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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 21 ottobre 2004 n. 11350
Pres. Mastrocola, Est. Scala
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES S.A.- INDUYCO S.A. (Avv.ti L. Rainaldi e P. Marioni) c. Ministero della Difesa e n.c. ENRICO PECCI di A. Pecci & C. S.a.S. (Avv.ti M. Giovannelli e G. C. Sciacca) e MEDICONF S.p.A., (Avv.ti S. Steri, G. Cappellano Seminara e E. Scialdone)


Contratti della pubblica amministrazione – Gara d’appalto - Aggiudicazione della gara – Sopravvenuto stato di insolvenza di una delle imprese facenti parti del medesimo R.T.I. – Preclusione dell’aggiudicazione ex art. 10 e 11 del D.lgs. 358/1992 – Non sussiste

In base al combinato disposto di cui all’art. 10 e 11 del D.lgs. 358/1992, lo stato di insolvenza, pur precludendo la partecipazione alla gara d’appalto, non pregiudica l’aggiudicazione in favore di quei raggruppamenti che, sebbene abbiano partecipato alla gara presentando l’offerta risultata migliore, successivamente annoverino nella propria compagine un’impresa decotta.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sez. 1^ bis

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. sul ricorso n. 7433/2003, proposto da

 

INDUSTRIAS Y CONFECCIONES S.A. - INDUYCO S.A. – in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all’atto introduttivo, dagli avv. ti Laura Rainaldi e Paola Marioni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, in Roma, P.zza di Pietra, n. 26,

 

contro

 

il Ministero della Difesa – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali I° Reparto, 2^ Divisione, 2^ Sezione - in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12

 

e nei confronti

 

- di ENRICO PECCI di A. Pecci & C. S.a.S., in proprio ed in qualità di mandataria del R.T.I. tra la predetta società e LANIFICIO FEDORA S.p.A., LANIFICIO TALLIA GALOPPO VERZOLETTO S.p.A., EUROCONF INDUSTRIAL S.A., GIUSEPPE e FIGLI S.p.A., VALENTINI CONFEZIONI S.a.S. di Valentini Roberto & C. e PICENA MANIFATTURE S.r.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in calce all’atto di costituzione, dagli avv.ti Mauro Giovannelli e Giovanni C. Sciacca, e presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in Roma, V. della Vite, n. 7,

 

- di MEDICONF S.p.A., in proprio e quale mandataria del R.T.I. tra la predetta società e CONSORZIO LIGURIA e GIFRAB LTD, rappresentata e difesa, giusto mandato in calce all’atto di costituzione, dagli avv.ti Stefania Steri, Gaetano Cappellano Seminara ed Enrico Scialdone e presso lo studio della prima di essi elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 44, int. 23,

 

per l'annullamento, previa sospensiva,
- dell’aggiudicazione provvisoria in data 12 maggio 2003, di estremi non conosciuti e/o dell’aggiudicazione definitiva, se ed in quanto avvenuta, da parte del Ministero della Difesa, – Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali I° Reparto, 2^ Divisione, 2^ Sezione – a seguito di gara a licitazione privata (n. 4/2001) per la fornitura in un unico lotto (lotto unico n. 2) di n. 65.000 divise invernali in tessuto pettinato pura lana colore kaki, n. 80.000 divise estive, tessuto pettinato colore kaki, n. 20.000 uniformi ordinarie invernali esigenza MARINA – codice gara 022/01/0004° - al costituendo R.T.I. Enrico Pecci di A.Pecci & C. S.a.S.:
- di ogni altro atto a quelli di cui sopra connesso, anteriore o successivo, compresi gli atti di approvazione dell’eventuale contratto stipulato con la controinteressata;

 

nonché per il riconoscimento
del risarcimento in forma specifica o in subordine per equivalente, ex art. 7, legge 6.12.1971, n. 1034 e 35 D.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittima condotta della stazione appaltante;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa e delle controinteressate intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Vista l’ordinanza n. 3653/2003 del 24 luglio 2003;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3744/2003 del 28 agosto 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Designato relatore alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003 il primo Referendario Donatella Scala;
Uditi gli avv.ti Rainaldi e Marioni per la ricorrente, l'avv. dello Stato Pino Elena per l'Amministrazione resistente, e gli avv.ti Sciacca e Steri per le controinteressate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Invitata dal Ministero della Difesa a partecipare alla procedura ristretta mediante licitazione privata a mezzo offerte segrete su prezzo base palese per la fornitura in unico lotto di n. 65.000 divise invernali in tessuto pettinato pura lana colore kaki, n. 80.000 divise estive tessuto pettinato pura lana colore kaki, n. 20.000 uniformi ordinarie invernali - esigenza Marina – codice gara 022/01/0004/A – parte ricorrente, con il costituendo RTI Induyco s.a., presentava in data 4 giugno 2001 offerta pari a £. 22.000.000.000=; presentavano offerta pure l’RTI Mediconf pari a £. 19.285.5000.000= e l’RTI Enrico Pecci pari a £. 19.997.215.679=.
La gara veniva aggiudicata in favore del costitutendo RTI Mediconf, per avere presentato l’offerta più bassa.
Avverso la detta aggiudicazione proponeva impugnativa l’RTI Enrico Pecci, titolare della seconda migliore offerta, che veniva accolto con sentenza 3375 del 20 aprile 2002, di annullamento dell’aggiudicazione in capo al RTI Mediconf.
A tanto seguiva giudizio per l’esecuzione della citata sentenza da parte del RTI Enrico Pecci, essendosi limitata l’Amministrazione appaltante, in sede di riapertura del seggio di gara in data 30 ottobre 2002, ad annullare la già caducata aggiudicazione.
Con sentenza n. 2755 del 28 marzo 2003, emessa da questa Sezione, in accoglimento del ricorso per l’esecuzione della sopra richiamata decisione, è stato ordinato alla resistente Amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla stessa mediante aggiudicazione della gara in capo al RTI ricorrente secondo classificato nella graduatoria conclusiva della gara per la fornitura de qua.
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato, rispettivamente il 9 luglio ed il 18 luglio 2003, impugna ora la soc. Induyco la nuova aggiudicazione in data 22 maggio 2003 a favore del RTI Enrico Pecci.
Deduce al riguardo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, lett. a) del D.lgs. 24.07.1992, n. 358 nel testo novellato dal D.lgs. 20.10.1998, n. 402, e dell’art. 9, lett. a), punto 1, delle norme e condizioni speciali per concorrere alle gare indette dal Ministero della Difesa, richiamati dalla legge speciale di gara; eccesso di potere per difetto di motivazione specifica.
2) Violazione e falsa applicazione del punto 9, lett. b) e del punto 6, lett. a) del bando di gara.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione sia del richiamato precetto legislativo che prevede l’esclusione dalle pubbliche gare dei fornitori che si trovino in stato di fallimento, sia della stessa lex specialis di gara, essendo stato previsto ai fini della partecipazione alla gara la presentazione di certificato rilasciato dal competente Tribunale avente validità nel giorno di gara attestante che la ditta non si trovi in stato di fallimento.
Da tanto inferisce parte ricorrente come non possa essere disposta aggiudicazione in favore di chi non ha i requisiti di partecipazione alla gara, dovendo i requisiti necessari per eseguire l’appalto essere verificati e sussistere non solo al momento della domanda di partecipazione ma anche al momento della vera e propria individuazione del contraente che avviene in sede di aggiudicazione della gara.
Contesta, in particolare, parte ricorrente che, come anche fatto rilevare a verbale in sede di riapertura del seggio di gara, la Società Valentini Confezioni, facente parte del gruppo aggiudicatario, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 novembre – 31 dicembre 2002, con mutamento, prima dell’aggiudicazione della gara, degli elementi costitutivi del RTI e conseguente impossibilità di eseguire la fornitura.
Infine, lamenta parte ricorrente come il RTI attuale aggiudicatario non avrebbe dovuto comunque partecipare alla gara, essendo stata presentata entro il 12 aprile 2001 documentazione incompleta sotto il profilo della sussistenza delle minime condizioni per concorrere all’aggiudicazione de qua, non possedendo l’associata Valentini Confezioni il prescritto certificato ISO 9000, nè essendo società certificabile secondo la normativa ISO 9000.
Conclude, pertanto, la ricorrente, in accoglimento delle dedotte censure, per l’annullamento degli in epigrafe, ed introduce, altresì, istanza di condanna dell’intimato Dicastero al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica, con l’affidamento della fornitura, e, in via subordinata, per equivalente, rappresentato da complessivo mancato utile nella misura da quantificarsi in corso di giudizio o ritenuta di giustizia.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.
Si è costituita anche la società aggiudicataria, in proprio e quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese, eccependo - in rito - l’inammissibilità del proposto mezzo di gravame, risultando il provvedimento impugnato non censurabile, siccome attuativo di un obbligo espressamente imposto con sentenza n. 2755/2003, e dunque con consistenza di atto dovuto a fronte di un giudicato ormai formatosi sulla vicenda.
Sotto altro profilo, viene eccepita l’inammissibilità per omessa o irrituale notifica del gravame alla controinteressata aggiudicataria, non ricoprendo tale posizione nè la s.a.s. Enrico Pecci in proprio o quale mandataria di RTI, per stessa ammissione della ricorrente, non ancora costituito, ma le singole le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento aggiudicatario, che invece non sono state tutte evocate in giudizio, per omessa menzione della s.p.a. Botto e Figli.
Infine - nel merito – ha eccepito l’inammissibilità del primo mezzo di gravame siccome volto a censurare tardivamente l’ammissione alla gara della controinteressata, e comunque, l’infondatezza dello stesso, per non essere ostativa all’aggiudicazione la circostanza della intervenuta sentenza di fallimento della Valentini Confezioni s.a.s., successiva di oltre un anno rispetto alla pubblicazione ella sentenza di annullamento dell’originaria aggiudicazione.
Per altrettanto, ha eccepito l’inammissibilità del secondo capo di censure siccome volte a sindacare tardivamente la fase di ammissione alla gara solo in sede di aggiudicazione della fornitura in esecuzione, peraltro, di dictum giudiziale, che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata quantomeno in sede di primitiva aggiudicazione; nel merito, l’infondatezza dello stesso, risultando a suo tempo prodotte tutte le prescritte certificazioni, ivi compresa quella di qualità in capo alla Valentini Confezioni.
La chiesta misura cautelare, già accordata con ordinanza n. 3653/2003 del 24 luglio 2003, è stata poi respinta, con ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3744/2003 del 28 agosto 2003 - in accoglimento dell’appello proposto dalla società controinteressata Enrico Pecci – sulla base della considerazione che i fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso originario non possono costituire impedimento all’aggiudicazione ordinata dal giudice dell’ottemperanza.
Nell’imminenza della trattazione della causa nel merito si è poi costituita in giudizio la s.p.a. Mediconf, in proprio e quale mandataria del RTI già aggiudicatario dell’appalto in controversia, al fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso, per non avere la ricorrente, terza classificata nella originaria gara, fatto valere tempestivamente le lamentate illegittimità, ma avendo la medesima prestato acquiescenza agli atti di ammissione e di approvazione delle offerte della prima e seconda classificata.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003, cui la trattazione della impugnativa era stata differita dalla Sezione con l’ordinanza n. 3653/2003, ai sensi dell’art. 23 bis, terzo comma, legge 6.12.1971, n. 1034, le difese delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, anche con ulteriori scritti difensivi, ed il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.

 

DIRITTO

 

1. Viene all’esame del Collegio l’aggiudicazione per la fornitura in unico lotto di divise estive ed invernali di cui al provvedimento della resistente Amministrazione della Difesa in data 22 maggio 2003, adottato in esecuzione delle sentenze pronunciate da questa Sezione, rispettivamente, n. 3375/02 in data 22 aprile 2002, con cui era stata annullata l’originaria aggiudicazione in favore di altro raggruppamento temporaneo di imprese, e n. 2755/03 del 28 marzo 2003, con cui è stato ordinato di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza dianzi richiamata mediante aggiudicazione nei confronti del RTI classificato al secondo posto nella graduatoria di gara.

 

2. Ritiene il Collegio di potere prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame, tout court, sollevate dalle difese delle controinteressate società, rispettivamente originaria aggiudicataria ed aggiudicataria attuale della fornitura de qua, stante l’infondatezza del gravame.

 

3. Parte ricorrente censura l’operato della stazione appaltante sotto due profili: il primo, per essere stata aggiudicata la fornitura a raggruppamento temporaneo di imprese senza tenere conto dell’intervenuta dichiarazione di fallimento nei confronti di una delle mandanti del gruppo, che, conseguentemente, avrebbe dovuto determinare il seggio di gara all’esclusione dello stesso raggruppamento, siccome risultato privo al momento conclusivo della procedura di un requisito di partecipazione alla procedura concorsuale, ed alla contestuale aggiudicazione, per scorrimento della graduatoria al RTI ricorrente, titolare della terza migliore offerta; il secondo, per non avere escluso lo stesso raggruppamento, presentatosi alla gara privo di un requisito di partecipazione, non avendo prodotto una delle imprese del costituendo raggruppamento invitato la certificazione ISO 9000 rilasciata da organo certificatore abilitato operante in uno Stato aderente EA/IAF che abbia siglato il MRA, come invece previsto al punto 9, lett. b) dell’avviso di gara di licitazione privata per la fornitura de qua.

 

3.1 Con riferimento alla prima delle questioni introdotte in gravame si deve osservare che l’art. 10 del D.lgs. 358/1992 - recante il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture – prescrive:
- al comma 8, che ”in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto”;
- al comma 9, che “in caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti”.
Va ulteriormente osservato che il successivo art. 11, lett. a), prescrive la preclusione di partecipazione alle gare ai fornitori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale.
La seconda delle ipotesi contemplate dall’art. 10 attiene, dunque, al fallimento di società mandante all’interno di associazione temporanea di imprese costituita per la partecipazione ad una pubblica gara, che espressamente consente la sostituzione, in seno al raggruppamento aggiudicatario, di impresa dimostratasi in stato di insolvenza, rilevando quale facoltà esercitabile dalla capogruppo, che diversamente, ovvero ove non abbia provveduto all’integrazione della composizione del raggruppamento mediante avvicendamento del soggetto in stato di insolvenza, si accolla la diretta esecuzione dell’appalto.
Dal combinato disposto delle due norme può senz’altro ritenersi che lo stato di insolvenza preclude in radice la partecipazione alle pubbliche gare, dovendo le imprese aspiranti fornitrici dell’Amministrazione garantire idonei requisiti economici a presidio della successiva esecuzione dell’appalto, ma non anche, come ritiene parte ricorrente, che lo stessa debba precludere l’aggiudicazione in favore di quei raggruppamenti che, avendo utilmente partecipato alla gara con la presentazione dell’offerta risultata migliore, successivamente annoverino nella propria compagine impresa decotta, potendo essere quest’ultima sostituita con altra cui imputare la quota parte di appalto già ad essa attribuito, ovvero con l’accollo diretto della stessa da parte della mandataria.
In altri termini il meccanismo previsto del legislatore, se da un lato si propone pur sempre la finalità di tutelare l’interesse pubblico ad un’efficace esecuzione dell’appalto, al tempo stesso si pone in un’ottica di preservazione delle risultanze della procedura concorsuale, garantendo l’affidamento al miglior contraente possibile in relazione allo specifico oggetto del contratto, così come emerso in sede di gara.
In ragione delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio che la stessa fattispecie normativamente prevista sia applicabile, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, anche al caso in controversia.
Ed invero, dalla sequenza fattuale rilevante ai fini in parola è pacifico che il raggruppamento Enrico Pecci ha partecipato alla gara per la fornitura in controversia, presentando la relativa offerta, nel possesso dei prescritti requisiti anche di ordine economico, e che la sentenza di accoglimento del ricorso dello stesso raggruppamento secondo classificato, comportante l’annullamento dell’originaria aggiudicazione in favore di quello primo classificato nella finale graduatoria di gara, risale al 20 aprile 2002, mentre lo stato di insolvenza di una delle imprese mandanti del RTI Enrico Pecci, attuale aggiudicatario della fornitura controversa, è stato dichiarato con sentenza del 14 novembre 2002.
Dunque, non solo la fase di partecipazione alla gara si era ormai esaurita con una prima aggiudicazione, ma anche l’effetto conformativo scaturente dalla sentenza di primo grado di annullamento di questa aveva prodotto i suoi effetti anteriormente la dichiarazione di stato di insolvenza di una delle mandanti di raggruppamento nei cui confronti avrebbe dovuto essere aggiudicato il lotto di fornitura siccome secondo classificato nella relativa gara, quale effetto indotto dalla stessa pronuncia giurisdizionale.
Del resto della automaticità degli effetti derivanti dalla sentenza n. 3375/02 è stato dato atto anche dal giudice dell’ottemperanza che, con la sentenza n. 2755/03 del 28 marzo 2003, ha ordinato alla Amministrazione della Difesa di procedere senz’altro nel senso sopra indicato, non residuando in capo alla stessa ulteriori margini per apprezzamenti valutativi in ordine a procedura concorsuale ormai conclusa e cristallizzata nei suoi esiti finali, secondo quanto stabilito dal giudice adito, dalla graduatoria di gara da cui è stato espunto il raggruppamento primo classificato, con ogni effetto, dunque nei confronti di quello collocatosi immediatamente dopo.
Sul punto va richiamato l’orientamento giurisprudenziale che in merito alla portata della sentenza dichiarativa dell’obbligo di eseguire il giudicato amministrativo ritiene che non residuino spazi per ulteriori valutazioni dell’Amministrazione, la quale è totalmente vincolata negli adempimenti consequenziali di competenza dai limiti impressi dalla sentenza stessa.
Pertanto, l’Amministrazione, a seguito dell'annullamento in sede giurisdizionale di un’aggiudicazione, che esplica necessariamente i suoi effetti ex tunc, deve riaprire il relativo procedimento, ed è vincolata dal giudicato ad applicare le regole del caso concreto ivi stabilite, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione che aveva emesso l’atto annullato di reiterarlo sulla base degli elementi di fatto e di diritto sussistenti allorché lo stesso era stato emanato, da valutarsi, ovviamente, secondo le enunciazioni contenute nella decisione di annullamento.
Da quanto sopra appare evidente come le circostanze di fatto sopravvenute alla gara, quale il fallimento di una mandante di raggruppamento partecipante, non siano più idonee ad esplicare effetti, sopravvenendo in una fase in cui la stessa procedura si è conclusa, e dunque legittimamente è stato dato vigore alla disposizione di cui all’art. 10, 9° comma, sopra richiamata, il cui ambito di efficacia non è limitato alla sola fase strettamente esecutiva delle obbligazioni scaturenti dal contratto, ma riguarda anche la fase immediatamente precedente l’aggiudicazione, una volta conclusa la fase di ammissione ala gara.
In proposito è stato osservato come, alla luce della richiamata disposizione di legge, “il fallimento di una delle imprese mandanti, anche se intervenuto prima dell'aggiudicazione dell'appalto, non influisce sulla valutazione delle offerte e della capacità tecnica ed economica delle imprese facenti parte del raggruppamento (non potendo, pertanto, essere addotto quale causa giustificatrice dell'istanza di sospensione dell'aggiudicazione, proposta da altra impresa risultata soccombente al termine della procedura concorsuale: cfr. Cons. Stato, sez. V, ord. n. 1232 del 27 giugno 1997).
Concludendo sul punto, e ribadendo peraltro l’orientamento espresso in sede di appello dal Consiglio di Stato in sede di delibazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta dalla parte ricorrente, è legittima l’aggiudicazione in favore del raggruppamento secondo classificato, avendo per altrettanto legittimamente consentito a quest’ultimo di escludere dal novero delle società mandanti quella medio tempore dichiarata fallita e di ripartire diversamente la parte di fornitura già imputata a detta società (pari al 33% della confezione dei capi oggetto di fornitura) tra le altre società già parte dello stesso raggruppamento e dunque in possesso dei requisiti ad hoc - Euroconf Industrial s.a. e Picena Manifatture s.r.l. - ognuna in ragione del 50% della confezione dei capi.

 

3.2 Quanto, invece, alla seconda questione, ritiene il Collegio che la stessa non può sottrarsi all’eccezione di inammissibilità in proposito sollevata da parte controinteressata.
Ed invero, come emerso in atti, ed in particolare, dal verbale del seggio di gara del 6 giugno 2001, un rappresentante della odierna ricorrente presenziava alle operazioni di apertura delle offerte pervenute per la fornitura di divise, e dunque era a conoscenza di quali e quanti raggruppamenti partecipanti avevano ottenuto una poziore posizione.
Questa circostanza, in uno con il conseguito collocamento in graduatoria, avrebbe dovuto indurre all’impugnativa degli atti di gara, siccome titolare di una posizione giuridica sostanziale, di cui, sin dall’esito originario della gara si poteva assumere la lesione per illegittimo operato della stazione appaltante, e che solo attraverso la caducazione degli atti della procedura, ove tempestivamente impugnati, avrebbe potuto essere soddisfatta, attraverso la riedizione degli atti di gara, emendati delle fasi ritenute viziate.
In altri termini, la circostanza di una successiva aggiudicazione in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non è idonea a rinnovare l’attualità dell’interesse della ricorrente a contestare l’assenza di un requisito di partecipazione, attenendo detta censura ad una fase della gara ormai esaurita, ed avverso cui la medesima si sarebbe dovuta gravare tempestivamente, siccome già titolare di un interesse strumentale alla rinnovazione della procedura concorsuale ritenuta viziata.

 

4. Alla stregua delle superiori considerazioni il ricorso in esame, siccome infondato, va respinto; al rigetto delle principali domande di annullamento segue la reiezione delle accessorie domande risarcitorie, pure formulate dall’impresa ricorrente, essendo preclusa, ai sensi dell’art. 35 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ogni delibazione in merito alla risarcibilità del danno in assenza di fondatezza della domanda principale.
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I-bis – respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 ottobre 2003, con l’intervento dei signori giudici:

 

Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.


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