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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 ottobre 2004 n. 11122
Pres. La Medica, Est. Sestini
Cooperativa Agricola Fallena (Avv.ti G. Valeri e P. Matera), c. Comune di Casalvieri (FR) (Avv.ti S. Bellomia A. Migliorelli)


Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Successione delle leggi nel tempo – Rapporto tra la previgente disciplina speciale in tema di lombrichicoltura ex D.lgs. 99/1992 e quella nuova generale in materia di rifiuti di cui al D.lgs. 22/1997 – Fattispecie

Se è vero che, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, la previgente disciplina speciale di settore (D.Lgs. n. 99/1992 sulla lombrichicoltura) continua a trovare applicazione, nel silenzio della nuova disciplina generale della materia dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997), è altrettanto vero che tale ultimo provvedimento introduce nel nostro ordinamento, in conformità alla normativa europea, una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, avente una latitudine di applicazione assolutamente generale, in conformità alla ratio di evitare facili elusioni del nuovo regime autorizzatorio e di controllo delle attività di trattamento, smaltimento, riciclo e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 13722/1997 proposto dalla

 

Cooperativa Agricola Fallena a r. l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Valeri e Pasquale Matera ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via A. Baiamonti n. 10;

 

contro

 

il Comune di Casalvieri (Frosinone), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Salvatore Bellomia e Achille Migliorelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma,Via Gradisca n. 7;

 

per l'annullamento
dell’ordinanza n. 25 del 2.7.1997 con cui il Sindaco di Casalvieri, sul presupposto che sul terreno in uso alla Cooperativa sarebbe stata attivata una discarica di rifiuti speciali consistenti in fanghi di depurazione senza la prescritta autorizzazione, ha ingiunto alla Cooperativa di “procedere alla rimozione, all’avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”; nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.

 

Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 7 luglio 2004 il dott. Raffaello Sestini, uditi gli Avvocati T. Iaconinato su delega G. Valeri, e A. Barletta su delega S. Bellomia e l’Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa a r.l. interessata ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del proprio interesse a proseguire l’attività di lombichicoltura.
La vicenda concerne un’annosa controversia fra il Comune e la ricorrente circa la utilizzazione dell’area in esame, che ha già dato luogo ad una pronuncia giurisdizionale di questo Tribunale (sentenza n. 1686/1995) favorevole all’attuale ricorrente ed appellata dal Comune davanti al Consiglio di Stato.
La medesima Cooperativa ha quindi prospettato, come primo motivo di impugnazione, l’elusione della precedente pronuncia giurisdizionale e lo sviamento di potere, in quanto il provvedimento impugnato nella presente sede sarebbe identico a quelli già annullati da questo Tribunale.
L’impugnato ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi sarebbe altresì illegittimo, secondo quanto prospettato dalla ricorrente con il secondo motivo di impugnazione, per violazione di legge, con riguardo alla legge n. 319/1976, alla legge n. 833/1978, al D.Lgs. n. 99/1992, al D.Lgs. n. 22/1997, nonché per eccesso di potere, sotto i profili sintomatici del difetto dei presupposti e di istruttoria, dell’ingiustizia manifesta e della carenza di motivazione, in quanto la propria attività di allevamento di lombrichi, alimentati con liquami ai fini della produzione di fertilizzante, sarebbe conforme alla disciplina di settore di cui al D.Lgs. n. 99/1992, il quale continuerebbe a prevalere, per specialità, sulla nuova disciplina dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997coltura.
Il medesimo impugnato provvedimento sarebbe, di conseguenza, illegittimo (terzo motivo di impugnazione) anche per violazione della legge n. 142/1990 e del D.Lgs. n. 22/1997, oltrechè per eccesso di potere, essendo stato adottato, si afferma, al di fuori dei casi previsti dal D.Lgs. n. 22/1997 sui rifiuti ai fini dell’esercizio del potere d’ordinanza sindacale in materia di sanità ed igiene previsto dalla legge n. 142/1990.
L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio difendendo la legittimità del proprio provvedimento, adottato, si sostiene, sul presupposto che sul terreno in uso alla Cooperativa, dietro alla dichiarata attività di lombrichicoltura, sarebbe stata attivata una discarica di rifiuti speciali consistenti in fanghi di depurazione, senza l’autorizzazione prescritta dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 22/1997.
Con ordinanza n. 2604/1997, confermata dal Consiglio di Stato in appello, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato ritenendo, ad una sommaria delibazione, la riconducibilità dell’attività in esame a quella di recupero e riutilizzazione dei rifiuti, che necessita di apposita autorizzazione.
Nella pubblica udienza del 7 luglio 2004 il ricorso è stato, infine, introitato per la decisione.

 

DIRITTO

 

1. Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa a r.l. interessata impugna l’ordine del Comune resistente di procedere alla rimozione dei rifiuti speciali versati sul proprio terreno ed al ripristino dello stato dei luoghi, affermando l’estraneità della propria attività di lombrichicoltura alla disciplina in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali, tossici e nocivi.
I tre sopra descritti motivi di ricorso sono tutti basati sul presupposto della prevalenza, per specialità, della disciplina della lombrichicoltura di cui al D.Lgs. n. 99/1992 sulla successiva disciplina dello smaltimento e del recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997, che resterebbe inapplicabile alla fattispecie non essendovi materiali riconducibili alla nozione di rifiuto. Ne conseguirebbe l’illegittimità dell’impugnata ordinanza sanitaria volta alla rimozione dei liquami utilizzati per l’alimentazione dei lombrichi, per violazione della vigente normativa e per eccesso di potere sotto plurimi aspetti sintomatici, oltrechè per violazione della precedente pronuncia di questo Tribunale.

 

2. A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva la insussistenza del dedotto vizio, indipendentemente dalle sorti della propria precedente pronuncia in sede d’appello, in quanto il nuovo ordine di rimozione risulta essere stato adottato sulla base di un duplice nuovo presupposto, di fatto (il verbale del sopralluogo compiuto dai Carabinieri del Comando provinciale di Frosinone il 19 giugno 1997) e di diritto (l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997).

 

3. Dal predetto verbale emerge, altresì, la presenza. sui terreni in esame, di materiali riconducibili non alla nozione di alimento per lombrichi, bensì a quella di rifiuto, come definita dal sopravvenuto D.Lgs. n. 22/1997, a causa della presenza di gasolio e di metalli pesanti in concentrazioni non consentite ai fini della dichiarata produzione di concimi per l’agricoltura.
Deve, di conseguenza, escludersi anche la sussistenza dei vizi affermati da parte ricorrente sul presupposto dell’erronea applicazione dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 in luogo della disciplina speciale in materia di lombrichicoltura.
Infatti, se è vero che, secondo le regole della successione delle leggi nel tempo, la previgente disciplina speciale di settore (D.Lgs. n. 99/1992 sulla lombrichicoltura) continua a trovare applicazione, nel silenzio della nuova disciplina generale della materia dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997), è altrettanto vero che tale ultimo provvedimento introduce nel nostro Ordinamento, in conformità alla normativa europea, una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, avente una latitudine di applicazione assolutamente generale, in conformità alla ratio di evitare facili elusioni del nuovo regime autorizzatorio e di controllo delle attività di trattamento, smaltimento, riciclo e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto.
Nella fattispecie in esame, in particolare, l’Amministrazione resistente dimostra agevolmente la riconducibilità delle diverse materie rinvenute alla nozione di rifiuto, come individuato dal “Catalogo europeo” di cui all’Allegato A del citato decreto legislativo. Tali materie risultano, altresì, essere state sversate sui terreni da soggetti terzi all’evidente fine di disfarsene ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto legislativo, indipendentemente da un loro eventuale valore economico quale materia da riciclare.
Ne consegue che, trattandosi di rifiuti, ogni attività di smaltimento, recupero o riutilizzo, anche ad eventuali fini di lombrichicoltura, è subordinata all’autorizzazione regionale ed alle attività di controllo di cui agli artt. 28 e 33 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997, mai attivate dalla ricorrente.

 

4. In presenza di una discarica abusiva di rifiuti, risulta pertanto del tutto legittima l’adozione, da parte del Sindaco del Comune interessato, di un’ordine di rimozione e ripristino dei luoghi ai sensi dell’art. 14 del più volte citato D. Lgs. N. 22/1997, che attribuisce tale potere ogni volta in cui vi sia l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti al suolo.

 

5. In base alle considerazioni sopra riportate, il Collegio respinge quindi il ricorso in epigrafe, in quanto le censure dedotte non risultano fondate. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cooperativa Agricola Fallena a r. l. come in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Magistrati:

 

Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Raffaello SESTINI - Primo referendario - Relatore


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