| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 21 ottobre 2004 n.
11122
Pres. La Medica, Est. Sestini
Cooperativa Agricola Fallena (Avv.ti G. Valeri e P. Matera),
c. Comune di Casalvieri (FR) (Avv.ti S. Bellomia A. Migliorelli)
|
|
Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti
– Successione delle leggi nel tempo – Rapporto tra la previgente
disciplina speciale in tema di lombrichicoltura ex D.lgs.
99/1992 e quella nuova generale in materia di rifiuti di
cui al D.lgs. 22/1997 – Fattispecie
|
|
Se è vero che, secondo le regole della successione
delle leggi nel tempo, la previgente disciplina speciale
di settore (D.Lgs. n. 99/1992 sulla lombrichicoltura) continua
a trovare applicazione, nel silenzio della nuova disciplina
generale della materia dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997),
è altrettanto vero che tale ultimo provvedimento introduce
nel nostro ordinamento, in conformità alla normativa europea,
una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, avente
una latitudine di applicazione assolutamente generale, in
conformità alla ratio di evitare facili elusioni del nuovo
regime autorizzatorio e di controllo delle attività di trattamento,
smaltimento, riciclo e riutilizzo delle diverse tipologie
di rifiuto.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
IL LAZIO
Sezione Seconda
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
sul ricorso n. 13722/1997 proposto dalla
|
| |
|
Cooperativa Agricola Fallena a r. l.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli Avvocati Giovanni Valeri e Pasquale Matera
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo
in Roma, Via A. Baiamonti n. 10;
|
| |
|
contro
|
| |
|
il Comune di Casalvieri (Frosinone),
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli Avvocati Salvatore Bellomia e Achille Migliorelli
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo
in Roma,Via Gradisca n. 7;
|
| |
|
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 25 del 2.7.1997 con cui il Sindaco di
Casalvieri, sul presupposto che sul terreno in uso alla
Cooperativa sarebbe stata attivata una discarica di rifiuti
speciali consistenti in fanghi di depurazione senza la prescritta
autorizzazione, ha ingiunto alla Cooperativa di “procedere
alla rimozione, all’avvio, al recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi”; nonchè
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
|
| |
|
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 7 luglio 2004 il dott. Raffaello Sestini,
uditi gli Avvocati T. Iaconinato su delega G. Valeri, e
A. Barletta su delega S. Bellomia e l’Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa
a r.l. interessata ha impugnato l’atto meglio specificato
in epigrafe perché lesivo del proprio interesse a proseguire
l’attività di lombichicoltura.
La vicenda concerne un’annosa controversia fra il Comune
e la ricorrente circa la utilizzazione dell’area in esame,
che ha già dato luogo ad una pronuncia giurisdizionale di
questo Tribunale (sentenza n. 1686/1995) favorevole all’attuale
ricorrente ed appellata dal Comune davanti al Consiglio
di Stato.
La medesima Cooperativa ha quindi prospettato, come primo
motivo di impugnazione, l’elusione della precedente pronuncia
giurisdizionale e lo sviamento di potere, in quanto il provvedimento
impugnato nella presente sede sarebbe identico a quelli
già annullati da questo Tribunale.
L’impugnato ordine di rimozione dei rifiuti e di ripristino
dello stato dei luoghi sarebbe altresì illegittimo, secondo
quanto prospettato dalla ricorrente con il secondo motivo
di impugnazione, per violazione di legge, con riguardo alla
legge n. 319/1976, alla legge n. 833/1978, al D.Lgs. n.
99/1992, al D.Lgs. n. 22/1997, nonché per eccesso di potere,
sotto i profili sintomatici del difetto dei presupposti
e di istruttoria, dell’ingiustizia manifesta e della carenza
di motivazione, in quanto la propria attività di allevamento
di lombrichi, alimentati con liquami ai fini della produzione
di fertilizzante, sarebbe conforme alla disciplina di settore
di cui al D.Lgs. n. 99/1992, il quale continuerebbe a prevalere,
per specialità, sulla nuova disciplina dei rifiuti di cui
al D.Lgs. n. 22/1997coltura.
Il medesimo impugnato provvedimento sarebbe, di conseguenza,
illegittimo (terzo motivo di impugnazione) anche per violazione
della legge n. 142/1990 e del D.Lgs. n. 22/1997, oltrechè
per eccesso di potere, essendo stato adottato, si afferma,
al di fuori dei casi previsti dal D.Lgs. n. 22/1997 sui
rifiuti ai fini dell’esercizio del potere d’ordinanza sindacale
in materia di sanità ed igiene previsto dalla legge n. 142/1990.
L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio
difendendo la legittimità del proprio provvedimento, adottato,
si sostiene, sul presupposto che sul terreno in uso alla
Cooperativa, dietro alla dichiarata attività di lombrichicoltura,
sarebbe stata attivata una discarica di rifiuti speciali
consistenti in fanghi di depurazione, senza l’autorizzazione
prescritta dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 22/1997.
Con ordinanza n. 2604/1997, confermata dal Consiglio di
Stato in appello, questo Tribunale ha respinto la domanda
di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato
ritenendo, ad una sommaria delibazione, la riconducibilità
dell’attività in esame a quella di recupero e riutilizzazione
dei rifiuti, che necessita di apposita autorizzazione.
Nella pubblica udienza del 7 luglio 2004 il ricorso è stato,
infine, introitato per la decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
1. Con il ricorso in epigrafe, la Cooperativa
a r.l. interessata impugna l’ordine del Comune resistente
di procedere alla rimozione dei rifiuti speciali versati
sul proprio terreno ed al ripristino dello stato dei luoghi,
affermando l’estraneità della propria attività di lombrichicoltura
alla disciplina in tema di smaltimento e recupero dei rifiuti
speciali, tossici e nocivi.
I tre sopra descritti motivi di ricorso sono tutti basati
sul presupposto della prevalenza, per specialità, della
disciplina della lombrichicoltura di cui al D.Lgs. n. 99/1992
sulla successiva disciplina dello smaltimento e del recupero
dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 22/1997, che resterebbe
inapplicabile alla fattispecie non essendovi materiali riconducibili
alla nozione di rifiuto. Ne conseguirebbe l’illegittimità
dell’impugnata ordinanza sanitaria volta alla rimozione
dei liquami utilizzati per l’alimentazione dei lombrichi,
per violazione della vigente normativa e per eccesso di
potere sotto plurimi aspetti sintomatici, oltrechè per violazione
della precedente pronuncia di questo Tribunale.
|
| |
|
2. A tale ultimo riguardo, il Collegio osserva
la insussistenza del dedotto vizio, indipendentemente dalle
sorti della propria precedente pronuncia in sede d’appello,
in quanto il nuovo ordine di rimozione risulta essere stato
adottato sulla base di un duplice nuovo presupposto, di
fatto (il verbale del sopralluogo compiuto dai Carabinieri
del Comando provinciale di Frosinone il 19 giugno 1997)
e di diritto (l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22/1997).
|
| |
|
3. Dal predetto verbale emerge, altresì,
la presenza. sui terreni in esame, di materiali riconducibili
non alla nozione di alimento per lombrichi, bensì a quella
di rifiuto, come definita dal sopravvenuto D.Lgs. n. 22/1997,
a causa della presenza di gasolio e di metalli pesanti in
concentrazioni non consentite ai fini della dichiarata produzione
di concimi per l’agricoltura.
Deve, di conseguenza, escludersi anche la sussistenza dei
vizi affermati da parte ricorrente sul presupposto dell’erronea
applicazione dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 in luogo della
disciplina speciale in materia di lombrichicoltura.
Infatti, se è vero che, secondo le regole della successione
delle leggi nel tempo, la previgente disciplina speciale
di settore (D.Lgs. n. 99/1992 sulla lombrichicoltura) continua
a trovare applicazione, nel silenzio della nuova disciplina
generale della materia dei rifiuti (D.Lgs. n. 22/1997),
è altrettanto vero che tale ultimo provvedimento introduce
nel nostro Ordinamento, in conformità alla normativa europea,
una nuova definizione e classificazione dei rifiuti, avente
una latitudine di applicazione assolutamente generale, in
conformità alla ratio di evitare facili elusioni del nuovo
regime autorizzatorio e di controllo delle attività di trattamento,
smaltimento, riciclo e riutilizzo delle diverse tipologie
di rifiuto.
Nella fattispecie in esame, in particolare, l’Amministrazione
resistente dimostra agevolmente la riconducibilità delle
diverse materie rinvenute alla nozione di rifiuto, come
individuato dal “Catalogo europeo” di cui all’Allegato A
del citato decreto legislativo. Tali materie risultano,
altresì, essere state sversate sui terreni da soggetti terzi
all’evidente fine di disfarsene ai sensi dell’art. 6 del
medesimo decreto legislativo, indipendentemente da un loro
eventuale valore economico quale materia da riciclare.
Ne consegue che, trattandosi di rifiuti, ogni attività di
smaltimento, recupero o riutilizzo, anche ad eventuali fini
di lombrichicoltura, è subordinata all’autorizzazione regionale
ed alle attività di controllo di cui agli artt. 28 e 33
dello stesso D.Lgs. n. 22/1997, mai attivate dalla ricorrente.
|
| |
|
4. In presenza di una discarica abusiva di
rifiuti, risulta pertanto del tutto legittima l’adozione,
da parte del Sindaco del Comune interessato, di un’ordine
di rimozione e ripristino dei luoghi ai sensi dell’art.
14 del più volte citato D. Lgs. N. 22/1997, che attribuisce
tale potere ogni volta in cui vi sia l’abbandono o il deposito
incontrollato di rifiuti al suolo.
|
| |
|
5. In base alle considerazioni sopra riportate,
il Collegio respinge quindi il ricorso in epigrafe, in quanto
le censure dedotte non risultano fondate. Le spese seguono
la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.
|
| |
|
P.Q.M.
|
| |
|
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Cooperativa
Agricola Fallena a r. l. come in epigrafe, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune
resistente, delle spese di giudizio, che vengono liquidate
in Euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 7 luglio 2004 con l’intervento dei Magistrati:
|
| |
|
Domenico LA MEDICA - Presidente
Roberto CAPUZZI - Consigliere
Raffaello SESTINI - Primo referendario - Relatore
|
|