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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 15 novembre 2004 n. 750
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore
Potenza (avv. I. Napolitano) c. Comune di Potenza (n.c.)


Processo – Processo amministrativo – Contributi per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata – Decadenza – Controversia – Ricorso al giudice amministrativo – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso avente ad oggetto la decadenza dai contributi relativi alla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, in quanto gli artt. 9 e 10, l. 14 maggio 1981 n.219, disciplinano puntualmente i presupposti giustificativi della liquidazione, in maniera da vincolare sia il riconoscimento e la liquidazione che la misura degli stessi in modo rigido e non suscettibile di valutazioni discrezionali, con la conseguenza che la posizione dei soggetti interessati all’attribuzione e alla conservazione dei detti benefici economici ha natura e consistenza di diritto soggettivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da

 

Domenico Potenza rappresentato e difeso dall'Avv. Imperio Napolitano e con lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla via Pretoria n.262

 

CONTRO

 

Il Comune di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., n.c.

 

per l'annullamento
previa sospensione del provvedimento del sindaco di Potenza prot. n.6269 del 25 marzo 1993, notificato il 31/3/93 con cui si comunica che, essendo trascorso il termine per l’ultimazione dei lavori previsti dalla perizia n.629 finanziata ex lege n.219/81, l’amministratore del condominio, nella dichiarata qualità, è decaduto dai benefici della presente legge e, quindi, dovrà provvedere alla restituzione della somma percepita a titolo di contributo.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 347 del 14/7/93 di parziale accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Si premette che il Comune di Potenza, in data 4/1/90, assegnò al condominio (sito in vico Bonaventura 11-13 e al corso 18 agosto 68-74), di cui il ricorrente è rappresentante legale, un contributo di £. 113.204.525 per l’esecuzione dei lavori di riparazione previsti nella perizia n.629.
Successivamente, nel giugno 1991 il condominio presentò al comune una perizia di variante e suppletiva per adeguare i lavori alle prescrizioni del piano di recupero in vigore.
Il 22 maggio 1992 il sindaco, con provvedimento n.16643/91, comunicava che l’apposita commissione comunale, nella seduta del 23/4/92, aveva espresso parere favorevole alla predetta perizia e alla richiesta di contributo suppletivo.
Con l’atto impugnato il sindaco ha dichiarato l’obbligo del ricorrente di restituire il contributo percepito per mancata ultimazione dei lavori nei previsti ventiquattro mesi dalla concessione del contributo stesso.
Si deduce in diritto la necessità della perizia di variante e suppletiva al fine di soddisfare necessità tecniche scaturenti, fra l’altro, dal restauro conservativo imposto al fabbricato “de quo” dopo l’originario progetto.
Di qui l’impossibilità di ultimare i lavori nel termine originariamente assegnato.
L’approvazione della variante tecnica e delle nuove opere concretizzerebbero un evento di forza maggiore che escludono la configurabilità, nella fattispecie, d’una decadenza in senso stretto.
Il Comune non si è costituito.
Con ordinanza collegiale n. 347/93 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
E’ infatti giurisprudenza consolidata di questo Tribunale (cfr.16/7/02 n.513; 15/5/01 n.428; 6/2/01 n.122) che, in tema di concessione di contributi (o di revoca o decadenza di contributi concessi) per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, gli artt. 9 e 10 della legge 14/5/81 n.219 disciplinano puntualmente i presupposti giustificativi della liquidazione, in maniera da vincolare sia il riconoscimento e la liquidazione che la misura degli stessi in modo rigido e non suscettibile di valutazioni discrezionali; pertanto, a fronte di un’attività amministrativa vincolata, la posizione dei soggetti interessati all’attribuzione e alla conservazione dei detti benefici economici ha natura e consistenza di diritto soggettivo, con la conseguenza che le relative pretese sono tutelabili dinanzi al giudice ordinario.
Nella specie si impugna proprio un atto con cui il comune ha dichiarato la decadenza del condominio ricorrente da un contributo per la riparazione a suo tempo concesso, con la conseguenza che oggetto del giudizio non è il profilo edilizio, ma il problema della debenza o meno del contributo economico al soggetto danneggiato dal sisma, sia pure finalizzato alla riparazione del manufatto edilizio.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione in giudizio.

 

P.Q.M.

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Potenza, addì 10 giugno 2004, dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA nella Camera di Consiglio con l' intervento dei Signori:

 

Antonio Camozzi - Presidente
Giancarlo Pennetti - Componente – Estensore
Giuseppe Buscicchio - Componente


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