| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 16 novembre 2004
n. 5802
G. Vacirca, Pres. - E. Di Santo, Est.
M.L. Guaita Vallecchi e Centro Culturale ‘Il Bisonte’ Per
Lo Studio Dell’arte Grafica (Avv. P. Golini) contro la Regione
Toscana (Avv. V. Console) ed il Dirigente Responsabile del
Dipartimento della Presidenza e degli Affari Legislativi
e Giuridici, Servizio Attività Generali della Regione Toscana
(non costituito) |
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Società ed associazioni - Art. 2500-octies
C.C. (introdotto con il D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 6) – Trasformazione
eterogenea – È limitata, alle sole ipotesi in cui si trasformi,
o risulti dalla trasformazione, una società di capitali
– Associazione trasformatasi in Fondazione - Diniego di
iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private - Legittimità
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L’art. 2500-octies del codice civile, introdotto
con il D.L.vo. 17 gennaio 2003 n. 6 recante la riforma del
diritto societario, disciplina le ipotesi di trasformazione
eterogenea (ovvero tra tipologie associative di natura diversa)
limitando, però, l’ambito di applicazione alle sole ipotesi
in cui si trasformi, o risulti dalla trasformazione, una
società di capitali. Pertanto deve ritenersi che, fuori
dei casi in cui l’ordinamento appresti delle procedure per
ottenere la trasformazione diretta, non sia consentito,
sulla scorta dei soli principi generali, superare il modulo
procedimentale ordinario estinzione del soggetto preesistente/costituzione
del nuovo soggetto. Ne consegue che è legittimo il diniego,
opposto ad una Associazione trasformatasi in Fondazione,
all’iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private (di cui all’art. 7 D.P.R. 361/00).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA - I^ SEZ.
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 642/03 proposto da
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GUAITA VALLECCHI Maria Luigia nella
sua qualità di Presidente del consiglio di amministrazione
e legale rappresentante p.t. della associazione “CENTRO
CULTURALE ‘IL BISONTE’ PER LO STUDIO DELL’ARTE GRAFICA”,
con sede in Firenze, Via del Giardino Serristori n.13/R,
cod. fisc. 94009190482 e partita IVA 03417480484, nonché
nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante
della fondazione “CENTRO CULTURALE ‘IL BISONTE’ PER LO STUDIO
DELL’ARTE GRAFICA”, con sede in Firenze, Via del Giardino
Serristori n.13/R, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo
Golini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del
medesimo in Firenze, Via Gino Capponi n.26;
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contro
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- la Regione Toscana, costituitasi
in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Vanna Console
ed selettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale
in Firenze, Via Cavour n.18;
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- il Dirigente Responsabile del Dipartimento
della Presidenza e degli Affari Legislativi e Giuridici,
Servizio Attività Generali della Regione Toscana – Giunta
Regionale Toscana, non costituito;
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PER L'ANNULLAMENTO
del Decreto Dirigenziale n.278 del 24 gennaio 2003 con il
quale il Dirigente Responsabile del Dipartimento della Presidenza
e degli Affari Legislativi e Giuridici, Servizio Attività
Generali della Regione Toscana – Giunta Regionale ha disposto
di non procedere all’iscrizione nel registro regionale delle
persone giuridiche private di cui all’art.7 del d.p.r. 10
febbraio 2000 n.361, della trasformazione della Associazione
Centro Culturale “Il Bisonte” per lo Studio dell’Arte Grafica
(con sede in Firenze Via del Giardino Serristori n.13/R,
riconosciuta persona giuridica privata con d.p.g.r. n.492
del 2 novembre 1995 ed iscritta nel suddetto registro regionale
al n.16), in Fondazione; nonché per l’annullamento degli
atti e provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque
connessi ed in particolare, del parere della Conferenza
di Servizi costituita ai sensi del decreto dirigenziale
n.6258 del 19 dicembre 1995 in data 15 gennaio 2003 con
il quale è stato espresso parere negativo in ordine alla
trasformazione richiesta, della comunicazione del Responsabile
del procedimento del Dipartimento della Presidenza e degli
Affari Legislativi e Giuridici Servizio Attività Generali
della Regione Toscana prot. 101/1670/3.15 del 29 gennaio
2003;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 luglio 2004 – relatore
il Consigliere Eleonora Di Santo – i difensori delle parti
costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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In data 9 dicembre 2002 la Sig.ra Maria Luigia
Guaita, in qualità di Presidente dell’Associazione “Centro
Culturale ‘Il Bisonte’ per lo Studio dell’Arte Grafica”,
autorizzata in tal senso con delibera dell’assemblea degli
associati in data 11 settembre 2002, presentava istanza
di approvazione della trasformazione della suddetta Associazione
in Fondazione di cui all’atto ricevuto dal notaio Mario
Piccinini di Firenze in data 3 ottobre 2002, Repertorio
n.54.083/21.602 e di autorizzazione al deposito dell’atto
di trasformazione medesimo presso il competente Registro
delle Persone Giuridiche. La fondazione sarebbe stata retta
dallo Statuto allegato all’atto di trasformazione.
Il procedimento si concludeva con decreto n.278 del 24 gennaio
2003, con il quale veniva negata l’iscrizione nel Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private della trasformazione
della suindicata Associazione in Fondazione. Nel decreto
si prendeva atto, in motivazione, della posizione espressa
in merito alla richiesta trasformazione dalla Conferenza
di Servizi, a cui è attribuito l’esame dei vari interessi
pubblici coinvolti nei procedimenti in materia di persone
giuridiche private di competenza regionale e l’acquisizione
dei pareri necessari per una compiuta valutazione degli
aspetti che devono essere presi in considerazione ai fini
del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi
dell’art.3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
17 luglio 2001 n.31/R.
La Conferenza dei Servizi suddetta aveva motivato il proprio
parere negativo alla richiesta trasformazione richiamando
e facendo proprio il parere n.288 del 20 dicembre 2000 del
Consiglio di Stato, secondo il quale “(…) in ragione della
diversità degli istituti dell’associazione, da un lato,
e della fondazione, dall’altro, basati su presupposti giuridici
e strutturali totalmente diversi cui l’ordinamento ricollega
differenti assetti di poteri, di garanzie e di controlli
che assumono significato specifico alla luce della volontà
associativa o fondativi che ha dato vita all’ente, "non
può esservi transizione diretta" (trasformazione) "dal modello
dell’associazione a quello della fondazione (…) ferma restando
la possibilità per gli associati di provvedere all’estinzione
dell’associazione, con le modalità previste dallo Statuto
o dal Codice civile, e di costituire un Ente diverso"”.
Alla luce di tali considerazioni la Conferenza di Servizi
aveva indicato l’iter ritenuto più corretto nel diritto
vigente per raggiungere comunque il risultato perseguito
con la richiesta di trasformazione: l’Associazione avrebbe
dovuto dare vita ala Fondazione con apposito atto costitutivo
e conferire ad essa il proprio patrimonio, dopodiché, considerati
esauriti gli scopi associativi, avrebbe potuto disporre
in ordine al proprio scioglimento e presentare istanza di
estinzione.
Con il ricorso in esame la Sig,ra Maria Luigia Guaita Vallecchi,
nella qualità meglio specificata in epigrafe, impugnava,
quindi, gli atti sopra indicati.
Questi i motivi di ricorso:
1) “Violazione e falsa applicazione dell’art.18 della Costituzione,
dei principi generali dell’ordinamento in materia di persone
giuridiche private e libertà di associazione, degli artt.
6 e 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003 n.6, dell’art.1 della
legge regionale 24 aprile 2001 n.19, degli artt. 1-4 del
D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361, degli artt. 3-6 del decreto
del Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31,
degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241. Eccesso
di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto
dei presupposti, dell’errore, della carenza di istruttoria,
della disparità di trattamento. Difetto ed incongruità della
motivazione”.
L’ampia formulazione teleologica dell’art.18 della Costituzione
comporterebbe la possibilità di esercitare il diritto di
associazione scegliendo liberamente la forma associativa
da adottare, nonché il passaggio da una struttura all’altra,
con l’unica conseguenza dell’applicabilità di differenti
regimi giuridici e incontrando unicamente i limiti della
legge penale e più in generale dell’ordine pubblico.
In forza del diritto riconosciuto dall’art.18 della Costituzione,
e del principio generale della libertà negoziale, la libertà
di associazione nelle forme ritenute più idonee allo scopo
perseguito, e dunque la libertà di modificare queste forme,
costituirebbe la norma: il divieto, e quindi la non trasformabilità,
integrerebbe l’eccezione.
Nel nostro ordinamento non esisterebbero del resto norme
che vietino la trasformazione di una formazione sociale
in un’altra ed in particolare di un’associazione in fondazione
ed anzi sarebbero presenti molteplici elementi dai quali
sarebbe possibile ricavare l’opposto principio del favore
dell’ordinamento per l’istituto della trasformazione.
Inoltre il nostro ordinamento positivo oltre a quelle già
indicate dal codice civile ha espressamente disciplinato
anche ipotesi di trasformazione eterogenea, ovvero tra tipologie
associative di natura diversa.
In particolare, l’art.2500-octies del codice civile, introdotto
con il D. Lgs. 17 gennzio 2003 n.6, recante la riforma del
diritto societario disciplina le ipotesi di trasformazione
eterogenea applicabile anche alle associazioni e fondazioni.
2) “Violazione e falsa applicazione dell’art.1 della legge
regionale 24 aprile 2001 n.19, degli artt.1-4 del D.P.R.
10 febbraio 2000 n.361, degli artt. 3-6 del decreto del
Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31, degli
artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n.241. Eccesso di
potere, particolarmente sotto il profilo della violazione
del giusto procedimento del difetto dei presupposti, della
carenza della motivazione”.
Nel caso di specie, l’Amministrazione, a fronte della richiesta
della fondazione di essere iscritta nel registro delle persone
giuridiche, non ha contestato la mancanza o l’insufficienza
dei requisiti, necessari ex lege, né ha richiesto una eventuale
integrazione documentale all’interessata, ma ha negato l’iscrizione
sull’assunto che la fondazione non potrebbe nascere dalla
trasformazione di un’associazione, effettuando in tal modo
delle valutazioni discrezionali che non avrebbe potuto svolgere.
3) “Violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 3 della
legge n.241/90. Eccesso di potere particolarmente sotto
il profilo della carenza di motivazione, della disparità
di trattamento, del difetto dei presupposti e del travisamento
dei fatti”.
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Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi del tutto improprio il riferimento
all’art.18 Cost.. Tale disposizione, strettamente connessa
all’ispirazione pluralista della nostra Costituzione, garantisce
fondamentalmente all’individuo la libertà di perseguire
qualsiasi finalità che non gli sia vietata come singolo
dalla legge penale in collegamento con altri individui,
dando vita nell’ambito della compagine associativa ad un
vero ordinamento, distinto da quello statale, retto da vincoli
giuridici. I singoli individui sono, dunque, liberi di creare
soggetti associativi, di aderire ad essi o di recedere da
essi. A loro volta le formazioni scaturite dall’esercizio
della libertà di associazione hanno diritto di determinare
in piena autonomia il proprio ordinamento e di gestire la
propria esistenza e la propria attività in conformità dell’ordinamento
suddetto senza arbitrarie ingerenze pubbliche e godono,
nei limiti della compatibilità, dei diritti di cui sono
titolari gli individui.
Ciò non toglie che lo Stato possa porre limiti esterni a
tale autonomia, nei limiti della ragionevolezza, per assicurarne
l’armonia con l’ordinamento giuridico in cui i soggetti
associativi si inseriscono o richiedere dei requisiti specifici
relativi all’ordinamento interno delle associazioni al fine
di attribuire a queste ultime particolari riconoscimenti
o per consentire loro l’esercizio di determinate potestà
o, più in generale, disciplinare i soggetti associativi
nei loro rapporti con l’ordinamento generale statale e con
gli altri soggetti dell’ordinamento con cui vengano in contatto.
Così è, ad esempio, per il riconoscimento, che, se non condiziona
l’esistenza giuridica delle associazioni o, comunque, l’esistenza
di vincoli giuridici tra gli individui che le compongono,
è condizione per il conseguimento dell’autonomia patrimoniale
perfetta dell’associazione rispetto ai suoi membri verso
l’esterno e, dunque, in relazione all’ordinamento giuridico
generale.
Nel caso di specie non si discute di una libertà di associazione
che è stata appieno già esercitata nel momento in cui è
stata creata l’associazione culturale oggetto dell’atto
di trasformazione, ma delle procedure volte a rendere rilevante
per l’ordinamento giuridico generale la volontà di tale
soggetto associativo di mutare forma giuridica.
Tale trasformazione non è garantita dalla tutela costituzionale
della libertà di associazione come sopra intesa. Anzi, il
riferimento alla libertà di associazione pare del tutto
fuori luogo nel momento in cui si rivendica il diritto di
transitare liberamente da un assetto a forte base personalistica,
come è quello dell’associazione, ad un assetto a forte base
patrimoniale, come è quello della fondazione.
La ricorrente assimila, sotto tale profilo, indebitamente
le figure dell’associazione e della fondazione che rimangono
strutturalmente molto diverse tra loro a prescindere dai
tratti di disciplina comune che indubbiamente sussistono.
E’ noto, infatti, che le associazioni sono costituite da
gruppi di persone che si riuniscono per perseguire uno scopo
comune, persone la cui volontà, interna al soggetto associativo,
determina l’ordinamento, la gestione e la fine dell’ente;
le fondazioni, invece, sono figure destinate dalla volontà
di un fondatore, esterna, pertanto, alle fondazioni stesse,
alla gestione di un complesso di beni per il conseguimento
di uno scopo stabile e non modificabile dai soggetti che
tali beni amministrano.
Neppure il principio della libertà negoziale è utile per
affermare la illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione
regionale all’operazione di trasformazione.
Se certamente il diritto favorisce l’autonomia dei soggetti
nel regolare i propri interessi anche sotto il profilo della
scelta delle forme, tale autonomia non può, comunque, essere
astratta dalla sua disciplina legale e dalla cornice di
limiti che quest’ultima può porre all’autonomia suddetta
per la tutela di pubblici interessi.
Ciò vale anche per la libertà di modificare le forme di
disciplina dei propri interessi, che può necessitare di
una regolamentazione specifica da parte del legislatore,
laddove ciò sia richiesto per la tutela di altri interessi
rilevanti per l’ordinamento.
Con specifico riferimento al caso di specie, argomentare
nel senso della libera trasformabilità delle forme giuridiche
delle strutture associative in assenza di un espresso divieto
in tal senso significa autorizzare una indebita applicazione
dei principi, in quanto non si tiene conto del fatto che
la transizione diretta da una forma giuridica può coinvolgere
una serie di interessi ulteriori rispetto a quelli del soggetto
associativo, che richiedono un’operazione di bilanciamento
che solo il legislatore, nella sua discrezionalità, può
effettuare.
Ed è quanto si è verificato, ad esempio, con il D. Lgs.
17 gennaio 2003 n.6, che ha sì previsto forme ampie di trasformazione
eterogenea, limitandone, però, l’ambito di applicazione
alle sole ipotesi in cui si trasformi, o risulti dalla trasformazione,
una società di capitali, con ciò fornendo una ulteriore
conferma che il favore per la trasformazione non possa essere
inteso se non nei limiti obiettivi in cui si manifesta concretamente
nel diritto positivo e, dunque, non possa essere dilatato
oltre tali limiti.
Alla luce di quanto sopra precisato, deve ritenersi che,
fuori dei casi in cui l’ordinamento appresti delle procedure
per ottenere la trasformazione diretta, non sia consentito,
sulla scorta dei soli principi generali, superare il modulo
procedimentale ordinario estinzione del soggetto preesistente/costituzione
del nuovo soggetto, con quanto ne deriva in punto di trasparenza
dell’operazione e di tutela dei creditori e dei terzi.
Ulteriore conseguenza di ciò è che nessuna violazione della
normativa statale e regionale che disciplina i procedimenti
relativi alle persone giuridiche private si è realizzata
da parte dell’Amministrazione regionale, non essendo previsto
alcun procedimento di transizione da associazione a fondazione,
ma solo procedimenti che incidono sull’esistenza dell’ente,
la fattispecie del riconoscimento e dell’estinzione delle
associazioni e delle fondazioni.
Anche a voler prescindere dal fatto che la trasformazione
diretta comporta l’esistenza di una serie di problematiche
del tutto peculiari, l’applicazione alla trasformazione
diretta da associazione in fondazione delle procedure previste
dal diritto vigente per altre vicende relative alle persone
giuridiche private ed, in particolare, della procedura di
riconoscimento della personalità giuridica non poteva, in
ogni caso, condurre al risultato sperato.
Ai sensi dell’art.5, 4° comma, del Decreto del Presidente
della Giunta Regionale 17 luglio 2001 n.31/R, infatti, “Il
riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo,
degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità
della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie
al perseguimento delle finalità statutarie”. Nel caso di
trasformazione diretta il controllo sul requisito del patrimonio,
di particolare importanza, perché nelle persone giuridiche
tale elemento è funzionale non solo al raggiungimento delle
finalità dell’ente, ma anche alla soddisfazione delle ragioni
dei creditori, si presenta del tutto impraticabile. Il venir
meno a seguito della trasformazione diretta di una fase
pubblica di confronto con i creditori dell’associazione
non dà, infatti, alcuna certezza sull’integrità del patrimonio
della neonata fondazione, esposto alle azioni dei creditori
e, dunque, non valutabile nella sua idoneità a sostenere
le finalità perseguite dal nuovo soggetto, né tale incertezza
è superabile con chiarimenti o documentazione supplementari.
L’operato dell’Amministrazione regionale appare, pertanto,
corretto.
Le considerazioni che precedono appalesano, infine, l’insussistenza
del difetto di motivazione del provvedimento impugnato lamentato
dalla ricorrente.
La motivazione, sia pure attraverso le espressioni del parere
del Consiglio di Stato, dà puntualmente conto delle diversità
strutturali del tipo-associazione dal tipo-fondazione e
della impossibilità di una transizione diretta dall’un modello
all’altro sostanzialmente per l’inesistenza di una disciplina
espressa di tale fattispecie. Trattandosi di una questione
a monte rispetto a quella del riconoscimento della fondazione
nessuna motivazione si richiedeva in ordine ai presupposti
di fatto ed alle ragioni giuridiche del diniego di riconoscimento
della fondazione stessa, essendo il diniego motivato non
da ragioni che riguardavano impedimenti od insufficienze
attinenti al nuovo soggetto aspirante al riconoscimento,
ma al procedimento adottato, privo di riscontro nel diritto
positivo. Ne risulta l’assoluta adeguatezza della motivazione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Sussistono, tuttavia, equi motivi per disporre la compensazione
tra le parti delle spese di giudizio.
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P.Q.M.
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il Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana - Sezione I, respinge il ricorso n.642/2003 meglio
indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Firenze, in data 22 giugno
2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana
in Camera di consiglio, con l'intervento dei signori:
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Giovanni Vacirca - Presidente
Giuseppe Di Nunzio - Consigliere
Eleonora Di Santo - Consigliere rel. est.
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