| T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 novembre
2004 n. 2083
Pres. Esposito, Est. Iannini
GEAT S.r.l. e Publiconsult S.p.a. (Avv.ti R. Mirigliani,
A. Buccelli e G. La Caria) c. Comune di Roseto Capo Spulico
(Avv.ti E. Filardi e M. Mascaro) |
|
1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici
– Provvedimento di decadenza dalla gestione del servizio
pubblico – Natura del potere esercitato – Fonte – Capitolato
– Conseguenze – Non è potere autoritativo – Giurisdizione
del G.A. – Non sussiste
|
| |
|
2. Servizi pubblici – Gestione del servizio
pubblico a mezzo di società – É alternativo rispetto alla
concessione del pubblico servizio – Fonte – Art. 113 T.U.E.L.
– Conseguenze – Inclusione della controversia nella materia
di vigilanza e controllo nei confronti di gestori di servizi
pubblici – Esclusione
|
|
1. La determina del funzionario che, in virtù
delle previsioni del Capitolato, dispone la decadenza dall’espletamento
del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali,
non concreta un potere autoritativo, destinato ad incidere
su posizioni di interesse legittimo, ma un potere conferito
alla P.A. nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale,
disciplinato in via convenzionale. Pertanto non sussiste
giurisdizione del G.A.
|
| |
|
2. La fattispecie relativa alla gestione
di un servizio pubblico a mezzo di società non può essere
ricompresa nel novero di controversie in materia di concessioni
di pubblici servizi, per le quali la Corte Costituzionale
ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Infatti l’art. 113 del D. Lgs. 267 del 2000
(T.U. Enti Locali) configura la gestione di servizio a mezzo
di società come forma alternativa di gestione del servizio
pubblico rispetto a quello della concessione, caratterizzata
dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella
compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi
del tutto dalla gestione stessa. Di conseguenza si deve
escludere che una controversia vertente sulla decadenza
dalla gestione del servizio di una società attenga alla
materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori
di pubblici servizi.
|
|
DIRITTO
|
| |
|
Il gravame proposto dalle Società ricorrenti
concerne l’atto con il quale il Responsabile del Servizio
Finanziario e Tributi del Comune di Roseto Capo Spulico,
avvalendosi delle previsioni del Capitolato disciplinante
lo svolgimento del servizio di gestione entrate comunali
tributari e patrimoniali, ha disposto la decadenza dall’espletamento
del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali,
avendo ritenuto sussistenti gravi e reiterati abusi ed irregolarità
nella conduzione del servizio (art. 11 Capitolato).
Va rilevato, in via preliminare, che non sembra dubbio che
l’atto che ha dato origine alla controversia, vertente in
tema di servizi pubblici locali, costituisca espressione
di poteri conferiti alla parte pubblica nell’ambito di un
rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale,
esercitabili in presenza di determinate situazioni, configuranti,
sostanzialmente, specifiche fattispecie di inadempimento
di obbligo inerenti al rapporto stesso.
Pare da escludere, pertanto, che il Comune, nel disporre
la decadenza, abbia esercitato poteri autoritativi, destinati
ad incidere su posizioni di interesse legittimo.
Tale rilievo impone di affrontare, in via del tutto preliminare,
il problema della sussistenza della giurisdizione dell’adito
giudice amministrativo. Bisogna, infatti, tenere presente
che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta
la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n.
204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per
contrasto con l’art. 103 cost. dell’art. 33, comma 1, del
decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art.
7 lett. a) della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui
prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo “tutte le controversie in materia
di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessioni di
pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità,
canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti
adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio
in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge
n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all’affidamento
di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei
confronti del gestore”. La stessa sentenza ha dichiarato,
altresì, illegittimo il secondo comma dello stesso articolo
33, che comprendeva tra tali controversie, quelle tra le
amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati
di pubblici servizi.
Dalla pronuncia della Corte costituzionale si desume, pertanto,
che, anche in materia di servizi pubblici, la giurisdizione
del giudice amministrativo deve comunque correlarsi all’esercizio
di poteri di carattere pubblicistico (si confronti, con
riferimento alla natura del potere risolutivo attribuito
ai comuni in relazione a rapporti convenzionali ed alle
conseguenze dell’intervento della sentenza n. 204/2004,
TAR Lazio, Sez. Latina 8 settembre 2004 n. 778).
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto sopra precisato,
“l’Amministrazione non ha esercitato alcun potere di carattere
pubblicistico, in quanto l’atto che ha disposto la decadenza
è espressione di un potere risolutivo di natura privatistica,
contemplato da regole di carattere contrattuale, inserite
nel richiamato Capitolato”.
La controversia risulta, pertanto, estranea all’ambito di
giurisdizione del giudice amministrativo che, come detto,
rimane correlata alla tutela di posizioni di interesse legittimo,
lese da atti costituenti espressione di poteri autoritativi.
Va tenuto presente, in proposito, che appare da escludere
che la fattispecie sia riconducibile al novero delle controversie
in materia di pubblici servizi relative a concessioni di
pubblici servizi, in relazione alle quali la Corte costituzione
ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. L’art. 113 della decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) configura, infatti,
la gestione del servizio a mezzo di società come forma alternativa
di gestione del servizio pubblico rispetto a quella della
concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico,
mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità
di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Deve,
del pari, escludersi, vista la natura dei poteri esercitati,
che la controversia attenga alla materia della vigilanza
e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.
Il difetto di giurisdizione concerne anche la domanda di
risarcimento dei danni. L’art. 7 della legge 6 dicembre
1971 n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio
2000 n. 205, prevede, infatti, che il giudice amministrativo
conosce delle questioni relative al risarcimento del danno
nell’ambito della sua giurisdizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra
le parti le spese di giudizio.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
il Tribunale Amministrativo Regionale della
Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Catanzaro nella Camera di
Consiglio dell’8 ottobre 2004.
|
|