| T.A.R. BASILICATA - POTENZA - Sentenza 15 novembre 2004 n. 750
Antonio Camozzi – Presidente, Giancarlo Pennetti – Estensore
Potenza (avv. I. Napolitano) c. Comune di Potenza (n.c.)
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Processo – Processo amministrativo – Contributi
per la ricostruzione delle zone terremotate della Campania
e della Basilicata – Decadenza – Controversia – Ricorso
al giudice amministrativo – E’ inammissibile per difetto
di giurisdizione
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E’ inammissibile per difetto di giurisdizione
il ricorso avente ad oggetto la decadenza dai contributi
relativi alla ricostruzione delle zone terremotate della
Campania e della Basilicata, in quanto gli artt. 9 e 10,
l. 14 maggio 1981 n.219, disciplinano puntualmente i presupposti
giustificativi della liquidazione, in maniera da vincolare
sia il riconoscimento e la liquidazione che la misura degli
stessi in modo rigido e non suscettibile di valutazioni
discrezionali, con la conseguenza che la posizione dei soggetti
interessati all’attribuzione e alla conservazione dei detti
benefici economici ha natura e consistenza di diritto soggettivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA BASILICATA
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso proposto da
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Domenico Potenza rappresentato e difeso
dall'Avv. Imperio Napolitano e con lo stesso elettivamente
domiciliato in Potenza alla via Pretoria n.262
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CONTRO
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Il Comune di Potenza in persona del
legale rappresentante p.t., n.c.
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per l'annullamento
previa sospensione del provvedimento del sindaco di Potenza
prot. n.6269 del 25 marzo 1993, notificato il 31/3/93 con
cui si comunica che, essendo trascorso il termine per l’ultimazione
dei lavori previsti dalla perizia n.629 finanziata ex lege
n.219/81, l’amministratore del condominio, nella dichiarata
qualità, è decaduto dai benefici della presente legge e,
quindi, dovrà provvedere alla restituzione della somma percepita
a titolo di contributo.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista l’ordinanza collegiale n. 347 del 14/7/93 di parziale
accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare
del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi gli avvocati come da verbale alla pubblica udienza
del 10 giugno 2004 - relatore il magistrato Pennetti -;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
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FATTO
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Si premette che il Comune di Potenza, in
data 4/1/90, assegnò al condominio (sito in vico Bonaventura
11-13 e al corso 18 agosto 68-74), di cui il ricorrente
è rappresentante legale, un contributo di £. 113.204.525
per l’esecuzione dei lavori di riparazione previsti nella
perizia n.629.
Successivamente, nel giugno 1991 il condominio presentò
al comune una perizia di variante e suppletiva per adeguare
i lavori alle prescrizioni del piano di recupero in vigore.
Il 22 maggio 1992 il sindaco, con provvedimento n.16643/91,
comunicava che l’apposita commissione comunale, nella seduta
del 23/4/92, aveva espresso parere favorevole alla predetta
perizia e alla richiesta di contributo suppletivo.
Con l’atto impugnato il sindaco ha dichiarato l’obbligo
del ricorrente di restituire il contributo percepito per
mancata ultimazione dei lavori nei previsti ventiquattro
mesi dalla concessione del contributo stesso.
Si deduce in diritto la necessità della perizia di variante
e suppletiva al fine di soddisfare necessità tecniche scaturenti,
fra l’altro, dal restauro conservativo imposto al fabbricato
“de quo” dopo l’originario progetto.
Di qui l’impossibilità di ultimare i lavori nel termine
originariamente assegnato.
L’approvazione della variante tecnica e delle nuove opere
concretizzerebbero un evento di forza maggiore che escludono
la configurabilità, nella fattispecie, d’una decadenza in
senso stretto.
Il Comune non si è costituito.
Con ordinanza collegiale n. 347/93 è stata accolta l’istanza
incidentale di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2004 il ricorso è stato
ritenuto per la decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è inammissibile per difetto di
giurisdizione.
E’ infatti giurisprudenza consolidata di questo Tribunale
(cfr.16/7/02 n.513; 15/5/01 n.428; 6/2/01 n.122) che, in
tema di concessione di contributi (o di revoca o decadenza
di contributi concessi) per la ricostruzione delle zone
terremotate della Campania e della Basilicata, gli artt.
9 e 10 della legge 14/5/81 n.219 disciplinano puntualmente
i presupposti giustificativi della liquidazione, in maniera
da vincolare sia il riconoscimento e la liquidazione che
la misura degli stessi in modo rigido e non suscettibile
di valutazioni discrezionali; pertanto, a fronte di un’attività
amministrativa vincolata, la posizione dei soggetti interessati
all’attribuzione e alla conservazione dei detti benefici
economici ha natura e consistenza di diritto soggettivo,
con la conseguenza che le relative pretese sono tutelabili
dinanzi al giudice ordinario.
Nella specie si impugna proprio un atto con cui il comune
ha dichiarato la decadenza del condominio ricorrente da
un contributo per la riparazione a suo tempo concesso, con
la conseguenza che oggetto del giudizio non è il profilo
edilizio, ma il problema della debenza o meno del contributo
economico al soggetto danneggiato dal sisma, sia pure finalizzato
alla riparazione del manufatto edilizio.
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione
in giudizio.
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P.Q.M.
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA BASILICATA
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso in epigrafe
inammissibile per difetto di giurisdizione.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Potenza, addì 10 giugno 2004,
dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
nella Camera di Consiglio con l' intervento dei Signori:
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Antonio Camozzi - Presidente
Giancarlo Pennetti - Componente – Estensore
Giuseppe Buscicchio - Componente
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