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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 11 novembre 2004 n. 2083
Pres. Esposito, Est. Iannini
GEAT S.r.l. e Publiconsult S.p.a. (Avv.ti R. Mirigliani, A. Buccelli e G. La Caria) c. Comune di Roseto Capo Spulico (Avv.ti E. Filardi e M. Mascaro)


1. Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Provvedimento di decadenza dalla gestione del servizio pubblico – Natura del potere esercitato – Fonte – Capitolato – Conseguenze – Non è potere autoritativo – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

 

2. Servizi pubblici – Gestione del servizio pubblico a mezzo di società – É alternativo rispetto alla concessione del pubblico servizio – Fonte – Art. 113 T.U.E.L. – Conseguenze – Inclusione della controversia nella materia di vigilanza e controllo nei confronti di gestori di servizi pubblici – Esclusione

1. La determina del funzionario che, in virtù delle previsioni del Capitolato, dispone la decadenza dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali, non concreta un potere autoritativo, destinato ad incidere su posizioni di interesse legittimo, ma un potere conferito alla P.A. nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale. Pertanto non sussiste giurisdizione del G.A.

 

2. La fattispecie relativa alla gestione di un servizio pubblico a mezzo di società non può essere ricompresa nel novero di controversie in materia di concessioni di pubblici servizi, per le quali la Corte Costituzionale ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti l’art. 113 del D. Lgs. 267 del 2000 (T.U. Enti Locali) configura la gestione di servizio a mezzo di società come forma alternativa di gestione del servizio pubblico rispetto a quello della concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Di conseguenza si deve escludere che una controversia vertente sulla decadenza dalla gestione del servizio di una società attenga alla materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.


DIRITTO

 

Il gravame proposto dalle Società ricorrenti concerne l’atto con il quale il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Roseto Capo Spulico, avvalendosi delle previsioni del Capitolato disciplinante lo svolgimento del servizio di gestione entrate comunali tributari e patrimoniali, ha disposto la decadenza dall’espletamento del servizio di gestione delle entrate comunali e patrimoniali, avendo ritenuto sussistenti gravi e reiterati abusi ed irregolarità nella conduzione del servizio (art. 11 Capitolato).
Va rilevato, in via preliminare, che non sembra dubbio che l’atto che ha dato origine alla controversia, vertente in tema di servizi pubblici locali, costituisca espressione di poteri conferiti alla parte pubblica nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale, disciplinato in via convenzionale, esercitabili in presenza di determinate situazioni, configuranti, sostanzialmente, specifiche fattispecie di inadempimento di obbligo inerenti al rapporto stesso.
Pare da escludere, pertanto, che il Comune, nel disporre la decadenza, abbia esercitato poteri autoritativi, destinati ad incidere su posizioni di interesse legittimo.
Tale rilievo impone di affrontare, in via del tutto preliminare, il problema della sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo. Bisogna, infatti, tenere presente che, successivamente alla proposizione del ricorso, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 103 cost. dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 lett. a) della legge n. 205 del 2000, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli” anziché “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla p.a. o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore”. La stessa sentenza ha dichiarato, altresì, illegittimo il secondo comma dello stesso articolo 33, che comprendeva tra tali controversie, quelle tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi.
Dalla pronuncia della Corte costituzionale si desume, pertanto, che, anche in materia di servizi pubblici, la giurisdizione del giudice amministrativo deve comunque correlarsi all’esercizio di poteri di carattere pubblicistico (si confronti, con riferimento alla natura del potere risolutivo attribuito ai comuni in relazione a rapporti convenzionali ed alle conseguenze dell’intervento della sentenza n. 204/2004, TAR Lazio, Sez. Latina 8 settembre 2004 n. 778).
Orbene, nel caso di specie, secondo quanto sopra precisato, “l’Amministrazione non ha esercitato alcun potere di carattere pubblicistico, in quanto l’atto che ha disposto la decadenza è espressione di un potere risolutivo di natura privatistica, contemplato da regole di carattere contrattuale, inserite nel richiamato Capitolato”.
La controversia risulta, pertanto, estranea all’ambito di giurisdizione del giudice amministrativo che, come detto, rimane correlata alla tutela di posizioni di interesse legittimo, lese da atti costituenti espressione di poteri autoritativi.
Va tenuto presente, in proposito, che appare da escludere che la fattispecie sia riconducibile al novero delle controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, in relazione alle quali la Corte costituzione ha mantenuto ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’art. 113 della decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) configura, infatti, la gestione del servizio a mezzo di società come forma alternativa di gestione del servizio pubblico rispetto a quella della concessione, caratterizzata dal fatto che l’ente pubblico, mediante la presenza nella compagine societaria, ha la possibilità di non estraniarsi del tutto dalla gestione stessa. Deve, del pari, escludersi, vista la natura dei poteri esercitati, che la controversia attenga alla materia della vigilanza e controllo nei confronti di gestori di pubblici servizi.
Il difetto di giurisdizione concerne anche la domanda di risarcimento dei danni. L’art. 7 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo modificato dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, prevede, infatti, che il giudice amministrativo conosce delle questioni relative al risarcimento del danno nell’ambito della sua giurisdizione.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio dell’8 ottobre 2004.


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