eccesso di potere, essendo stata omessa l’indicazione dei mezzi finanziari disponibili per realizzare l’intervento.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la cau
sa è passata in decisione.

 

DIRITTO

 

1 - Con il ricorso in esame, notificato il 10 luglio 2004, è stato tempestivamente impugnato solo il decreto di occupazione d’urgenza dell’immobile di cui trattasi; gli altri provvedimenti richiamati nell’epigrafe dell’atto introduttivo (deliberazione di Giunta municipale n. 480 del 2002, recante approvazione del progetto esecutivo dell’opera; deliberazione di Giunta municipale n. 109 del 2003, recante integrazione del progetto esecutivo e costituente dichiarazione di pubblica utilità; deliberazione di consiglio comunale n. 76 del 2002, recante approvazione del P.U.M. 2002 – 2004, in parte qua) sono stati impugnati come atti preliminari, presupposti, connessi e/o conseguenti.
L’unico provvedimento tempestivamente impugnato, come già precisato, è il citato decreto di occupazione d’urgenza, il quale risulta essere stato preceduto, in data 15 maggio 2003, dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, alla società proprietaria dell’area, seguita dalla presentazione dell’osservazione in data 9 luglio 2003 e dalla relazione del responsabile del procedimento contenenti le dettagliate controdeduzioni dell’ufficio (cfr. doc. 4, 5 e 6 prodotti dal comune).
Nei confronti di tale provvedimento, del quale soltanto può ritualmente essere verificata la legittimità nella presente sede giurisdizionale, la ricorrente non deduce alcuna specifica censura.
Infatti, con il motivo in esame, sono stati dedotti motivi - di omessa notifica dell’avviso del deposito degli atti di esproprio in pretesa violazione dell’art. 10 l. 861/71 nonché di omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento in pretesa violazione dell’art. 7 l. 241/90 – che non riguardano direttamente il provvedimento di occupazione d’urgenza; esso, invero, potrebbe essere colpito solo in via derivata dai vizi dedotti, se e in quanto ne fosse accertata la sussistenza nei confronti degli atti presupposti, ai quali infatti essi appaiono direttamente riferiti.
Per le ragioni esposte, il ricorso si palesa privo di censure direttamente riferibili al provvedimento di occupazione d’urgenza, unico atto tempestivamente impugnato tra quelli oggetto di gravame; pertanto, se ne deve dichiarare, in parte qua, l’inammissibilità.
2 – In ordine agli ulteriori provvedimenti impugnati, il ricorso appare tardivo. Invero, la ricorrente non è la proprietaria dell’area esproprianda, bensì la conduttrice che vi esercita la propria attività economica.
Pertanto, rispetto agli atti impugnati – deliberazione di approvazione del progetto esecutivo dell’opera, deliberazione di integrazione del progetto e dichiarativa della pubblica utilità della stessa, deliberazione di approvazione del piano urbano di mobilità – essa riveste la posizione di terzo, non essendo il destinatario immediato degli effetti lesivi eventualmente derivanti dai citati provvedimenti.
Ne consegue che la ricorrente, in quanto conduttrice dell’immobile di che trattasi, non è destinataria dell’obbligo di notifica del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione.
Le norme invocate dalla ricorrente – sia pure al fine di reclamare il suo diritto alla partecipazione al procedimento che, peraltro, attiene al merito della controversia – non prevedono alcun onere della pubblica amministrazione nei confronti del conduttore dell’immobile.
In particolare, l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 indica solo i soggetti espropriandi, desunti dall’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali, quali destinatari della notifica dell’avvenuto deposito degli atti del procedimento, mentre l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di assicurarne la partecipazione, si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali l’atto produce effetti diretti.
Dunque, non è ravvisabile alcun norma dalla quale possa desumersi l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare il provvedimento al conduttore del bene inciso.
Né un tale principio può essere desunto – come sembra implicitamente sostenere la ricorrente sia pure nell’ambito del motivo con cui si duole della mancata partecipazione al procedimento – dalla citata pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 18.7.1983 n. 21.
La vicenda oggetto della pronuncia non è assimilabile a quella di cui trattasi. Ivi si trattava, infatti, di un’espropriazione di beni di proprietà della pubblica amministrazione ed aveva ad oggetto l’esproprio del diritto di godimento di un terzo esistente sul bene.
In tale contesto, è evidente che sia stata riconosciuta al conduttore, quale unico soggetto interessato, la medesima posizione che spetta al proprietario, in applicazione analogica delle norme sul procedimento di espropriazione (v. sentenza citata). Nella fattispecie, com
e già precisato, il soggetto proprietario del bene, destinatario della comunicazione di avvio del procedimento, vi ha partecipato presentando le proprie puntuali osservazioni.
Tanto basta per escludere che, nella fattispecie, possa essere utilmente invocato il principio giurisprudenziale sopra richiamato.
Per le considerazioni esposte, i provvedimenti richiamati come atti presupposti, tutti del 2002 e 2003, sono stati impugnati tardivamente.
Per tale parte, il ricorso va dichiarato irricevibile.
3 - Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile, in parte irricevibile; spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.

 

P. Q. M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile, in parte irricevibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate nella misura di Euro 2.000 (duemila). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il 21 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

 

Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004
Firenze, lì 17 NOVEMBRE 2004

Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento Copertina