| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I BIS - Sentenza 21 ottobre 2004
n. 11350
Pres. Mastrocola, Est. Scala
INDUSTRIAS Y CONFECCIONES S.A.- INDUYCO S.A. (Avv.ti L.
Rainaldi e P. Marioni) c. Ministero della Difesa e n.c.
ENRICO PECCI di A. Pecci & C. S.a.S. (Avv.ti M. Giovannelli
e G. C. Sciacca) e MEDICONF S.p.A., (Avv.ti S. Steri, G.
Cappellano Seminara e E. Scialdone) |
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Contratti della pubblica amministrazione
– Gara d’appalto - Aggiudicazione della gara – Sopravvenuto
stato di insolvenza di una delle imprese facenti parti del
medesimo R.T.I. – Preclusione dell’aggiudicazione ex art.
10 e 11 del D.lgs. 358/1992 – Non sussiste
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In base al combinato disposto di cui all’art.
10 e 11 del D.lgs. 358/1992, lo stato di insolvenza, pur
precludendo la partecipazione alla gara d’appalto, non pregiudica
l’aggiudicazione in favore di quei raggruppamenti che, sebbene
abbiano partecipato alla gara presentando l’offerta risultata
migliore, successivamente annoverino nella propria compagine
un’impresa decotta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sez. 1^ bis
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. sul ricorso n. 7433/2003,
proposto da
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INDUSTRIAS Y CONFECCIONES S.A. - INDUYCO
S.A. – in persona del legale rappresentante, rappresentata
e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata all’atto
introduttivo, dagli avv. ti Laura Rainaldi e Paola Marioni,
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima,
in Roma, P.zza di Pietra, n. 26,
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contro
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il Ministero della Difesa – Direzione
Generale del Commissariato e dei Servizi Generali I° Reparto,
2^ Divisione, 2^ Sezione - in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla
via dei Portoghesi n. 12
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e nei confronti
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- di ENRICO PECCI di A. Pecci & C.
S.a.S., in proprio ed in qualità di mandataria del R.T.I.
tra la predetta società e LANIFICIO FEDORA S.p.A., LANIFICIO
TALLIA GALOPPO VERZOLETTO S.p.A., EUROCONF INDUSTRIAL S.A.,
GIUSEPPE e FIGLI S.p.A., VALENTINI CONFEZIONI S.a.S. di
Valentini Roberto & C. e PICENA MANIFATTURE S.r.L.,
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa,
giusta mandato in calce all’atto di costituzione, dagli
avv.ti Mauro Giovannelli e Giovanni C. Sciacca, e presso
lo studio di quest’ultimo elettivamente domiciliata, in
Roma, V. della Vite, n. 7,
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- di MEDICONF S.p.A., in proprio e
quale mandataria del R.T.I. tra la predetta società e CONSORZIO
LIGURIA e GIFRAB LTD, rappresentata e difesa, giusto mandato
in calce all’atto di costituzione, dagli avv.ti Stefania
Steri, Gaetano Cappellano Seminara ed Enrico Scialdone e
presso lo studio della prima di essi elettivamente domiciliata
in Roma, via della Giuliana n. 44, int. 23,
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per l'annullamento, previa sospensiva,
- dell’aggiudicazione provvisoria in data 12 maggio 2003,
di estremi non conosciuti e/o dell’aggiudicazione definitiva,
se ed in quanto avvenuta, da parte del Ministero della Difesa,
– Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali
I° Reparto, 2^ Divisione, 2^ Sezione – a seguito di gara
a licitazione privata (n. 4/2001) per la fornitura in un
unico lotto (lotto unico n. 2) di n. 65.000 divise invernali
in tessuto pettinato pura lana colore kaki, n. 80.000 divise
estive, tessuto pettinato colore kaki, n. 20.000 uniformi
ordinarie invernali esigenza MARINA – codice gara 022/01/0004°
- al costituendo R.T.I. Enrico Pecci di A.Pecci & C.
S.a.S.:
- di ogni altro atto a quelli di cui sopra connesso, anteriore
o successivo, compresi gli atti di approvazione dell’eventuale
contratto stipulato con la controinteressata;
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nonché per il riconoscimento
del risarcimento in forma specifica o in subordine per equivalente,
ex art. 7, legge 6.12.1971, n. 1034 e 35 D.lgs. n. 80 del
1998, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205,
dei danni subiti e subendi a causa dell’illegittima condotta
della stazione appaltante;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
della Difesa e delle controinteressate intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Vista l’ordinanza n. 3653/2003 del 24 luglio 2003;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta,
n. 3744/2003 del 28 agosto 2003;
Visti gli atti tutti della causa;
Visto l’art. 23 bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto
dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000 n. 205;
Designato relatore alla pubblica udienza del 13 ottobre
2003 il primo Referendario Donatella Scala;
Uditi gli avv.ti Rainaldi e Marioni per la ricorrente, l'avv.
dello Stato Pino Elena per l'Amministrazione resistente,
e gli avv.ti Sciacca e Steri per le controinteressate;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Invitata dal Ministero della Difesa a partecipare
alla procedura ristretta mediante licitazione privata a
mezzo offerte segrete su prezzo base palese per la fornitura
in unico lotto di n. 65.000 divise invernali in tessuto
pettinato pura lana colore kaki, n. 80.000 divise estive
tessuto pettinato pura lana colore kaki, n. 20.000 uniformi
ordinarie invernali - esigenza Marina – codice gara 022/01/0004/A
– parte ricorrente, con il costituendo RTI Induyco s.a.,
presentava in data 4 giugno 2001 offerta pari a £. 22.000.000.000=;
presentavano offerta pure l’RTI Mediconf pari a £. 19.285.5000.000=
e l’RTI Enrico Pecci pari a £. 19.997.215.679=.
La gara veniva aggiudicata in favore del costitutendo RTI
Mediconf, per avere presentato l’offerta più bassa.
Avverso la detta aggiudicazione proponeva impugnativa l’RTI
Enrico Pecci, titolare della seconda migliore offerta, che
veniva accolto con sentenza 3375 del 20 aprile 2002, di
annullamento dell’aggiudicazione in capo al RTI Mediconf.
A tanto seguiva giudizio per l’esecuzione della citata sentenza
da parte del RTI Enrico Pecci, essendosi limitata l’Amministrazione
appaltante, in sede di riapertura del seggio di gara in
data 30 ottobre 2002, ad annullare la già caducata aggiudicazione.
Con sentenza n. 2755 del 28 marzo 2003, emessa da questa
Sezione, in accoglimento del ricorso per l’esecuzione della
sopra richiamata decisione, è stato ordinato alla resistente
Amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione alla
stessa mediante aggiudicazione della gara in capo al RTI
ricorrente secondo classificato nella graduatoria conclusiva
della gara per la fornitura de qua.
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato, rispettivamente
il 9 luglio ed il 18 luglio 2003, impugna ora la soc. Induyco
la nuova aggiudicazione in data 22 maggio 2003 a favore
del RTI Enrico Pecci.
Deduce al riguardo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, lett. a)
del D.lgs. 24.07.1992, n. 358 nel testo novellato dal D.lgs.
20.10.1998, n. 402, e dell’art. 9, lett. a), punto 1, delle
norme e condizioni speciali per concorrere alle gare indette
dal Ministero della Difesa, richiamati dalla legge speciale
di gara; eccesso di potere per difetto di motivazione specifica.
2) Violazione e falsa applicazione del punto 9, lett. b)
e del punto 6, lett. a) del bando di gara.
Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato in violazione
sia del richiamato precetto legislativo che prevede l’esclusione
dalle pubbliche gare dei fornitori che si trovino in stato
di fallimento, sia della stessa lex specialis di gara, essendo
stato previsto ai fini della partecipazione alla gara la
presentazione di certificato rilasciato dal competente Tribunale
avente validità nel giorno di gara attestante che la ditta
non si trovi in stato di fallimento.
Da tanto inferisce parte ricorrente come non possa essere
disposta aggiudicazione in favore di chi non ha i requisiti
di partecipazione alla gara, dovendo i requisiti necessari
per eseguire l’appalto essere verificati e sussistere non
solo al momento della domanda di partecipazione ma anche
al momento della vera e propria individuazione del contraente
che avviene in sede di aggiudicazione della gara.
Contesta, in particolare, parte ricorrente che, come anche
fatto rilevare a verbale in sede di riapertura del seggio
di gara, la Società Valentini Confezioni, facente parte
del gruppo aggiudicatario, è stata dichiarata fallita dal
Tribunale di Roma con sentenza del 14 novembre – 31 dicembre
2002, con mutamento, prima dell’aggiudicazione della gara,
degli elementi costitutivi del RTI e conseguente impossibilità
di eseguire la fornitura.
Infine, lamenta parte ricorrente come il RTI attuale aggiudicatario
non avrebbe dovuto comunque partecipare alla gara, essendo
stata presentata entro il 12 aprile 2001 documentazione
incompleta sotto il profilo della sussistenza delle minime
condizioni per concorrere all’aggiudicazione de qua, non
possedendo l’associata Valentini Confezioni il prescritto
certificato ISO 9000, nè essendo società certificabile secondo
la normativa ISO 9000.
Conclude, pertanto, la ricorrente, in accoglimento delle
dedotte censure, per l’annullamento degli in epigrafe, ed
introduce, altresì, istanza di condanna dell’intimato Dicastero
al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma
specifica, con l’affidamento della fornitura, e, in via
subordinata, per equivalente, rappresentato da complessivo
mancato utile nella misura da quantificarsi in corso di
giudizio o ritenuta di giustizia.
L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita
in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.
Si è costituita anche la società aggiudicataria, in proprio
e quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese,
eccependo - in rito - l’inammissibilità del proposto mezzo
di gravame, risultando il provvedimento impugnato non censurabile,
siccome attuativo di un obbligo espressamente imposto con
sentenza n. 2755/2003, e dunque con consistenza di atto
dovuto a fronte di un giudicato ormai formatosi sulla vicenda.
Sotto altro profilo, viene eccepita l’inammissibilità per
omessa o irrituale notifica del gravame alla controinteressata
aggiudicataria, non ricoprendo tale posizione nè la s.a.s.
Enrico Pecci in proprio o quale mandataria di RTI, per stessa
ammissione della ricorrente, non ancora costituito, ma le
singole le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento
aggiudicatario, che invece non sono state tutte evocate
in giudizio, per omessa menzione della s.p.a. Botto e Figli.
Infine - nel merito – ha eccepito l’inammissibilità del
primo mezzo di gravame siccome volto a censurare tardivamente
l’ammissione alla gara della controinteressata, e comunque,
l’infondatezza dello stesso, per non essere ostativa all’aggiudicazione
la circostanza della intervenuta sentenza di fallimento
della Valentini Confezioni s.a.s., successiva di oltre un
anno rispetto alla pubblicazione ella sentenza di annullamento
dell’originaria aggiudicazione.
Per altrettanto, ha eccepito l’inammissibilità del secondo
capo di censure siccome volte a sindacare tardivamente la
fase di ammissione alla gara solo in sede di aggiudicazione
della fornitura in esecuzione, peraltro, di dictum giudiziale,
che avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata quantomeno
in sede di primitiva aggiudicazione; nel merito, l’infondatezza
dello stesso, risultando a suo tempo prodotte tutte le prescritte
certificazioni, ivi compresa quella di qualità in capo alla
Valentini Confezioni.
La chiesta misura cautelare, già accordata con ordinanza
n. 3653/2003 del 24 luglio 2003, è stata poi respinta, con
ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3744/2003
del 28 agosto 2003 - in accoglimento dell’appello proposto
dalla società controinteressata Enrico Pecci – sulla base
della considerazione che i fatti sopravvenuti alla proposizione
del ricorso originario non possono costituire impedimento
all’aggiudicazione ordinata dal giudice dell’ottemperanza.
Nell’imminenza della trattazione della causa nel merito
si è poi costituita in giudizio la s.p.a. Mediconf, in proprio
e quale mandataria del RTI già aggiudicatario dell’appalto
in controversia, al fine di eccepire l’inammissibilità del
ricorso, per non avere la ricorrente, terza classificata
nella originaria gara, fatto valere tempestivamente le lamentate
illegittimità, ma avendo la medesima prestato acquiescenza
agli atti di ammissione e di approvazione delle offerte
della prima e seconda classificata.
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2003, cui la trattazione
della impugnativa era stata differita dalla Sezione con
l’ordinanza n. 3653/2003, ai sensi dell’art. 23 bis, terzo
comma, legge 6.12.1971, n. 1034, le difese delle parti hanno
insistito nelle rispettive conclusioni, anche con ulteriori
scritti difensivi, ed il Collegio ha ritenuto la causa a
decisione.
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DIRITTO
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1. Viene all’esame del Collegio l’aggiudicazione
per la fornitura in unico lotto di divise estive ed invernali
di cui al provvedimento della resistente Amministrazione
della Difesa in data 22 maggio 2003, adottato in esecuzione
delle sentenze pronunciate da questa Sezione, rispettivamente,
n. 3375/02 in data 22 aprile 2002, con cui era stata annullata
l’originaria aggiudicazione in favore di altro raggruppamento
temporaneo di imprese, e n. 2755/03 del 28 marzo 2003, con
cui è stato ordinato di dare piena ed integrale esecuzione
alla sentenza dianzi richiamata mediante aggiudicazione
nei confronti del RTI classificato al secondo posto nella
graduatoria di gara.
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2. Ritiene il Collegio di potere prescindere
dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del gravame,
tout court, sollevate dalle difese delle controinteressate
società, rispettivamente originaria aggiudicataria ed aggiudicataria
attuale della fornitura de qua, stante l’infondatezza del
gravame.
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3. Parte ricorrente censura l’operato della
stazione appaltante sotto due profili: il primo, per essere
stata aggiudicata la fornitura a raggruppamento temporaneo
di imprese senza tenere conto dell’intervenuta dichiarazione
di fallimento nei confronti di una delle mandanti del gruppo,
che, conseguentemente, avrebbe dovuto determinare il seggio
di gara all’esclusione dello stesso raggruppamento, siccome
risultato privo al momento conclusivo della procedura di
un requisito di partecipazione alla procedura concorsuale,
ed alla contestuale aggiudicazione, per scorrimento della
graduatoria al RTI ricorrente, titolare della terza migliore
offerta; il secondo, per non avere escluso lo stesso raggruppamento,
presentatosi alla gara privo di un requisito di partecipazione,
non avendo prodotto una delle imprese del costituendo raggruppamento
invitato la certificazione ISO 9000 rilasciata da organo
certificatore abilitato operante in uno Stato aderente EA/IAF
che abbia siglato il MRA, come invece previsto al punto
9, lett. b) dell’avviso di gara di licitazione privata per
la fornitura de qua.
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3.1 Con riferimento alla prima delle questioni
introdotte in gravame si deve osservare che l’art. 10 del
D.lgs. 358/1992 - recante il testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture – prescrive:
- al comma 8, che ”in caso di fallimento dell'impresa mandataria
o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione
ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa
del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti
di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle
cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato
al comma 4, ovvero di recedere dal contratto”;
- al comma 9, che “in caso di fallimento di una impresa
mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso
di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa
mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta
alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti”.
Va ulteriormente osservato che il successivo art. 11, lett.
a), prescrive la preclusione di partecipazione alle gare
ai fornitori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione,
di amministrazione controllata, di concordato preventivo
o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione
dell'attività commerciale.
La seconda delle ipotesi contemplate dall’art. 10 attiene,
dunque, al fallimento di società mandante all’interno di
associazione temporanea di imprese costituita per la partecipazione
ad una pubblica gara, che espressamente consente la sostituzione,
in seno al raggruppamento aggiudicatario, di impresa dimostratasi
in stato di insolvenza, rilevando quale facoltà esercitabile
dalla capogruppo, che diversamente, ovvero ove non abbia
provveduto all’integrazione della composizione del raggruppamento
mediante avvicendamento del soggetto in stato di insolvenza,
si accolla la diretta esecuzione dell’appalto.
Dal combinato disposto delle due norme può senz’altro ritenersi
che lo stato di insolvenza preclude in radice la partecipazione
alle pubbliche gare, dovendo le imprese aspiranti fornitrici
dell’Amministrazione garantire idonei requisiti economici
a presidio della successiva esecuzione dell’appalto, ma
non anche, come ritiene parte ricorrente, che lo stessa
debba precludere l’aggiudicazione in favore di quei raggruppamenti
che, avendo utilmente partecipato alla gara con la presentazione
dell’offerta risultata migliore, successivamente annoverino
nella propria compagine impresa decotta, potendo essere
quest’ultima sostituita con altra cui imputare la quota
parte di appalto già ad essa attribuito, ovvero con l’accollo
diretto della stessa da parte della mandataria.
In altri termini il meccanismo previsto del legislatore,
se da un lato si propone pur sempre la finalità di tutelare
l’interesse pubblico ad un’efficace esecuzione dell’appalto,
al tempo stesso si pone in un’ottica di preservazione delle
risultanze della procedura concorsuale, garantendo l’affidamento
al miglior contraente possibile in relazione allo specifico
oggetto del contratto, così come emerso in sede di gara.
In ragione delle superiori considerazioni, ritiene il Collegio
che la stessa fattispecie normativamente prevista sia applicabile,
al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, anche
al caso in controversia.
Ed invero, dalla sequenza fattuale rilevante ai fini in
parola è pacifico che il raggruppamento Enrico Pecci ha
partecipato alla gara per la fornitura in controversia,
presentando la relativa offerta, nel possesso dei prescritti
requisiti anche di ordine economico, e che la sentenza di
accoglimento del ricorso dello stesso raggruppamento secondo
classificato, comportante l’annullamento dell’originaria
aggiudicazione in favore di quello primo classificato nella
finale graduatoria di gara, risale al 20 aprile 2002, mentre
lo stato di insolvenza di una delle imprese mandanti del
RTI Enrico Pecci, attuale aggiudicatario della fornitura
controversa, è stato dichiarato con sentenza del 14 novembre
2002.
Dunque, non solo la fase di partecipazione alla gara si
era ormai esaurita con una prima aggiudicazione, ma anche
l’effetto conformativo scaturente dalla sentenza di primo
grado di annullamento di questa aveva prodotto i suoi effetti
anteriormente la dichiarazione di stato di insolvenza di
una delle mandanti di raggruppamento nei cui confronti avrebbe
dovuto essere aggiudicato il lotto di fornitura siccome
secondo classificato nella relativa gara, quale effetto
indotto dalla stessa pronuncia giurisdizionale.
Del resto della automaticità degli effetti derivanti dalla
sentenza n. 3375/02 è stato dato atto anche dal giudice
dell’ottemperanza che, con la sentenza n. 2755/03 del 28
marzo 2003, ha ordinato alla Amministrazione della Difesa
di procedere senz’altro nel senso sopra indicato, non residuando
in capo alla stessa ulteriori margini per apprezzamenti
valutativi in ordine a procedura concorsuale ormai conclusa
e cristallizzata nei suoi esiti finali, secondo quanto stabilito
dal giudice adito, dalla graduatoria di gara da cui è stato
espunto il raggruppamento primo classificato, con ogni effetto,
dunque nei confronti di quello collocatosi immediatamente
dopo.
Sul punto va richiamato l’orientamento giurisprudenziale
che in merito alla portata della sentenza dichiarativa dell’obbligo
di eseguire il giudicato amministrativo ritiene che non
residuino spazi per ulteriori valutazioni dell’Amministrazione,
la quale è totalmente vincolata negli adempimenti consequenziali
di competenza dai limiti impressi dalla sentenza stessa.
Pertanto, l’Amministrazione, a seguito dell'annullamento
in sede giurisdizionale di un’aggiudicazione, che esplica
necessariamente i suoi effetti ex tunc, deve riaprire il
relativo procedimento, ed è vincolata dal giudicato ad applicare
le regole del caso concreto ivi stabilite, con il conseguente
obbligo per l'Amministrazione che aveva emesso l’atto annullato
di reiterarlo sulla base degli elementi di fatto e di diritto
sussistenti allorché lo stesso era stato emanato, da valutarsi,
ovviamente, secondo le enunciazioni contenute nella decisione
di annullamento.
Da quanto sopra appare evidente come le circostanze di fatto
sopravvenute alla gara, quale il fallimento di una mandante
di raggruppamento partecipante, non siano più idonee ad
esplicare effetti, sopravvenendo in una fase in cui la stessa
procedura si è conclusa, e dunque legittimamente è stato
dato vigore alla disposizione di cui all’art. 10, 9° comma,
sopra richiamata, il cui ambito di efficacia non è limitato
alla sola fase strettamente esecutiva delle obbligazioni
scaturenti dal contratto, ma riguarda anche la fase immediatamente
precedente l’aggiudicazione, una volta conclusa la fase
di ammissione ala gara.
In proposito è stato osservato come, alla luce della richiamata
disposizione di legge, “il fallimento di una delle imprese
mandanti, anche se intervenuto prima dell'aggiudicazione
dell'appalto, non influisce sulla valutazione delle offerte
e della capacità tecnica ed economica delle imprese facenti
parte del raggruppamento (non potendo, pertanto, essere
addotto quale causa giustificatrice dell'istanza di sospensione
dell'aggiudicazione, proposta da altra impresa risultata
soccombente al termine della procedura concorsuale: cfr.
Cons. Stato, sez. V, ord. n. 1232 del 27 giugno 1997).
Concludendo sul punto, e ribadendo peraltro l’orientamento
espresso in sede di appello dal Consiglio di Stato in sede
di delibazione dell'istanza cautelare incidentalmente proposta
dalla parte ricorrente, è legittima l’aggiudicazione in
favore del raggruppamento secondo classificato, avendo per
altrettanto legittimamente consentito a quest’ultimo di
escludere dal novero delle società mandanti quella medio
tempore dichiarata fallita e di ripartire diversamente la
parte di fornitura già imputata a detta società (pari al
33% della confezione dei capi oggetto di fornitura) tra
le altre società già parte dello stesso raggruppamento e
dunque in possesso dei requisiti ad hoc - Euroconf Industrial
s.a. e Picena Manifatture s.r.l. - ognuna in ragione del
50% della confezione dei capi.
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3.2 Quanto, invece, alla seconda questione,
ritiene il Collegio che la stessa non può sottrarsi all’eccezione
di inammissibilità in proposito sollevata da parte controinteressata.
Ed invero, come emerso in atti, ed in particolare, dal verbale
del seggio di gara del 6 giugno 2001, un rappresentante
della odierna ricorrente presenziava alle operazioni di
apertura delle offerte pervenute per la fornitura di divise,
e dunque era a conoscenza di quali e quanti raggruppamenti
partecipanti avevano ottenuto una poziore posizione.
Questa circostanza, in uno con il conseguito collocamento
in graduatoria, avrebbe dovuto indurre all’impugnativa degli
atti di gara, siccome titolare di una posizione giuridica
sostanziale, di cui, sin dall’esito originario della gara
si poteva assumere la lesione per illegittimo operato della
stazione appaltante, e che solo attraverso la caducazione
degli atti della procedura, ove tempestivamente impugnati,
avrebbe potuto essere soddisfatta, attraverso la riedizione
degli atti di gara, emendati delle fasi ritenute viziate.
In altri termini, la circostanza di una successiva aggiudicazione
in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non è idonea
a rinnovare l’attualità dell’interesse della ricorrente
a contestare l’assenza di un requisito di partecipazione,
attenendo detta censura ad una fase della gara ormai esaurita,
ed avverso cui la medesima si sarebbe dovuta gravare tempestivamente,
siccome già titolare di un interesse strumentale alla rinnovazione
della procedura concorsuale ritenuta viziata.
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4. Alla stregua delle superiori considerazioni
il ricorso in esame, siccome infondato, va respinto; al
rigetto delle principali domande di annullamento segue la
reiezione delle accessorie domande risarcitorie, pure formulate
dall’impresa ricorrente, essendo preclusa, ai sensi dell’art.
35 del D. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ogni delibazione in
merito alla risarcibilità del danno in assenza di fondatezza
della domanda principale.
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di
lite tra le parti costituite.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sezione I-bis – respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
del 13 ottobre 2003, con l’intervento dei signori giudici:
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Dott. Cesare Mastrocola - Presidente
Dott. Roberto Politi - Consigliere
Dr.ssa Donatella Scala - Primo Referendario, est.
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