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| n. 11-2004 - © copyright |
| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE III - Sentenza 17 novembre
2004 n. 5939
E. Lazzeri Pres. S. Romano Est.
Fooditalia Firenze s.r.l., (Avv.ti M. Cipriani e F.B. Campagni)
contro il Comune di Prato (Avv.ti R. Gisondi, P. Tognini
e F. De Santis e nei confronti della New Fin Gest s.r.l.
(non costituita) |
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Espropriazione per pubblica utilità – Procedimento
espropriativo - Obbligo di notifica del provvedimento impositivo
del vincolo preordinato all’espropriazione – Conduttore
- Insussistenza
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Il conduttore non rientra tra i destinatari
dell’obbligo di notifica del provvedimento impositivo del
vincolo preordinato all’espropriazione. Difatti l’art. 10
della legge 22 ottobre 1971 n. 865 indica solo i soggetti
espropriandi, desunti dall’elenco dei proprietari iscritti
negli atti catastali, quali destinatari della notifica dell’avvenuto
deposito degli atti del procedimento, mentre l’art. 7 della
legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine di assicurarne la partecipazione,
si riferisce ai soggetti nei confronti dei quali l’atto
produce effetti diretti
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- III SEZIONE-
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N. 5939 REG. SENT.
ANNO 2004
N. 1425 REG. RIC.
ANNO 2004
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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sul ricorso n. 1425/2004 proposto
da FOODITALIA FIRENZE S.R.L., rappresentata e difesa
dagli avv.ti Michele Cipriani e Franco Bruno Campagni ed
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Firenze, via Paolo Toscanelli n. 6;
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contro
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COMUNE DI PRATO, in persona del sindaco
pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Raffaello Gisondi, Paola Tognini e Francesca
De Santis ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Cecchi
Alessandro in Firenze, via Masaccio n. 172;
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e nei confronti di
NEW FIN GEST S.R.L., non costituitasi in giudizio;
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PER L‘ ANNULLAMENTO
1 – della determina del dirigente del comune di Prato 11
maggio 2004 (p.g. n. 30841) di occupazione d'urgenza;
– di ogni atto preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente,
ancorché incognito, ed in particolare:
2 – della delibera della Giunta Municipale di Prato 3 luglio
2002 n. 480 di approvazione del progetto esecutivo per la
"realizzazione della rampa di raccordo fra via Don G. Facibeni
e via Argine del Fosso", non notificata e/o comunicata,
ma richiamata nell'atto sub 1);
3 – della delibera della Giunta Municipale di Prato 19 febbraio
2003 n. 109 di integrazione del progetto esecutivo sub 2),
costituente dichiarazione di p.u., urgenza ed indifferibilità
dei lavori, non notificata e/o comunicata, ma richiamata
sub 1);
4 – della delibera del Consiglio comunale di Prato 4 giugno
2002 n. 76 di approvazione del P.U.M. 2002-2004, in parte
qua e, quindi, limitatatamente al "riassetto circolazione
in località Casale", non comunicata ma richiamata negli
atti sub 2) e sub 3);
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Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione
intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 21 ottobre 2004 - relatore
il Consigliere dott. Saverio Romano - gli avv.ti M. Cipriani
e S. Abati delegata da R. Gisondi; Ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO
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La società Fooditalia Firenze s.r.l. è conduttrice
di un complesso industriale, di proprietà della New Fin
Gest 2000 s.r.l., destinato ala produzione di generi alimentari
per la grande distribuzione.
Con provvedimento in data 11 maggio 2004, il competente
dirigente comunale ha disposto l’occupazione d’urgenza dell’area
adibita a piazzale, per mq. 641, richiamando la deliberazione
n. 480 del 2002 di approvazione del progetto esecutivo e
la successiva deliberazione n. 109 del 2003 di integrazione
del progetto dell’opera.
La società apprendeva inoltre che, con deliberazione consiliare
n. 76 del 2002, il comune aveva adottato il PUM 2002/2004.
Con il ricorso in epigrafe, la società Fooditalia Firenze
s.r.l. ha impugnato l’ultimo provvedimento, unitamente a
quelli presupposti, avverso i quali ha mosso le seguenti
censure:
1) violazione dell’art. 42 Cost., degli artt. 3 e 7 l. 241/90,
degli artt. 10 e 11 l. 865/71, violazione del giusto procedimento
amministrativo, essendo stata omessa la notifica dell’avviso
di deposito degli atti di esproprio alla società conduttrice
alla quale, inoltre, non è mai stato comunicato l’avvio
del relativo procedimento;
2) violazione dell’art. 19 l. 109/94 ed eccesso di potere
sotto vari profili, essendo stata omessa l’approvazione
dei progetti definitivo e preliminare dell’opera;
3) violazione degli artt. 16, comma 1, lett. b) l. 109/94,
3 d.p.r. 383/94, 2, 3, 7 e 14 l. 241/90, eccesso di potere
sotto diversi profili, essendo mancato l’accertamento di
conformità del progetto con gli strumenti urbanistici locali;
4) violazione degli artt. 36 d. lgs. 285/92, 22 l. 340/00,
eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto le deliberazioni
impugnate avrebbero violato le previsioni del regolamento
urbanistico di Prato, nonché le norme interne costituite
dalle direttive ministeriali 12 aprile 1995;
5) violazione dell’art. 151 d. lgs. 490/99, del R.U. comunale,
eccesso di potere sotto vari profili, essendo stato omesso
il parere della Soprintendenza ai beni culturali;
6) violazione dell’art. 78 d.C.R. 25.1.2000 di approvazione
del P.I.T,. del d.p.c.m. 5.11.1999 di approvazione del piano
stralcio relativo alla riduzione del rischio del fiume Arno,
della deliberazione n. 139 del 29.11.1999 dell’autorità
di Bacino del fiume Arno, eccesso di potere, essendo stato
omesso il parere dell’Autorità di Bacino;
7) violazione dell’art. 2 e ss. d. lgs. 143/99, dell’art.
5, comma 1, lett. a) ed e) e dell’art. 8 d.p.r. 242/95,
degli artt. 7, comma 13, e 14, comma 9 l. 109/94, eccesso
di potere, essendo stata omessa l’indicazione dei mezzi
finanziari disponibili per realizzare l’intervento.
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha
sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo
la reiezione del ricorso siccome infondato.
Le parti hanno depositato memorie difensive, insistendo
nelle tesi rispettivamente sostenute.
All’udienza sopra indicata, la cau
sa è passata in decisione.
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DIRITTO
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1 - Con il ricorso in esame, notificato il
10 luglio 2004, è stato tempestivamente impugnato solo il
decreto di occupazione d’urgenza dell’immobile di cui trattasi;
gli altri provvedimenti richiamati nell’epigrafe dell’atto
introduttivo (deliberazione di Giunta municipale n. 480
del 2002, recante approvazione del progetto esecutivo dell’opera;
deliberazione di Giunta municipale n. 109 del 2003, recante
integrazione del progetto esecutivo e costituente dichiarazione
di pubblica utilità; deliberazione di consiglio comunale
n. 76 del 2002, recante approvazione del P.U.M. 2002 – 2004,
in parte qua) sono stati impugnati come atti preliminari,
presupposti, connessi e/o conseguenti.
L’unico provvedimento tempestivamente impugnato, come già
precisato, è il citato decreto di occupazione d’urgenza,
il quale risulta essere stato preceduto, in data 15 maggio
2003, dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, alla
società proprietaria dell’area, seguita dalla presentazione
dell’osservazione in data 9 luglio 2003 e dalla relazione
del responsabile del procedimento contenenti le dettagliate
controdeduzioni dell’ufficio (cfr. doc. 4, 5 e 6 prodotti
dal comune).
Nei confronti di tale provvedimento, del quale soltanto
può ritualmente essere verificata la legittimità nella presente
sede giurisdizionale, la ricorrente non deduce alcuna specifica
censura.
Infatti, con il motivo in esame, sono stati dedotti motivi
- di omessa notifica dell’avviso del deposito degli atti
di esproprio in pretesa violazione dell’art. 10 l. 861/71
nonché di omessa comunicazione di avvio del relativo procedimento
in pretesa violazione dell’art. 7 l. 241/90 – che non riguardano
direttamente il provvedimento di occupazione d’urgenza;
esso, invero, potrebbe essere colpito solo in via derivata
dai vizi dedotti, se e in quanto ne fosse accertata la sussistenza
nei confronti degli atti presupposti, ai quali infatti essi
appaiono direttamente riferiti.
Per le ragioni esposte, il ricorso si palesa privo di censure
direttamente riferibili al provvedimento di occupazione
d’urgenza, unico atto tempestivamente impugnato tra quelli
oggetto di gravame; pertanto, se ne deve dichiarare,
in parte qua, l’inammissibilità.
2 – In ordine agli ulteriori provvedimenti impugnati, il
ricorso appare tardivo. Invero, la ricorrente non è la proprietaria
dell’area esproprianda, bensì la conduttrice che vi esercita
la propria attività economica.
Pertanto, rispetto agli atti impugnati – deliberazione di
approvazione del progetto esecutivo dell’opera, deliberazione
di integrazione del progetto e dichiarativa della pubblica
utilità della stessa, deliberazione di approvazione del
piano urbano di mobilità – essa riveste la posizione di
terzo, non essendo il destinatario immediato degli effetti
lesivi eventualmente derivanti dai citati provvedimenti.
Ne consegue che la ricorrente, in quanto conduttrice dell’immobile
di che trattasi, non è destinataria dell’obbligo di notifica
del provvedimento impositivo del vincolo preordinato all’espropriazione.
Le norme invocate dalla ricorrente – sia pure al fine di
reclamare il suo diritto alla partecipazione al procedimento
che, peraltro, attiene al merito della controversia – non
prevedono alcun onere della pubblica amministrazione nei
confronti del conduttore dell’immobile.
In particolare, l’art. 10 della legge 22 ottobre 1971 n.
865 indica solo i soggetti espropriandi, desunti dall’elenco
dei proprietari iscritti negli atti catastali, quali destinatari
della notifica dell’avvenuto deposito degli atti del procedimento,
mentre l’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al fine
di assicurarne la partecipazione, si riferisce ai soggetti
nei confronti dei quali l’atto produce effetti diretti.
Dunque, non è ravvisabile alcun norma dalla quale possa
desumersi l’obbligo della pubblica amministrazione di comunicare
il provvedimento al conduttore del bene inciso.
Né un tale principio può essere desunto – come sembra implicitamente
sostenere la ricorrente sia pure nell’ambito del motivo
con cui si duole della mancata partecipazione al procedimento
– dalla citata pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio
di Stato 18.7.1983 n. 21.
La vicenda oggetto della pronuncia non è assimilabile a
quella di cui trattasi. Ivi si trattava, infatti, di un’espropriazione
di beni di proprietà della pubblica amministrazione ed aveva
ad oggetto l’esproprio del diritto di godimento di un terzo
esistente sul bene.
In tale contesto, è evidente che sia stata riconosciuta
al conduttore, quale unico soggetto interessato, la medesima
posizione che spetta al proprietario, in applicazione analogica
delle norme sul procedimento di espropriazione (v. sentenza
citata). Nella fattispecie, com
e già precisato, il soggetto proprietario del bene, destinatario
della comunicazione di avvio del procedimento, vi ha partecipato
presentando le proprie puntuali osservazioni.
Tanto basta per escludere che, nella fattispecie, possa
essere utilmente invocato il principio giurisprudenziale
sopra richiamato.
Per le considerazioni esposte, i provvedimenti richiamati
come atti presupposti, tutti del 2002 e 2003, sono stati
impugnati tardivamente.
Per tale parte, il ricorso va dichiarato irricevibile.
3 - Conclusivamente, il ricorso è in parte inammissibile,
in parte irricevibile; spese ed onorari di giudizio seguono
la soccombenza e sono liquidati nella misura di cui in dispositivo.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul
ricorso in epigrafe, lo dichiara in parte inammissibile,
in parte irricevibile e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio, liquidate nella misura di Euro
2.000 (duemila). Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Firenze, il
21 ottobre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento
dei signori:
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Dott. Eugenio LAZZERI - Presidente
Dott. Marcella COLOMBATI - Consigliere
Dott. Saverio ROMANO - Consigliere, rel. est.
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 NOVEMBRE 2004
Firenze, lì 17 NOVEMBRE 2004
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